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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1889/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10.9.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ALLAVELLI FEDERICO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Gallarate (VA), Via Marsala n. 36, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
30.9.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: cfr. verbale di udienza del 15.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.9.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nei confronti della figlia minore nata il [...] dalla relazione intrattenuta con ha Per_1 CP_1 chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore con collocamento presso la sua abitazione e assegnazione della casa familiare, di regolamentare gli incontri paterni con la figlia alla presenza di una persona di fiducia ovvero in spazio neutro, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di disporre la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre.
A fondamento del ricorso ha dedotto che, a seguito di forti contrasti e del comportamento del sig.
era stata costretta a interrompere la relazione intrattenuta con quest'ultimo; nell'aprile CP_1
2023 il sig. aveva lasciato la casa familiare e tuttavia, non accettando la fine della CP_1
relazione, aveva iniziato a inviarle decine di messaggi, chiamate e note vocali ad ogni ora del giorno e della notte, ingenerandole un vero stato di angoscia per sé e per i suoi cari e costringendola a sporgere denuncia querela nei confronti dell'ex compagno, a carico del quale nel giugno 2024 era applicata la misura cautelare penale del divieto di avvicinamento alla persona offesa (ordinanza del 27.6.2024 nel proc. pen. n. 2199/2024 poi concluso con sentenza di patteggiamento del 30.10.2024); sin dalla nascita, la cura e la crescita della bambina erano sempre state di suo esclusivo appannaggio posto che i comportamenti del resistente avevano fatto venire meno ogni spazio di dialogo tra le parti e che il sig. aveva mostrato un CP_1
atteggiamento di disinteresse nei confronti della figlia minore.
All'udienza dell'11.12.2024, verificata la regolarità della notificazione nei confronti di CP_1
non costituito (il ricorso è stato notificato a mani del resistente in data 30.9.2024), il
[...]
giudice relatore ne dichiarava la contumacia e con ordinanza dell'11.12.2024 assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
pagina 2 di 7 “1) In via provvisoria e urgente:
- Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre della figlia minore nata Persona_2
il 25.11.2020, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la figlia minore;
- Assegna alla madre la casa familiare sita in Carnago, via Roma n. 47;
- Il padre potrà incontrare la figlia minore alla stabile presenza della madre della ricorrente, sig.ra , o di altra persona di fiducia individuata dalle parti, per un Parte_2 pomeriggio alla settimana, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00 e,
a settimane alternate, il sabato mattina o la domenica mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta a CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro Pt_1
200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (ottobre 2024), oltre
a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da
Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
Assegno unito percepito integralmente dalla madre;
2) In via istruttoria:
Richiede ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva di (c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
02.03.1991 e residente in [...], con riferimento all'ultimo triennio, invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza”.
Depositata in atti la documentazione relativa alla posizione economica di da parte CP_1 dell'Inps in data 23.12.2024 e dell'Agenzia delle Entrate in data 11.1.2025, all'udienza del
15.4.2025 la parte ricorrente dichiarava di aderire alle statuizioni dell'ordinanza presidenziale dell'11.12.2024 (Cfr. in epigrafe) e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
pagina 3 di 7 1. Alla luce delle gravi allegazioni di cui al ricorso, supportate dagli atti del procedimento penale a carico di concluso con sentenza di patteggiamento, nonché del CP_1 comportamento processuale di quest'ultimo che, disinteressatosi delle sorti del procedimento, non ha inteso contrastare le domande della ricorrente;
altresì considerato che non sono emersi elementi per dubitare della capacità e della idoneità genitoriale della figura materna, che appare il principale punto di riferimento, anche affettivo, della figlia minore, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento presso la stessa e Per_1
con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la figlia minore, inclusa la facoltà di ottenere il documento di identità valido per l'espatrio della minore, nonché con assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.;
2. Alla luce delle risultanze in atti e delle deduzioni rese in udienza dalla parte ricorrente
(Cfr. verbali delle udienza dell'11.12.2024 e 15.4.2025) le freqeuntazioni paterne con la figlia minore potranno avvenire, come da domanda, alla stabile presenza della madre della ricorrente, sig.ra , o di altra persona di fiducia individuata dalle parti, per un pomeriggio Parte_2
alla settimana, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00 nonché, previa esplicita richiesta e manifestazione di disponibilità del padre con almeno una settimana di anticipo, nel fine settimana, a settimane alterne, il sabato mattina o la domenica mattina dalle ore
9.30 alle ore 11.30.
Il padre potrà altresì effettuare una telefonata o una videochiamata alla figlia una o due volte alla settimana, salvo diversi accordi il martedì e/o il venerdì, nella fascia oraria 19.30-20.30, su un'utenza telefonica a ciò dedicata in titolarità della madre;
durante i periodi di vacanza che dovesse trascorrere con la madre il padre potrà sostituire l'incontro fisico con una Per_1
videochiamata.
3. Per quanto riguarda le questioni economiche, giova osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord.
pagina 4 di 7 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
ha dedotto di lavorare come magazziniera presso la società Polinelli s.r.l., con Parte_1
sede in Daverio, via Roma n. 57, e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.300,00; dalla documentazione reddituale in atti risulta che la stessa ha percepito un reddito annuo lordo nel 2021 di euro 1.4206,55 (cfr. CU 2022), nel 2022 di euro 1.4023,96 (cfr. CU 2023) e nel 2023 di euro 1.6820,64 (cfr. CU 2024), che, detratta l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali e diviso per dodici mensilità porta ad un reddito mensile netto di euro 1.292,00 circa;
ha dedotto di essere stata gravata da un canone di locazione pari ad euro 250,00 mensili per l'affitto dell'abitazione sita in Carnago, Via Roma n. 47, e dal pagamento rateale di un finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa familiare pari ad euro 123,00 mensili e di essere riuscita ad acquistare l'abitazione nel mese di novembre 2024 facendo un mutuo di euro
32.000,00 (mutuo con riscatto) con una rata mensile di circa euro 340,00; percepisce l'AUU da agosto 2024 pari all'importo di euro 398,00 sia per che per il figlio (avuto da una Per_1 Per_3
precedente relazione); è altresì genitore collocatario di , per il quale riceve dal padre un Per_3
assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili (cfr. ricorso introduttivo e verbale di udienza dell'11.12.2024).
Quanto alla posizione economica di la ricorrente ha dedotto che lo stesso negli CP_1
ultimi anni ha effettuato attività lavorativa come operaio (“Non so che cosa faccia attualmente il sig. lui dice che è via per lavoro ma non so bene, vive con sua nonna in una casa che è CP_1 in affitto” […] “Nel 2024 non ha mai versato nulla per la bambina.”, cfr. verbale di udienza dell'11.12.2024); dalla documentazione acquisita risulta che sino al 2023 ha avuto varie occupazioni temporanee (Cfr. certificato contributivo INPS) e, dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, risulta avere percepito un reddito lordo annuo nel 2021 di euro
16.758,41, nel 2022 di euro 19.166,49 e nel 2023 di euro 7.580,38 (cfr. documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate depositata in atti l'11.1.2025); non vi è contezza della sua attuale situazione occupazionale.
In tale contesto, considerata la situazione economico reddituale delle parti come risultante in atti e sopra sinteticamente compendiata, tenuto conto della tenera età della figlia minore e delle Per_1
esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, il Collegio stima congruo confermare a carico del pagina 5 di 7 padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (ottobre 2024), oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
4. Vista la natura necessaria del procedimento in relazione alle domande svolte da parte ricorrente, l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida la figlia minore nata a Tradate (VA) il [...], in [...] Persona_2 super esclusiva alla madre con collocamento e residenza presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la figlia minore, inclusa la facoltà di ottenere il documento di identità valido per l'espatrio della minore;
2. Assegna alla madre la casa familiare sita in Carnago, Via Roma n. 47;
3. Il padre potrà incontrare alla stabile presenza della madre della ricorrente, sig.ra Per_1
, o di altra persona di fiducia individuata dalle parti, per un pomeriggio alla Parte_2
settimana, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00 nonché, previa esplicita richiesta e manifestazione di disponibilità del padre con almeno una settimana di anticipo, nel fine settimana, a settimane alterne, il sabato mattina o la domenica mattina dalle ore
9.30 alle ore 11.30; Il padre potrà altresì effettuare una telefonata o una videochiamata alla figlia una o due volte alla settimana, salvo diversi accordi il martedì e/o il venerdì, nella fascia oraria
19.30-20.30, su un'utenza telefonica a ciò dedicata in titolarità della madre;
durante i periodi di vacanza che dovesse trascorrere con la madre il padre potrà sostituire l'incontro fisico con Per_1
una videochiamata;
pagina 6 di 7 4. Conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta ad CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di Pt_1 Per_1
euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (ottobre 2024), oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre;
5. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella Camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Arianna Carimati Elena Fumagalli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10.9.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ALLAVELLI FEDERICO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Gallarate (VA), Via Marsala n. 36, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
30.9.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: cfr. verbale di udienza del 15.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.9.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nei confronti della figlia minore nata il [...] dalla relazione intrattenuta con ha Per_1 CP_1 chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore con collocamento presso la sua abitazione e assegnazione della casa familiare, di regolamentare gli incontri paterni con la figlia alla presenza di una persona di fiducia ovvero in spazio neutro, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di disporre la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre.
A fondamento del ricorso ha dedotto che, a seguito di forti contrasti e del comportamento del sig.
era stata costretta a interrompere la relazione intrattenuta con quest'ultimo; nell'aprile CP_1
2023 il sig. aveva lasciato la casa familiare e tuttavia, non accettando la fine della CP_1
relazione, aveva iniziato a inviarle decine di messaggi, chiamate e note vocali ad ogni ora del giorno e della notte, ingenerandole un vero stato di angoscia per sé e per i suoi cari e costringendola a sporgere denuncia querela nei confronti dell'ex compagno, a carico del quale nel giugno 2024 era applicata la misura cautelare penale del divieto di avvicinamento alla persona offesa (ordinanza del 27.6.2024 nel proc. pen. n. 2199/2024 poi concluso con sentenza di patteggiamento del 30.10.2024); sin dalla nascita, la cura e la crescita della bambina erano sempre state di suo esclusivo appannaggio posto che i comportamenti del resistente avevano fatto venire meno ogni spazio di dialogo tra le parti e che il sig. aveva mostrato un CP_1
atteggiamento di disinteresse nei confronti della figlia minore.
All'udienza dell'11.12.2024, verificata la regolarità della notificazione nei confronti di CP_1
non costituito (il ricorso è stato notificato a mani del resistente in data 30.9.2024), il
[...]
giudice relatore ne dichiarava la contumacia e con ordinanza dell'11.12.2024 assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
pagina 2 di 7 “1) In via provvisoria e urgente:
- Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre della figlia minore nata Persona_2
il 25.11.2020, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la figlia minore;
- Assegna alla madre la casa familiare sita in Carnago, via Roma n. 47;
- Il padre potrà incontrare la figlia minore alla stabile presenza della madre della ricorrente, sig.ra , o di altra persona di fiducia individuata dalle parti, per un Parte_2 pomeriggio alla settimana, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00 e,
a settimane alternate, il sabato mattina o la domenica mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta a CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro Pt_1
200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (ottobre 2024), oltre
a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da
Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
Assegno unito percepito integralmente dalla madre;
2) In via istruttoria:
Richiede ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva di (c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
02.03.1991 e residente in [...], con riferimento all'ultimo triennio, invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza”.
Depositata in atti la documentazione relativa alla posizione economica di da parte CP_1 dell'Inps in data 23.12.2024 e dell'Agenzia delle Entrate in data 11.1.2025, all'udienza del
15.4.2025 la parte ricorrente dichiarava di aderire alle statuizioni dell'ordinanza presidenziale dell'11.12.2024 (Cfr. in epigrafe) e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
pagina 3 di 7 1. Alla luce delle gravi allegazioni di cui al ricorso, supportate dagli atti del procedimento penale a carico di concluso con sentenza di patteggiamento, nonché del CP_1 comportamento processuale di quest'ultimo che, disinteressatosi delle sorti del procedimento, non ha inteso contrastare le domande della ricorrente;
altresì considerato che non sono emersi elementi per dubitare della capacità e della idoneità genitoriale della figura materna, che appare il principale punto di riferimento, anche affettivo, della figlia minore, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento presso la stessa e Per_1
con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la figlia minore, inclusa la facoltà di ottenere il documento di identità valido per l'espatrio della minore, nonché con assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.;
2. Alla luce delle risultanze in atti e delle deduzioni rese in udienza dalla parte ricorrente
(Cfr. verbali delle udienza dell'11.12.2024 e 15.4.2025) le freqeuntazioni paterne con la figlia minore potranno avvenire, come da domanda, alla stabile presenza della madre della ricorrente, sig.ra , o di altra persona di fiducia individuata dalle parti, per un pomeriggio Parte_2
alla settimana, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00 nonché, previa esplicita richiesta e manifestazione di disponibilità del padre con almeno una settimana di anticipo, nel fine settimana, a settimane alterne, il sabato mattina o la domenica mattina dalle ore
9.30 alle ore 11.30.
Il padre potrà altresì effettuare una telefonata o una videochiamata alla figlia una o due volte alla settimana, salvo diversi accordi il martedì e/o il venerdì, nella fascia oraria 19.30-20.30, su un'utenza telefonica a ciò dedicata in titolarità della madre;
durante i periodi di vacanza che dovesse trascorrere con la madre il padre potrà sostituire l'incontro fisico con una Per_1
videochiamata.
3. Per quanto riguarda le questioni economiche, giova osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord.
pagina 4 di 7 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
ha dedotto di lavorare come magazziniera presso la società Polinelli s.r.l., con Parte_1
sede in Daverio, via Roma n. 57, e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.300,00; dalla documentazione reddituale in atti risulta che la stessa ha percepito un reddito annuo lordo nel 2021 di euro 1.4206,55 (cfr. CU 2022), nel 2022 di euro 1.4023,96 (cfr. CU 2023) e nel 2023 di euro 1.6820,64 (cfr. CU 2024), che, detratta l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali e diviso per dodici mensilità porta ad un reddito mensile netto di euro 1.292,00 circa;
ha dedotto di essere stata gravata da un canone di locazione pari ad euro 250,00 mensili per l'affitto dell'abitazione sita in Carnago, Via Roma n. 47, e dal pagamento rateale di un finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa familiare pari ad euro 123,00 mensili e di essere riuscita ad acquistare l'abitazione nel mese di novembre 2024 facendo un mutuo di euro
32.000,00 (mutuo con riscatto) con una rata mensile di circa euro 340,00; percepisce l'AUU da agosto 2024 pari all'importo di euro 398,00 sia per che per il figlio (avuto da una Per_1 Per_3
precedente relazione); è altresì genitore collocatario di , per il quale riceve dal padre un Per_3
assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili (cfr. ricorso introduttivo e verbale di udienza dell'11.12.2024).
Quanto alla posizione economica di la ricorrente ha dedotto che lo stesso negli CP_1
ultimi anni ha effettuato attività lavorativa come operaio (“Non so che cosa faccia attualmente il sig. lui dice che è via per lavoro ma non so bene, vive con sua nonna in una casa che è CP_1 in affitto” […] “Nel 2024 non ha mai versato nulla per la bambina.”, cfr. verbale di udienza dell'11.12.2024); dalla documentazione acquisita risulta che sino al 2023 ha avuto varie occupazioni temporanee (Cfr. certificato contributivo INPS) e, dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, risulta avere percepito un reddito lordo annuo nel 2021 di euro
16.758,41, nel 2022 di euro 19.166,49 e nel 2023 di euro 7.580,38 (cfr. documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate depositata in atti l'11.1.2025); non vi è contezza della sua attuale situazione occupazionale.
In tale contesto, considerata la situazione economico reddituale delle parti come risultante in atti e sopra sinteticamente compendiata, tenuto conto della tenera età della figlia minore e delle Per_1
esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, il Collegio stima congruo confermare a carico del pagina 5 di 7 padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (ottobre 2024), oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario della minore.
4. Vista la natura necessaria del procedimento in relazione alle domande svolte da parte ricorrente, l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida la figlia minore nata a Tradate (VA) il [...], in [...] Persona_2 super esclusiva alla madre con collocamento e residenza presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la figlia minore, inclusa la facoltà di ottenere il documento di identità valido per l'espatrio della minore;
2. Assegna alla madre la casa familiare sita in Carnago, Via Roma n. 47;
3. Il padre potrà incontrare alla stabile presenza della madre della ricorrente, sig.ra Per_1
, o di altra persona di fiducia individuata dalle parti, per un pomeriggio alla Parte_2
settimana, indicativamente il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00 nonché, previa esplicita richiesta e manifestazione di disponibilità del padre con almeno una settimana di anticipo, nel fine settimana, a settimane alterne, il sabato mattina o la domenica mattina dalle ore
9.30 alle ore 11.30; Il padre potrà altresì effettuare una telefonata o una videochiamata alla figlia una o due volte alla settimana, salvo diversi accordi il martedì e/o il venerdì, nella fascia oraria
19.30-20.30, su un'utenza telefonica a ciò dedicata in titolarità della madre;
durante i periodi di vacanza che dovesse trascorrere con la madre il padre potrà sostituire l'incontro fisico con Per_1
una videochiamata;
pagina 6 di 7 4. Conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta ad CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di Pt_1 Per_1
euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (ottobre 2024), oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre;
5. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella Camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Arianna Carimati Elena Fumagalli
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