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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SQ AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via A. Cecchi n. 30, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo che in data 8 ottobre 2005 aveva contratto matrimonio civile con CP_1
con atto trascritto nei registri dello stato civile di Vieste, e che dal matrimonio non erano
[...]
pagina 1 di 6 nati figli. Precisava che i coniugi erano separati in forza di sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia del 2018 e successiva sentenza del 2019, che addebitava la separazione al marito, poneva a suo carico un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 e lo condannava alla rifusione delle spese di lite. Esponeva inoltre che ella era affetta da maculopatia degenerativa, condizione che le aveva causato grave deficit visivo e conseguente impossibilità a svolgere attività lavorativa, mentre il resistente risultava residente a [...]e non vi era stata alcuna riconciliazione tra le parti. Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 8 ottobre 2005 con il sig. CP_1
( ) nato a [...] il [...], con atto trascritto al n.
[...] C.F._2
00023, Parte I, 2005, dei registri dello stato civile di Vieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n°
2), lett. b), L. 898/1970 e successive integrazioni e modificazioni;
2) porre a carico di CP_1
l'obbligo di versare a entro il 5 di ogni mese l'assegno divorzile di
[...] Parte_1
€ 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della medesima, da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT; 3) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di annotare e trascrivere la emananda sentenza;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.
Gli atti venivano trasmetti al P.M. che non formulava osservazioni.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del resistente, regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., quest'ultimo non si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8.10.2024, rilevata l'insussistenza dei presupposti per adottare provvedimenti temporanei e urgenti, veniva ordinato il deposito delle sentenze di separazione, parziale e definitiva, con attestazione di passaggio in giudicato, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 15.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, la domanda di scioglimento del matrimonio merita di trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio a
Vieste (FG) in data 8 ottobre 2005, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del pagina 2 di 6 Comune di Vieste (FG) al n. 23, parte I, serie A, ufficio 1, anno 2005; è stata depositata, inoltre, copia conforme della sentenza parziale di separazione n. 298/2018, pubblicata in data 30.01.2018,
e della sentenza definitiva di separazione, n. 2070/2019, pubblicata in data 17.09.2019, entrambe con attestazione di passaggio in giudicato.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Non merita invece di trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile.
Sul punto, giova rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
18287 del 2018, hanno profondamente riconsiderato l'assetto sistematico dell'assegno divorzile, superando le precedenti impostazioni giurisprudenziali che si erano alternate nel tempo. In particolare, è stato abbandonato il criterio tradizionale, inaugurato dalla pronuncia n. 11490 del
1990, che attribuiva all'assegno una funzione prevalentemente assistenziale, ancorata al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tale orientamento, pur oggetto di successivi temperamenti (cfr. Cass. nn. 7295/2013, 6164/2015 e 6455/2015), era stato messo in discussione dalla sentenza n. 11504 del 2017, la quale, valorizzando i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, aveva introdotto il criterio dell'autosufficienza economica come parametro di riferimento. La svolta interpretativa del 2018 si è caratterizzata per l'abbandono della rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno, ritenendo che tutti i parametri indicati dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 debbano essere considerati unitariamente, in chiave costituzionalmente orientata. In tale prospettiva, il giudice è chiamato a valutare l'an dell'assegno secondo un criterio composito, definito
“assistenziale-perequativo”, che tenga conto in modo paritetico di tutti gli elementi normativi, in coerenza con i principi di solidarietà e pari dignità coniugale sanciti dagli artt. 2, 3 e 29 della
Costituzione, nonché con gli orientamenti normativi prevalenti in ambito europeo.
In tale contesto, assume rilievo centrale la componente perequativo-compensativa dell'assegno, che impone di considerare l'apporto fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e al consolidamento della posizione professionale ed economica dell'altro coniuge.
pagina 3 di 6 La Corte di Cassazione, con la successiva sentenza n. 11178 del 2019, ha ulteriormente chiarito l'applicazione concreta del nuovo paradigma, affermando che “al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente,
o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898 del 1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
In definitiva, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando, effettuata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, risulta un'evidente sproporzione tra i trattamenti pensionistici, a condizione che tale squilibrio sia riconducibile alle rinunce, anche professionali, compiute dal coniuge richiedente durante il matrimonio per dedicarsi alla famiglia;
la funzione dell'assegno, infatti, non è meramente assistenziale, ma mira anche a compensare il contributo dato alla vita familiare e le conseguenti rinunce alle opportunità professionali e reddituali, secondo i criteri di cui all' art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cassazione civile , sez. I ,
08/09/2025 , n. 24759).
Ciò chiarito, venendo all'esame della fattispecie oggetto di causa, per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, parte ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva da cui risulta che la stessa non svolge attività lavorativa e non percepisce rendite, che la sentenza n.
2070 del 2019 del Tribunale di Foggia ha previsto, a seguito della separazione con addebito al coniuge, il versamento in suo favore di un assegno mensile di € 200,00 - somma che non ha mai percepito né recuperato a causa dell'irreperibilità del resistente – e che, negli ultimi tre anni, ha percepito le seguenti somme di denaro: da giugno 2022 a gennaio 2022 € 450,00 a titolo di reddito di cittadinanza;
un bonus unico di € 500,00 erogato dal Comune di Vieste;
da novembre pagina 4 di 6 2022 a dicembre 2022 € 656,25 mensili;
da gennaio 2023 a dicembre 2023 € 324,24 mensili;
da gennaio 2024 alla data odierna € 343,00 mensili, somme tutte corrisposte a titolo di invalidità civile. La ha altresì dichiarato di avere un conto corrente cointestato con il figlio Parte_1
, di non possedere carte di credito, quote sociali, titoli o altri investimenti mobiliari o Per_1 risparmi, e di essere unica proprietaria dell'immobile di abitazione sito in Vieste, via Spadolini n.
16, e di convivere con il figlio, il quale nel modello 730/2023 ha dichiarato e percepito redditi per
€ 6.364. Sono stati versati in atti, inoltre, gli estratti del conto corrente cointestato con il figlio
, il cui saldo risulta oscillare tra circa € 3.500,00 e € 7.700,00. Gli accrediti provengono Per_1 principalmente dalle rate mensili di pensione percepite dalla ricorrente, pari a circa € 324,24 ciascuna, e da occasionali bonifici indicati come “regalo”, oltre a somme erogate dall CP_2 intestate al figlio per indennità NASpI e rimborsi fiscali, nonché sporadici rimborsi Per_1 dell'Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, va osservato che, in sede di separazione, era stato previsto in favore dell'odierna ricorrente un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, considerato “ragionevole espressione del tenore di vita goduto dalla coppia durante gli otto anni di matrimonio”. La separazione personale, diversamente dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.c., i redditi cui rapportare l'assegno di mantenimento sono quelli necessari a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Tale obbligo non è incompatibile con la separazione, che comporta soltanto la sospensione degli obblighi di natura personale (fedeltà, collaborazione e convivenza) e si distingue dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno divorzile.
Il diritto all'assegno di mantenimento si fonda, dunque, sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e sul principio di parità, che impone un sostegno reciproco e solidale: chi dispone di maggiori risorse deve condividerle con chi ne ha di meno. Va tuttavia considerato che la separazione è una condizione temporanea, di norma destinata a concludersi con lo scioglimento del vincolo, momento in cui l'assegno divorzile è riconosciuto – se dovuto – sulla base di presupposti differenti e indipendenti dal tenore di vita matrimoniale.
L'assegno divorzile, infatti, presuppone l'inadeguatezza dei redditi del richiedente rispetto al contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale, conseguente a scelte condivise nell'interesse della famiglia che abbiano comportato il sacrificio di prospettive pagina 5 di 6 professionali. La prova di tali circostanze grava sulla parte che richiede l'assegno. Il divario economico tra i coniugi assume rilievo solo se concorrono queste condizioni. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun riscontro in tal senso: non è emerso che le attuali difficoltà economiche siano frutto di scelte condivise o del contributo dato alla formazione del patrimonio comune, né che vi sia stato un sacrificio di opportunità lavorative per la famiglia.
Peraltro, la resistente non ha articolato capitoli di prova né, a ben vedere, svolto specifiche allegazioni sul contributo al ménage familiare. Si è invitata limitata a dedurre di essere affetta da maculopatia degenerativa che le avrebbe causato grave deficit visivo e impossibilità a svolgere attività lavorativa, ma ha prodotto soltanto un certificato medico che non attesta l'incidenza di tale patologia sulla capacità di reperire un'occupazione.
La domanda va, pertanto, rigettata.
