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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8217/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8217 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 9 dicembre 2024 in sostituzione dell'udienza.
TRA
con sede in Salerno alla via San Giovanni Bosco n. 22 bis, (P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
– giusta procura estesa in calce su separato atto - dall'avv. Marco Granese ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n.12 (PEC .salerno.it). Email_1 CP_1
APPELLANTE pagina 1 di 11 E
P. IVA ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Clemente del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, Via Crescenzio 17/A, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello (PEC:
). Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, , contumaci. Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1204/2022, del Giudice di Pace di Salerno resa il
21.02.2022, depositata in Cancelleria in data 25.02.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 9 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_3 CP_4
convenivano in giudizio innanzi il giudice di pace di Salerno, la società
[...] [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in €uro 5000,00, a Pt_1
pagina 2 di 11 seguito della improvvisa caduta del pannello posteriore di una parete attrezzata acquistata dagli attori presso la convenuta società di arredamenti.
Allegavano gli attori di aver acquistato una parete attrezzata al prezzo di euro 5.400,00;
che detto mobilio veniva consegnato e montato in data 27/03/2019 dal personale della società nel salone di casa;
che in data 20/04/2019 alle ore 09:30, Parte_1 CP_3
improvvisamente il pannello posteriore centrale della parete attrezzata cadeva provocando la rottura del televisore, danni da urto sulla pavimentazione in parquet nuovo nonché graffi agli elementi posti alla base della detta parete.
Il giudizio veniva assegnato al RG 11448/19: si regolarizzava il contraddittorio con la costituzione in giudizio della che eccepiva l'infondatezza della domanda Parte_1
Contro attorea chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
che in virtù della polizza Protezione Business RE 20525195, settore
[...]
Commercio, per essere manlevata da eventuali responsabilità accertate.
Si costituiva la società assicuratrice deducendo l'inoperatività della polizza ed in ogni caso il rigetto della domanda.
Il giudizio restava istruito dall'espletamento della prova testimoniale e dalla relazione di una CTU tecnica: quindi, precisate le parti le rispettive conclusioni, la causa era introitata a sentenza, con la quale veniva preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della compagnia chiamata in causa stante l'inoperatività della polizza con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito accoglieva la domanda e condannava la società al risarcimento dei danni quantificati in euro 3000,00 Parte_1
pagina 3 di 11 oltre iva ed al pagamento delle spese processuali e ponendo a definitivo carico della convenuta soccombente le spese di CTU pari ad euro 500,00.
Avverso la sentenza resa dal giudice di Pace veniva interposto appello, innanzi il
Tribunale di Salerno, dalla società che ne chiedeva l'integrale riforma e Parte_1
revoca lamentando l'erroneità del ragionamento logico giuridico operato dal primo giudice in relazione al dichiarato difetto di legittimazione passiva della
[...]
ritenendo invece l'operatività della polizza e concludeva per CP_2
l'accoglimento dell'interposto appello e la conseguente condanna della chiamata in causa ai sensi dell'art. 1917 cc. a manlevare e Controparte_2
rivalere di tutte le somme da corrispondersi a favore di parte attrice, a titolo Pt_1
di capitale interessi e spese in virtù della sentenza n. 1204/2022 del Giudice di Pace di
Salerno; con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata impugnando e contestando quanto dedotto Controparte_2
da parte appellante e concludendo, in via preliminare, per la dichiarazione di nullità
dell'atto d'appello per vizio della vocatio in ius; nel merito, per il rigetto dell'appello in quanto infondato ed in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento dell'interposto appello, tenere conto dei limiti e delle condizioni di polizza e dello scoperto del 20% con un minimo di € 1.500,00 che dovrà rimanere a carico dell'assicurato e con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Nessuno si costituiva per i sig.ri e che rimanevano CP_3 CP_4
contumaci in secondo grado.
pagina 4 di 11 Il giudizio veniva rinviato alla udienza cartolare del 9.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, introitato a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito.
Passando all'esame del merito della controversia va detto che le contestazioni alla sentenza di primo grado non investono il merito della controversia posta ab origine della vicenda processuale: non è stata impugnata, infatti, la delibazione in relazione all'esito della vicenda, ovvero alla determinazione della responsabilità e del conseguente risarcimento sia nell'an che nel quantum, che, pertanto, sono da considerarsi coperti dal giudicato per non intervenuta impugnazione.
