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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 123/2024 L.P. NELLI ANTONIO contro Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SUMMA GIACOMO per la parte ricorrente e dell'Avv. ANGIUS LUCIO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 123 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta delega a margine della copia cartacea del ricorso introduttivo della quale è stata estratta copia informatica per immagine dall'avv. Giacomo Summa (c.f.
[...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla via Asiago C.F._2
indirizzo pec: Ad ogni effetto di Email_1 legge e per ogni comunicazione inerente il presente giudizio si indica il recapito pec
Email_2
RICORRENTE E C.F. = ) CP_1 P.IVA_1 uo lega , dom.to per la carica presso la sede sociale Controparte_2 in Civita ST (Vt) via Fontana Matuccia e per questo atto elett.te dom.to, giusta allegata procura alle liti, presso lo studio dei sottoscritti suoi procuratori: Avv. Lucio Angius (C.F.
[...]
– pec in Civita ST via C.F._3 Email_3
Avv. – pec C.F._4
, in Nepi (Vt) via S.Silvestro,21, che lo Email_4
RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.1.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 24.8.2020 al 10.10.2022, con inquadramento nel livello B4 del CCNL Panificazione, qualifica di operaio, mansioni prevalenti di addetto alla consegna dei prodotti da forno ai clienti, oltre che di aiuto nel laboratorio e nel confezionamento del pane;
di aver operato dapprima in virtù di contratto a tempo determinato e successivamente di contratto a tempo indeterminato;
che i contratti avevano previsto un rapporto part time al 50%, ma nella realtà aveva lavorato dal lunedì alla domenica con orario 4.00/5.00 – 10.30/11.30 per complessive 39/42 ore settimanali corrispondenti ad un orario full time;
di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto e nulla nei mesi da aprile ad ottobre 2022; di aver ricevuto importi inferiori al dovuto a titolo di tredicesima 2020 e 2022 e nulla a titolo di tredicesima 2021; di aver percepito importi inferiori al dovuto a titolo di festività, indennità per ferie non godute, malattia (18 giorni a gennaio 2022; 6 giorni a giugno 2022; 4 giorni a luglio 2022 e 17 giorni a ottobre 2022); di essere stato licenziato in data 10.10.2022 in costanza di malattia (terminata il 17.10.2022); di non aver percepito competenze di fine rapporto e TFR residuo. Sulla scorta di tali elementi ha rivendicato differenze retributive per complessivi € 27.257,95 ed ha concluso chiedendo “
1. condanni la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di Euro 27.257,95 per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio;
2. condanni in ogni caso la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali ivi compresi accessori e spese generali al 15%”. Parte convenuta si è costituita contestando genericamente le deduzioni attoree ed i conteggi allegati al ricorso e deducendo il pagamento di complessivi € 16.365,00 a titolo di retribuzioni. In via riconvenzionale ha rivendicato la restituzione di importi indebitamente trattenuti dal ricorrente sulle somme versate dai clienti e destinate alla società in pagamento della merce (€ 997,50 nel luglio 2022 ed € 1.042,50 nell'ottobre 2022), dei quali era stata rifiutata la restituzione invocata dalla datrice di lavoro. Ha conseguentemente concluso “per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale per le causali sopradescritte, previa fissazione nuova udienza di discussione, con condanna del ricorrente alla restituzione delle somme illecitamente trattenute maggiorate di interessi e rivalutazione in una ad un quid risarcitorio secondo Giustizia;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, ridurre comunque le pretese del ricorrente al giusto ed equo all'esito della espletanda istuttoria, ovvero disponendo la compensazione tra i rispettivi crediti, tenendo conto della spiegata riconvenzionale. Con vittoria di spese e competenze;
in subordine con loro integrale compensazione. La causa istruita con prove documentali e testimoniali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Sono incontestate l'esistenza, la decorrenza (24.08.2020), la durata del rapporto (10.10.2022), la natura delle mansioni svolte (addetto alle consegne), la qualifica (operaio) e l'inquadramento riconosciuto (livello B4 del CCNL Panificazione). Le domande attoree possono essere distinte in due parti: quelle connesse alla deduzione di un maggiore orario di lavoro e quelle riguardanti le omesse erogazioni di parte convenuta.
DELLE DIFFERENZE CONNESSE ALL'ORARIO DI LAVORO Il ricorrente deduce un rapporto di lavoro full-time, richiamando l'art. 22 del CCNL applicato prevede che “nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti” e deducendo una prestazione oraria che va dalle ore 4.00/5.00 alle 10.30/11.30 per 6 giorni a settimana (per un totale di 39/42 ore settimanali). Sul punto parte convenuta ha contestato tali deduzioni assumendo prestazione di 3-4 ore. Dalle prove testimoniali sono emersi elementi incerti e contraddittori, unico dato certo è il mancato svolgimento della prestazione per un totale di 6,40 ore giornalieri e, quindi, la configurabilità di un full-time. Ai fini della determinazione del part-time occorre rilevare come i testi hanno individuato come data di inizio un orario variabile tra le 4:00-4:30 le 5:00 (Radu) o le 5:30-6:00 Parte_2
(Naxu e e come orario finale le 10:00 (Naxu) o le 11:00-12:00 (Radu); i restanti testi non Per_1 sono sta do di fissare l'orario di fine servizio.
Considerato che
la teste pur indicando Tes_1 il rientro del ricorrente dalle consegne alle ore 10:00, ha sostenuto che lo stesso si sarebbe successivamente intrattenuto per scaricare la merce, è possibile pervenire alla conclusione di un orario giornaliero di 5,30 tra le 5:30 e le 11:00, da ritenersi quello più verosimile e corrispondente alla realtà dei fatti. La percentuale di part time che va conseguentemente applicata al rapporto deve essere determinata nell'85,93%. È in rapporto a tale misura che devono essere determinate le spettanze del ricorrente a titolo di paga orarie (giornaliera), tredicesima, festività, indennità per ferie, permessi e malattia.
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DELLE OMESSE EROGAZIONI IMPUTATE ALLA CONVENUTA Oltre alle differenze derivanti dalla percentuale di part time applicata, parte ricorrente lamenta l'omesso pagamento (integralmente, sia pure per gli importi risultanti dalle buste paga) delle mensilità relative ai mesi da aprile ad ottobre 2022, della tredicesima 2021 e del TFR. Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere probatorio dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione retributiva, ha dedotto il pagamento di quanto rivendicato da controparte (“tramite assegni e/o bonifici diretti al ricorrente”) senza tuttavia fornirne la prova documentale. In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società ha anzi confermato l'omesso pagamento “delle mensilità di agosto, settembre e ottobre e del TFR”. Ne deriva la fondatezza della domanda nella misura di cui ai conteggi allegati, elaborati tenendo conto delle risultanze istruttorie e delle somme che, in ricorso e nei conteggi allegati, parte ricorrente ha riconosciuto di aver riscosso (in particolare al percepito si è provveduto a sommare gli importi che nei conteggi risultano indicati come “compenso” non meglio identificati). Va solo precisato che la riconosciuta omissione relativa al pagamento della mensilità di ottobre 2022, consente di ritenere ancora esistente tutti i crediti menzionati nel corrispondente prospetto e quindi anche quelli inerenti alle competenze di fine rapporto (ratei tredicesima, ferie e permessi non goduti) e il TFR. Va solo aggiunto che per la determinazione dell'indennità sostitutiva si è preso atto delle previsioni della contrattazione collettiva e scomputando dal maturato il numero di ferie e permessi risultanti dai prospetti paga. Dei periodi di malattia deve ritenersi percepito, come da busta paga, solo l'indennità relativa al mese di gennaio 2022; per i mesi di giugno, luglio e ottobre valgono le considerazioni che precedono quanto alla carenza di prove dell'avvenuto pagamento. In tema di festività si è d'altro canto preso atto che nei prospetti paga il relativo compenso era stato il più delle volte conteggiato come mero "valore figurativo". Ciò che consente di ritenere non riconosciute e non erogate le relative competenze. Sul presupposto dello svolgimento di un rapporto a tempo pieno i conteggi allegati al ricorso riconoscono come percepite le maggiorazioni per lavoro supplementare;
non è stata peraltro formulata alcuna domanda subordinata per l'ipotesi, emersa dall'istruttoria, di qualificazione del rapporto come part time con diversa percentuale. Si ritiene conseguentemente che alla luce delle risultanze istruttorie e in mancanza di specifica richiesta non debba procedersi al conteggio delle maggiorazioni in ragione della percentuale di part time accertata e che al tempo stesso le somme erogato a titolo di lavoro supplementare non debbano essere portate in detrazione sul credito. Nulla può invece essere riconosciuto al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso: in ricorso egli lamenta l'intimazione del licenziamento in costanza di comporto;
tuttavia, non ne eccepisce l'illegittimità o l'inefficacia e gli stessi conteggi risultano elaborati con riferimento ad un rapporto che si assume terminato in data 10.10.2022 in coincidenza con detto licenziamento. Occorre allora prendere atto che la risoluzione era stata intimata per motivi disciplinari consistenti nella trattenuta indebita per complessivi € 2.040,00 delle somme versate dai clienti a titolo di pagamento della merce consegnata (trattenute ammesse dallo stesso ricorrente nel corso del proprio interrogatorio, sia pure sul presupposto di una autorizzazione postuma rimasta indimostrata). La natura disciplinare del licenziamento esclude il riconoscimento del preavviso e dunque il diritto all'indennità sostitutiva. Dal credito maturato va anzi scomputata la somma trattenuta, che del tutto erroneamente il ricorrente aveva sostenuto essere già stata dedotta nei conteggi allegati al ricorso. In conclusione, la società resistente va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di € 18.320,69 (di cui € 2.698,89 a titolo di TFR) così come emerge dai conteggi che seguono, comprensivi del riepilogativo finale e del conteggio del TFR. Alla suddetta somma sono da aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Anno 2020 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE
Minimo 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 6.481,50
Ind, Spec. 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 343,45
Tot. Fisso 85,93% 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 5.864,68
Paga Giornaliera 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 225,56
HH/GG/MM 7,00 26,00 26,00 26,00 26,00 111,00
Dovuto 315,79 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 5.007,53
Percepito 183,75 682,50 682,50 682,50 682,50 2.913,75
Differenza 132,04 490,44 490,44 490,44 490,44 2.093,78
TREDICESIMA RATEI 97,74 97,74
HH/GG/MM 4 4,00
Dovuto 390,98 390,98
Percepito 227,5 227,50
Differenza 163,48 163,48
QUATTORDICESIMA RATEI 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
FESTIVITA' 45,11 45,11 45,11 135,34
HH/GG/MM 1 1 2 4,00
Dovuto 45,11 45,11 90,23 180,45
Percepito 26,25 26,25 0 52,50
Differenza 18,86 18,86 90,23 127,95
C UPPLEMENTARE 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
ferie godute 0,00 permessi goduti 0,00
Totale dovuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,79 1218,05 1172,94 1218,05 1654,14 5578,96 Totale Percepito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,75 708,75 682,50 708,75 910,00 3193,75 Totale Differenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,04 509,30 490,44 509,30 744,14 2385,21
Anno 2021 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE
Minimo 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1322,70 1322,70 15.608,40
Ind, Spec. 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 824,28
Tot. Fisso 85,93% 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1195,62 1195,62 11.774,73
Paga Giornaliera 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,99 45,99 543,10
HH/GG/MM 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 312,00
Dovuto 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1195,62 1195,62 14.120,60
Percepito 682,5 882,5 682,5 942,5 964,5 968,5 942,5 942,5 968,5 965,5 944,5 1135,7 11.022,20
Differenza 490,44 290,44 490,44 230,44 208,44 204,44 230,44 230,44 204,44 207,44 251,12 59,92 3.098,40
TREDICESIMA RATEI 99,64 99,64
HH/GG/MM 12 12,00
Dovuto 1195,62 1195,62
Percepito 0,00 0,00
Differenza 1195,62 1195,62
QUATTORDICESIMA RATEI 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
FESTIVITA' 45,11 45,11 45,99 45,99 45,11 45,11 45,99 45,99 364,39
HH/GG/MM 2 2 1 1 1 1 1 3 12,00
