Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1988, n. 467
Articolo 2
Versione
20 novembre 1988
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, del quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 3 dicembre 1977, n. 885 .
2. Ai suddetti fini e' stabilito un contributo di lire 13.493.216.000 per l'anno 1986, da versarsi in un'unica rata.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all' art. 1:
La legge n. 885/1977 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976".

Entrata in vigore il 20 novembre 1988