La natura della controversia e l'esito del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Vieste (FG) in data 8 ottobre 2005, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Vieste
(FG) al n. 23, parte I, serie A, ufficio 1, anno 2005;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vieste (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente;
compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vieste (FG) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 19 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SQ AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via A. Cecchi n. 30, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo che in data 8 ottobre 2005 aveva contratto matrimonio civile con CP_1
con atto trascritto nei registri dello stato civile di Vieste, e che dal matrimonio non erano
[...]
pagina 1 di 6 nati figli. Precisava che i coniugi erano separati in forza di sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia del 2018 e successiva sentenza del 2019, che addebitava la separazione al marito, poneva a suo carico un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 e lo condannava alla rifusione delle spese di lite. Esponeva inoltre che ella era affetta da maculopatia degenerativa, condizione che le aveva causato grave deficit visivo e conseguente impossibilità a svolgere attività lavorativa, mentre il resistente risultava residente a [...]e non vi era stata alcuna riconciliazione tra le parti. Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 8 ottobre 2005 con il sig. CP_1
( ) nato a [...] il [...], con atto trascritto al n.
[...] C.F._2
00023, Parte I, 2005, dei registri dello stato civile di Vieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n°
2), lett. b), L. 898/1970 e successive integrazioni e modificazioni;
2) porre a carico di CP_1
l'obbligo di versare a entro il 5 di ogni mese l'assegno divorzile di
[...] Parte_1
€ 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della medesima, da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT; 3) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di annotare e trascrivere la emananda sentenza;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.
Gli atti venivano trasmetti al P.M. che non formulava osservazioni.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del resistente, regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., quest'ultimo non si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8.10.2024, rilevata l'insussistenza dei presupposti per adottare provvedimenti temporanei e urgenti, veniva ordinato il deposito delle sentenze di separazione, parziale e definitiva, con attestazione di passaggio in giudicato, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 15.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, la domanda di scioglimento del matrimonio merita di trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio a
Vieste (FG) in data 8 ottobre 2005, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del pagina 2 di 6 Comune di Vieste (FG) al n. 23, parte I, serie A, ufficio 1, anno 2005; è stata depositata, inoltre, copia conforme della sentenza parziale di separazione n. 298/2018, pubblicata in data 30.01.2018,
e della sentenza definitiva di separazione, n. 2070/2019, pubblicata in data 17.09.2019, entrambe con attestazione di passaggio in giudicato.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Non merita invece di trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile.
Sul punto, giova rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
18287 del 2018, hanno profondamente riconsiderato l'assetto sistematico dell'assegno divorzile, superando le precedenti impostazioni giurisprudenziali che si erano alternate nel tempo. In particolare, è stato abbandonato il criterio tradizionale, inaugurato dalla pronuncia n. 11490 del
1990, che attribuiva all'assegno una funzione prevalentemente assistenziale, ancorata al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tale orientamento, pur oggetto di successivi temperamenti (cfr. Cass. nn. 7295/2013, 6164/2015 e 6455/2015), era stato messo in discussione dalla sentenza n. 11504 del 2017, la quale, valorizzando i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, aveva introdotto il criterio dell'autosufficienza economica come parametro di riferimento. La svolta interpretativa del 2018 si è caratterizzata per l'abbandono della rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno, ritenendo che tutti i parametri indicati dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 debbano essere considerati unitariamente, in chiave costituzionalmente orientata. In tale prospettiva, il giudice è chiamato a valutare l'an dell'assegno secondo un criterio composito, definito
“assistenziale-perequativo”, che tenga conto in modo paritetico di tutti gli elementi normativi, in coerenza con i principi di solidarietà e pari dignità coniugale sanciti dagli artt. 2, 3 e 29 della
Costituzione, nonché con gli orientamenti normativi prevalenti in ambito europeo.
In tale contesto, assume rilievo centrale la componente perequativo-compensativa dell'assegno, che impone di considerare l'apporto fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e al consolidamento della posizione professionale ed economica dell'altro coniuge.
pagina 3 di 6 La Corte di Cassazione, con la successiva sentenza n. 11178 del 2019, ha ulteriormente chiarito l'applicazione concreta del nuovo paradigma, affermando che “al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente,
o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898 del 1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
In definitiva, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando, effettuata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, risulta un'evidente sproporzione tra i trattamenti pensionistici, a condizione che tale squilibrio sia riconducibile alle rinunce, anche professionali, compiute dal coniuge richiedente durante il matrimonio per dedicarsi alla famiglia;
la funzione dell'assegno, infatti, non è meramente assistenziale, ma mira anche a compensare il contributo dato alla vita familiare e le conseguenti rinunce alle opportunità professionali e reddituali, secondo i criteri di cui all' art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cassazione civile , sez. I ,
08/09/2025 , n. 24759).
Ciò chiarito, venendo all'esame della fattispecie oggetto di causa, per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, parte ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva da cui risulta che la stessa non svolge attività lavorativa e non percepisce rendite, che la sentenza n.
2070 del 2019 del Tribunale di Foggia ha previsto, a seguito della separazione con addebito al coniuge, il versamento in suo favore di un assegno mensile di € 200,00 - somma che non ha mai percepito né recuperato a causa dell'irreperibilità del resistente – e che, negli ultimi tre anni, ha percepito le seguenti somme di denaro: da giugno 2022 a gennaio 2022 € 450,00 a titolo di reddito di cittadinanza;
un bonus unico di € 500,00 erogato dal Comune di Vieste;
da novembre pagina 4 di 6 2022 a dicembre 2022 € 656,25 mensili;
da gennaio 2023 a dicembre 2023 € 324,24 mensili;
da gennaio 2024 alla data odierna € 343,00 mensili, somme tutte corrisposte a titolo di invalidità civile. La ha altresì dichiarato di avere un conto corrente cointestato con il figlio Parte_1
, di non possedere carte di credito, quote sociali, titoli o altri investimenti mobiliari o Per_1 risparmi, e di essere unica proprietaria dell'immobile di abitazione sito in Vieste, via Spadolini n.
16, e di convivere con il figlio, il quale nel modello 730/2023 ha dichiarato e percepito redditi per
€ 6.364. Sono stati versati in atti, inoltre, gli estratti del conto corrente cointestato con il figlio
, il cui saldo risulta oscillare tra circa € 3.500,00 e € 7.700,00. Gli accrediti provengono Per_1 principalmente dalle rate mensili di pensione percepite dalla ricorrente, pari a circa € 324,24 ciascuna, e da occasionali bonifici indicati come “regalo”, oltre a somme erogate dall CP_2 intestate al figlio per indennità NASpI e rimborsi fiscali, nonché sporadici rimborsi Per_1 dell'Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, va osservato che, in sede di separazione, era stato previsto in favore dell'odierna ricorrente un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, considerato “ragionevole espressione del tenore di vita goduto dalla coppia durante gli otto anni di matrimonio”. La separazione personale, diversamente dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.c., i redditi cui rapportare l'assegno di mantenimento sono quelli necessari a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Tale obbligo non è incompatibile con la separazione, che comporta soltanto la sospensione degli obblighi di natura personale (fedeltà, collaborazione e convivenza) e si distingue dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno divorzile.
Il diritto all'assegno di mantenimento si fonda, dunque, sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e sul principio di parità, che impone un sostegno reciproco e solidale: chi dispone di maggiori risorse deve condividerle con chi ne ha di meno. Va tuttavia considerato che la separazione è una condizione temporanea, di norma destinata a concludersi con lo scioglimento del vincolo, momento in cui l'assegno divorzile è riconosciuto – se dovuto – sulla base di presupposti differenti e indipendenti dal tenore di vita matrimoniale.
L'assegno divorzile, infatti, presuppone l'inadeguatezza dei redditi del richiedente rispetto al contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale, conseguente a scelte condivise nell'interesse della famiglia che abbiano comportato il sacrificio di prospettive pagina 5 di 6 professionali. La prova di tali circostanze grava sulla parte che richiede l'assegno. Il divario economico tra i coniugi assume rilievo solo se concorrono queste condizioni. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun riscontro in tal senso: non è emerso che le attuali difficoltà economiche siano frutto di scelte condivise o del contributo dato alla formazione del patrimonio comune, né che vi sia stato un sacrificio di opportunità lavorative per la famiglia.
Peraltro, la resistente non ha articolato capitoli di prova né, a ben vedere, svolto specifiche allegazioni sul contributo al ménage familiare. Si è invitata limitata a dedurre di essere affetta da maculopatia degenerativa che le avrebbe causato grave deficit visivo e impossibilità a svolgere attività lavorativa, ma ha prodotto soltanto un certificato medico che non attesta l'incidenza di tale patologia sulla capacità di reperire un'occupazione.
La domanda va, pertanto, rigettata.
La natura della controversia e l'esito del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Vieste (FG) in data 8 ottobre 2005, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Vieste
(FG) al n. 23, parte I, serie A, ufficio 1, anno 2005;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vieste (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente;
compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vieste (FG) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 19 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6