Con l'atto di appello oggi al vaglio, infatti, la denuncia Parte_2
esclusivamente l'errato ragionamento logico giuridico operato dal giudice di prime cure,
unicamente in merito al dichiarato difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa laddove non riconosce l'operatività della polizza assicurativa CP_5
sottoscritta dalla appellante, deducendone l'inoperatività nonché la condanna alle spese processuali.
La motivazione addotta dal giudice di pace si basa sulla disposizione contenuta nell'art. 59 della polizza assicurativa, rubricata “Esclusioni” che prevede che:” … sono esclusi i
danni cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da
pagina 5 di 11 operazioni di riparazioni, manutenzione e posa in opera verificatasi dopo l'esecuzione
dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo il settore industria …”.
Pertanto, poiché nel caso di specie la polizza assicurativa stipulata dalla società
[...]
era relativa al settore vendita/commercio, la garanzia non sarebbe applicabile ed Pt_1
operativa: né, tantomeno, opererebbe la esclusione contrattuale, riservata al settore
Industria, con la conseguenza del dichiarato difetto di legittimazione.
Si riporta il passo della sentenza in questione: “… dall'esame della polizza risultano
indicate tra le esclusioni di polizza proprio i danni causati dal difetto di installazione
della merce. All'art. 59 del contratto, rubricato esclusioni, testualmente si legge
<<sono esclusi i danni punto n. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo>
l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazioni, manutenzione e posa in opera
verificatasi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo il settore
industria …>> e quindi poiché nel caso specifico siamo nel settore commercio/vendita
la garanzia operativa non è operante”.
La maggioranza delle questioni interpretative poste dalle condizioni di polizza attiene,
come nel caso di specie, alla individuazione del rischio garantito, complicata dall'intreccio di clausole di estensione, di limitazione, di esclusione del rischio, spesso di difficile coordinamento tra loro. Tali questioni sono state spesso risolte proprio attraverso l'utilizzazione della regola dell'interpretatio contra proferentem, talvolta operante congiuntamente con quella della interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c.
pagina 6 di 11 La giurisprudenza della Suprema corte si è occupata della vicenda fino ad individuare un orientamento sostanzialmente oggi univoco circa l'interpretazione delle clausole dei contratti di assicurazione sostenendo che il contratto di assicurazione va redatto in modo chiaro e comprensibile e le clausole polisense vanno interpretate ricorrendo alle regole civilistiche di ermeneutica contrattuale, per cui:
1. nel caso in cui l'interpretazione delle clausole presenti dei margini di ambiguità, dovrà comunque essere preferita l'interpretazione più rispondente a buona fede;
2. le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano nel dubbio, a favore dell'altro.
Da ultimo la pronuncia del 23/09/2021, n.25849, ha cristallizzato il concetto che:
“Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e
comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico
significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima
ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e
ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art.
1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo
contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro
contraente dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del
contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava
dalla clausola”.
pagina 7 di 11 Il riferimento all'art.1362 c. c. è doveroso dal momento che fissa la ratio legis che sarà
riferimento per l'indagine a svolgersi: la norma indica quale prima regola di interpretazione soggettiva l'intenzione comune delle parti: con ciò si vuole, da un lato,
rifiutare il formalismo del senso letterale delle parole usate, dall'altro garantire che si tenga conto della volontà di entrambi i contraenti.
Dall'esame del contratto di assicurazione si evince che lo stesso, predisposto dall'assicurazione, al di là dell'ovvio e generico obbligo a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi e/o in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività indicata in polizza, differenzia alcuni “settori” dedicando ad ognuno, in maniera non chiara ed univoca, una serie di articoli e disposizioni.
Al capo – sez. VIII Responsabilità Civile, alla lettera d) dell'art. Parte_3
57 (Lavori eseguiti presso terzi) è possibile rinvenire un valido riferimento contrattuale alla fattispecie su esposta dal momento che in essa è espressamente previsto che si intende compresa la responsabilità civile che ricade sull'Assicurato per i danni che egli stesso può cagionare alle cose trovatesi presso i locali di terzi ove esegue lavori di installazione, montaggio, posa in opera o di edilizia in generale, rientranti nell'attività
indicata in Polizza.