Dovuto 90,23 90,23 45,99 45,99 45,11 45,11 45,99 137,96 546,59
Percepito 0 26,25 0 0 26,25 0 26,25 26,76 105,51
Differenza 90,23 63,98 45,99 45,99 18,86 45,11 19,74 111,20 441,08
Contro 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
ferie godute 0,00 permessi goduti 0,00
Totale dovuto 1263,16 1172,94 1172,94 1263,16 1218,92 1218,92 1172,94 1218,05 1218,05 1172,94 1241,61 2529,20 15862,81 Totale Percepito 682,50 882,50 682,50 968,75 964,50 968,50 942,50 968,75 968,50 965,50 970,75 1162,46 11127,71 Totale Differenze 580,66 290,44 490,44 294,41 254,42 250,42 230,44 249,30 249,55 207,44 270,86 1366,74 4735,10
Anno 2022 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE
Minimo 1322,70 1322,70 1347,45 1347,45 1347,45 1347,45 1357,35 1357,35 1357,35 1357,35 13.464,60
Contr Ind, Spec. 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 686,90
Tot. Fisso 85,93% 1195,62 1195,62 1216,89 1216,89 1216,89 1216,89 1225,40 1225,40 1237,82 1237,82 9.793,99
Paga Giornaliera 45,99 45,99 46,80 46,80 46,80 46,80 47,13 47,13 47,61 47,61 468,66
HH/GG/MM 10,00 26,00 26,00 26,00 26,00 20,00 23,00 26,00 26,00 4,00 213,00
Dovuto 459,85 1195,62 1216,89 1216,89 1216,89 936,07 1084,00 1225,40 1237,82 190,43 9.979,87
Percepito 511,57 954,28 708,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173,92
Differenza -51,72 241,34 508,82 1216,89 1216,89 936,07 1084,00 1225,40 1237,82 190,43 7.805,95
TREDICESIMA RATEI 103,15 103,15
HH/GG/MM 10 10,00
Dovuto 1031,52 1031,52
Percepito 514,43 514,43
Differenza 517,09 517,09
QUATTORDICESIMA RATEI 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
FESTIVITA' 45,99 46,80 46,80 47,13 47,61 234,33
HH/GG/MM 2 1 1 1 1 6,00
Dovuto 91,97 46,80 46,80 47,13 47,61 280,32
Percepito 0 0 27,23 0 0 27,23
Differenza 91,97 46,80 19,57 47,13 47,61 253,09
LAV. SUPPLEMENTARE 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
MALATTIA 45,99 46,80 47,13 47,61 187,53
HH/GG/MM 15,00 6,00 3,00 13,00 37,00
Dovuto 689,78 280,82 141,39 618,91 1730,90
Percepito 387,28 149,26 73,65 104,00 714,19
Differenza 302,50 131,56 67,74 514,91 1016,71
ferie godute 70,00 80,50 150,50 permessi goduti 8,33 8,33
Totale dovuto 551,83 1195,62 1216,89 1263,69 1263,69 936,07 1084,00 1272,53 1285,43 1221,95 13022,61 Totale Percepito 511,57 954,28 708,07 0,00 27,23 0,00 0,00 0,00 0,00 514,43 2715,58 Totale Differenze 40,26 241,34 508,82 1263,69 1236,46 936,07 1084,00 1272,53 1285,43 707,52 10307,03
TOTALI hh/gg/mm DIFFERENZEDOVUTO PERCEPITO PAGA ORARIA 636,00 19.451,45 9.656,55 29.108,00 TREDICESIMA 26,00 741,93
1.876,19
2.618,12 QUATTORDICESIMA -
-
-
- FESTIVITA' 22,00 185,24 822,12 1.007,36 LAV. SUPPLEMENT. -
-
-
- FERIE NON GODUTE 150,50 131,17 1.135,49
- 1.135,49 PERMESSI NON GODUTI 13,54 14,89 128,94 128,94 - MALATTIA 100% 187,53 1.343,62
1.730,90 387,28 TFR 26,00
2.698,89
- 2.698,89 TRATTENUTE CLIENTI 2.040,00 2.040,00 -
15.621,80 22.805,90 38.427,70
CALCOLO TFR anno retribuzione importo lordo ritenuta fondo comp.nette accant.prec. anticipaz. rivalutaz. imp. Riv. imposta accant. calcolata TFR pensione attuale
2020 5.578,96 413,26 413,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,26
2021 16.568,97 1227,33 1227,33 413,26 0,00 0,00000 0,00 0,00 1.640,59
2022 14.287,04 1058,30 1058,30 1640,59 0,00 0,00000 0,00 0,00 2.698,89
2.698,89 Tot. TFR Lordo La divergenza tra credito rivendicato e credito accertato giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La restante parte va posta a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 per l'effetto condanna la società convenuta .r.p.t. al pagame l ricorrente della complessiva somma di € 18.320,69 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna parte convenuta al pagamento della restante parte liquidata in complessivi € 4.300,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 123/2024 L.P. NELLI ANTONIO contro Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SUMMA GIACOMO per la parte ricorrente e dell'Avv. ANGIUS LUCIO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 123 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta delega a margine della copia cartacea del ricorso introduttivo della quale è stata estratta copia informatica per immagine dall'avv. Giacomo Summa (c.f.
[...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla via Asiago C.F._2
indirizzo pec: Ad ogni effetto di Email_1 legge e per ogni comunicazione inerente il presente giudizio si indica il recapito pec
Email_2
RICORRENTE E C.F. = ) CP_1 P.IVA_1 uo lega , dom.to per la carica presso la sede sociale Controparte_2 in Civita ST (Vt) via Fontana Matuccia e per questo atto elett.te dom.to, giusta allegata procura alle liti, presso lo studio dei sottoscritti suoi procuratori: Avv. Lucio Angius (C.F.
[...]
– pec in Civita ST via C.F._3 Email_3
Avv. – pec C.F._4
, in Nepi (Vt) via S.Silvestro,21, che lo Email_4
RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.1.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 24.8.2020 al 10.10.2022, con inquadramento nel livello B4 del CCNL Panificazione, qualifica di operaio, mansioni prevalenti di addetto alla consegna dei prodotti da forno ai clienti, oltre che di aiuto nel laboratorio e nel confezionamento del pane;
di aver operato dapprima in virtù di contratto a tempo determinato e successivamente di contratto a tempo indeterminato;
che i contratti avevano previsto un rapporto part time al 50%, ma nella realtà aveva lavorato dal lunedì alla domenica con orario 4.00/5.00 – 10.30/11.30 per complessive 39/42 ore settimanali corrispondenti ad un orario full time;
di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto e nulla nei mesi da aprile ad ottobre 2022; di aver ricevuto importi inferiori al dovuto a titolo di tredicesima 2020 e 2022 e nulla a titolo di tredicesima 2021; di aver percepito importi inferiori al dovuto a titolo di festività, indennità per ferie non godute, malattia (18 giorni a gennaio 2022; 6 giorni a giugno 2022; 4 giorni a luglio 2022 e 17 giorni a ottobre 2022); di essere stato licenziato in data 10.10.2022 in costanza di malattia (terminata il 17.10.2022); di non aver percepito competenze di fine rapporto e TFR residuo. Sulla scorta di tali elementi ha rivendicato differenze retributive per complessivi € 27.257,95 ed ha concluso chiedendo “
1. condanni la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di Euro 27.257,95 per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio;
2. condanni in ogni caso la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali ivi compresi accessori e spese generali al 15%”. Parte convenuta si è costituita contestando genericamente le deduzioni attoree ed i conteggi allegati al ricorso e deducendo il pagamento di complessivi € 16.365,00 a titolo di retribuzioni. In via riconvenzionale ha rivendicato la restituzione di importi indebitamente trattenuti dal ricorrente sulle somme versate dai clienti e destinate alla società in pagamento della merce (€ 997,50 nel luglio 2022 ed € 1.042,50 nell'ottobre 2022), dei quali era stata rifiutata la restituzione invocata dalla datrice di lavoro. Ha conseguentemente concluso “per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale per le causali sopradescritte, previa fissazione nuova udienza di discussione, con condanna del ricorrente alla restituzione delle somme illecitamente trattenute maggiorate di interessi e rivalutazione in una ad un quid risarcitorio secondo Giustizia;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, ridurre comunque le pretese del ricorrente al giusto ed equo all'esito della espletanda istuttoria, ovvero disponendo la compensazione tra i rispettivi crediti, tenendo conto della spiegata riconvenzionale. Con vittoria di spese e competenze;
in subordine con loro integrale compensazione. La causa istruita con prove documentali e testimoniali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Sono incontestate l'esistenza, la decorrenza (24.08.2020), la durata del rapporto (10.10.2022), la natura delle mansioni svolte (addetto alle consegne), la qualifica (operaio) e l'inquadramento riconosciuto (livello B4 del CCNL Panificazione). Le domande attoree possono essere distinte in due parti: quelle connesse alla deduzione di un maggiore orario di lavoro e quelle riguardanti le omesse erogazioni di parte convenuta.
