Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/01/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 1294 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che sono presenti l'avv. GUGGINO ANTONELLO per parte ricorrente e l'avv. E. Todaro dell'avv. T. Parisi per l' I procuratori delle CP_1
parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e note conclusione.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.00, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1294 dell'anno 2022 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA FALCONE E BORSELLINO 23 90018 TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'avv. GUGGINO ANTONELLO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, con l'avv. PARISI TOMMASO, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2022 parte ricorrente contesta di essere tenuta alla restituzione di somme che l' con comunicazione del CP_1
18/08/2021, sostiene indebitamente versate sulla pensione cat. INVCIV n.
07196954 e chiede, quindi, l'accertamento negativo dell'indebito affermato dall' con condanna dell'Istituto a corrispondere le eventuali somme CP_1
trattenute a pagamento dell'asserito indebito.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1
diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.
In mancanza di attività istruttoria, il procedimento è stato rinviato per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
La domanda è fondata.
Nella specie, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma
2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L. 30/12/1991
n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a
CP_ meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”.
Non vi è dubbio che l'indebito in questione sia imputabile ad esclusivo errore dell' CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nel caso di specie si osserva che l' non ha provato di avere comunicato CP_1
al ricorrente il verbale di visita del 05/12/2020 dove lo stesso è stato riconosciuto invalido con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di giugno 2020.
Piuttosto, è incontestato tra le parti che con la nota del 08/02/2021 l' ha CP_1
comunicato al ricorrente “che la richiesta presentata il 29 novembre 2019 è stata accolta e che Le è stata liquidata l'indennità di accompagnamento quale invalido totale, categoria INVCIV numero 07196954, con decorrenza dal 1 dicembre 2019”.
Sulla base della documentazione allegata, appare chiaro che l'indebito in questione sorge in seguito al pagamento di ratei di indennità di accompagnamento non dovuti dal 01/01/2020 al 30/06/2020 (rectius, dal
01/12/2019 al 31/05/2020) a seguito del verbale di visita del 05/12/2020, non comunicato, che ha riconosciuto il ricorrente invalido con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da giugno 2020.
Nessuna prova è stata fornita che il pensionato era a conoscenza dell'indebita prestazione.
L'indebito, quindi, è sorto perché l' per errore imputabile allo stesso, CP_1
nonostante la decorrenza indicata nel verbale di visita, ha erogato l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e, pertanto, è irripetibile.
A sostegno si richiama la sentenza n. 482 del 22/01/2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
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Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara che l' non ha il diritto di ripetere da CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 3.121,74, indicato come
[...]
indebitamente erogato sulla pensione cat. INVCIV n. 07196954;
Condanna, di conseguenza, l' a restituire al ricorrente le eventuali CP_1
somme illegittimamente trattenute a tale titolo sulla pensione del ricorrente, con gli interessi legali dalla data di ogni trattenuta sino al soddisfo.
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 2.000,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonello Guggino.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 23/01/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
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