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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12784 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola FA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 15240/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Achille Reccia e Parte_1
OL AR RICORRENTE CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
CONVENUTO Oggetto: indennità sostitutiva per ferie non godute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 25.04.2025, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 47,56 giorni di ferie maturate e non godute
-ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione Scolastica di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 2.300,82, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 47,58 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021” (cfr., in termini, pag. 21 del ricorso)
pagina 1 di 8 A fondamento della propria pretesa, premesso di essere docente presso l'Istituto I.C. Giovanni Palombini di Roma, con contratto a tempo indeterminato, dall'a.s. 2024/2025, ha esposto di aver prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di precedenti contratti a tempo determinato presso il CP_1 medesimo istituto e segnatamente:
• per l'a.s. 2018/2019, con decorrenza dal 11.10.2018 e cessazione al 30.06.2019 maturando 15,5 giorni di ferie non godute per un totale di euro 770,38 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2019/2020, con decorrenza dal 19.09.2019 e cessazione al 30.06.2020 maturando 17 giorni di ferie non godute per un totale di euro 803,78 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 13.10.2020 e cessazione al 30.06.2021, maturando 15,08 giorni di ferie non godute per un totale di euro 726,66 a titolo di indennità sostitutiva.
Ha esposto, peraltro, in relazione a tutto il periodo di precariato, di non aver fruito delle ferie maturate e dei riposi sostitutivi delle festività soppresse, essendo stata, al contrario, collocata d'ufficio in congedo ordinario nei giorni di sospensione delle lezioni. In merito, ha precisato di non essere stato informato delle modalità e dei tempi per godere delle citate ferie e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non aver ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute. Ha, quindi, assunto di aver diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, in virtù di un'interpretazione conforme dell'art. 5, comma 8, d.L. n. 95/2012 (convertito, con modificazione, dalla l. 135/2012), come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228/2012, al diritto euro-unitario ed, in particolare, all'art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE, nell'esegesi offertane dalla Corte di Giustizia Grande Sezione (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16), nella misura in cui non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alle indennità sostitutive connesse, senza la preventiva verifica che il lavoratore, tramite adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In merito, ha peraltro richiamato il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui ravvisa l'illegittimità della prassi ministeriale che considera automaticamente in ferie tutti i decenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni (cfr. Cass.civ., sez. lav., ord. n. 16717 del 17.06.2024 e Cass., civ. sez. lav., ord. n. 28587 del 6.11.2024). Il convenuto non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità e CP_1 tempestività della notifica e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. All'odierna udienza del 11.12.2025, sulle conclusioni della parte ricorrente trascritte a verbale, la causa veniva decisa la causa mediante immediata lettura della presente sentenza, sia nella parte motiva sia nella parte dispositiva. MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 8 Così riassunti i temi della controversia e le posizioni delle parti, il Giudice rende la motivazione che segue a fondamento dell'accoglimento del ricorso. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nei quali ha prestato servizio come docente in virtù di contratti sino al termine delle attività didattiche o in forza di supplenze brevi che coprono però l'intero anno scolastico, giacché collocato d'ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni. Il dato normativo da cui muovere, che regola in termini generali la materia della fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico e della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, è l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. La norma, rubricata “riduzione delle spese della pubblica amministrazione”, al comma 8 (previsione originaria) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita della questione di legittimità della norma di legge, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (questo ultimo in relazione all'art. 7 direttiva n.2003/88/CE) ha dichiarato non fondata la questione, nella misura in cui le era stata sollevata dal giudice remittente sull'erroneo presupposto esegetico secondo il quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute assurgesse a limite invalicabile anche rispetto alla impossibilità del lavoratore di fruire delle stesse per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Se alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa non imputabile al lavoratore, gli fosse precluso di conseguire la compensazione economica delle ferie fino a quel momento maturate ma non fruite, si verificherebbe un vulnus irrimediabile al diritto fondamentale al godimento delle ferie, ammettendosene una menomazione definitiva per cause non imputabili al lavoratore, e alle quali l'ordinamento non appresterebbe neanche un trattamento economico succedaneo al mancato godimento. La norma si pone al riparo da censure di illegittimità costituzionale ove la si interpreti che il divieto di monetizzare le ferie nel pubblico impiego non si assurga a limite assoluto, potendo per contro essere superato nei casi in pagina 3 di 8 cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie maturate al termine del rapporto di lavoro per causa a questi non imputabile, ma nondimeno possa essere compensato per tale perdita dal ristoro economico della indennità sostitutiva. La legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è intervenuta ad integrare la normativa sulla fruizione delle ferie del personale docente ai commi 54 e 55 dell'art.
1. Nello specifico, il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 ha statuito che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il seguente comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, così disponendo: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55, ha aggiunto il successivo comma 56 della Legge di Bilancio 2013, non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le norme introdotto dai commi 54, 55 e 56 vengono a costituire un microsistema per la regolamentazione della materia del godimento delle ferie per il personale docente, incluso - per quanto qui di interesse - quello in servizio con contratti a tempo determinato, per il quale si prevede espressamente che il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non operi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale docente con contratto fino al termine delle lezione o delle attività didattiche di fruire delle ferie. Invero, il quadro normativo deve interpretarsi conformemente alle norme del diritto euro unitario e alle sentenze della CGUE che vincolano il giudice nazionale ad una interpretazione armonizzata con esse. In particolare, l'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel dettare una regolamentazione uniforme delle ferie annuali, dispone che: par. 1. “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. L'art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque” statuisce che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. pagina 4 di 8 La Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, ha affermato che l'art. 7 direttiva n. 2003/88/CE, unitamente all'art. 31 CDFUE, ostano ad una normativa nazionale che determini, per il lavoratore che non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, la perdita automatica dei giorni di ferie retribuiti e, correlativamente, il suo diritto ad una indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali retribuite ma non godute, senza una preventiva verifica sul fatto che sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla ferie prima della cessazione del rapporto, attraverso una informazione adeguata (CGUE, Grande Sezione, cause riunite C-569/16 e C-570/16: causa C-619/16; causa C-684/16). L'art. 7 direttiva 2003/88/CE, nell'interpretazione della CGUE, non osta ad una norma nazionale che contempli la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare in concreto tale diritto in costanza di rapporto, previa adeguata e trasparente informazione da parte del datore di lavoro che metta in condizione il lavoratore di esercitare consapevolmente tale diritto, invitandolo a farlo formalmente, ove necessario, ed in tempo utile a garantire che il godimento delle ferie sia idoneo ad apportare all'interessato il giusto riposo, rendendolo finanche edotto delle conseguenze della scelta di non fruire delle ferie annuali retribuite, vale a dire la perdita - al termine del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto autorizzato) o alla cessazione del rapporto di lavoro - del diritto a tali ferie e della correlativa indennità economica sostitutiva. Onere della prova che grava sul datore di lavoro quanto alla adeguata informativa rivolta al lavoratore in ordine sia all'esercizio del suo diritto alle ferie annuali retribuite in costanza di rapporto sia alla estinzione di tale diritto se non esercitato entro il termine di scadenza del contratto a termine, ed il conseguente venire meno della indennità finanziaria compensativa della mancata fruizione delle ferie retribuite non godute. Il diritto fondamentale alle ferie annuali scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7) e si compone non solo del diritto al loro pagamento ma anche del diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto. Quando il rapporto di lavoro cessa, la fruizione delle ferie annuali e retribuite non è più oggettivamente possibile;
onde evitare che tale impossibilità ridondi in una definitiva privazione di tale diritto, al lavoratore è riconosciuto un beneficio succedaneo, corrisposto in forma pecuniaria, come esplicitamente previsto dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE che attribuisce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti alla fine del rapporto di lavoro. Non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE. 10. La norma euro unitaria osta, dunque, a disposizioni nazionali che introducono condizioni diverse od ulteriori limitazioni al versamento della indennità sostitutiva di carattere finanziario - delle ferie annuali retribuite e non godute - al lavoratore che, al momento di cessazione del rapporto, non sia stato posto dal datore di pagina 5 di 8 lavoro nelle condizioni di fruire di tutte le ferie cui aveva diritto in costanza del rapporto, derivando tale diritto patrimoniale direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7, par. 2), che non tollera restrizioni o presupposti diversi da quelli fissati in sede comunitaria per la sua percezione (v. CGUE, sentenza n. 218/2002). A tali assorbenti rilievi, si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha affermato il principio di diritto che segue: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (v. ex multis, Cass. Sez. lav. n. 13440/2024; Cass. sez. lav. n. 11868/2025). Nell'interpretare il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), in combinato con l'art. 5, co. 8, d.l. 95/20012, come integrato dall'art. 1, co. 55, legge n. 228/2012, la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che il quadro normativo debba intendersi nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario nazionale, dovendosi piuttosto intendere la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie di ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (v. Cass. sez. lav. n. 16715/2024; Cass. sez. lav. n. 28587/2024). I principi giurisprudenziali richiamati, sia di fonte euro unitaria che nazionale, condivisi dal Tribunale adito, si attagliano alla decisione della presente controversia. Parte ricorrente ha, infatti, allegato e provato, quale fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, il mancato godimento delle ferie maturate, a tal fine, versando in atti, il suo stato matricolare, quale documentazione comprovante la circostanza della mancata fruizione dei giorni di ferie maturati, rispetto all'intero periodo lavorativo alle dipendenze della resistente. Alla luce della descritta produzione documentale, peraltro non contestata dal convenuto, la circostanza dedotta, ossia il mancato CP_1 pagina 6 di 8 godimento di alcun giorno di ferie da parte del ricorrente, può dirsi definitivamente provato. Peraltro non risulta neppure allegato da parte datoriale, né emerge in ogni caso dalla documentazione in atti, il fatto estintivo della pretesa del ricorrente, ovvero di aver fornito la adeguata informazione al lavoratore circa la sua facoltà di esercitare il diritto alle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, con l'espressa rappresentazione che al mancato godimento sarebbe seguita l'estinzione di tale diritto e la correlata perdita della indennità sostitutiva. Agli atti non risulta quindi la prova che la mancata fruizione delle ferie al termine dei rapporti di lavoro del ricorrente presso i diversi istituti scolastici nei quali ha prestato servizio sia stata il frutto di una scelta ponderata e consapevole, non potendo il giudice verificare che l'amministrazione convenuta, per il tramite dei dirigenti scolastici, le abbia fornito le informazioni necessarie per decidere liberamente di non godere delle ferie maturate. Conseguentemente debbono essere accertate, all'esito del presente giudizio, le sole condizioni - di fonte comunitaria (art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE) - che legittimano il docente a tempo determinato al conseguimento della indennità finanziaria per ferie retribuite non godute: la cessazione del rapporto di lavoro ed il pregresso mancato godimento (in costanza di rapporto) delle ferie già maturate. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti, sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno a un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da lui prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato, non potendo – come visto –essere considerato automaticamente in ferie nel periodo di sospensione o di cessazione delle lezioni. In particolare, le giornate di ferie maturate ammontano a n. 15,5 giorni per l'anno 2018/2019, a n. 17 per l'anno 2019/2020, a n. 15,08 per l'anno 2020/2021 (cfr. stato matricolare, depositato il 25.11.2025). Sicché, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento della relativa indennità, calcolata sulla base dei CCNL vigenti, per l'importo indicato in ricorso, congruamente e correttamente calcolato , e del tutto inonmstato. All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di pagina 7 di 8 illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza della parte convenuta. Le spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. La misura delle spese di giustizia è determinata in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della lite, oltre che dell'assenza di sostanziale attività istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal ricorrente prima della cessazione dei suoi rapporti con il
[...]
, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, Controparte_1
2020/2021; 2. per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente della somma in euro pari all'importo complessivo di euro 2.300,82 delle indennità sostitutive per ferie non godute, negli aa.ss.:
- 2018/2019, per 15,5 giorni di ferie residue;
- 2019/2020, per 17 giorni di ferie residue;
- 2020/2021, per 15,08 giorni di ferie residue;
oltre interessi.
3. Condanna il convenuto alla refusione, in favore della CP_1 ricorrente, delle spese liquidate in complessivi €. 1.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Roma, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
P. FA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola FA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 15240/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Achille Reccia e Parte_1
OL AR RICORRENTE CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
CONVENUTO Oggetto: indennità sostitutiva per ferie non godute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 25.04.2025, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 47,56 giorni di ferie maturate e non godute
-ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione Scolastica di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 2.300,82, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 47,58 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021” (cfr., in termini, pag. 21 del ricorso)
pagina 1 di 8 A fondamento della propria pretesa, premesso di essere docente presso l'Istituto I.C. Giovanni Palombini di Roma, con contratto a tempo indeterminato, dall'a.s. 2024/2025, ha esposto di aver prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di precedenti contratti a tempo determinato presso il CP_1 medesimo istituto e segnatamente:
• per l'a.s. 2018/2019, con decorrenza dal 11.10.2018 e cessazione al 30.06.2019 maturando 15,5 giorni di ferie non godute per un totale di euro 770,38 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2019/2020, con decorrenza dal 19.09.2019 e cessazione al 30.06.2020 maturando 17 giorni di ferie non godute per un totale di euro 803,78 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 13.10.2020 e cessazione al 30.06.2021, maturando 15,08 giorni di ferie non godute per un totale di euro 726,66 a titolo di indennità sostitutiva.
Ha esposto, peraltro, in relazione a tutto il periodo di precariato, di non aver fruito delle ferie maturate e dei riposi sostitutivi delle festività soppresse, essendo stata, al contrario, collocata d'ufficio in congedo ordinario nei giorni di sospensione delle lezioni. In merito, ha precisato di non essere stato informato delle modalità e dei tempi per godere delle citate ferie e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non aver ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute. Ha, quindi, assunto di aver diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, in virtù di un'interpretazione conforme dell'art. 5, comma 8, d.L. n. 95/2012 (convertito, con modificazione, dalla l. 135/2012), come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228/2012, al diritto euro-unitario ed, in particolare, all'art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE, nell'esegesi offertane dalla Corte di Giustizia Grande Sezione (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16), nella misura in cui non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alle indennità sostitutive connesse, senza la preventiva verifica che il lavoratore, tramite adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In merito, ha peraltro richiamato il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui ravvisa l'illegittimità della prassi ministeriale che considera automaticamente in ferie tutti i decenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni (cfr. Cass.civ., sez. lav., ord. n. 16717 del 17.06.2024 e Cass., civ. sez. lav., ord. n. 28587 del 6.11.2024). Il convenuto non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità e CP_1 tempestività della notifica e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. All'odierna udienza del 11.12.2025, sulle conclusioni della parte ricorrente trascritte a verbale, la causa veniva decisa la causa mediante immediata lettura della presente sentenza, sia nella parte motiva sia nella parte dispositiva. MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 8 Così riassunti i temi della controversia e le posizioni delle parti, il Giudice rende la motivazione che segue a fondamento dell'accoglimento del ricorso. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nei quali ha prestato servizio come docente in virtù di contratti sino al termine delle attività didattiche o in forza di supplenze brevi che coprono però l'intero anno scolastico, giacché collocato d'ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni. Il dato normativo da cui muovere, che regola in termini generali la materia della fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico e della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, è l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. La norma, rubricata “riduzione delle spese della pubblica amministrazione”, al comma 8 (previsione originaria) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita della questione di legittimità della norma di legge, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (questo ultimo in relazione all'art. 7 direttiva n.2003/88/CE) ha dichiarato non fondata la questione, nella misura in cui le era stata sollevata dal giudice remittente sull'erroneo presupposto esegetico secondo il quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute assurgesse a limite invalicabile anche rispetto alla impossibilità del lavoratore di fruire delle stesse per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Se alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa non imputabile al lavoratore, gli fosse precluso di conseguire la compensazione economica delle ferie fino a quel momento maturate ma non fruite, si verificherebbe un vulnus irrimediabile al diritto fondamentale al godimento delle ferie, ammettendosene una menomazione definitiva per cause non imputabili al lavoratore, e alle quali l'ordinamento non appresterebbe neanche un trattamento economico succedaneo al mancato godimento. La norma si pone al riparo da censure di illegittimità costituzionale ove la si interpreti che il divieto di monetizzare le ferie nel pubblico impiego non si assurga a limite assoluto, potendo per contro essere superato nei casi in pagina 3 di 8 cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie maturate al termine del rapporto di lavoro per causa a questi non imputabile, ma nondimeno possa essere compensato per tale perdita dal ristoro economico della indennità sostitutiva. La legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è intervenuta ad integrare la normativa sulla fruizione delle ferie del personale docente ai commi 54 e 55 dell'art.
