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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. nato a Parte_1 C.F._1
TR OP (PA) il 28.02.1961, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Raffa Davide, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 6.08.1961, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Di Vita Flavio Mario che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate all'udienza dell'11.06.2025.
Pag. 1 di 3 FATTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza dell'11.06.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler definire il giudizio alle seguenti condizioni: “A modifica delle domande ed eccezioni contenute nei propri scritti difensivi, la resistente rinuncia alla richiesta di assegno divorzile. Entrambe le parti convengono che la resistente manterrà la disponibilità dell'immobile adibito
a casa coniugale sito in TR OP, via Pertini n. 6, ove vi continuerà ad abitare. Spese di lite compensate”.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 199 dell'8.04.2010, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni indicate non appaiono in contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Pag. 2 di 3 Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TR
NA (PA), in data 23.10.1982, da e Parte_1 [...]
, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 14, parte CP_1
II, serie A, dell'anno 1982, alle condizioni riportate in parte motiva;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 18/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. nato a Parte_1 C.F._1
TR OP (PA) il 28.02.1961, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Raffa Davide, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 6.08.1961, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Di Vita Flavio Mario che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate all'udienza dell'11.06.2025.
Pag. 1 di 3 FATTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza dell'11.06.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler definire il giudizio alle seguenti condizioni: “A modifica delle domande ed eccezioni contenute nei propri scritti difensivi, la resistente rinuncia alla richiesta di assegno divorzile. Entrambe le parti convengono che la resistente manterrà la disponibilità dell'immobile adibito
a casa coniugale sito in TR OP, via Pertini n. 6, ove vi continuerà ad abitare. Spese di lite compensate”.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza n. 199 dell'8.04.2010, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni indicate non appaiono in contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Pag. 2 di 3 Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TR
NA (PA), in data 23.10.1982, da e Parte_1 [...]
, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 14, parte CP_1
II, serie A, dell'anno 1982, alle condizioni riportate in parte motiva;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 18/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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