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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/11/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice LA RE LA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 233/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO Parte_1 C.F._1 SELIS
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.01.2021, , sull'assunto di avere prestato Parte_1 servizio per oltre metà dell'intera carriera lavorativa alle dipendenze di “varie” aziende con qualifica di operaio minatore gallerista addetto al fronte di scavo, ha convenuto l' al fine di sentir accertare il CP_2 diritto al riconoscimento della pensione anticipata come addetto a lavori faticosi ed usuranti, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.12.2016).
Ha dedotto a sostegno delle proprie domande di essere stato addetto allo svolgimento di mansioni di gallerista addetto allo scavo per oltre metà della sua vita lavorativa, iniziata nel 1971; di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.gs n.67/2011 e dal Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011, attuativo del primo;
di aver allegato alla domanda tutte le buste paga in suo possesso, il libretto del lavoro, la scheda anagrafica professionale, conformemente alla prevista possibilità di allegare alla domanda amministrativa anche documentazione equipollente, in ragione della difficoltà di reperire documentazione nemmeno reperibile dai vari datori di lavoro.
L' , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, sostenendo la CP_2 mancanza di prova dello svolgimento dell'attività usurante per il periodo richiesto dalla normativa di settore. pagina 1 di 3 La causa, istruita tramite prova per testi e mutata la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc..
Ritiene il Tribunale che la domanda sia risultata fondata e possa trovare accoglimento.
Il d.lgs. n. 67/2011 concede ai lavoratori dipendenti, impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di tre anni, rispetto al periodo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Per quanto rileva nella presente vicenda, nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A , allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, richiamata dall'art.
1. c. 1 let a) del decreto legislativo citato, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
"lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari";
"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
Dispone l'art. 1 c. 2 del D. Lgv. n. 67/2011 che il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori abbiano svolto una o più delle attività lavorative usuranti, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero;
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva
Tali i requisiti richiesti, va tuttavia rilevata la genericità delle allegazioni, laddove il ricorrente si limita ad affermare di avere “prestato servizio, per oltre metà dell'intera carriera lavorativa, alle dipendenze di varie aziende del settore con la qualifica di operaio minatore gallerista addetto al fronte di scavo (Jumbista), sia in Sardegna che in altre regioni italiane“ senza specificare i periodi durante i quali avrebbe svolto attività usurante e che, sommati fra loro, avrebbero raggiunto il requisito temporale minimo richiesto dalla norma, ed omettendo di indicare i nominativi delle società per le quali avrebbe prestato tale attività nei relativi periodi.
Ad ogni modo, esaminando la documentazione in atti, costituita prevalentemente dalle buste paghe, pagina 2 di 3 alcune delle quali nemmeno leggibili, è consentito ricostruire, sebbene con estrema difficoltà, il dato temporale minimo richiesto dal decreto legislativo n. 67/2011 art. 1 c. 2 let a).
Emerge dall'esame di tale documentazione che il ricorrente ha svolto, da gennaio ad agosto 2008, la mansione di Jumbista presso la società Baldassini Tognozzi Pontello, che è stato assunto dal 18.09.2008 al 12.2.2011 presso Mattarone S.C.A.R.L. con qualifica di capo squadra minatore Jumbista al Fronte e che tale mansione sia stata mantenuta anche a partire dal 13.04.2011 e fino a tutto l'anno 2015 presso UR PA (cfr. doc. 5 ricorrente, buste paghe dal 2008 al 2015).
Si ricava quindi che il ricorrente ha svolto la mansione di minatore gallerista nel periodo dal 2008 al 2015, vale a dire per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, da ritenersi conclusa, tenuto conto delle ultime buste paghe in atti, nel 2015.
Soccorre soltanto in parte, da ritenersi indeterminato l'unico capitolo di prova articolato (Vero che il sig. ha prestato servizio alle dipendenze di varie aziende del settore con la qualifica di Pt_1 operaio minatore gallerista addetto al fronte di scavo (Jumbista), sia in Sardegna che in altre regioni italiane), la prova per testi (teste : “sì è vero, posso rispondere alla domanda perché siamo Tes_1 stati colleghi dal 2003 fino al 2010 presso diversi cantieri sia in Sardegna che fuori, avevamo le stesse qualifiche tipo: Preposto al Fronte, Giumbista e poi usavamo tutti i mezzi in galleria”; teste Tes_2
“sì è vero abbiamo lavorato assieme fin dal 1986, ci siamo trovati a lavorare in diverse
[...] imprese ed in tempi diversi fino al 2015 all'incirca, avevamo le stesse mansioni, eravamo minatori e lavoravamo al fronte”) che ha genericamente confermato la sostanza dell'assunto del ricorrente.
Deve quindi concludersi, sebbene all'esito di una difficile ricostruzione sia in punto di allegazione che di prova, per il raggiungimento dei requisiti per ottenere i benefici richiesti dal ricorrente.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che vengono compensate in ragione della difficoltà della ricostruzione fattuale e del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna l' a corrispondere la pensione anticipata in favore del ricorrente come addetto a lavori CP_2 faticosi e pesanti dalla domanda amministrativa;
compensa le spese di lite.
Sassari, 04/11/2025
Il giudice
LA RE LA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice LA RE LA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 233/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO Parte_1 C.F._1 SELIS
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.01.2021, , sull'assunto di avere prestato Parte_1 servizio per oltre metà dell'intera carriera lavorativa alle dipendenze di “varie” aziende con qualifica di operaio minatore gallerista addetto al fronte di scavo, ha convenuto l' al fine di sentir accertare il CP_2 diritto al riconoscimento della pensione anticipata come addetto a lavori faticosi ed usuranti, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.12.2016).
Ha dedotto a sostegno delle proprie domande di essere stato addetto allo svolgimento di mansioni di gallerista addetto allo scavo per oltre metà della sua vita lavorativa, iniziata nel 1971; di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.gs n.67/2011 e dal Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011, attuativo del primo;
di aver allegato alla domanda tutte le buste paga in suo possesso, il libretto del lavoro, la scheda anagrafica professionale, conformemente alla prevista possibilità di allegare alla domanda amministrativa anche documentazione equipollente, in ragione della difficoltà di reperire documentazione nemmeno reperibile dai vari datori di lavoro.
L' , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, sostenendo la CP_2 mancanza di prova dello svolgimento dell'attività usurante per il periodo richiesto dalla normativa di settore. pagina 1 di 3 La causa, istruita tramite prova per testi e mutata la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc..
Ritiene il Tribunale che la domanda sia risultata fondata e possa trovare accoglimento.
Il d.lgs. n. 67/2011 concede ai lavoratori dipendenti, impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di tre anni, rispetto al periodo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Per quanto rileva nella presente vicenda, nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A , allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, richiamata dall'art.
1. c. 1 let a) del decreto legislativo citato, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
"lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari";
"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
Dispone l'art. 1 c. 2 del D. Lgv. n. 67/2011 che il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori abbiano svolto una o più delle attività lavorative usuranti, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero;
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva
Tali i requisiti richiesti, va tuttavia rilevata la genericità delle allegazioni, laddove il ricorrente si limita ad affermare di avere “prestato servizio, per oltre metà dell'intera carriera lavorativa, alle dipendenze di varie aziende del settore con la qualifica di operaio minatore gallerista addetto al fronte di scavo (Jumbista), sia in Sardegna che in altre regioni italiane“ senza specificare i periodi durante i quali avrebbe svolto attività usurante e che, sommati fra loro, avrebbero raggiunto il requisito temporale minimo richiesto dalla norma, ed omettendo di indicare i nominativi delle società per le quali avrebbe prestato tale attività nei relativi periodi.
Ad ogni modo, esaminando la documentazione in atti, costituita prevalentemente dalle buste paghe, pagina 2 di 3 alcune delle quali nemmeno leggibili, è consentito ricostruire, sebbene con estrema difficoltà, il dato temporale minimo richiesto dal decreto legislativo n. 67/2011 art. 1 c. 2 let a).
Emerge dall'esame di tale documentazione che il ricorrente ha svolto, da gennaio ad agosto 2008, la mansione di Jumbista presso la società Baldassini Tognozzi Pontello, che è stato assunto dal 18.09.2008 al 12.2.2011 presso Mattarone S.C.A.R.L. con qualifica di capo squadra minatore Jumbista al Fronte e che tale mansione sia stata mantenuta anche a partire dal 13.04.2011 e fino a tutto l'anno 2015 presso UR PA (cfr. doc. 5 ricorrente, buste paghe dal 2008 al 2015).
Si ricava quindi che il ricorrente ha svolto la mansione di minatore gallerista nel periodo dal 2008 al 2015, vale a dire per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, da ritenersi conclusa, tenuto conto delle ultime buste paghe in atti, nel 2015.
Soccorre soltanto in parte, da ritenersi indeterminato l'unico capitolo di prova articolato (Vero che il sig. ha prestato servizio alle dipendenze di varie aziende del settore con la qualifica di Pt_1 operaio minatore gallerista addetto al fronte di scavo (Jumbista), sia in Sardegna che in altre regioni italiane), la prova per testi (teste : “sì è vero, posso rispondere alla domanda perché siamo Tes_1 stati colleghi dal 2003 fino al 2010 presso diversi cantieri sia in Sardegna che fuori, avevamo le stesse qualifiche tipo: Preposto al Fronte, Giumbista e poi usavamo tutti i mezzi in galleria”; teste Tes_2
“sì è vero abbiamo lavorato assieme fin dal 1986, ci siamo trovati a lavorare in diverse
[...] imprese ed in tempi diversi fino al 2015 all'incirca, avevamo le stesse mansioni, eravamo minatori e lavoravamo al fronte”) che ha genericamente confermato la sostanza dell'assunto del ricorrente.
Deve quindi concludersi, sebbene all'esito di una difficile ricostruzione sia in punto di allegazione che di prova, per il raggiungimento dei requisiti per ottenere i benefici richiesti dal ricorrente.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che vengono compensate in ragione della difficoltà della ricostruzione fattuale e del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna l' a corrispondere la pensione anticipata in favore del ricorrente come addetto a lavori CP_2 faticosi e pesanti dalla domanda amministrativa;
compensa le spese di lite.
Sassari, 04/11/2025
Il giudice
LA RE LA
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