Versione
15 agosto 1952
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1 gennaio 1956
1 gennaio 1956
Art. 17. (Piano generale di bonifica montana)
Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.
Il piano generale e' redatto, per concessione dello Stato, a termini del precedente art. 5, dal Consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.
((In difetto gli Ispettorati regionali delle foreste procedono direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonche' alla compilazione del piano stesso.
Per i comprensori interessanti il territorio di due o piu' regioni provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici))
Il piano generale e' pubblicato con le modalita stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e puo' introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica, e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , ricadenti nel medesimo bacino idrografico.
Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.
Il piano generale e' redatto, per concessione dello Stato, a termini del precedente art. 5, dal Consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.
((In difetto gli Ispettorati regionali delle foreste procedono direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonche' alla compilazione del piano stesso.
Per i comprensori interessanti il territorio di due o piu' regioni provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici))
Il piano generale e' pubblicato con le modalita stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e puo' introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica, e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , ricadenti nel medesimo bacino idrografico.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/09/2022, n. 26608Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33412/2019 R.G. proposto da Consorzio di Bonifica di Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele De Fina e dall'Avv. Sergio Vacirca, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via Flaminia n. 195 - ricorrente - contro NO RI rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Manfredi, IA SA e RI AZ CI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Nievo, n. 61; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1114/2019 pubblicata il 03/04/2019 Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2022 dal Consigliere Stefania IL Civile Ord. Sez. 5 Num. 26608 Anno 2022 …Leggi di più...
- presunzione iuris tantum·
- contributo consortile·
- art. 384 c.p.c.·
- vantaggio diretto e specifico·
- perimetro di contribuenza·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 13 D.P.R. 115/2002·
- art. 17 I. 991/1952·
- piano di classifica·
- onere della prova