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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4242/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4242/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del
16-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
n.26A, elett.te dom.to in Cercola (NA) al Viale dei Tigli n.7, presso lo studio dell'Avv. Rosa Di Dato ( ) C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti
IMPUGNANTE
E nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, residente in [...]
Roberto Rossellini n° 36/O piano 3 int. 3, rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti dall'Avv. Luigi Tuorto - C.F.
, con cui elettivamente elegge domicilio C.F._4 presso il suo studio legale sito in Napoli alla via Toledo 156. Fax
081.8992055 pec Email_1
IMPUGNATO FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione in esame la parte impugnante ha chiesto:
“Revocare l'impugnata sentenza n.3680/2019 del 01/07/2019 resa dalla Corte di Appello di Napoli, V sez. civ. nel giudizio inter partes ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c ed anche in riforma della sentenza n. 5196/2017 del 5/5/2017 resa dal
Tribunale di Napoli VII sez. civ. per tutte le ragioni fattuali e documentali esposte. In subordine revocare l'impugnata sentenza n.3680/2019 del 01/07/2019 resa dalla Corte di Appello di Napoli, V sez. civ. nel giudizio inter partes ai sensi dell'art. 395 comma 1 n.3 c.p.c ed anche della sentenza n. 5196/2017 del
5/5/2017 resa dal Tribunale di Napoli VII sez. civ. alla luce della perizia tecnica del Geom. giurata in data 26.09.2019 e Per_1 della documentazione del rilasciata il Parte_2
20.09.2019 trattandosi di documento con il quale viene provata una diversa lettura di tutti gli atti di causa, in particolare che rende del tutto erronee le ctu eseguite nel giudizio di primo grado e che confermano l'iniqua spartizione di quote tra soci. Nel merito, rideterminare le quote per ciascun socio alla luce del reale valore dei cespiti assegnati a nell'ambito Parte_1 della divisione della società di fatto”.
Ha premesso che: “con atto di citazione notificato il 26/4/2013 citava in giudizio il genitore per ottenere la CP_1 restituzione della somma di €. 180.000,00 pari al 50% della somma portata da un libretto bancario cointestato sul quale era confluita la somma di €. 360.000,00 derivante dalla vendita di alcuni immobili siti in . In corso di causa si costituiva il Pt_2 sig. che spiegava domanda riconvenzionale CP_1 eccependo l'esistenza sin dal 1999 di una società di fatto con il figlio avente ad oggetto la costruzione in economia e la vendita di edifici in Scauri – , località Erta, chiedendo di Pt_2 accertare e dichiarare che tra e Parte_1 CP_1
è costituita una società di fatto sin dal settembre 1999 con eguali quote (50% ciascuno dei soci) e conseguentemente chiedeva il riparto degli utili e la liquidazione della quota. In corso di causa il
Giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio sugli immobili residui al solo fine di valutarne il valore e di seguito consulenza contabile di ufficio per la liquidazione delle quote sulla scorta della documentazione agli atti.
A conclusione delle suddette perizie il Tribunale emetteva la sentenza n. 5196/2017 con la quale il G.I. accertava l'esistenza di una società di fatto tra e e Parte_1 CP_1 stabiliva, sulla base delle dette CTU il pagamento in favore del sig. dell'importo di €.132.178,32 a titolo di CP_1 liquidazione della quota sociale.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig.
[...]
deducendo l'erroneità dei conteggi operati dal CTU CP_1 contabile, ritenendo di aver diritto ad una somma maggiore in differenza per le imposte detratte dal calcolo e per ottenere il pagamento delle spese legali compensate in primo. Si costituiva con comparsa di costituzione ed appello Parte_1 incidentale eccependo l'erroneità dei conteggi operati dal CTU contabile . Persona_2
La sentenza della Corte di Appello di Napoli – V sez. civ. (già prima sezione civile bis) n. 3680/2019 confermava la sentenza di primo grado, rigettava l'appello proposto da e CP_1 dichiarava improcedibile l'appello incidentale di Parte_1 per tardiva costituzione.
A seguito della sentenza di appello, il sig. , Parte_1 rimasto debitore per la notevole somma di €.132.178,32 oltre interessi e spese di giudizio, non avendo la liquidità necessaria e volendo tenere per sé parte degli immobili ai fini di una rendita per portare avanti la sua famiglia, ha cercato di definire l'esposizione offrendo al padre ed al legale quale “datio in solutum” parte degli immobili a lui rimasti assegnati a seguito della divisione degli utili. Nessuna risposta è stata data, per cui il sig. , per Parte_1 poter liquidare il socio, è stato costretto a mettere in vendita parte dei beni rimasti in sua proprietà.
Al fine, pertanto, in data 23/08/2019 ha dato mandato al
[... geometra affinché ottenesse dal Comune CP_2
la documentazione necessaria. Pt_2
Purtroppo, il geometra, all'atto della ricezione della documentazione da parte del Comune , in data Parte_2
20/09/2019 veniva a conoscenza di una serie di problematiche che rendevano impossibile la vendita degli immobili.
Tale stato di fatto veniva certificato dal Comune - prot. N.0075 - che evidenziava: “ la particella (foglio 24 particella 896) è interessata dal vincolo paesaggistico- Ambientale ed
Archeologico ai sensi dell'art.134 co 1 lettera C del
D.Lgs.n.42/2004 e ss.m. individuato dal recente P.T.P.R. quale bene lineare a testimonianza di carattere identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 mt . La presente non costituisce presunzione di legittimità ai fini del rilascio del
Permesso di Costruire in Sanatoria e non costituisce alcun titolo di sanabilità dell'abuso realizzato”.
Indi, deduceva l'impugnante con la citazione in esame che: “In parole povere gli immobili risultano invendibili ed incommerciabili perché il condono edilizio presentato in data 09/12/2004, nonostante il pagamento degli oneri di urbanizzazione, non potrà mai essere rilasciato a causa dei vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici e storici della zona! Gli immobili assegnati in quota al socio risultano non Parte_1 conformi alla concessione edilizia in quanto sono stati realizzati abusi non sanabili! E' palese che tale elemento non sia mai stato evidenziato nel corso dei due giudizi. Infatti, non è mai stata messa in discussione la legittimità dei cespiti in quanto le precedenti vendite sono state eseguite senza problemi. Tale elemento, ossia la regolarità urbanistica è stato dato per certo dal CTU prima, dal CTU contabile e dal Giudice poi, con Per_3 evidente stravolgimento del valore attribuito ai cespiti e della decisione finale.
Quindi, i giudizi de quibus hanno avuto un epilogo distorto, con lesione sostanziale della divisione delle quote tra soci a causa della errata quantificazione del reale valore degli immobili residui per i quali mancava (sin dalla data della perizia tecnica) e manca all'attualità la regolarità urbanistica.
Da quanto sopra dettagliatamente esplicato, argomentato e prodotto, appare evidente come la liquidazione delle quote tra soci sia completamente errata ed ingiusta, frutto di una valutazione che non ha tenuto conto del reale valore degli immobili assegnati al sig. . Infatti, se la ctu Arch. Parte_1
avesse verificato la regolarità urbanistica dei cespiti, Per_3 avrebbe certamente dato un risultato numerico diverso e, di conseguenza, anche i conteggi del ctu contabile avrebbero sortito altri valori, per cui all'attualità il sig. non Parte_1 si troverebbe ad essere debitore nei confronti di CP_1 della somma residua stabilita a compensazione delle quote e, soprattutto, non avrebbe subito l'aggressione dell'esecuzione che non potrà giammai soddisfare. Di conseguenza, CP_1 ha all'attualità ricevuto l'intero valore della quota societaria in danaro a scapito delle ragioni del socio che ha Parte_1 ricevuto immobili privi di valore.
