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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/12/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1368 2025 e promossa da nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. SILVIA MARAI per mandato a margine dell'atto introduttivo ricorrenti
contro
: nella sua qualità di Ufficiale del Governo (C.F. Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del sindaco P.IVA_1 pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura dello Stato di Venezia resistenti conclusioni per l'attore: come da ricorso introduttivo conclusioni per il convenuto: come da comparsa di costituzione
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies comma 2 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1
hanno chiesto che venga accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a Parte_2 ottenere dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di la registrazione del Parte_3 contratto di convivenza da loro stipulato in data 2.5.2024 e venga ordinato all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di di provvedere all'iscrizione di Parte_3 Parte_1
all'anagrafe della popolazione residente e all'inserimento di quest'ultimo nello
[...] stato civile di . Parte_2
In fatto hanno rappresentato che: - da settembre del 2022 i sigg.ri Parte_1
e sono legati fa una relazione sentimentale, - la loro convivenza
[...] Parte_2 ha avuto inizio a Zanzibar ove hanno vissuto sino al trasferimento del sig. in Italia Pt_1 con visto turistico, attualmente scaduto;
- dopo il suo ingresso in Italia, il sig. ha Pt_1 stabilito la propria dimora presso la signora a Pescantina (VR), via Bardolino n. 11/a, Pt_2 ove la coppia continua a convivere stabilmente;
- al fine di formalizzare la loro unione e garantire una maggiore tutela giuridica al loro rapporto, in data 2 maggio 2024 i ricorrenti, di stato civile libero, hanno sottoscritto un contratto di convivenza ai sensi della Legge n.
76/2016; - tale contratto è stato regolarmente notificato al Comune di in data il 3 Parte_3 maggio 2024, per la relativa registrazione presso l'Ufficio dello Stato Civile;
- con provvedimento del 9 maggio 2024, comunicato in data 10 maggio 2024, il Comune ha rigettato la richiesta di registrazione del contratto di convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti, richiamando la giurisprudenza di merito che ha accolto analoghi ricorsi, hanno affermato che, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina italiana in materia non richiede la sussistenza del permesso di soggiorno quale presupposto per l'iscrizione anagrafica e in aggiunta che la giurisprudenza di merito riconosce diretta applicazione della direttiva 2004/38/CE da cui discende sia la stabilità della relazione sia il diritto all'iscrizione anagrafica indipendentemente dal possesso di un valido permesso di soggiorno.
Il si è costituito in giudizio richiamando la normativa in materia e Parte_3 ribadendo che l'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione anagrafica, dei
2 documenti attestanti la regolarità del soggiorno, come precisato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 78/2021 e riconosciuto da parte della giurisprudenza di merito.
All'udienza del 29.5.2025 sono state sentite le parti e alla successiva udienza, rigettate le prove orali articolate, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * *
I ricorrenti, a fronte del diniego del hanno agito in giudizio per Parte_3 sentire ottenere la trascrizione del contratto di convivenza e l'inserimento del sig. Pt_1 nello stato di famiglia della sig.ra Pt_2
Sulla possibilità di trascrivere il contratto di convivenza laddove uno dei due sottoscrittori sia sprovvisto di permesso di soggiorno e non sia quindi formalmente residente nel territorio italiano si registra un contrasto nella giurisprudenza di merito e non vi è alcuna pronuncia della Suprema Corte.
La giurisprudenza di merito, richiamata dai ricorrenti, ritiene che la dichiarazione anagrafica non va intesa come elemento costitutivo della convivenza e che una lettura costituzionalmente orientata e aderente alla direttiva 38/2004/CE finalizzata ad agevolare l'ingresso nel territorio degli stati membri dei familiari dei cittadini dell'unione, non richiede per la trascrizione del contratto di convivenza il previo possesso di un valido permesso di soggiorno.
Il Tribunale di Verona, come peraltro altri Tribunali di merito, con argomentazione che vengono qui condivise, non aderisce a tale interpretazione.
In un recente precedente, che viene quindi richiamato e che conferma il proprio orientamento, il Tribunale di Verona ha affermato che “ad una puntuale considerazione della disciplina unionale ed in particolare della direttiva 2004/38 Ce e del d.lgs. 30/2007, che ne costituisce attuazione, la convivenza more uxorio instaurata o formalizzata dopo l'ingresso nel paese comunitario non è sufficiente a far ottenere tale permesso. Lo si evince dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 10 del d. lgs. 30/2007: quest'ultima norma stabilisce i presupposti perché “I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, possano ottenere la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". I soggetti in questione sono elencati dall'art. 2 che definisce come familiari ai fini della disposizione in esame:
3 “1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante (n.d.e. sottolineatura dell'estensore);
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Nel contempo l'art. 3, comma 2, lett. b) riconosce il diritto di ingresso e di soggiorno negli
Stati Ue del “partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” e, in combinazione con tale previsione, l'art. 10, comma 3, prescrive, tra i presupposti per il rilascio della Carta di soggiorno nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) e quindi in favore del partner del cittadino comunitario la presentazione (tra gli altri documenti) “di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”.
Da questa disciplina si evince che la possibilità per i cittadini non comunitari di ricongiungersi al partner è correlata solo a specifiche situazioni di status espressamente individuate dal decreto legislativo, tra le quali può ritenersi ricompresa la convivenza di fatto che però abbia avuto inizio o sia stata formalizzata prima dell'ingresso del convivente cittadino di paese extra Ue in uno Stato Ue.
L'assetto normativo non sembra irragionevole, in quanto considera l'esigenza di evitare che la formalizzazione di convivenze successive all'ingresso nello spazio UE possa essere utilizzata al solo fine di far ottenere il permesso di soggiorno al cittadino extra Ue.
Anche l'art. 1 co. 37 legge 76/2016 (“legge Cirinnà”), ai fini dell'accertamento della stabile convivenza di fatto “fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”, presupponendo, quindi, che già vi sia un dato anagrafico da cui trarre la sussistenza della convivenza.
Se, a questo punto, si sostiene che tali “pre-requisiti” di iscrizione anagrafica di un cittadino extra Ue in concreto possano ledere diritti primari delle persone in tema di vita familiare, deve osservarsi come la questione non riguardi, a ben vedere, se non in via
4 indiretta e successiva, la disciplina relativa alle iscrizioni all'anagrafe da parte dei Comuni
(e non a caso è richiesta l'iscrizione del contratto di convivenza, e, poi, della residenza del ricorrente/reclamante ed il suo inserimento nello stato di famiglia della convivente), quanto, invece, la normativa sull'immigrazione ed il tema della regolare presenza nel territorio dello
Stato. La regolarità della stabile presenza sul territorio dello Sato è antecedente logico- giuridico per il riconoscimento della residenza anagrafica ….. Peraltro, considerato l'art. 1, co. 50 della legge 76/2016 (“i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”), il “contratto” – come evidenziato nel provvedimento impugnato – è strumento
(peraltro facoltativo) che rileva solo ai fini patrimoniali, la cui iscrizione all'anagrafe non ha effetti costitutivi ma di mera pubblicità verso terzi. Significativamente, poi, nella definizione di conviventi di fatto (articoli 36-37 Legge Cirinnà) si fa riferimento alle dichiarazioni anagrafiche ai fini della determinazione della stabile convivenza.
Il contratto di convivenza (redatto in assenza delle dichiarazioni anagrafiche attestanti la già sussistente convivenza di fatto), e, soprattutto, la sua iscrizione anagrafica finalizzata solo all'opponibilità a terzi, non sono in astratto presupposto necessario a che le parti possano realizzare la relazione affettiva (che, di per sé, non richiede alcuna formalizzazione), posto che sono tesi ad una tutela “a latere” e del tutto facoltativa di tipo economico- patrimoniale. Il provvedimento di rigetto del Comune non lede, quindi, diritti fondamentali della persona nella misura in cui la funzione propria del contratto di convivenza è accessoria e di natura patrimoniale rispetto, peraltro, ad una stabile convivenza, che deve essere già documentata sul piano anagrafico.
Né, ancora, il contratto de quo è idoneo mezzo di prova della stabile convivenza di fatto, sulla base del quale pretendere che il Comune provveda alle iscrizioni richieste (convivenza di fatto che, nel caso di specie, presupporrebbe quanto meno un già concesso un permesso di soggiorno di carattere stabile).
Peraltro non rientra nell'ambito delle competenze del Comune (richiesto di iscrivere il contratto di convivenza) effettuare attività investigativa e di verifica dei presupposti in fatto per il riconoscimento del permesso di soggiorno, laddove la documentazione prodotta appaia insufficiente ed inidonea a consentire l'immediato accoglimento della domanda …. La verifica dei requisiti relativi ai presupposti del permesso che consente la regolare e stabile
5 permanenza sul territorio italiano di cittadini extra UE spetta in primis al Ministero dell'Interno tramite le proprie articolazioni territoriali ed è soggetta a normativa speciale
(TU sull'immigrazione) e diversa rispetto a quella che regola le convivenze di fatto.
Né si ritiene che, a fronte dei diversi compiti e funzioni attribuiti agli Enti preposti (in questo caso e Ministero dell'Interno), sia una sezione ordinaria del Pt_3 CP_1
Tribunale nell'ambito di un procedimento ex art. 700 c.p.c. avverso il diniego di iscrizione anagrafica da parte del (o nell'ambito del correlato procedimento di reclamo) a Pt_3 dovere/potere effettuare eventuali approfondimenti probatori tesi all'accertamento della stabile convivenza, approfondimenti che non spetta al Comune convenuto/reclamato effettuare nell'ambito delle domande di iscrizione dei contratti di convivenza, se non, appunto, attraverso certificati ufficiali.” (Tribunale di Verona 25.9.2025).
Le argomentazioni sopra riportate sono del tutto condivisibili.
Il contratto di convivenza ha infatti lo scopo di regolare gli aspetti patrimoniali della vita comune dei sottoscrittori, residenza, contribuzione economica alle spese e regime patrimoniale. Tali accordi per le parti sono già vincolanti con la sottoscrizione come ogni altro contratto;
l'iscrizione serve per rendere gli accordi opponibili ai terzi dal che è evidente che si tratta di un'attività facoltativa, tesa ad un tutela ulteriore e accessorio rispetto alla stabile convivenza, che deve essere già documentata sul piano anagrafico.
Le argomentazioni portate dal ricorrente attengono al diverso profilo della possibilità, una volta ottenuta la sostanziale “regolarizzazione” del sig. con inserimento nello stato Pt_1 famiglia della sig.ra e certificazione anagrafica, di accedere al mercato del lavoro e Pt_2 trovare un'occupazione regolare e coerente con il proprio percorso formativo.
Il ricorso va dunque rigettato.
Considerato l'orientamento ancora non univoco dei Tribunale di merito e l'assenza di una pronuncia della Cassazione in materia sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 1368/2025, promosso da , Parte_1 rigetta il ricorso presentato da;
Parte_4 Parte_2 compensa le spese di lite.
6 Verona, 26/12/2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Rizzuto
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