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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1909/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Olga Parte_1 C.F._1
Califano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Controparte_1 C.F._2
Buongiorno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2021 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dato atto: di aver contratto matrimonio con in data Parte_1 Controparte_1 15.9.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pagani (SA) al n. 132, parte II, serie A, anno 2004; che con decreto del 21.09.2017 il Tribunale di Nocera Inferiore omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che dal matrimonio nascevano i figli ER
, nato a [...] il [...], nata a [...]
[...] Persona_2
22.5.2007 e nata a [...] il [...]; che in ragione del sopravvenuto Persona_3
mutamento delle proprie condizioni, personali ed economiche, rispetto a quelle vigenti all'epoca della separazione, previa conferma delle condizioni di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita, si imponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento, in favore della prole, a complessivi
€ 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche straordinarie documentate;
che, dunque, sussistevano i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio tra nato a [...] il [...] CF e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...] celebrato in Pagani (SA) il 15.9.2004 registrato presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pagani n. 132 p.serie A serie A anno 2004 ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di Pagani a mezzo di rituale comunicazione della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emendanda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Il tutto alle condizioni di cui al presente ricorso.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 4.11.2021 si costituiva Controparte_1
la quale, nel riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, premesso di aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da controparte, stante l'incontestata e perdurante cessazione della convivenza e della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, si opponeva alla richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento attesa l'assenza di adeguati redditi propri e la condotta gravemente inadempiente del ricorrente, sì da intraprendere azioni esecutive nei suoi confronti;
ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1.
Affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori i figli minori , e con ER Per_2 Per_3
collocazione prevalente presso la madre, disciplinando il diritto di visita e di incontro del padre, anche per le festività pasquali, le festività natalizie e le ferie estive, in linea con quanto concordato in sede di separazione consensuale dei coniugi o, comunque, con quanto richiesto dal ricorrente;
2.
Disporre l'obbligo a carico del signor di corrispondere mensilmente alla moglie Parte_1 un assegno a titolo di mantenimento dei figli per un importo non inferiore ad € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), assegno da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, di istruzione e ad esse complementari, e di quelle ricreative e sportive, viaggi e vacanze, condivise e documentate, da sostenersi nell'interesse dei figli. Con vittoria di spese e compensi di causa.”. CP_ All'udienza 15.11.2021, il Presidente esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
confermava le condizioni della separazione e rinviava la causa all'udienza del 26.01.2023 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo. In accoglimento delle richieste delle parti, l'adito Tribunale pronunciava sentenza non definitiva sullo status e rimetteva la causa in istruttoria con la concessione alle parti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, ed onerate le medesime del deposito telematico della propria situazione reddituale, relativa all'ultimo triennio, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.6.2025. Con note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista della celebrazione della predetta udienza cartolare, le parti manifestavano la volontà di trasformare la domanda di divorzio da giudiziale in consensuale alle condizioni di cui all'accordo di divorzio, dalle medesime sottoscritto, con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il procedimento veniva, quindi, rimesso al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.6.2025.
Tanto premesso e richiamato, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di entità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
E', altresì, documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale omologata con decreto n. 7579/2017 del 21.09.2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 1832/2017 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto formalizzato dalle parti, in atti, dalle medesime sottoscritto, risultando le condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
il 23.10.79 e , nata a [...] il [...], sposatisi nel Comune di Pagani Controparte_1
il 15.9.2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 132, p. II, serie A, anno 2004) alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, in atti, risultando adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pagani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1909/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Olga Parte_1 C.F._1
Califano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Controparte_1 C.F._2
Buongiorno, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2021 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dato atto: di aver contratto matrimonio con in data Parte_1 Controparte_1 15.9.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pagani (SA) al n. 132, parte II, serie A, anno 2004; che con decreto del 21.09.2017 il Tribunale di Nocera Inferiore omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che dal matrimonio nascevano i figli ER
, nato a [...] il [...], nata a [...]
[...] Persona_2
22.5.2007 e nata a [...] il [...]; che in ragione del sopravvenuto Persona_3
mutamento delle proprie condizioni, personali ed economiche, rispetto a quelle vigenti all'epoca della separazione, previa conferma delle condizioni di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita, si imponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento, in favore della prole, a complessivi
€ 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche straordinarie documentate;
che, dunque, sussistevano i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio tra nato a [...] il [...] CF e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...] celebrato in Pagani (SA) il 15.9.2004 registrato presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pagani n. 132 p.serie A serie A anno 2004 ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di Pagani a mezzo di rituale comunicazione della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emendanda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Il tutto alle condizioni di cui al presente ricorso.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 4.11.2021 si costituiva Controparte_1
la quale, nel riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, premesso di aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da controparte, stante l'incontestata e perdurante cessazione della convivenza e della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, si opponeva alla richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento attesa l'assenza di adeguati redditi propri e la condotta gravemente inadempiente del ricorrente, sì da intraprendere azioni esecutive nei suoi confronti;
ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1.
Affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori i figli minori , e con ER Per_2 Per_3
collocazione prevalente presso la madre, disciplinando il diritto di visita e di incontro del padre, anche per le festività pasquali, le festività natalizie e le ferie estive, in linea con quanto concordato in sede di separazione consensuale dei coniugi o, comunque, con quanto richiesto dal ricorrente;
2.
Disporre l'obbligo a carico del signor di corrispondere mensilmente alla moglie Parte_1 un assegno a titolo di mantenimento dei figli per un importo non inferiore ad € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), assegno da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, di istruzione e ad esse complementari, e di quelle ricreative e sportive, viaggi e vacanze, condivise e documentate, da sostenersi nell'interesse dei figli. Con vittoria di spese e compensi di causa.”. CP_ All'udienza 15.11.2021, il Presidente esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
confermava le condizioni della separazione e rinviava la causa all'udienza del 26.01.2023 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo. In accoglimento delle richieste delle parti, l'adito Tribunale pronunciava sentenza non definitiva sullo status e rimetteva la causa in istruttoria con la concessione alle parti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, ed onerate le medesime del deposito telematico della propria situazione reddituale, relativa all'ultimo triennio, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.6.2025. Con note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista della celebrazione della predetta udienza cartolare, le parti manifestavano la volontà di trasformare la domanda di divorzio da giudiziale in consensuale alle condizioni di cui all'accordo di divorzio, dalle medesime sottoscritto, con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il procedimento veniva, quindi, rimesso al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.6.2025.
Tanto premesso e richiamato, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di entità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
E', altresì, documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale omologata con decreto n. 7579/2017 del 21.09.2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 1832/2017 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto formalizzato dalle parti, in atti, dalle medesime sottoscritto, risultando le condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
il 23.10.79 e , nata a [...] il [...], sposatisi nel Comune di Pagani Controparte_1
il 15.9.2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 132, p. II, serie A, anno 2004) alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, in atti, risultando adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pagani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire