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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24 ottobre 2023, da:
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana, (Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...]., con gli Avvocati Massimo C.F._1
Campa, (Cod. Fisc. ) del Foro di Milano e Clarissa Auriemma (Cod. C.F._2
Fisc. ) del Foro di Lecco;
C.F._3
parte ricorrente nei confronti di:
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, (Cod. Fisc. Parte_2
), residente in [...], con C.F._4
gli Avvocati Maria Grazia Ruvolo (Cod. Fisc. ) del Foro di Milano e C.F._5
Luigi Russo (Cod. Fisc. ) del Foro di Milano C.F._6
parte resistente premesso che:
- con ricorso datato 24 ottobre 2023, la Sig.ra adiva il Tribunale di Como nei Parte_1
confronti del Sig. ai fini della regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2
minore (Cod. Fisc. , nato a [...] il 4 Persona_1 C.F._7
dicembre 2013, residente con la madre in Como, Via Badone n. 4; pagina 1 di 5 - con provvedimento datato 12 dicembre 2023, l'Ill.mo Giudice delegato alla trattazione della causa fissava per la prima udienza di comparizione personale delle parti avanti a sé, la data del 10 ottobre
2024;
- con memoria di costituzione, depositata in data 10 settembre 2024, si costituiva ritualmente in giudizio il Sig. Parte_2
- le Parti procedevano ritualmente al deposito delle successive memorie ex artt. 473 bis n. 17 co. 1, 473 bis n. 17 co. 2, 473 bis n. 17 co. 1 c.p.c.
- le Parti comparivano, in data 10 ottobre 2024, dinanzi al Giudice delegato alla trattazione della causa
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi, la quale interrogava liberamente le parti e, preso atto delle rispettive dichiarazioni, formulava una proposta conciliativa a cui entrambe aderivano;
- conseguentemente in data 06/11/2024 veniva pubblicata la Sentenza non definitiva n. 1171/2024 con la quale il Tribunale di Como così statuiva:
“il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini Per_1
anagrafici, sanitari, etc., presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Resta inteso che tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio Per_1
dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta preventivamente con il figlio minore.
La casa familiare sita in Como, Via Badone 4 sarà assegnata - con tutti i mobili e arredi ivi presenti - in uso e godimento alla Sig.ra in quanto genitore collocatario prevalente del figlio minore Pt_1
Il sig. provvederà a liberare l'immobile dei suoi effetti personali e a consegnare la Per_1 Pt_2
propria copia di chiavi.
Visti gli impegni ludici, scolastici e sportivi di e lavorativi del padre, il Sig. potrà Per_1 Pt_2
vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità e nei seguenti giorni: in via sperimentale, starà con il padre - sempre - il martedì ed il mercoledì con pernotto, oltre Per_1
a weekend alterni, da venerdì dopo la scuola sino a domenica dopo cena;
durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà tenere con sé per due settimane, Per_1
anche non consecutive. Tutti i periodi di vacanza dovranno essere concordati entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo impossibilità di rispettare il termine per ragioni determinate dal datore di lavoro,
pagina 2 di 5 e sarà cura di ciascun genitore fornire all'altro l'indicazione del luogo di villeggiatura prescelto ed i recapiti. Quando il periodo di vacanza estivo di un genitore si sovrappone ad un week end di competenza dell'altro, quest'ultimo avrà la possibilità di recuperare il week end di competenza nel primo immediatamente disponibile, che non sia già di competenza del genitore che deve recuperare il week end;
durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori terranno con sé il figlio minore ad anni alterni nel periodo che va dal 23.12 alle ore 10.00 e sino al 30.12 alle ore 20.30 e dalle ore 20.30 del 30.12 alle ore 20.30 del 6.1; sempre in via sperimentale, e con riserva di discuterne in sede di fissanda udienza, durante le festività scolastiche pasquali, secondo il solito criterio dell'alternanza, dal giovedì mattina sino alle ore 16.30 del giorno di Pasqua il minore starà presso un genitore e dalle ore 16.30 del giorno di Pasqua sino al mercoledì successivo con l'altro ad anni alterni;
le festività scolastiche infrasettimanali (a titolo esemplificativo e non esaustivo 1° novembre, , Santo Patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 Per_2 giugno) e Carnevale, sono legate al fine settimana di ciascun genitore, unendo la festività o l'eventuale ponte al fine settimana di spettanza, salvo accordo diverso tra i genitori, che dovrà essere raggiunto con adeguato preavviso (almeno 15gg). Resta ovviamente inteso che i diritti di frequentazione del minore, terranno conto del preminente interesse della prole e dei suoi impegni e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori. Ogni eventuale variazione dovrà essere concordata tra i genitori e solo successivamente verrà messo a conoscenza il bambino. sul piano economico, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 250,00, rivalutabili annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante accredito su conto corrente intestato alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo del
Tribunale di Como e percezione integrale dell'assegno familiare Elvetico da parte della madre. A tal fine i genitori si impegnano a collaborare, fornire e sottoscrivere qualsivoglia documentazione dovesse rendersi necessaria a tal fine;
i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria, sostenuta dai genitori, dovranno essere intestati al figlio, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro genitore per la detrazione ai fini Irpef, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta mentre le deduzioni fiscali per il figlio a carico, se esistenti, spetteranno nella misura del 50% a ciascun genitore;
pagina 3 di 5 I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti
d'identità anche validi per l'espatrio, mentre l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore sarà prestato di volta in volta, come richiede la legge. All'occorrenza, i genitori si impegnano a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.”
- provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per verificare l'andamento del calendario di incontri genitori-minore, fissando avanti al giudice relatore l'udienza del 19.3.2025;
-all'udienza del 19.3.2025 i genitori dichiaravano entrambi che gli accordi raggiunti in merito alle modalità di visita stanno funzionando in relazione alle esigenze del minore e discutevano in merito alle vacanze pasquali ed alle modalità di ripresa del minore nei weekend di competenza paterna;
- dopo discussione, le parti dettagliavano in via conciliativa ulteriori aspetti della regolamentazione del rapporto col figlio, ed in particolare: “relativamente alle vacanze pasquali: il minore sarà con il genitore collocatario del weekend di pertinenza, salvo eventuali necessità estemporanee regolamentate dai genitori caso per caso;
riguardo al weekend di competenza paterna, il giorno della domenica la mamma prenderà – solo in caso di necessità, previamente comunicata - il minore in un punto concordato raggiungibile a piedi dalla abitazione del padre”.
- I procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, riservando il deposito di note conclusive congiunte.
- Il Giudice tratteneva la causa in decisione con immediata riserva al Collegio, autorizzando le parti al deposito di note congiunte conclusive in cui rassegnare le conclusioni entro il termine di una settimana, onerando altresì le parti al deposito della bozza di decisone con le condizioni concordate, come da modello reperibile sul sito del Tribunale.
Tanto premesso
Viste le note conclusive congiunte depositate dalle parti; sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
ritenuto, previo richiamo a quanto già statuito con la sentenza n. 1171/2024 pubblicata in data
06/11/2024, che le conclusioni definitivamente rassegnate dalle parti in forma congiunta possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative;
considerato infatti che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con pagina 4 di 5 entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che
l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
ritenuto che
il complessivo contenuto degli accordi, - come anche da ultimo dettagliato - qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., c.p.c.; considerato che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.; ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) CONFERMA per il resto quanto statuito con la sentenza non definitiva n. 1171/2024 pubblicata in data 06/11/2024 dal Tribunale di Como;
3) SPESE di lite interamente compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 28 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
dott. Alessandro Petronzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24 ottobre 2023, da:
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana, (Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...]., con gli Avvocati Massimo C.F._1
Campa, (Cod. Fisc. ) del Foro di Milano e Clarissa Auriemma (Cod. C.F._2
Fisc. ) del Foro di Lecco;
C.F._3
parte ricorrente nei confronti di:
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, (Cod. Fisc. Parte_2
), residente in [...], con C.F._4
gli Avvocati Maria Grazia Ruvolo (Cod. Fisc. ) del Foro di Milano e C.F._5
Luigi Russo (Cod. Fisc. ) del Foro di Milano C.F._6
parte resistente premesso che:
- con ricorso datato 24 ottobre 2023, la Sig.ra adiva il Tribunale di Como nei Parte_1
confronti del Sig. ai fini della regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2
minore (Cod. Fisc. , nato a [...] il 4 Persona_1 C.F._7
dicembre 2013, residente con la madre in Como, Via Badone n. 4; pagina 1 di 5 - con provvedimento datato 12 dicembre 2023, l'Ill.mo Giudice delegato alla trattazione della causa fissava per la prima udienza di comparizione personale delle parti avanti a sé, la data del 10 ottobre
2024;
- con memoria di costituzione, depositata in data 10 settembre 2024, si costituiva ritualmente in giudizio il Sig. Parte_2
- le Parti procedevano ritualmente al deposito delle successive memorie ex artt. 473 bis n. 17 co. 1, 473 bis n. 17 co. 2, 473 bis n. 17 co. 1 c.p.c.
- le Parti comparivano, in data 10 ottobre 2024, dinanzi al Giudice delegato alla trattazione della causa
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi, la quale interrogava liberamente le parti e, preso atto delle rispettive dichiarazioni, formulava una proposta conciliativa a cui entrambe aderivano;
- conseguentemente in data 06/11/2024 veniva pubblicata la Sentenza non definitiva n. 1171/2024 con la quale il Tribunale di Como così statuiva:
“il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini Per_1
anagrafici, sanitari, etc., presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Resta inteso che tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio Per_1
dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori senza che ciascuno ne discuta preventivamente con il figlio minore.
La casa familiare sita in Como, Via Badone 4 sarà assegnata - con tutti i mobili e arredi ivi presenti - in uso e godimento alla Sig.ra in quanto genitore collocatario prevalente del figlio minore Pt_1
Il sig. provvederà a liberare l'immobile dei suoi effetti personali e a consegnare la Per_1 Pt_2
propria copia di chiavi.
Visti gli impegni ludici, scolastici e sportivi di e lavorativi del padre, il Sig. potrà Per_1 Pt_2
vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità e nei seguenti giorni: in via sperimentale, starà con il padre - sempre - il martedì ed il mercoledì con pernotto, oltre Per_1
a weekend alterni, da venerdì dopo la scuola sino a domenica dopo cena;
durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà tenere con sé per due settimane, Per_1
anche non consecutive. Tutti i periodi di vacanza dovranno essere concordati entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo impossibilità di rispettare il termine per ragioni determinate dal datore di lavoro,
pagina 2 di 5 e sarà cura di ciascun genitore fornire all'altro l'indicazione del luogo di villeggiatura prescelto ed i recapiti. Quando il periodo di vacanza estivo di un genitore si sovrappone ad un week end di competenza dell'altro, quest'ultimo avrà la possibilità di recuperare il week end di competenza nel primo immediatamente disponibile, che non sia già di competenza del genitore che deve recuperare il week end;
durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori terranno con sé il figlio minore ad anni alterni nel periodo che va dal 23.12 alle ore 10.00 e sino al 30.12 alle ore 20.30 e dalle ore 20.30 del 30.12 alle ore 20.30 del 6.1; sempre in via sperimentale, e con riserva di discuterne in sede di fissanda udienza, durante le festività scolastiche pasquali, secondo il solito criterio dell'alternanza, dal giovedì mattina sino alle ore 16.30 del giorno di Pasqua il minore starà presso un genitore e dalle ore 16.30 del giorno di Pasqua sino al mercoledì successivo con l'altro ad anni alterni;
le festività scolastiche infrasettimanali (a titolo esemplificativo e non esaustivo 1° novembre, , Santo Patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 Per_2 giugno) e Carnevale, sono legate al fine settimana di ciascun genitore, unendo la festività o l'eventuale ponte al fine settimana di spettanza, salvo accordo diverso tra i genitori, che dovrà essere raggiunto con adeguato preavviso (almeno 15gg). Resta ovviamente inteso che i diritti di frequentazione del minore, terranno conto del preminente interesse della prole e dei suoi impegni e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori. Ogni eventuale variazione dovrà essere concordata tra i genitori e solo successivamente verrà messo a conoscenza il bambino. sul piano economico, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 250,00, rivalutabili annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante accredito su conto corrente intestato alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo del
Tribunale di Como e percezione integrale dell'assegno familiare Elvetico da parte della madre. A tal fine i genitori si impegnano a collaborare, fornire e sottoscrivere qualsivoglia documentazione dovesse rendersi necessaria a tal fine;
i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria, sostenuta dai genitori, dovranno essere intestati al figlio, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro genitore per la detrazione ai fini Irpef, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta mentre le deduzioni fiscali per il figlio a carico, se esistenti, spetteranno nella misura del 50% a ciascun genitore;
pagina 3 di 5 I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti
d'identità anche validi per l'espatrio, mentre l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore sarà prestato di volta in volta, come richiede la legge. All'occorrenza, i genitori si impegnano a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.”
- provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per verificare l'andamento del calendario di incontri genitori-minore, fissando avanti al giudice relatore l'udienza del 19.3.2025;
-all'udienza del 19.3.2025 i genitori dichiaravano entrambi che gli accordi raggiunti in merito alle modalità di visita stanno funzionando in relazione alle esigenze del minore e discutevano in merito alle vacanze pasquali ed alle modalità di ripresa del minore nei weekend di competenza paterna;
- dopo discussione, le parti dettagliavano in via conciliativa ulteriori aspetti della regolamentazione del rapporto col figlio, ed in particolare: “relativamente alle vacanze pasquali: il minore sarà con il genitore collocatario del weekend di pertinenza, salvo eventuali necessità estemporanee regolamentate dai genitori caso per caso;
riguardo al weekend di competenza paterna, il giorno della domenica la mamma prenderà – solo in caso di necessità, previamente comunicata - il minore in un punto concordato raggiungibile a piedi dalla abitazione del padre”.
- I procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, riservando il deposito di note conclusive congiunte.
- Il Giudice tratteneva la causa in decisione con immediata riserva al Collegio, autorizzando le parti al deposito di note congiunte conclusive in cui rassegnare le conclusioni entro il termine di una settimana, onerando altresì le parti al deposito della bozza di decisone con le condizioni concordate, come da modello reperibile sul sito del Tribunale.
Tanto premesso
Viste le note conclusive congiunte depositate dalle parti; sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
ritenuto, previo richiamo a quanto già statuito con la sentenza n. 1171/2024 pubblicata in data
06/11/2024, che le conclusioni definitivamente rassegnate dalle parti in forma congiunta possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative;
considerato infatti che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con pagina 4 di 5 entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che
l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
ritenuto che
il complessivo contenuto degli accordi, - come anche da ultimo dettagliato - qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., c.p.c.; considerato che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.; ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) CONFERMA per il resto quanto statuito con la sentenza non definitiva n. 1171/2024 pubblicata in data 06/11/2024 dal Tribunale di Como;
3) SPESE di lite interamente compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 28 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
dott. Alessandro Petronzi
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