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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Mariagrazia Galati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 192/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Teresa Chiodo e Adele Ritorto, domiciliatari, giusta procura in atti;
- appellante -
E
(C.F. ), in persona del sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Geracitano, domiciliatario, giusta procura e delibera in atti;
- appellato –
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
titolare della omonima ditta con sede in Gasperina (CZ) C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Anania, domiciliatario, giusta procura in atti;
- terzo chiamato in causa –
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. – appello avverso la sentenza n. 952/2021 emessa il 22.12.2021 dal GdP di Locri nell'ambito del procedimento n.
2654/2017 r.g. e notificata il 04.1.2022
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.
n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis. Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 domandato all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 952/2021 emessa il
22.12.2021 dal Giudice di Pace di Locri nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del con Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui – pur avendo, a proprio avviso, il Giudice di prime cure correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. e conseguentemente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell'Ente convenuto – avrebbe errato nella valutazione delle prove e, nella specie, non debitamente valutato le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice presenti al momento dell'evento nelle vicinanze della deducente che erano stati escussi da un Giudice di Pace diverso da quello che aveva proseguito la istruzione del giudizio e pronunciato sentenza nonché ritenuto non provato il nesso causale tra l'evento e la traumatologia subita all'occhio sebbene, a proprio avviso, la iperemia congiuntivale riscontrata 48 ore dopo l'evento fosse elemento sufficiente per ritenere provato il nesso causale anche se non accompagnata alla presenza di polvere pirica. Ha dedotto inoltre: - sulla nullità della decisione nella parte in cui si fonda sulle dichiarazioni del teste rispetto al quale era Tes_1 stata sollevata la eccezione di decadenza nella escussione del medesimo sull'assunto che non fosse stato regolarmente citato per le udienze precedenti la sua escussione non decisa in primo grado e reiterata con l'atto di appello;
- sulla violazione dell'art. 2050 c.c. trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva rispetto alla quale il convenuto avrebbe dovuto fornire la prova CP_1 liberatoria della propria responsabilità – a proprio avviso – non raggiunta in quanto non sarebbero state allegate le prescritte autorizzazioni e la documentazione attestante le cautele adottate. Ha concluso pertanto chiedendo
2 l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “ 1) accertare dichiarare che la signora ha subito i danni per cui è stata specifica Parte_1 domanda, in occasione dell'accensione dei fuochi d'artificio nel corso della manifestazione del 'Mercato della Badia' patrocinata dal 2) Controparte_1 accertare dichiarare che il è responsabile ex art. 2051 c.c. Controparte_1 nella produzione del sinistro d quo in via esclusiva e/o in solido con la ditta
3) per l'effetto condannare il in persona del CP_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore in via esclusiva e/o in via solidale (e nella misura ritenuta) con la ditta con sede in Gasperina (CZ) alla Controparte_2 via S Pertini, n. 1 al risarcimento di tutti i danni relativi alle lesioni personali e non le subiti dalla signora da quantificarsi nella misura di euro 4.907,82 od in quella misura diversa che risulterà a seguito di CTU medica che sarà disposta se non ritenuto di liquidare il danno in via equitativa per come richiesto in primo grado nei limiti della competenza del Giudice di Pace, oltre accessori come per legge. Tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio distrarsi a favore di sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria. Si reitera la “non valenza” probatoria e/o eccezione di inammissibilità della prova testimoniale del vigile urbano perché per Tes_2 come prontamente contestato è decisamente di parte e manca di obiettività nonché l'estromissione e/o non utilizzabilità delle dichiarazioni rese del M.llo C.C. Mesiti perché controparte era decaduto”.
I.
2- Si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, eccependo in primo luogo la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque il rigetto nel merito assumendone la infondatezza per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata il
04.4.2022 alla quale si rinvia;
ha proposto in via condizionata appello incidentale in caso di accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado avverso la parte della sentenza che aveva rigettato il difetto di legittimazione passiva del o, comunque, il difetto di titolarità Controparte_1 passiva dello stesso ente in ordine alle pretese dell'appellante e, per l'effetto, rigettare nel merito la domanda ex adverso proposta. Ha chiesto in caso di accoglimento della domanda attorea, di dichiarare che l'unico obbligato è il terzo chiamato titolare della omonima ditta, con sede in Controparte_2
Gasperina, Via Sandro Pertini n.1, con vittoria di spese.
I.
3- Si è costituito, infine, in giudizio eccependo la Controparte_2 inammissibilità dell'appello in relazione all'art. 342 e 348 c.p.c. e nel merito l'omessa prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e la cosa in custodia. Con riferimento all'appello condizionato proposto dal Parte_2
[..
[...] [...]
ha dedotto in ordine alla responsabilità del Sindaco in caso di danni
[...] cagionati ad uno spettatore dai fuochi pirotecnici organizzati in occasione di una festa di paese ai sensi degli artt. 54 TULPS e 57 del D. Lgs. n. 276/2000 a mente del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende tra l'atro alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.
I.
4- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza cartolare del 26.6.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
II.- Tanto premesso e richiamato l'appello principale è infondato. Ciò posto si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico- giuridico delle medesime.
II.
1- In primo luogo va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati ex art. 342 c.p.c. Secondo il condiviso recente orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), infatti, “gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; e poiché
l'appello in esame riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, deve ritenersi proposto nelle forme di legge. In particolare,
l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Il Tribunale, inoltre, non pronunciandosi alla prima udienza, ha implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ex art. 348 bis c.p.c.
4 II.
2- Nel merito la sentenza gravata va confermata avendo il Giudice di prime cure fatto buon governo delle regole che disciplinano la materia anche in punto di inquadramento della fattispecie.
A norma dell'art. 2050 c.c., chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Non è sufficiente dimostrare di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, bensì occorre la prova positiva di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso.
Anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre l'effetto liberatorio, nel caso in cui la sua rilevanza od incidenza sia tale da spezzare il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento di danno. La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anzichè allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
In ogni caso, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (vedi tra le tante
Cass. 24549/2013; Cass. n. 25/2010; Cass. n. 6036/2008; Cass. n. 5839/2007)
L'orientamento giurisprudenziale ritiene pericolose le attività previste dall'art. 46 ss. del T.u.l.p.s., le attività considerate in materia di prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'incolumità pubblica e tutte quelle altre attività che, anche se non specificate o disciplinate, abbiano comunque una pericolosità intrinseca od in ogni caso connessa alle modalità di esercizio o ai mezzi di lavoro impiegati.
5 Pertanto costituiscono attività pericolose quelle che comportano una rilevante probabilità (con riferimento ad un criterio statistico) del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche degli strumenti utilizzati, non solo nel caso di danno come conseguenza di un'azione, ma anche nell''ipotesi di danno derivato da omissione di cautele.
L'accensione di fuochi d'artificio per i quali, ai sensi del t.u.l.p.s. è necessaria, così come per le altre attività pericolose, l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, rientra senz'altro nel novero delle attività pericolose.
La giurisprudenza è infatti pacificamente orientata per il riconoscimento dell'attività connessa all'uso e all'accensione di fuochi d'artificio, quale attività pericolosa, in quanto comportante l'impiego di sostanze esplosive.
Orbene, in relazione ai motivi di appello, giova a tal proposito rammentare che il principio della disponibilità delle prove va inteso come vincolo del giudice nell'accertamento dei fatti all'iniziativa delle parti, nel senso che, nel caso in cui non deducano queste le prove dirette a tale accertamento, egli non può provvedervi d'ufficio, oltre i limiti disposti dall'ordinamento, sostituendo la propria iniziativa a quella mancata degli interessati (sul punto cfr. Cass.
n.7873/1990 e numerose altre conformi).
Nell'ambito del materiale probatorio fornito dalle parti e delle relative risultanze,
è poi devoluta al giudice di merito la scelta di quello ritenuto idoneo ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007); in tale contesto, il Giudice ha pure la facoltà di escludere, anche mediante un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante.
Ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite
(cfr. Cass. n. 5241/11).
II.
3- Tutto ciò premesso, si ritiene condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il nesso di causalità. Invero, in primo luogo la difesa dell'appellante non ha chiarito l'esatta posizione in cui si sarebbe verificato il sinistro il che non consente di dimostrare l'esatto e puntuale rispetto
6 delle prescrizioni da parte della . Invero, l'istruttoria orale ha acclarato Pt_1 che la zona era transennata ed inibito il traffico (si riportano le dichiarazioni del teste e del contenute nella sentenza gravata e rese Tes_2 Tes_1 rispettivamente alle udienze del 22.1.2021 e 24.09.2021 dalle quali si evincono le misure di sicurezza adottate). Orbene, parte attrice non ha chiarito l'esatta posizione dalla quale avrebbe assistito allo spettacolo pirotecnico ed, in particolare se la stessa si sia attenuta alle prescrizioni indicate. I testi escussi hanno riferito che i giochi pirotecnici erano posti all'esterno della piazza – non identificata - ove si trovava anche l'appellante; il teste ha precisato che era Tes_3 visibile la luce dei fuochi che provenivano dall'esterno della piazza mentre il teste ha dichiarato: “Noi vedevamo solo il gioco pirotecnico, non vedevamo Tes_4 da dove partissero”. Pertanto, delle due l'una nel senso che se l'appellante avesse assistito allo spettacolo pirotecnico unitamente ai testi escussi – è inverosimile la dinamica descritta ossia che sarebbe stata attinta da schegge o da materiale infuocato poiché – stando al riferito dei testimoni - erano posizionati (sebbene non è dato comprendere il luogo esatto ma comunque) in un punto in cui si vedevano solo le luci e non il punto di partenza;
altrimenti deve desumersi che – in violazione delle prescrizioni – la fosse collocata a ridosso del punto Pt_1 di accensione. D'altronde nessuno dei testi escussi ha dichiarato di essere stato attinto o di aver visto cadere 'schegge' o polvere pirica. Aggiungasi che l'istruttoria orale ha sconfessato quanto asserito dalla odierna appellante nel senso che nell'immediatezza non vi è stata alcuna richiesta di assistenza presso la postazione mobile del servizio (anzi il teste ha negato che CP_3 Tes_5 fosse in servizio nella notte tra il 18 e il 19 agosto); peraltro, solo due giorni dopo l'evento – ossia il 21.8.2012 - la si è recata presso il Pronto soccorso del Pt_1 locale per come si evince dalla documentazione medica in atti e Parte_3 nella quale si fa riferimento ad “sospetto corpo estraneo occhio sinistro – congiuntivite” senza alcun accenno alla presenza di polvere pirica. La sola 'iperemia congiuntivale' è circostanza non provante e non immediatamente ed univocamente riconducibile alla presenza di polvere pirica. Ebbene, ad avviso di chi scrive, nel caso di specie, in considerazione della peculiarità della fattispecie solo un accertamento tecnico preventivo avrebbe consentito di ricondurre la lamentata patologia all'ingresso nell'occhio di polvere pirica. D'altronde, come detto, la documentazione medica allegata non vi fa alcun riferimento circa la correlazione tra la iperemia congiuntivale e la presenza di polvere pirica né è stata allegata una perizia di parte medico-legale che individua la ipotetica causa della patologia lamentata;
invero, è allegata in atti una generica certificazione medica che attesta la avvenuta guarigione con postumi con la conseguenza che - essendo peraltro trascorsi dodici anni dall'evento - l'espletamento di una
7 consulenza medico legale appare comunque superflua, in disparte la circostanza della mancata allegazione di parte. Peraltro, la difesa dell'appellante ha richiesto in via principale una quantificazione in via equitativa del danno mentre è pacifico che il disposto di cui all'art. 1226 c.c., secondo la interpretazione costante della giurisprudenza, consente di superare attraverso il ricorso alla valutazione equitativa solo la mancanza di prova in ordine al preciso ammontare del pregiudizio subito, ma non la mancanza di prova in ordine alla stessa esistenza del danno. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. “è un potere discrezionale conferito ai giudici e l'esercizio di tale potere dà luogo a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, nonché che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. civ., Sez. II, 18 giugno 2015, n. 17752; Cass. civ., sez. II, 08 settembre 2015, n. 17752).
Infine, parte appellante ha documentato l'acquisto di un nuovo paio di occhiali ma non anche la dedotta rottura degli occhiali per esempio attraverso documentazione fotografica.
Peraltro, la carenza di allegazioni e la discordanza degli elementi dedotti in giudizio da parte appellante rendono superflua la decisione sulle ulteriori questioni sollevate. Incidentalmente si osserva che è infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste atteso che per giurisprudenza Tes_2 oltremodo consolidata “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina
l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni”
(Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, n.26044) il che evidentemente non è nel caso di specie. Per altro verso, la omessa pronuncia espressa in ordine alla eccezione di decadenza dalla prova testimoniale e la assunzione della stessa
8 sottintendono il rigetto della stessa ed, in ogni caso, per le ragioni sopra evidenziate, la assunzione del non appare dirimente ai fini della Tes_1 decisione in considerazione per l'appunto già delle carenze in punto di allegazione e documentazione di parte appellante.
Per tali ragioni la domanda va respinta.
III.- Stante il rigetto dell'appello principale non occorre pronunciarsi sull'appello incidentale proposto dal in quanto condizionato all'eventuale Controparte_1 accoglimento della domanda principale con conseguente assorbimento cd. logico necessario.
IV.- Le spese di lite – nei rapporti tra parte appellante e il appellato - CP_1 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, d'ufficio (in assenza di nota spese) ai sensi del D.M. n. 147/2022 in misura inferiore ai medi tariffari per le fasi studio, introduttiva e decisoria avuto riguardo al valore della controversia per come dichiarato in atti. Stante l'assorbimento della questione relativa ai rapporti tra il appellato e le spese di lite CP_1 Controparte_2 sono integralmente compensate tra le parti.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore del terzo chiamato in causa, ammesso in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
Va ritenuta infine l'applicabilità della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del in persona del p.t. Parte_1 Controparte_1 CP_4
9 nonché di avverso la sentenza n. 952/2021 emessa il Controparte_2
22.12.2021 dal Giudice di Pace di Locri, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
2. CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti del appellato che liquida in complessivi euro 852,00 a CP_1 titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra il e Controparte_1
Controparte_2
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. .
Così deciso in Locri, il 02.1.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Mariagrazia Galati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 192/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Teresa Chiodo e Adele Ritorto, domiciliatari, giusta procura in atti;
- appellante -
E
(C.F. ), in persona del sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Geracitano, domiciliatario, giusta procura e delibera in atti;
- appellato –
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
titolare della omonima ditta con sede in Gasperina (CZ) C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Anania, domiciliatario, giusta procura in atti;
- terzo chiamato in causa –
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. – appello avverso la sentenza n. 952/2021 emessa il 22.12.2021 dal GdP di Locri nell'ambito del procedimento n.
2654/2017 r.g. e notificata il 04.1.2022
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.
n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis. Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 domandato all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 952/2021 emessa il
22.12.2021 dal Giudice di Pace di Locri nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del con Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui – pur avendo, a proprio avviso, il Giudice di prime cure correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. e conseguentemente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell'Ente convenuto – avrebbe errato nella valutazione delle prove e, nella specie, non debitamente valutato le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice presenti al momento dell'evento nelle vicinanze della deducente che erano stati escussi da un Giudice di Pace diverso da quello che aveva proseguito la istruzione del giudizio e pronunciato sentenza nonché ritenuto non provato il nesso causale tra l'evento e la traumatologia subita all'occhio sebbene, a proprio avviso, la iperemia congiuntivale riscontrata 48 ore dopo l'evento fosse elemento sufficiente per ritenere provato il nesso causale anche se non accompagnata alla presenza di polvere pirica. Ha dedotto inoltre: - sulla nullità della decisione nella parte in cui si fonda sulle dichiarazioni del teste rispetto al quale era Tes_1 stata sollevata la eccezione di decadenza nella escussione del medesimo sull'assunto che non fosse stato regolarmente citato per le udienze precedenti la sua escussione non decisa in primo grado e reiterata con l'atto di appello;
- sulla violazione dell'art. 2050 c.c. trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva rispetto alla quale il convenuto avrebbe dovuto fornire la prova CP_1 liberatoria della propria responsabilità – a proprio avviso – non raggiunta in quanto non sarebbero state allegate le prescritte autorizzazioni e la documentazione attestante le cautele adottate. Ha concluso pertanto chiedendo
2 l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “ 1) accertare dichiarare che la signora ha subito i danni per cui è stata specifica Parte_1 domanda, in occasione dell'accensione dei fuochi d'artificio nel corso della manifestazione del 'Mercato della Badia' patrocinata dal 2) Controparte_1 accertare dichiarare che il è responsabile ex art. 2051 c.c. Controparte_1 nella produzione del sinistro d quo in via esclusiva e/o in solido con la ditta
3) per l'effetto condannare il in persona del CP_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore in via esclusiva e/o in via solidale (e nella misura ritenuta) con la ditta con sede in Gasperina (CZ) alla Controparte_2 via S Pertini, n. 1 al risarcimento di tutti i danni relativi alle lesioni personali e non le subiti dalla signora da quantificarsi nella misura di euro 4.907,82 od in quella misura diversa che risulterà a seguito di CTU medica che sarà disposta se non ritenuto di liquidare il danno in via equitativa per come richiesto in primo grado nei limiti della competenza del Giudice di Pace, oltre accessori come per legge. Tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio distrarsi a favore di sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria. Si reitera la “non valenza” probatoria e/o eccezione di inammissibilità della prova testimoniale del vigile urbano perché per Tes_2 come prontamente contestato è decisamente di parte e manca di obiettività nonché l'estromissione e/o non utilizzabilità delle dichiarazioni rese del M.llo C.C. Mesiti perché controparte era decaduto”.
I.
2- Si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, eccependo in primo luogo la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque il rigetto nel merito assumendone la infondatezza per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata il
04.4.2022 alla quale si rinvia;
ha proposto in via condizionata appello incidentale in caso di accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado avverso la parte della sentenza che aveva rigettato il difetto di legittimazione passiva del o, comunque, il difetto di titolarità Controparte_1 passiva dello stesso ente in ordine alle pretese dell'appellante e, per l'effetto, rigettare nel merito la domanda ex adverso proposta. Ha chiesto in caso di accoglimento della domanda attorea, di dichiarare che l'unico obbligato è il terzo chiamato titolare della omonima ditta, con sede in Controparte_2
Gasperina, Via Sandro Pertini n.1, con vittoria di spese.
I.
3- Si è costituito, infine, in giudizio eccependo la Controparte_2 inammissibilità dell'appello in relazione all'art. 342 e 348 c.p.c. e nel merito l'omessa prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e la cosa in custodia. Con riferimento all'appello condizionato proposto dal Parte_2
[..
[...] [...]
ha dedotto in ordine alla responsabilità del Sindaco in caso di danni
[...] cagionati ad uno spettatore dai fuochi pirotecnici organizzati in occasione di una festa di paese ai sensi degli artt. 54 TULPS e 57 del D. Lgs. n. 276/2000 a mente del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende tra l'atro alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.
I.
4- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza cartolare del 26.6.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
II.- Tanto premesso e richiamato l'appello principale è infondato. Ciò posto si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico- giuridico delle medesime.
II.
1- In primo luogo va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati ex art. 342 c.p.c. Secondo il condiviso recente orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), infatti, “gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; e poiché
l'appello in esame riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, deve ritenersi proposto nelle forme di legge. In particolare,
l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Il Tribunale, inoltre, non pronunciandosi alla prima udienza, ha implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ex art. 348 bis c.p.c.
4 II.
2- Nel merito la sentenza gravata va confermata avendo il Giudice di prime cure fatto buon governo delle regole che disciplinano la materia anche in punto di inquadramento della fattispecie.
A norma dell'art. 2050 c.c., chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Non è sufficiente dimostrare di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, bensì occorre la prova positiva di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso.
Anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre l'effetto liberatorio, nel caso in cui la sua rilevanza od incidenza sia tale da spezzare il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento di danno. La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anzichè allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
In ogni caso, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (vedi tra le tante
Cass. 24549/2013; Cass. n. 25/2010; Cass. n. 6036/2008; Cass. n. 5839/2007)
L'orientamento giurisprudenziale ritiene pericolose le attività previste dall'art. 46 ss. del T.u.l.p.s., le attività considerate in materia di prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'incolumità pubblica e tutte quelle altre attività che, anche se non specificate o disciplinate, abbiano comunque una pericolosità intrinseca od in ogni caso connessa alle modalità di esercizio o ai mezzi di lavoro impiegati.
5 Pertanto costituiscono attività pericolose quelle che comportano una rilevante probabilità (con riferimento ad un criterio statistico) del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche degli strumenti utilizzati, non solo nel caso di danno come conseguenza di un'azione, ma anche nell''ipotesi di danno derivato da omissione di cautele.
L'accensione di fuochi d'artificio per i quali, ai sensi del t.u.l.p.s. è necessaria, così come per le altre attività pericolose, l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, rientra senz'altro nel novero delle attività pericolose.
La giurisprudenza è infatti pacificamente orientata per il riconoscimento dell'attività connessa all'uso e all'accensione di fuochi d'artificio, quale attività pericolosa, in quanto comportante l'impiego di sostanze esplosive.
Orbene, in relazione ai motivi di appello, giova a tal proposito rammentare che il principio della disponibilità delle prove va inteso come vincolo del giudice nell'accertamento dei fatti all'iniziativa delle parti, nel senso che, nel caso in cui non deducano queste le prove dirette a tale accertamento, egli non può provvedervi d'ufficio, oltre i limiti disposti dall'ordinamento, sostituendo la propria iniziativa a quella mancata degli interessati (sul punto cfr. Cass.
n.7873/1990 e numerose altre conformi).
Nell'ambito del materiale probatorio fornito dalle parti e delle relative risultanze,
è poi devoluta al giudice di merito la scelta di quello ritenuto idoneo ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007); in tale contesto, il Giudice ha pure la facoltà di escludere, anche mediante un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante.
Ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite
(cfr. Cass. n. 5241/11).
II.
3- Tutto ciò premesso, si ritiene condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il nesso di causalità. Invero, in primo luogo la difesa dell'appellante non ha chiarito l'esatta posizione in cui si sarebbe verificato il sinistro il che non consente di dimostrare l'esatto e puntuale rispetto
6 delle prescrizioni da parte della . Invero, l'istruttoria orale ha acclarato Pt_1 che la zona era transennata ed inibito il traffico (si riportano le dichiarazioni del teste e del contenute nella sentenza gravata e rese Tes_2 Tes_1 rispettivamente alle udienze del 22.1.2021 e 24.09.2021 dalle quali si evincono le misure di sicurezza adottate). Orbene, parte attrice non ha chiarito l'esatta posizione dalla quale avrebbe assistito allo spettacolo pirotecnico ed, in particolare se la stessa si sia attenuta alle prescrizioni indicate. I testi escussi hanno riferito che i giochi pirotecnici erano posti all'esterno della piazza – non identificata - ove si trovava anche l'appellante; il teste ha precisato che era Tes_3 visibile la luce dei fuochi che provenivano dall'esterno della piazza mentre il teste ha dichiarato: “Noi vedevamo solo il gioco pirotecnico, non vedevamo Tes_4 da dove partissero”. Pertanto, delle due l'una nel senso che se l'appellante avesse assistito allo spettacolo pirotecnico unitamente ai testi escussi – è inverosimile la dinamica descritta ossia che sarebbe stata attinta da schegge o da materiale infuocato poiché – stando al riferito dei testimoni - erano posizionati (sebbene non è dato comprendere il luogo esatto ma comunque) in un punto in cui si vedevano solo le luci e non il punto di partenza;
altrimenti deve desumersi che – in violazione delle prescrizioni – la fosse collocata a ridosso del punto Pt_1 di accensione. D'altronde nessuno dei testi escussi ha dichiarato di essere stato attinto o di aver visto cadere 'schegge' o polvere pirica. Aggiungasi che l'istruttoria orale ha sconfessato quanto asserito dalla odierna appellante nel senso che nell'immediatezza non vi è stata alcuna richiesta di assistenza presso la postazione mobile del servizio (anzi il teste ha negato che CP_3 Tes_5 fosse in servizio nella notte tra il 18 e il 19 agosto); peraltro, solo due giorni dopo l'evento – ossia il 21.8.2012 - la si è recata presso il Pronto soccorso del Pt_1 locale per come si evince dalla documentazione medica in atti e Parte_3 nella quale si fa riferimento ad “sospetto corpo estraneo occhio sinistro – congiuntivite” senza alcun accenno alla presenza di polvere pirica. La sola 'iperemia congiuntivale' è circostanza non provante e non immediatamente ed univocamente riconducibile alla presenza di polvere pirica. Ebbene, ad avviso di chi scrive, nel caso di specie, in considerazione della peculiarità della fattispecie solo un accertamento tecnico preventivo avrebbe consentito di ricondurre la lamentata patologia all'ingresso nell'occhio di polvere pirica. D'altronde, come detto, la documentazione medica allegata non vi fa alcun riferimento circa la correlazione tra la iperemia congiuntivale e la presenza di polvere pirica né è stata allegata una perizia di parte medico-legale che individua la ipotetica causa della patologia lamentata;
invero, è allegata in atti una generica certificazione medica che attesta la avvenuta guarigione con postumi con la conseguenza che - essendo peraltro trascorsi dodici anni dall'evento - l'espletamento di una
7 consulenza medico legale appare comunque superflua, in disparte la circostanza della mancata allegazione di parte. Peraltro, la difesa dell'appellante ha richiesto in via principale una quantificazione in via equitativa del danno mentre è pacifico che il disposto di cui all'art. 1226 c.c., secondo la interpretazione costante della giurisprudenza, consente di superare attraverso il ricorso alla valutazione equitativa solo la mancanza di prova in ordine al preciso ammontare del pregiudizio subito, ma non la mancanza di prova in ordine alla stessa esistenza del danno. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. “è un potere discrezionale conferito ai giudici e l'esercizio di tale potere dà luogo a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, nonché che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. civ., Sez. II, 18 giugno 2015, n. 17752; Cass. civ., sez. II, 08 settembre 2015, n. 17752).
Infine, parte appellante ha documentato l'acquisto di un nuovo paio di occhiali ma non anche la dedotta rottura degli occhiali per esempio attraverso documentazione fotografica.
Peraltro, la carenza di allegazioni e la discordanza degli elementi dedotti in giudizio da parte appellante rendono superflua la decisione sulle ulteriori questioni sollevate. Incidentalmente si osserva che è infondata l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste atteso che per giurisprudenza Tes_2 oltremodo consolidata “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina
l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni”
(Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, n.26044) il che evidentemente non è nel caso di specie. Per altro verso, la omessa pronuncia espressa in ordine alla eccezione di decadenza dalla prova testimoniale e la assunzione della stessa
8 sottintendono il rigetto della stessa ed, in ogni caso, per le ragioni sopra evidenziate, la assunzione del non appare dirimente ai fini della Tes_1 decisione in considerazione per l'appunto già delle carenze in punto di allegazione e documentazione di parte appellante.
Per tali ragioni la domanda va respinta.
III.- Stante il rigetto dell'appello principale non occorre pronunciarsi sull'appello incidentale proposto dal in quanto condizionato all'eventuale Controparte_1 accoglimento della domanda principale con conseguente assorbimento cd. logico necessario.
IV.- Le spese di lite – nei rapporti tra parte appellante e il appellato - CP_1 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, d'ufficio (in assenza di nota spese) ai sensi del D.M. n. 147/2022 in misura inferiore ai medi tariffari per le fasi studio, introduttiva e decisoria avuto riguardo al valore della controversia per come dichiarato in atti. Stante l'assorbimento della questione relativa ai rapporti tra il appellato e le spese di lite CP_1 Controparte_2 sono integralmente compensate tra le parti.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore del terzo chiamato in causa, ammesso in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
Va ritenuta infine l'applicabilità della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del in persona del p.t. Parte_1 Controparte_1 CP_4
9 nonché di avverso la sentenza n. 952/2021 emessa il Controparte_2
22.12.2021 dal Giudice di Pace di Locri, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
2. CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti del appellato che liquida in complessivi euro 852,00 a CP_1 titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra il e Controparte_1
Controparte_2
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. .
Così deciso in Locri, il 02.1.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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