In particolare, qualora il CTU tecnico avesse accertato il reale valore del bene, tenendo conto che gli stessi sono incommerciabili ed invendibili, ne sarebbe derivato che il totale degli utili da dividere tra i soci sarebbe stato pari ad €.
351.670,08. Operando gli opportuni calcoli, a ciascuno sarebbe spettata la quota di €. 175. 835,00 di conseguenza è il sig. che avrebbe dovuto dare a la CP_1 Parte_1 somma di € 175.835,00 circa a compensazione. I fatti de quibus renderebbero assolutamente pacifica una revocazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, comma 1 n. 4
c.p.c. in quanto la sentenza resa è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ovvero ai sensi dell'art. 395 comma I n. 3 c.p.c., che consente la revocazione della sentenze “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Le domande di revocazione in esame non possono essere accolte.
In punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 395 c.p.c., primo capoverso, possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate in grado di appello od in un unico grado.
Inoltre, “gli errori di fatto afferenti alla sentenza di primo grado, i quali – tanto palesi da essere riconoscibili dalla semplice lettura del dispositivo da parte del soccombente – possono e debbono costituire oggetto di un motivo di gravame. Essi, infatti, non possono mai tardivamente essere recuperati a materia di impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., avverso la sentenza emessa in grado di appello, che, proprio in dipendenza del mancato specifico motivo di gravame sul punto, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione, sia stata resa nella impossibilità di emendare l'errore di fatto commesso dal primo giudice. L'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n.
4 cod. proc. civ., può investire la sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili esclusivamente con l'atto di gravame, restando in difetto preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli. Gli errori di fatto della sentenza di primo grado potendo costituire l'oggetto di un motivo di gravame, non sono successivamente deducibili con l'impugnazione per revocazione avverso la sentenza d'appello che non abbia commesso l'identico errore” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19-12-1990, n. 12034 Cass. civ. 03-03-2001, n.
3104; Cass. n. 41647 del 27/12/2021; Cass.
n. 12034 del 19/12/1990; Cass. n. 258 del 15/01/1996).
Ancora, il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di motivi di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali, che restano, deducibili con le ordinarie impugnazioni. (Cass. 5603/1994; Cass. 11199/1991).
Nel caso di specie, si rileva che, come risulta dalla impugnata sentenza n. 3680/2019 resa dalla Corte di Appello di Napoli, la
CTU estimativa degli immobili siti in , sulla cui erroneità Pt_2 di fatto il basa la domanda di revocazione in Parte_1 esame ex art. 395 n. 4 c.p.c., fu espletata dall' Arch. CP_3
nel giudizio di primo grado ed è stata ivi valutata dal
[...]
Tribunale nell'emanata sentenza nr. 5196/17 (procedimento RG
12916/2016), mentre nel giudizio di appello non si è discusso delle risultanze della detta CTU estimativa relativa agli immobili siti in né il relativo giudice di seconde cure si è Pt_2 pronunciato in ordine a tale valutazione tecnica.
Infatti, il l'appello ha avuto come oggetto le doglianze formulate da con riguardo esclusivo ai conteggi effettuati CP_1 da altro CTU contabile (dott. Commercialista
[...]
) e precisamente al calcolo dal medesimo Persona_4 effettuato, tenendo conto delle entrate e delle uscite della società di fatto (accertata dal Tribunale ed esistente tra i sigg.
e ), nell'attribuzione delle quote CP_1 Parte_1 ai condividenti.
Invece, il valore dei cespiti edificati a ed intestati a Pt_2
è rimasto cristallizzato nella sentenza Parte_1
n°5196/2017 del Tribunale di Napoli, la quale, sul punto non è stata oggetto di impugnazione né di esame nel merito nel giudizio di appello e nella relativa sentenza, per cui sul valore dei detti cespiti si è formato il giudicato interno.
Pertanto, deve ritenersi inammissibile la domanda di revocazione della impugnata sentenza di appello ex art. 395, n. 4 c.p.c., in quanto con la medesima l'impugnante ha inteso far valere un asserito vizio di revocabilità che ha investito soltanto la precedente sentenza di primo grado e non anche la detta sentenza di appello.
Con riguardo, poi, alla domanda di revocazione ex art. 395 n° 3
c.p.c. di tale sentenza di appello, si rileva che non risulta provato che dopo la sua emanazione siano stati trovati più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Infatti, in merito alla “forza maggiore” è noto che, secondo la giurisprudenza, la forza maggiore deve aver determinato non l'indisponibilità del documento bensì l'ignoranza incolpevole del medesimo la cui prova incombe su chi afferma tale circostanza.
Nel caso in esame, tali aspetti non sono stati nemmeno dedotti e provati.
Invero, afferma che sarebbe venuto a Parte_1 conoscenza soltanto dopo la impugnata sentenza di appello della asserita circostanza dell'inedificabilità della zona ove è ubicato l'edificio attraverso una certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale e dalla perizia di parte dallo stesso commissionata.
E' chiaro che trattasi di un'attestazione rilasciata da un pubblico ufficio, che era quindi già e sempre consultabile dal
[...]
, in quanto relativa ad una informazione pubblica a Pt_1 disposizione di chiunque abbia avuto interesse a prenderne visione e di cui, pertanto, la parte impugnante avrebbe potuto acquisire la disponibilità già prima del giudizio o nel corso del giudizio di primo grado.
Peraltro, si rileva che l'impugnante, avendo costruito i vari edifici
(che poi ha anche venduto), non poteva ignorare le prescrizioni edilizie e la loro evoluzione. Anzi, egli stesso negli atti di vendita, che ha prodotto in giudizio, precisa che per gli immobili era stata presentata domanda di sanatoria per le difformità realizzate in data 9/12/2004 domande ancora in itinere.
Dunque, deve ritenersi che la mancata produzione nel giudizio definito con la sentenza impugnata nella presente sede sia ascrivibile alla negligenza della stessa parte impugnante, per cui deve ritenersi che non ricorra nel caso di specie l'ipotesi della forza maggiore di cui all'art. 395 c.p.c.
Sull'ipotesi, invece, del fatto imputabile all'avversario nulla è stato dedotto dal . Parte_1
Infine, in merito alla domanda di revocazione ex artt. 396 e 395
n. 3 c.p.c. della sentenza di primo grado n. 5196/2017 resa in data 5/5/2017 dal Tribunale di Napoli VII, essa deve essere ritenuta inammissibile.
Infatti, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art.396 c.p.c. le sentenze (di primo grado) per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1,2,3 e 6 dell'articolo precedente (art. 395 c.p.c.).
Nel caso di specie, invece, avverso la detta impugnata sentenza di primo grado è stato proposto appello da entrambe le parti contrapposte e cioè sia da parte di sia (con CP_1 appello incidentale, poi dichiarato improcedibile in considerazione della sua tardiva proposizione) da parte di . Parte_1
Pertanto, in definitiva, devono essere dichiarate inammissibili le domande di revocazione ex art. 395 n. 4 ed ex art. 396 c.p.c. e deve essere rigettata la domanda di revocazione ex art. 395 n. 3
c.p.c.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sulle domande di revocazione avverso la sentenza n. 3680/2019 del 01/07/2019 resa dalla Corte di Appello di Napoli e avverso la sentenza n.
5196/2017 del 5/5/2017 resa dal Tribunale di Napoli, proposte da con atto notificato a Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• dichiara inammissibili le domande di revocazione ex art. 395
n. 4 ed ex art. 396 c.p.c.
• rigetta la domanda di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c.;
• condanna la parte impugnante al pagamento in favore della parte impugnata delle spese di lite del presente di giudizio, che liquida nella somma di euro 7.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Luigi Tuorto;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte impugnante.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 8-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)
Ruolo Generale n. 4242/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4242/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del
16-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
n.26A, elett.te dom.to in Cercola (NA) al Viale dei Tigli n.7, presso lo studio dell'Avv. Rosa Di Dato ( ) C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti
IMPUGNANTE
E nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, residente in [...]
