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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 22645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 22645/2023 promossa da:
quale titolare della ditta individuale Emmevi, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Elke Wisniowski-Virano; ricorrente contro
contumace; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: promessa di pagamento - ricognizione di debito, provvigione del mediatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare il diritto alla provvigione della ricorrente e per l'effetto condannare il sig. a versare alla la somma di € 9.000,00 CP_1 Controparte_2
1 oltre IVA per un totale di € 10.980,00, o quell'altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/'14, I.V.A., C.P.A. ed ogni altra successiva occorrenda.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui Pt_1
, quale titolare della ditta individuale Emmevi, citava in giudizio
[...] CP_1
rappresentando: 1) di aver prestato attività professionale in qualità di agente immobiliare a favore del convenuto nell'ambito delle trattative riguardanti l'acquisto dell'immobile sito in Villastellone (TO) C.so Savona n. 56; 2) che la proposta di acquisto immobiliare avanzata da veniva accettata dal venditore, portando al CP_1
perfezionamento del contratto preliminare di compravendita;
3) che con scrittura privata del 15.12.2021 il riconosceva il diritto del ricorrente alla provvigione CP_1
pari alla somma di € 9.000,00 oltre IVA;
4) di non aver mai conseguito il pagamento della suddetta provvigione da parte di 5) di aver intimato il pagamento di CP_1
quanto dovuto tramite raccomandata del 28.06.2023 senza mai ottenere alcun riscontro dal convenuto;
6) di voler pertanto ottenere il pagamento di € 10.980,00, somma comprendente la provvigione e l' IVA;
- dato atto che il convenuto, malgrado la ritualità della notifica perfezionata in data
18.01.2024 a mezzo di raccomandata ritirata alle , come integrata dalla CP_3
dichiarazione di inesistenza di pec, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarato contumace con l'ordinanza del 21.06.2024;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 13.12.2024, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che, in primo luogo, per il sorgere del diritto del mediatore al compenso è sufficiente la conclusione dell'affare, e quindi, nel caso di specie, la stipulazione del contratto preliminare da parte dei contraenti messi in relazione dal mediatore stesso;
per pacifica giurisprudenza, infatti, “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al
2 mediatore ex art. 1755 cod. civ., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita”
(Cass., 3.10.2007 n. 9676; Cfr: Cass., 9.6.2009 n. 13260; Cass. 19.12.2013 n. 28456);
- che, in secondo luogo, la prova del credito è data dalla promessa di pagamento sottoscritta dal convenuto atteso che ai sensi dell'art. 1988 la promessa di pagamento e la ricognizione del debito producono l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito: “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art.
1988 c.c. — nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate — un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare
l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito.” (Cass., 1.12.2003 n. 18311), onere nel caso di specie non accolto;
- che l'art. 215 c.p.c. prevede il riconoscimento tacito della scrittura privata prodotta in giudizio nei casi in cui la parte, contro la quale una scrittura è prodotta, rimanga contumace. Per quanto riguarda gli effetti della scrittura privata occorre osservare che
“L'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta ex art. 2702 cod. civ. concerne la provenienza della medesima da colui che ne risulta sottoscrittore, ma non il suo contenuto, che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo” (Cass.,
30.5.2007 n. 12695);
- che nel caso di specie, mancando qualsiasi elemento di prova contraria, deve pertanto ritenersi provata l'esecuzione, da parte del ricorrente, dell'attività di mediazione e il suo diritto alla provvigione, infatti: “Il rapporto di mediazione, inteso come
3 interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass., 22.10.2010 n. 21737);
- che, infatti, parte ricorrente ha ampiamente assolto al proprio onere probatorio in quanto, oltre ad aver allegato la dichiarazione del convenuto contenente il riconoscimento del diritto alla provvigione (doc. 2 ricorso), ha anche provato la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento delle sue richieste (ovvero il contratto preliminare di compravendita in cui ha svolto la propria attività di mediazione - doc. 1 ricorso);
- che il convenuto non ha invece assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, non avendo dimostrato di aver pagato la provvigione contestata dal ricorrente né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il mancato pagamento;
- che la somma richiesta dal ricorrente è pari a complessivi € 10.980,00 e deve essere ritenuta congrua in considerazione del fatto che la scrittura privata sottoscritta dal convenuto prevedeva espressamente che, in caso di perfezionamento del contratto preliminare di compravendita, il convenuto dovesse provvedere al pagamento della provvigione pari alla somma di € 9.000,00 oltre IVA;
- che su detta somma non sono dovuti gli interessi in quanto non richiesti ed in quanto non riconoscibili d'ufficio trattandosi di obbligazione di valuta;
infatti, al di fuori delle obbligazioni di valore, in tutti gli altri casi gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura (Cass. civ., Sez. III, 05/11/2004, n. 21195 Cassazione civile, sez. II,
19/09/2016, n. 18292);
4 - che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto, venendo liquidate in misura pari ai valori minimi (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) in considerazione della modesta attività processuale espletata e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria, e così per € 1.700,00 per compensi ed € 264,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente la somma di € CP_1 Parte_1
10.980,00.
CONDANNA a rimborsare a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1
spese liquidate in € 1.700,00 per compensi ed in € 264,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.01.2025
Il Giudice
Luca Martinat
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 22645/2023 promossa da:
quale titolare della ditta individuale Emmevi, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Elke Wisniowski-Virano; ricorrente contro
contumace; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: promessa di pagamento - ricognizione di debito, provvigione del mediatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare il diritto alla provvigione della ricorrente e per l'effetto condannare il sig. a versare alla la somma di € 9.000,00 CP_1 Controparte_2
1 oltre IVA per un totale di € 10.980,00, o quell'altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/'14, I.V.A., C.P.A. ed ogni altra successiva occorrenda.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui Pt_1
, quale titolare della ditta individuale Emmevi, citava in giudizio
[...] CP_1
rappresentando: 1) di aver prestato attività professionale in qualità di agente immobiliare a favore del convenuto nell'ambito delle trattative riguardanti l'acquisto dell'immobile sito in Villastellone (TO) C.so Savona n. 56; 2) che la proposta di acquisto immobiliare avanzata da veniva accettata dal venditore, portando al CP_1
perfezionamento del contratto preliminare di compravendita;
3) che con scrittura privata del 15.12.2021 il riconosceva il diritto del ricorrente alla provvigione CP_1
pari alla somma di € 9.000,00 oltre IVA;
4) di non aver mai conseguito il pagamento della suddetta provvigione da parte di 5) di aver intimato il pagamento di CP_1
quanto dovuto tramite raccomandata del 28.06.2023 senza mai ottenere alcun riscontro dal convenuto;
6) di voler pertanto ottenere il pagamento di € 10.980,00, somma comprendente la provvigione e l' IVA;
- dato atto che il convenuto, malgrado la ritualità della notifica perfezionata in data
18.01.2024 a mezzo di raccomandata ritirata alle , come integrata dalla CP_3
dichiarazione di inesistenza di pec, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarato contumace con l'ordinanza del 21.06.2024;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 13.12.2024, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che, in primo luogo, per il sorgere del diritto del mediatore al compenso è sufficiente la conclusione dell'affare, e quindi, nel caso di specie, la stipulazione del contratto preliminare da parte dei contraenti messi in relazione dal mediatore stesso;
per pacifica giurisprudenza, infatti, “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al
2 mediatore ex art. 1755 cod. civ., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita”
(Cass., 3.10.2007 n. 9676; Cfr: Cass., 9.6.2009 n. 13260; Cass. 19.12.2013 n. 28456);
- che, in secondo luogo, la prova del credito è data dalla promessa di pagamento sottoscritta dal convenuto atteso che ai sensi dell'art. 1988 la promessa di pagamento e la ricognizione del debito producono l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito: “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art.
1988 c.c. — nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate — un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare
l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito.” (Cass., 1.12.2003 n. 18311), onere nel caso di specie non accolto;
- che l'art. 215 c.p.c. prevede il riconoscimento tacito della scrittura privata prodotta in giudizio nei casi in cui la parte, contro la quale una scrittura è prodotta, rimanga contumace. Per quanto riguarda gli effetti della scrittura privata occorre osservare che
“L'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta ex art. 2702 cod. civ. concerne la provenienza della medesima da colui che ne risulta sottoscrittore, ma non il suo contenuto, che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo” (Cass.,
30.5.2007 n. 12695);
- che nel caso di specie, mancando qualsiasi elemento di prova contraria, deve pertanto ritenersi provata l'esecuzione, da parte del ricorrente, dell'attività di mediazione e il suo diritto alla provvigione, infatti: “Il rapporto di mediazione, inteso come
3 interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass., 22.10.2010 n. 21737);
- che, infatti, parte ricorrente ha ampiamente assolto al proprio onere probatorio in quanto, oltre ad aver allegato la dichiarazione del convenuto contenente il riconoscimento del diritto alla provvigione (doc. 2 ricorso), ha anche provato la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento delle sue richieste (ovvero il contratto preliminare di compravendita in cui ha svolto la propria attività di mediazione - doc. 1 ricorso);
- che il convenuto non ha invece assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, non avendo dimostrato di aver pagato la provvigione contestata dal ricorrente né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il mancato pagamento;
- che la somma richiesta dal ricorrente è pari a complessivi € 10.980,00 e deve essere ritenuta congrua in considerazione del fatto che la scrittura privata sottoscritta dal convenuto prevedeva espressamente che, in caso di perfezionamento del contratto preliminare di compravendita, il convenuto dovesse provvedere al pagamento della provvigione pari alla somma di € 9.000,00 oltre IVA;
- che su detta somma non sono dovuti gli interessi in quanto non richiesti ed in quanto non riconoscibili d'ufficio trattandosi di obbligazione di valuta;
infatti, al di fuori delle obbligazioni di valore, in tutti gli altri casi gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura (Cass. civ., Sez. III, 05/11/2004, n. 21195 Cassazione civile, sez. II,
19/09/2016, n. 18292);
4 - che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto, venendo liquidate in misura pari ai valori minimi (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) in considerazione della modesta attività processuale espletata e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria, e così per € 1.700,00 per compensi ed € 264,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente la somma di € CP_1 Parte_1
10.980,00.
CONDANNA a rimborsare a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1
spese liquidate in € 1.700,00 per compensi ed in € 264,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.01.2025
Il Giudice
Luca Martinat
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