CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di NC, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g.9/25 promossa da
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. in proprio e quali eredi legittimi della loro madre CodiceFiscale_2
Sig.ra nella cui posizione sono subentrati jure successionis, tutti Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Naspi
Attrice in riassunzione contro
(già , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Torino, Piazza SA Carlo n. 156, Numero di iscrizione e Cod. Fisc. , P.IVA_1
P. I.V.A. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Bergamasco P.IVA_2
e AB AZ
Convenuta in riassunzione nonché (P.I n. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano, Via Monte Rosa, 3 –
20149 presso , quale socio unico e successore a titolo Controparte_4 universale ex art. 110 cpc della società estinta ex art. 2495 II co. cc “
[...]
” (C.F-P.I. ) Controparte_5 P.IVA_4
Convenuta in riassunzione contumace
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione
Sezione III n. 26487/2024 del 10.10.2024
Conclusioni:
per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S. Corte - Sezione III con l'ordinanza n.
26487/2024 del 10.10.2024, accogliere le domande come proposte dai Sigg.ri e nel corso dei precedenti gradi del giudizio qui Parte_1 Parte_2 riassunto (vedi conclusioni rassegnate udienza di p.c.
7.11.2017 del giudizio I grado) come residuate ex art. 394 III co. cpc all'esito della pronuncia di rinvio della S. Corte e con la precisazione dal lato passivo delle domande che interessano la posizione della società venditrice “ in liquidazione” che, CP_5 stante la sua estinzione ex art. 2945 cc nel corso del giudizio, ad essa deve intendersi subentrato il socio unico “ quale successore Controparte_3
a titolo universale ex art. 110 cpc, chiamata a rispondere nei limiti del valore ricavando dalla vendita del bene (imbarcazione oggetto di leasing) ricompreso nel bilancio finale di liquidazione della società estinta atteso che esso le perverrà in proprietà all'esito del presente giudizio quale conseguenza della nullità del c. di vendita del 6.4.2009.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
-A) accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita dell'imbarcazione e/o del contratto di locazione finanziaria stipulati in data
06.04.2009 ovvero la nullità del primo o del secondo e, per effetto del collegamento negoziale tra i due contratti, anche la nullità dell'uno o dell'altro, per violazione di norme imperative ai sensi del combinato disposto degli artt.li
1418 I-II c.c. e delle singole norme che si assumono violate di cui al Codice della
, alle Direttive CE, art. 33 e segg. D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 Parte_3
(Codice del Consumo), per violazione di norme penali di cui ai reati p. e p. dagli artt. 450 (naufragio) e 640 (truffa) c.p., nonché per illiceità della causa e/o per illiceità e impossibilità dell'oggetto del contratto ex artt.li 1325, 1343, 1346 e
1469 bis c.c.;
-B) Per effetto delle pronunce suddette condannare:
-b1) la società di leasing “ ” alla restituzione ex art. 2033 cc Controparte_1
a favore dei Sigg.ri e , in pari quota, di tutte le Parte_1 Parte_2 somme da costoro versate a favore della s. di leasing nel corso del rapporto dalla data di stipula sino al mese di maggio 2014 in adempimento del contratto di leasing affetto da nullità, a qualunque titolo (canoni di leasing e oneri accessori quali spese di incasso, invio comunicazioni e bolli, ecc), giusti E/C prodotti sub doc. n. 33 all. citazione I grado e sub doc. nn.
9-10 all. II memoria ex art. 183
VI co cpc, per un totale di € 1.539.132,62 oltre interessi legali e rivalutazione
Istat dai singoli versamenti al saldo effettivo maturati sino alla data della domanda (9.9.2014) e da tale ultima data con l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 1284 penult. co c.c o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
-b2) la società di leasing “ ” in solido a “ Controparte_1 Controparte_3
(quest'ultima quale socio unico della società venditrice estinta “Yatchs srl in
[...] liquidazione” e entro il limite di responsabilità sopra specificato) al risarcimento a favore dei Sigg.ri e , in pari quota, di tutti i danni Parte_1 Parte_2 causati corrispondenti alle spese sostenute sino ad oggi per la stipula del contratto/custodia/conservazione/manutenzione del bene oggetto di leasing, come dedotti e documentati in corso causa (vedi par. sub n.
4.1.4 sub a-b-c-d-
e del presente atto), per un totale di € 245.149,61 oltre interessi legali e rivalutazione Istat dai singoli versamenti al saldo effettivo maturati sino alla data della presente domanda (9.9.14) e da tale ultima data con l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 1284 penult. co c.c o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
-b3) condannare “ (quest'ultima quale socio unico della Controparte_3 società venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione” e entro il limite di responsabilità sopra specificato) al risarcimento a favore dei Sigg.ri Parte_1
e dei danni a loro causati in conseguenza del mancato
[...] Parte_2 godimento del bene oggetto di leasing per l'importo di € 200.000,00 da determinarsi in via equitativa o per quella somma maggiore e/o minore che parrà di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora come previsti dall'art. 1284 penult. co c.c. maturati dalla data della domanda (9.9.14) sino al loro soddisfo;
-C) in conseguenza della nullità contrattuale e della condanna della s. di leasing a ripetere le somme versate ex art. 2033 c.c, ordinare alla società di leasing
“ ” di dare corso alla cancellazione delle segnalazioni Controparte_1 pregiudizievoli a sofferenza effettuate preso l'Archivio Centrale Rischi della Banca
d'Italia nei confronti dei nominativi dei Sigg.ri e e Parte_1 Parte_2 in generale da qualsivoglia sistema, circuito o banca dati di informazione creditizia (SIC) o Centrale Rischi Interbancaria Finanziaria (CRIF) comportante segnalazione a sofferenza nei pagamenti o di “cattivi pagatori” e per l'effetto condannare “ ” a risarcire ex art. 2043 cc i danni non Controparte_1 patrimoniali all'immagine e alla reputazione causati ai predetti da liquidarsi su base equitativa nella misura di € 5.000 ciascuno per ciascuna annualità o per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
in ipotesi di rigetto della domanda principale sopra formulata al capo sub b2), accertare e dichiarare in relazione ai fatti illeciti denunciati (v. par 4.2 presente atto), la responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico della società di leasing “
[...]
” in solido a “ (sempre quale socio unico CP_1 Controparte_3 della società venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione” ed entro il limite di responsabilità sopra specificato) e per l'effetto condannarle in solido tra loro al risarcimento dei danni causati ai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 corrispondenti alle somme versate dagli attori nel corso del rapporto di leasing per le causali specificate nelle conclusioni sub b2) per un totale di € 245.149,61 oltre interessi legali e rivalutazione Istat dai singoli versamenti al saldo effettivo maturati sino alla data della presente domanda e da tale ultima data (9.9.14) oltre interessi di mora come previsti dall'art. 1284 penult. co c.c o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA RESIDUALE E SUSSIDIARIA al rigetto delle domande sopra formulate, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di “ Controparte_3
(sempre quale socio unico della società venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione” ed entro il limite di responsabilità sopra specificato) in danno dei
Sigg.ri e in conseguenza delle spese di Parte_1 Parte_2 manutenzione e conservazione del bene da costoro effettuate nel corso del rapporto per le causali indicate al capo sub B2 delle conclusioni (v. par. 4.1.2) e per l'effetto condannare la stessa ai sensi dell'art. 2041 c.c. all'indennizzo per il depauperamento patrimoniale subito pari all'importo di spesa sostenuto nella misura ritenuta di giustizia anche, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
CIRCA LA DOMANDA RICONVENZIONALE promossa dalla s. di leasing, respingere ogni richiesta di pagamento somme in adempimento del contratto di leasing come formulata nei confronti degli utilizzatori poiché c. affetto da nullità.
Con piena vittoria di spese di lite di tutti i gradi del giudizio, compreso anche quello avanti alla S.C e quello di rinvio, da distrarsi a favore dell'avv. Fabrizio
Naspi che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc”.
Per la convenuta in riassunzione costituita:
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello adita così giudicare:
nel merito, in via principale e riconvenzionale: respingere tutte le domande svolte dai Sigg.ri e in quanto infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 in diritto per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo dei medesimi a tenere indenne da ogni pregiudizio derivante Controparte_1 dal contratto di locazione finanziaria de quo e, pertanto, condannare gli stessi al pagamento in favore di dell'importo di € 848.264,80, Controparte_1 oltre ai relativi interessi di mora dalle singole scadenze alla data di effettivo saldo;
nel merito, in via riconvenzionale subordinata: respingere tutte le domande svolte dai Sigg.ri e in quanto infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 in diritto per i motivi di cui in premessa;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dei Sigg.ri e condannare Parte_1 Parte_2
, nella sua qualità di socio unico dell'estinta Controparte_3 [...]
e nei limiti di responsabilità sopra precisati, a restituire Controparte_5
l'intero prezzo di fornitura corrisposto oltre ai relativi Controparte_1 interessi dalla data di pagamento e sino alla data di effettiva ripetizione, nonché al risarcimento del danno patito da da quantificarsi Controparte_1 nell'intero corrispettivo contrattuale portato dal contratto di locazione finanziaria;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali sia dei due gradi del giudizio di merito che del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.”
FATTI DI CAUSA
I signori e in proprio e in rappresentanza della madre sig. Pt_1 Parte_2
, hanno acquistato in leasing un'imbarcazione da un produttore Persona_1 olandese.
In particolare, l'acquisto è stato effettuato dalla società , Controparte_1 che ha concesso, poi, in locazione l'imbarcazione ai quali utilizzatori. Parte_1
Sin da subito, tuttavia, costoro si sono accorti che l'imbarcazione non solo era totalmente inidonea all'uso, ma che era stata, altresì, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione;
hanno, pertanto, interessato l'autorità portuale di Pescara, che ha certificato la non conformità dell'imbarcazione e, con provvedimento del 23.08.2011, ha interdetto la navigazione ponendo sotto sequestro l'imbarcazione, stante il pericolo di naufragio per i difetti costruttivi e le irregolarità di cui era affetta, con la conseguenza che l'imbarcazione è rimasta in porto, a spese degli odierni attori in riassunzione, senza possibilità per i medesimi di utilizzarla.
Sulla scorta di ciò, i signori con racc. del 29.05.2014, hanno Parte_1 comunicato la sospensione del pagamento dei canoni di leasing ed hanno, quindi, agito per far valere, in primo luogo, la nullità del contratto di vendita e del collegato contratto di leasing, per illiceità della causa o illiceità o impossibilità dell'oggetto; in subordine, per la declaratoria di annullamento del contratto per vizio del consenso;
in ulteriore subordine per la declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita e del collegato contratto di leasing.
Nel giudizio di prime cure la società concedente agiva in via riconvenzionale nei confronti degli utilizzatori, domandando l'adempimento del contratto di leasing, chiedendone la condanna al pagamento dei canoni non versati.
Il Tribunale di NC, con sentenza n. 266/18 del 13.2.2018, accertata l'ipotesi della vendita c.d aliud pro alio, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del costruttore olandese, condannando quest'ultimo al pagamento di € 1.709.474,27 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento dei canoni a scadere, rigettando per converso la domanda nei confronti del finanziatore, accogliendo la domanda da quest'ultimo in via riconvenzionale proposta di pagamento in suo favore dei restanti canoni di leasing per € 864.264,80 oltre interessi.
La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di NC con sentenza n.
766/2022 del 14.6.2022, che ha condiviso la conclusione del giudice di primo grado secondo cui le irregolarità che il bene presentava integravano l'ipotesi dell'aliud pro alio.
Avverso la decisione della Corte di Appello di NC proponevano ricorso per
Cassazione i sig.ri affidato a cinque motivi di doglianza. Parte_1 La Suprema Corte di Cassazione, III Sezione civile, con ordinanza n. 26487/2024 depositata in data 10.10.2024, ha accolto il I, II e IV motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il III e il V motivo e per l'effetto ha cassato la decisione impugnata rinviando, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
Cassazione, alla Corte di Appello di NC in diversa composizione.
Segnatamente, accoglieva il I e il II motivo del ricorso ex art. 360 I co. n. 3) e
5) c.p.c, esaminati congiuntamente, afferenti alle due azioni di nullità dei contratti di leasing e di vendita, ritenendo i contratti de quibus, da considerarsi collegati, viziati da nullità per illiceità dell'oggetto, atteso che l'imbarcazione consegnata agli odierni attori in riassunzione è stata realizzata in difformità di norme poste a tutela dell'interesse generale alla sicurezza della navigazione e, in accoglimento del quarto motivo, ritenendo gli odierni attori in riassunzione quali consumatori, ha ritenuto che clausole indebitamente aggravanti la relativa posizione e, segnatamente, a c.d. clausola di esonero, che prevede l'assunzione da parte del consumatore dell'obbligo di non far valere nei confronti del finanziatore gli effetti derivanti dall'inadempimento o dalla nullità della vendita, sono inefficaci, non sussistendo prova del fatto che detta clausola abbia costituito oggetto di specifica, seria e individuale trattativa, con concreta possibilità per il consumatore di determinarne il relativo contenuto.
I sig.ri riassumevano il giudizio, chiedendo, in conformità con il principio Parte_1 di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la declaratoria di nullità dei due contratti di vendita e di leasing collegati con conseguente condanna ex art. 1418 e 2033 cc di “ ” alla restituzione di tutte le somme Controparte_1 versate dagli attori in adempimento del contratto di leasing secondo le regole dell'indebito oggettivo, nonché al rimborso di tutte le spese di gestione e conservazione del bene sostenute nel corso del rapporto di leasing derivanti dagli obblighi di custodia a cui gli attori/utilizzatori erano tenuti, con conseguente accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva che, nel sostenere la non abusività della Controparte_1 clausola di esonero, chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti dagli attori con accoglimento, invece, della domanda da essa stessa spiegata in via riconvenzionale, volta a ottenere di essere tenuta indenne dai sigg.ri CP_6 come espressamente previsto dalle clausole contrattuali- per ogni
[...] pregiudizio patito in conseguenza dell'operazione di locazione finanziaria, chiedendo, in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, di essere manlevata dalla venditrice e, per essa, dal socio CP_5 unico essendosi la estinta, per ogni pregiudizio Controparte_3 CP_5 che avesse a patire in conseguenza della presente vicenda, nei limiti del valore di quanto riscosso in sede di liquidazione.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata Controparte_3 contumace.
Preso atto delle note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc, nella misura di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito ed interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione. (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6527)
Proprio per tali ragioni non possono essere esaminate le difese della convenuta in riassunzione in merito alla non abusività della clausola di esonero contenuta nel contratto di leasing, avendo, come sopra ricordato, la Suprema Corte ritenuto che ci si trovi al cospetto di una clausola che indebitamente aggravava la posizione degli utilizzatori, sigg.ri e, come tale, è da ritenersi inefficace Parte_1 ex Lg 206 del 2005, “quand'anche predisposta da un professionista terzo
(commercialista o notaio), laddove non si dia la prova che le stesse abbiano costituito oggetto di specifica, seria e individuale trattativa, con concreta possibilità per il consumatore di determinarne il relativo contenuto (Cass.
4140/2024; Cass. 8268/2020). Prova nella specie invero del tutto mancante.”
Parimenti, stante la nullità del contratto di leasing, dovrà rigettarsi la domanda riconvenzionale, pure riproposta, finalizzata ad ottenere il pagamento dei canoni non ancora corrisposti.
Ciò premesso, come sopra illustrato, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente un collegamento negoziale tra il contratto di vendita e quello di leasing e, dichiarata la nullità del primo per illiceità dell'oggetto, ha stabilito che detta nullità si ripercuote sul contratto di finanziamento, la cui declaratoria non può essere impedita dalla c.d. clausola di esonero, come detto, abusiva.
Ne discende che, nella presente sede, in applicazione di detto principio di diritto, dovranno esaminarsi gli effetti restitutori conseguenti, oggetto della domanda proposta dagli attori sin dal primo grado di giudizio.
Orbene, è pacifico che l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo (Cassazione civile sez.
II, 16/12/2024, n.32694)
La società di leasing convenuta va condannata, dunque, a restituire agli attori tutte le somme da costoro versate in adempimento del contratto di leasing nullo
(canoni di leasing e oneri accessori: spese incasso, invio comunicazioni, bolli, addebiti periodici, ecc.) per un totale di € 1.539.132,62 (importo già comprensivo di IVA e determinato sulla base degli effettivi addebiti mensili a mezzo RID operati sul c/c degli attori (ES SA LO) dalla data di stipula aprile 2009 sino al mese di maggio 2014, come da elenco delle movimentazioni emesse dalla stessa società di leasing prodotti sub doc. n. 33 all. citazione e sub doc. nn.
9-10 all. II memoria ex art. 183 VI co cpc nel fascicolo di primo grado) L'art. 2033, poi, oltre a disciplinare la restituzione di quanto indebitamente prestato, delinea un'obbligazione legale, accessoria a quella principale restitutoria, che deriva dalla necessità di regolare sia la sorte dei frutti naturali o civili della res maturati a seguito della solutio, sia la sorte egli interessi, i quali hanno natura compensativa (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, cit.; sulla natura legale di tali interessi, cfr. Cass. 11 maggio 2015, n. 22978, ove si precisa che, nel caso di ripetizione, l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebiti e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni) ed una decorrenza diversa a seconda della buona fede o mala fede dell'accipiens.
Come è noto, infatti, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere il diritto a conseguirlo (per tutte: Cass. 7 maggio 2024, n. 12362; Cass. 26 ottobre 2020, n. 23448 e da ultimo, Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n.423)
In tale ottica, la Suprema Corte ha ritenuto che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è compatibile con la buona fede (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17848 del 31/07/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 5330 del 10/03/2005; Cass., Sez. L, Sentenza n. 8587 del 05/05/2004) e, per il caso in cui l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'art. 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3912 del
16/02/2018). La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020; Cass, Sez. 63, Ordinanza
n. 23543 del 18/11/2016; Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12362).
Ciò premesso, nel caso in esame, lo stato soggettivo del convenuto in riassunzione, al momento della riscossione dei canoni, è stato connotato dalla consapevolezza dall'esistenza di un contratto di leasing che impegnava il solvens verso l'accipiens: ne discende che le comunicazioni inviate dagli attori in riassunzione con cui gli stessi informavano la società di leasing circa l'esito degli accertamenti ispettivi della C.P di Pescara, del RINA e dei conseguenti provvedimenti di interdizione alla navigazione del 23.8.2011 e del ritiro del libretto di navigazione, chiedendo di sospendere i pagamenti e di agire, stante la mancanza di un'azione diretta in capo agli utilizzatori verso il fornitore, per la tutela dei loro diritti di utilizzatori lesi (v. racc. 14.03.2012 e 21.03.2012,
29.5.2014 e 31.7.2014 all doc. n. 21-22-30-32 citaz. I°), da soli non possono costituire prova della mala fede dell'accipiens.
Invero, come detto, mala fede non può consistere un comportamento inerte, anche se colposo, consistito nel non aver agito nei confronti del fornitore, né può ritenersi che la società di leasing non versasse in buona fede circa la debenza o meno dei canoni, ben potendo sussistere un errore di diritto in merito all'eventuale vizio che poteva affiggere il contratto di vendita.
Dall'altro canto, a fronte della denunica di vizi scoperti dopo la consegna che rendevano la cosa inidonea all'uso, lo stesso utilizzatore avrebbe avuto azione nei confronti del fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa nonché per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente (Cassazione civile, sez. unite, 5 ottobre 2015, n. 19785), di talchè non può parlarsi di una mala fede della società di leasing a fronte di un'inerzia dello stesso utilizzatore. Ne discende che sulla somma sopra individuata di € 1.539.132,62 decorreranno gli interessi legali dal momento della domanda al saldo effettivo, dovendosi intendere per domanda, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. un., 13 giugno 2019, n.15895), anche uno specifico atto di costituzione in mora antecedente all'instaurazione del giudizio.
Quanto agli interessi, gli attori in riassunzione hanno chiesto gli interessi legali, nella misura fissata dall'art. 1284, 4° comma, c.c., a decorrere dal momento di proposizione della domanda giudiziale: orbene, l'atto di citazione è stato notificato a (oggi in data Controparte_2 Controparte_1
01.09.2014, mentre il 4° comma dell'art. 1284 c.c. è stato aggiunto dall'art. 17,
1° comma del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella
L. 10 novembre 2014, n. 162 e, ai sensi dell'art. 17, 2° comma del citato D.L.
12 settembre 2014, n. 132, le disposizioni in esso contenute producono effetti sui procedimenti avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovverosia il 10.12.2014.
La norma invocata, pertanto, risulta ratione temporis inapplicabile alla vicenda di cui è causa.
Non è, poi, dovuta la rivalutazione monetaria, essendo l'indebito oggettivo (di cui all'art. 2033 c.c.) un debito di valuta (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 1996, n. 11440 e da ultimo, Sez 2 Ord. 5535/2025) e non essendo stata dimostrata la sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ..
Gli attori in riassunzione chiedono, poi, il rimborso delle spese per la stipula del contratto nullo e per la custodia e la conservazione del bene, da porsi in solido a carico delle convenute in riassunzione.
Orbene, dalla documentazione versata in atti è emerso che gli attori hanno sostenuto le seguenti spese:
-a) spesa notarile per stipula contratto di leasing di € 3.400,00 (v. fattura notaio sub doc. n. 37 all. citaz); Per_2 -b) spesa per pratica registrazione atto Registro Navale di € 1.069,93 (v. fattura
Agenzia nautica “Wind Service” sub doc. n. 3 all. I memoria 183);
-c) pagamento premi per assicurare il bene per un totale di € 86.159,45 di cui €
16.080,00 per la polizza Assicurazioni AL SP (doc. n. 7) e € 70.079,45 per la polizza AXA Ass.ni per un totale di € di cui € 51.763,86 dedotti e prodotti in citazione (v. pag 17 sub doc. n. 38 I grado), € 3.201,00 con la I memoria 183 cpc (v. doc. n. 2 I 183), € 6.203,10 con la II memoria 183 cpc (v. doc. nn.
4,5,6,7,8 II 183), € 3.000,00 (v. doc. all c nota deposito 14.4.2017 I grado) e €
5.911,49 (v. doc. all b-c-d nota deposito 23.6.2017 I grado).
-d) spese di ormeggio e rimessaggio dell'imbarcazione in principio presso MA
DO di NC giuste fatture di MA DO SP dal giugno 2009 al febbraio
2010 (doc. n. 9) e, successivamente, sino ad oggi, a Pescara presso DBS srl
(Danimar Boat Service srl) per un totale di € 142.627,98 di cui € 39.726,48 dedotti in citazione (v. pag 17 sub doc. n. 39 I grado), € 7.015,00 con la I memoria 183 cpc (v. doc. n. 3 I 183), € 11.130 con la II memoria 183 cpc (v. doc. nn. 1,2,3,26 II 183), € 11.166,50 (v. doc. all c-d nota deposito 14.4.2017
I grado), € 4.209,00 (v. doc. all b-c nota deposito 22.9.2017 I grado) e €
69.381,00 quali spese di rimessaggio successive (doc. n. 10).
-e) spese per riparazioni, manutenzione del bene, tagliandi e RX per verifica fasciame per un totale di € 11.892,25 di cui € 1.309,06 dedotti e prodotti in citazione (v. pag 8 e 17 sub doc. n. 13-14 I grado) e € 8.457,60 con la II memoria 183 cpc (v. doc. nn. 22,23,24 II 183) e € 2.105,59 per tagliandi motori che si allegano (doc. n. 11) per un totale di € 245.149,61.
Dette spese in relazione alle quali gli attori hanno diritto al rimborso devono esssere poste a carico della sola quale successore della Controparte_3 estinta società fornitrice, unica che ha dato causa alla nullità ed a cui devono essere attribuite tutte le psese affrontate dagli attori in forza del contratto nullo.
La deve essere, pertanto, condannata al pagamento Controparte_3 della somma di € 245.149,61 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre, trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va provato dal richiedente, prova non fornita nel caso in esame.
Al riguardo, occorre solo precisare che, quanto alla la Controparte_3 stessa, dalla documentazione versata in atti, risulta essere socio unico della società “ in liquidazione” che, nelle more del giudizio, è stata cancellata CP_5 dal registro delle imprese, con la conseguenza che la stessa è chiamata a rispondere nei limiti di valore di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione o nei limiti di eventuali sopravvenienze attive.
Basta, a tal fine, richiamare quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.17734 in data 01/07/2025: “ la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall'art. 2495, comma 2, c.c., entro il quale essi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072).
Tuttavia, come affermato in successive pronunce, tra cui Cass. n. 31933/2019, la circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive.”
Orbene, nel caso de quo, seppure dal bilancio finale di liquidazione della “ CP_5 in liquidazione” non risulta la distribuzione di attivo in favore del socio unico
[...]
“ , pur tuttavia, la restituzione dell'imbarcazione oggetto Controparte_3 di leasing, in conseguenza della accertata nullità del contratto, comporterà una sopravvenienza attiva nei limiti del cui valore il socio può essere chiamato a rispondere.
I signori da ultimo, chiedono nelle sole conclusioni (come già avevano Parte_1 fatto nel primo grado di giudizio) il risarcimento del danno da mancato godimento del bene: il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso" ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento, rispetto al quale è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici) (cfr (Cass., Sez. Un., n.
33645/2022), circostanze non allegate né provate nel caso in esame, con conseguente infondatezza della domanda proposta.
Gli attori in riassunzione chiedono poi, in forza della nullità del contratto di leasing, la cancellazione, in quanto illegittima, di ogni segnalazione effettuata in relazione al contratto di leasing riguardo ai nominativi dei sigg.ri Parte_1
e segnalati come soggetti insolventi o c.d “cattivi pagatori” presso Parte_2 tutte le banche dati e circuiti bancari, come dalla stessa richiesti nel corso del rapporto di leasing invalidato (presso Centrale Rischi Interbancaria (CRIF) o
Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), oltre al risarcimento del danno subito, da quantificarsi in via equitativa.
Orbene, deve innanzitutto precisarsi che, per stabilire se la convenuta abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento degli attori in riassunzione, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate;
è necessario, invece, stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui gli attori hanno rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede.
L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi (Cass. Civ., 09.02.2021, n.
3130). Al riguardo, la Suprema Corte ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente. La segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (così, ex multis, Sez.
1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 - 01).
Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore, il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione, od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.
Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi;
ma se, da un lato, la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei
Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: a) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
b) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
Nel caso in esame, è certo che gli attori, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento e, comunque, in perfetta buona fede, rifiutarono la corresponsione dei canoni di leasing, di talché, non emergendo neppure una situazione patrimoniale deficitaria, la segnalazione operata deve dirsi illegittima.
Ne discende che la domanda di cancellazione del nominativo degli attori deve ritenersi fondata. Quanto al risarcimento del danno, deve osservarsi che, in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento" (Cass. n.
6589/2023; conf. Cass. n. 7594/2018).
Ebbene, la signora ha prodotto la comunicazione della finanziaria Parte_2
“FCA Bank” del 18.03.2016 ove si evince nella voce “presenza di dati negativi” nella tabella riferita alla “Crif SP” – “SI” (v. doc. n. 17 II 183 cpc)deducendo che detto documento le fu rilasciato a seguito del diniego della sua domanda di finanziamento per l'acquisto di auto c/o la concessionaria “Lucesoli e Mazzieri SP” richiesta alla “FCA Bank SP” con interdizione ad accedere al canale creditizio ordinario (v. doc. n. 18 II 183 cpc).
Orbene, nella liquidazione del quantum, tenuto conto del ridotto pregiudizio da un lato e della durata della illegittima segnalazione dall'altro, appare equo liquidare la somma complessiva di euro 5000.00 all'attualità.
Quanto, invece, al , in proprio e nella sua veste di erede di Parte_1 Per_1
, deve rilevarsi che lo stesso non ha fornito alcuna prova del fatto che
[...] alcuni soggetti, anche bancari, avessero consultato l'archivio informatico della
Centrale rischi nel periodo in cui l'erronea segnalazione era presente;
nè vi è stata alcuna allegazione, né prova, del fatto che lo stesso si sia interfacciato con soggetti bancari nel periodo in cui era operante la segnalazione, con la conseguenza che non sussiste prova delle conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della segnalazione, ragion per cui la sua domanda deve essere rigettata.
chiede, infine, di essere tenuta indenne, da parte di Controparte_1
chiamata in causa dalla stessa nel primo grado di Controparte_3 giudizio), nella sua qualità di socio unico dell'estinta Controparte_5
e nei limiti di responsabilità sopra precisati, di quanto dovrà corrispondere agli attori in forza della presente sentenza.
Detta domanda, già proposta sin dal primo grado di giudizio, a differenza di quanto sostenuto nelle note conclusionali dagli attori in riassunzione, non può che essere accolta, essendo evidente la responsabilità della società venditrice nell'aver provveduto ad alienare un bene Controparte_5 incommerciabile, con la conseguenza che la stessa dovrà rispondere di tutti i danni cagionati all'acquirente ES SA LO SP.
Quanto alle spese di tutti i gradi di giudizio, ritiene la Corte che, a fronte della parziale reciproca soccombenza (degli attori sulla decorrenza interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danno per non uso, danno per illegittima segnalazione quanto al ), le stesse debbano essere compensate Parte_1 in misura di un terzo, dovendosi porre per i residui due terzi a carico delle convenute in riassunzione in solido quali parti maggiormente soccombenti.
Le stesse si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum.
Nei rapporti tra la convenuta ES SA LO PA e Controparte_3 quale successori di liquidazione, società cancellata dal registro delle CP_5 imprese, chiamata in causa nel primo grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo Controparte_3
sulla base del decisum.
PQM
La Corte di Appello di NC, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9/25, così provvede:
accerta e dichiara la nullità del contratto di compravendita dell'imbarcazione e del contratto di locazione finanziaria stipulati in data 06.04.2009 per illiceità dell'oggetto del contratto;
condanna la società di leasing “ ” alla restituzione ex art. Controparte_1
2033 cc a favore dei Sigg.ri e , in pari quota, di Parte_1 Parte_2 tutte le somme da costoro versate a favore nel corso del rapporto dalla data di stipula sino al mese di maggio 2014 in adempimento del contratto di leasing per un totale di € 1.539.132,62 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
condanna “ (quest'ultima quale socio unico della società Controparte_3 venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione”) al risarcimento a favore dei Sigg.ri e , in pari quota, di tutti i danni causati Parte_1 Parte_2 corrispondenti alle spese sostenute sino ad oggi per la stipula del contratto/custodia/conservazione/manutenzione del bene oggetto di leasing, per un totale di € 245.149,61 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
ordina alla società di leasing “ ” di dare corso alla Controparte_1 cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli a sofferenza effettuate presso l'Archivio Centrale Rischi della Banca d'Italia nei confronti dei nominativi dei
Sigg.ri e e in generale da qualsivoglia sistema, Parte_1 Parte_2 circuito o banca dati di informazione creditizia (SIC) o Centrale Rischi
Interbancaria Finanziaria (CRIF) comportante segnalazione a sofferenza nei pagamenti o di “cattivi pagatori”;
condanna “ ” a risarcire a la somma di euro Controparte_1 Parte_2
5.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, per il pregiudizio dalla stessa subito per l'illegittima segnalazione.
rigetta la domanda risarcitoria formulata da per l'illegittima Parte_1 segnalazione;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ES SA LO SP.
CO gli attori a restituire a “ l'imbarcazione da Controparte_3 diporto per cui è causa condanna “ (quest'ultima quale socio unico della società Controparte_3 venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione”) a tenere indenne ES SA LO SP di tutte le somme che la stessa è tenuta a pagare agli attori in forza della presente sentenza.
CO “ ” in solido a “ Controparte_1 Controparte_3
(quest'ultima quale socio unico della società venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione”) alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore degli attori, spese che dichiara compensate nella misura di un terzo e liquida per intero in favore dell'Avv Fabrizio Naspi, dichiaratosi anticipatario, come segue:
per il primo grado di giudizio in euro €. 18977,00 per compenso professionale ed €. 1.790,65 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Per il secondo grado di giudizio in euro €. 19500,00 per compenso professionale ed €. 2556.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
per il giudizio di legittimità in euro €. 12500,00 per compenso professionale ed
€. 3372.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente grado di giudizio in euro €. 19500,00 per compenso professionale ed €. 2556.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge condanna “ (quest'ultima quale socio unico della società Controparte_3 venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione” e entro il limite di responsabilità sopra specificato) a rimborsare a ES SA LO le spese di lite spese di tutti i gradi di giudizio che liquida come segue:
per il primo grado di giudizio in euro €. 18977,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il secondo grado di giudizio in euro €. 19500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
per il giudizio di legittimità in euro €. 12500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente grado di giudizio in euro €. 19500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di NC, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g.9/25 promossa da
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. in proprio e quali eredi legittimi della loro madre CodiceFiscale_2
Sig.ra nella cui posizione sono subentrati jure successionis, tutti Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Naspi
Attrice in riassunzione contro
(già , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2
Torino, Piazza SA Carlo n. 156, Numero di iscrizione e Cod. Fisc. , P.IVA_1
P. I.V.A. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Bergamasco P.IVA_2
e AB AZ
Convenuta in riassunzione nonché (P.I n. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano, Via Monte Rosa, 3 –
20149 presso , quale socio unico e successore a titolo Controparte_4 universale ex art. 110 cpc della società estinta ex art. 2495 II co. cc “
[...]
” (C.F-P.I. ) Controparte_5 P.IVA_4
Convenuta in riassunzione contumace
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione
Sezione III n. 26487/2024 del 10.10.2024
Conclusioni:
per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S. Corte - Sezione III con l'ordinanza n.
26487/2024 del 10.10.2024, accogliere le domande come proposte dai Sigg.ri e nel corso dei precedenti gradi del giudizio qui Parte_1 Parte_2 riassunto (vedi conclusioni rassegnate udienza di p.c.
7.11.2017 del giudizio I grado) come residuate ex art. 394 III co. cpc all'esito della pronuncia di rinvio della S. Corte e con la precisazione dal lato passivo delle domande che interessano la posizione della società venditrice “ in liquidazione” che, CP_5 stante la sua estinzione ex art. 2945 cc nel corso del giudizio, ad essa deve intendersi subentrato il socio unico “ quale successore Controparte_3
a titolo universale ex art. 110 cpc, chiamata a rispondere nei limiti del valore ricavando dalla vendita del bene (imbarcazione oggetto di leasing) ricompreso nel bilancio finale di liquidazione della società estinta atteso che esso le perverrà in proprietà all'esito del presente giudizio quale conseguenza della nullità del c. di vendita del 6.4.2009.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
-A) accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita dell'imbarcazione e/o del contratto di locazione finanziaria stipulati in data
06.04.2009 ovvero la nullità del primo o del secondo e, per effetto del collegamento negoziale tra i due contratti, anche la nullità dell'uno o dell'altro, per violazione di norme imperative ai sensi del combinato disposto degli artt.li
1418 I-II c.c. e delle singole norme che si assumono violate di cui al Codice della
, alle Direttive CE, art. 33 e segg. D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 Parte_3
(Codice del Consumo), per violazione di norme penali di cui ai reati p. e p. dagli artt. 450 (naufragio) e 640 (truffa) c.p., nonché per illiceità della causa e/o per illiceità e impossibilità dell'oggetto del contratto ex artt.li 1325, 1343, 1346 e
1469 bis c.c.;
-B) Per effetto delle pronunce suddette condannare:
-b1) la società di leasing “ ” alla restituzione ex art. 2033 cc Controparte_1
a favore dei Sigg.ri e , in pari quota, di tutte le Parte_1 Parte_2 somme da costoro versate a favore della s. di leasing nel corso del rapporto dalla data di stipula sino al mese di maggio 2014 in adempimento del contratto di leasing affetto da nullità, a qualunque titolo (canoni di leasing e oneri accessori quali spese di incasso, invio comunicazioni e bolli, ecc), giusti E/C prodotti sub doc. n. 33 all. citazione I grado e sub doc. nn.
9-10 all. II memoria ex art. 183
VI co cpc, per un totale di € 1.539.132,62 oltre interessi legali e rivalutazione
Istat dai singoli versamenti al saldo effettivo maturati sino alla data della domanda (9.9.2014) e da tale ultima data con l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 1284 penult. co c.c o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
-b2) la società di leasing “ ” in solido a “ Controparte_1 Controparte_3
(quest'ultima quale socio unico della società venditrice estinta “Yatchs srl in
[...] liquidazione” e entro il limite di responsabilità sopra specificato) al risarcimento a favore dei Sigg.ri e , in pari quota, di tutti i danni Parte_1 Parte_2 causati corrispondenti alle spese sostenute sino ad oggi per la stipula del contratto/custodia/conservazione/manutenzione del bene oggetto di leasing, come dedotti e documentati in corso causa (vedi par. sub n.
4.1.4 sub a-b-c-d-
e del presente atto), per un totale di € 245.149,61 oltre interessi legali e rivalutazione Istat dai singoli versamenti al saldo effettivo maturati sino alla data della presente domanda (9.9.14) e da tale ultima data con l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 1284 penult. co c.c o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
-b3) condannare “ (quest'ultima quale socio unico della Controparte_3 società venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione” e entro il limite di responsabilità sopra specificato) al risarcimento a favore dei Sigg.ri Parte_1
e dei danni a loro causati in conseguenza del mancato
[...] Parte_2 godimento del bene oggetto di leasing per l'importo di € 200.000,00 da determinarsi in via equitativa o per quella somma maggiore e/o minore che parrà di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora come previsti dall'art. 1284 penult. co c.c. maturati dalla data della domanda (9.9.14) sino al loro soddisfo;
-C) in conseguenza della nullità contrattuale e della condanna della s. di leasing a ripetere le somme versate ex art. 2033 c.c, ordinare alla società di leasing
“ ” di dare corso alla cancellazione delle segnalazioni Controparte_1 pregiudizievoli a sofferenza effettuate preso l'Archivio Centrale Rischi della Banca
d'Italia nei confronti dei nominativi dei Sigg.ri e e Parte_1 Parte_2 in generale da qualsivoglia sistema, circuito o banca dati di informazione creditizia (SIC) o Centrale Rischi Interbancaria Finanziaria (CRIF) comportante segnalazione a sofferenza nei pagamenti o di “cattivi pagatori” e per l'effetto condannare “ ” a risarcire ex art. 2043 cc i danni non Controparte_1 patrimoniali all'immagine e alla reputazione causati ai predetti da liquidarsi su base equitativa nella misura di € 5.000 ciascuno per ciascuna annualità o per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
in ipotesi di rigetto della domanda principale sopra formulata al capo sub b2), accertare e dichiarare in relazione ai fatti illeciti denunciati (v. par 4.2 presente atto), la responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico della società di leasing “
[...]
” in solido a “ (sempre quale socio unico CP_1 Controparte_3 della società venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione” ed entro il limite di responsabilità sopra specificato) e per l'effetto condannarle in solido tra loro al risarcimento dei danni causati ai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 corrispondenti alle somme versate dagli attori nel corso del rapporto di leasing per le causali specificate nelle conclusioni sub b2) per un totale di € 245.149,61 oltre interessi legali e rivalutazione Istat dai singoli versamenti al saldo effettivo maturati sino alla data della presente domanda e da tale ultima data (9.9.14) oltre interessi di mora come previsti dall'art. 1284 penult. co c.c o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA RESIDUALE E SUSSIDIARIA al rigetto delle domande sopra formulate, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di “ Controparte_3
(sempre quale socio unico della società venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione” ed entro il limite di responsabilità sopra specificato) in danno dei
Sigg.ri e in conseguenza delle spese di Parte_1 Parte_2 manutenzione e conservazione del bene da costoro effettuate nel corso del rapporto per le causali indicate al capo sub B2 delle conclusioni (v. par. 4.1.2) e per l'effetto condannare la stessa ai sensi dell'art. 2041 c.c. all'indennizzo per il depauperamento patrimoniale subito pari all'importo di spesa sostenuto nella misura ritenuta di giustizia anche, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
CIRCA LA DOMANDA RICONVENZIONALE promossa dalla s. di leasing, respingere ogni richiesta di pagamento somme in adempimento del contratto di leasing come formulata nei confronti degli utilizzatori poiché c. affetto da nullità.
Con piena vittoria di spese di lite di tutti i gradi del giudizio, compreso anche quello avanti alla S.C e quello di rinvio, da distrarsi a favore dell'avv. Fabrizio
Naspi che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc”.
Per la convenuta in riassunzione costituita:
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello adita così giudicare:
nel merito, in via principale e riconvenzionale: respingere tutte le domande svolte dai Sigg.ri e in quanto infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 in diritto per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo dei medesimi a tenere indenne da ogni pregiudizio derivante Controparte_1 dal contratto di locazione finanziaria de quo e, pertanto, condannare gli stessi al pagamento in favore di dell'importo di € 848.264,80, Controparte_1 oltre ai relativi interessi di mora dalle singole scadenze alla data di effettivo saldo;
nel merito, in via riconvenzionale subordinata: respingere tutte le domande svolte dai Sigg.ri e in quanto infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 in diritto per i motivi di cui in premessa;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dei Sigg.ri e condannare Parte_1 Parte_2
, nella sua qualità di socio unico dell'estinta Controparte_3 [...]
e nei limiti di responsabilità sopra precisati, a restituire Controparte_5
l'intero prezzo di fornitura corrisposto oltre ai relativi Controparte_1 interessi dalla data di pagamento e sino alla data di effettiva ripetizione, nonché al risarcimento del danno patito da da quantificarsi Controparte_1 nell'intero corrispettivo contrattuale portato dal contratto di locazione finanziaria;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali sia dei due gradi del giudizio di merito che del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.”
FATTI DI CAUSA
I signori e in proprio e in rappresentanza della madre sig. Pt_1 Parte_2
, hanno acquistato in leasing un'imbarcazione da un produttore Persona_1 olandese.
In particolare, l'acquisto è stato effettuato dalla società , Controparte_1 che ha concesso, poi, in locazione l'imbarcazione ai quali utilizzatori. Parte_1
Sin da subito, tuttavia, costoro si sono accorti che l'imbarcazione non solo era totalmente inidonea all'uso, ma che era stata, altresì, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione;
hanno, pertanto, interessato l'autorità portuale di Pescara, che ha certificato la non conformità dell'imbarcazione e, con provvedimento del 23.08.2011, ha interdetto la navigazione ponendo sotto sequestro l'imbarcazione, stante il pericolo di naufragio per i difetti costruttivi e le irregolarità di cui era affetta, con la conseguenza che l'imbarcazione è rimasta in porto, a spese degli odierni attori in riassunzione, senza possibilità per i medesimi di utilizzarla.
Sulla scorta di ciò, i signori con racc. del 29.05.2014, hanno Parte_1 comunicato la sospensione del pagamento dei canoni di leasing ed hanno, quindi, agito per far valere, in primo luogo, la nullità del contratto di vendita e del collegato contratto di leasing, per illiceità della causa o illiceità o impossibilità dell'oggetto; in subordine, per la declaratoria di annullamento del contratto per vizio del consenso;
in ulteriore subordine per la declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita e del collegato contratto di leasing.
Nel giudizio di prime cure la società concedente agiva in via riconvenzionale nei confronti degli utilizzatori, domandando l'adempimento del contratto di leasing, chiedendone la condanna al pagamento dei canoni non versati.
Il Tribunale di NC, con sentenza n. 266/18 del 13.2.2018, accertata l'ipotesi della vendita c.d aliud pro alio, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del costruttore olandese, condannando quest'ultimo al pagamento di € 1.709.474,27 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento dei canoni a scadere, rigettando per converso la domanda nei confronti del finanziatore, accogliendo la domanda da quest'ultimo in via riconvenzionale proposta di pagamento in suo favore dei restanti canoni di leasing per € 864.264,80 oltre interessi.
La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di NC con sentenza n.
766/2022 del 14.6.2022, che ha condiviso la conclusione del giudice di primo grado secondo cui le irregolarità che il bene presentava integravano l'ipotesi dell'aliud pro alio.
Avverso la decisione della Corte di Appello di NC proponevano ricorso per
Cassazione i sig.ri affidato a cinque motivi di doglianza. Parte_1 La Suprema Corte di Cassazione, III Sezione civile, con ordinanza n. 26487/2024 depositata in data 10.10.2024, ha accolto il I, II e IV motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il III e il V motivo e per l'effetto ha cassato la decisione impugnata rinviando, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
Cassazione, alla Corte di Appello di NC in diversa composizione.
Segnatamente, accoglieva il I e il II motivo del ricorso ex art. 360 I co. n. 3) e
5) c.p.c, esaminati congiuntamente, afferenti alle due azioni di nullità dei contratti di leasing e di vendita, ritenendo i contratti de quibus, da considerarsi collegati, viziati da nullità per illiceità dell'oggetto, atteso che l'imbarcazione consegnata agli odierni attori in riassunzione è stata realizzata in difformità di norme poste a tutela dell'interesse generale alla sicurezza della navigazione e, in accoglimento del quarto motivo, ritenendo gli odierni attori in riassunzione quali consumatori, ha ritenuto che clausole indebitamente aggravanti la relativa posizione e, segnatamente, a c.d. clausola di esonero, che prevede l'assunzione da parte del consumatore dell'obbligo di non far valere nei confronti del finanziatore gli effetti derivanti dall'inadempimento o dalla nullità della vendita, sono inefficaci, non sussistendo prova del fatto che detta clausola abbia costituito oggetto di specifica, seria e individuale trattativa, con concreta possibilità per il consumatore di determinarne il relativo contenuto.
I sig.ri riassumevano il giudizio, chiedendo, in conformità con il principio Parte_1 di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la declaratoria di nullità dei due contratti di vendita e di leasing collegati con conseguente condanna ex art. 1418 e 2033 cc di “ ” alla restituzione di tutte le somme Controparte_1 versate dagli attori in adempimento del contratto di leasing secondo le regole dell'indebito oggettivo, nonché al rimborso di tutte le spese di gestione e conservazione del bene sostenute nel corso del rapporto di leasing derivanti dagli obblighi di custodia a cui gli attori/utilizzatori erano tenuti, con conseguente accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva che, nel sostenere la non abusività della Controparte_1 clausola di esonero, chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti dagli attori con accoglimento, invece, della domanda da essa stessa spiegata in via riconvenzionale, volta a ottenere di essere tenuta indenne dai sigg.ri CP_6 come espressamente previsto dalle clausole contrattuali- per ogni
[...] pregiudizio patito in conseguenza dell'operazione di locazione finanziaria, chiedendo, in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, di essere manlevata dalla venditrice e, per essa, dal socio CP_5 unico essendosi la estinta, per ogni pregiudizio Controparte_3 CP_5 che avesse a patire in conseguenza della presente vicenda, nei limiti del valore di quanto riscosso in sede di liquidazione.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata Controparte_3 contumace.
Preso atto delle note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc, nella misura di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito ed interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione. (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6527)
Proprio per tali ragioni non possono essere esaminate le difese della convenuta in riassunzione in merito alla non abusività della clausola di esonero contenuta nel contratto di leasing, avendo, come sopra ricordato, la Suprema Corte ritenuto che ci si trovi al cospetto di una clausola che indebitamente aggravava la posizione degli utilizzatori, sigg.ri e, come tale, è da ritenersi inefficace Parte_1 ex Lg 206 del 2005, “quand'anche predisposta da un professionista terzo
(commercialista o notaio), laddove non si dia la prova che le stesse abbiano costituito oggetto di specifica, seria e individuale trattativa, con concreta possibilità per il consumatore di determinarne il relativo contenuto (Cass.
4140/2024; Cass. 8268/2020). Prova nella specie invero del tutto mancante.”
Parimenti, stante la nullità del contratto di leasing, dovrà rigettarsi la domanda riconvenzionale, pure riproposta, finalizzata ad ottenere il pagamento dei canoni non ancora corrisposti.
Ciò premesso, come sopra illustrato, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente un collegamento negoziale tra il contratto di vendita e quello di leasing e, dichiarata la nullità del primo per illiceità dell'oggetto, ha stabilito che detta nullità si ripercuote sul contratto di finanziamento, la cui declaratoria non può essere impedita dalla c.d. clausola di esonero, come detto, abusiva.
Ne discende che, nella presente sede, in applicazione di detto principio di diritto, dovranno esaminarsi gli effetti restitutori conseguenti, oggetto della domanda proposta dagli attori sin dal primo grado di giudizio.
Orbene, è pacifico che l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo (Cassazione civile sez.
II, 16/12/2024, n.32694)
La società di leasing convenuta va condannata, dunque, a restituire agli attori tutte le somme da costoro versate in adempimento del contratto di leasing nullo
(canoni di leasing e oneri accessori: spese incasso, invio comunicazioni, bolli, addebiti periodici, ecc.) per un totale di € 1.539.132,62 (importo già comprensivo di IVA e determinato sulla base degli effettivi addebiti mensili a mezzo RID operati sul c/c degli attori (ES SA LO) dalla data di stipula aprile 2009 sino al mese di maggio 2014, come da elenco delle movimentazioni emesse dalla stessa società di leasing prodotti sub doc. n. 33 all. citazione e sub doc. nn.
9-10 all. II memoria ex art. 183 VI co cpc nel fascicolo di primo grado) L'art. 2033, poi, oltre a disciplinare la restituzione di quanto indebitamente prestato, delinea un'obbligazione legale, accessoria a quella principale restitutoria, che deriva dalla necessità di regolare sia la sorte dei frutti naturali o civili della res maturati a seguito della solutio, sia la sorte egli interessi, i quali hanno natura compensativa (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, cit.; sulla natura legale di tali interessi, cfr. Cass. 11 maggio 2015, n. 22978, ove si precisa che, nel caso di ripetizione, l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebiti e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni) ed una decorrenza diversa a seconda della buona fede o mala fede dell'accipiens.
Come è noto, infatti, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere il diritto a conseguirlo (per tutte: Cass. 7 maggio 2024, n. 12362; Cass. 26 ottobre 2020, n. 23448 e da ultimo, Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n.423)
In tale ottica, la Suprema Corte ha ritenuto che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è compatibile con la buona fede (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17848 del 31/07/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 5330 del 10/03/2005; Cass., Sez. L, Sentenza n. 8587 del 05/05/2004) e, per il caso in cui l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'art. 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3912 del
16/02/2018). La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020; Cass, Sez. 63, Ordinanza
n. 23543 del 18/11/2016; Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12362).
Ciò premesso, nel caso in esame, lo stato soggettivo del convenuto in riassunzione, al momento della riscossione dei canoni, è stato connotato dalla consapevolezza dall'esistenza di un contratto di leasing che impegnava il solvens verso l'accipiens: ne discende che le comunicazioni inviate dagli attori in riassunzione con cui gli stessi informavano la società di leasing circa l'esito degli accertamenti ispettivi della C.P di Pescara, del RINA e dei conseguenti provvedimenti di interdizione alla navigazione del 23.8.2011 e del ritiro del libretto di navigazione, chiedendo di sospendere i pagamenti e di agire, stante la mancanza di un'azione diretta in capo agli utilizzatori verso il fornitore, per la tutela dei loro diritti di utilizzatori lesi (v. racc. 14.03.2012 e 21.03.2012,
29.5.2014 e 31.7.2014 all doc. n. 21-22-30-32 citaz. I°), da soli non possono costituire prova della mala fede dell'accipiens.
Invero, come detto, mala fede non può consistere un comportamento inerte, anche se colposo, consistito nel non aver agito nei confronti del fornitore, né può ritenersi che la società di leasing non versasse in buona fede circa la debenza o meno dei canoni, ben potendo sussistere un errore di diritto in merito all'eventuale vizio che poteva affiggere il contratto di vendita.
Dall'altro canto, a fronte della denunica di vizi scoperti dopo la consegna che rendevano la cosa inidonea all'uso, lo stesso utilizzatore avrebbe avuto azione nei confronti del fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa nonché per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente (Cassazione civile, sez. unite, 5 ottobre 2015, n. 19785), di talchè non può parlarsi di una mala fede della società di leasing a fronte di un'inerzia dello stesso utilizzatore. Ne discende che sulla somma sopra individuata di € 1.539.132,62 decorreranno gli interessi legali dal momento della domanda al saldo effettivo, dovendosi intendere per domanda, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. un., 13 giugno 2019, n.15895), anche uno specifico atto di costituzione in mora antecedente all'instaurazione del giudizio.
Quanto agli interessi, gli attori in riassunzione hanno chiesto gli interessi legali, nella misura fissata dall'art. 1284, 4° comma, c.c., a decorrere dal momento di proposizione della domanda giudiziale: orbene, l'atto di citazione è stato notificato a (oggi in data Controparte_2 Controparte_1
01.09.2014, mentre il 4° comma dell'art. 1284 c.c. è stato aggiunto dall'art. 17,
1° comma del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella
L. 10 novembre 2014, n. 162 e, ai sensi dell'art. 17, 2° comma del citato D.L.
12 settembre 2014, n. 132, le disposizioni in esso contenute producono effetti sui procedimenti avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovverosia il 10.12.2014.
La norma invocata, pertanto, risulta ratione temporis inapplicabile alla vicenda di cui è causa.
Non è, poi, dovuta la rivalutazione monetaria, essendo l'indebito oggettivo (di cui all'art. 2033 c.c.) un debito di valuta (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 1996, n. 11440 e da ultimo, Sez 2 Ord. 5535/2025) e non essendo stata dimostrata la sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ..
Gli attori in riassunzione chiedono, poi, il rimborso delle spese per la stipula del contratto nullo e per la custodia e la conservazione del bene, da porsi in solido a carico delle convenute in riassunzione.
Orbene, dalla documentazione versata in atti è emerso che gli attori hanno sostenuto le seguenti spese:
-a) spesa notarile per stipula contratto di leasing di € 3.400,00 (v. fattura notaio sub doc. n. 37 all. citaz); Per_2 -b) spesa per pratica registrazione atto Registro Navale di € 1.069,93 (v. fattura
Agenzia nautica “Wind Service” sub doc. n. 3 all. I memoria 183);
-c) pagamento premi per assicurare il bene per un totale di € 86.159,45 di cui €
16.080,00 per la polizza Assicurazioni AL SP (doc. n. 7) e € 70.079,45 per la polizza AXA Ass.ni per un totale di € di cui € 51.763,86 dedotti e prodotti in citazione (v. pag 17 sub doc. n. 38 I grado), € 3.201,00 con la I memoria 183 cpc (v. doc. n. 2 I 183), € 6.203,10 con la II memoria 183 cpc (v. doc. nn.
4,5,6,7,8 II 183), € 3.000,00 (v. doc. all c nota deposito 14.4.2017 I grado) e €
5.911,49 (v. doc. all b-c-d nota deposito 23.6.2017 I grado).
-d) spese di ormeggio e rimessaggio dell'imbarcazione in principio presso MA
DO di NC giuste fatture di MA DO SP dal giugno 2009 al febbraio
2010 (doc. n. 9) e, successivamente, sino ad oggi, a Pescara presso DBS srl
(Danimar Boat Service srl) per un totale di € 142.627,98 di cui € 39.726,48 dedotti in citazione (v. pag 17 sub doc. n. 39 I grado), € 7.015,00 con la I memoria 183 cpc (v. doc. n. 3 I 183), € 11.130 con la II memoria 183 cpc (v. doc. nn. 1,2,3,26 II 183), € 11.166,50 (v. doc. all c-d nota deposito 14.4.2017
I grado), € 4.209,00 (v. doc. all b-c nota deposito 22.9.2017 I grado) e €
69.381,00 quali spese di rimessaggio successive (doc. n. 10).
-e) spese per riparazioni, manutenzione del bene, tagliandi e RX per verifica fasciame per un totale di € 11.892,25 di cui € 1.309,06 dedotti e prodotti in citazione (v. pag 8 e 17 sub doc. n. 13-14 I grado) e € 8.457,60 con la II memoria 183 cpc (v. doc. nn. 22,23,24 II 183) e € 2.105,59 per tagliandi motori che si allegano (doc. n. 11) per un totale di € 245.149,61.
Dette spese in relazione alle quali gli attori hanno diritto al rimborso devono esssere poste a carico della sola quale successore della Controparte_3 estinta società fornitrice, unica che ha dato causa alla nullità ed a cui devono essere attribuite tutte le psese affrontate dagli attori in forza del contratto nullo.
La deve essere, pertanto, condannata al pagamento Controparte_3 della somma di € 245.149,61 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre, trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va provato dal richiedente, prova non fornita nel caso in esame.
Al riguardo, occorre solo precisare che, quanto alla la Controparte_3 stessa, dalla documentazione versata in atti, risulta essere socio unico della società “ in liquidazione” che, nelle more del giudizio, è stata cancellata CP_5 dal registro delle imprese, con la conseguenza che la stessa è chiamata a rispondere nei limiti di valore di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione o nei limiti di eventuali sopravvenienze attive.
Basta, a tal fine, richiamare quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.17734 in data 01/07/2025: “ la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall'art. 2495, comma 2, c.c., entro il quale essi rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072).
Tuttavia, come affermato in successive pronunce, tra cui Cass. n. 31933/2019, la circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive.”
Orbene, nel caso de quo, seppure dal bilancio finale di liquidazione della “ CP_5 in liquidazione” non risulta la distribuzione di attivo in favore del socio unico
[...]
“ , pur tuttavia, la restituzione dell'imbarcazione oggetto Controparte_3 di leasing, in conseguenza della accertata nullità del contratto, comporterà una sopravvenienza attiva nei limiti del cui valore il socio può essere chiamato a rispondere.
I signori da ultimo, chiedono nelle sole conclusioni (come già avevano Parte_1 fatto nel primo grado di giudizio) il risarcimento del danno da mancato godimento del bene: il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso" ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento, rispetto al quale è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici) (cfr (Cass., Sez. Un., n.
33645/2022), circostanze non allegate né provate nel caso in esame, con conseguente infondatezza della domanda proposta.
Gli attori in riassunzione chiedono poi, in forza della nullità del contratto di leasing, la cancellazione, in quanto illegittima, di ogni segnalazione effettuata in relazione al contratto di leasing riguardo ai nominativi dei sigg.ri Parte_1
e segnalati come soggetti insolventi o c.d “cattivi pagatori” presso Parte_2 tutte le banche dati e circuiti bancari, come dalla stessa richiesti nel corso del rapporto di leasing invalidato (presso Centrale Rischi Interbancaria (CRIF) o
Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), oltre al risarcimento del danno subito, da quantificarsi in via equitativa.
Orbene, deve innanzitutto precisarsi che, per stabilire se la convenuta abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento degli attori in riassunzione, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate;
è necessario, invece, stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui gli attori hanno rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede.
L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi (Cass. Civ., 09.02.2021, n.
3130). Al riguardo, la Suprema Corte ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente. La segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (così, ex multis, Sez.
1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 - 01).
Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore, il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione, od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.
Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi;
ma se, da un lato, la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei
Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: a) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
b) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
Nel caso in esame, è certo che gli attori, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento e, comunque, in perfetta buona fede, rifiutarono la corresponsione dei canoni di leasing, di talché, non emergendo neppure una situazione patrimoniale deficitaria, la segnalazione operata deve dirsi illegittima.
Ne discende che la domanda di cancellazione del nominativo degli attori deve ritenersi fondata. Quanto al risarcimento del danno, deve osservarsi che, in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento" (Cass. n.
6589/2023; conf. Cass. n. 7594/2018).
Ebbene, la signora ha prodotto la comunicazione della finanziaria Parte_2
“FCA Bank” del 18.03.2016 ove si evince nella voce “presenza di dati negativi” nella tabella riferita alla “Crif SP” – “SI” (v. doc. n. 17 II 183 cpc)deducendo che detto documento le fu rilasciato a seguito del diniego della sua domanda di finanziamento per l'acquisto di auto c/o la concessionaria “Lucesoli e Mazzieri SP” richiesta alla “FCA Bank SP” con interdizione ad accedere al canale creditizio ordinario (v. doc. n. 18 II 183 cpc).
Orbene, nella liquidazione del quantum, tenuto conto del ridotto pregiudizio da un lato e della durata della illegittima segnalazione dall'altro, appare equo liquidare la somma complessiva di euro 5000.00 all'attualità.
Quanto, invece, al , in proprio e nella sua veste di erede di Parte_1 Per_1
, deve rilevarsi che lo stesso non ha fornito alcuna prova del fatto che
[...] alcuni soggetti, anche bancari, avessero consultato l'archivio informatico della
Centrale rischi nel periodo in cui l'erronea segnalazione era presente;
nè vi è stata alcuna allegazione, né prova, del fatto che lo stesso si sia interfacciato con soggetti bancari nel periodo in cui era operante la segnalazione, con la conseguenza che non sussiste prova delle conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della segnalazione, ragion per cui la sua domanda deve essere rigettata.
chiede, infine, di essere tenuta indenne, da parte di Controparte_1
chiamata in causa dalla stessa nel primo grado di Controparte_3 giudizio), nella sua qualità di socio unico dell'estinta Controparte_5
e nei limiti di responsabilità sopra precisati, di quanto dovrà corrispondere agli attori in forza della presente sentenza.
Detta domanda, già proposta sin dal primo grado di giudizio, a differenza di quanto sostenuto nelle note conclusionali dagli attori in riassunzione, non può che essere accolta, essendo evidente la responsabilità della società venditrice nell'aver provveduto ad alienare un bene Controparte_5 incommerciabile, con la conseguenza che la stessa dovrà rispondere di tutti i danni cagionati all'acquirente ES SA LO SP.
Quanto alle spese di tutti i gradi di giudizio, ritiene la Corte che, a fronte della parziale reciproca soccombenza (degli attori sulla decorrenza interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danno per non uso, danno per illegittima segnalazione quanto al ), le stesse debbano essere compensate Parte_1 in misura di un terzo, dovendosi porre per i residui due terzi a carico delle convenute in riassunzione in solido quali parti maggiormente soccombenti.
Le stesse si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum.
Nei rapporti tra la convenuta ES SA LO PA e Controparte_3 quale successori di liquidazione, società cancellata dal registro delle CP_5 imprese, chiamata in causa nel primo grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo Controparte_3
sulla base del decisum.
PQM
La Corte di Appello di NC, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9/25, così provvede:
accerta e dichiara la nullità del contratto di compravendita dell'imbarcazione e del contratto di locazione finanziaria stipulati in data 06.04.2009 per illiceità dell'oggetto del contratto;
condanna la società di leasing “ ” alla restituzione ex art. Controparte_1
2033 cc a favore dei Sigg.ri e , in pari quota, di Parte_1 Parte_2 tutte le somme da costoro versate a favore nel corso del rapporto dalla data di stipula sino al mese di maggio 2014 in adempimento del contratto di leasing per un totale di € 1.539.132,62 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
condanna “ (quest'ultima quale socio unico della società Controparte_3 venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione”) al risarcimento a favore dei Sigg.ri e , in pari quota, di tutti i danni causati Parte_1 Parte_2 corrispondenti alle spese sostenute sino ad oggi per la stipula del contratto/custodia/conservazione/manutenzione del bene oggetto di leasing, per un totale di € 245.149,61 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
ordina alla società di leasing “ ” di dare corso alla Controparte_1 cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli a sofferenza effettuate presso l'Archivio Centrale Rischi della Banca d'Italia nei confronti dei nominativi dei
Sigg.ri e e in generale da qualsivoglia sistema, Parte_1 Parte_2 circuito o banca dati di informazione creditizia (SIC) o Centrale Rischi
Interbancaria Finanziaria (CRIF) comportante segnalazione a sofferenza nei pagamenti o di “cattivi pagatori”;
condanna “ ” a risarcire a la somma di euro Controparte_1 Parte_2
5.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, per il pregiudizio dalla stessa subito per l'illegittima segnalazione.
rigetta la domanda risarcitoria formulata da per l'illegittima Parte_1 segnalazione;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ES SA LO SP.
CO gli attori a restituire a “ l'imbarcazione da Controparte_3 diporto per cui è causa condanna “ (quest'ultima quale socio unico della società Controparte_3 venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione”) a tenere indenne ES SA LO SP di tutte le somme che la stessa è tenuta a pagare agli attori in forza della presente sentenza.
CO “ ” in solido a “ Controparte_1 Controparte_3
(quest'ultima quale socio unico della società venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione”) alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore degli attori, spese che dichiara compensate nella misura di un terzo e liquida per intero in favore dell'Avv Fabrizio Naspi, dichiaratosi anticipatario, come segue:
per il primo grado di giudizio in euro €. 18977,00 per compenso professionale ed €. 1.790,65 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Per il secondo grado di giudizio in euro €. 19500,00 per compenso professionale ed €. 2556.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
per il giudizio di legittimità in euro €. 12500,00 per compenso professionale ed
€. 3372.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente grado di giudizio in euro €. 19500,00 per compenso professionale ed €. 2556.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge condanna “ (quest'ultima quale socio unico della società Controparte_3 venditrice estinta “Yatchs srl in liquidazione” e entro il limite di responsabilità sopra specificato) a rimborsare a ES SA LO le spese di lite spese di tutti i gradi di giudizio che liquida come segue:
per il primo grado di giudizio in euro €. 18977,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il secondo grado di giudizio in euro €. 19500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
per il giudizio di legittimità in euro €. 12500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Per il presente grado di giudizio in euro €. 19500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico