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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 682 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso giusta procura alla lite Parte_1 dall'Avv. Maurizio Corain del Foro di Roma, quale ulteriore difensore in aggiunta all'Avv. Chiara Gottardo del Foro di Velletri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore già in precedenza nominato avv. Chiara Gottardo in Roma alla Via delle Vigne di Morena n 12, int. 9
Appellante-appellato
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
Appellato-appellante
Controparte_2
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2379/2023 depositata l'8 marzo 2023
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attuale appellante, con il ricorso di primo grado, all'epoca dei fatti Vice Sovrintendente e Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha chiesto di essere riconosciuto quale Vittima del dovere, in relazione a due specifici episodi di servizio verificatisi in data 1 febbraio 1994, nel corso di un'azione a contrasto della criminalità e/o in servizio di ordine pubblico, di cui all'art. 1, comma
563 lett. a) e b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 5 giugno 2003.
Specificava che fatti in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Roma, ha partecipato attivamente alle indagini nei confronti di alcuni esponenti di un sodalizio criminoso dedito alla perpetrazione di rapine in danno di istituti di credito. Invero, il 1 febbraio 1994, veniva approntato, con la partecipazione del ricorrente, un servizio di osservazione e pedinamento. Ciò in quanto, dall'ascolto di intercettazioni telefoniche in atto nell'ambito del Procedimento Penale nr. 773/94 (giusta delega della Direzione Distrettuale
Antimafia della Locale Procura), erano state ascoltate alcune conversazioni tra gli indagati, dal cui tenore si poteva intuire che gli stessi avrebbero compiuto di lì a breve una rapina in danno di un istituto di credito della
Capitale non meglio indicato. Per tale motivo, alle ore 10.30 del giorno
1.2.1994 i personaggi malavitosi, venivano agganciati dal personale comandato di servizio. Il ricorrente, nello specifico, alle ore 11,25 di quello stesso giorno, svolgeva il proprio servizio di osservazione e pedinamento a bordo di una moto con targa di copertura, al crocevia tra via Tiburtina e via
De Ritis. Purtroppo, in quell'occasione, con il dispositivo schierato e l'attività investigativa in atto, la moto di servizio condotta dall'allora Vice Sovrintendente veniva letteralmente travolta dalla vettura Parte_1
Golf (Targata Roma 4H3545), facendolo rovinare in terra. A fronte di ciò, il medesimo, con l'ausilio di altro personale, veniva trasportato, alle ore 11:55, presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Giacomo, ove, il medico, dopo una visita superficiale e senza eseguire la relativa radiografia al ginocchio sx, emetteva un referto con la diagnosi “contusione escoriata ginocchio sx e contusione gamba sx” giorni 5 s.c., non avvedendosi di un danno al ginocchio di portata ben più vasta. Alle successive ore 21:00 di quello stesso giorno, infatti, il ricorrente, accusando un lacerante dolore al ginocchio sinistro, non più sopportabile, veniva trasportato, con l'ausilio di personale della Squadra Mobile, presso il pronto soccorso dell'Ospedale Sandro
Pertini ove i sanitari, dopo aver eseguito una radiografia, diagnosticavano l'infrazione della spina tibiale laterale e una contusione al ginocchio sinistro giudicata guaribile in giorni 30 s.c., che, ha reso necessario, il giorno successivo (2.2.1994), l'ingessamento dell'arto. Per le lesioni subite nel corso della suesposta attività di P.G. a contrasto alla criminalità, delegata dalla D.D.A. di Roma, il V. Sov.te ha chiesto ed Parte_1 ottenuto il riconoscimento della patologia (meniscopatia mediale ginocchio sx) come dipendente da fatti/causa di servizio, ex D.P.R. n. 461/2001, nonché la sua ascrivibilità alla cat. VIII delle tabelle di cui al D.P.R. n. 915/78, come da verbale mod. AB 1629, del 28 agosto 1996. In data 17.7.2007…..In data
5 giugno 2003, il ricorrente, all'epoca dei fatti Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la DIGOS della Questura di Roma, unitamente all'Assistente della Polizia di Stato a bordo Testimone_1 dell'autovettura di servizio, verso le ore 16,00 sull'autostrada A1, altezza del Km 262 (provincia di Firenze), veniva coinvolto un incidente stradale, nel contesto di un'indagine effettuata su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzata alla destrutturazione di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione di gravi reati (come rapire, traffico di armi, ricettazione ecc.). Nel contesto di questa operazione, denominata “Capricorno connection”, il ricorrente si era recato nella città di Milano su delega della suindicata A.G. capitolina, per acquisire elementi di prova e atti in ordine a una rapina in danno della , Controparte_3 effettuata a via Pietro Verri, da cinque degli affiliati. Nel fare rientro nella capitale con a seguito tutta la documentazione probatoria acquisita in quel di Milano, il e il suo collega venivano tamponati Parte_1 violentemente da altra vettura sull'autostrada. Sul posto, giungeva personale della Polizia Stradale, che procedeva ai relativi rilievi di rito. A causa del predetto incidente, il ricorrente riportava le lesioni giudicate guaribili in gg.