DELLE DIFFERENZE CONNESSE ALL'ORARIO DI LAVORO Il ricorrente deduce un rapporto di lavoro full-time, richiamando l'art. 22 del CCNL applicato prevede che “nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti” e deducendo una prestazione oraria che va dalle ore 4.00/5.00 alle 10.30/11.30 per 6 giorni a settimana (per un totale di 39/42 ore settimanali). Sul punto parte convenuta ha contestato tali deduzioni assumendo prestazione di 3-4 ore. Dalle prove testimoniali sono emersi elementi incerti e contraddittori, unico dato certo è il mancato svolgimento della prestazione per un totale di 6,40 ore giornalieri e, quindi, la configurabilità di un full-time. Ai fini della determinazione del part-time occorre rilevare come i testi hanno individuato come data di inizio un orario variabile tra le 4:00-4:30 le 5:00 (Radu) o le 5:30-6:00 Parte_2
(Naxu e e come orario finale le 10:00 (Naxu) o le 11:00-12:00 (Radu); i restanti testi non Per_1 sono sta do di fissare l'orario di fine servizio.
Considerato che
la teste pur indicando Tes_1 il rientro del ricorrente dalle consegne alle ore 10:00, ha sostenuto che lo stesso si sarebbe successivamente intrattenuto per scaricare la merce, è possibile pervenire alla conclusione di un orario giornaliero di 5,30 tra le 5:30 e le 11:00, da ritenersi quello più verosimile e corrispondente alla realtà dei fatti. La percentuale di part time che va conseguentemente applicata al rapporto deve essere determinata nell'85,93%. È in rapporto a tale misura che devono essere determinate le spettanze del ricorrente a titolo di paga orarie (giornaliera), tredicesima, festività, indennità per ferie, permessi e malattia.
.
DELLE OMESSE EROGAZIONI IMPUTATE ALLA CONVENUTA Oltre alle differenze derivanti dalla percentuale di part time applicata, parte ricorrente lamenta l'omesso pagamento (integralmente, sia pure per gli importi risultanti dalle buste paga) delle mensilità relative ai mesi da aprile ad ottobre 2022, della tredicesima 2021 e del TFR. Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere probatorio dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione retributiva, ha dedotto il pagamento di quanto rivendicato da controparte (“tramite assegni e/o bonifici diretti al ricorrente”) senza tuttavia fornirne la prova documentale. In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società ha anzi confermato l'omesso pagamento “delle mensilità di agosto, settembre e ottobre e del TFR”. Ne deriva la fondatezza della domanda nella misura di cui ai conteggi allegati, elaborati tenendo conto delle risultanze istruttorie e delle somme che, in ricorso e nei conteggi allegati, parte ricorrente ha riconosciuto di aver riscosso (in particolare al percepito si è provveduto a sommare gli importi che nei conteggi risultano indicati come “compenso” non meglio identificati). Va solo precisato che la riconosciuta omissione relativa al pagamento della mensilità di ottobre 2022, consente di ritenere ancora esistente tutti i crediti menzionati nel corrispondente prospetto e quindi anche quelli inerenti alle competenze di fine rapporto (ratei tredicesima, ferie e permessi non goduti) e il TFR. Va solo aggiunto che per la determinazione dell'indennità sostitutiva si è preso atto delle previsioni della contrattazione collettiva e scomputando dal maturato il numero di ferie e permessi risultanti dai prospetti paga. Dei periodi di malattia deve ritenersi percepito, come da busta paga, solo l'indennità relativa al mese di gennaio 2022; per i mesi di giugno, luglio e ottobre valgono le considerazioni che precedono quanto alla carenza di prove dell'avvenuto pagamento. In tema di festività si è d'altro canto preso atto che nei prospetti paga il relativo compenso era stato il più delle volte conteggiato come mero "valore figurativo". Ciò che consente di ritenere non riconosciute e non erogate le relative competenze. Sul presupposto dello svolgimento di un rapporto a tempo pieno i conteggi allegati al ricorso riconoscono come percepite le maggiorazioni per lavoro supplementare;
non è stata peraltro formulata alcuna domanda subordinata per l'ipotesi, emersa dall'istruttoria, di qualificazione del rapporto come part time con diversa percentuale. Si ritiene conseguentemente che alla luce delle risultanze istruttorie e in mancanza di specifica richiesta non debba procedersi al conteggio delle maggiorazioni in ragione della percentuale di part time accertata e che al tempo stesso le somme erogato a titolo di lavoro supplementare non debbano essere portate in detrazione sul credito. Nulla può invece essere riconosciuto al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso: in ricorso egli lamenta l'intimazione del licenziamento in costanza di comporto;
tuttavia, non ne eccepisce l'illegittimità o l'inefficacia e gli stessi conteggi risultano elaborati con riferimento ad un rapporto che si assume terminato in data 10.10.2022 in coincidenza con detto licenziamento. Occorre allora prendere atto che la risoluzione era stata intimata per motivi disciplinari consistenti nella trattenuta indebita per complessivi € 2.040,00 delle somme versate dai clienti a titolo di pagamento della merce consegnata (trattenute ammesse dallo stesso ricorrente nel corso del proprio interrogatorio, sia pure sul presupposto di una autorizzazione postuma rimasta indimostrata). La natura disciplinare del licenziamento esclude il riconoscimento del preavviso e dunque il diritto all'indennità sostitutiva. Dal credito maturato va anzi scomputata la somma trattenuta, che del tutto erroneamente il ricorrente aveva sostenuto essere già stata dedotta nei conteggi allegati al ricorso. In conclusione, la società resistente va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di € 18.320,69 (di cui € 2.698,89 a titolo di TFR) così come emerge dai conteggi che seguono, comprensivi del riepilogativo finale e del conteggio del TFR. Alla suddetta somma sono da aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Anno 2020 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE
Minimo 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 6.481,50
Ind, Spec. 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 343,45
Tot. Fisso 85,93% 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 5.864,68
Paga Giornaliera 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 225,56
HH/GG/MM 7,00 26,00 26,00 26,00 26,00 111,00
Dovuto 315,79 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 5.007,53
Percepito 183,75 682,50 682,50 682,50 682,50 2.913,75
Differenza 132,04 490,44 490,44 490,44 490,44 2.093,78
TREDICESIMA RATEI 97,74 97,74
HH/GG/MM 4 4,00
Dovuto 390,98 390,98
Percepito 227,5 227,50
Differenza 163,48 163,48
QUATTORDICESIMA RATEI 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
FESTIVITA' 45,11 45,11 45,11 135,34
HH/GG/MM 1 1 2 4,00
Dovuto 45,11 45,11 90,23 180,45
Percepito 26,25 26,25 0 52,50
Differenza 18,86 18,86 90,23 127,95
C UPPLEMENTARE 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
ferie godute 0,00 permessi goduti 0,00
Totale dovuto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,79 1218,05 1172,94 1218,05 1654,14 5578,96 Totale Percepito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,75 708,75 682,50 708,75 910,00 3193,75 Totale Differenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,04 509,30 490,44 509,30 744,14 2385,21
Anno 2021 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE
Minimo 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1296,30 1322,70 1322,70 15.608,40
Ind, Spec. 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 824,28
Tot. Fisso 85,93% 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1195,62 1195,62 11.774,73
Paga Giornaliera 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,11 45,99 45,99 543,10
HH/GG/MM 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 312,00
Dovuto 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1172,94 1195,62 1195,62 14.120,60
Percepito 682,5 882,5 682,5 942,5 964,5 968,5 942,5 942,5 968,5 965,5 944,5 1135,7 11.022,20
Differenza 490,44 290,44 490,44 230,44 208,44 204,44 230,44 230,44 204,44 207,44 251,12 59,92 3.098,40
TREDICESIMA RATEI 99,64 99,64
HH/GG/MM 12 12,00
Dovuto 1195,62 1195,62
Percepito 0,00 0,00
Differenza 1195,62 1195,62
QUATTORDICESIMA RATEI 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
FESTIVITA' 45,11 45,11 45,99 45,99 45,11 45,11 45,99 45,99 364,39
HH/GG/MM 2 2 1 1 1 1 1 3 12,00
Dovuto 90,23 90,23 45,99 45,99 45,11 45,11 45,99 137,96 546,59
Percepito 0 26,25 0 0 26,25 0 26,25 26,76 105,51
Differenza 90,23 63,98 45,99 45,99 18,86 45,11 19,74 111,20 441,08
Contro 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
ferie godute 0,00 permessi goduti 0,00
Totale dovuto 1263,16 1172,94 1172,94 1263,16 1218,92 1218,92 1172,94 1218,05 1218,05 1172,94 1241,61 2529,20 15862,81 Totale Percepito 682,50 882,50 682,50 968,75 964,50 968,50 942,50 968,75 968,50 965,50 970,75 1162,46 11127,71 Totale Differenze 580,66 290,44 490,44 294,41 254,42 250,42 230,44 249,30 249,55 207,44 270,86 1366,74 4735,10
Anno 2022 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE
Minimo 1322,70 1322,70 1347,45 1347,45 1347,45 1347,45 1357,35 1357,35 1357,35 1357,35 13.464,60
Contr Ind, Spec. 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 68,69 686,90
Tot. Fisso 85,93% 1195,62 1195,62 1216,89 1216,89 1216,89 1216,89 1225,40 1225,40 1237,82 1237,82 9.793,99
Paga Giornaliera 45,99 45,99 46,80 46,80 46,80 46,80 47,13 47,13 47,61 47,61 468,66
HH/GG/MM 10,00 26,00 26,00 26,00 26,00 20,00 23,00 26,00 26,00 4,00 213,00
Dovuto 459,85 1195,62 1216,89 1216,89 1216,89 936,07 1084,00 1225,40 1237,82 190,43 9.979,87
Percepito 511,57 954,28 708,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173,92
Differenza -51,72 241,34 508,82 1216,89 1216,89 936,07 1084,00 1225,40 1237,82 190,43 7.805,95
TREDICESIMA RATEI 103,15 103,15
HH/GG/MM 10 10,00
Dovuto 1031,52 1031,52
Percepito 514,43 514,43
Differenza 517,09 517,09
QUATTORDICESIMA RATEI 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
FESTIVITA' 45,99 46,80 46,80 47,13 47,61 234,33
HH/GG/MM 2 1 1 1 1 6,00
Dovuto 91,97 46,80 46,80 47,13 47,61 280,32
Percepito 0 0 27,23 0 0 27,23
Differenza 91,97 46,80 19,57 47,13 47,61 253,09
LAV. SUPPLEMENTARE 0,00
HH/GG/MM 0,00
Dovuto 0,00
Percepito 0,00
Differenza 0,00
MALATTIA 45,99 46,80 47,13 47,61 187,53
HH/GG/MM 15,00 6,00 3,00 13,00 37,00
Dovuto 689,78 280,82 141,39 618,91 1730,90
Percepito 387,28 149,26 73,65 104,00 714,19
Differenza 302,50 131,56 67,74 514,91 1016,71
ferie godute 70,00 80,50 150,50 permessi goduti 8,33 8,33
Totale dovuto 551,83 1195,62 1216,89 1263,69 1263,69 936,07 1084,00 1272,53 1285,43 1221,95 13022,61 Totale Percepito 511,57 954,28 708,07 0,00 27,23 0,00 0,00 0,00 0,00 514,43 2715,58 Totale Differenze 40,26 241,34 508,82 1263,69 1236,46 936,07 1084,00 1272,53 1285,43 707,52 10307,03
TOTALI hh/gg/mm DIFFERENZEDOVUTO PERCEPITO PAGA ORARIA 636,00 19.451,45 9.656,55 29.108,00 TREDICESIMA 26,00 741,93
1.876,19
2.618,12 QUATTORDICESIMA -
-
-
- FESTIVITA' 22,00 185,24 822,12 1.007,36 LAV. SUPPLEMENT. -
-
-
- FERIE NON GODUTE 150,50 131,17 1.135,49
- 1.135,49 PERMESSI NON GODUTI 13,54 14,89 128,94 128,94 - MALATTIA 100% 187,53 1.343,62
1.730,90 387,28 TFR 26,00
2.698,89
- 2.698,89 TRATTENUTE CLIENTI 2.040,00 2.040,00 -
15.621,80 22.805,90 38.427,70
CALCOLO TFR anno retribuzione importo lordo ritenuta fondo comp.nette accant.prec. anticipaz. rivalutaz. imp. Riv. imposta accant. calcolata TFR pensione attuale
2020 5.578,96 413,26 413,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,26
2021 16.568,97 1227,33 1227,33 413,26 0,00 0,00000 0,00 0,00 1.640,59
2022 14.287,04 1058,30 1058,30 1640,59 0,00 0,00000 0,00 0,00 2.698,89
2.698,89 Tot. TFR Lordo La divergenza tra credito rivendicato e credito accertato giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La restante parte va posta a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 per l'effetto condanna la società convenuta .r.p.t. al pagame l ricorrente della complessiva somma di € 18.320,69 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna parte convenuta al pagamento della restante parte liquidata in complessivi € 4.300,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO