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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14031/2019 R.G. avente ad oggetto: cessione del credito promossa da
nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, titolare della C.F._1 Parte_2
con sede a Ramacca, piazza Umberto n. 7, partita iva
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Giovanni Lisi e Maria Irene Giandinoto, giusta procura in atti
attore contro con sede sociale a Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice Controparte_1
fiscale partita iva , quale società incorporante P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
, già avente sede legale a Palermo, via G. Cusmano n. 56, codice fiscale e numero
[...]
iscrizione registro imprese in persona del procuratore dott. P.IVA_4 [...]
, in virtù di procura speciale del 20.2.2019 ai rogiti del notaio di CP_3 Persona_1
Milano, rappresentata e difesa dall'avvocato Tito Monterosso, giusta procura in atti convenuta
********
All'udienza del 3.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata posta in decisione.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 26.9.2019, , quale Parte_1
titolare dell'impresa individuale denominata , ha citato Parte_2
in giudizio la banca e, premettendo che la farmacia erogava prestazioni Controparte_1
di dispensa di farmaci per conto dell' ha dedotto che, per lo svolgimento delle CP_4
suindicate attività, aveva ottenuto le seguenti linee di credito:
- un affidamento di euro 200.000 con scadenza a revoca in c/c n. 849/57/153892 del 8.1.2013, un finanziamento ipotecario n. 849/54/6084493 di euro 855.000 il 19.9.2011 da parte di
[...]
CP_2
- un finanziamento per anticipo notule di euro 500.000 del 19.9.2011 da parte di Parte_3
[...]
L'attore ha esposto: che in data 22.9.2011 aveva convenuto con e Controparte_2
Contr la cessione pro solvendo dei crediti vantati nei confronti dell' e che detta Parte_3
Contr cessione di fatto era stata notificata all' in data 23.9.2011; che il 27.1.2012 Parte_3
aveva trasferito a la titolarità del finanziamento per anticipo notule, con atto Controparte_2
Contr notificato all' che il 4.3.2015 aveva deliberato di rinnovare CP_2 CP_2
l'affidamento sul c/c/ riducendolo ad euro 10.000, di rinnovare la linea di credito per anticipo notule riducendola ad euro 150.000 e di concedere un finanziamento ipotecario non fondiario di euro 350.000; che, con contratto del 22.5.2015 ai rogiti del notaio di venivano Per_2 CP_4 ceduti pro solvendo a i crediti vantati nei confronti dell' . Controparte_2 CP_4
L'attore ha dedotto che nel mese di febbraio 2019 senza motivazione, non Controparte_2
aveva provveduto all'anticipazione delle fatture relative alle prestazioni di assistenza integrativa
Contr nei confronti dell' e che, nei mesi di marzo-aprile 2019, la banca non aveva ricevuto il pagamento dei DCR, poiché aveva notificato atto di pignoramento Controparte_5
Contr presso terzi all' per l'importo di euro 162.000. L'attore, dopo avere tentato di chiarire con la banca il malinteso (dovuto alla notifica del pignoramento da parte di ) e Controparte_5
dopo avere ottenuto una rateazione di pagamento da parte dell'ente di riscossione, ha affermato di avere richiesto invano alla banca un piano di rientro per gli importi non incassati nei mesi di marzo ed aprile 2019 e di avere ricevuto la comunicazione di recesso dai rapporti, con revoca immediata degli affidamenti.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:
2
1. Accertare, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per non aver CP_2
anticipato dal mese di febbraio u.s., senza motivo e/o causa alcuna, le fatture inerenti
l'acquisto delle prestazioni di Assistenza integrativa (art. 1, punto b, nn.2 e 3 dell'atto di
Cessione sopra menzionato)
2. Conseguentemente, dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento del danno per la perdita della disponibilità economica subita (danno emergente), nonché per il mancato guadagno (lucro cessante) presente e futuro;
3. E Condannare la al versamento in favore dell'attrice delle somme che sin d'ora si CP_2 indicano rispettivamente e forfettariamente in € 15.000,00 ed in € 30.000,00. Ovvero in quella maggior somma che il Signor Decidente riterrà corretta pur a seguito di disponenda Consulenza d'Ufficio. Dipoi,
4. Accertare, ritenere e dichiarare illegittima ed inefficace la revoca dell'apertura di credito in c/c n.51102/1000/00000/319 (già c/c n.849/57/153892) nonché del finanziamento per anticipo notule/anticipo fatture per € 150.000,00 perché carente di
“giusta causa”;
5. Conseguentemente, dichiarare il diritto dell'attrice al ripristino dei suddetti rapporti pur per quel che attiene all'anticipo inerente le prestazioni di Assistenza integrativa (di cui al punto 1);
6. Ritenere e dichiarare il comportamento tenuto dalla convenuta, in ogni caso, in CP_2
spregio ai principi di correttezza e buona fede ovvero qualificare lo stesso quale abuso di diritto;
7. Conseguentemente, dichiarare il diritto della attrice all'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti;
8. Quantificare detto risarcimento in € 110.441,07 (pari alla richiesta di rientro) qualora il ripristino dell'affidamento avvenga immediatamente, ovvero in € 1.400.000,00 qualora
a causa del comportamento perpetuato dalla , per entrambi i casi, in CP_6 quell'altro importo maggiore o minore che il Signor Giudice riterrà di riconoscere pur alla luce delle risultanze istruttorie ed a seguito di apposita Consulenza d'Ufficio.
