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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1033/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1033/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BELEFFI MASSIMO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA BRUNI N. 1 47100 FORLI' presso il difensore
APPELLANTE contro e , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
CASTAGNOLI ISABELLA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, N. 50 47521 CESENA presso il difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 411 del 2022 emessa dal Tribunale di Forlì
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 411/2022, resa nell'ambito del procedimento n. 2131/2019, pubblicata in data 3/5/2022 e notificata il 3/5/2022, - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la natura calunniosa, diffamatoria, o comunque lesiva del diritto all'onore, al decoro ed alla reputazione ex 368 c.p. art. 594 c.p. e/o 595 c.p. e/o 596 bis c.p. e comunque ex art. 2043 c.c., delle affermazioni riferibili ai sig.ri e Controparte_1 CP_2
ivi riportate;
- dichiarare, pertanto, responsabili di calunnia e/o diffamazione aggravata ex art. 595
[...] commi 3 c.p. i convenuti e in relazione a quanto esposto in narrativa;
- Controparte_1 Controparte_2 conseguentemente, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i predetti e , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, a risarcire a i danni dal medesimo subiti e subendi in dipendenza e per effetto dei Parte_1 fatti di cui è causa, da liquidarsi equitativamente, determinata in misura non inferiore ad €. 100.000,00 od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta provata o comunque più equa e di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
in via istruttoria - si domanda l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che all'edificio ex Tribunale di via dell'Amore in Cesena è attribuita, ai sensi del D.M. pagina 1 di 7 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), la classe d'uso III^”. 2) “Vero che, ai sensi dell'art.8.4 3° comma del D.M. 14/01/2008, al suddetto fabbricato è consentita la deroga all'adeguamento sismico trattandosi di edificio individuato come bene di interesse culturale fin dall'anno 2000”. 3) “Vero che in relazione a tale deroga risultava consentita, nei suddetti locali, l'installazione della sede della Polizia Municipale senza necessità di realizzare opere edili per l'adeguamento sismico”. 4) “Vero che al fine di trasferire, nei medesimi locali, la Caserma dei Carabinieri, nonostante la deroga, era comunque obbligatorio il loro adeguamento alla classe d'uso
IV^ ex art.
8.4.1 DM 14/01/2008”. 5) “Vero che nei locali ex Tribunale, si sarebbe potuto installare la Caserma dei Carabinieri solo allorquando si fossero effettato opere edili di adeguamento alla normativa antisismica che consentissero il conseguimento della classe d'uso IV^”. 6) “Vero che la deroga all'adeguamento sismico, in quanto edificio individuato come bene di interesse culturale, non consentiva comunque l'installazione della Caserma dei Carabinieri”. 7) “Vero che il pubblicò un comunicato stampa proprio al fine di Controparte_3 rendere note le ragioni per cui i locali dell'ex Tribunale erano idonei per la sede della Polizia Municipale ma non per la Caserma del Carabinieri”. 8) “Vero che la destinazione dei locali ex Tribunale fu oggetto di un questioni. time in Consiglio Comunale a Cesena, nel corso del quale furono spiegate le ragioni per cui essi erano idonei per la sede della Polizia Municipale ma non per la Caserma del Carabinieri”. Si indicano quali testi: 1) Tes_1
2) 3) . Nel chiedere che la sentenza venga trattenuta in decisione
[...] Testimone_2 Testimone_3 si domanda la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Gli appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Rigettare l'appello del sig. poiché del tutto infondato in fatto e in diritto, confermando pertanto la Parte_1 sentenza n.411/2022 del Tribunale di Forlì pubblicata in data 03/05/2022 (Proc.n.2131/2019 RG). - Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio ed accessori come per legge se e in quanto dovute”.
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinnanzi al Tribunale di Forlì Parte_1 CP_1
e domandando di accertare la natura calunniosa, diffamatoria, o comunque lesiva
[...] Controparte_2 del diritto all'onore, al decoro ed alla reputazione delle affermazioni da loro rese;
dichiarare responsabili di calunnia e/ o diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p. i convenuti e per l'effetto condannarli a risarcire all'attore i danni subiti in ragione dei fatti di causa, equitativamente determinati in € 100.000.
L'attore esponeva nel merito di aver ricoperto dal maggio 2009 al giugno 2019 l'incarico di Sindaco del
[...]
e di essersi occupato, durante il proprio mandato, della vicenda relativa all'ubicazione della Caserma CP_3 per il Comando dei Carabinieri. A fronte, infatti, della necessità di fornire a questi ultimi una collocazione adeguata, il Consiglio Comunale nell'ottobre del 2013 aveva attivato una verifica sul territorio con il compito di individuare l'esistenza di immobili idonei;
senonché la ricognizione eseguita aveva dato esito negativo, anche in ordine alla sede dell'ex Tribunale, proposta dai Carabinieri, risultata inidonea in ragione dell'impossibilità di eseguire lavori di adeguamento sismico tali da garantire il raggiungimento degli standard di cui alla classe IV.
Il Comune, pertanto, a seguito di procedura selettiva pubblica, svoltasi tra il febbraio e marzo del 2014, affidò la realizzazione di una nuova sede alla Soc. Coop. Commercianti Indipendenti Associati, la quale aveva proposto di farsi carico dei costi di edificazione della Caserma a fronte del riconoscimento di una variante urbanistica su un terreno di sua proprietà.
Sulla vicenda intervennero, nel 2017, e;
il primo pubblicava sulla propria Controparte_1 Controparte_2 pagina Facebook una ricostruzione dei fatti, secondo l'appellante, inveritiera e diffamatoria;
il secondo, quale presidente pro tempore del Comitato C'entro anch'io, depositava un esposto presso la Procura della Repubblica di Forlì, asseritamente calunnioso. Ancora, , divenuto a sua volta presidente del comitato C'entro CP_1 anch'io, presentò opposizione all'istanza di archiviazione formulata dal PM, poi invece definitivamente accolta.
pagina 2 di 7 Tali reiterate iniziative integravano, a parere di parte attrice, diffamazione aggravata ex art. 595, 3 comma, c.p. e calunnia, avendo i convenuti attribuito all'attore comportamenti riconducibili ad ipotesi delittuose, nella specie l'intento fraudolento di voler creare un'indebita utilità in favore di un'impresa privata, in particolare in favore della Soc. Coop. Commercianti Indipendenti Associati, che avrebbe realizzato la Caserma in cambio della concessione di una variante urbanistica su di un terreno di sua proprietà.
