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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO NONA SEZIONE CIVILE UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
LA G.O.P.
Letti gli atti del procedimento n. 8315/2024 A.d.S. per la nomina di un amministratore di sostegno definitivo a beneficio della persona sottoindicata;
sentita la persona beneficiaria all'udienza del 3.7.2024;
nato/a a Susa il giorno 27/07/1943, residente in C/O RSA Parte_1
“VILLA CORA” Susa
viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato che il ricorso è stato presentato da , cognato del sig. CP_1 _1
, già amministratore di sostegno della propria moglie e sorella del sig.
[...] _1
, asserendo la necessità per quest'ultimo di essere adeguatamente rappresentato
[...]
e tutelato essendo “assolutamente spaesato e frastornato e non si rende pienamente conto della propria condizione”. Considerato che durante l'esame il sig. , che oggi vive presso la RSA Parte_1
Villa Cora, è apparso lucido sufficientemente orientato tempo spazio, ed ha espresso la sua contrarietà all'apertura di un AdS rientendo la misura attualmente non necessaria in quanto egli non ha proprietà da amministrare;
vive in una struttura ove è adeguatamente seguito sia per quel che riguarda la cura della propria persona che dal punto di vista sanitario, percepisce la sola pensione, da ex dirigente bancario, con la quale paga la retta della struttura mediante addebito mensile;
non ha morosità da gestire;
non ha patologie ingravescenti;
attualmente è solo iperteso ma assume regolarmente la terapia trovandosi peraltro in una struttura che ne verifica la regolare assunzione;
deambula in autonomia ed all'esame ha risposto alle domande con eloquio fluido e corretto.
- Per tali ragioni, si ritiene che non vi sia alcun elemento agli atti da cui emerga che la persona amministranda sia affetta da un'alterazione delle facoltà intellettive o volitive tale da determinare un'incapacità - anche solo parziale - di provvedere ai propri interessi patrimoniali e a tutti gli atti della vita;
Ricordato che:
- L'articolo 404 c.c. disciplina i requisiti dell'amministrazione di sostegno, che può essere aperta per il supporto di persone che - per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica - si trovino nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi;
l'articolo 410 c.c. prevede poi che i compiti dell'Amministratore di sostegno siano effettivamente collegati ai “bisogni e aspirazioni del beneficiario”, prima ancora che alle sue esigenze di oggettiva protezione;
- La giurisprudenza, in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, richiede che l'accertamento dei presupposti per l'apertura della misura debba essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare (cfr. sul punto Corte di
Cassazione, ordinanza n. 21887 del 11/07/2022);
Ritenuto pertanto che, pur nella consapevolezza che il sig. ossa essere soggetto _1 fragile a causa della sua età avanzata, è però importante tenere a mente i seguenti elementi:
1. Non sono emersi durante il colloquio né è stata prodotta documentazione medica da cui desumere una incapacità di provvedere ai propri interessi.
2. Non meno importante, è comunque necessario bilanciare i possibili rischi - per il momento del tutto astratti e futuri - con l'attuale dissenso manifestato dallo stesso ispetto all'adozione di un provvedimento (di amministrazione di sostegno) _1 limitativo della capacità di agire. In altri termini, da una parte si prospetta una esigenza di protezione meramente potenziale, (il tutto peraltro a fronte di una situazione economica assolutamente modesta) e dall'altra una esigenza di tutela della libertà del soggetto (al di fuori di una patologia che incide sulla sua capacità di autodeterminarsi), tutto ciò nell'ottica costituzionale, di considerazione della persona umana, del rispetto della dignità dell'uomo e del divieto di discriminazione della persona per condizioni personali;
3. Su questo specifico punto la G.O.P. ritiene che un conto è poter beneficiare di uno strumento di protezione, un altro conto è, a fronte del rifiuto della persona, che è stata accertata come capace in via generale di intendere e volere e come capace di autoderminarsi nelle scelte della propria vita, in maniera consapevole ed autonoma, imporre a quella persona una misura non voluta, in contrato con i principi costituzionali ed eurocomunitari elaborati sul punto;
Reputato in conclusione che tale bilanciamento, unito a tutte le considerazioni di cui sopra, conduce a ritenere che non vi siano gli estremi per aprire la misura dell'amministrazione di sostegno contro la volontà della beneficianda;
PQM
Rigetta la richiesta di apertura della misura di amministrazione di sostegno nei confronti del signor . Parte_1
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Torino, 12.3.2025
La G.O.P.
Avv. Barbara Ferrero
LA G.O.P.
Letti gli atti del procedimento n. 8315/2024 A.d.S. per la nomina di un amministratore di sostegno definitivo a beneficio della persona sottoindicata;
sentita la persona beneficiaria all'udienza del 3.7.2024;
nato/a a Susa il giorno 27/07/1943, residente in C/O RSA Parte_1
“VILLA CORA” Susa
viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato che il ricorso è stato presentato da , cognato del sig. CP_1 _1
, già amministratore di sostegno della propria moglie e sorella del sig.
[...] _1
, asserendo la necessità per quest'ultimo di essere adeguatamente rappresentato
[...]
e tutelato essendo “assolutamente spaesato e frastornato e non si rende pienamente conto della propria condizione”. Considerato che durante l'esame il sig. , che oggi vive presso la RSA Parte_1
Villa Cora, è apparso lucido sufficientemente orientato tempo spazio, ed ha espresso la sua contrarietà all'apertura di un AdS rientendo la misura attualmente non necessaria in quanto egli non ha proprietà da amministrare;
vive in una struttura ove è adeguatamente seguito sia per quel che riguarda la cura della propria persona che dal punto di vista sanitario, percepisce la sola pensione, da ex dirigente bancario, con la quale paga la retta della struttura mediante addebito mensile;
non ha morosità da gestire;
non ha patologie ingravescenti;
attualmente è solo iperteso ma assume regolarmente la terapia trovandosi peraltro in una struttura che ne verifica la regolare assunzione;
deambula in autonomia ed all'esame ha risposto alle domande con eloquio fluido e corretto.
- Per tali ragioni, si ritiene che non vi sia alcun elemento agli atti da cui emerga che la persona amministranda sia affetta da un'alterazione delle facoltà intellettive o volitive tale da determinare un'incapacità - anche solo parziale - di provvedere ai propri interessi patrimoniali e a tutti gli atti della vita;
Ricordato che:
- L'articolo 404 c.c. disciplina i requisiti dell'amministrazione di sostegno, che può essere aperta per il supporto di persone che - per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica - si trovino nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi;
l'articolo 410 c.c. prevede poi che i compiti dell'Amministratore di sostegno siano effettivamente collegati ai “bisogni e aspirazioni del beneficiario”, prima ancora che alle sue esigenze di oggettiva protezione;
- La giurisprudenza, in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, richiede che l'accertamento dei presupposti per l'apertura della misura debba essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare (cfr. sul punto Corte di
Cassazione, ordinanza n. 21887 del 11/07/2022);
Ritenuto pertanto che, pur nella consapevolezza che il sig. ossa essere soggetto _1 fragile a causa della sua età avanzata, è però importante tenere a mente i seguenti elementi:
1. Non sono emersi durante il colloquio né è stata prodotta documentazione medica da cui desumere una incapacità di provvedere ai propri interessi.
2. Non meno importante, è comunque necessario bilanciare i possibili rischi - per il momento del tutto astratti e futuri - con l'attuale dissenso manifestato dallo stesso ispetto all'adozione di un provvedimento (di amministrazione di sostegno) _1 limitativo della capacità di agire. In altri termini, da una parte si prospetta una esigenza di protezione meramente potenziale, (il tutto peraltro a fronte di una situazione economica assolutamente modesta) e dall'altra una esigenza di tutela della libertà del soggetto (al di fuori di una patologia che incide sulla sua capacità di autodeterminarsi), tutto ciò nell'ottica costituzionale, di considerazione della persona umana, del rispetto della dignità dell'uomo e del divieto di discriminazione della persona per condizioni personali;
3. Su questo specifico punto la G.O.P. ritiene che un conto è poter beneficiare di uno strumento di protezione, un altro conto è, a fronte del rifiuto della persona, che è stata accertata come capace in via generale di intendere e volere e come capace di autoderminarsi nelle scelte della propria vita, in maniera consapevole ed autonoma, imporre a quella persona una misura non voluta, in contrato con i principi costituzionali ed eurocomunitari elaborati sul punto;
Reputato in conclusione che tale bilanciamento, unito a tutte le considerazioni di cui sopra, conduce a ritenere che non vi siano gli estremi per aprire la misura dell'amministrazione di sostegno contro la volontà della beneficianda;
PQM
Rigetta la richiesta di apertura della misura di amministrazione di sostegno nei confronti del signor . Parte_1
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Torino, 12.3.2025
La G.O.P.
Avv. Barbara Ferrero