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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 152/21 RG
Udienza del 5.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Bondani e Lunghi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 152/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
Il ha dedotto: che, in qualità di figlio di deceduto l'11.3.11, era Per_1 Persona_3 chiamato alla relativa eredità in misura di 1/3, insieme alla convenuta, moglie del de cuius, ed a propria sorella;
che fra i beni ereditari doveva essere compreso il 50 % di un Parte_1 fabbricato sito a Fosdinovo, v. Celso 18, e censito al Catasto fabbricati del comune di Fosdinovo, foglio 36, mapp. 282, zona censuaria 1a, categoria A/7, classe 2a, vani 9, rendita catastale € 1.510,64; che tale 50 %, in origine di proprietà di nel 2004 era stato venduto a Persona_3 [...] e nel 2009 era stato riacquistato dalla convenuta;
che tali atti erano in realtà donazioni Per_4 simulate, come tali nulle per difetto di forma.
Il ha quindi chiesto: l'accertamento della simulazione dei contratti in questione;
la Per_1 declaratoria dell'apertura della successione relativamente all'immobile in questione;
l'assegnazione a sé della quota ereditaria spettantegli.
La ha controdedotto: che, avendo l'attore già in precedenza proposto le medesime Per_2 domande, le parti avevano stipulato in proposito una transazione, con rinuncia da parte dell'attore ad ogni diritto in proposito dietro corresponsione da parte di essa convenuta della somma di € 15.000,00; che occorreva integrare il contraddittorio con il e con che l'azione di Per_4 Parte_1 simulazione era prescritta;
che le compravendite non erano simulate;
che essa aveva pagato svariate passività ereditarie ed aveva sostenuto diverse spese per l'immobile.
La ha quindi chiesto: il rigetto della domanda in ragione della transazione;
in Per_2 subordine, previa integrazione del contraddittorio, comunque il suo rigetto;
in ulteriore subordine, la condanna dell'attore a versarle una somma pari alla sua quota ereditaria delle spese da sé sostenute per l'eredità e per l'immobile, nonché a restituirle la somma ricevuta in conseguenza della transazione.
Con la prima memoria l'attore ha eccepito la nullità della transazione ex art. 1972 cc ed ha ulteriormente chiesto il risarcimento del danno “per il decorso di un periodo quasi pari a dieci anni per addivenire ad un'eventuale collazione diretta o per imputazione del bene, alienato mediante atti simulati, e di conseguenza ad un'eventuale apertura della successione a favore della parte istante”.
Motivi della decisione
Quella che segue è la transazione stipulata fra le parti:
dichiara di rinunciare e con la sottoscrizione del presente atto rinuncia ad ogni diritto, pretesa ed azione Persona_1 fondati sulla propria qualità di erede di e comunque sull'apertura della successione del medesimo e per Persona_3
l'effetto:
- Rinuncia a far valere ed a chiedere, ai fini della divisione ereditaria e/o a qualsiasi titolo, la collazione e/o la riduzione di eventuali donazioni effettuate in vita da in favore di e degli altri coeredi del Persona_3 Persona_2 de cuius;
- Rinuncia a contestare, ai fini dell'eventuale collazione e/o riduzione e comunque del recupero di beni al patrimonio ereditario e della conseguente divisione ereditaria ed a qualsiasi altro fine, nei confronti di , dei Persona_2 suoi aventi causa e/o di chicchessia, la natura simulata, la nullità, l'annullabilità e comunque l'invalidità e/o l'inefficacia e/o il carattere e/o l'efficacia a qualsiasi titolo donativi in favore di e/o di chicchessia, anche sub Persona_2 specie di negozio indiretto, di qualsiasi atto compiuto in vita da ed in particolare dei seguenti atti di Persona_3 compravendita:
1. Atto di compravendita immobiliare a rogito del Notaio Dott. di Sarzana (SP) dell'8.6.2004 (Rep. Persona_5
n°137042; Fasc. n°26652) registrato a Sarzana il 9.6.2004 al n°1255 Serie T e trascritto a Massa il 9.6.2004 (R.P. n°4264);
2. Atto di compravendita immobiliare a rogito del Notaio Dott. di Massa dell'8.10.2009 (Rep. n°1691; Persona_6
Racc. n°1064) registrato a Massa il 12.10.2009 al n°4168 Serie T e trascritto a Massa il 13.10.2009 (R.G. n°10413; R.P.
n°7234/R.G. n°10414; R.P. n°7235);
- Riconosce che è unica, piena e legittima proprietaria dei seguenti immobili: Persona_2
a. immobile sito a Fosdinovo (MS) in Via Celso 18, piano S1, T ed 1, censito al N.C.E.U. del Comune di Fosdinovo al fg. 36, part. 283, sub. 1, cat. A/7; b. pertinenziale garage censito al N.C.E.U. di Fosdinovo (MS) al fg. 36, part. 283, sub.
2, cat. C/6; c. terreni censiti al N.C.T. del Comune di Fosdinovo al fg. 36, part. 516, 551, 554, 557 per un totale di mq
1.450;
- Riconosce l'infondatezza di tutte le argomentazioni, contestazioni, domande e pretese fatte valere con l'atto di citazione introduttivo del procedimento R.G. n°1413/2019 pendente davanti al Tribunale di Massa […];
[…]
- […] accetta[…] e percepi[sce] [la somma di € 15.000,00] a definitiva e totale tacitazione di ogni pretesa passata presente e futura, dedotta o deducibile, nei confronti di e/o dei suoi aventi causa fondata sulla qualità di Persona_2
di erede di e comunque a qualsiasi titolo sull'apertura della successione del medesimo. Persona_1 Persona_3
È evidente che tutte le domande fatte valere con la presente causa sono comprese in tale transazione. Esse devono dunque essere senz'altro respinte, per avere l'attore rinunciato ai relativi diritti.
In contrario non vale l'eccezione di nullità formulata dall'attore.
Ex art. 1972 cc, infatti non è genericamente nulla la transazione relativa ad un contratto nullo, bensì, più specificamente, quella relativa ad un contratto illecito (non tutti i contratti nulli sono illeciti, ma solo quelli con causa, oggetto o motivo comune illecito) e quella in questione, da qualunque punto di vista si voglia vederla, non rientra in tale ambito.
In questione, nella transazione, sono infatti: a) la simulazione degli atti di compravendita;
b) la nullità delle donazioni asseritamente simulate;
c) la lesione dei diritti ereditari dell'attore.
Ebbene:
a) il negozio simulato non è nullo;
b) la donazione per difetto della forma all'uopo richiesta è bensì nulla, ma non illecita;
c) la lesione dei diritti ereditari non dà luogo a nullità degli atti con i quali è stata realizzata, ma solo a riduzione.
Le domande proposte dall'attore con la citazione vanno dunque respinte.
Va poi conseguentemente respinta anche la domanda di danni formulata dallo stesso attore con la prima memoria, per un verso in quanto dipendente dalle altre, per altro verso per mancanza di prova del danno lamentato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Data la manifesta infondatezza delle domande, l'attore va altresì condannato a versare alla convenuta, ex art. 963 cpc, la somma di € 4.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge le domande proposte dall'attore; condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna l'attore a versare alla convenuta, ex art. 963 cpc, la somma di € 4.000,00.
EL Fornaciari
Udienza del 5.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Bondani e Lunghi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 152/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
Il ha dedotto: che, in qualità di figlio di deceduto l'11.3.11, era Per_1 Persona_3 chiamato alla relativa eredità in misura di 1/3, insieme alla convenuta, moglie del de cuius, ed a propria sorella;
che fra i beni ereditari doveva essere compreso il 50 % di un Parte_1 fabbricato sito a Fosdinovo, v. Celso 18, e censito al Catasto fabbricati del comune di Fosdinovo, foglio 36, mapp. 282, zona censuaria 1a, categoria A/7, classe 2a, vani 9, rendita catastale € 1.510,64; che tale 50 %, in origine di proprietà di nel 2004 era stato venduto a Persona_3 [...] e nel 2009 era stato riacquistato dalla convenuta;
che tali atti erano in realtà donazioni Per_4 simulate, come tali nulle per difetto di forma.
Il ha quindi chiesto: l'accertamento della simulazione dei contratti in questione;
la Per_1 declaratoria dell'apertura della successione relativamente all'immobile in questione;
l'assegnazione a sé della quota ereditaria spettantegli.
La ha controdedotto: che, avendo l'attore già in precedenza proposto le medesime Per_2 domande, le parti avevano stipulato in proposito una transazione, con rinuncia da parte dell'attore ad ogni diritto in proposito dietro corresponsione da parte di essa convenuta della somma di € 15.000,00; che occorreva integrare il contraddittorio con il e con che l'azione di Per_4 Parte_1 simulazione era prescritta;
che le compravendite non erano simulate;
che essa aveva pagato svariate passività ereditarie ed aveva sostenuto diverse spese per l'immobile.
La ha quindi chiesto: il rigetto della domanda in ragione della transazione;
in Per_2 subordine, previa integrazione del contraddittorio, comunque il suo rigetto;
in ulteriore subordine, la condanna dell'attore a versarle una somma pari alla sua quota ereditaria delle spese da sé sostenute per l'eredità e per l'immobile, nonché a restituirle la somma ricevuta in conseguenza della transazione.
Con la prima memoria l'attore ha eccepito la nullità della transazione ex art. 1972 cc ed ha ulteriormente chiesto il risarcimento del danno “per il decorso di un periodo quasi pari a dieci anni per addivenire ad un'eventuale collazione diretta o per imputazione del bene, alienato mediante atti simulati, e di conseguenza ad un'eventuale apertura della successione a favore della parte istante”.
Motivi della decisione
Quella che segue è la transazione stipulata fra le parti:
dichiara di rinunciare e con la sottoscrizione del presente atto rinuncia ad ogni diritto, pretesa ed azione Persona_1 fondati sulla propria qualità di erede di e comunque sull'apertura della successione del medesimo e per Persona_3
l'effetto:
- Rinuncia a far valere ed a chiedere, ai fini della divisione ereditaria e/o a qualsiasi titolo, la collazione e/o la riduzione di eventuali donazioni effettuate in vita da in favore di e degli altri coeredi del Persona_3 Persona_2 de cuius;
- Rinuncia a contestare, ai fini dell'eventuale collazione e/o riduzione e comunque del recupero di beni al patrimonio ereditario e della conseguente divisione ereditaria ed a qualsiasi altro fine, nei confronti di , dei Persona_2 suoi aventi causa e/o di chicchessia, la natura simulata, la nullità, l'annullabilità e comunque l'invalidità e/o l'inefficacia e/o il carattere e/o l'efficacia a qualsiasi titolo donativi in favore di e/o di chicchessia, anche sub Persona_2 specie di negozio indiretto, di qualsiasi atto compiuto in vita da ed in particolare dei seguenti atti di Persona_3 compravendita:
1. Atto di compravendita immobiliare a rogito del Notaio Dott. di Sarzana (SP) dell'8.6.2004 (Rep. Persona_5
n°137042; Fasc. n°26652) registrato a Sarzana il 9.6.2004 al n°1255 Serie T e trascritto a Massa il 9.6.2004 (R.P. n°4264);
2. Atto di compravendita immobiliare a rogito del Notaio Dott. di Massa dell'8.10.2009 (Rep. n°1691; Persona_6
Racc. n°1064) registrato a Massa il 12.10.2009 al n°4168 Serie T e trascritto a Massa il 13.10.2009 (R.G. n°10413; R.P.
n°7234/R.G. n°10414; R.P. n°7235);
- Riconosce che è unica, piena e legittima proprietaria dei seguenti immobili: Persona_2
a. immobile sito a Fosdinovo (MS) in Via Celso 18, piano S1, T ed 1, censito al N.C.E.U. del Comune di Fosdinovo al fg. 36, part. 283, sub. 1, cat. A/7; b. pertinenziale garage censito al N.C.E.U. di Fosdinovo (MS) al fg. 36, part. 283, sub.
2, cat. C/6; c. terreni censiti al N.C.T. del Comune di Fosdinovo al fg. 36, part. 516, 551, 554, 557 per un totale di mq
1.450;
- Riconosce l'infondatezza di tutte le argomentazioni, contestazioni, domande e pretese fatte valere con l'atto di citazione introduttivo del procedimento R.G. n°1413/2019 pendente davanti al Tribunale di Massa […];
[…]
- […] accetta[…] e percepi[sce] [la somma di € 15.000,00] a definitiva e totale tacitazione di ogni pretesa passata presente e futura, dedotta o deducibile, nei confronti di e/o dei suoi aventi causa fondata sulla qualità di Persona_2
di erede di e comunque a qualsiasi titolo sull'apertura della successione del medesimo. Persona_1 Persona_3
È evidente che tutte le domande fatte valere con la presente causa sono comprese in tale transazione. Esse devono dunque essere senz'altro respinte, per avere l'attore rinunciato ai relativi diritti.
In contrario non vale l'eccezione di nullità formulata dall'attore.
Ex art. 1972 cc, infatti non è genericamente nulla la transazione relativa ad un contratto nullo, bensì, più specificamente, quella relativa ad un contratto illecito (non tutti i contratti nulli sono illeciti, ma solo quelli con causa, oggetto o motivo comune illecito) e quella in questione, da qualunque punto di vista si voglia vederla, non rientra in tale ambito.
In questione, nella transazione, sono infatti: a) la simulazione degli atti di compravendita;
b) la nullità delle donazioni asseritamente simulate;
c) la lesione dei diritti ereditari dell'attore.
Ebbene:
a) il negozio simulato non è nullo;
b) la donazione per difetto della forma all'uopo richiesta è bensì nulla, ma non illecita;
c) la lesione dei diritti ereditari non dà luogo a nullità degli atti con i quali è stata realizzata, ma solo a riduzione.
Le domande proposte dall'attore con la citazione vanno dunque respinte.
Va poi conseguentemente respinta anche la domanda di danni formulata dallo stesso attore con la prima memoria, per un verso in quanto dipendente dalle altre, per altro verso per mancanza di prova del danno lamentato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Data la manifesta infondatezza delle domande, l'attore va altresì condannato a versare alla convenuta, ex art. 963 cpc, la somma di € 4.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge le domande proposte dall'attore; condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna l'attore a versare alla convenuta, ex art. 963 cpc, la somma di € 4.000,00.
EL Fornaciari