L'attore concludeva affermando di aver subito, per effetto della condotta dolosa dei convenuti, un pregiudizio all'immagine, esistenza, reputazione, dignità e onore, di cui domandava il risarcimento.
Si costituivano nel giudizio il e il contestando l'accusa, e sostenendo che le dichiarazioni CP_1 CP_2 richiamate da parte attrice, asseritamente lesive del suo onore e decoro, rientravano nel normale e legittimo contesto del confronto e della dialettica politica, da ricondurre all'interesse collettivo del Comitato e non certamente a quello dei singoli che si erano esposti facendosi portavoce delle diverse problematiche di categoria, ed avevano ricostruito fedelmente la vicenda in oggetto, senza aggiungere alcun contenuto offensivo e diffamatorio. I tempi e le modalità con i quali il ha permesso agli operatori privati di formulare CP_3 proposte/progetti, avevano nella realtà penalizzato qualunque altro potenziale concorrente diverso da CIA-
CONAD, circostanza di fatto accertata dalla Procura della Repubblica nella motivazione alla propria richiesta di archiviazione, che aveva qualificato come “convincenti e condivisibili, perché fondate sulle emergenze oggettive ed immuni da vizi logici e giuridici” le considerazioni svolte nell'esposto depositato. Ad ogni modo, i convenuti rilevavano la ricorrenza, nel caso di specie, di tutte le condizioni idonee a ricondurre gli interventi e le dichiarazioni dagli stessi rese all'interno dell'esercizio del diritto di critica, quali la pertinenza, la veridicità e la continenza delle notizie, e d'altra parte negavano fosse ravvisabile un reato di calunnia in danno dell'attore.
Infine, escludevano la sussistenza di un danno risarcibile.
Il Tribunale, preliminarmente escluso il difetto di legittimazione passiva eccepito dai convenuti, ha respinto la domanda ritenendo che le dichiarazioni asseritamente offensive oggetto di causa, rese dai convenuti tramite
Facebook, gli organi di stampa, nonché mediante atti giudiziari, costituissero esternazione del diritto di critica politica manifestata dal e dal avverso le scelte operate dall'amministrazione comunale CP_1 CP_2 guidata dall'ex sindaco in relazione all'annosa vicenda del trasferimento della caserma dei Parte_1
Carabinieri di Cesena.
Nel valutare la sussistenza dei presupposti del diritto di cronaca e critica, il primo giudice qualificò, in primis, di interesse pubblico la materia trattata nelle propalazioni oggetto di causa - ovvero la ricerca di una nuova sede ove trasferire la caserma dei Carabinieri di Cesena -, posto che fu lo stesso sindaco di Cesena, unitamente all'Assessore alle Politiche di Qualificazione Urbana, , a sottolineare il carattere decennale della Testimone_3 vicenda e il rilievo da questa assunto in seno all'attività del Consiglio Comunale, ai vari Gruppi Consiliari e presso i principali organi di stampa ed informazione.
Quindi ritenne che le dichiarazioni rese in proposito dagli odierni convenuti fossero adeguatamente circostanziate e scevre dai profili di falsità lamentati dal avendo le parti convenute rappresentato in Pt_1 maniera dettagliata e aderente alla realtà, tutte quelle circostanze che per quanto di loro interesse risultavano funzionali a trasmettere il messaggio che intendevano volta per volta comunicare agli interlocutori.
Infine, le esternazioni critiche espresse da e risultarono, secondo il giudicante, ampiamente CP_1 CP_2 rispettose del principio di continenza, viepiù ove si consideri l'ambito della disputa politica nel quale si andavano ad inserire (pag. 6 sentenza).
In definitiva, il Tribunale negò, nel giudizio di primo grado, che fossero ravvisabili gli estremi di una diffamazione o di un reato di calunnia, escludendo, per quest'ultimo aspetto, la consapevolezza in capo al ed al della innocenza del in ordine al delitto di cui all'art. 323 c.p. CP_1 CP_2 Pt_1
pagina 3 di 7 In Tribunale ha precisato che l'insussistenza di espressioni lesive ex se della dignità personale, del decoro professionale e della reputazione di escludevano non solo l'integrazione dei reati di ingiuria, Parte_1 diffamazione aggravata e/o calunnia ma altresì la rilevanza in termini di illecito civilistico delle condotte oggetto di causa, con definitivo rigetto della domanda risarcitoria formulata e condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando un unico motivo di gravame. Parte_1
Nel giudizio si sono costituiti il e il domandando il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 CP_2 prima decisione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 9.04.2024.
***
Con l'unico motivo di gravame deduce la erroneità della decisione, insistendo nel ritenere che le Parte_1 dichiarazioni riportate dagli odierni appellati tramite Facebook, conferenze stampa ovvero contenute nell'esposto alla Procura e nella successiva opposizione all'archiviazione, integrino i delitti di diffamazione aggravata e calunnia (pag. 20 atto di appello).
In primis contesta la veridicità delle affermazioni rese all'epoca dal e dal in particolare CP_1 CP_2 che l'Amministrazione Comunale avrebbe potuto destinare i locali ex Tribunale a sede della Caserma dei
Carabinieri, così come poi effettivamente avvenne per le sedi della Polizia Municipale.
Infatti, chiarisce il la possibilità di derogare all'adeguamento sismico era consentita solo per la sede della Pt_1
Polizia Municipale, poiché questa non rientrava tra gli edifici definiti “strategici”, (secondo le disposizioni del decreto 21 ottobre 2003 del dipartimento della Protezione Civile), diversamente dalla Caserma dei Carabinieri, il cui insediamento avrebbe per questa sua qualità imposto la realizzazione delle opere necessarie al raggiungimento degli standard di cui alla classe IV (pag. 21 ss appello).
L'appellante ritiene altresì integrato il presupposto del dolo generico in capo agli appellati, a conoscenza della circostanza sopra rilevata e della situazione dell'ex Tribunale, se non altro dopo che l'8.4.2017 il Sindaco e l'Assessore alle politiche di qualificazione urbana avevano effettuato un comunicato stampa chiarificatore di ogni aspetto;
insiste quindi nel sostenere che le dichiarazioni da questi rese, propalate alla generalità delle persone, costituiscono diffamazione e calunnia.
Esclude poi che nella fattispecie in decisione ricorressero i restanti requisiti imposti per l'esimente del diritto di critica politica, nella specie la pertinenza e la continenza della notizia.
La vicenda fu infatti oggetto dell'attenzione degli appellati ben tre anni dopo il suo accadimento senza che fossero emerse circostanze nuove tali da suscitare un interesse pubblico per la stessa.
Inoltre la continenza è esclusa dalle affermazioni offensive utilizzate dagli appellati, secondo i quali il rifiuto da parte del di collocare la Caserma nei locali ex Tribunali costituirebbe una manovra truffaldina messa in CP_3 atto al fine di consentire l'operazione speculativa di un operatore privato (pag. 39 atto di appello).
Infine, l'appellante sostiene che il reato di calunnia è integrato per avere gli appellati formulato specifiche istanze all'autorità giudiziaria, rispettivamente un esposto alla Procura della Repubblica e l'opposizione alla richiesta di archiviazione, nelle quali erano attribuiti all'appellante comportamenti riconducibili ad ipotesi delittuose.
Il gravame è infondato.
L'appellante censura la motivazione del primo giudice per aver ritenuto legittimo esercizio del diritto di cronaca le affermazioni rese dalle parti appellate, sebbene le accuse formulate nei confronti del non trovino il Pt_1 minimo riscontro nella realtà e la vicenda, così come ripetutamente rappresentata da e si CP_1 CP_2 fonda (…) su una ricostruzione del tutto pretestuosa (pag. 25 atto di appello). pagina 4 di 7 In primo luogo, nella fattispecie viene allegato ragionevolmente l'esercizio del diritto di critica, rispetto al quale vale rammentare il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere poi efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (cfr. da ultimo Cass.
4955/2024).
Il canone della verità, prosegue la Corte, si atteggia infatti diversamente a seconda del diritto, di cronaca o di critica, esercitato.
Se nella prima ipotesi è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, per cui gli stessi essi debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva, e la loro esposizione va effettuata in modo misurato, nel caso del diritto di critica non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto.
Il fatto di cui va verificata la veridicità, ai fini dell'accertamento della scriminante, è quello ritenuto diffamatorio, ovvero quello la cui attribuzione può comportare diffamazione, non una qualsiasi altra circostanza,
e neppure un fatto da quello presupposto o che costituisce il precedente logico di quello diffamante (Cass.
36530/2023).
Ora, nel caso in esame, può dirsi che il fatto, asseritamente diffamatorio, non va individuato nell'aver il o il ritenuto insediabile, nei locali dell'ex Tribunale, la Caserma dei Carabinieri, bensì CP_1 CP_2 nell'aver eventualmente dedotto, dalla decisione del di non insediarvi quest'ultima, l'intento del CP_3 medesimo di perseguire altri fini, e in particolare agevolare un operatore privato, che, a fronte della concessione di una variante urbanistica su di un terreno di proprietà, avrebbe realizzato la Caserma dei Carabinieri.
Il tuttavia, nel proprio atto di appello, si duole esclusivamente della falsità delle dichiarazioni rese dai Pt_1 convenuti, i quali avrebbero ripetutamente sostenuto che l'Amministrazione Comunale, così come aveva destinato i locali ex Tribunale a sede della Polizia Municipale, ben avrebbe potuto, alla stessa stregua, insediarvi la Caserma dei Carabinieri (pag. 20 atto di appello).
In sé considerata, però, tale affermazione non può ritenersi diffamatoria e, almeno nel post Facebook contestato,
mai ha espressamente dedotto, da tale vicenda, l'intenzione del Comune di voler agevolare un Controparte_1 operatore privato per il tramite dell'affidamento dei lavori di costruzione ex novo della sede della Caserma.
ha provveduto alla ricerca ed acquisizione di una notizia tramite un'opera personale di elaborazione, CP_1 collegamento e valutazione critica, svolgendo attività simile a quello che viene definito “giornalismo d'inchiesta”, peraltro sottoposto ad una disciplina, in parte diversa e meno rigorosa, rispetto a quella dettata per la cronaca o la critica giornalistica che sia priva dell'elemento investigativo.
Con sentenza n. 30522 del 2023, la Corte di Cassazione ha definito giornalismo d'inchiesta “un'attività autonoma del giornalista rivolta alla ricerca, organizzazione, collegamento di notizie tratte da fonti riservate e non, anche documentali e ufficiali, dirette a sollecitare un'indagine su determinati fatti di generale interesse”. Ancora, ha spiegato, come il requisito della verità (anche putativa) vada inteso in un'accezione meno rigorosa, occorrendo valutare non tanto la veridicità della notizia, che il giornalista investigativo ha direttamente acquisito, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che la maggiore accuratezza possibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità.
Così, prosegue la Corte, tramite l'attenuazione del canone di verità, il giornalista d'inchiesta è tutelato, esercitando un diritto di rango costituzionale, ovvero il diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero “sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite”. pagina 5 di 7 È quanto successo nella fattispecie in decisione, ove , dopo aver ricostruito la cronologia della vicenda CP_1 in oggetto, si è espresso in termini dubbiosi circa l'agire della azienda privata, domandandosi come questa potesse sapere della necessità di una Caserma ancor prima della pubblicazione del bando pubblico, come facesse a sapere quali fossero le specifiche particolari che la struttura necessitava e cosa l'avesse spinta ad investire tempo e denaro su quella determinata proposta.
Tali dichiarazioni, quindi, non hanno contenuto oggettivamente diffamatorio, né, come già detto, l'eventuale falsità della notizia, circa la possibilità di trasferire gli uffici della Caserma dei Carabinieri presso la sede dell'ex
Tribunale, assume diretto rilievo a tal fine, atteso che l'unico aspetto diffamatorio è l'attribuzione al CP_3 della intenzione di favorire una impresa privata, tuttavia non dedotto nel post Facebook.