Tuttavia, trattandosi di danni per cui potrebbe risultare difficile dimostrare il loro preciso ammontare, in ogni caso, questi potranno essere liquidati dal Giudice in via equitativa a norma degli art.1226 c.c. e/o dell'art. 2056 c.c.
9. Condannare la alla corresponsione di dette somme. CP_2
3 10. Accertare, ritenere e dichiarare la cessazione della Cessione di credito a rogito del Dr.
, Notaio in , del 22.05.2015, Rep. n.38674 e Racc. 22418, e di Per_2 CP_4
quant'altri atti/contratti che hanno previsto la Cessione dei crediti fra gli odierni contendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1267 c.c., II comma.
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, delle spese generali e dei compensi del
giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 18.2.2019, si è costituta in giudizio la banca
[...]
contestando puntualmente le domande formulate dalla farmacia attrice, sul CP_1
presupposto dell'inesistenza di inadempimenti imputabili all'istituto di credito e della legittimità dell'esercizio del diritto di recesso, quale conseguenza dell'inadempimento della parte attrice e della violazione delle pattuizioni contenute nel contratto di cessione del
22.5.2015. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate dall'attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché all'ulteriore sanzione pecuniaria per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Alla prima udienza del 14.1.2020 è stato assegnato a parte attrice termine per introdurre la domanda di mediazione;
indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10.7.2023 dal precedente giudice. Con ordinanza del 16.1.2024 la stessa è stata rimessa sul ruolo a seguito della presentazione dell'istanza di astensione da parte del giudice e, a seguito della riassegnazione della causa allo scrivente, le parti sono state nuovamente invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 3.2.2025 e la causa è stata posta in decisione senza la concessone dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, le domande attoree non sono fondate.
2.1 Con una prima domanda, l'attore ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca convenuta rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di cessione del credito per non avere anticipato “nel mese di febbraio 2019” le fatture inerenti l'acquisto di prestazioni di assistenza integrativa e la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno conseguente sia alla perdita di disponibilità economica (pari ad euro 15.000) subita sia al mancato guadagno (in misura pari ad euro 30.000).
La domanda non merita accoglimento.
Occorre evidenziare in premessa come l'attore abbia genericamente dedotto l'inadempimento della banca rispetto all'obbligo di anticipare le fatture per l'acquisto di prestazioni di assistenza
4 integrativa, invocando l'art. 1, punto b, nn. 2 e 3 del contratto di cessione (doc. 1 fascicolo parte attrice) – che richiamano rispettivamente le “forniture di presidii ed ausilii non inclusi nel nomenclatore tariffario delle protesi a favore degli invalidi” e le “forniture di alimenti aproteici
a favore di soggetti affetti da insufficienza renale” – omettendo di assolvere all'onere di Contr puntuale allegazione delle prestazioni erogate in favore dell' ed asseritamente rimaste inadempiute.
In ogni caso, a fronte della suindicata prospettazione attorea, la banca ha depositato in giudizio l'estratto conto al 31.3.2019 (doc. 2 comparsa di risposta), da cui si evincono i pagamenti di euro 33.245,29 e di euro 5.179,78 eseguiti il 4.2.2019 con la causale di “Anticipo fatture”.
La banca convenuta ha, pertanto, assolto all'onere su di essa incombente di dimostrare l'avvenuto adempimento, pur a fronte della genericità della prospettazione di parte attrice in ordine ai pagamenti per i quali sarebbe rimasta inadempiente.
Quanto alla istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla farmacia attrice, finalizzata a chiedere la produzione in giudizio delle fatture pagate dalla banca in data 4.2.2019, va condiviso e confermato il provvedimento istruttorio di diniego dell'ordine di esibizione avanzato dall'attore.