1. Nello specifico, il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 ha statuito che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il seguente comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, così disponendo: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55, ha aggiunto il successivo comma 56 della Legge di Bilancio 2013, non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le norme introdotto dai commi 54, 55 e 56 vengono a costituire un microsistema per la regolamentazione della materia del godimento delle ferie per il personale docente, incluso - per quanto qui di interesse - quello in servizio con contratti a tempo determinato, per il quale si prevede espressamente che il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non operi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale docente con contratto fino al termine delle lezione o delle attività didattiche di fruire delle ferie. Invero, il quadro normativo deve interpretarsi conformemente alle norme del diritto euro unitario e alle sentenze della CGUE che vincolano il giudice nazionale ad una interpretazione armonizzata con esse. In particolare, l'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel dettare una regolamentazione uniforme delle ferie annuali, dispone che: par. 1. “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. L'art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque” statuisce che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. pagina 4 di 8 La Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, ha affermato che l'art. 7 direttiva n. 2003/88/CE, unitamente all'art. 31 CDFUE, ostano ad una normativa nazionale che determini, per il lavoratore che non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, la perdita automatica dei giorni di ferie retribuiti e, correlativamente, il suo diritto ad una indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali retribuite ma non godute, senza una preventiva verifica sul fatto che sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla ferie prima della cessazione del rapporto, attraverso una informazione adeguata (CGUE, Grande Sezione, cause riunite C-569/16 e C-570/16: causa C-619/16; causa C-684/16). L'art. 7 direttiva 2003/88/CE, nell'interpretazione della CGUE, non osta ad una norma nazionale che contempli la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare in concreto tale diritto in costanza di rapporto, previa adeguata e trasparente informazione da parte del datore di lavoro che metta in condizione il lavoratore di esercitare consapevolmente tale diritto, invitandolo a farlo formalmente, ove necessario, ed in tempo utile a garantire che il godimento delle ferie sia idoneo ad apportare all'interessato il giusto riposo, rendendolo finanche edotto delle conseguenze della scelta di non fruire delle ferie annuali retribuite, vale a dire la perdita - al termine del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto autorizzato) o alla cessazione del rapporto di lavoro - del diritto a tali ferie e della correlativa indennità economica sostitutiva. Onere della prova che grava sul datore di lavoro quanto alla adeguata informativa rivolta al lavoratore in ordine sia all'esercizio del suo diritto alle ferie annuali retribuite in costanza di rapporto sia alla estinzione di tale diritto se non esercitato entro il termine di scadenza del contratto a termine, ed il conseguente venire meno della indennità finanziaria compensativa della mancata fruizione delle ferie retribuite non godute. Il diritto fondamentale alle ferie annuali scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7) e si compone non solo del diritto al loro pagamento ma anche del diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto. Quando il rapporto di lavoro cessa, la fruizione delle ferie annuali e retribuite non è più oggettivamente possibile;
onde evitare che tale impossibilità ridondi in una definitiva privazione di tale diritto, al lavoratore è riconosciuto un beneficio succedaneo, corrisposto in forma pecuniaria, come esplicitamente previsto dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE che attribuisce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti alla fine del rapporto di lavoro. Non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE. 10. La norma euro unitaria osta, dunque, a disposizioni nazionali che introducono condizioni diverse od ulteriori limitazioni al versamento della indennità sostitutiva di carattere finanziario - delle ferie annuali retribuite e non godute - al lavoratore che, al momento di cessazione del rapporto, non sia stato posto dal datore di pagina 5 di 8 lavoro nelle condizioni di fruire di tutte le ferie cui aveva diritto in costanza del rapporto, derivando tale diritto patrimoniale direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7, par. 2), che non tollera restrizioni o presupposti diversi da quelli fissati in sede comunitaria per la sua percezione (v. CGUE, sentenza n. 218/2002). A tali assorbenti rilievi, si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha affermato il principio di diritto che segue: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (v. ex multis, Cass. Sez. lav. n. 13440/2024; Cass. sez. lav. n. 11868/2025). Nell'interpretare il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), in combinato con l'art. 5, co. 8, d.l. 95/20012, come integrato dall'art. 1, co. 55, legge n. 228/2012, la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che il quadro normativo debba intendersi nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario nazionale, dovendosi piuttosto intendere la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie di ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (v. Cass. sez. lav. n. 16715/2024; Cass. sez. lav. n. 28587/2024). I principi giurisprudenziali richiamati, sia di fonte euro unitaria che nazionale, condivisi dal Tribunale adito, si attagliano alla decisione della presente controversia. Parte ricorrente ha, infatti, allegato e provato, quale fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, il mancato godimento delle ferie maturate, a tal fine, versando in atti, il suo stato matricolare, quale documentazione comprovante la circostanza della mancata fruizione dei giorni di ferie maturati, rispetto all'intero periodo lavorativo alle dipendenze della resistente. Alla luce della descritta produzione documentale, peraltro non contestata dal convenuto, la circostanza dedotta, ossia il mancato CP_1 pagina 6 di 8 godimento di alcun giorno di ferie da parte del ricorrente, può dirsi definitivamente provato. Peraltro non risulta neppure allegato da parte datoriale, né emerge in ogni caso dalla documentazione in atti, il fatto estintivo della pretesa del ricorrente, ovvero di aver fornito la adeguata informazione al lavoratore circa la sua facoltà di esercitare il diritto alle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, con l'espressa rappresentazione che al mancato godimento sarebbe seguita l'estinzione di tale diritto e la correlata perdita della indennità sostitutiva. Agli atti non risulta quindi la prova che la mancata fruizione delle ferie al termine dei rapporti di lavoro del ricorrente presso i diversi istituti scolastici nei quali ha prestato servizio sia stata il frutto di una scelta ponderata e consapevole, non potendo il giudice verificare che l'amministrazione convenuta, per il tramite dei dirigenti scolastici, le abbia fornito le informazioni necessarie per decidere liberamente di non godere delle ferie maturate. Conseguentemente debbono essere accertate, all'esito del presente giudizio, le sole condizioni - di fonte comunitaria (art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE) - che legittimano il docente a tempo determinato al conseguimento della indennità finanziaria per ferie retribuite non godute: la cessazione del rapporto di lavoro ed il pregresso mancato godimento (in costanza di rapporto) delle ferie già maturate. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti, sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno a un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da lui prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato, non potendo – come visto –essere considerato automaticamente in ferie nel periodo di sospensione o di cessazione delle lezioni. In particolare, le giornate di ferie maturate ammontano a n. 15,5 giorni per l'anno 2018/2019, a n. 17 per l'anno 2019/2020, a n. 15,08 per l'anno 2020/2021 (cfr. stato matricolare, depositato il 25.11.2025). Sicché, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento della relativa indennità, calcolata sulla base dei CCNL vigenti, per l'importo indicato in ricorso, congruamente e correttamente calcolato , e del tutto inonmstato. All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di pagina 7 di 8 illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza della parte convenuta. Le spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. La misura delle spese di giustizia è determinata in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della lite, oltre che dell'assenza di sostanziale attività istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal ricorrente prima della cessazione dei suoi rapporti con il
[...]
, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, Controparte_1
2020/2021; 2. per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente della somma in euro pari all'importo complessivo di euro 2.300,82 delle indennità sostitutive per ferie non godute, negli aa.ss.:
- 2018/2019, per 15,5 giorni di ferie residue;
- 2019/2020, per 17 giorni di ferie residue;
- 2020/2021, per 15,08 giorni di ferie residue;
oltre interessi.
3. Condanna il convenuto alla refusione, in favore della CP_1 ricorrente, delle spese liquidate in complessivi €. 1.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Roma, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
P. FA
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