Semmai può dirsi che il abbia espresso, in ragione delle circostanze non chiare, un sospetto di illecito, CP_1 pacificamente rientrante, all'interno della cornice di un giornalismo d'inchiesta, nell'esercizio del diritto di critica, posta la correttezza della cronologia della vicenda esposta, mai peraltro contestata da parte appellante,
l'accuratezza nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, avvallato anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì nel decreto di archiviazione, laddove afferma che: “le ricostruzioni, le argomentazioni e le considerazioni svolte nell'esposto depositato (che ricalca nei fatti quanto già detto nel post
Facebook) sono convincenti e condivisibili, perché fondate sulle emergenze oggettive ed immuni da vizi logici e giuridici” (pag. 1 Decreto di archiviazione).
Peraltro, va pure sottolineato che è assolutamente vero e rilevante, ai fini della valutazione della condotta degli appellati, quanto già osservato dal primo giudice, ovvero che il Comunicato stampa reso l'8.04.2017, che a dire di avrebbe definitivamente chiarito la vicenda in oggetto, si caratterizza invece per genericità e Pt_1 superficialità, non riportando elementi oggettivi di valutazione e riferendo unilateralmente circostanze rimaste non documentate, quali ad esempio, il trasferimento solo temporaneo dei Carabinieri nella sede dell'ex Tribunale e l'assetto di quest'ultima incompatibile con la presenza dell'Arma dei Carabinieri ma assolutamente adeguata per la sede della Polizia Municipale.
Solo nel giudizio di appello ha fornito le ragioni concrete e verificabili per cui la sede della Caserma dei Pt_1
Carabinieri, edificio strategico in una specifica accezione normativa, doveva presentare la massima resistenza sismica, mentre la deroga all'adeguamento sismico era ammessa per la sede della Polizia Municipale, che non è classificata “edificio strategico”, per le finalità di quella normativa;
solo in questa sede infatti l'appellante ha indicato specificamente la normativa secondaria ed i provvedimenti della Protezione Civile che definiscono il carattere appunto strategico o meno degli edifici destinati a servizi di pubblica utilità.
La precedente incertezza sul punto giustifica, quindi, la coltivazione del dubbio, da parte del e ancora CP_2 del , nell'esposto presso la Procura della Repubblica di Forlì e nella successiva opposizione CP_1 all'archiviazione da quest'ultima disposta, ove, qui sì, gli appellati hanno evidenziato la convinzione che il rifiuto a trasferire la caserma dei Carabinieri presso la sede dell'ex Tribunale fosse motivata dalla “ferma volontà del di perseguire la strada dell'affidamento ad un privato dei lavori di realizzazione CP_3 dell'edificio destinato ad ospitare i Carabinieri, che si doveva operare rapidamente e senza cambiamenti di rotta affinchè andasse in porto la proposta della Soc. Coop. CIA – Conad” (pag. 9 esposto).
E tuttavia, neppure in tali dichiarazioni sono ravvisabili gli estremi della calunnia;
come già detto, il Pubblico
Ministero nel decreto di archiviazione non ha negato la veridicità delle ricostruzioni e delle considerazioni svolte nell'esposto depositato presso la Sezione Carabinieri dal ritenendole anzi convincenti e CP_2 condivisibili, ma ha solo escluso che ne fosse derivato un danno all'ente pubblico, posto che, all'esito del confronto tra le due proposte, quella aggiudicatrice si è dimostrata, tra le due, la più vantaggiosa per la parte pubblica (cfr. decreto di archiviazione).
D'altro canto la natura calunniosa delle condotte degli appellati va esclusa anche considerato, da una parte, che la calunnia richiede in chi agisce la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, (mentre nel caso in esame non vi erano elementi dimostrativi sul punto) e dall'altra che l'esposto costituisce uno strumento istituzionale, a pagina 6 di 7 disposizione del cittadino che, nutrendo un ragionevole sospetto circa la commissione di reati, sollecita in proposito la legittima investigazione dello Stato, per ottenere chiarezza.
Infine, pienamente rispettati risultano i requisiti di continenza e pertinenza della notizia.
La continenza verbale, come peraltro chiarito dallo stesso appellante, va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass 27592/2019). ritiene superato il criterio della continenza verbale, per aver i convenuti non solo falsato la realtà, Parte_1 sostenendo il preteso ingiustificato rifiuto, da parte del a collocare la Caserma dei Carabinieri nei locali CP_3 ex Tribunali, ma anche ripetutamente affermato che questa risulterebbe una manovra truffaldina messa in atto al fine di consentire l'operazione speculativa di un operatore privato (pag. 39 atto di appello).
Tale rilievo non coglie tuttavia nel segno, perché nell'ambito del diritto di critica, e del giornalismo di inchiesta,
a fronte della perdurante mancanza di chiarezza (che come detto neppure il comunicato dell'aprile 2017 ha risolto) possono legittimamente sollevarsi dubbi circa le reali motivazione dell'azione amministrativa. Né, d'altra parte, inficia l'interesse pubblico o la pertinenza della notizia la circostanza che e CP_2
abbiano riportato la vicenda a distanza di tre anni dallo svolgimento dei fatti in contestazione. CP_1
Sul punto va rilevato in primo luogo che nel 2015 la questione tornò alla ribalta, perché l'ex Tribunale venne destinato a sede della Polizia Municipale, e questo fatto apparve contraddire la precedente linea tenuta dal d'altro canto (come già rilevato dal primo giudice), lo stesso Sindaco di Cesena proprio nell'aprile del CP_3
2017, in risposta al post pubblicato su Facebook dal , mise in luce che la vicenda della Caserma dei CP_1
Carabinieri per Cesena era “in discussione da ben 8 anni ed è stata oggetto di diversi passaggi in Consiglio
Comunale, di interpellanze, di ordini del giorno, di convegni pubblici promossi da Gruppi Consiliari e da forze politiche, per non parlare delle prese di posizione sugli organi di stampa e di informazione (…) si tratta di una vicenda ormai decennale”. Tanto basta a motivare l'infondatezza delle contestazioni formulate da parte appellante e conseguentemente rigettare il gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate tenendo conto delle tariffe medie per l'attività di studio e introduttiva, minime per le restanti, con aumento del 30 % per la difesa di due parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 411/2022, emessa dal Tribunale di Forlì;
- condanna al rimborso in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi €.12.483,00 a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1033/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BELEFFI MASSIMO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA BRUNI N. 1 47100 FORLI' presso il difensore
APPELLANTE contro e , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
CASTAGNOLI ISABELLA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, N. 50 47521 CESENA presso il difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 411 del 2022 emessa dal Tribunale di Forlì
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 411/2022, resa nell'ambito del procedimento n. 2131/2019, pubblicata in data 3/5/2022 e notificata il 3/5/2022, - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la natura calunniosa, diffamatoria, o comunque lesiva del diritto all'onore, al decoro ed alla reputazione ex 368 c.p. art. 594 c.p. e/o 595 c.p. e/o 596 bis c.p. e comunque ex art. 2043 c.c., delle affermazioni riferibili ai sig.ri e Controparte_1 CP_2
ivi riportate;
- dichiarare, pertanto, responsabili di calunnia e/o diffamazione aggravata ex art. 595
[...] commi 3 c.p. i convenuti e in relazione a quanto esposto in narrativa;
- Controparte_1 Controparte_2 conseguentemente, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i predetti e , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, a risarcire a i danni dal medesimo subiti e subendi in dipendenza e per effetto dei Parte_1 fatti di cui è causa, da liquidarsi equitativamente, determinata in misura non inferiore ad €. 100.000,00 od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta provata o comunque più equa e di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
in via istruttoria - si domanda l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che all'edificio ex Tribunale di via dell'Amore in Cesena è attribuita, ai sensi del D.M. pagina 1 di 7 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), la classe d'uso III^”. 2) “Vero che, ai sensi dell'art.8.4 3° comma del D.M. 14/01/2008, al suddetto fabbricato è consentita la deroga all'adeguamento sismico trattandosi di edificio individuato come bene di interesse culturale fin dall'anno 2000”. 3) “Vero che in relazione a tale deroga risultava consentita, nei suddetti locali, l'installazione della sede della Polizia Municipale senza necessità di realizzare opere edili per l'adeguamento sismico”. 4) “Vero che al fine di trasferire, nei medesimi locali, la Caserma dei Carabinieri, nonostante la deroga, era comunque obbligatorio il loro adeguamento alla classe d'uso
IV^ ex art.
8.4.1 DM 14/01/2008”. 5) “Vero che nei locali ex Tribunale, si sarebbe potuto installare la Caserma dei Carabinieri solo allorquando si fossero effettato opere edili di adeguamento alla normativa antisismica che consentissero il conseguimento della classe d'uso IV^”. 6) “Vero che la deroga all'adeguamento sismico, in quanto edificio individuato come bene di interesse culturale, non consentiva comunque l'installazione della Caserma dei Carabinieri”. 7) “Vero che il pubblicò un comunicato stampa proprio al fine di Controparte_3 rendere note le ragioni per cui i locali dell'ex Tribunale erano idonei per la sede della Polizia Municipale ma non per la Caserma del Carabinieri”. 8) “Vero che la destinazione dei locali ex Tribunale fu oggetto di un questioni. time in Consiglio Comunale a Cesena, nel corso del quale furono spiegate le ragioni per cui essi erano idonei per la sede della Polizia Municipale ma non per la Caserma del Carabinieri”. Si indicano quali testi: 1) Tes_1
2) 3) . Nel chiedere che la sentenza venga trattenuta in decisione
[...] Testimone_2 Testimone_3 si domanda la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Gli appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Rigettare l'appello del sig. poiché del tutto infondato in fatto e in diritto, confermando pertanto la Parte_1 sentenza n.411/2022 del Tribunale di Forlì pubblicata in data 03/05/2022 (Proc.n.2131/2019 RG). - Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio ed accessori come per legge se e in quanto dovute”.
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinnanzi al Tribunale di Forlì Parte_1 CP_1
e domandando di accertare la natura calunniosa, diffamatoria, o comunque lesiva
[...] Controparte_2 del diritto all'onore, al decoro ed alla reputazione delle affermazioni da loro rese;
dichiarare responsabili di calunnia e/ o diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p. i convenuti e per l'effetto condannarli a risarcire all'attore i danni subiti in ragione dei fatti di causa, equitativamente determinati in € 100.000.
L'attore esponeva nel merito di aver ricoperto dal maggio 2009 al giugno 2019 l'incarico di Sindaco del
[...]
e di essersi occupato, durante il proprio mandato, della vicenda relativa all'ubicazione della Caserma CP_3 per il Comando dei Carabinieri. A fronte, infatti, della necessità di fornire a questi ultimi una collocazione adeguata, il Consiglio Comunale nell'ottobre del 2013 aveva attivato una verifica sul territorio con il compito di individuare l'esistenza di immobili idonei;
senonché la ricognizione eseguita aveva dato esito negativo, anche in ordine alla sede dell'ex Tribunale, proposta dai Carabinieri, risultata inidonea in ragione dell'impossibilità di eseguire lavori di adeguamento sismico tali da garantire il raggiungimento degli standard di cui alla classe IV.
Il Comune, pertanto, a seguito di procedura selettiva pubblica, svoltasi tra il febbraio e marzo del 2014, affidò la realizzazione di una nuova sede alla Soc. Coop. Commercianti Indipendenti Associati, la quale aveva proposto di farsi carico dei costi di edificazione della Caserma a fronte del riconoscimento di una variante urbanistica su un terreno di sua proprietà.
Sulla vicenda intervennero, nel 2017, e;
il primo pubblicava sulla propria Controparte_1 Controparte_2 pagina Facebook una ricostruzione dei fatti, secondo l'appellante, inveritiera e diffamatoria;
il secondo, quale presidente pro tempore del Comitato C'entro anch'io, depositava un esposto presso la Procura della Repubblica di Forlì, asseritamente calunnioso. Ancora, , divenuto a sua volta presidente del comitato C'entro CP_1 anch'io, presentò opposizione all'istanza di archiviazione formulata dal PM, poi invece definitivamente accolta.
pagina 2 di 7 Tali reiterate iniziative integravano, a parere di parte attrice, diffamazione aggravata ex art. 595, 3 comma, c.p. e calunnia, avendo i convenuti attribuito all'attore comportamenti riconducibili ad ipotesi delittuose, nella specie l'intento fraudolento di voler creare un'indebita utilità in favore di un'impresa privata, in particolare in favore della Soc. Coop. Commercianti Indipendenti Associati, che avrebbe realizzato la Caserma in cambio della concessione di una variante urbanistica su di un terreno di sua proprietà.