Ed invero, ribadito che l'ordine di cui all'art. 210 c.p.c. non possa supplire all'iniziativa probatoria della parte, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “Il diritto del
cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei
confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente
fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. 23861/2022; si veda anche Cass. 24641/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, va escluso l'inadempimento della banca rispetto all'obbligo di anticipazione delle fatture relative alle prestazioni di assistenza integrativa del mese di febbraio 2019, sicché le relative domande dichiarative e condannatorie vanno rigettate.
2.2 Con la seconda domanda, ha dedotto l'illegittimità del recesso Parte_1
operato dalla banca nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito.
In merito all'esercizio del recesso, ha evidenziato come i rapporti fossero ampiamente garantite che, a seguito del recesso operato dalla banca, la farmacia si fosse trovata improvvisamente e
5 senza preavviso nell'impossibilità di accedere al credito, così perdendo la possibilità di continuare ad erogare le proprie prestazioni e di pagare i lavoratori.
La domanda non merita accoglimento.
Con il contratto di cessione dei crediti del 22.5.2015, ai rogiti del notaio , la farmacia Per_2
del dott. ha ceduto ad i “crediti futuri che essa vanterà verso Pt_1 Controparte_1
Cont l' quale debitore ceduto” liberi da pegni, sequestri, pignoramenti o vincoli di qualsiasi tipo” (art. 3).
Ora, è pacifico ed incontestato che la banca non abbia ricevuto il pagamento dei DCR dei mesi
Contr di marzo ed aprile 2019 a seguito della notifica all' da parte di di Controparte_5
un atto di pignoramento presso terzi per l'importo di euro 162.000. Pertanto, per stessa ammissione dell'attore, i crediti che la banca avrebbe dovuto incassare nei mesi di marzo ed
Contr aprile 2019 – complessivamente pari ad euro 71.575,56 – sono stati versati dall' a piuttosto che alla banca cessionaria a seguito del pignoramento presso Controparte_5
terzi.
Risulta, pertanto, evidente come l'interruzione del pagamento sia dipesa da una circostanza imputabile all'attore, che, maturando un ingente debito verso l'erario, si è reso inadempiente rispetto all'obbligo sancito dall'art. 3 del contratto di cessione di garantire che i crediti futuri oggetto di cessione siano liberi da vincoli pignoratizi.
La circostanza che la banca abbia ricevuto i pagamenti successivi dal mese di maggio 2019 non fa venire meno l'inadempimento dell'attore in ordine agli obblighi contrattualmente assunti con la banca, la quale non ha percepito l'importo relativo alle mensilità di marzo ed aprile 2019.
Accertato l'inadempimento del dott. , il rifiuto della banca di accettare il piano di rientro Pt_1
proposto dalla correntista, avente ad oggetto il pagamento di euro 7.000 al mese, non è
sindacabile in sede giurisdizionale, non avendo la farmacia provveduto all'integrale ripristino delle somme relative alle mensilità di marzo ed aprile 2019.
In tale contesto, il recesso operato dalla banca appare conforme alle previsioni contrattuali e,
segnatamente, all'art. 6, lett. c), del contratto di conto corrente che prevede, per i contratti di apertura di credito a tempo indeterminato, la possibilità per la banca di recedere dal contratto
“in qualsiasi momento con il preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 del codice civile, o sussista altro giustificato motivo, la può recedere CP_2 senza preavviso con effetto immediato dandone comunicazione al correntista” (doc.
1 - comparsa di risposta).
6 Nel caso in esame, l'esercizio del diritto di recesso avvenuto con la diffida del 25.7.2025 è stato preceduto da una valutazione negativa del piano di rientro proposto dall'attore (doc.
3-4 fascicolo parte attrice), fermo restando che, ricorrendo l'inadempimento dell'attore e verificatasi l'ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., la banca aveva facoltà di recedere immediatamente dal contratto di conto corrente e dai relativi affidamenti ad esso connessi.
Per quanto sopra, la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso va rigettata.
2.3 Con una terza domanda, l'attore ha chiesto di accertare la violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito in ordine alle modalità attraverso cui sarebbe stato esercitato il recesso.
Anche tale domanda non merita accoglimento.
La domanda attorea poggia sull'orientamento di legittimità secondo cui, nel contratto di apertura di credito, anche in presenza del legittimo esercizio del diritto di recesso da parte della banca, il modo di esercizio di tale diritto potestativo di recesso non resti del tutto insindacabile, dovendo lo stesso essere attuato nel rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c. Osserva, al riguardo, la Suprema Corte che “pur in presenza di un diritto di recesso in capo alla banca in costanza di rapporto di apertura di credito bancario,
la relativa situazione giuridica soggettiva va esercitata non solo nel rispetto delle regole di
legge e di contratto, ma anche secondo una condotta che non trasmodi nell'abuso del diritto, imponendo cioè a controparte un ingiustificato sacrificio delle proprie ragioni: come quando, a
fronte di fatti solo pretestuosamente allegati o non rispondenti al vero o ai reali interessi della banca, questa provveda in modo arbitrario e scorretto alla revoca degli affidamenti, recedendo
dal rapporto di apertura di credito (cfr. Cass. 24 agosto 2016, n. 17291; Cass. 14 luglio 2000,
n. 9321; Cass. 21 maggio 1997, n. 4538)”. Si è osservato, in particolare, come il rispetto del fondamentale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto esiga che, anche in ipotesi di previsione pattizia, il recesso di una banca sia da considerare illegittimo ove assuma connotati tali da “contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base a comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atti, abbia fatto conto di potere disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò
pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta” (Cass. n. 4538/1997).
7 In definitiva, secondo Cass. n. 10125/2021 “il recesso dal rapporto di apertura di credito con la
richiesta di restituzione dell'importo finanziato e la sospensione di ulteriore credito, da parte della banca, è lecito quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale,
nè essa sia censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata la pretestuosità delle motivazioni dall'istituto addotte”; ad avviso della Corte, grava sulla parte che assume l'illegittimità del recesso per violazione a buona fede allegare e dimostrare le ragioni e fornire la relativa prova del carattere abusivo del recesso.
In ogni caso, ove venisse riconosciuta la violazione della buona fede in executivis (art. 1375
c.c.), rimane ferma la validità del recesso operato dalla banca e l'unico rimedio riconosciuto al correntista è rappresentato dal risarcimento del danno conseguente alla violazione del canone di buona fede.
Facendo applicazione dei superiori principi di diritto, rileva il decidente come non sussista l'abuso del diritto lamentato dall'attore e che non ricorra la violazione delle regole di buona fede da parte della banca convenuta.
Come è stato osservato, l'esercizio del diritto di recesso è conseguenza del mancato incasso, da parte della banca, della somma di euro 71.575,56, relativa ai mesi di marzo ed aprile 2019,
Contr quale conseguenza del pignoramento notificato all' da parte di . Controparte_5
È stato dimostrato che l'attore non abbia versato la somma in esame alla banca, limitandosi a proporre un piano di rientro per il pagamento del superiore importo, di euro 7.000 mensili,
giudicato non congruo dagli organi della banca.
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, non sembra che l'inadempimento in esame sia trascurabile, avuto riguardo anche alla riduzione del limite di affidamento, risalente al 2015, da euro 500.000 ad euro 150.000.
In ogni caso, non va trascurato come il recesso operato dalla banca sia stato conseguenza della violazione da parte dell'attore della previsione pattizia contenuta nell'art. 3 del contratto di
Contr cessione, che lo obbligava a garantire, anche per i crediti futuri maturati nei confronti dell' che gli stessi fossero liberi da vincoli di sorta.
Per quanto sopra, non si riscontra la lamentata violazione delle regole di buona fede da parte della banca, con conseguente rigetto della domanda.
2.4 Parimenti infondata è la domanda con cui l'attore ha chiesto che venga dichiarata la
“cessazione” della cessione di credito del 22.5.2015.
8 Procedendo alla corretta qualificazione della domanda quale richiesta di risoluzione del contratto, va rilevato come non ricorra la fattispecie di cui all'art. 1267, comma 2, c.c. (invocata dall'attore), che prevede la cessazione della garanzia “se la mancata realizzazione del credito
per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”. L' quale debitore ceduto, non si è resa CP_4
inadempiente (né tanto meno insolvente), avendo eseguito il pagamento dovuto, piuttosto che alla banca cedente, a per effetto del pignoramento notificatole ed a Controparte_5
seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Ne consegue l'inapplicabilità della fattispecie invocata dall'attore, con conseguente rigetto della domanda.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 14.103, somma calcolata applicando i valori medi dello scaglione di valore compreso tra 26.000,01 e 260.000.