L'art. 58 titolato le “Estensioni di garanzia per specifici settori” prevedendo, al “Settore
Commercio”, che: la responsabilità civile comprende:” … Danni da vendita di prodotti.
pagina 8 di 11 Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni a terzi
cagionati dai prodotti - previsti dalla licenza di esercizio - venduti, consegnati o
somministrati nell'esercizio stesso, purché tali Danni si verifichino entro 1 anno dalla
vendita, consegna o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del
contratto. … Per ogni sinistro la copertura è prestata con una franchigia di euro 500,00
ed un limite di indennizzo di € 100.000,00 per sinistro”.
Data la natura dell'attività svolta dalla appellante di commercializzazione di elementi di arredo, così come risulta anche dal contratto di assicurazione, è facile intuire che oltre alla vendita del mobilio sia previsto anche il relativo montaggio degli stessi.
Premesso il citato indirizzo giurisprudenziale, stante la individuata aderenza delle tesi di parte appellante alla effettiva volontà delle parti come concretizzatasi nell'esposizione dei citati articoli del contratto di assicurazione in oggetto, la decisione del giudice di prime cure appare troppo scarna e frettolosa, in dimostrato spregio delle norme in richiamo: di guisa che la stessa deve essere riformata in ordine al dichiarato difetto di legittimazione attiva.
La conseguenza del ragionamento che precede porta infatti a dichiarare la operatività
della polizza in oggetto con conseguente condanna alla manleva, nei limiti della franchigia, della compagnia assicuratrice.
Secondo i dettami dei principi del codice di rito le spese seguono la soccombenza con ordine di recupero delle somme liquidate in primo grado ove già corrisposte.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'atto di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1204/2022, del Giudice di Pace di Salerno resa il 21.02.2022, dichiara la validità,
efficacia ed operatività della polizza Protezione Business RE 20525195, settore
Commercio, e, al contempo, condanna la come sopra Controparte_2
identificata e rappresentata, e rivalere di tutte le somme al cui pagamento è Parte_1
stata condannata, a titolo di capitale interessi e spese in virtù della sentenza n. 1204/2022
del Giudice di Pace di Salerno, entro i limiti della franchigia.
- Condanna la come sopra identificata e rappresentata, al Controparte_2
pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro
147,00 per spese ed euro 1600,00 per onorari oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 3 aprile 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8217 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 9 dicembre 2024 in sostituzione dell'udienza.
TRA
con sede in Salerno alla via San Giovanni Bosco n. 22 bis, (P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
– giusta procura estesa in calce su separato atto - dall'avv. Marco Granese ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n.12 (PEC .salerno.it). Email_1 CP_1
APPELLANTE pagina 1 di 11 E
P. IVA ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Clemente del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, Via Crescenzio 17/A, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello (PEC:
). Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, , contumaci. Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1204/2022, del Giudice di Pace di Salerno resa il
21.02.2022, depositata in Cancelleria in data 25.02.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 9 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_3 CP_4
convenivano in giudizio innanzi il giudice di pace di Salerno, la società
[...] [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in €uro 5000,00, a Pt_1
pagina 2 di 11 seguito della improvvisa caduta del pannello posteriore di una parete attrezzata acquistata dagli attori presso la convenuta società di arredamenti.
Allegavano gli attori di aver acquistato una parete attrezzata al prezzo di euro 5.400,00;
che detto mobilio veniva consegnato e montato in data 27/03/2019 dal personale della società nel salone di casa;
che in data 20/04/2019 alle ore 09:30, Parte_1 CP_3
improvvisamente il pannello posteriore centrale della parete attrezzata cadeva provocando la rottura del televisore, danni da urto sulla pavimentazione in parquet nuovo nonché graffi agli elementi posti alla base della detta parete.
Il giudizio veniva assegnato al RG 11448/19: si regolarizzava il contraddittorio con la costituzione in giudizio della che eccepiva l'infondatezza della domanda Parte_1
Contro attorea chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
che in virtù della polizza Protezione Business RE 20525195, settore
[...]
Commercio, per essere manlevata da eventuali responsabilità accertate.
Si costituiva la società assicuratrice deducendo l'inoperatività della polizza ed in ogni caso il rigetto della domanda.
Il giudizio restava istruito dall'espletamento della prova testimoniale e dalla relazione di una CTU tecnica: quindi, precisate le parti le rispettive conclusioni, la causa era introitata a sentenza, con la quale veniva preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della compagnia chiamata in causa stante l'inoperatività della polizza con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito accoglieva la domanda e condannava la società al risarcimento dei danni quantificati in euro 3000,00 Parte_1
pagina 3 di 11 oltre iva ed al pagamento delle spese processuali e ponendo a definitivo carico della convenuta soccombente le spese di CTU pari ad euro 500,00.
Avverso la sentenza resa dal giudice di Pace veniva interposto appello, innanzi il
Tribunale di Salerno, dalla società che ne chiedeva l'integrale riforma e Parte_1
revoca lamentando l'erroneità del ragionamento logico giuridico operato dal primo giudice in relazione al dichiarato difetto di legittimazione passiva della
[...]
ritenendo invece l'operatività della polizza e concludeva per CP_2
l'accoglimento dell'interposto appello e la conseguente condanna della chiamata in causa ai sensi dell'art. 1917 cc. a manlevare e Controparte_2
rivalere di tutte le somme da corrispondersi a favore di parte attrice, a titolo Pt_1
di capitale interessi e spese in virtù della sentenza n. 1204/2022 del Giudice di Pace di
Salerno; con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata impugnando e contestando quanto dedotto Controparte_2
da parte appellante e concludendo, in via preliminare, per la dichiarazione di nullità
dell'atto d'appello per vizio della vocatio in ius; nel merito, per il rigetto dell'appello in quanto infondato ed in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento dell'interposto appello, tenere conto dei limiti e delle condizioni di polizza e dello scoperto del 20% con un minimo di € 1.500,00 che dovrà rimanere a carico dell'assicurato e con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Nessuno si costituiva per i sig.ri e che rimanevano CP_3 CP_4
contumaci in secondo grado.
pagina 4 di 11 Il giudizio veniva rinviato alla udienza cartolare del 9.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, introitato a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito.
Passando all'esame del merito della controversia va detto che le contestazioni alla sentenza di primo grado non investono il merito della controversia posta ab origine della vicenda processuale: non è stata impugnata, infatti, la delibazione in relazione all'esito della vicenda, ovvero alla determinazione della responsabilità e del conseguente risarcimento sia nell'an che nel quantum, che, pertanto, sono da considerarsi coperti dal giudicato per non intervenuta impugnazione.
Con l'atto di appello oggi al vaglio, infatti, la denuncia Parte_2
esclusivamente l'errato ragionamento logico giuridico operato dal giudice di prime cure,
unicamente in merito al dichiarato difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa laddove non riconosce l'operatività della polizza assicurativa CP_5
sottoscritta dalla appellante, deducendone l'inoperatività nonché la condanna alle spese processuali.
La motivazione addotta dal giudice di pace si basa sulla disposizione contenuta nell'art. 59 della polizza assicurativa, rubricata “Esclusioni” che prevede che:” … sono esclusi i
danni cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da
pagina 5 di 11 operazioni di riparazioni, manutenzione e posa in opera verificatasi dopo l'esecuzione
dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo il settore industria …”.
Pertanto, poiché nel caso di specie la polizza assicurativa stipulata dalla società
[...]
era relativa al settore vendita/commercio, la garanzia non sarebbe applicabile ed Pt_1
operativa: né, tantomeno, opererebbe la esclusione contrattuale, riservata al settore
Industria, con la conseguenza del dichiarato difetto di legittimazione.
Si riporta il passo della sentenza in questione: “… dall'esame della polizza risultano
indicate tra le esclusioni di polizza proprio i danni causati dal difetto di installazione
della merce. All'art. 59 del contratto, rubricato esclusioni, testualmente si legge
<<sono esclusi i danni punto n. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo>
l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazioni, manutenzione e posa in opera
verificatasi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo il settore
industria …>> e quindi poiché nel caso specifico siamo nel settore commercio/vendita
la garanzia operativa non è operante”.
La maggioranza delle questioni interpretative poste dalle condizioni di polizza attiene,
come nel caso di specie, alla individuazione del rischio garantito, complicata dall'intreccio di clausole di estensione, di limitazione, di esclusione del rischio, spesso di difficile coordinamento tra loro. Tali questioni sono state spesso risolte proprio attraverso l'utilizzazione della regola dell'interpretatio contra proferentem, talvolta operante congiuntamente con quella della interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c.
pagina 6 di 11 La giurisprudenza della Suprema corte si è occupata della vicenda fino ad individuare un orientamento sostanzialmente oggi univoco circa l'interpretazione delle clausole dei contratti di assicurazione sostenendo che il contratto di assicurazione va redatto in modo chiaro e comprensibile e le clausole polisense vanno interpretate ricorrendo alle regole civilistiche di ermeneutica contrattuale, per cui:
1. nel caso in cui l'interpretazione delle clausole presenti dei margini di ambiguità, dovrà comunque essere preferita l'interpretazione più rispondente a buona fede;
2. le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano nel dubbio, a favore dell'altro.
Da ultimo la pronuncia del 23/09/2021, n.25849, ha cristallizzato il concetto che:
“Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e
comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico
significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima
ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e
ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art.
1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo
contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro
contraente dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del
contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava
dalla clausola”.
pagina 7 di 11 Il riferimento all'art.1362 c. c. è doveroso dal momento che fissa la ratio legis che sarà
riferimento per l'indagine a svolgersi: la norma indica quale prima regola di interpretazione soggettiva l'intenzione comune delle parti: con ciò si vuole, da un lato,
rifiutare il formalismo del senso letterale delle parole usate, dall'altro garantire che si tenga conto della volontà di entrambi i contraenti.
Dall'esame del contratto di assicurazione si evince che lo stesso, predisposto dall'assicurazione, al di là dell'ovvio e generico obbligo a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi e/o in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività indicata in polizza, differenzia alcuni “settori” dedicando ad ognuno, in maniera non chiara ed univoca, una serie di articoli e disposizioni.
Al capo – sez. VIII Responsabilità Civile, alla lettera d) dell'art. Parte_3
57 (Lavori eseguiti presso terzi) è possibile rinvenire un valido riferimento contrattuale alla fattispecie su esposta dal momento che in essa è espressamente previsto che si intende compresa la responsabilità civile che ricade sull'Assicurato per i danni che egli stesso può cagionare alle cose trovatesi presso i locali di terzi ove esegue lavori di installazione, montaggio, posa in opera o di edilizia in generale, rientranti nell'attività
indicata in Polizza.
L'art. 58 titolato le “Estensioni di garanzia per specifici settori” prevedendo, al “Settore
Commercio”, che: la responsabilità civile comprende:” … Danni da vendita di prodotti.
pagina 8 di 11 Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni a terzi
cagionati dai prodotti - previsti dalla licenza di esercizio - venduti, consegnati o
somministrati nell'esercizio stesso, purché tali Danni si verifichino entro 1 anno dalla
vendita, consegna o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del
contratto. … Per ogni sinistro la copertura è prestata con una franchigia di euro 500,00
ed un limite di indennizzo di € 100.000,00 per sinistro”.
Data la natura dell'attività svolta dalla appellante di commercializzazione di elementi di arredo, così come risulta anche dal contratto di assicurazione, è facile intuire che oltre alla vendita del mobilio sia previsto anche il relativo montaggio degli stessi.
Premesso il citato indirizzo giurisprudenziale, stante la individuata aderenza delle tesi di parte appellante alla effettiva volontà delle parti come concretizzatasi nell'esposizione dei citati articoli del contratto di assicurazione in oggetto, la decisione del giudice di prime cure appare troppo scarna e frettolosa, in dimostrato spregio delle norme in richiamo: di guisa che la stessa deve essere riformata in ordine al dichiarato difetto di legittimazione attiva.
La conseguenza del ragionamento che precede porta infatti a dichiarare la operatività
della polizza in oggetto con conseguente condanna alla manleva, nei limiti della franchigia, della compagnia assicuratrice.
Secondo i dettami dei principi del codice di rito le spese seguono la soccombenza con ordine di recupero delle somme liquidate in primo grado ove già corrisposte.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'atto di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1204/2022, del Giudice di Pace di Salerno resa il 21.02.2022, dichiara la validità,
efficacia ed operatività della polizza Protezione Business RE 20525195, settore
Commercio, e, al contempo, condanna la come sopra Controparte_2
identificata e rappresentata, e rivalere di tutte le somme al cui pagamento è Parte_1
stata condannata, a titolo di capitale interessi e spese in virtù della sentenza n. 1204/2022
del Giudice di Pace di Salerno, entro i limiti della franchigia.
- Condanna la come sopra identificata e rappresentata, al Controparte_2
pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro
147,00 per spese ed euro 1600,00 per onorari oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 3 aprile 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11