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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24743/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa AB Messina Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24743/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Denise Falco Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
- DICHIARARE lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Signora
[...]
e dal Signor in data 6.7.2013 a BORGARO TORINESE (TO) e Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BORGARO TORINESE (TO) in Atto n. 8
Parte I – Anno 2013, ordinando le trascrizioni e le annotazioni di legge;
pagina 1 di 6 - AFFIDARE la figlia in via esclusiva alla madre con residenza e abitazione presso la ricorrente per i
motivi di cui in narrativa.
- DISPORRE che il padre, salvo diversi accordi nell'interesse della minore, potrà vedere e tenere la
stessa con sé liberamente previo accordo con la madre, secondo i desideri e i futuri impegni scolastici
e ricreativi della figlia e in ogni caso:
· a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica tardo pomeriggio, in orario che potrà essere
concordato tra le parti e che viene indicativamente fissato nelle ore h.19;
· nel corso della settimana, compatibilmente con la propria attività lavorativa, due giorni concordati
tra le parti ed indicativamente fissati nel martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,00;
· ad anni alterni, sette giorni consecutivi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
· metà del periodo delle vacanze pasquali;
· quindici giorni anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i
genitori entro il 31 maggio di ciascun anno.
- DISPORRE il versamento a carico del Signor di un assegno di mantenimento mensile CP_1
in favore della figlia pari ad € 350,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione
annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
ludiche, sportive, per il figlio, purché previamente concordate e documentate.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1
in BORGARO TORINESE, il 06/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGARO
TORINESE (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia , in data 26/06/2018. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
25/11/2021.
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 23/12/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente confermava le condizioni di separazione e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese, la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine sociale e acquisizione documentale.
All'udienza del 17/04/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente, in ricorso, domandava affidarsi la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, così
confermando quanto già disposto in separazione.
Con memoria integrativa, la signora modificava però la domanda chiedendo l'affidamento Pt_1
esclusivo della minore a sé, allegando come dal 2022 il padre fosse divenuto irreperibile e non avesse più incontrato la figlia, se non saltuariamente, né versato nulla a titolo di mantenimento per la minore.
pagina 3 di 6 Tali argomentazioni hanno trovato conforto nelle restituzioni del servizio sociale, che ha evidenziato come il sig. non abbia collaborato con i servizi, come il rapporto tra padre-figlia sia occasionale CP_1
e fondato esclusivamente sulle disponibilità di tempo libero da parte del padre e non sulla necessità di stabilità e continuità per la minore. I servizi, alla luce di quanto osservato, hanno richiesto che il padre possa incontrare la figlia esclusivamente in luogo neutro (“la scrivente ha ragionato con la sig.ra sulla
possibilità di regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia attraverso lo strumento del luogo
neutro, almeno nella fase iniziale, così che il signor possa mettersi in gioco nella relazione con CP_1
AB anteponendo le esigenze della stessa alle sue. Sarebbe uno strumento di maggior tutela per la
bambina. Non sembra infatti significativa una relazione tra un padre e una figlia che si basa
sull'improvvisazione, dove tra un incontro e l'altro possono trascorrere anche dei mesi, considerando
anche la tenera età di AB. Il signor non sembra in questo momento una figura di CP_1
riferimento per la figlia per cui sarebbe necessario, nel caso in cui lui si rendesse disponibile, fare un
lavoro di riavvicinamento che permetta la ricostruzione di un rapporto tra loro” cfr. relazione del
31.3.2025).
Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra Pt_1
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore assente e che non ha un rapporto solido con la figlia, in aderenza all'art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito, nell'esclusivo interesse della minore, che le decisioni di maggior interesse per la figlia siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere Persona_1
dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Alla luce di quanto sopra, inoltre, non si ritiene di accogliere la domanda della ricorrente quanto al calendario di visita padre-figlia, non ritenendo che ciò corrisponda all'interesse della minore. Il
Collegio ritiene di disporre che siano i servizi sociali, qualora il padre mostri interesse ad intrattenere un rapporto continuativo con la figlia, a disporre i modi ed i tempi per gli incontri padre-figlia,
eventualmente anche in luogo neutro alla presenza di educatore.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
Sul mantenimento della prole pagina 4 di 6 La ricorrente ha domandato porsi a carico del sig. un contributo per il mantenimento della CP_1
minore di euro 350 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede di separazione il conveuto risultava dipendente di una ditta - Nuova CMT snc – che si occupava di carpenteria metallica. Dalla documentazione Irpef acquisita in atti risulta un brusco calo dei redditi.
Tuttavia, tenuto conto della sporadica frequentazione padre-figlia e dell'assenza di mantenimento diretto in capo al padre, nonché del fatto che da allora la minore è cresciuta e maggiori sono le sue esigenze, considerata altresì la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il collegio ritiene equo un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di euro 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in
[...] CP_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGARO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la figlia in via esclusiva alla madre sig.ra ex art 337 Persona_1 Parte_1
quater c.c, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre, qualora mostri interesse ad intrattenere un rapporto continuativo con la minore,
possa incontrare secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, Persona_1
eventualmente anche in luogo neutro alla presenza di educatore.
pagina 5 di 6 DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della CP_1
figlia, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate -
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale sino a quando stimato necessario.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_1
si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00, oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, il 13.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa AB Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa AB Messina Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24743/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Denise Falco Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
- DICHIARARE lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Signora
[...]
e dal Signor in data 6.7.2013 a BORGARO TORINESE (TO) e Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BORGARO TORINESE (TO) in Atto n. 8
Parte I – Anno 2013, ordinando le trascrizioni e le annotazioni di legge;
pagina 1 di 6 - AFFIDARE la figlia in via esclusiva alla madre con residenza e abitazione presso la ricorrente per i
motivi di cui in narrativa.
- DISPORRE che il padre, salvo diversi accordi nell'interesse della minore, potrà vedere e tenere la
stessa con sé liberamente previo accordo con la madre, secondo i desideri e i futuri impegni scolastici
e ricreativi della figlia e in ogni caso:
· a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica tardo pomeriggio, in orario che potrà essere
concordato tra le parti e che viene indicativamente fissato nelle ore h.19;
· nel corso della settimana, compatibilmente con la propria attività lavorativa, due giorni concordati
tra le parti ed indicativamente fissati nel martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,00;
· ad anni alterni, sette giorni consecutivi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
· metà del periodo delle vacanze pasquali;
· quindici giorni anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i
genitori entro il 31 maggio di ciascun anno.
- DISPORRE il versamento a carico del Signor di un assegno di mantenimento mensile CP_1
in favore della figlia pari ad € 350,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione
annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
ludiche, sportive, per il figlio, purché previamente concordate e documentate.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1
in BORGARO TORINESE, il 06/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGARO
TORINESE (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia , in data 26/06/2018. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
25/11/2021.
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 23/12/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente confermava le condizioni di separazione e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese, la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine sociale e acquisizione documentale.
All'udienza del 17/04/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente, in ricorso, domandava affidarsi la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, così
confermando quanto già disposto in separazione.
Con memoria integrativa, la signora modificava però la domanda chiedendo l'affidamento Pt_1
esclusivo della minore a sé, allegando come dal 2022 il padre fosse divenuto irreperibile e non avesse più incontrato la figlia, se non saltuariamente, né versato nulla a titolo di mantenimento per la minore.
pagina 3 di 6 Tali argomentazioni hanno trovato conforto nelle restituzioni del servizio sociale, che ha evidenziato come il sig. non abbia collaborato con i servizi, come il rapporto tra padre-figlia sia occasionale CP_1
e fondato esclusivamente sulle disponibilità di tempo libero da parte del padre e non sulla necessità di stabilità e continuità per la minore. I servizi, alla luce di quanto osservato, hanno richiesto che il padre possa incontrare la figlia esclusivamente in luogo neutro (“la scrivente ha ragionato con la sig.ra sulla
possibilità di regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia attraverso lo strumento del luogo
neutro, almeno nella fase iniziale, così che il signor possa mettersi in gioco nella relazione con CP_1
AB anteponendo le esigenze della stessa alle sue. Sarebbe uno strumento di maggior tutela per la
bambina. Non sembra infatti significativa una relazione tra un padre e una figlia che si basa
sull'improvvisazione, dove tra un incontro e l'altro possono trascorrere anche dei mesi, considerando
anche la tenera età di AB. Il signor non sembra in questo momento una figura di CP_1
riferimento per la figlia per cui sarebbe necessario, nel caso in cui lui si rendesse disponibile, fare un
lavoro di riavvicinamento che permetta la ricostruzione di un rapporto tra loro” cfr. relazione del
31.3.2025).
Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra Pt_1
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore assente e che non ha un rapporto solido con la figlia, in aderenza all'art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito, nell'esclusivo interesse della minore, che le decisioni di maggior interesse per la figlia siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere Persona_1
dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Alla luce di quanto sopra, inoltre, non si ritiene di accogliere la domanda della ricorrente quanto al calendario di visita padre-figlia, non ritenendo che ciò corrisponda all'interesse della minore. Il
Collegio ritiene di disporre che siano i servizi sociali, qualora il padre mostri interesse ad intrattenere un rapporto continuativo con la figlia, a disporre i modi ed i tempi per gli incontri padre-figlia,
eventualmente anche in luogo neutro alla presenza di educatore.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della minore.
Sul mantenimento della prole pagina 4 di 6 La ricorrente ha domandato porsi a carico del sig. un contributo per il mantenimento della CP_1
minore di euro 350 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede di separazione il conveuto risultava dipendente di una ditta - Nuova CMT snc – che si occupava di carpenteria metallica. Dalla documentazione Irpef acquisita in atti risulta un brusco calo dei redditi.
Tuttavia, tenuto conto della sporadica frequentazione padre-figlia e dell'assenza di mantenimento diretto in capo al padre, nonché del fatto che da allora la minore è cresciuta e maggiori sono le sue esigenze, considerata altresì la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il collegio ritiene equo un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di euro 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in
[...] CP_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGARO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la figlia in via esclusiva alla madre sig.ra ex art 337 Persona_1 Parte_1
quater c.c, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre, qualora mostri interesse ad intrattenere un rapporto continuativo con la minore,
possa incontrare secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, Persona_1
eventualmente anche in luogo neutro alla presenza di educatore.
pagina 5 di 6 DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della CP_1
figlia, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate -
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale sino a quando stimato necessario.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_1
si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00, oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, il 13.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa AB Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
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