La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. va rigettata, non ravvisandosi i presupposti per il riconoscimento della lite temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14031/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
rigetta le domande attoree;
condanna titolare della Farmacia del dott. Gulizia Andrea Parte_1
Salvatore, al pagamento delle spese processuali in favore di che Controparte_1
liquida in euro 14.103, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 3 giugno 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14031/2019 R.G. avente ad oggetto: cessione del credito promossa da
nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, titolare della C.F._1 Parte_2
con sede a Ramacca, piazza Umberto n. 7, partita iva
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Giovanni Lisi e Maria Irene Giandinoto, giusta procura in atti
attore contro con sede sociale a Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice Controparte_1
fiscale partita iva , quale società incorporante P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
, già avente sede legale a Palermo, via G. Cusmano n. 56, codice fiscale e numero
[...]
iscrizione registro imprese in persona del procuratore dott. P.IVA_4 [...]
, in virtù di procura speciale del 20.2.2019 ai rogiti del notaio di CP_3 Persona_1
Milano, rappresentata e difesa dall'avvocato Tito Monterosso, giusta procura in atti convenuta
********
All'udienza del 3.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata posta in decisione.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 26.9.2019, , quale Parte_1
titolare dell'impresa individuale denominata , ha citato Parte_2
in giudizio la banca e, premettendo che la farmacia erogava prestazioni Controparte_1
di dispensa di farmaci per conto dell' ha dedotto che, per lo svolgimento delle CP_4
suindicate attività, aveva ottenuto le seguenti linee di credito:
- un affidamento di euro 200.000 con scadenza a revoca in c/c n. 849/57/153892 del 8.1.2013, un finanziamento ipotecario n. 849/54/6084493 di euro 855.000 il 19.9.2011 da parte di
[...]
CP_2
- un finanziamento per anticipo notule di euro 500.000 del 19.9.2011 da parte di Parte_3
[...]
L'attore ha esposto: che in data 22.9.2011 aveva convenuto con e Controparte_2
Contr la cessione pro solvendo dei crediti vantati nei confronti dell' e che detta Parte_3
Contr cessione di fatto era stata notificata all' in data 23.9.2011; che il 27.1.2012 Parte_3
aveva trasferito a la titolarità del finanziamento per anticipo notule, con atto Controparte_2
Contr notificato all' che il 4.3.2015 aveva deliberato di rinnovare CP_2 CP_2
l'affidamento sul c/c/ riducendolo ad euro 10.000, di rinnovare la linea di credito per anticipo notule riducendola ad euro 150.000 e di concedere un finanziamento ipotecario non fondiario di euro 350.000; che, con contratto del 22.5.2015 ai rogiti del notaio di venivano Per_2 CP_4 ceduti pro solvendo a i crediti vantati nei confronti dell' . Controparte_2 CP_4
L'attore ha dedotto che nel mese di febbraio 2019 senza motivazione, non Controparte_2
aveva provveduto all'anticipazione delle fatture relative alle prestazioni di assistenza integrativa
Contr nei confronti dell' e che, nei mesi di marzo-aprile 2019, la banca non aveva ricevuto il pagamento dei DCR, poiché aveva notificato atto di pignoramento Controparte_5
Contr presso terzi all' per l'importo di euro 162.000. L'attore, dopo avere tentato di chiarire con la banca il malinteso (dovuto alla notifica del pignoramento da parte di ) e Controparte_5
dopo avere ottenuto una rateazione di pagamento da parte dell'ente di riscossione, ha affermato di avere richiesto invano alla banca un piano di rientro per gli importi non incassati nei mesi di marzo ed aprile 2019 e di avere ricevuto la comunicazione di recesso dai rapporti, con revoca immediata degli affidamenti.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:
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1. Accertare, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per non aver CP_2
anticipato dal mese di febbraio u.s., senza motivo e/o causa alcuna, le fatture inerenti
l'acquisto delle prestazioni di Assistenza integrativa (art. 1, punto b, nn.2 e 3 dell'atto di
Cessione sopra menzionato)
2. Conseguentemente, dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento del danno per la perdita della disponibilità economica subita (danno emergente), nonché per il mancato guadagno (lucro cessante) presente e futuro;
3. E Condannare la al versamento in favore dell'attrice delle somme che sin d'ora si CP_2 indicano rispettivamente e forfettariamente in € 15.000,00 ed in € 30.000,00. Ovvero in quella maggior somma che il Signor Decidente riterrà corretta pur a seguito di disponenda Consulenza d'Ufficio. Dipoi,
4. Accertare, ritenere e dichiarare illegittima ed inefficace la revoca dell'apertura di credito in c/c n.51102/1000/00000/319 (già c/c n.849/57/153892) nonché del finanziamento per anticipo notule/anticipo fatture per € 150.000,00 perché carente di
“giusta causa”;
5. Conseguentemente, dichiarare il diritto dell'attrice al ripristino dei suddetti rapporti pur per quel che attiene all'anticipo inerente le prestazioni di Assistenza integrativa (di cui al punto 1);
6. Ritenere e dichiarare il comportamento tenuto dalla convenuta, in ogni caso, in CP_2
spregio ai principi di correttezza e buona fede ovvero qualificare lo stesso quale abuso di diritto;
7. Conseguentemente, dichiarare il diritto della attrice all'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti;
8. Quantificare detto risarcimento in € 110.441,07 (pari alla richiesta di rientro) qualora il ripristino dell'affidamento avvenga immediatamente, ovvero in € 1.400.000,00 qualora
a causa del comportamento perpetuato dalla , per entrambi i casi, in CP_6 quell'altro importo maggiore o minore che il Signor Giudice riterrà di riconoscere pur alla luce delle risultanze istruttorie ed a seguito di apposita Consulenza d'Ufficio.
Tuttavia, trattandosi di danni per cui potrebbe risultare difficile dimostrare il loro preciso ammontare, in ogni caso, questi potranno essere liquidati dal Giudice in via equitativa a norma degli art.1226 c.c. e/o dell'art. 2056 c.c.
9. Condannare la alla corresponsione di dette somme. CP_2
3 10. Accertare, ritenere e dichiarare la cessazione della Cessione di credito a rogito del Dr.
, Notaio in , del 22.05.2015, Rep. n.38674 e Racc. 22418, e di Per_2 CP_4
quant'altri atti/contratti che hanno previsto la Cessione dei crediti fra gli odierni contendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1267 c.c., II comma.
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, delle spese generali e dei compensi del
giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 18.2.2019, si è costituta in giudizio la banca
[...]
contestando puntualmente le domande formulate dalla farmacia attrice, sul CP_1
presupposto dell'inesistenza di inadempimenti imputabili all'istituto di credito e della legittimità dell'esercizio del diritto di recesso, quale conseguenza dell'inadempimento della parte attrice e della violazione delle pattuizioni contenute nel contratto di cessione del
22.5.2015. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate dall'attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché all'ulteriore sanzione pecuniaria per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Alla prima udienza del 14.1.2020 è stato assegnato a parte attrice termine per introdurre la domanda di mediazione;
indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10.7.2023 dal precedente giudice. Con ordinanza del 16.1.2024 la stessa è stata rimessa sul ruolo a seguito della presentazione dell'istanza di astensione da parte del giudice e, a seguito della riassegnazione della causa allo scrivente, le parti sono state nuovamente invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 3.2.2025 e la causa è stata posta in decisione senza la concessone dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, le domande attoree non sono fondate.
2.1 Con una prima domanda, l'attore ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca convenuta rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di cessione del credito per non avere anticipato “nel mese di febbraio 2019” le fatture inerenti l'acquisto di prestazioni di assistenza integrativa e la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno conseguente sia alla perdita di disponibilità economica (pari ad euro 15.000) subita sia al mancato guadagno (in misura pari ad euro 30.000).
La domanda non merita accoglimento.
Occorre evidenziare in premessa come l'attore abbia genericamente dedotto l'inadempimento della banca rispetto all'obbligo di anticipare le fatture per l'acquisto di prestazioni di assistenza
4 integrativa, invocando l'art. 1, punto b, nn. 2 e 3 del contratto di cessione (doc. 1 fascicolo parte attrice) – che richiamano rispettivamente le “forniture di presidii ed ausilii non inclusi nel nomenclatore tariffario delle protesi a favore degli invalidi” e le “forniture di alimenti aproteici
a favore di soggetti affetti da insufficienza renale” – omettendo di assolvere all'onere di Contr puntuale allegazione delle prestazioni erogate in favore dell' ed asseritamente rimaste inadempiute.
In ogni caso, a fronte della suindicata prospettazione attorea, la banca ha depositato in giudizio l'estratto conto al 31.3.2019 (doc. 2 comparsa di risposta), da cui si evincono i pagamenti di euro 33.245,29 e di euro 5.179,78 eseguiti il 4.2.2019 con la causale di “Anticipo fatture”.
La banca convenuta ha, pertanto, assolto all'onere su di essa incombente di dimostrare l'avvenuto adempimento, pur a fronte della genericità della prospettazione di parte attrice in ordine ai pagamenti per i quali sarebbe rimasta inadempiente.
Quanto alla istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla farmacia attrice, finalizzata a chiedere la produzione in giudizio delle fatture pagate dalla banca in data 4.2.2019, va condiviso e confermato il provvedimento istruttorio di diniego dell'ordine di esibizione avanzato dall'attore.
Ed invero, ribadito che l'ordine di cui all'art. 210 c.p.c. non possa supplire all'iniziativa probatoria della parte, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “Il diritto del
cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei
confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente
fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. 23861/2022; si veda anche Cass. 24641/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, va escluso l'inadempimento della banca rispetto all'obbligo di anticipazione delle fatture relative alle prestazioni di assistenza integrativa del mese di febbraio 2019, sicché le relative domande dichiarative e condannatorie vanno rigettate.
2.2 Con la seconda domanda, ha dedotto l'illegittimità del recesso Parte_1
operato dalla banca nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito.
In merito all'esercizio del recesso, ha evidenziato come i rapporti fossero ampiamente garantite che, a seguito del recesso operato dalla banca, la farmacia si fosse trovata improvvisamente e
5 senza preavviso nell'impossibilità di accedere al credito, così perdendo la possibilità di continuare ad erogare le proprie prestazioni e di pagare i lavoratori.
La domanda non merita accoglimento.
Con il contratto di cessione dei crediti del 22.5.2015, ai rogiti del notaio , la farmacia Per_2
del dott. ha ceduto ad i “crediti futuri che essa vanterà verso Pt_1 Controparte_1
Cont l' quale debitore ceduto” liberi da pegni, sequestri, pignoramenti o vincoli di qualsiasi tipo” (art. 3).
Ora, è pacifico ed incontestato che la banca non abbia ricevuto il pagamento dei DCR dei mesi
Contr di marzo ed aprile 2019 a seguito della notifica all' da parte di di Controparte_5
un atto di pignoramento presso terzi per l'importo di euro 162.000. Pertanto, per stessa ammissione dell'attore, i crediti che la banca avrebbe dovuto incassare nei mesi di marzo ed
Contr aprile 2019 – complessivamente pari ad euro 71.575,56 – sono stati versati dall' a piuttosto che alla banca cessionaria a seguito del pignoramento presso Controparte_5
terzi.
Risulta, pertanto, evidente come l'interruzione del pagamento sia dipesa da una circostanza imputabile all'attore, che, maturando un ingente debito verso l'erario, si è reso inadempiente rispetto all'obbligo sancito dall'art. 3 del contratto di cessione di garantire che i crediti futuri oggetto di cessione siano liberi da vincoli pignoratizi.
La circostanza che la banca abbia ricevuto i pagamenti successivi dal mese di maggio 2019 non fa venire meno l'inadempimento dell'attore in ordine agli obblighi contrattualmente assunti con la banca, la quale non ha percepito l'importo relativo alle mensilità di marzo ed aprile 2019.
Accertato l'inadempimento del dott. , il rifiuto della banca di accettare il piano di rientro Pt_1
proposto dalla correntista, avente ad oggetto il pagamento di euro 7.000 al mese, non è
sindacabile in sede giurisdizionale, non avendo la farmacia provveduto all'integrale ripristino delle somme relative alle mensilità di marzo ed aprile 2019.
In tale contesto, il recesso operato dalla banca appare conforme alle previsioni contrattuali e,
segnatamente, all'art. 6, lett. c), del contratto di conto corrente che prevede, per i contratti di apertura di credito a tempo indeterminato, la possibilità per la banca di recedere dal contratto
“in qualsiasi momento con il preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 del codice civile, o sussista altro giustificato motivo, la può recedere CP_2 senza preavviso con effetto immediato dandone comunicazione al correntista” (doc.
1 - comparsa di risposta).
6 Nel caso in esame, l'esercizio del diritto di recesso avvenuto con la diffida del 25.7.2025 è stato preceduto da una valutazione negativa del piano di rientro proposto dall'attore (doc.
3-4 fascicolo parte attrice), fermo restando che, ricorrendo l'inadempimento dell'attore e verificatasi l'ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., la banca aveva facoltà di recedere immediatamente dal contratto di conto corrente e dai relativi affidamenti ad esso connessi.
Per quanto sopra, la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso va rigettata.
2.3 Con una terza domanda, l'attore ha chiesto di accertare la violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito in ordine alle modalità attraverso cui sarebbe stato esercitato il recesso.
Anche tale domanda non merita accoglimento.
La domanda attorea poggia sull'orientamento di legittimità secondo cui, nel contratto di apertura di credito, anche in presenza del legittimo esercizio del diritto di recesso da parte della banca, il modo di esercizio di tale diritto potestativo di recesso non resti del tutto insindacabile, dovendo lo stesso essere attuato nel rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c. Osserva, al riguardo, la Suprema Corte che “pur in presenza di un diritto di recesso in capo alla banca in costanza di rapporto di apertura di credito bancario,
la relativa situazione giuridica soggettiva va esercitata non solo nel rispetto delle regole di
legge e di contratto, ma anche secondo una condotta che non trasmodi nell'abuso del diritto, imponendo cioè a controparte un ingiustificato sacrificio delle proprie ragioni: come quando, a
fronte di fatti solo pretestuosamente allegati o non rispondenti al vero o ai reali interessi della banca, questa provveda in modo arbitrario e scorretto alla revoca degli affidamenti, recedendo
dal rapporto di apertura di credito (cfr. Cass. 24 agosto 2016, n. 17291; Cass. 14 luglio 2000,
n. 9321; Cass. 21 maggio 1997, n. 4538)”. Si è osservato, in particolare, come il rispetto del fondamentale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto esiga che, anche in ipotesi di previsione pattizia, il recesso di una banca sia da considerare illegittimo ove assuma connotati tali da “contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base a comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atti, abbia fatto conto di potere disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò
pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta” (Cass. n. 4538/1997).
7 In definitiva, secondo Cass. n. 10125/2021 “il recesso dal rapporto di apertura di credito con la
richiesta di restituzione dell'importo finanziato e la sospensione di ulteriore credito, da parte della banca, è lecito quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale,
nè essa sia censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata la pretestuosità delle motivazioni dall'istituto addotte”; ad avviso della Corte, grava sulla parte che assume l'illegittimità del recesso per violazione a buona fede allegare e dimostrare le ragioni e fornire la relativa prova del carattere abusivo del recesso.
In ogni caso, ove venisse riconosciuta la violazione della buona fede in executivis (art. 1375
c.c.), rimane ferma la validità del recesso operato dalla banca e l'unico rimedio riconosciuto al correntista è rappresentato dal risarcimento del danno conseguente alla violazione del canone di buona fede.
Facendo applicazione dei superiori principi di diritto, rileva il decidente come non sussista l'abuso del diritto lamentato dall'attore e che non ricorra la violazione delle regole di buona fede da parte della banca convenuta.
Come è stato osservato, l'esercizio del diritto di recesso è conseguenza del mancato incasso, da parte della banca, della somma di euro 71.575,56, relativa ai mesi di marzo ed aprile 2019,
Contr quale conseguenza del pignoramento notificato all' da parte di . Controparte_5
È stato dimostrato che l'attore non abbia versato la somma in esame alla banca, limitandosi a proporre un piano di rientro per il pagamento del superiore importo, di euro 7.000 mensili,
giudicato non congruo dagli organi della banca.
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, non sembra che l'inadempimento in esame sia trascurabile, avuto riguardo anche alla riduzione del limite di affidamento, risalente al 2015, da euro 500.000 ad euro 150.000.
In ogni caso, non va trascurato come il recesso operato dalla banca sia stato conseguenza della violazione da parte dell'attore della previsione pattizia contenuta nell'art. 3 del contratto di
Contr cessione, che lo obbligava a garantire, anche per i crediti futuri maturati nei confronti dell' che gli stessi fossero liberi da vincoli di sorta.
Per quanto sopra, non si riscontra la lamentata violazione delle regole di buona fede da parte della banca, con conseguente rigetto della domanda.
2.4 Parimenti infondata è la domanda con cui l'attore ha chiesto che venga dichiarata la
“cessazione” della cessione di credito del 22.5.2015.
8 Procedendo alla corretta qualificazione della domanda quale richiesta di risoluzione del contratto, va rilevato come non ricorra la fattispecie di cui all'art. 1267, comma 2, c.c. (invocata dall'attore), che prevede la cessazione della garanzia “se la mancata realizzazione del credito
per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”. L' quale debitore ceduto, non si è resa CP_4
inadempiente (né tanto meno insolvente), avendo eseguito il pagamento dovuto, piuttosto che alla banca cedente, a per effetto del pignoramento notificatole ed a Controparte_5
seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Ne consegue l'inapplicabilità della fattispecie invocata dall'attore, con conseguente rigetto della domanda.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 14.103, somma calcolata applicando i valori medi dello scaglione di valore compreso tra 26.000,01 e 260.000.
La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. va rigettata, non ravvisandosi i presupposti per il riconoscimento della lite temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14031/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
rigetta le domande attoree;
condanna titolare della Farmacia del dott. Gulizia Andrea Parte_1
Salvatore, al pagamento delle spese processuali in favore di che Controparte_1
liquida in euro 14.103, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 3 giugno 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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