TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6518/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6518/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NARDONE DARIO, elettivamente domiciliata come in atti, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NARDONE Parte_2 C.F._2
DARIO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F./P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Contumace
e contro
(C.F./P.I , rappresentata e difesa dall'avv. CICCONETTI Controparte_2 P.IVA_2
GIANLUCA, elettivamente domiciliata come in atti
INTERVENUTO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Per Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni: NEL MERITO
pagina 1 di 9 1) ai danni dell'opposta e in favore degli opponenti, previamente accertata a mezzo CTU tecnico contabile l'illegittima applicazione nel contratto finanziamento de quo del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 e 125 bis TB, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché dell'art. 1421 c.c. civ. 644 c.p e 1815, II. comma, c.c., ex se considerati e/o in combinato disposto con gli artt. 21 e/o 22 e/o 33 e ss del Codice del Consumo, degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, rimodulare a mezzo CTU tecnico contabile il piano di ammortamento allegato al contratto de quo secondo quanto dedotto in narrativa, determinando, all'esito, l'effettivo dare avere tra le parti litiganti;
2) ai danni dell'opposta e in favore degli opponenti, per una o tutte le eccezioni sollevate in violazione delle norme di cui alla precedente conclusione, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine invocate dal mutuante alla data del
28.11.2013;
3) In ogni caso, ai danni dell'opposta dichiarare libera l'opponente da qualsiasi Parte_1 obbligo contrattuale e/o di garanzia verso l'opposta per quanto dedotto in narrativa sub par. 8);
4) in ogni caso, per uno o tutte le conclusioni sopra rassegnate, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privare di ogni effetto e rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo oggi opposto emesso dall'Intestato Tribunale, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
IN VIA CAUTELARE
6) attesa la evincibilità ex actis ed ictu oculi delle eccezioni sollevate e provate per tabulas, che senz'altro integrano i “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c., considerati fumus e periculum dedotti in narrativa, sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo o, in subordine, in contraddittorio previa fissazione di apposita udienza cautelare, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
7) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del deducente difensore che si dichiara antistatario e distrattario. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di determinare l'effettivo dare avere tra le parti litiganti sulla scorta delle eccezioni di cui in narrativa. Con ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge. Si deposita tutta la documentazione di cui in narrativa ed a separato indice. Si dichiara che il valore di causa è pari ad € 50.173,45 e che il contributo unificato ammonta ad € 259,00.
PER Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa:
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione in quanto infondata e priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via pregiudiziale: dichiarare l'opposizione tardiva e/o inammissibile e/o improcedibile;
in via principale: rigettare l'opposizione e le domande tutte avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in via subordinata: pagina 2 di 9 nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito oggi vantato da quale cessionaria di nei confronti degli Controparte_2 Controparte_1 opponenti, e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento dell'importo ingiunto, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi al tasso convenzionale come in decreto, ovvero al tasso legale a decorrere dalla data del contratto di finanziamento o della sua risoluzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno svolto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 2636 del 20.10.2020 emesso dall'intestato Tribunale, a seguito dell'ordinanza resa in data
12.7.2023 dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E.I, n. 764/2021, in forza della nota pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. n. 9479/2023 (doc. 2). A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito:
1) l'omessa pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi utilizzato dalla banca in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 e 125 bis TB, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché dell'art. 1421 c.c. civ. 644 c.p e 1815, II. comma, c.c., ex se considerati e/o in combinato disposto con gli artt. 21 e/o 22 e/o 33 e ss del Codice del Consumo, degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva
1993/13/CEE;
2) l'ulteriore violazione della normativa consumeristica: artt. 21 e 22 del Codice del Consumo;
3) la discrasia tra TAEG letteralmente indicato in contratto e TAEG reale;
4) l'abnormità della somma ingiunta in ragione della eccepita indeterminatezza e usurarietà degli interessi corrispettivi cagionati dalla subdola applicazione del regime composto;
5) l'inesistenza di morosità alla data della risoluzione e decadenza dal beneficio del termine;
6) per la sola ingiunta opponente , l'inesistenza dell'istituto delle “coobbligazione” Parte_1
e l'inesistenza di obblighi giuridici verso l'odierna opposta - neanche quale fideiussore per la vana decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. In forza di tali motivi, gli opponenti hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione del titolo ex art. 649 c.p.c. e della procedura esecutiva in corso.
nel costituirsi in giudizio in qualità di cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c., quindi Controparte_2 in sostituzione della cedente e della sua sub procuratrice con rappresentanza Controparte_1 [...]
ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c. CP_3 da e avverso il decreto n. 2636/2020 con cui era stato loro ingiunto Parte_2 Parte_1 di pagare in favore di e per essa la sub procuratrice con rappresentanza Controparte_1 CP_3
la somma di Euro 50.173,45 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore
[...] del contratto di prestito flessibile n. 17392681 concesso da Agos in data 24.03.2010 per CP_4 l'importo di Euro 50.000,00. Nel merito, l'opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la definitiva conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti degli opponenti.
Respinta in prima udienza l'istanza di sospensiva proposta dagli opponenti, la causa, senza bisogno di attività istruttoria diversa dall'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è giunta in decisione secondo le norme del c.d. nuovo rito Cartabia.
⃰ 1. Preliminarmente, va affermata la titolarità attiva in capo a che ha agito nel presente Controparte_2 giudizio nella documentata qualità di cessionaria del credito ingiunto a seguito di contratto di cessione di credito concluso in data 28.09.2023 a rogito del Notaio Dott. in Albano Laziale, rep. Persona_1
n. 5282 racc. n. 3600, registrato in data 05.10.2023 al n. 16365 serie 1T, con cui ha Controparte_1 ceduto pro soluto a il credito vantato nei confronti di e Controparte_2 Parte_2 Parte_1
(doc. 3).
[...]
pagina 4 di 9 Tale cessione è stata ritualmente notificata ai debitori ai sensi dell'art. 1264 c.c. mediante lettera racc.ta a/r inviata da in data 02.10.2023 (doc. 4). Controparte_2
Non essendosi costituita in giudizio, nonostante regolare citazione, va dichiarata la contumacia di
. CP_1
2. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione svolta da per supposta tardività della Controparte_2 stessa in relazione ai termini di cui all'art. 650 c.p.c., è infondata e va respinta.
Gli opponenti hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. in ragione della loro asserita qualifica di consumatori e sulla scorta dei principi enunciati da Cass. SS.UU. sentenza n. 9479/2023 la quale, come è noto, ha introdotto una nuova ipotesi di opposizione tardiva c.d. atipica di creazione giurisprudenziale che sfugge e prescinde dai presupposti di ammissibilità canonici di cui all'art. 650 c.p.c.
In applicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza citata, in materia consumeristica, ove sia stata omessa in sede monitoria la verifica giudiziale delle clausole potenzialmente abusive del contratto, deve essere consentito alla parte di svolgere anche tardivamente, cioè fuori dai termini di cui all'art. 650 c.p.c., l'opposizione per effettuare in un giudizio di merito a contraddittorio pieno il controllo giudiziale sulla vessatorietà e abusività delle clausole.
3. Ciò detto, l'opposizione proposta da e , per quanto ammissibile, Parte_2 Parte_3
è comunque infondata nel merito.
3.1. Innanzitutto, va rilevato che risulta quanto meno dubbio che sia inquadrabile come Parte_2 consumatore. Invero, va rilevato che l'onere probatorio sul punto spetta all'opponente, il quale nulla ha provato o dedotto a confutazione di quanto, invece, specificamente dedotto da secondo Controparte_2 cui nel frontespizio del contratto di finanziamento (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio – doc. 16 della comparsa) si legge che l'opponente è un “professionista presso CO.DI.AL di FU MI, ditta individuale che esercita il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco (cfr. scheda camerale personale - doc. 13). Inoltre, ha fatto rilevare che, in sede di richiesta del Controparte_2 finanziamento, erano stati forniti dal ed acquisiti da : la verifica della partita iva Pt_2 CP_5
(doc. 14), la visura camerale infoimprese della CO.DI.AL. di (doc. 15) e il documento Parte_2 di identità ove lo stesso è qualificato come “imprenditore” (doc. 16). Il tutto effettivamente a riprova del fatto che il finanziamento era stato richiesto ed ottenuto, per lo meno dal per scopi Pt_2 imprenditoriali. Ciò escluderebbe la qualifica di consumatore in capo a determinando Parte_2
l'inammissibilità dell'opposizione da quest'ultimo espletata.
3.2. In ogni caso, è con valutazione assorbente e dirimente rispetto ad ogni altro rilievo che si osserva che, l'unico motivo di opposizione relativo alla presunta abusività di clausole rilevanti del contratto finanziamento sottoscritto con Agos in data 24.03.2010, ovvero quello relativo all'omessa CP_4 pattuizione ed indicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi, è infondato, alla luce della più recente giurisprudenza, di merito e di legittimità, anche a Sezioni Unite.
Secondo gli opponenti, la mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione adottato ed in particolare dell'omessa specificazione che il rimborso sarebbe avvenuto con regime di capitalizzazione composta degli interessi, avrebbe generato l'indeterminatezza del costo del finanziamento dal quale deriverebbe un maggior esborso per i mutuatari. pagina 5 di 9 Come noto, la questione circa la determinatezza e la liceità della misura degli interessi nell'ambito del sistema di ammortamento c.d. alla francese nel regime dell'interesse composto è stato sottoposto ed infine risolto delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15130/2024, le quali, chiamate a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato con ordinanza del 19 luglio
2023 dal Tribunale di Salerno, hanno espresso il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” Nel caso di specie, comunque, la scelta del regime finanziario è stata esplicitata nel contratto (cfr. art. 2 contratto doc. 1 fasc mon.) e le indicazioni fornite in contratto, relative all'importo mutuato, al tasso applicato, alla durata del prestito e alle modalità di rimborso mediante numero predefinito di rate, compreso l'ammontare esatto degli interessi dovuti, consentono di escludere qualsivoglia profilo di indeterminatezza dell'oggetto dell'accordo ex art. 1346 c.c. da intendersi come conoscenza e conoscibilità delle reciproche obbligazioni assunte.
La difesa degli opponenti ha precisato a più riprese che l'eccezione svolta “NON È ECCEZIONE DI
ANATOCISMO e non si deduce la violazione dell'art. 1283 c.c.”.
Ora, se è certamente vero che “piano di ammortamento alla francese” ed “interesse composto” non sono concetti del tutto sovrapponili, risultando il primo realizzabile sia nel regime dell'interesse composto che nel regime dell'interesse semplice, la descrizione fornita nella documentazione contrattuale in atti corrisponde al primo regime, o almeno a quello che comunamente si intende come piano di ammortamento alla francese a interesse composto ed è di per sé più che esaustiva. Da tale descrizione sono, infatti, desumibili, a prescindere dalla difficoltà matematica dei concetti espressi che di certo non può incidere negativamente sulla determinatezza dell'oggetto del contratto, i seguenti elementi:
- che la rata fissa dovuta era composta da una quota capitale e da una quota interessi;
- che la quota interessi era di volta in volta pari al capitale residuo per la percentuale di interessi;
- che la quota capitale di ciascuna rata era calcolata come differenza tra la rata costante e la quota di interessi maturata alla scadenza precedente;
- che il capitale residuo era pari di volta in volta alla differenza tra il capitale residuo precedente e la quota capitale della rata precedente;
che, pertanto, in definitiva, il pagamento della rata andava ad abbattere il capitale per la parte che residuava dopo il pagamento degli interessi, con una conseguente più lenta restituzione del capitale rispetto ad un sistema di ammortamento con quota capitale fissa ad ogni rata. La spiegazione contenuta in contratto circa la composizione della rata risulta, quindi, persino più esaustiva della mera indicazione del regime applicato come composto. (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 8192/2023 pubbl. il 20/10/2023, est. Guantario)
L'eccezione svolta dagli opponenti, che, tra l'altro, per come formulata risulta oltremodo generica, perché si traduce in un astratto richiamo a principi non pertinenti, senza alcun concreto richiamo alla fattispecie specifica e alla documentazione di causa, va quindi respinta.
3.3. Parimenti generica e come tale inammissibile è l'eccezione di usurarietà degli interessi. pagina 6 di 9 Anch'essa si limita ad una contestazione del tutto teorica ed indeterminata, il cui eventuale accertamento viene demandato all'espletamento di una ctu, che in quanto esplorativa non è stata ammessa dal Tribunale.
Gli opponenti hanno mancato persino di indicare il tasso convenzionale in tesi contestato, né la specificazione del tasso soglia di riferimento o di richiamare i decreti ministeriali.
In ogni caso, dall'esame della documentazione bancaria prodotta in atti si evince che i tassi indicati nel contratto di finanziamento allegato (doc. 1 del fascicolo monitorio) sono inferiori ai tassi soglia fissati nel trimestre di riferimento: Tan pari al 10,70% e Taeg al 11,49% a fronte di un tasso soglia individuato dalle tabelle ministeriali pari al 18,795%. Tanto vale già ad escludere la fondatezza dell'eccezione di usura originaria.
Come già detto, l'effetto anatocistico non genera alcuna “crescita esponenziale degli interessi previsti dal contratto”.
Anche l'asserita, ma non dimostrata discrasia tra il Taeg indicato in contratto e quello in concreto applicato non genera alcuna indeterminatezza e di conseguenza nullità dell'interesse, posto che, come anche di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza n. 14000/2023 della
Suprema Corte) il TAEG o ISC (indicatore sintetico di costo) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, che svolge una sola funzione informativa e di pubblicità e trasparenza, ma non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: esso quindi non rientra, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB ( in tal senso anche Cass. n. 39169/2021, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. Dunque, l'eventuale (e non dimostrata) applicazione di un Taeg superiore a quello indicato nel contratto, non inficia la validità del contratto medesimo e degli interessi pattuiti, potendo al più determinare una responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito mutuante.
3.4. Da ultimo, con riferimento all'eccezione riguardante la assenza di solidarietà in capo alla
[...] si osserva che è pacifico che quest'ultima ha sottoscritto la richiesta di finanziamento nella Pt_1 qualità di coobbligato.
In ragione dell'assenza di disconoscimento delle sottoscrizioni nella citata qualità ed in assenza di qualsiasi richiamo nel contratto alla disciplina della fideiussione e, segnatamente, all'applicazione dell'art 1957 c.c. richiamato dalla difesa degli opponenti, deve concludersi che la disciplina dell'obbligazione restitutoria in capo alla deve rinvenirsi nella disciplina di cui agli artt. Parte_1
1292 e 1294 c.c. Ne consegue l' inapplicabilità al caso di specie dell' art 1957 c.c. e dell' art 1944 c.c., in quanto norme speciali relativa alla disciplina della garanzia fideiussoria che presuppone l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, accessorietà esclusa nella fattispecie, vertendosi in tema di obbligazioni di natura meramente solidale, regolate da un medesimo titolo (contratto di finanziamento al quale non accede alcun contratto di garanzia personale). pagina 7 di 9 Peraltro, tale lettura trova conferma in quanto previsto dal contratto in esame, ove è ben distinta la figura del coobbligato da quella eventuali ed ulteriori garanti. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di carenza titolarità ex latere debitoris dell'obbligazione in capo a nonché dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto norme non Parte_1 applicabile alla fattispecie in esame.
4. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità di tutte le altre deduzioni, eccezioni e contestazioni relative ad aspetti diversi da quelli relativi alla presunta abusività delle clausole negoziali sottoscritte dagli opponenti.
L'oggetto di indagine del presente giudizio, secondo quanto previsto dalla già citata pronuncia Cass.
SS.UU. sent. n. 9479/2023 è, infatti, circoscritto alla disamina delle sole clausole potenzialmente vessatorie ed abusive in relazione, per altro, al credito oggetto di ingiunzione.
Attraverso il rimedio processuale della c.d. opposizione tardiva consumeristica non è, quindi, possibile sindacare aspetti diversi ed ulteriori da quelli sopra citati.
Sono, pertanto, inammissibili le censure riguardanti il presunto difetto di legittimazione e titolarità attiva della e la nullità del contratto di cessione perché concluso, per parte cedente, da Controparte_2
che non è iscritta all'albo ex art. 106 TUB. Controparte_3
Al riguardo, comunque, vale la pena di rilevare che, come noto, l'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata a livello nazionale dalla Legge n. 130/99, che riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB la gestione e riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3, lett. c), nonché le verifiche di conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis). Tuttavia, come chiarito dalla Circolare n. 288 della Banca d'Italia, è possibile che i c.d. servicer affidino a soggetti terzi, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento. Tali terzi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della Legge n. 130/1999. In tale cornice normativa, è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.); in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la – Parte_4 rappresentante sostanziale di , a sua volta mandataria della società veicolo SPV, Controparte_6 cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari” (Cass. n. 7243/2024, la quale più nel dettaglio precisa “in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé
a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); - in particolare, ad avviso del pagina 8 di 9 Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza ( cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"” (Cass. cit.). L'eccezione quindi, oltre che inammissibile, risulta anche infondata.
5. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta va integralmente rigettata.
6. Segue la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio dall'opposta, secondo la liquidazione operata direttamente in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 2636 emesso dal Tribunale di Monza il 20.10.2020 definitivamente esecutivo nei confronti degli opponenti;
3. condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta in persona del legale rapp.te pro tempore le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 4.500,00 per compensi e spese, oltre rimborso spese 15%, CPA e IVA come per legge.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Monza il 30.12.2024
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6518/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NARDONE DARIO, elettivamente domiciliata come in atti, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NARDONE Parte_2 C.F._2
DARIO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F./P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Contumace
e contro
(C.F./P.I , rappresentata e difesa dall'avv. CICCONETTI Controparte_2 P.IVA_2
GIANLUCA, elettivamente domiciliata come in atti
INTERVENUTO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per e Per Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni: NEL MERITO
pagina 1 di 9 1) ai danni dell'opposta e in favore degli opponenti, previamente accertata a mezzo CTU tecnico contabile l'illegittima applicazione nel contratto finanziamento de quo del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 e 125 bis TB, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché dell'art. 1421 c.c. civ. 644 c.p e 1815, II. comma, c.c., ex se considerati e/o in combinato disposto con gli artt. 21 e/o 22 e/o 33 e ss del Codice del Consumo, degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, rimodulare a mezzo CTU tecnico contabile il piano di ammortamento allegato al contratto de quo secondo quanto dedotto in narrativa, determinando, all'esito, l'effettivo dare avere tra le parti litiganti;
2) ai danni dell'opposta e in favore degli opponenti, per una o tutte le eccezioni sollevate in violazione delle norme di cui alla precedente conclusione, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine invocate dal mutuante alla data del
28.11.2013;
3) In ogni caso, ai danni dell'opposta dichiarare libera l'opponente da qualsiasi Parte_1 obbligo contrattuale e/o di garanzia verso l'opposta per quanto dedotto in narrativa sub par. 8);
4) in ogni caso, per uno o tutte le conclusioni sopra rassegnate, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privare di ogni effetto e rilevanza giuridica il decreto ingiuntivo oggi opposto emesso dall'Intestato Tribunale, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
IN VIA CAUTELARE
6) attesa la evincibilità ex actis ed ictu oculi delle eccezioni sollevate e provate per tabulas, che senz'altro integrano i “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c., considerati fumus e periculum dedotti in narrativa, sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo o, in subordine, in contraddittorio previa fissazione di apposita udienza cautelare, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
7) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del deducente difensore che si dichiara antistatario e distrattario. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di determinare l'effettivo dare avere tra le parti litiganti sulla scorta delle eccezioni di cui in narrativa. Con ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge. Si deposita tutta la documentazione di cui in narrativa ed a separato indice. Si dichiara che il valore di causa è pari ad € 50.173,45 e che il contributo unificato ammonta ad € 259,00.
PER Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa:
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione in quanto infondata e priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via pregiudiziale: dichiarare l'opposizione tardiva e/o inammissibile e/o improcedibile;
in via principale: rigettare l'opposizione e le domande tutte avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in via subordinata: pagina 2 di 9 nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito oggi vantato da quale cessionaria di nei confronti degli Controparte_2 Controparte_1 opponenti, e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento dell'importo ingiunto, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi al tasso convenzionale come in decreto, ovvero al tasso legale a decorrere dalla data del contratto di finanziamento o della sua risoluzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno svolto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 2636 del 20.10.2020 emesso dall'intestato Tribunale, a seguito dell'ordinanza resa in data
12.7.2023 dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E.I, n. 764/2021, in forza della nota pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. n. 9479/2023 (doc. 2). A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito:
1) l'omessa pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi utilizzato dalla banca in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 e 125 bis TB, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché dell'art. 1421 c.c. civ. 644 c.p e 1815, II. comma, c.c., ex se considerati e/o in combinato disposto con gli artt. 21 e/o 22 e/o 33 e ss del Codice del Consumo, degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva
1993/13/CEE;
2) l'ulteriore violazione della normativa consumeristica: artt. 21 e 22 del Codice del Consumo;
3) la discrasia tra TAEG letteralmente indicato in contratto e TAEG reale;
4) l'abnormità della somma ingiunta in ragione della eccepita indeterminatezza e usurarietà degli interessi corrispettivi cagionati dalla subdola applicazione del regime composto;
5) l'inesistenza di morosità alla data della risoluzione e decadenza dal beneficio del termine;
6) per la sola ingiunta opponente , l'inesistenza dell'istituto delle “coobbligazione” Parte_1
e l'inesistenza di obblighi giuridici verso l'odierna opposta - neanche quale fideiussore per la vana decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. In forza di tali motivi, gli opponenti hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione del titolo ex art. 649 c.p.c. e della procedura esecutiva in corso.
nel costituirsi in giudizio in qualità di cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c., quindi Controparte_2 in sostituzione della cedente e della sua sub procuratrice con rappresentanza Controparte_1 [...]
ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c. CP_3 da e avverso il decreto n. 2636/2020 con cui era stato loro ingiunto Parte_2 Parte_1 di pagare in favore di e per essa la sub procuratrice con rappresentanza Controparte_1 CP_3
la somma di Euro 50.173,45 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore
[...] del contratto di prestito flessibile n. 17392681 concesso da Agos in data 24.03.2010 per CP_4 l'importo di Euro 50.000,00. Nel merito, l'opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la definitiva conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti degli opponenti.
Respinta in prima udienza l'istanza di sospensiva proposta dagli opponenti, la causa, senza bisogno di attività istruttoria diversa dall'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è giunta in decisione secondo le norme del c.d. nuovo rito Cartabia.
⃰ 1. Preliminarmente, va affermata la titolarità attiva in capo a che ha agito nel presente Controparte_2 giudizio nella documentata qualità di cessionaria del credito ingiunto a seguito di contratto di cessione di credito concluso in data 28.09.2023 a rogito del Notaio Dott. in Albano Laziale, rep. Persona_1
n. 5282 racc. n. 3600, registrato in data 05.10.2023 al n. 16365 serie 1T, con cui ha Controparte_1 ceduto pro soluto a il credito vantato nei confronti di e Controparte_2 Parte_2 Parte_1
(doc. 3).
[...]
pagina 4 di 9 Tale cessione è stata ritualmente notificata ai debitori ai sensi dell'art. 1264 c.c. mediante lettera racc.ta a/r inviata da in data 02.10.2023 (doc. 4). Controparte_2
Non essendosi costituita in giudizio, nonostante regolare citazione, va dichiarata la contumacia di
. CP_1
2. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione svolta da per supposta tardività della Controparte_2 stessa in relazione ai termini di cui all'art. 650 c.p.c., è infondata e va respinta.
Gli opponenti hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. in ragione della loro asserita qualifica di consumatori e sulla scorta dei principi enunciati da Cass. SS.UU. sentenza n. 9479/2023 la quale, come è noto, ha introdotto una nuova ipotesi di opposizione tardiva c.d. atipica di creazione giurisprudenziale che sfugge e prescinde dai presupposti di ammissibilità canonici di cui all'art. 650 c.p.c.
In applicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza citata, in materia consumeristica, ove sia stata omessa in sede monitoria la verifica giudiziale delle clausole potenzialmente abusive del contratto, deve essere consentito alla parte di svolgere anche tardivamente, cioè fuori dai termini di cui all'art. 650 c.p.c., l'opposizione per effettuare in un giudizio di merito a contraddittorio pieno il controllo giudiziale sulla vessatorietà e abusività delle clausole.
3. Ciò detto, l'opposizione proposta da e , per quanto ammissibile, Parte_2 Parte_3
è comunque infondata nel merito.
3.1. Innanzitutto, va rilevato che risulta quanto meno dubbio che sia inquadrabile come Parte_2 consumatore. Invero, va rilevato che l'onere probatorio sul punto spetta all'opponente, il quale nulla ha provato o dedotto a confutazione di quanto, invece, specificamente dedotto da secondo Controparte_2 cui nel frontespizio del contratto di finanziamento (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio – doc. 16 della comparsa) si legge che l'opponente è un “professionista presso CO.DI.AL di FU MI, ditta individuale che esercita il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco (cfr. scheda camerale personale - doc. 13). Inoltre, ha fatto rilevare che, in sede di richiesta del Controparte_2 finanziamento, erano stati forniti dal ed acquisiti da : la verifica della partita iva Pt_2 CP_5
(doc. 14), la visura camerale infoimprese della CO.DI.AL. di (doc. 15) e il documento Parte_2 di identità ove lo stesso è qualificato come “imprenditore” (doc. 16). Il tutto effettivamente a riprova del fatto che il finanziamento era stato richiesto ed ottenuto, per lo meno dal per scopi Pt_2 imprenditoriali. Ciò escluderebbe la qualifica di consumatore in capo a determinando Parte_2
l'inammissibilità dell'opposizione da quest'ultimo espletata.
3.2. In ogni caso, è con valutazione assorbente e dirimente rispetto ad ogni altro rilievo che si osserva che, l'unico motivo di opposizione relativo alla presunta abusività di clausole rilevanti del contratto finanziamento sottoscritto con Agos in data 24.03.2010, ovvero quello relativo all'omessa CP_4 pattuizione ed indicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi, è infondato, alla luce della più recente giurisprudenza, di merito e di legittimità, anche a Sezioni Unite.
Secondo gli opponenti, la mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione adottato ed in particolare dell'omessa specificazione che il rimborso sarebbe avvenuto con regime di capitalizzazione composta degli interessi, avrebbe generato l'indeterminatezza del costo del finanziamento dal quale deriverebbe un maggior esborso per i mutuatari. pagina 5 di 9 Come noto, la questione circa la determinatezza e la liceità della misura degli interessi nell'ambito del sistema di ammortamento c.d. alla francese nel regime dell'interesse composto è stato sottoposto ed infine risolto delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15130/2024, le quali, chiamate a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato con ordinanza del 19 luglio
2023 dal Tribunale di Salerno, hanno espresso il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” Nel caso di specie, comunque, la scelta del regime finanziario è stata esplicitata nel contratto (cfr. art. 2 contratto doc. 1 fasc mon.) e le indicazioni fornite in contratto, relative all'importo mutuato, al tasso applicato, alla durata del prestito e alle modalità di rimborso mediante numero predefinito di rate, compreso l'ammontare esatto degli interessi dovuti, consentono di escludere qualsivoglia profilo di indeterminatezza dell'oggetto dell'accordo ex art. 1346 c.c. da intendersi come conoscenza e conoscibilità delle reciproche obbligazioni assunte.
La difesa degli opponenti ha precisato a più riprese che l'eccezione svolta “NON È ECCEZIONE DI
ANATOCISMO e non si deduce la violazione dell'art. 1283 c.c.”.
Ora, se è certamente vero che “piano di ammortamento alla francese” ed “interesse composto” non sono concetti del tutto sovrapponili, risultando il primo realizzabile sia nel regime dell'interesse composto che nel regime dell'interesse semplice, la descrizione fornita nella documentazione contrattuale in atti corrisponde al primo regime, o almeno a quello che comunamente si intende come piano di ammortamento alla francese a interesse composto ed è di per sé più che esaustiva. Da tale descrizione sono, infatti, desumibili, a prescindere dalla difficoltà matematica dei concetti espressi che di certo non può incidere negativamente sulla determinatezza dell'oggetto del contratto, i seguenti elementi:
- che la rata fissa dovuta era composta da una quota capitale e da una quota interessi;
- che la quota interessi era di volta in volta pari al capitale residuo per la percentuale di interessi;
- che la quota capitale di ciascuna rata era calcolata come differenza tra la rata costante e la quota di interessi maturata alla scadenza precedente;
- che il capitale residuo era pari di volta in volta alla differenza tra il capitale residuo precedente e la quota capitale della rata precedente;
che, pertanto, in definitiva, il pagamento della rata andava ad abbattere il capitale per la parte che residuava dopo il pagamento degli interessi, con una conseguente più lenta restituzione del capitale rispetto ad un sistema di ammortamento con quota capitale fissa ad ogni rata. La spiegazione contenuta in contratto circa la composizione della rata risulta, quindi, persino più esaustiva della mera indicazione del regime applicato come composto. (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 8192/2023 pubbl. il 20/10/2023, est. Guantario)
L'eccezione svolta dagli opponenti, che, tra l'altro, per come formulata risulta oltremodo generica, perché si traduce in un astratto richiamo a principi non pertinenti, senza alcun concreto richiamo alla fattispecie specifica e alla documentazione di causa, va quindi respinta.
3.3. Parimenti generica e come tale inammissibile è l'eccezione di usurarietà degli interessi. pagina 6 di 9 Anch'essa si limita ad una contestazione del tutto teorica ed indeterminata, il cui eventuale accertamento viene demandato all'espletamento di una ctu, che in quanto esplorativa non è stata ammessa dal Tribunale.
Gli opponenti hanno mancato persino di indicare il tasso convenzionale in tesi contestato, né la specificazione del tasso soglia di riferimento o di richiamare i decreti ministeriali.
In ogni caso, dall'esame della documentazione bancaria prodotta in atti si evince che i tassi indicati nel contratto di finanziamento allegato (doc. 1 del fascicolo monitorio) sono inferiori ai tassi soglia fissati nel trimestre di riferimento: Tan pari al 10,70% e Taeg al 11,49% a fronte di un tasso soglia individuato dalle tabelle ministeriali pari al 18,795%. Tanto vale già ad escludere la fondatezza dell'eccezione di usura originaria.
Come già detto, l'effetto anatocistico non genera alcuna “crescita esponenziale degli interessi previsti dal contratto”.
Anche l'asserita, ma non dimostrata discrasia tra il Taeg indicato in contratto e quello in concreto applicato non genera alcuna indeterminatezza e di conseguenza nullità dell'interesse, posto che, come anche di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza n. 14000/2023 della
Suprema Corte) il TAEG o ISC (indicatore sintetico di costo) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, che svolge una sola funzione informativa e di pubblicità e trasparenza, ma non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: esso quindi non rientra, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB ( in tal senso anche Cass. n. 39169/2021, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. Dunque, l'eventuale (e non dimostrata) applicazione di un Taeg superiore a quello indicato nel contratto, non inficia la validità del contratto medesimo e degli interessi pattuiti, potendo al più determinare una responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito mutuante.
3.4. Da ultimo, con riferimento all'eccezione riguardante la assenza di solidarietà in capo alla
[...] si osserva che è pacifico che quest'ultima ha sottoscritto la richiesta di finanziamento nella Pt_1 qualità di coobbligato.
In ragione dell'assenza di disconoscimento delle sottoscrizioni nella citata qualità ed in assenza di qualsiasi richiamo nel contratto alla disciplina della fideiussione e, segnatamente, all'applicazione dell'art 1957 c.c. richiamato dalla difesa degli opponenti, deve concludersi che la disciplina dell'obbligazione restitutoria in capo alla deve rinvenirsi nella disciplina di cui agli artt. Parte_1
1292 e 1294 c.c. Ne consegue l' inapplicabilità al caso di specie dell' art 1957 c.c. e dell' art 1944 c.c., in quanto norme speciali relativa alla disciplina della garanzia fideiussoria che presuppone l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, accessorietà esclusa nella fattispecie, vertendosi in tema di obbligazioni di natura meramente solidale, regolate da un medesimo titolo (contratto di finanziamento al quale non accede alcun contratto di garanzia personale). pagina 7 di 9 Peraltro, tale lettura trova conferma in quanto previsto dal contratto in esame, ove è ben distinta la figura del coobbligato da quella eventuali ed ulteriori garanti. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di carenza titolarità ex latere debitoris dell'obbligazione in capo a nonché dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto norme non Parte_1 applicabile alla fattispecie in esame.
4. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità di tutte le altre deduzioni, eccezioni e contestazioni relative ad aspetti diversi da quelli relativi alla presunta abusività delle clausole negoziali sottoscritte dagli opponenti.
L'oggetto di indagine del presente giudizio, secondo quanto previsto dalla già citata pronuncia Cass.
SS.UU. sent. n. 9479/2023 è, infatti, circoscritto alla disamina delle sole clausole potenzialmente vessatorie ed abusive in relazione, per altro, al credito oggetto di ingiunzione.
Attraverso il rimedio processuale della c.d. opposizione tardiva consumeristica non è, quindi, possibile sindacare aspetti diversi ed ulteriori da quelli sopra citati.
Sono, pertanto, inammissibili le censure riguardanti il presunto difetto di legittimazione e titolarità attiva della e la nullità del contratto di cessione perché concluso, per parte cedente, da Controparte_2
che non è iscritta all'albo ex art. 106 TUB. Controparte_3
Al riguardo, comunque, vale la pena di rilevare che, come noto, l'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata a livello nazionale dalla Legge n. 130/99, che riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB la gestione e riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3, lett. c), nonché le verifiche di conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis). Tuttavia, come chiarito dalla Circolare n. 288 della Banca d'Italia, è possibile che i c.d. servicer affidino a soggetti terzi, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento. Tali terzi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della Legge n. 130/1999. In tale cornice normativa, è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.); in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la – Parte_4 rappresentante sostanziale di , a sua volta mandataria della società veicolo SPV, Controparte_6 cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari” (Cass. n. 7243/2024, la quale più nel dettaglio precisa “in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé
a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); - in particolare, ad avviso del pagina 8 di 9 Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza ( cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"” (Cass. cit.). L'eccezione quindi, oltre che inammissibile, risulta anche infondata.
5. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta va integralmente rigettata.
6. Segue la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio dall'opposta, secondo la liquidazione operata direttamente in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 2636 emesso dal Tribunale di Monza il 20.10.2020 definitivamente esecutivo nei confronti degli opponenti;
3. condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta in persona del legale rapp.te pro tempore le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 4.500,00 per compensi e spese, oltre rimborso spese 15%, CPA e IVA come per legge.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Monza il 30.12.2024
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 9 di 9