7 s.c. dall'Ospedale Santo Spirito di Roma, con la seguente diagnosi
“limitazione articolare ai gradi estremi della spalla sinistra maggiore all'extrarotazione ed elevazione dell'arto, ginocchio destro asciutto termotatto negativo, algia alla px in corrispondenza emirima articolare interna come da interessamento meniscale interno”…..“esiti trauma contusivo distorsivo spalla sx e ginocchio dx con documentale lesione parziale del tendine sovraspinoso”, come dipendente da fatti/causa di servizio, ex D.P.R. n. 461/2001, nonché la sua ascrivibilità alla tabella VIII, di cui al D.P.R. n. 915/78>>
Tanto premesso in fatto, fatte precisazioni in diritto sulla sussistenza del proprio diritto da essere considerato (status) come vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lettera a) e b) quanto al primo episodio lesivo e in relazione al secondo quanel vittima della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed anche quanto alla insussistenza di prescrizione, così concludeva:- “ accogliere il presente ricorso e per l'effetto, procedere alla disapplicazione a) della nota Prot.
0017208 del 15 giugno 2020, datata 28 maggio 2020, del
[...]
Controparte_4
– (all. 1 cit.); e b) del silenzio diniego
[...] sull'istanza fatta pervenire dal ricorrente in ordine all'attività di contrasto alla criminalità, di cui all'art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, del 5 giugno 2003, o della relativa nota eventualmente nelle more emananda da parte del Controparte_4
(già ), attuale
[...] Controparte_4
Controparte_5
–; D. accertare e riconoscere I. in relazione al primo episodio
[...] del 1 febbraio 1994, lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma
563, lettera a) e b); II. in relazione al secondo episodio del 5 giugno 2003, lo status di vittima della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e
3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302; a fronte di una percentuale di invalidità complessiva, determinata come da perizia di parte del Dott.
[...] all. 2 cit.), che ha concluso il proprio elaborato affermando Per_1 che il ricorrente “(…) in conseguenza degli eventi di servizio riportati nelle date 01.02.1994 e 5/6/2003 abbia riportato menomazioni in esiti certi consistenti in….. benefici non ancora riconosciutigli in qualità di soggetto che riveste il predetto status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla: a) alla riliquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'insorgenza della patologia sino al soddisfo), in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva riscontrata, alla luce di quanto sopra meglio specificato;
b) sulla scorta della valutazione dell'invalidità permanente di cui sopra, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Cass. SS.UU. nr. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data di stabilizzazione indicata appositamente nella citata perizia); c) riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo”.
Si costituiva il che eccepiva preliminarmente Controparte_1 l'intervenuta prescrizione del diritto e nel merito evidenziava che le lesioni subite dal ricorrente non erano direttamente riconducibili all'attività di servizio, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso con condanna dell'attuale appellante al pagamento delle spese di lite. Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la Parte_1 riforma, con accoglimento delle domande, previa ove ritenuto necessario, espletamento di c.t.u.
Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il Controparte_1 rigetto, proponendo appello incidentale condizionato quanto alla già eccepita e riproposta prescrizione.
Alla odierna udienza previ gli incompbenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Lamenta l'appellante che la sentenza di primo grado sia affetta da plurimi errori sia in fatto che in diritto ed in particolare: dalla violazione dell'art. 132,
n. 4 c.p.c. ed art. 118 delle norme di attuazione del c.p.c., in relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo una motivazione sufficiente, bensì erronea, illogica e contraddittoria;
dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, non avendo il Giudice operato un'interpretazione delle norme a presidio della fattispecie conforme alla loro ratio legis e in maniera armonica rispetto alle indicazioni ermeneutiche della
Corte di Cassazione che sull'argomento, anche con specifico riferimento ai sinistri stradali, si è espressa a Sezioni Unite con plurime pronunce;
violazione dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, per non essersi pronunciato il Giudice sulla riconducibilità del secondo episodio alla norma in premessa, effettuando delle generalizzazioni sulla posizione dell'appellante e sull'impossibilità di ricondurre i sinistri stradali in genere alla normativa nel suo complesso, nonostante nell'atto introduttivo del giudizio fosse stato richiesto l'accertamento su questo specifico punto, omettendo, altresì, di fornire motivazioni, ritenendo l'argomento assorbito dal rigetto, sulla presunta prescrizione del diritto;
per violazione dell'art. 171 cod. proc. civ. per non aver il Giudice pronunciato sulla contumacia del il quale, seppur avendo ritualmente Controparte_2
e tempestivamente ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non si è nello stesso costituito;
per violazione dell'art. 132, n. 2, cod. proc. civ. per non aver il Giudice indicato il nome del come parte ritualmente e Controparte_2 tempestivamente evocata nel giudizio di primo grado, ancorché non costituitasi nello stesso;
per violazione degli artt. 112 e 276 secondo comma c.p.c. così come dell'art. 1, commi 563-564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 nonché dell'art. 2946 c.c., non contenendo la sentenza una motivazione sufficiente, bensì erronea, illogica e contraddittoria nella parte in cui la stessa ha ritenuto assorbita la questione relativa alla eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte.
Lamenta l'appellante che il richiamo alle cause di serzione era stato svolto
< accadimento al servizio e per facilitare la quantificazione della propria invalidità in termini percentuali, ai fini dell'irrogazione dei benefici>>.
Richiamata poi la ratio legis di matrice assistenziale (ex art. 38 della
Costituzione) sottesa alla legislazione in materia, ha sostenuto che le richieste fossero estranee ad ogni fine di duplicazione di benefici siccome del tutto aderenti ed <
Cassazione ha statuito a Sezioni Unite nella materia….che ha avuto modo di statuire come, attraverso le norme di cui all'art. 1, comma 3 della legge n.
302/1990 e all'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, il legislatore abbia configurato un diritto soggettivo – e non un interesse legittimo – in quanto, di erogazione di tali provvidenze e alla loro misure anche e soprattutto in relazione alle analoghe figure delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex plurimis Cass. n. 26626/2007,
n. 21927/2008, Cass. SS.UU. n. 23300 - 23396/2016, n. 759/2017, 10791/2017, 10792/2017 e 6214/2022)>>.
Richamata ancora la definizione normativa di vittima del dovere ed equiparati
(art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 comma 563), l'appellante ha sostenuto essere < impugnata, laddove ha sostenuto che “(…) Tanto premesso, si osserva che l'attività svolta dal ricorrente in occasione dei due sinistri non è stata la causa diretta degli eventi da cui sono derivate le lesioni, ma solo l'occasione spazio- temporale nella quale si collocano i comportamenti imprudenti dei conducenti delle vetture che provocarono ciascun sinistro. Non può, infatti, ignorarsi che, ai fini dell'applicabilità dei richiesti benefici, non è sufficiente che la lesione (o il decesso) del dipendente si siano verificati nell'ambito delle attività qualificate dal legislatore, occorrendo invece che queste dipendano funzionalmente dalla missione assegnata. Ai fini del riconoscimento del beneficio di che trattasi, la previsione è difatti chiara nel richiedere un effetto diretto e dunque una stretta interdipendenza tra l'evento causativo delle lesioni e l'attività di servizio svolta. È, quindi, necessario che l'invalidità permanente sia subita dal dipendente “in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate” in conseguenza di eventi verificatisi in una delle ipotesi indicate nel comma 563, mentre nel caso di specie evidentemente non si può sostenere che i tamponamenti subiti da parte di altre autovetture in occasione dello svolgimento di attività di servizio siano da ricondurre quale effetto diretto a tale attività…. ne deriva, quindi, che la disciplina di cui al suddetto comma
563 non può in alcun modo essere applicata alla fattispecie oggetto della presente causa in quanto i sinistri stradali da cui sono derivate le lesioni costituiscono non già un rischio specifico tutelato dalla legge per gli appartenenti alle forze dell'ordine, bensì un rischio ordinario al quale è esposto qualsiasi cittadino che circoli in strada (…)”>>.
Sotto tale profilo si è denunciata la erroneità della sentenza per la violazione e la falsa applicazione dei commi 563 e 564 dell'art. 1 della citata l. n.
266/2005 e dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 302/1990, ben potendo gli incidenti stradali rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 563, di detta legge.
Inoltre viene contrastata la vutazione del primo giudice secondo cui <<(…) l'attività svolta dal ricorrente in occasione dei due sinistri non è stata la causa diretta degli eventi da cui sono derivate le lesioni, ma solo l'occasione spaziotemporale nella quale si collocano i comportamenti imprudenti dei conducenti delle vetture che provocarono ciascun sinistro. Non può, infatti, ignorarsi che, ai fini dell'applicabilità dei richiesti benefici, non è sufficiente che la lesione (o il decesso) del dipendente si siano verificati nell'ambito delle attività qualificate dal legislatore, occorrendo invece che queste dipendano funzionalmente dalla missione assegnata. Ai fini del riconoscimento del beneficio di che trattasi, la previsione è difatti chiara nel richiedere un effetto diretto e dunque una stretta interdipendenza tra l'evento causativo delle lesioni e l'attività di servizio svolta (…)”>>.
Per contro si sostene che < episodi, stava effettivamente affrontando un rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, tenuto conto che il pedinamento moto montato di un rapinatore, specialmente se unito alla complessità della rete viaria, dell'ora del traffico capitolino, non può essere considerato la routinarietà operativa di un Ufficiale di P.G., appare ictu oculi, come il Giudice di primo grado abbia
- in maniera parziaria - motivato la sentenza facendo ricorso esclusivamente agli elementi tipici della fattispecie di sui al comma 564 della citata legge e non anche a quelli previsti al precedente comma 563, le cui specifiche evenienze di servizio enucleate dalla lettera a) alla f), a differenza del comma successivo, includono già in sé – con una presunzione iuris et de iure – un coefficiente aleatorio superiore rispetto alla “(…) ordinarietà delle funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (…)” (v., in particolar modo, Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017, V., altresì, Cass. n. 16571 del
2020)>>.
Le considerazioni svolte varrebbero sia per il primo che il secondo degli episodi dedotti. In sostanza nei casi dedotti non sarebbe stato necessario ai fini dei riconoscimento di cui è causa < dalla normalità delle funzioni di istituto, in quanto non richiesto espressamente dalla disposizione, né, tantomeno, avrebbero dovuto essere effettuate considerazioni in merito all'impossibilità di ricondurre alla fattispecie de qua anche sinistri stradali>>.
Osserva la Corte che il primo giudice ha voluto evidenziare come, rispetto agli eventi descritti, l'agente è stato esposto ad un rischio di incidente e di conseguente lesione sovrapponibile a qualunque cittadino che giudi una moto o una autovettura.
Nella pronuncia di primo grado si è chiaramente evidenziato che l'evento lesivo sia stato del tutto autonomo rispetto all'incarico che si assume essere stato conferito. L'appellante non è caduto durante un inseguimento perché speronato dalla macchina dei rapinatori;
non ha avuto un incidente sull'autostrada a causa della azione nei confronti del sodalizio criminale.
Ritiene la Corte condividendo le tesi del primo giudice che per ottenere i benefici de quo non è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nell'astratto e solo dichiarato contrasto << di ogni tipo di criminalità, o dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali…sol che l'evento dannoso si sia verificato per il contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra fornire la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali>>
Per contro anche alla luce della più recente lettura interpretativa, deve ritenersi che, per i casi prospettati, manchi un rischio specifico per la particolare pericolosità dell'attività concretamente svolta.
Si è trattato specie nel primo dell'esposizione ai rischi connessi non alla attività di servizio;
che non esulano o si diversificano da quelli corsi da un normale cittadino, dove l'essere in servizio ha costituito l'occasione dell'evento lesivo e non la causa.
Rileva il Collegio che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il concetto di “vittima del dovere” presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e che, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o invalidante sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2006 n. 4042; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404; Sez. IV, 18 gennaio 1997 n. 11).
Dalle disposizioni normative sopra richiamate risulta, infatti, che la speciale elargizione riconosciuta alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ed estesa dal legislatore anche alle c.d. vittime del dovere, presuppone che il fatto lesivo da cui si origina la relativa pretesa si connoti per un quid pluris rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte del pubblico dipendente.
Diversamente opinando ( e questa tesi, in ultima analisi è perorata dall'appellante) si dovrebbe arrivare alla conclusione di ritenere che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché latamente connessa o occasionata incidentalmente dal servizio prestato, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio (ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico), la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento del danno (cfr. anche Corte di appello Milano sentenza n. 1220/2021). E del resto, come evidenziato dal primo giudice, nel caso che occupa, l'odierno appellante risulta aver contratto la patologia per la quale già gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio .
E' vero che la disposizione di cui al comma 563 dell'art. 1 legge n. 266/2005
“non prevede la presenza di un rischio rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (Cass. S.U. n. 10791 del 2017). Ciò,
d'altra parte, non significa che qualunque infermità contratta «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» ovvero «in attività di tutela della pubblica incolumità» sia di per sé sola sufficiente a guadagnare a chi ne è portatore lo status di "vittima del dovere": come correttamente rilevato dai giudici di merito, l'equiparazione con i soggetti di cui all'art. 3, I. n.
466/1980, in tanto può avere un significato logicamente e normativamente coerente in quanto la «vigilanza ad infrastrutture civili e militari» e le
«attività di tutela della pubblica incolumità» costituiscano oggetto di funzioni istituzionali che ordinariamente comportino una speciale pericolosità e l'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici” (Cass. Sez. L sentenza n. 29204/2021).
Aggiunge la Corte che “Né può sostenersi che, così interpretato, si aggiungerebbe alle fattispecie di cui al comma 563 una specificazione che il legislatore ha piuttosto introdotto nel comma successivo: al contrario, è proprio la lettura del comma 564 che avvalora tale conclusione, dal momento che, equiparando ai soggetti di cui al comma 563 «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative», conferma semmai che la ricorrenza di "particolari condizioni ambientali od operative" può attrarre nel novero delle vittime del dovere anche soggetti che non siano ordinariamente incaricati di funzioni istituzionali caratterizzate da speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati” (sentenza n. 29204/21 cit.)
In definitiva, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la norma di cui al richiamato art. 1, lungi dal voler indiscriminatamente estendere la qualifica di “vittime del dovere” a tutti coloro che riportino infermità dipendenti da causa di servizio, ha inteso piuttosto delimitare servizi ed attività ordinariamente connotati da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti ed equiparare ad essi anche altre attività che tale pericolosità ordinariamente non possiedono ma che possono in concreto diventare tali per
“particolari condizioni ambientali od operative”. Non è sufficiente, dunque, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 563 dell'art. 1 legge n. 266/2005, quanto allegato dall'appellante, perché non vi l'esposizione ad un rischio qualificato ma solo generico.
Con riguardo al caso di specie, diversamente rispetto a quanto prospettato dalla parte appellante, gli elementi in fatto dedotti dall'originario ricorrente non sono tali da poter delineare circostanze anomale comportanti un incremento del rischio connaturato al servizio - comunque non configurabile come missione - in corso di svolgimento, o comunque un'evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale svolgimento delle funzioni ordinarie (cfr. anche Cass. n. 14018/2020).
La tutela invocata in questa sede presuppone l'esposizione, al momento del sinistro, a un rischio eccedente quello ordinario inerente all'attività lavorativa.
Alla stregua di tali considerazioni, ed assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere respinto. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
, delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 3.500,00, CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Nulla sulle spese tra l'appellante e il . Ai sensi del Controparte_2
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 682 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso giusta procura alla lite Parte_1 dall'Avv. Maurizio Corain del Foro di Roma, quale ulteriore difensore in aggiunta all'Avv. Chiara Gottardo del Foro di Velletri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore già in precedenza nominato avv. Chiara Gottardo in Roma alla Via delle Vigne di Morena n 12, int. 9
Appellante-appellato
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
Appellato-appellante
Controparte_2
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2379/2023 depositata l'8 marzo 2023
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attuale appellante, con il ricorso di primo grado, all'epoca dei fatti Vice Sovrintendente e Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha chiesto di essere riconosciuto quale Vittima del dovere, in relazione a due specifici episodi di servizio verificatisi in data 1 febbraio 1994, nel corso di un'azione a contrasto della criminalità e/o in servizio di ordine pubblico, di cui all'art. 1, comma
563 lett. a) e b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 5 giugno 2003.
Specificava che fatti in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Roma, ha partecipato attivamente alle indagini nei confronti di alcuni esponenti di un sodalizio criminoso dedito alla perpetrazione di rapine in danno di istituti di credito. Invero, il 1 febbraio 1994, veniva approntato, con la partecipazione del ricorrente, un servizio di osservazione e pedinamento. Ciò in quanto, dall'ascolto di intercettazioni telefoniche in atto nell'ambito del Procedimento Penale nr. 773/94 (giusta delega della Direzione Distrettuale
Antimafia della Locale Procura), erano state ascoltate alcune conversazioni tra gli indagati, dal cui tenore si poteva intuire che gli stessi avrebbero compiuto di lì a breve una rapina in danno di un istituto di credito della
Capitale non meglio indicato. Per tale motivo, alle ore 10.30 del giorno
1.2.1994 i personaggi malavitosi, venivano agganciati dal personale comandato di servizio. Il ricorrente, nello specifico, alle ore 11,25 di quello stesso giorno, svolgeva il proprio servizio di osservazione e pedinamento a bordo di una moto con targa di copertura, al crocevia tra via Tiburtina e via
De Ritis. Purtroppo, in quell'occasione, con il dispositivo schierato e l'attività investigativa in atto, la moto di servizio condotta dall'allora Vice Sovrintendente veniva letteralmente travolta dalla vettura Parte_1
Golf (Targata Roma 4H3545), facendolo rovinare in terra. A fronte di ciò, il medesimo, con l'ausilio di altro personale, veniva trasportato, alle ore 11:55, presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Giacomo, ove, il medico, dopo una visita superficiale e senza eseguire la relativa radiografia al ginocchio sx, emetteva un referto con la diagnosi “contusione escoriata ginocchio sx e contusione gamba sx” giorni 5 s.c., non avvedendosi di un danno al ginocchio di portata ben più vasta. Alle successive ore 21:00 di quello stesso giorno, infatti, il ricorrente, accusando un lacerante dolore al ginocchio sinistro, non più sopportabile, veniva trasportato, con l'ausilio di personale della Squadra Mobile, presso il pronto soccorso dell'Ospedale Sandro
Pertini ove i sanitari, dopo aver eseguito una radiografia, diagnosticavano l'infrazione della spina tibiale laterale e una contusione al ginocchio sinistro giudicata guaribile in giorni 30 s.c., che, ha reso necessario, il giorno successivo (2.2.1994), l'ingessamento dell'arto. Per le lesioni subite nel corso della suesposta attività di P.G. a contrasto alla criminalità, delegata dalla D.D.A. di Roma, il V. Sov.te ha chiesto ed Parte_1 ottenuto il riconoscimento della patologia (meniscopatia mediale ginocchio sx) come dipendente da fatti/causa di servizio, ex D.P.R. n. 461/2001, nonché la sua ascrivibilità alla cat. VIII delle tabelle di cui al D.P.R. n. 915/78, come da verbale mod. AB 1629, del 28 agosto 1996. In data 17.7.2007…..In data
5 giugno 2003, il ricorrente, all'epoca dei fatti Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la DIGOS della Questura di Roma, unitamente all'Assistente della Polizia di Stato a bordo Testimone_1 dell'autovettura di servizio, verso le ore 16,00 sull'autostrada A1, altezza del Km 262 (provincia di Firenze), veniva coinvolto un incidente stradale, nel contesto di un'indagine effettuata su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzata alla destrutturazione di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione di gravi reati (come rapire, traffico di armi, ricettazione ecc.). Nel contesto di questa operazione, denominata “Capricorno connection”, il ricorrente si era recato nella città di Milano su delega della suindicata A.G. capitolina, per acquisire elementi di prova e atti in ordine a una rapina in danno della , Controparte_3 effettuata a via Pietro Verri, da cinque degli affiliati. Nel fare rientro nella capitale con a seguito tutta la documentazione probatoria acquisita in quel di Milano, il e il suo collega venivano tamponati Parte_1 violentemente da altra vettura sull'autostrada. Sul posto, giungeva personale della Polizia Stradale, che procedeva ai relativi rilievi di rito. A causa del predetto incidente, il ricorrente riportava le lesioni giudicate guaribili in gg.
7 s.c. dall'Ospedale Santo Spirito di Roma, con la seguente diagnosi
“limitazione articolare ai gradi estremi della spalla sinistra maggiore all'extrarotazione ed elevazione dell'arto, ginocchio destro asciutto termotatto negativo, algia alla px in corrispondenza emirima articolare interna come da interessamento meniscale interno”…..“esiti trauma contusivo distorsivo spalla sx e ginocchio dx con documentale lesione parziale del tendine sovraspinoso”, come dipendente da fatti/causa di servizio, ex D.P.R. n. 461/2001, nonché la sua ascrivibilità alla tabella VIII, di cui al D.P.R. n. 915/78>>
Tanto premesso in fatto, fatte precisazioni in diritto sulla sussistenza del proprio diritto da essere considerato (status) come vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lettera a) e b) quanto al primo episodio lesivo e in relazione al secondo quanel vittima della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed anche quanto alla insussistenza di prescrizione, così concludeva:- “ accogliere il presente ricorso e per l'effetto, procedere alla disapplicazione a) della nota Prot.
0017208 del 15 giugno 2020, datata 28 maggio 2020, del
[...]
Controparte_4
– (all. 1 cit.); e b) del silenzio diniego
[...] sull'istanza fatta pervenire dal ricorrente in ordine all'attività di contrasto alla criminalità, di cui all'art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, del 5 giugno 2003, o della relativa nota eventualmente nelle more emananda da parte del Controparte_4
(già ), attuale
[...] Controparte_4
Controparte_5
–; D. accertare e riconoscere I. in relazione al primo episodio
[...] del 1 febbraio 1994, lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma
563, lettera a) e b); II. in relazione al secondo episodio del 5 giugno 2003, lo status di vittima della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e
3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302; a fronte di una percentuale di invalidità complessiva, determinata come da perizia di parte del Dott.
[...] all. 2 cit.), che ha concluso il proprio elaborato affermando Per_1 che il ricorrente “(…) in conseguenza degli eventi di servizio riportati nelle date 01.02.1994 e 5/6/2003 abbia riportato menomazioni in esiti certi consistenti in….. benefici non ancora riconosciutigli in qualità di soggetto che riveste il predetto status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla: a) alla riliquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'insorgenza della patologia sino al soddisfo), in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva riscontrata, alla luce di quanto sopra meglio specificato;
b) sulla scorta della valutazione dell'invalidità permanente di cui sopra, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Cass. SS.UU. nr. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data di stabilizzazione indicata appositamente nella citata perizia); c) riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo”.
Si costituiva il che eccepiva preliminarmente Controparte_1 l'intervenuta prescrizione del diritto e nel merito evidenziava che le lesioni subite dal ricorrente non erano direttamente riconducibili all'attività di servizio, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso con condanna dell'attuale appellante al pagamento delle spese di lite. Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la Parte_1 riforma, con accoglimento delle domande, previa ove ritenuto necessario, espletamento di c.t.u.
Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il Controparte_1 rigetto, proponendo appello incidentale condizionato quanto alla già eccepita e riproposta prescrizione.
Alla odierna udienza previ gli incompbenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Lamenta l'appellante che la sentenza di primo grado sia affetta da plurimi errori sia in fatto che in diritto ed in particolare: dalla violazione dell'art. 132,
n. 4 c.p.c. ed art. 118 delle norme di attuazione del c.p.c., in relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo una motivazione sufficiente, bensì erronea, illogica e contraddittoria;
dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, non avendo il Giudice operato un'interpretazione delle norme a presidio della fattispecie conforme alla loro ratio legis e in maniera armonica rispetto alle indicazioni ermeneutiche della
Corte di Cassazione che sull'argomento, anche con specifico riferimento ai sinistri stradali, si è espressa a Sezioni Unite con plurime pronunce;
violazione dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, per non essersi pronunciato il Giudice sulla riconducibilità del secondo episodio alla norma in premessa, effettuando delle generalizzazioni sulla posizione dell'appellante e sull'impossibilità di ricondurre i sinistri stradali in genere alla normativa nel suo complesso, nonostante nell'atto introduttivo del giudizio fosse stato richiesto l'accertamento su questo specifico punto, omettendo, altresì, di fornire motivazioni, ritenendo l'argomento assorbito dal rigetto, sulla presunta prescrizione del diritto;
per violazione dell'art. 171 cod. proc. civ. per non aver il Giudice pronunciato sulla contumacia del il quale, seppur avendo ritualmente Controparte_2
e tempestivamente ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non si è nello stesso costituito;
per violazione dell'art. 132, n. 2, cod. proc. civ. per non aver il Giudice indicato il nome del come parte ritualmente e Controparte_2 tempestivamente evocata nel giudizio di primo grado, ancorché non costituitasi nello stesso;
per violazione degli artt. 112 e 276 secondo comma c.p.c. così come dell'art. 1, commi 563-564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 nonché dell'art. 2946 c.c., non contenendo la sentenza una motivazione sufficiente, bensì erronea, illogica e contraddittoria nella parte in cui la stessa ha ritenuto assorbita la questione relativa alla eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte.
Lamenta l'appellante che il richiamo alle cause di serzione era stato svolto
< accadimento al servizio e per facilitare la quantificazione della propria invalidità in termini percentuali, ai fini dell'irrogazione dei benefici>>.
Richiamata poi la ratio legis di matrice assistenziale (ex art. 38 della
Costituzione) sottesa alla legislazione in materia, ha sostenuto che le richieste fossero estranee ad ogni fine di duplicazione di benefici siccome del tutto aderenti ed <
Cassazione ha statuito a Sezioni Unite nella materia….che ha avuto modo di statuire come, attraverso le norme di cui all'art. 1, comma 3 della legge n.
302/1990 e all'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, il legislatore abbia configurato un diritto soggettivo – e non un interesse legittimo – in quanto, di erogazione di tali provvidenze e alla loro misure anche e soprattutto in relazione alle analoghe figure delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex plurimis Cass. n. 26626/2007,
n. 21927/2008, Cass. SS.UU. n. 23300 - 23396/2016, n. 759/2017, 10791/2017, 10792/2017 e 6214/2022)>>.
Richamata ancora la definizione normativa di vittima del dovere ed equiparati
(art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 comma 563), l'appellante ha sostenuto essere < impugnata, laddove ha sostenuto che “(…) Tanto premesso, si osserva che l'attività svolta dal ricorrente in occasione dei due sinistri non è stata la causa diretta degli eventi da cui sono derivate le lesioni, ma solo l'occasione spazio- temporale nella quale si collocano i comportamenti imprudenti dei conducenti delle vetture che provocarono ciascun sinistro. Non può, infatti, ignorarsi che, ai fini dell'applicabilità dei richiesti benefici, non è sufficiente che la lesione (o il decesso) del dipendente si siano verificati nell'ambito delle attività qualificate dal legislatore, occorrendo invece che queste dipendano funzionalmente dalla missione assegnata. Ai fini del riconoscimento del beneficio di che trattasi, la previsione è difatti chiara nel richiedere un effetto diretto e dunque una stretta interdipendenza tra l'evento causativo delle lesioni e l'attività di servizio svolta. È, quindi, necessario che l'invalidità permanente sia subita dal dipendente “in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate” in conseguenza di eventi verificatisi in una delle ipotesi indicate nel comma 563, mentre nel caso di specie evidentemente non si può sostenere che i tamponamenti subiti da parte di altre autovetture in occasione dello svolgimento di attività di servizio siano da ricondurre quale effetto diretto a tale attività…. ne deriva, quindi, che la disciplina di cui al suddetto comma
563 non può in alcun modo essere applicata alla fattispecie oggetto della presente causa in quanto i sinistri stradali da cui sono derivate le lesioni costituiscono non già un rischio specifico tutelato dalla legge per gli appartenenti alle forze dell'ordine, bensì un rischio ordinario al quale è esposto qualsiasi cittadino che circoli in strada (…)”>>.
Sotto tale profilo si è denunciata la erroneità della sentenza per la violazione e la falsa applicazione dei commi 563 e 564 dell'art. 1 della citata l. n.
266/2005 e dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 302/1990, ben potendo gli incidenti stradali rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 563, di detta legge.
Inoltre viene contrastata la vutazione del primo giudice secondo cui <<(…) l'attività svolta dal ricorrente in occasione dei due sinistri non è stata la causa diretta degli eventi da cui sono derivate le lesioni, ma solo l'occasione spaziotemporale nella quale si collocano i comportamenti imprudenti dei conducenti delle vetture che provocarono ciascun sinistro. Non può, infatti, ignorarsi che, ai fini dell'applicabilità dei richiesti benefici, non è sufficiente che la lesione (o il decesso) del dipendente si siano verificati nell'ambito delle attività qualificate dal legislatore, occorrendo invece che queste dipendano funzionalmente dalla missione assegnata. Ai fini del riconoscimento del beneficio di che trattasi, la previsione è difatti chiara nel richiedere un effetto diretto e dunque una stretta interdipendenza tra l'evento causativo delle lesioni e l'attività di servizio svolta (…)”>>.
Per contro si sostene che < episodi, stava effettivamente affrontando un rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, tenuto conto che il pedinamento moto montato di un rapinatore, specialmente se unito alla complessità della rete viaria, dell'ora del traffico capitolino, non può essere considerato la routinarietà operativa di un Ufficiale di P.G., appare ictu oculi, come il Giudice di primo grado abbia
- in maniera parziaria - motivato la sentenza facendo ricorso esclusivamente agli elementi tipici della fattispecie di sui al comma 564 della citata legge e non anche a quelli previsti al precedente comma 563, le cui specifiche evenienze di servizio enucleate dalla lettera a) alla f), a differenza del comma successivo, includono già in sé – con una presunzione iuris et de iure – un coefficiente aleatorio superiore rispetto alla “(…) ordinarietà delle funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (…)” (v., in particolar modo, Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017, V., altresì, Cass. n. 16571 del
2020)>>.
Le considerazioni svolte varrebbero sia per il primo che il secondo degli episodi dedotti. In sostanza nei casi dedotti non sarebbe stato necessario ai fini dei riconoscimento di cui è causa < dalla normalità delle funzioni di istituto, in quanto non richiesto espressamente dalla disposizione, né, tantomeno, avrebbero dovuto essere effettuate considerazioni in merito all'impossibilità di ricondurre alla fattispecie de qua anche sinistri stradali>>.
Osserva la Corte che il primo giudice ha voluto evidenziare come, rispetto agli eventi descritti, l'agente è stato esposto ad un rischio di incidente e di conseguente lesione sovrapponibile a qualunque cittadino che giudi una moto o una autovettura.
Nella pronuncia di primo grado si è chiaramente evidenziato che l'evento lesivo sia stato del tutto autonomo rispetto all'incarico che si assume essere stato conferito. L'appellante non è caduto durante un inseguimento perché speronato dalla macchina dei rapinatori;
non ha avuto un incidente sull'autostrada a causa della azione nei confronti del sodalizio criminale.
Ritiene la Corte condividendo le tesi del primo giudice che per ottenere i benefici de quo non è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nell'astratto e solo dichiarato contrasto << di ogni tipo di criminalità, o dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali…sol che l'evento dannoso si sia verificato per il contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra fornire la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali>>
Per contro anche alla luce della più recente lettura interpretativa, deve ritenersi che, per i casi prospettati, manchi un rischio specifico per la particolare pericolosità dell'attività concretamente svolta.
Si è trattato specie nel primo dell'esposizione ai rischi connessi non alla attività di servizio;
che non esulano o si diversificano da quelli corsi da un normale cittadino, dove l'essere in servizio ha costituito l'occasione dell'evento lesivo e non la causa.
Rileva il Collegio che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il concetto di “vittima del dovere” presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e che, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o invalidante sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2006 n. 4042; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404; Sez. IV, 18 gennaio 1997 n. 11).
Dalle disposizioni normative sopra richiamate risulta, infatti, che la speciale elargizione riconosciuta alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ed estesa dal legislatore anche alle c.d. vittime del dovere, presuppone che il fatto lesivo da cui si origina la relativa pretesa si connoti per un quid pluris rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte del pubblico dipendente.
Diversamente opinando ( e questa tesi, in ultima analisi è perorata dall'appellante) si dovrebbe arrivare alla conclusione di ritenere che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché latamente connessa o occasionata incidentalmente dal servizio prestato, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio (ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico), la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento del danno (cfr. anche Corte di appello Milano sentenza n. 1220/2021). E del resto, come evidenziato dal primo giudice, nel caso che occupa, l'odierno appellante risulta aver contratto la patologia per la quale già gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio .
E' vero che la disposizione di cui al comma 563 dell'art. 1 legge n. 266/2005
“non prevede la presenza di un rischio rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (Cass. S.U. n. 10791 del 2017). Ciò,
d'altra parte, non significa che qualunque infermità contratta «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» ovvero «in attività di tutela della pubblica incolumità» sia di per sé sola sufficiente a guadagnare a chi ne è portatore lo status di "vittima del dovere": come correttamente rilevato dai giudici di merito, l'equiparazione con i soggetti di cui all'art. 3, I. n.
466/1980, in tanto può avere un significato logicamente e normativamente coerente in quanto la «vigilanza ad infrastrutture civili e militari» e le
«attività di tutela della pubblica incolumità» costituiscano oggetto di funzioni istituzionali che ordinariamente comportino una speciale pericolosità e l'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici” (Cass. Sez. L sentenza n. 29204/2021).
Aggiunge la Corte che “Né può sostenersi che, così interpretato, si aggiungerebbe alle fattispecie di cui al comma 563 una specificazione che il legislatore ha piuttosto introdotto nel comma successivo: al contrario, è proprio la lettura del comma 564 che avvalora tale conclusione, dal momento che, equiparando ai soggetti di cui al comma 563 «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative», conferma semmai che la ricorrenza di "particolari condizioni ambientali od operative" può attrarre nel novero delle vittime del dovere anche soggetti che non siano ordinariamente incaricati di funzioni istituzionali caratterizzate da speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati” (sentenza n. 29204/21 cit.)
In definitiva, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la norma di cui al richiamato art. 1, lungi dal voler indiscriminatamente estendere la qualifica di “vittime del dovere” a tutti coloro che riportino infermità dipendenti da causa di servizio, ha inteso piuttosto delimitare servizi ed attività ordinariamente connotati da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti ed equiparare ad essi anche altre attività che tale pericolosità ordinariamente non possiedono ma che possono in concreto diventare tali per
“particolari condizioni ambientali od operative”. Non è sufficiente, dunque, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 563 dell'art. 1 legge n. 266/2005, quanto allegato dall'appellante, perché non vi l'esposizione ad un rischio qualificato ma solo generico.
Con riguardo al caso di specie, diversamente rispetto a quanto prospettato dalla parte appellante, gli elementi in fatto dedotti dall'originario ricorrente non sono tali da poter delineare circostanze anomale comportanti un incremento del rischio connaturato al servizio - comunque non configurabile come missione - in corso di svolgimento, o comunque un'evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale svolgimento delle funzioni ordinarie (cfr. anche Cass. n. 14018/2020).
La tutela invocata in questa sede presuppone l'esposizione, al momento del sinistro, a un rischio eccedente quello ordinario inerente all'attività lavorativa.
Alla stregua di tali considerazioni, ed assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere respinto. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
, delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 3.500,00, CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Nulla sulle spese tra l'appellante e il . Ai sensi del Controparte_2
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa