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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.SA Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
nella causa n. R.G. 1269/2024, promoSA da
Dott.SA IA De LI (C.F.: ), residente in [...], Apartment 53, 1 Town C.F._1
Meadow Brentford TW8OBQ, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Bonanni (CF:
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in C.F._2
Torino, Via Cernaia n. 27, come per delega a margine dell'atto introduttivo
-attrice in opposizione -
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._3
(TO), alla via IV Novembre n. 6, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di precetto, conferita su foglio separato, dagli Avv.ti Gabriele Giambrone ed AleSAndro Gravante
-convenuto opposto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previa ogni più opportuna declaratoria;
riservato il diritto di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi;
In via cautelare:
-Sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione del titolo azionato, nonché dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cpc., sussistendone i gravi motivi, già con provvedimento inaudita altera parte;
Nel merito, previa fiSAzione dell'udienza: -Accogliere la presente opposizione, per le motivazioni esposte;
- Ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte, estinto, totalmente o parzialmente, il credito azionato dal sig. stante l'eccepita compensazione con conseguente dichiarazione CP_1 dell'inefficacia del precetto notificato in data 09.04.2024;
- Respingere in ogni caso la pretesa avversaria
In ogni caso, con condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.
Conclusioni per parte convenuta
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accogliere le domane di cui alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e:
I. Accertare l'inammissibilità dell'eccepita compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., in quanto fondata su un controcredito, da un lato, non definitivo e, dall'altro, fondato su fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima della formazione del titolo;
II. Conseguentemente: rigettare, per i motivi di cui ai punti i. e ii. Dell'atto introduttivo di parte convenuta, l'opposizione formulata dalla Sig.ra IA De LI.
III. In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a porre in esecuzione il CP_1 credito di cui all'atto di precetto del 28/03-09/04/2024, con cui è stato intimato alla Sig.ra IA De
LI il pagamento, entro dieci giorni, della complessiva somma pari ad € 14.435,44, oltre interessi ed oltre imposta di registro, in forza della sentenza n. 43/2024 del 10.01.2024 (giudizio n.
R.G. 56/2023) del Tribunale di Ivrea
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la dott.SA IA De LI ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c avverso l'atto di precetto notificato in data 09.04.2024, con il quale CP_1 intimava all'odierna attrice il pagamento per l'importo complessivo di € 14.435,44 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 43/2024 del 10.01.2024 emeSA dal Tribunale di
Ivrea nell'ambito del procedimento Rg. n. 56/2023.
A sostegno della prefata opposizione parte attrice ha dedotto, in sintesi, quale unico articolato motivo di opposizione l'eccezione di compensazione tra le somme dovute al sig. con CP_1 quelle dovute dal medesimo alla Dott.SA De LI, odierna attrice.
Ha rilevato, in particolare, come dai documenti in atti, il sig. fosse, a sua volta, debitore nei CP_1 confronti della Dott.SA De LI delle seguenti somme
- sentenza n. 2287/23 emeSA in data 29.05.23 nella procedura riunita con i numeri di ruolo Rg.n.
24314/19 e 17020/20 dal Tribunale di Torino, Settima sezione civile, con la quale il sig. è CP_1 stato condannato al pagamento delle spese processuali pari ad € 12.055,96, (comprensivo del
15% rimborso forfettario, cpa, Iva) e al pagamento della somma di € 4131,24, per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (doc.3);
-sentenza n.812/23 emeSA in data 4.09.23/07.09.23 dal Tribunale di Ivrea nel procedimento Rg.n.
3560/22 con la quale il sig. è stato condannato al pagamento delle spese processuali pari CP_1 ad € 2.480,71 (comprensivo del 15%, cpa, Iva doc. 4).
Secondo la prospettazione attorea -alla luce dei rapporti reciproci di dare ed avere tra le parti, in forza dell'eccezione sollevata- il debito della Dott.SA De LI doveva quindi ritenersi estinto ed il sig. risultava ancora debitore nei confronti della parte opponente della somma di € CP_1
4.232,37.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.05.2024 si è costituito in giudizio il sig. CP_1 contestando in fatto e in diritto le avverse allegazioni e rilevando, in particolare, come la sentenza n. 2287/2023 emeSA dal Tribunale di Torino fosse oggetto di appello, precludendo al Giudice di operare qualsiasi compensazione giudiziale alla stregua del noto principio di diritto per cui la compensazione giudiziale, prevista e disciplinata dall'art. 1243 secondo comma c.c., richiede che l'accertamento del controcredito opposto a quello del creditore poSA essere pronunciato dal giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione in data
28.01.2025 in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promoSA è nel complesso fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va dato atto che nelle more del pendente giudizio di opposizione a precetto il procedimento di appello avverso la sentenza portata in compensazione quale titolo dall'odierna attrice si è concluso con l'emanazione della sentenza del 30.10.24 che ha confermato integralmente la sentenza Tribunale di Torino n. n. 2287/23.
Giova, dunque, osservare come l'attrice abbia opposto in compensazione la pronuncia emeSA dal
Tribunale di Torino divenuta definitiva all'esito del giudizio di appello, mentre in ordine al secondo titolo (portato anch'esso in compensazione) e costituito dalla sentenza n. 812/23 emeSA dal
Tribunale di Ivrea, parte opposta nulla ha eccepito in ordine allo stesso e dunque non può che affermarsi l'assoluta liquidità, esigibilità e certezza delle somme ivi liquidate a nulla rilevando che le somme derivanti dai titoli opposti in compensazione derivino da un titolo precedente a quello azionato con l'atto di precetto opposto, trattandosi di spese di lite.
Ciò posto, il credito di cui all'atto di precetto deve essere dichiarato estinto per parziale compensazione ex art. 1243 c.c. La compensazione è disciplinata dal libro quarto, capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento - Sezione III del codice civile (dopo la novazione e la remissione). L' art. 1241 - Estinzione per compensazione - dispone: "Quando due persone sono obbligate l'una verso l' altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.". L'art. 1242, primo comma, prosegue: "La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d' ufficio." L' art. 1243 - Compensazione legale e giudiziale - continua: "La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili". Il secondo comma stabilisce: "Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all' accertamento del credito opposto in compensazione".
Per credito liquido - espressione letterale del primo comma dell' art. 1243 cod. civ., che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili - deve intendersi il credito determinato nell' ammontare in base al titolo, come si desume anche dall' identica espressione contenuta in altre norme: I' art. 1208 n. 3 cod. civ. sui requisiti di validità dell'offerta reale dell' obbligazione prevede una somma per le spese "liquide" e un'altra somma per quelle "non liquide"; l'art. 1282 cod. civ. stabilisce che i crediti liquidi (ed esigibili) producono interessi;
l'art. 633 c.p.c. stabilisce come condizione di ammissibilità del provvedimento monitorio un credito di una somma liquida di danaro.
L'ulteriore requisito della certezza sull' esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell'art. 1243 cod. civ., primo comma, perché la liquidità attiene all' oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all' esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito.
Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da tali premesse ha fatto seguito il consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell' an, quid, quale, quantum debeatur). Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di
"liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell' an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso). Laddove la certezza del controcredito - il cui onere della prova spetta all'eccipiente (Cass. 5444/2001) - si maturi nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione legale decorrono dalla coesistenza dei crediti.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 23225 del 15.11.2016), nel comporre un contrasto insorto in ordine alla compensazione giudiziale del creditore c.d. “litigioso”, hanno ribadito i predetti principi affermando che l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità, di talché nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Facendo applicazione dei predetti principi deve concludersi che alla luce delle allegazioni delle parti il credito portato in compensazione dalla sig.ra De FI sia ampiamente superiore a quello oggetto portato dall'atto di precetto impugnato e ciò sia in forza della sentenza della Corte
d'appello che ha confermato la sentenza emeSA dal Tribunale di Torino n. 2287/23, sia tenuto conto del credito anch'esso opposto in compensazione derivante dalla pronuncia n. 812/23 emeSA in data 4.09.23/07.09.23.
Va, infatti, rammentato che l'eccezione di compensazione è stata legittimamente formulata dall'opponente nel giudizio di opposizione a precetto, potendo richiamare l'orientamento assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui quando un'espropriazione forzata venga promoSA per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo (come nel caso di specie), il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza (Cass. 20 febbraio 1978 n. 821, Cass. 6 luglio
1977 n. 2990; Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
Da qui, discende, dunque l'accoglimento dell'opposizione promoSA.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La liquidazione dei compensi deve attestarsi sui valori prossimi ai minimi in relazione allo scaglione di riferimento valore 5.200 -26.000 sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (agg. al D.M.
147/2022 s.m.i.) tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione a precetto promoSA dalla sig.ra IA De LI (C.F.
) e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto a procedere ad C.F._1 CP_1 esecuzione forzata in forza dell'atto di precetto notificato in data 09.04.2024.
CONDANNA (C.F. ) al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 C.F._3 di parte attrice IA De LI (C.F.: ) che liquida in Euro 3.500,00, oltre C.F._1 esposti documentati per Euro 195,00, oltre spese forfettarie nel limite del 15%, IVA e C.P.A.
Ivrea, 10.02.2025
Il Giudice
(dott.SA Federica Lorenzatti)