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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7219/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
19.11.2022 da
(P.I. ), elettivamente domiciliato in URBINO, via A. Parte_1 P.IVA_1
SAFFI 13, presso l'Avv. EVARISTO CARLONI, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in TREVISO, viale VITTORIO VENETO 10, presso l'Avv. UMBERTO SARACCO che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'OPPONENTE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza respinta e disattesa
NEL MERITO
1) disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n°2508/2022
2) Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ditta alla ditta Parte_1
er le causali esposte in narrativa. Controparte_1 3) In via riconvenzionale condannare la ditta l risarcimento Controparte_1
dei danni tutti subiti dalla ditta in conseguenza della non corretta esecuzione delle Parte_1
opere commissionate, danni quantificati forfetariamente nell'importo di € 8.500,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria esperita
4) In via strettamente subordinata dichiarare la compensazione tra i crediti vantati dalla ditta ed i crediti vantati dalla ditta anche in Controparte_1 Parte_1
conseguenza di una diversa valutazione dei danni richiesti in via riconvenzionale
5) Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.
PER L'OPPOSTA
Nel merito: rigettarsi perché infondate in fatto e diritto tutte le avverse deduzioni, eccezioni e domande e, per l'effetto, rigettarsi l'avversa opposizione e confermarsi l'ingiunzione gravata o comunque condannarsi la società in persona del suo l.r. pro tempore, al pagamento della somma ingiunta (€ Parte_1
17.067,00) oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
In ogni caso: spese e compenso professionale integralmente rifusi sia della fase monitoria che di opposizione.
In istruttoria: previa la eventuale remissione nella fase - si chiede che sia ammessa la prova per testimoni sui seguenti capitoli:
VERO CHE
1. Il 06.08.21 , incaricata da delle opere termoidrauliche in una serie di cantieri, CP_1 Parte_1
trasmetteva alla medesima il preventivo per la fornitura e l'installazione presso uno di essi, ovvero
l'abitazione della sig.ra di un impianto di climatizzazione composto da 1 unità esterna e 6 Parte_2
fancoils interni di marca Mitsui (4 di un tipo e 2 di un altro) al prezzo globale di €.11.527,00 oltre iva
e che lo restituiva firmato a solamente in data 23.09.21 (come risulta dalla mail di Pt_1 CP_1
accettazione primo preventivo che si esibisce al teste: doc.1)
2. La signora è la compagna del signor Persona_1 Parte_3
3. A seguito di una modifica nella scelta di uno dei fancoils effettuata da parte del sig. della Pt_3 Pt_1
trattando direttamente con il rappresentante locale della Mitsui, sig. , il 30.09.21 veniva Persona_2
sottoscritto il secondo e definitivo preventivo (come risulta dalla mail di accettazione del secondo preventivo che si esibisce al teste: doc.2)
4. aveva cambiato il contratto ed optato per sostituire una macchina da 14 Kw con una meno Pt_1
potente da 12 Kw. 5. Nel frattempo Cquadro aveva aggiunto l'ordine per la fornitura e l'installazione di un impianto solare termico composto da 2 pannelli ed un accumulatore da 300 lt per acqua calda sanitaria (come emerge dalla mail Cquadro del 22.09.21 e dall'ordine confermato per €.5.000,00 che si esibiscono al teste sub docc.3
e 3-bis).
6. Dal contratto tra e erano escluse le opere elettriche. Pt_1 CP_1
7. è abilitata a certificare esclusivamente le opere termoidrauliche non svolgendo alcuna attività di CP_1
natura elettrica.
8. Prima ancora di avere ricevuto la conferma del preventivo da parte di aveva comunicato Pt_1 CP_1
alla cliente la propria disponibilità ad effettuare le proprie lavorazioni in alcune date di ottobre 2021 e, effettivamente, le opere sono state eseguite tra l'11 ed il 20 ottobre 2021 a parte alcune preparatorie che erano già state eseguite a fine agosto/primo settembre: cfr. rapportini di lavoro sub doc.4 che si esibiscono al teste;
9. Il pre-collaudo dell'impianto avveniva il 02.12.21 alla presenza del sig. , della società, che Persona_3
lo aveva eseguito per consentire alla cliente finale l'uso del riscaldamento e sollecitato la ditta preposta RE
Srl, come risulta dalla mail del 01.12.21 per la fissazione appuntamento, doc.5, che si esibisce al teste.
10. Per poter eseguire i collaudi sono necessari i collegamenti elettrici che ha fatto eseguire nel Pt_1
tardo autunno come risulta dalle mail 02.11.21, 08.11.21 e 09.11.21, docc. 6, 6 bis e 6 ter che si esibiscono al teste.
11. Quando gli addetti della si recarono presso il cantiere per procedere al completamento del carico CP_1
dell'impianto il 07.12.21, la tanica di materiale che era stata lasciata in cantiere dopo il primo carico parziale eseguito direttamente dal sig. (cfr. fattura 842 in atti, a pag.8) era sparita come CP_1
documentato dal rapportino di intervento che si esibisce al teste sub doc.14).
12. In data 10.12.21, la RE srl eseguiva un accesso nel cantiere per verificare alcune doglianze manifestate direttamente dalla signora e, come emerge dallo scambio di mail che si esibisce al Parte_2
(doc.7), riscontrava delle carenze di tipo elettrico ovvero la posa di cavi inadeguati nonché l'assenza di un serbatorio tipo “puffer”.
13. Dica il teste se i cavi elettrici contestati da RE erano stati installati da e se aveva CP_1 Pt_1
ordinato ed acquistato il serbatoio “puffer”.
14. Il 26.01.22 RE comunicava a a mezzo mail che si esibisce al teste (doc.8) di avere tentato di CP_1
fissare un nuovo appuntamento con la cliente ma che la medesima si era rifiutata. Parte_2 15. Con altra mail in pari data che si esibisce al teste (doc.9), RE confermava che, relativamente all'impianto di climatizzazione, il suo funzionamento inefficiente aveva come causa l'inadeguatezza dei cavi elettrici e la mancanza del puffer.
16. Con mail del 09.03.22 che si esibisce al teste (doc.10) RE aggiungeva che, da ulteriori verifiche eseguite, le mancanze erano anche altre, nessuna delle quali imputabile all'impresa termoidraulica in quanto non solo la non aveva ordinato tutto il materiale necessario per quel genere di impianto, Pt_1
ma i pannelli per il solare termico erano stati fatti montare nell'unico spazio lasciato libero dal fotovoltaico, montato da Pt_1
17. Di tali contestazioni di RE, informava telefonicamente la CP_1 Pt_1
18. trasmetteva a Cquadro i certificati di conformità delle opere eseguite in data 20.01.22 (come CP_1
risulta dal doc.11 che si esibisce al teste), sebbene la medesima non avesse ancora provveduto al pagamento del corrispettivo.
Si indicano quali testimoni: moglie in separazione dei beni del sig. ed impiegata Testimone_1 CP_1
amministrativa dell'opposta; , rappresentante della Mitsui;
Persona_2 Testimone_2 Tes_3
tutte di RE srl;
e , operai della
[...] Tes_4 Tes_5 Testimone_6 Controparte_1
che hanno eseguito i lavori.
[...]
In caso di ammissione delle prove orali avversarie, si chiede l'abilitazione alla prova contraria, con i testimoni indicati a prova diretta
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2508/2022 emesso da questo Tribunale in data 10.10.2022, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 17.067,00 oltre accessori a favore di quale corrispettivo delle prestazioni di fornitura e Controparte_1
montaggio di un impianto di riscaldamento/raffrescamento e di un impianto solare termico da questa eseguite, nel mese di ottobre 2021, presso un immobile sito in Padova di proprietà di tale Persona_1
In particolare, l'attrice opponente ha lamentato:
- l'esistenza di plurimi difetti nell'installazione degli impianti forniti (mancanza del liquido necessario al funzionamento dell'impianto solare, mancanza del termostato da interno per lo spegnimento della pompa di calore, mancanza delle “sonde di minima” per la regolazione della pompa stessa, mancanza dei cavi di comunicazione tra pompa di calore e ventilconvettori, mancanza di isolamento delle tubazioni esterne);
- l'insufficiente riscaldamento dell'abitazione e l'eccessivo consumo di energia elettrica, comportanti grave disagio per la proprietaria dell'immobile.
L'attrice opponente ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha altresì domandato la condanna di al risarcimento dei danni, Controparte_1
quantificati in euro 8.500,00 e consistiti nelle spese sopportate per l'acquisto di una stufa a pellet messa a disposizione della committente per la rifusione alla Persona_1
medesima delle bollette elettriche e per l'intervento di altra impresa ( al fine CP_2
di eseguire le riparazioni occorrenti, nonché nel pregiudizio all'immagine e nella perdita economica derivata dal ritardo nell'asseverazione dei lavori e nel conseguimento del beneficio del “Superbonus 110%” previsto dalla L. 77/2020.
In subordine, l'attrice opponente ha chiesto operarsi la compensazione tra il credito eventualmente riconosciuto a favore di e il proprio credito per Controparte_1
il risarcimento dei danni. si è costituita in giudizio e ha resistito all'opposizione. Controparte_1
La convenuta opposta ha dedotto:
- di avere correttamente eseguito le proprie prestazioni contrattuali di fornitura e di montaggio dei componenti degli impianti;
- che le opere accessorie di natura elettrica erano, per contratto, ad esclusivo carico di e non competevano a;
Pt_1 Controparte_1
- che il riempimento dell'impianto solare con il liquido denominato “glicole” era operazione elementare, attinente alla messa in funzione dell'impianto, non al montaggio;
- che l'insufficiente riscaldamento dell'abitazione era dovuto alla scelta di una pompa di calore da 12 Kw in luogo di quella più potente (da 14 Kw) prevista dal progetto esecutivo degli impianti e che tale scelta era stata effettuata esclusivamente da quale impresa Pt_1
incaricata dei lavori, avendo consegnato e montato, senza alcuna Controparte_1
difformità, il macchinario richiesto da . Pt_1
La convenuta opposta ha, perciò, concluso per il rigetto dell'opposizione e per il rigetto, altresì, della domanda risarcitoria proposta dall'attrice opponente. Così instaurato il contraddittorio, è stata respinta dal G.I. la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU diretta alla ricostruzione delle prestazioni concordate tra le parti, con particolare riferimento alle opere accessorie di natura elettrica, all'accertamento dell'idoneità degli impianti rispetto alle caratteristiche e dimensioni dell'immobile da essi servito e alla verifica dell'imputabilità di eventuali difetti di funzionamento alla fase progettuale ovvero alla fase esecutiva.
Sono state, invece, respinte le richieste di prove orali formulate dalle parti.
Depositata dal CTU la relazione tecnica, per l'udienza a trattazione scritta dell'11.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni definitive, soltanto Controparte_1
ha depositato la relativa nota.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Va preliminarmente osservato che la mancata precisazione delle conclusioni da parte della attrice opponente non comporta, in assenza di un'esplicita manifestazione Parte_1
di volontà della parte, abbandono delle domande svolte con l'atto introduttivo del giudizio, le quali devono intendersi confermate (si veda Cass. 26523/2020: “In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione”).
Ciò detto, l'opposizione è infondata e deve essere respinta, così come deve esser respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice opponente.
Il CTU nominato, Ing. a seguito di indagini analitiche ed esaurienti, non Persona_4
attinte da alcun rilievo critico proveniente dalle parti, ha precisamente accertato quanto segue:
- gli accordi contrattuali tra le parti ponevano a carico di unicamente Controparte_1
la fornitura e il montaggio dei componenti così descritti:
“n. 1 pompa di calore da 12kW MITSUI/SHPAO12RP24MI + C.F._1
n. 4 venticonvettori (fan-coils) Mitsui MWX600; n. 2 venticonvettori (fan-coils) MWX400;
n. 2 collettori solari EX 267,
n. 1 serbatoio di accumulo di acqua sanitaria da 300 lt”;
- gli accordi contrattuali escludevano, invece, in maniera espressa che Controparte_1
fosse obbligata all'esecuzione di opere e/o alla fornitura di materiali di natura elettrica;
- tali prestazioni restavano a carico di , essendo affidata a la Pt_1 Controparte_1
sola “parte idraulica” degli impianti, con esclusione dei successivi lavori accessori riguardanti i collegamenti elettrici e l'aggiunta dei relativi strumenti;
- dall'analisi dei documenti depositati presso i competenti uffici del si Controparte_3
ricava che il progetto ivi presentato prevedeva l'installazione e l'impiego di una pompa di calore modello “SHPAO14RP24MI” e di tre macchine “fan-coil” modello MWX400;
- questa soluzione tecnica era già di per sé insufficiente a soddisfare il fabbisogno termico invernale dell'edificio, secondo i parametri dettati dalle norme vigenti;
- pur in presenza di tale originario difetto progettuale, ha commissionato a Parte_1
la fornitura di una pompa di calore dotata di potenza ancora Controparte_1
inferiore (SHPAO12RP24MI anziché SHPAO14RP24MI) e di due macchine MWX400 in luogo delle tre previste, così riducendo ulteriormente l'efficienza dell'impianto;
- ha fornito le apparecchiature a lei richieste in maniera conforme Controparte_1
all'ordine, attenendosi alle specifiche indicazioni ricevute da . Pt_1
Pertanto – secondo la valutazione del CTU, che viene posta a fondamento della presente decisione in quanto adeguatamente motivata e immune da vizi logici – le scelte tecniche riguardanti la pompa di calore e le macchine “fan-coil”, sia quella adottata nel progetto depositato presso gli uffici comunali, sia quella corrispondente agli ordinativi inviati da a , entrambe inadeguate in relazione al fabbisogno termico Pt_1 Controparte_1
dell'edificio, sono da addebitare a responsabilità del progettista e della società in Pt_1
quanto incaricata della complessiva realizzazione del progetto, non invece a , che ha CP_1
correttamente eseguito le specifiche prestazioni a lei affidate.
E' appena il caso di aggiungere che, in ordine alla questione del riempimento dell'impianto solare con il liquido “glicole”, consegnato dalla società e non più rinvenuto in cantiere, CP_1
è del tutto condivisibile l'allegazione svolta dalla convenuta opposta, secondo cui si tratta di un'operazione di estrema semplicità, che attiene alla messa in funzione dell'impianto e non al montaggio e che non incide, perciò, sull'idoneità e sulla conformità delle prestazioni svolte.
Per le ragioni esposte, dunque, si impone il rigetto dell'opposizione.
Si impone anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da , Pt_1
non sussistendo alcun inadempimento imputabile a . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente.
Liquidazione come da dispositivo, a valori medi, fatta eccezione per la fase decisionale (a valori minimi) non essendovi state memorie di replica ex art. 190 c.p.c. a fronte dell'omesso deposito di comparsa conclusionale di parte opponente.
A carico dell'attrice opponente vanno altresì poste le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, e le spese di CTP sostenute dalla società convenuta opposta, documentate e in complessivi euro 2.140,60 (doc. 16 allegato alla nota 25.09.2024), misura ritenuta congrua.
Infine, va disposta la trasmissione alla competente Procura della Repubblica di copia della relazione tecnica di CTU e di copia della presente sentenza, con riferimento alle difformità, segnalate dal CTU, tra fabbisogno energetico dell'edificio, potenza delle apparecchiature previste nel progetto depositato presso gli uffici del e potenza delle Controparte_3
apparecchiature effettivamente installate (pagine 25-30 e 35-37 della relazione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2508/2022 emesso da questo Tribunale in data 10.10.2022;
• rigetta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte attrice opponente;
• condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta Parte_1
opposta e spese di lite, che liquida in euro 4.227,00 Controparte_1
per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, e le spese di CTP documentate in euro 2.140,60; • pone integralmente a carico dell'attrice opponente in via Parte_1
definitiva, anche le spese di CTU già liquidate in corso di causa;
• dispone che copia della relazione tecnica di CTU e copia della presente sentenza siano trasmesse, a cura della Cancelleria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, per gli accertamenti e le determinazioni di competenza in ordine alle circostanze segnalate dal consulente tecnico d'ufficio alle pagine 25-30 e 35-37 della relazione.
Treviso, 3 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7219/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
19.11.2022 da
(P.I. ), elettivamente domiciliato in URBINO, via A. Parte_1 P.IVA_1
SAFFI 13, presso l'Avv. EVARISTO CARLONI, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in TREVISO, viale VITTORIO VENETO 10, presso l'Avv. UMBERTO SARACCO che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'OPPONENTE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza respinta e disattesa
NEL MERITO
1) disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n°2508/2022
2) Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ditta alla ditta Parte_1
er le causali esposte in narrativa. Controparte_1 3) In via riconvenzionale condannare la ditta l risarcimento Controparte_1
dei danni tutti subiti dalla ditta in conseguenza della non corretta esecuzione delle Parte_1
opere commissionate, danni quantificati forfetariamente nell'importo di € 8.500,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria esperita
4) In via strettamente subordinata dichiarare la compensazione tra i crediti vantati dalla ditta ed i crediti vantati dalla ditta anche in Controparte_1 Parte_1
conseguenza di una diversa valutazione dei danni richiesti in via riconvenzionale
5) Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.
PER L'OPPOSTA
Nel merito: rigettarsi perché infondate in fatto e diritto tutte le avverse deduzioni, eccezioni e domande e, per l'effetto, rigettarsi l'avversa opposizione e confermarsi l'ingiunzione gravata o comunque condannarsi la società in persona del suo l.r. pro tempore, al pagamento della somma ingiunta (€ Parte_1
17.067,00) oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
In ogni caso: spese e compenso professionale integralmente rifusi sia della fase monitoria che di opposizione.
In istruttoria: previa la eventuale remissione nella fase - si chiede che sia ammessa la prova per testimoni sui seguenti capitoli:
VERO CHE
1. Il 06.08.21 , incaricata da delle opere termoidrauliche in una serie di cantieri, CP_1 Parte_1
trasmetteva alla medesima il preventivo per la fornitura e l'installazione presso uno di essi, ovvero
l'abitazione della sig.ra di un impianto di climatizzazione composto da 1 unità esterna e 6 Parte_2
fancoils interni di marca Mitsui (4 di un tipo e 2 di un altro) al prezzo globale di €.11.527,00 oltre iva
e che lo restituiva firmato a solamente in data 23.09.21 (come risulta dalla mail di Pt_1 CP_1
accettazione primo preventivo che si esibisce al teste: doc.1)
2. La signora è la compagna del signor Persona_1 Parte_3
3. A seguito di una modifica nella scelta di uno dei fancoils effettuata da parte del sig. della Pt_3 Pt_1
trattando direttamente con il rappresentante locale della Mitsui, sig. , il 30.09.21 veniva Persona_2
sottoscritto il secondo e definitivo preventivo (come risulta dalla mail di accettazione del secondo preventivo che si esibisce al teste: doc.2)
4. aveva cambiato il contratto ed optato per sostituire una macchina da 14 Kw con una meno Pt_1
potente da 12 Kw. 5. Nel frattempo Cquadro aveva aggiunto l'ordine per la fornitura e l'installazione di un impianto solare termico composto da 2 pannelli ed un accumulatore da 300 lt per acqua calda sanitaria (come emerge dalla mail Cquadro del 22.09.21 e dall'ordine confermato per €.5.000,00 che si esibiscono al teste sub docc.3
e 3-bis).
6. Dal contratto tra e erano escluse le opere elettriche. Pt_1 CP_1
7. è abilitata a certificare esclusivamente le opere termoidrauliche non svolgendo alcuna attività di CP_1
natura elettrica.
8. Prima ancora di avere ricevuto la conferma del preventivo da parte di aveva comunicato Pt_1 CP_1
alla cliente la propria disponibilità ad effettuare le proprie lavorazioni in alcune date di ottobre 2021 e, effettivamente, le opere sono state eseguite tra l'11 ed il 20 ottobre 2021 a parte alcune preparatorie che erano già state eseguite a fine agosto/primo settembre: cfr. rapportini di lavoro sub doc.4 che si esibiscono al teste;
9. Il pre-collaudo dell'impianto avveniva il 02.12.21 alla presenza del sig. , della società, che Persona_3
lo aveva eseguito per consentire alla cliente finale l'uso del riscaldamento e sollecitato la ditta preposta RE
Srl, come risulta dalla mail del 01.12.21 per la fissazione appuntamento, doc.5, che si esibisce al teste.
10. Per poter eseguire i collaudi sono necessari i collegamenti elettrici che ha fatto eseguire nel Pt_1
tardo autunno come risulta dalle mail 02.11.21, 08.11.21 e 09.11.21, docc. 6, 6 bis e 6 ter che si esibiscono al teste.
11. Quando gli addetti della si recarono presso il cantiere per procedere al completamento del carico CP_1
dell'impianto il 07.12.21, la tanica di materiale che era stata lasciata in cantiere dopo il primo carico parziale eseguito direttamente dal sig. (cfr. fattura 842 in atti, a pag.8) era sparita come CP_1
documentato dal rapportino di intervento che si esibisce al teste sub doc.14).
12. In data 10.12.21, la RE srl eseguiva un accesso nel cantiere per verificare alcune doglianze manifestate direttamente dalla signora e, come emerge dallo scambio di mail che si esibisce al Parte_2
(doc.7), riscontrava delle carenze di tipo elettrico ovvero la posa di cavi inadeguati nonché l'assenza di un serbatorio tipo “puffer”.
13. Dica il teste se i cavi elettrici contestati da RE erano stati installati da e se aveva CP_1 Pt_1
ordinato ed acquistato il serbatoio “puffer”.
14. Il 26.01.22 RE comunicava a a mezzo mail che si esibisce al teste (doc.8) di avere tentato di CP_1
fissare un nuovo appuntamento con la cliente ma che la medesima si era rifiutata. Parte_2 15. Con altra mail in pari data che si esibisce al teste (doc.9), RE confermava che, relativamente all'impianto di climatizzazione, il suo funzionamento inefficiente aveva come causa l'inadeguatezza dei cavi elettrici e la mancanza del puffer.
16. Con mail del 09.03.22 che si esibisce al teste (doc.10) RE aggiungeva che, da ulteriori verifiche eseguite, le mancanze erano anche altre, nessuna delle quali imputabile all'impresa termoidraulica in quanto non solo la non aveva ordinato tutto il materiale necessario per quel genere di impianto, Pt_1
ma i pannelli per il solare termico erano stati fatti montare nell'unico spazio lasciato libero dal fotovoltaico, montato da Pt_1
17. Di tali contestazioni di RE, informava telefonicamente la CP_1 Pt_1
18. trasmetteva a Cquadro i certificati di conformità delle opere eseguite in data 20.01.22 (come CP_1
risulta dal doc.11 che si esibisce al teste), sebbene la medesima non avesse ancora provveduto al pagamento del corrispettivo.
Si indicano quali testimoni: moglie in separazione dei beni del sig. ed impiegata Testimone_1 CP_1
amministrativa dell'opposta; , rappresentante della Mitsui;
Persona_2 Testimone_2 Tes_3
tutte di RE srl;
e , operai della
[...] Tes_4 Tes_5 Testimone_6 Controparte_1
che hanno eseguito i lavori.
[...]
In caso di ammissione delle prove orali avversarie, si chiede l'abilitazione alla prova contraria, con i testimoni indicati a prova diretta
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2508/2022 emesso da questo Tribunale in data 10.10.2022, con cui le è stato intimato il pagamento della somma di euro 17.067,00 oltre accessori a favore di quale corrispettivo delle prestazioni di fornitura e Controparte_1
montaggio di un impianto di riscaldamento/raffrescamento e di un impianto solare termico da questa eseguite, nel mese di ottobre 2021, presso un immobile sito in Padova di proprietà di tale Persona_1
In particolare, l'attrice opponente ha lamentato:
- l'esistenza di plurimi difetti nell'installazione degli impianti forniti (mancanza del liquido necessario al funzionamento dell'impianto solare, mancanza del termostato da interno per lo spegnimento della pompa di calore, mancanza delle “sonde di minima” per la regolazione della pompa stessa, mancanza dei cavi di comunicazione tra pompa di calore e ventilconvettori, mancanza di isolamento delle tubazioni esterne);
- l'insufficiente riscaldamento dell'abitazione e l'eccessivo consumo di energia elettrica, comportanti grave disagio per la proprietaria dell'immobile.
L'attrice opponente ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha altresì domandato la condanna di al risarcimento dei danni, Controparte_1
quantificati in euro 8.500,00 e consistiti nelle spese sopportate per l'acquisto di una stufa a pellet messa a disposizione della committente per la rifusione alla Persona_1
medesima delle bollette elettriche e per l'intervento di altra impresa ( al fine CP_2
di eseguire le riparazioni occorrenti, nonché nel pregiudizio all'immagine e nella perdita economica derivata dal ritardo nell'asseverazione dei lavori e nel conseguimento del beneficio del “Superbonus 110%” previsto dalla L. 77/2020.
In subordine, l'attrice opponente ha chiesto operarsi la compensazione tra il credito eventualmente riconosciuto a favore di e il proprio credito per Controparte_1
il risarcimento dei danni. si è costituita in giudizio e ha resistito all'opposizione. Controparte_1
La convenuta opposta ha dedotto:
- di avere correttamente eseguito le proprie prestazioni contrattuali di fornitura e di montaggio dei componenti degli impianti;
- che le opere accessorie di natura elettrica erano, per contratto, ad esclusivo carico di e non competevano a;
Pt_1 Controparte_1
- che il riempimento dell'impianto solare con il liquido denominato “glicole” era operazione elementare, attinente alla messa in funzione dell'impianto, non al montaggio;
- che l'insufficiente riscaldamento dell'abitazione era dovuto alla scelta di una pompa di calore da 12 Kw in luogo di quella più potente (da 14 Kw) prevista dal progetto esecutivo degli impianti e che tale scelta era stata effettuata esclusivamente da quale impresa Pt_1
incaricata dei lavori, avendo consegnato e montato, senza alcuna Controparte_1
difformità, il macchinario richiesto da . Pt_1
La convenuta opposta ha, perciò, concluso per il rigetto dell'opposizione e per il rigetto, altresì, della domanda risarcitoria proposta dall'attrice opponente. Così instaurato il contraddittorio, è stata respinta dal G.I. la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU diretta alla ricostruzione delle prestazioni concordate tra le parti, con particolare riferimento alle opere accessorie di natura elettrica, all'accertamento dell'idoneità degli impianti rispetto alle caratteristiche e dimensioni dell'immobile da essi servito e alla verifica dell'imputabilità di eventuali difetti di funzionamento alla fase progettuale ovvero alla fase esecutiva.
Sono state, invece, respinte le richieste di prove orali formulate dalle parti.
Depositata dal CTU la relazione tecnica, per l'udienza a trattazione scritta dell'11.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni definitive, soltanto Controparte_1
ha depositato la relativa nota.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Va preliminarmente osservato che la mancata precisazione delle conclusioni da parte della attrice opponente non comporta, in assenza di un'esplicita manifestazione Parte_1
di volontà della parte, abbandono delle domande svolte con l'atto introduttivo del giudizio, le quali devono intendersi confermate (si veda Cass. 26523/2020: “In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione”).
Ciò detto, l'opposizione è infondata e deve essere respinta, così come deve esser respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice opponente.
Il CTU nominato, Ing. a seguito di indagini analitiche ed esaurienti, non Persona_4
attinte da alcun rilievo critico proveniente dalle parti, ha precisamente accertato quanto segue:
- gli accordi contrattuali tra le parti ponevano a carico di unicamente Controparte_1
la fornitura e il montaggio dei componenti così descritti:
“n. 1 pompa di calore da 12kW MITSUI/SHPAO12RP24MI + C.F._1
n. 4 venticonvettori (fan-coils) Mitsui MWX600; n. 2 venticonvettori (fan-coils) MWX400;
n. 2 collettori solari EX 267,
n. 1 serbatoio di accumulo di acqua sanitaria da 300 lt”;
- gli accordi contrattuali escludevano, invece, in maniera espressa che Controparte_1
fosse obbligata all'esecuzione di opere e/o alla fornitura di materiali di natura elettrica;
- tali prestazioni restavano a carico di , essendo affidata a la Pt_1 Controparte_1
sola “parte idraulica” degli impianti, con esclusione dei successivi lavori accessori riguardanti i collegamenti elettrici e l'aggiunta dei relativi strumenti;
- dall'analisi dei documenti depositati presso i competenti uffici del si Controparte_3
ricava che il progetto ivi presentato prevedeva l'installazione e l'impiego di una pompa di calore modello “SHPAO14RP24MI” e di tre macchine “fan-coil” modello MWX400;
- questa soluzione tecnica era già di per sé insufficiente a soddisfare il fabbisogno termico invernale dell'edificio, secondo i parametri dettati dalle norme vigenti;
- pur in presenza di tale originario difetto progettuale, ha commissionato a Parte_1
la fornitura di una pompa di calore dotata di potenza ancora Controparte_1
inferiore (SHPAO12RP24MI anziché SHPAO14RP24MI) e di due macchine MWX400 in luogo delle tre previste, così riducendo ulteriormente l'efficienza dell'impianto;
- ha fornito le apparecchiature a lei richieste in maniera conforme Controparte_1
all'ordine, attenendosi alle specifiche indicazioni ricevute da . Pt_1
Pertanto – secondo la valutazione del CTU, che viene posta a fondamento della presente decisione in quanto adeguatamente motivata e immune da vizi logici – le scelte tecniche riguardanti la pompa di calore e le macchine “fan-coil”, sia quella adottata nel progetto depositato presso gli uffici comunali, sia quella corrispondente agli ordinativi inviati da a , entrambe inadeguate in relazione al fabbisogno termico Pt_1 Controparte_1
dell'edificio, sono da addebitare a responsabilità del progettista e della società in Pt_1
quanto incaricata della complessiva realizzazione del progetto, non invece a , che ha CP_1
correttamente eseguito le specifiche prestazioni a lei affidate.
E' appena il caso di aggiungere che, in ordine alla questione del riempimento dell'impianto solare con il liquido “glicole”, consegnato dalla società e non più rinvenuto in cantiere, CP_1
è del tutto condivisibile l'allegazione svolta dalla convenuta opposta, secondo cui si tratta di un'operazione di estrema semplicità, che attiene alla messa in funzione dell'impianto e non al montaggio e che non incide, perciò, sull'idoneità e sulla conformità delle prestazioni svolte.
Per le ragioni esposte, dunque, si impone il rigetto dell'opposizione.
Si impone anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da , Pt_1
non sussistendo alcun inadempimento imputabile a . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente.
Liquidazione come da dispositivo, a valori medi, fatta eccezione per la fase decisionale (a valori minimi) non essendovi state memorie di replica ex art. 190 c.p.c. a fronte dell'omesso deposito di comparsa conclusionale di parte opponente.
A carico dell'attrice opponente vanno altresì poste le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, e le spese di CTP sostenute dalla società convenuta opposta, documentate e in complessivi euro 2.140,60 (doc. 16 allegato alla nota 25.09.2024), misura ritenuta congrua.
Infine, va disposta la trasmissione alla competente Procura della Repubblica di copia della relazione tecnica di CTU e di copia della presente sentenza, con riferimento alle difformità, segnalate dal CTU, tra fabbisogno energetico dell'edificio, potenza delle apparecchiature previste nel progetto depositato presso gli uffici del e potenza delle Controparte_3
apparecchiature effettivamente installate (pagine 25-30 e 35-37 della relazione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2508/2022 emesso da questo Tribunale in data 10.10.2022;
• rigetta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte attrice opponente;
• condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta Parte_1
opposta e spese di lite, che liquida in euro 4.227,00 Controparte_1
per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, e le spese di CTP documentate in euro 2.140,60; • pone integralmente a carico dell'attrice opponente in via Parte_1
definitiva, anche le spese di CTU già liquidate in corso di causa;
• dispone che copia della relazione tecnica di CTU e copia della presente sentenza siano trasmesse, a cura della Cancelleria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, per gli accertamenti e le determinazioni di competenza in ordine alle circostanze segnalate dal consulente tecnico d'ufficio alle pagine 25-30 e 35-37 della relazione.
Treviso, 3 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon