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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 11/06/2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.29 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 20/03/2025 da:
con l'avv. Raffaello Agea, parte APPELLANTE Parte_1
contro
corrente in Controparte_1
Perugia, con l'avv. Massimo Marcucci, parte APPELLATA
e contro
corrente in Mondovì (CN), parte APPELLATA, contumace CP_2
avverso la sentenza n.324/2024, pubblicata il 20/09/2024, del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. Respinge l'appello;
B. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' liquidate in Controparte_1
€.3.450,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
C. Nulla per le spese processuali nel rapporto processuale fra l'appellante e CP_2
D. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo all'appellante dei presupposti processuali per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo che, nel caso concreto, ricorra il diritto all'esenzione.
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi
SENTENZA nella causa iscritta al n.29 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 20/03/2025 da:
con l'avv. Raffaello Agea, parte APPELLANTE Parte_1
contro
corrente in Controparte_1
Perugia, con l'avv. Massimo Marcucci, parte APPELLATA
e contro
corrente in Mondovì (CN), parte APPELLATA, contumace CP_2
avverso la sentenza n.324/2024, pubblicata il 20/09/2024, del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. Respinge l'appello;
B. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' liquidate in Controparte_1
€.3.450,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
C. Nulla per le spese processuali nel rapporto processuale fra l'appellante e CP_2
D. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo all'appellante dei presupposti processuali per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo che, nel caso concreto, ricorra il diritto all'esenzione.
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi