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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 5531/2024 promossa da:
- ass. avv. PINTAUDI (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
-80185250588 - ass. dottor Controparte_1
(parte convenuta) CP_2 all'udienza del 16/7/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- dipendente del in forza di Parte_1 Controparte_1 ripetuti contratti a tempo determinato, lamenta di non aver percepito, negli anni scolastici
2020/2021, nei quali ha avuto supplenze brevi e saltuarie, la c.d. retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 c.c.n.l. comparto scuola del 15/03/2001; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE e chiede il pagamento della somma di € 1467,06, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. e spese,
- il chiede in via preliminare di dichiarare l'improponibilità della domanda in CP_1 considerazione dell'avvenuta definizione di un altro giudizio avente ad oggetto pretese retributive maturate nel corso degli stessi contratti a termine oggetto del presente giudizio e, nel merito, chiede la reiezione della domanda contestando che la situazione della ricorrente possa essere paragonata a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato;
2.
ritenuto che
non possa essere accolta l'eccezione preliminare spiegata dal : CP_1
- premesso che la ricorrente avrebbe potuto azionare le pretese retributive oggetto del presente giudizio anche nel luglio 2023, quando ha depositato il primo ricorso (definito con sentenza n. 2868/2024), si osserva che di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il frazionamento della pretesa creditoria derivante da un unico rapporto obbligatorio costituisce un abuso del processo, qualora non sia giustificato da un interesse oggettivamente apprezzabile, precisando tuttavia che, nei casi in cui al creditore non sia consentito riproporre la domanda, il giudice, anche qualora accerti l'inesistenza di un interesse meritevole di tutela ad agire frazionatamente, deve comunque pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull'esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile, sanzionando l'abuso sul piano delle spese giudiziali (sentenza n. 7299/2025);
- tali principi devono essere applicati al caso di specie e quindi la causa deve essere decisa nel merito, in quanto la decisione della ricorrente di frazionare i giudizi non è sorretta da alcun interesse meritevole di tutela (non essendo tale la volontà di attendere l'esito del primo giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore all'odierna udienza), ma una pronuncia di improponibilità comporterebbe la perdita del diritto sostanziale, in quanto i crediti della ricorrente non sarebbero più validamente azionabili;
3. considerato
- che con ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del c.c.n.l., rivolta a tutto il personale docente ed educativo, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del 1999, in assenza di una espressa e motivata esclusione, e che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi riferito ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche all'individuazione delle categorie dei beneficiari;
- che di recente la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 464/2023, ha accolto la domanda dei docenti affermando che “non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla S.C.”, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, non essendovi contestazioni del in punto quantum debeatur;
CP_1
- che alla somma dovuta alla parte ricorrente devono aggiungersi interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (non potendosi applicare il disposto del comma IV dell'art. 1284
c.c., come chiarito dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite sentenza 12449/2024) 3.
considerato che
, come esposto più sopra, la ricorrente ha promosso un altro giudizio
(rubricato al n. 5593/2023 e definito in data 5.11.2024) avente ad oggetto retribuzioni spettanti anche per una delle supplenze oggetto del presente giudizio, e che tutte le domande avrebbero potuto esser formulate in un unico ricorso, si ritiene di poter compensare le spese di lite, nell'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma
1 c.p.c. di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene superflue, e di valorizzare la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. (presupposto che consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese così causate all'altra parte e dunque, a maggior ragione, di giustificare la riduzione delle spese liquidate in favore della parte vincitrice o la compensazione parziale o totale delle spese), tenuto conto del fatto che la duplicazione dei giudizi ha provocato un'inutile moltiplicazione di attività processuali e defensionali a discapito del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Cassazione S.U. sentenza n.
7299/2025 cit.);
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna il a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 1467,06 a titolo di CP_1
r.p.d. per gli anni 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze di pagamento al saldo;
compensa le spese di lite.
La giudice
Roberta PASTORE