Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3142/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3142/2018 promossa da:
e , entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Salvatore Bruno Diodati e dall'Avv. Mario Diodati ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Caserta, alla Via De Franciscis n. 84.
-attori- nei confronti di
, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Ricciardelli e dall'avv. Antonio Ricciardelli ed elett.te CP_1
domiciliata presso il loro studio in Caserta, al Corso Trieste n. 146
-convenuta-
OGGETTO: azione di merito in seguito ad ordinanza cautelare
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.09.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i coniugi hanno instaurato il giudizio di Parte_3
merito in prosecuzione del procedimento cautelare, che avevano introdotto con ricorso ex art. 700 c.p.c.
(R.G. n.7657/2013) e con il quale avevano chiesto l'adozione di provvedimenti atti ad eliminare le infiltrazioni che danneggiavano la loro abitazione, ubicata al quinto piano del Condominio “Via S.
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risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
In particolare, con il presente giudizio, hanno inteso agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non che sarebbero derivati dalle infiltrazioni accertate in sede cautelare.
Si costituiva parte convenuta contestando la fondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione previa concessine dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Appare pacifico e non contestato e comunque documentato dai diversi verbali di sopralluogo dei Vigili del Fuoco e dalle ordinanze di sgombero emesse dal Comune di Caserta, nonché dall'allegata ctu a firma dell'arch. che l'immobile di proprietà dei coniugi è stato per lungo tempo Per_1 Parte_3
interessato da infiltrazioni, provenienti dalla sovrastante terrazza di proprietà esclusiva della SI.ra
. Proprio in virtù delle accertate infiltrazioni, è stato accolto il ricorso cautelare volto CP_1 all'adozione di provvedimenti necessari per l'eliminazione delle cause delle stesse;
in particolare, con ordinanza dell'08.04.2014 (all. 9 fasc. di parte attrice), veniva condannata all'esecuzione CP_1 dei lavori di ripristino del lastrico solare, come indicati nella ctu in atti dell'arch. Per_1
Considerato che i lavori eseguiti dalla SI.ra , in attuazione dell'ordinanza cautelare, non erano CP_1
conformi a quanto indicato dal ctu e comunque non erano stati risolutivi, il Collegio, con ordinanza del
15.11.2016, emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza di attuazione ex art. 669 duodecies cpc del
10.10.2015, disponeva: “che l'ufficiale giudiziario, provveda all'esecuzione dei lavori come indicati nella parte motiva, richiamando sul punto le conclusioni rese dal CTU nominato in questa sede;
- dispone che l'ufficiale giudiziario, a cure e spese della reclamante, provveda, previa nomina di un direttore dei lavori a far eseguire i suddetti lavori con maestranze reperite in loco e si riserva sulla liquidazione delle spese all'esito della presente procedura previa presentazione di nota spese;
- Pone a carico della reclamante le spese di CTU;
- Compensa tra le parti sia le spese di lite del giudizio di attuazione, in primo grado, che del presente giudizio di reclamo”.
Allo stato, il provvedimento di attuazione richiamato non risulta ancora concluso.
Quindi, per quanto riguarda i lavori per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, si evidenzia che gli stessi risultano già disposti ed ancora in corso;
per quanto riguarda i danni all'immobile degli attori, invece, nulla è richiesto nell'ambito del presente giudizio, in quanto risulta che i lavori di ripristino sono stati già eseguiti nel 2008 a cura e spese della convenuta;
ciò che chiedono gli attori, con il pagina 2 di 6 presente giudizio, è il risarcimento dei danni patrimoniali, che sarebbero rappresentati dalle spese legali sostenute per far valere i loro diritti ed i danni non patrimoniali rappresentati dalla compromissione del diritto di godimento della propria abitazione.
Ciò precisato, si ritiene inammissibile la richiesta relativa ai danni che sarebbero rappresentati dalle spese legali sostenute, in quanto, come correttamente evidenziato dalla convenuta, tali spese sono state regolate all'esito di ogni pronuncia emessa dall'autorità giudicante e non risultano essere state reclamate nelle competenti sedi. Appare inconferente, sul punto, il fatto che i provvedimenti cautelari non abbiano carattere definitivo, in quanto la non definitività attiene al merito e solo se il merito viene modificato potranno essere modificate anche le disposizioni sulle spese. Si ricorda che per i provvedimenti ante causam anticipatori, come quello oggetto di causa, mentre in passato il giudice non si pronunciava sulle spese, riservando tale regolamentazione all'esito del giudizio di merito, oggi, invece, l'art. 669 octies cpc, introdotto con la riforma del 2009, prevede che il giudice provveda sulle spese, proprio perché il giudizio di merito non è più obbligatorio. La modifica delle spese si ritiene possibile, nell'eventuale giudizio di merito, solamente se si chiede la modifica o revoca della cautela ai sensi dell'art. 669 decies cpc “Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte(1), modificare o revocare(2) con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze(3) o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo
669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza”.
Si ritiene che parte attrice, non contestando il merito della cautela ottenuta e chiedendo come danno le spese legali, non stia facendo altro che chiedere una modifica dei provvedimenti adottati dal giudice della cautela in punto di spese di lite, cosa che avrebbe dovuto fare utilizzando gli appositi strumenti impugnatori nei termini di legge.
Per quanto riguarda, invece, le spese che parte attrice avrebbe anticipato per l'attuazione della cautela, le stesse potranno essere rimborsate all'esito dell'attuazione ex art. 614 cpc.
In riferimento ai danni non patrimoniali, invece, la domanda appare fondata nei termini che seguono.
pagina 3 di 6 Innanzitutto, per orientamento pacifico della Suprema Corte «il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in se stesso» (Cass., ord. n. 29206 /2019).
Ciò precisato, si ritiene che il diritto di godimento della casa di abitazione sia sicuramente un interesse di rilevanza costituzionale, la cui lesione è risarcibile se non riconducibile ad un mero disagio.
Nel caso in esame, si ritiene che non possa parlarsi di mero disagio in riferimento alle infiltrazioni che hanno interessato l'immobile degli attori, tenuto conto che il Comune è arrivato ad emettere delle ordinanze di sgombero dei locali interessati.
È indubbio, quindi, che ci sia stata una lesione grave del diritto di godimento dell'immobile e, per l'effetto, è indubbio che tale lesione vada risarcita come danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'accertato danno, di solito si fa ricorso al danno figurativo, come consentito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui <La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria
(c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato>> (Cass. Sez. 2, Sent. n. 33439 del 17/12/2019).
Nel caso in esame, però, non si ritiene applicabile il criterio del danno figurativo, in quanto presupporrebbe la conoscenza del periodo certo di inutilizzo dei locali, dato che non è evincibile dagli atti. In astratto, si potrebbe presumere che i locali non siano stati utilizzati nel periodo rientrante tra l'ordinanza di sgombero e quella di revoca, ma, in realtà, pur volendo ritenere presunta, come data di inizio di limitazione del diritto di godimento, la data della prima ordinanza di sgombero, non vi sarebbe alcuna certezza sulla data di riutilizzo dei locali, sicuramente antecedente alla revoca dello sgombero del marzo del 2011, tenuto conto che lo stesso attore, sentito a teste all'udienza del 25.11.2014 nell'ambito del procedimento penale n. 209/2007 R.G.N.R., ha testualmente riferito: “Posso dire che
pagina 4 di 6 successivamente alla mia querela l'appartamento sovrastante è stato ripristinato ed è stata ripristinata la mia camera, la camera di mio figlio ed un bagno che era rimasto danneggiato. Tali lavori sono stati effettuati a cura e spese degli imputati. Dopo di ciò non si sono verificate più infiltrazioni”. Pertanto, considerato che i lavori risalirebbero all'agosto del 2008, sicuramente dopo questa data i locali sono tornati ad essere riutilizzabili, anche se, successivamente, si erano ripresentate delle infiltrazioni, come si evince alla pag. 6 della ctu dell'arch. depositata nell'ambito del procedimento rg 4042/2011 e Per_1 successiva ai lavori predetti, dove si legge “i termogrammi evidenziano e confermano la presenza di umidità e infiltrazioni d'acqua attive in più punti all'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento al quinto piano (proprietà )”. Non si evince dagli atti, però, se anche le Pt_1
infiltrazioni successive ai lavori del 2008 abbiano inciso o meno sull'utilizzabilità dell'immobile.
Tra l'altro, non è stata nemmeno richiesta la prova testimoniale per dimostrare il periodo di inutilizzo effettivo delle stanze interessate dalle infiltrazioni.
In conclusione, non essendo possibile individuare il periodo effettivo di inutilizzo dei locali, non si ritiene possibile nemmeno utilizzare il valore locativo come parametro di quantificazione del danno per compromissione del diritto di godimento degli stessi.
Ciò precisato, ritenuto comunque il danno sussistente, tenuto conto della gravità del fenomeno infiltrativo, che ha interessato l'immobile degli attori sicuramente per più anni, anche se non esattamente quantificabili e tenuto altresì conto che le infiltrazioni hanno interessato vani fondamentali nel godimento di una casa, come la cucina, il bagno e la camera da letto, si ritiene di poter liquidare, in via equitativa, la somma complessiva di € 20.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori medi del d.m. 55/14, tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile-scaglione fino ad €
52.000,00) e dell'attività espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale, data la natura documentale).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore CP_2 di parte attrice della complessiva somma di € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
pagina 5 di 6 - condanna altresì al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.260,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
S.M.C.V., 24/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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