L'attore concludeva affermando di aver subito, per effetto della condotta dolosa dei convenuti, un pregiudizio all'immagine, esistenza, reputazione, dignità e onore, di cui domandava il risarcimento.
Si costituivano nel giudizio il e il contestando l'accusa, e sostenendo che le dichiarazioni CP_1 CP_2 richiamate da parte attrice, asseritamente lesive del suo onore e decoro, rientravano nel normale e legittimo contesto del confronto e della dialettica politica, da ricondurre all'interesse collettivo del Comitato e non certamente a quello dei singoli che si erano esposti facendosi portavoce delle diverse problematiche di categoria, ed avevano ricostruito fedelmente la vicenda in oggetto, senza aggiungere alcun contenuto offensivo e diffamatorio. I tempi e le modalità con i quali il ha permesso agli operatori privati di formulare CP_3 proposte/progetti, avevano nella realtà penalizzato qualunque altro potenziale concorrente diverso da CIA-
CONAD, circostanza di fatto accertata dalla Procura della Repubblica nella motivazione alla propria richiesta di archiviazione, che aveva qualificato come “convincenti e condivisibili, perché fondate sulle emergenze oggettive ed immuni da vizi logici e giuridici” le considerazioni svolte nell'esposto depositato. Ad ogni modo, i convenuti rilevavano la ricorrenza, nel caso di specie, di tutte le condizioni idonee a ricondurre gli interventi e le dichiarazioni dagli stessi rese all'interno dell'esercizio del diritto di critica, quali la pertinenza, la veridicità e la continenza delle notizie, e d'altra parte negavano fosse ravvisabile un reato di calunnia in danno dell'attore.
Infine, escludevano la sussistenza di un danno risarcibile.
Il Tribunale, preliminarmente escluso il difetto di legittimazione passiva eccepito dai convenuti, ha respinto la domanda ritenendo che le dichiarazioni asseritamente offensive oggetto di causa, rese dai convenuti tramite
Facebook, gli organi di stampa, nonché mediante atti giudiziari, costituissero esternazione del diritto di critica politica manifestata dal e dal avverso le scelte operate dall'amministrazione comunale CP_1 CP_2 guidata dall'ex sindaco in relazione all'annosa vicenda del trasferimento della caserma dei Parte_1
Carabinieri di Cesena.
Nel valutare la sussistenza dei presupposti del diritto di cronaca e critica, il primo giudice qualificò, in primis, di interesse pubblico la materia trattata nelle propalazioni oggetto di causa - ovvero la ricerca di una nuova sede ove trasferire la caserma dei Carabinieri di Cesena -, posto che fu lo stesso sindaco di Cesena, unitamente all'Assessore alle Politiche di Qualificazione Urbana, , a sottolineare il carattere decennale della Testimone_3 vicenda e il rilievo da questa assunto in seno all'attività del Consiglio Comunale, ai vari Gruppi Consiliari e presso i principali organi di stampa ed informazione.
Quindi ritenne che le dichiarazioni rese in proposito dagli odierni convenuti fossero adeguatamente circostanziate e scevre dai profili di falsità lamentati dal avendo le parti convenute rappresentato in Pt_1 maniera dettagliata e aderente alla realtà, tutte quelle circostanze che per quanto di loro interesse risultavano funzionali a trasmettere il messaggio che intendevano volta per volta comunicare agli interlocutori.
Infine, le esternazioni critiche espresse da e risultarono, secondo il giudicante, ampiamente CP_1 CP_2 rispettose del principio di continenza, viepiù ove si consideri l'ambito della disputa politica nel quale si andavano ad inserire (pag. 6 sentenza).
In definitiva, il Tribunale negò, nel giudizio di primo grado, che fossero ravvisabili gli estremi di una diffamazione o di un reato di calunnia, escludendo, per quest'ultimo aspetto, la consapevolezza in capo al ed al della innocenza del in ordine al delitto di cui all'art. 323 c.p. CP_1 CP_2 Pt_1
pagina 3 di 7 In Tribunale ha precisato che l'insussistenza di espressioni lesive ex se della dignità personale, del decoro professionale e della reputazione di escludevano non solo l'integrazione dei reati di ingiuria, Parte_1 diffamazione aggravata e/o calunnia ma altresì la rilevanza in termini di illecito civilistico delle condotte oggetto di causa, con definitivo rigetto della domanda risarcitoria formulata e condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando un unico motivo di gravame. Parte_1
Nel giudizio si sono costituiti il e il domandando il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 CP_2 prima decisione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 9.04.2024.
***
Con l'unico motivo di gravame deduce la erroneità della decisione, insistendo nel ritenere che le Parte_1 dichiarazioni riportate dagli odierni appellati tramite Facebook, conferenze stampa ovvero contenute nell'esposto alla Procura e nella successiva opposizione all'archiviazione, integrino i delitti di diffamazione aggravata e calunnia (pag. 20 atto di appello).
In primis contesta la veridicità delle affermazioni rese all'epoca dal e dal in particolare CP_1 CP_2 che l'Amministrazione Comunale avrebbe potuto destinare i locali ex Tribunale a sede della Caserma dei
Carabinieri, così come poi effettivamente avvenne per le sedi della Polizia Municipale.
Infatti, chiarisce il la possibilità di derogare all'adeguamento sismico era consentita solo per la sede della Pt_1
Polizia Municipale, poiché questa non rientrava tra gli edifici definiti “strategici”, (secondo le disposizioni del decreto 21 ottobre 2003 del dipartimento della Protezione Civile), diversamente dalla Caserma dei Carabinieri, il cui insediamento avrebbe per questa sua qualità imposto la realizzazione delle opere necessarie al raggiungimento degli standard di cui alla classe IV (pag. 21 ss appello).
L'appellante ritiene altresì integrato il presupposto del dolo generico in capo agli appellati, a conoscenza della circostanza sopra rilevata e della situazione dell'ex Tribunale, se non altro dopo che l'8.4.2017 il Sindaco e l'Assessore alle politiche di qualificazione urbana avevano effettuato un comunicato stampa chiarificatore di ogni aspetto;
insiste quindi nel sostenere che le dichiarazioni da questi rese, propalate alla generalità delle persone, costituiscono diffamazione e calunnia.
Esclude poi che nella fattispecie in decisione ricorressero i restanti requisiti imposti per l'esimente del diritto di critica politica, nella specie la pertinenza e la continenza della notizia.
La vicenda fu infatti oggetto dell'attenzione degli appellati ben tre anni dopo il suo accadimento senza che fossero emerse circostanze nuove tali da suscitare un interesse pubblico per la stessa.
Inoltre la continenza è esclusa dalle affermazioni offensive utilizzate dagli appellati, secondo i quali il rifiuto da parte del di collocare la Caserma nei locali ex Tribunali costituirebbe una manovra truffaldina messa in CP_3 atto al fine di consentire l'operazione speculativa di un operatore privato (pag. 39 atto di appello).
Infine, l'appellante sostiene che il reato di calunnia è integrato per avere gli appellati formulato specifiche istanze all'autorità giudiziaria, rispettivamente un esposto alla Procura della Repubblica e l'opposizione alla richiesta di archiviazione, nelle quali erano attribuiti all'appellante comportamenti riconducibili ad ipotesi delittuose.
Il gravame è infondato.
L'appellante censura la motivazione del primo giudice per aver ritenuto legittimo esercizio del diritto di cronaca le affermazioni rese dalle parti appellate, sebbene le accuse formulate nei confronti del non trovino il Pt_1 minimo riscontro nella realtà e la vicenda, così come ripetutamente rappresentata da e si CP_1 CP_2 fonda (…) su una ricostruzione del tutto pretestuosa (pag. 25 atto di appello). pagina 4 di 7 In primo luogo, nella fattispecie viene allegato ragionevolmente l'esercizio del diritto di critica, rispetto al quale vale rammentare il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere poi efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (cfr. da ultimo Cass.
4955/2024).
Il canone della verità, prosegue la Corte, si atteggia infatti diversamente a seconda del diritto, di cronaca o di critica, esercitato.
Se nella prima ipotesi è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, per cui gli stessi essi debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva, e la loro esposizione va effettuata in modo misurato, nel caso del diritto di critica non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto.
Il fatto di cui va verificata la veridicità, ai fini dell'accertamento della scriminante, è quello ritenuto diffamatorio, ovvero quello la cui attribuzione può comportare diffamazione, non una qualsiasi altra circostanza,
e neppure un fatto da quello presupposto o che costituisce il precedente logico di quello diffamante (Cass.
36530/2023).
Ora, nel caso in esame, può dirsi che il fatto, asseritamente diffamatorio, non va individuato nell'aver il o il ritenuto insediabile, nei locali dell'ex Tribunale, la Caserma dei Carabinieri, bensì CP_1 CP_2 nell'aver eventualmente dedotto, dalla decisione del di non insediarvi quest'ultima, l'intento del CP_3 medesimo di perseguire altri fini, e in particolare agevolare un operatore privato, che, a fronte della concessione di una variante urbanistica su di un terreno di proprietà, avrebbe realizzato la Caserma dei Carabinieri.
Il tuttavia, nel proprio atto di appello, si duole esclusivamente della falsità delle dichiarazioni rese dai Pt_1 convenuti, i quali avrebbero ripetutamente sostenuto che l'Amministrazione Comunale, così come aveva destinato i locali ex Tribunale a sede della Polizia Municipale, ben avrebbe potuto, alla stessa stregua, insediarvi la Caserma dei Carabinieri (pag. 20 atto di appello).
In sé considerata, però, tale affermazione non può ritenersi diffamatoria e, almeno nel post Facebook contestato,
mai ha espressamente dedotto, da tale vicenda, l'intenzione del Comune di voler agevolare un Controparte_1 operatore privato per il tramite dell'affidamento dei lavori di costruzione ex novo della sede della Caserma.
ha provveduto alla ricerca ed acquisizione di una notizia tramite un'opera personale di elaborazione, CP_1 collegamento e valutazione critica, svolgendo attività simile a quello che viene definito “giornalismo d'inchiesta”, peraltro sottoposto ad una disciplina, in parte diversa e meno rigorosa, rispetto a quella dettata per la cronaca o la critica giornalistica che sia priva dell'elemento investigativo.
Con sentenza n. 30522 del 2023, la Corte di Cassazione ha definito giornalismo d'inchiesta “un'attività autonoma del giornalista rivolta alla ricerca, organizzazione, collegamento di notizie tratte da fonti riservate e non, anche documentali e ufficiali, dirette a sollecitare un'indagine su determinati fatti di generale interesse”. Ancora, ha spiegato, come il requisito della verità (anche putativa) vada inteso in un'accezione meno rigorosa, occorrendo valutare non tanto la veridicità della notizia, che il giornalista investigativo ha direttamente acquisito, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che la maggiore accuratezza possibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità.
Così, prosegue la Corte, tramite l'attenuazione del canone di verità, il giornalista d'inchiesta è tutelato, esercitando un diritto di rango costituzionale, ovvero il diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero “sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite”. pagina 5 di 7 È quanto successo nella fattispecie in decisione, ove , dopo aver ricostruito la cronologia della vicenda CP_1 in oggetto, si è espresso in termini dubbiosi circa l'agire della azienda privata, domandandosi come questa potesse sapere della necessità di una Caserma ancor prima della pubblicazione del bando pubblico, come facesse a sapere quali fossero le specifiche particolari che la struttura necessitava e cosa l'avesse spinta ad investire tempo e denaro su quella determinata proposta.
Tali dichiarazioni, quindi, non hanno contenuto oggettivamente diffamatorio, né, come già detto, l'eventuale falsità della notizia, circa la possibilità di trasferire gli uffici della Caserma dei Carabinieri presso la sede dell'ex
Tribunale, assume diretto rilievo a tal fine, atteso che l'unico aspetto diffamatorio è l'attribuzione al CP_3 della intenzione di favorire una impresa privata, tuttavia non dedotto nel post Facebook.
Semmai può dirsi che il abbia espresso, in ragione delle circostanze non chiare, un sospetto di illecito, CP_1 pacificamente rientrante, all'interno della cornice di un giornalismo d'inchiesta, nell'esercizio del diritto di critica, posta la correttezza della cronologia della vicenda esposta, mai peraltro contestata da parte appellante,
l'accuratezza nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, avvallato anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì nel decreto di archiviazione, laddove afferma che: “le ricostruzioni, le argomentazioni e le considerazioni svolte nell'esposto depositato (che ricalca nei fatti quanto già detto nel post
Facebook) sono convincenti e condivisibili, perché fondate sulle emergenze oggettive ed immuni da vizi logici e giuridici” (pag. 1 Decreto di archiviazione).
Peraltro, va pure sottolineato che è assolutamente vero e rilevante, ai fini della valutazione della condotta degli appellati, quanto già osservato dal primo giudice, ovvero che il Comunicato stampa reso l'8.04.2017, che a dire di avrebbe definitivamente chiarito la vicenda in oggetto, si caratterizza invece per genericità e Pt_1 superficialità, non riportando elementi oggettivi di valutazione e riferendo unilateralmente circostanze rimaste non documentate, quali ad esempio, il trasferimento solo temporaneo dei Carabinieri nella sede dell'ex Tribunale e l'assetto di quest'ultima incompatibile con la presenza dell'Arma dei Carabinieri ma assolutamente adeguata per la sede della Polizia Municipale.
Solo nel giudizio di appello ha fornito le ragioni concrete e verificabili per cui la sede della Caserma dei Pt_1
Carabinieri, edificio strategico in una specifica accezione normativa, doveva presentare la massima resistenza sismica, mentre la deroga all'adeguamento sismico era ammessa per la sede della Polizia Municipale, che non è classificata “edificio strategico”, per le finalità di quella normativa;
solo in questa sede infatti l'appellante ha indicato specificamente la normativa secondaria ed i provvedimenti della Protezione Civile che definiscono il carattere appunto strategico o meno degli edifici destinati a servizi di pubblica utilità.
La precedente incertezza sul punto giustifica, quindi, la coltivazione del dubbio, da parte del e ancora CP_2 del , nell'esposto presso la Procura della Repubblica di Forlì e nella successiva opposizione CP_1 all'archiviazione da quest'ultima disposta, ove, qui sì, gli appellati hanno evidenziato la convinzione che il rifiuto a trasferire la caserma dei Carabinieri presso la sede dell'ex Tribunale fosse motivata dalla “ferma volontà del di perseguire la strada dell'affidamento ad un privato dei lavori di realizzazione CP_3 dell'edificio destinato ad ospitare i Carabinieri, che si doveva operare rapidamente e senza cambiamenti di rotta affinchè andasse in porto la proposta della Soc. Coop. CIA – Conad” (pag. 9 esposto).
E tuttavia, neppure in tali dichiarazioni sono ravvisabili gli estremi della calunnia;
come già detto, il Pubblico
Ministero nel decreto di archiviazione non ha negato la veridicità delle ricostruzioni e delle considerazioni svolte nell'esposto depositato presso la Sezione Carabinieri dal ritenendole anzi convincenti e CP_2 condivisibili, ma ha solo escluso che ne fosse derivato un danno all'ente pubblico, posto che, all'esito del confronto tra le due proposte, quella aggiudicatrice si è dimostrata, tra le due, la più vantaggiosa per la parte pubblica (cfr. decreto di archiviazione).
D'altro canto la natura calunniosa delle condotte degli appellati va esclusa anche considerato, da una parte, che la calunnia richiede in chi agisce la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, (mentre nel caso in esame non vi erano elementi dimostrativi sul punto) e dall'altra che l'esposto costituisce uno strumento istituzionale, a pagina 6 di 7 disposizione del cittadino che, nutrendo un ragionevole sospetto circa la commissione di reati, sollecita in proposito la legittima investigazione dello Stato, per ottenere chiarezza.
Infine, pienamente rispettati risultano i requisiti di continenza e pertinenza della notizia.
La continenza verbale, come peraltro chiarito dallo stesso appellante, va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass 27592/2019). ritiene superato il criterio della continenza verbale, per aver i convenuti non solo falsato la realtà, Parte_1 sostenendo il preteso ingiustificato rifiuto, da parte del a collocare la Caserma dei Carabinieri nei locali CP_3 ex Tribunali, ma anche ripetutamente affermato che questa risulterebbe una manovra truffaldina messa in atto al fine di consentire l'operazione speculativa di un operatore privato (pag. 39 atto di appello).
Tale rilievo non coglie tuttavia nel segno, perché nell'ambito del diritto di critica, e del giornalismo di inchiesta,
a fronte della perdurante mancanza di chiarezza (che come detto neppure il comunicato dell'aprile 2017 ha risolto) possono legittimamente sollevarsi dubbi circa le reali motivazione dell'azione amministrativa. Né, d'altra parte, inficia l'interesse pubblico o la pertinenza della notizia la circostanza che e CP_2
abbiano riportato la vicenda a distanza di tre anni dallo svolgimento dei fatti in contestazione. CP_1
Sul punto va rilevato in primo luogo che nel 2015 la questione tornò alla ribalta, perché l'ex Tribunale venne destinato a sede della Polizia Municipale, e questo fatto apparve contraddire la precedente linea tenuta dal d'altro canto (come già rilevato dal primo giudice), lo stesso Sindaco di Cesena proprio nell'aprile del CP_3
2017, in risposta al post pubblicato su Facebook dal , mise in luce che la vicenda della Caserma dei CP_1
Carabinieri per Cesena era “in discussione da ben 8 anni ed è stata oggetto di diversi passaggi in Consiglio
Comunale, di interpellanze, di ordini del giorno, di convegni pubblici promossi da Gruppi Consiliari e da forze politiche, per non parlare delle prese di posizione sugli organi di stampa e di informazione (…) si tratta di una vicenda ormai decennale”. Tanto basta a motivare l'infondatezza delle contestazioni formulate da parte appellante e conseguentemente rigettare il gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate tenendo conto delle tariffe medie per l'attività di studio e introduttiva, minime per le restanti, con aumento del 30 % per la difesa di due parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 411/2022, emessa dal Tribunale di Forlì;
- condanna al rimborso in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi €.12.483,00 a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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