Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Sentenza 2 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Unico dott. Luca Martinat del Tribunale Ordinario di Torino, riguarda una controversia tra un mediatore e un convenuto contumace in merito al pagamento di una provvigione. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento del diritto alla provvigione di € 9.000,00, oltre IVA, sostenendo di aver svolto attività di mediazione per la conclusione di un contratto preliminare di compravendita. Il ricorrente ha evidenziato di non aver mai ricevuto il pagamento, nonostante una promessa di pagamento da parte del convenuto.

Il Giudice ha accolto il ricorso, argomentando che il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare, in questo caso rappresentato dal contratto preliminare. Ha sottolineato che la promessa di pagamento e la ricognizione del debito da parte del convenuto invertivano l'onere della prova, imponendo a quest'ultimo di dimostrare l'inesistenza del debito. Inoltre, ha rilevato che, essendo il convenuto contumace, la scrittura privata prodotta dal ricorrente era da considerarsi provata. Infine, il Giudice ha condannato il convenuto al pagamento della somma richiesta e ha disposto il rimborso delle spese legali, confermando la congruità dell'importo richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 3
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 3
    Data del deposito : 2 gennaio 2025

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