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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/09/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3256/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3256/2020 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv.to Federica Mancini
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Pierpaolo Fontana
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2020, emesso dal Tribunale di
Nola, con cui gli si ingiungeva il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 6.567,08 oltre interessi legali e spese di procedura. Il
[...]
decreto ingiuntivo veniva emesso sul presupposto che l'opponente fosse debitore, nei confronti della quale consorziato del Controparte_1
Consorzio Unico di Bacino in liquidazione delle Province di Napoli e Caserta,
in ragione dell'attività di smaltimento e raccolta rifiuti espletata in favore dell'odierno opponente ex art. 2615, secondo comma, c.c.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contradditorio, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e precisate le conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo la causa giungeva all'udienza cartolare del 25/09/2025 per discussione e decisione ex
art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è opportuno rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
3 prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
4 probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Tanto premesso, in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Nel caso in esame, difatti, il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di un precedente decreto ingiuntivo, n. 888/2013, emesso sempre dal Tribunale di Nola nei confronti del
UB (di cui l'opponente risultava ente consorziato), divenuto esecutivo e non opposto, la cui competenza veniva individuata ex art. 20 c.p.c.; d'altronde, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nelle controversie
aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di enti pubblici, le
norme di contabilità pubblica che fissano il luogo dell'adempimento in quello
della tesoreria dell'ente valgono ad individuare il forum destinatae solutionis,
eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono tale foro né
esclusivo, né inderogabile” (Cass. civ. 24640/2016).
Ciò detto, nel valutare il fondamento della pretesa creditoria dell'opposta, anche alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo e del riparto dell'onere della prova, va rilevato che l'attrice in senso sostanziale a fondamento della domanda proposta produceva in giudizio, in parte sin dalla fase monitoria, lo Statuto del Controparte_2
, la nota protocollo 4915/U del 2011 inviata dal UB alla
[...]
la fattura n. 1899/2011, la fattura n. 2379/2011, la fattura Controparte_1
n. 2617/2011, la messa in mora del 23/11/2019 inviata dalla Controparte_1
al .
[...] Parte_1
Tale compendio documentale deve reputarsi sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, appalesandosi il credito ingiunto certo, liquido ed esigibile,
5 ma anche per provare adeguatamente la pretesa creditoria in sede di opposizione.
Di contro, l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato. Ma l'onere probatorio incombente sul non può reputarsi assolto, essendosi Parte_1
quest'ultimo limitato ad eccepire che l'unico soggetto tenuto al pagamento nei confronti della società opposta fosse il UB.
Ebbene, in merito va evidenziato che, ai sensi dell'art. 31 del TUEL, “Gli enti
locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di
funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili [...]”. pertanto, ai predetti consorzi si applicherà la disciplina prevista dallo stesso TUEL per le aziende speciali e, per quanto non specificamente disciplinato, la normativa codicistica in materia di consorzi. Orbene, ai sensi dell'art. 2615, comma II,
c.c., “Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei
singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.
In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si
ripartisce tra tutti in proporzione delle quote” e, secondo la Corte di
Cassazione, “I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati,
operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte
verso i terzi;
tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705
c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal
comma 2 dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del
singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del
6 consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione
sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta
nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione,
nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su
quest'ultimo” (Cass. civ. 3664/2006).
Di recente la Corte di Cassazione ha specificato che “L'ente locale partecipante
al consorzio costituito ex art. 31 del d.lgs. n. 267 del 2000 è responsabile dei
costi per la gestione del servizio pubblico derivanti da tale partecipazione, così
come deliberate dall'organo consortile competente in coerenza degli atti
fondamentali dell'ente ex art. 114, comma 6, del citato d.lgs.,
indipendentemente da un preventivo impegno contabile registrato e della
attestazione della relativa copertura finanziaria” (Cass. civ. 14715/2025).
Pertanto, atteso che dalla documentazione versata in atti può reputarsi appurato che il fosse ente consorziato al Parte_1 [...]
Caserta e che nel corso del 2011 fruisse Controparte_2
dell'attività di smaltimento rifiuti effettuata dalla società opposta in forza della vincita di una gara d'appalto indetta dal predetto UB, l'opposizione in esame non può che essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
7 a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
402/2020;
b) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
402/2020;
c) Condanna il al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 29/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3256/2020 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv.to Federica Mancini
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Pierpaolo Fontana
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2020, emesso dal Tribunale di
Nola, con cui gli si ingiungeva il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 6.567,08 oltre interessi legali e spese di procedura. Il
[...]
decreto ingiuntivo veniva emesso sul presupposto che l'opponente fosse debitore, nei confronti della quale consorziato del Controparte_1
Consorzio Unico di Bacino in liquidazione delle Province di Napoli e Caserta,
in ragione dell'attività di smaltimento e raccolta rifiuti espletata in favore dell'odierno opponente ex art. 2615, secondo comma, c.c.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contradditorio, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e precisate le conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo la causa giungeva all'udienza cartolare del 25/09/2025 per discussione e decisione ex
art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è opportuno rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
3 prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
4 probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Tanto premesso, in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Nel caso in esame, difatti, il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di un precedente decreto ingiuntivo, n. 888/2013, emesso sempre dal Tribunale di Nola nei confronti del
UB (di cui l'opponente risultava ente consorziato), divenuto esecutivo e non opposto, la cui competenza veniva individuata ex art. 20 c.p.c.; d'altronde, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nelle controversie
aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di enti pubblici, le
norme di contabilità pubblica che fissano il luogo dell'adempimento in quello
della tesoreria dell'ente valgono ad individuare il forum destinatae solutionis,
eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono tale foro né
esclusivo, né inderogabile” (Cass. civ. 24640/2016).
Ciò detto, nel valutare il fondamento della pretesa creditoria dell'opposta, anche alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo e del riparto dell'onere della prova, va rilevato che l'attrice in senso sostanziale a fondamento della domanda proposta produceva in giudizio, in parte sin dalla fase monitoria, lo Statuto del Controparte_2
, la nota protocollo 4915/U del 2011 inviata dal UB alla
[...]
la fattura n. 1899/2011, la fattura n. 2379/2011, la fattura Controparte_1
n. 2617/2011, la messa in mora del 23/11/2019 inviata dalla Controparte_1
al .
[...] Parte_1
Tale compendio documentale deve reputarsi sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, appalesandosi il credito ingiunto certo, liquido ed esigibile,
5 ma anche per provare adeguatamente la pretesa creditoria in sede di opposizione.
Di contro, l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato. Ma l'onere probatorio incombente sul non può reputarsi assolto, essendosi Parte_1
quest'ultimo limitato ad eccepire che l'unico soggetto tenuto al pagamento nei confronti della società opposta fosse il UB.
Ebbene, in merito va evidenziato che, ai sensi dell'art. 31 del TUEL, “Gli enti
locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di
funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili [...]”. pertanto, ai predetti consorzi si applicherà la disciplina prevista dallo stesso TUEL per le aziende speciali e, per quanto non specificamente disciplinato, la normativa codicistica in materia di consorzi. Orbene, ai sensi dell'art. 2615, comma II,
c.c., “Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei
singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.
In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si
ripartisce tra tutti in proporzione delle quote” e, secondo la Corte di
Cassazione, “I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati,
operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte
verso i terzi;
tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705
c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal
comma 2 dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del
singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del
6 consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione
sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta
nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione,
nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su
quest'ultimo” (Cass. civ. 3664/2006).
Di recente la Corte di Cassazione ha specificato che “L'ente locale partecipante
al consorzio costituito ex art. 31 del d.lgs. n. 267 del 2000 è responsabile dei
costi per la gestione del servizio pubblico derivanti da tale partecipazione, così
come deliberate dall'organo consortile competente in coerenza degli atti
fondamentali dell'ente ex art. 114, comma 6, del citato d.lgs.,
indipendentemente da un preventivo impegno contabile registrato e della
attestazione della relativa copertura finanziaria” (Cass. civ. 14715/2025).
Pertanto, atteso che dalla documentazione versata in atti può reputarsi appurato che il fosse ente consorziato al Parte_1 [...]
Caserta e che nel corso del 2011 fruisse Controparte_2
dell'attività di smaltimento rifiuti effettuata dalla società opposta in forza della vincita di una gara d'appalto indetta dal predetto UB, l'opposizione in esame non può che essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
7 a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
402/2020;
b) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
402/2020;
c) Condanna il al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 29/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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