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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 29 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6372/2023 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, presso e nello studio dell'Avv. Giovanna Mazzeo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_1
dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento invalidità civile 100%
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 12/12/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 6333/22, che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore della pensione d'inabilità. Nell'odierno giudizio, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della provvidenza richiesta da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' alla CP_2
corresponsione degli emolumenti dalla data della domanda amministrativa o in subordine dalla data che risulterà in corso di causa, con vittoria di spese di entrambi i giudizi da distrarsi.
Si costituiva l' resistente, deducendo l'inammissibilità della domanda di condanna CP_1
dell' al pagamento della prestazione e la carenza di interesse ad agire della controparte CP_1
per insussistenza del requisito sanitario, concludendo per il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per la liquidazione
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica suddetta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ. sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esami dei presupposti per la concessione del beneficio assistenziale.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere la pensione di invalidità civile, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente dott.ssa
[...]
la quale riconosceva come l'interessata fosse affetta da plurime patologie, quali Per_1
“macroadenoma ipofisario GH secernente trattato chirurgicamente, scoliosi dorso-lombare con ipercifosi, sindrome ansioso depressiva, rinite cronica ipertrofica con stenosi bilaterale, ipoacusia”, accertando come la ricorrente fosse invalida nella misura dell'91% con decorrenza settembre 2022 e quindi non fossero integrati i presupposti sanitari per la provvidenza richiesta. Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Alla luce della relazione del dott. Ctu nominato nel presente giudizio, la Persona_2
paziente è in atto affetta da “MACROADENOMA IPOFISARIO GH-SECERNENTE GIA'
SOTTOPOSTO AD ABLAZIONE CHIRURGICA E IN ATTUALE TERAPIA
SOSTITUTIVA – SCOLIOSI DORSO-LOMBARE – Controparte_4
OSTRUTTIVE –– Controparte_5 CP_6
II (SECONDA) CLASSE N.Y.H.A. – TIPO 2° IN
[...] Controparte_7
SCARSO COMPENSO METABOLICO – ESITI COLECISTECTOMIA”, che comportano un'invalidità del 100% a far data dal 12/05/2024 e dell'86% dall'01/04/2022 (ovvero dalla domanda amministrativa).
4. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione della pensione d'invalidità, pertanto il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi determinati dall'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati e dal riconoscimento dei presupposti della condizione di inabilità in data successiva alla domanda amministrativa e al presente giudizio, per compensare per due terzi le spese giudiziali del presente procedimento;
la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri CP_2
di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Le spese della fase di a.t.p., tenuto conto del riconoscimento dei presupposti sanitari per l'assegno di invalidità (prestazione inferiore, qui assorbita nel merito), già dalla domanda amministrativa, sono compensate per metà.
Si pongono a carico dell' le spese di c.t.u. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso ed accerta che è invalida al 100%, con conseguente diritto Parte_1
alla pensione di inabilità a decorrere dal 12/05/2024;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna alla corresponsione degli arretrati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 898,50 per compensi CP_2
professionali della presente fase ed euro 584,25 per la fase sommaria, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. Persona_2
Messina, 30.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando