Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025 , nella causa iscritta al n. 4371 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata in [...] il [...] rappresentata e Parte_1 difesa giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi
(C.F.: ), con lo stesso domiciliata telematicamente al seguente C.F._1 indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
RESISTENTE-CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 la ricorrente in epigrafe identificata premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto nel profilo professionale di CP_1 docente di cui ai CC.NN.LL. applicati al Comparto Scuola ratione temporis vigenti, in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato aventi un termine finale inferiore al 30 giugno o al 31 agosto (c.d. “supplenze temporanee”) e di non avere percepito la Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), ha chiesto di “1)
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'istante al pagamento da parte del convenuto
della somma pari ad €3.141,00 lordi o della diversa maggiore o minore somma CP_1 che Codesto Giudice riterrà di giustizia in quanto dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti lavoro a tempo determinato aventi un termine CP_1
2)
CONDANNARE il convenuto a pagare a parte ricorrente, per i titoli sopra CP_1 indicati, la somma pari ad €3.141,00 lordi o la diversa maggiore o minore somma che
Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore, e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.”.
Il , regolarmente convenuto, non si è costituito. Controparte_1
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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La ricorrente ha prestato servizio quale supplente temporaneo su posto comune nella scuola primaria dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021 e si duole del mancato pagamento della retribuzione professionale docenti .
Nel dettaglio ai sensi dell' art. 77 del CCNL Scuola rubricato “ STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE” prevede che “
1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed ATA si compone delle seguenti voci: - trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) eventuali assegni “ad personam”. - trattamento accessorio: a) retribuzione professionale docenti;
…”.
Come precisato dall'art.42 comma 2 CCNL del 26.5.1999 “ Per compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica, sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999...";
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione Per_1 non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs.
n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario.
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (sul punto Cassazione civile sez. lav., 27/07/2018, n.20015).
Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto il convenuto va condannato al CP_1 pagamento della retribuzione professionale docente dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021 pari ad €3.141,00 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in misura minima stante la serialità della controversia..
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €3.141,00 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2. condanna parte resistente al pagamento di €1.030,00 in favore di parte ricorrente oltre spese generali, IVA e cpa come per legge con attribuzione.
Benevento, 21.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari