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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 424/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione”, congiuntamente promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Pacetto Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Andrea Cosimo Fassari
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 5.3.2025, e Parte_1 chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la modifica Controparte_1 delle condizioni della loro separazione, pronunciata con sentenza n. 1344/2022 del 5.10.2022, con la quale il Tribunale di Ragusa aveva, tra l'altro, assegnato alla madre Parte_1 collocataria del figlio minore ( , nato il [...]), la casa Persona_1 familiare, in comproprietà ad entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, sita in Modica nella Vanella 14 n. 5/A (catastalmente in Contrada Sant'Antonio snc), con terreni circostanti, censita al Catasto Fabbricati al foglio 1, particella 469, sub 1, cat. A/3, piano T, e sub 2, cat.
A/3, piano T;
al Catasto Terreni al foglio 1, particelle 467, 379, 382, 386 e 389.
Esponevano i ricorrenti:
- che ultimamente era diventato sempre più gravoso gestire la casa familiare, di fatto una casa colonica con terreni circostanti, a suo tempo ristrutturata, e perchè distante circa otto chilometri dal centro abitato, e per i continui e necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per il pagamento della rata di mutuo, negli ultimi mesi non potuta corrispondere pagina 1 di 4 da nessuno dei coniugi, tanto che a gennaio 2025 l'importo delle rate arretrate ammontava a poco più di Euro 3.000,00, a fronte di un capitale residuo -ancora- pari ad oltre Euro 39.000,00;
- che gli odierni ricorrenti avevano pertanto ritenuto di porre in vendita la suddetta casa familiare, e all'uopo in data 21/11/2024 avevano già accettato proposta d'acquisto -loro formulata tramite incaricata agenzia immobiliare- per il prezzo di Euro 170.000,00, impegnandosi alla stipula del rogito entro e non oltre il 31/01/2025;
- che nel frattempo la ricorrente insieme al figlio , si era già Parte_1 Per_1 trasferita presso immobile di proprietà dei di lei genitori, che glielo avevano concesso in comodato a tempo indeterminato, immobile sito in Modica in Via Ettore Majorana, 2, Cat. A/6, piano T-1 -in catasto alla Via Giuseppe Volpino, 43- censito al catasto fabbricati del Comune di Modica al foglio 228, particella 9196, subalterno 1;
- che non poteva ravvisarsi alcun pregiudizio per il minore (17enne) in conseguenza del già avvenuto trasferimento, posto che lo stesso adesso non solo si trovava a risiedere in pieno centro abitato, anziché -come prima- in aperta campagna, a otto chilometri dal centro urbano, con ogni beneficio quanto a frequentazioni con i coetanei, spostamenti a scuola o in palestra, ma beneficiava pure della presenza dei nonni materni, - Persona_2 Controparte_2 abitanti in immobile attiguo a quello concesso in comodato a tempo indeterminato alla madre;
- che, a mente dell'art. 337-sexies c.c., “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.
I ricorrenti, pertanto, dovendo trasferire ai promissari acquirenti la piena proprietà - libera da trascrizioni pregiudizievoli - della casa familiare, chiedevano congiuntamente -in quanto necessario- che il Tribunale volesse “omologare le seguenti nuove condizioni in modifica del provvedimento di assegnazione della casa coniugale contenuto nella sentenza di separazione n. 1344/2022 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il 05/10/2022, non impugnata:
- disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (sita in Modica nella
Vanella 14 n. 5/A -catastalmente in Contrada Sant'Antonio snc- con terreno circostante, appartenentesi in piena proprietà in ragione di ½ ciascuno ad entrambi i coniugi, censita al
Catasto Fabbricati al foglio 1, particella 469, sub 1, cat. A/3, piano T, e sub 2, cat. A/3, piano
T, e al Catasto Terreni al foglio 1, particelle 467, 379, 382, 386 e 389) disposta con provvedimento reso a verbale dell'udienza presidenziale di comparizione parti dell'11/03/2021 nella causa civile di separazione giudiziale iscritta al n. R.G. 3053/2020 in favore della ricorrente , trascritto in data 19/03/2021 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Parte_1
Provinciale del Territorio di Ragusa ai nn. 4364 Reg. Gen. e 3061 Reg. Part., nonché confermato con la successiva sentenza n. 1344/2022 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il
05/10/2022;
- ordinare al Conservatore della competente Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Ragusa di annotare-trascrivere nei Pubblici Registri Immobiliari l'emettendo provvedimento di revoca”. pagina 2 di 4 Ciò posto, alla luce delle circostanze di fatto concordemente addotte dalle parti e alla stregua della documentazione tutta in atti, appare non contrario all'interesse del figlio minore
( che compirà 18 anni il prossimo 18 novembre) lo Persona_1 spostamento dello stesso dall'immobile che sinora ha costituito la casa familiare (sita in
Modica, Vanella 14 n. 5/A, catastalmente in C.da Sant'Antonio s.n.c.), già assegnata alla madre collocataria, in altro immobile ad uso abitativo, concesso in comodato senza determinazione di durata alla madre stessa dai nonni materni del minore;
ed infatti, l'esposizione debitoria delle parti, comproprietarie della casa familiare, in relazione al mutuo all'epoca contratto per l'acquisto della casa stessa, rende opportuna, se non necessaria, la vendita dell'immobile in questione, onde ripianare il debito ed evitare, anche al minore, il pericolo concreto che quella casa venga venduta all'asta, in sede di espropriazione forzata, su richiesta della banca creditrice;
inoltre, nella specie, il minore si è già trasferito, insieme alla madre, in altra abitazione, messa a disposizione, come si è detto, dai nonni materni, sita pur sempre a Modica, ma nella via Ettore Majorana n. 2, contigua all'abitazione dei suddetti nonni;
la concessione in godimento, a titolo di comodato senza termine, dell'immobile de quo1 in favore di
[...]
è comprovata dalla scrittura privata sottoscritta da quest'ultima e dal di lei padre Pt_1 [...]
l'avvenuto trasferimento nella nuova abitazione di via Ettore Majorana n. 2 è Per_2 dimostrato dal fatto che, giusta certificato del 14.2.2025, ed il figlio Parte_1 [...]
sono già ivi residenti. Persona_1
Ne consegue che può omologarsi, in quanto conforme all'interesse del figlio, l'accordo delle parti relativo alla cessazione degli effetti dell'assegnazione a , collocataria Parte_1 del figlio minore, della casa familiare (sita in Modica nella Vanella 14 n. 5/A -catastalmente in
Contrada Sant'Antonio snc- con terreno circostante, censita al Catasto Fabbricati al foglio 1, particella 469, sub 1, cat. A/3, piano T, e sub 2, cat. A/3, piano T, e al Catasto Terreni al foglio
1, particelle 467, 379, 382, 386 e 389), disposta in via provvisoria con ordinanza presidenziale del dì 11.3.2021 e, di poi, in via definitiva, con la sentenza n. 1344 del 5.10.2022.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare risulta trascritto in data 19/03/2021 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Ragusa ai nn.
4364 Reg. Gen. e 3061 Reg. Part. (v. nota di trascrizione in atti).
Di tale trascrizione va allora disposta la cancellazione a cura del conservatore dei pubblici registri immobiliari.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 424/2025 R.G.V.G., su domanda congiunta di e a modifica della Parte_1 Controparte_1 sentenza di separazione n. 1344 del 5.10.2022, resa inter partes dal Tribunale di Ragusa,
1 Leggendo il contratto di comodato si comprende che viene concessa in godimento un'unità immobiliare posta ad un piano mansardato, di circa 50 mq. pagina 3 di 4 Omologa l'accordo intercorso tra le parti, siccome riportato in parte motiva.
Dispone la cancellazione, a cura del conservatore dei pubblici registri immobiliari, della trascrizione eseguita in data 19/03/2021 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Ragusa ai nn. 4364 Reg. Gen. e 3061 Reg. Part.. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 20.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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