Art. 1. Articolo unico
Presso il tribunale di Brescia e' istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Brescia.
La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro proponente e dal Ministro del tesoro, che modifica per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , e successive variazioni.
Presso il tribunale di Brescia e' istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Brescia.
La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro proponente e dal Ministro del tesoro, che modifica per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , e successive variazioni.