Roberto Rossellini n° 36/O piano 3 int. 3, rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti dall'Avv. Luigi Tuorto - C.F.
, con cui elettivamente elegge domicilio C.F._4 presso il suo studio legale sito in Napoli alla via Toledo 156. Fax
081.8992055 pec Email_1
IMPUGNATO FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione in esame la parte impugnante ha chiesto:
“Revocare l'impugnata sentenza n.3680/2019 del 01/07/2019 resa dalla Corte di Appello di Napoli, V sez. civ. nel giudizio inter partes ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c ed anche in riforma della sentenza n. 5196/2017 del 5/5/2017 resa dal
Tribunale di Napoli VII sez. civ. per tutte le ragioni fattuali e documentali esposte. In subordine revocare l'impugnata sentenza n.3680/2019 del 01/07/2019 resa dalla Corte di Appello di Napoli, V sez. civ. nel giudizio inter partes ai sensi dell'art. 395 comma 1 n.3 c.p.c ed anche della sentenza n. 5196/2017 del
5/5/2017 resa dal Tribunale di Napoli VII sez. civ. alla luce della perizia tecnica del Geom. giurata in data 26.09.2019 e Per_1 della documentazione del rilasciata il Parte_2
20.09.2019 trattandosi di documento con il quale viene provata una diversa lettura di tutti gli atti di causa, in particolare che rende del tutto erronee le ctu eseguite nel giudizio di primo grado e che confermano l'iniqua spartizione di quote tra soci. Nel merito, rideterminare le quote per ciascun socio alla luce del reale valore dei cespiti assegnati a nell'ambito Parte_1 della divisione della società di fatto”.
Ha premesso che: “con atto di citazione notificato il 26/4/2013 citava in giudizio il genitore per ottenere la CP_1 restituzione della somma di €. 180.000,00 pari al 50% della somma portata da un libretto bancario cointestato sul quale era confluita la somma di €. 360.000,00 derivante dalla vendita di alcuni immobili siti in . In corso di causa si costituiva il Pt_2 sig. che spiegava domanda riconvenzionale CP_1 eccependo l'esistenza sin dal 1999 di una società di fatto con il figlio avente ad oggetto la costruzione in economia e la vendita di edifici in Scauri – , località Erta, chiedendo di Pt_2 accertare e dichiarare che tra e Parte_1 CP_1
è costituita una società di fatto sin dal settembre 1999 con eguali quote (50% ciascuno dei soci) e conseguentemente chiedeva il riparto degli utili e la liquidazione della quota. In corso di causa il
Giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio sugli immobili residui al solo fine di valutarne il valore e di seguito consulenza contabile di ufficio per la liquidazione delle quote sulla scorta della documentazione agli atti.
A conclusione delle suddette perizie il Tribunale emetteva la sentenza n. 5196/2017 con la quale il G.I. accertava l'esistenza di una società di fatto tra e e Parte_1 CP_1 stabiliva, sulla base delle dette CTU il pagamento in favore del sig. dell'importo di €.132.178,32 a titolo di CP_1 liquidazione della quota sociale.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig.
[...]
deducendo l'erroneità dei conteggi operati dal CTU CP_1 contabile, ritenendo di aver diritto ad una somma maggiore in differenza per le imposte detratte dal calcolo e per ottenere il pagamento delle spese legali compensate in primo. Si costituiva con comparsa di costituzione ed appello Parte_1 incidentale eccependo l'erroneità dei conteggi operati dal CTU contabile . Persona_2
La sentenza della Corte di Appello di Napoli – V sez. civ. (già prima sezione civile bis) n. 3680/2019 confermava la sentenza di primo grado, rigettava l'appello proposto da e CP_1 dichiarava improcedibile l'appello incidentale di Parte_1 per tardiva costituzione.
A seguito della sentenza di appello, il sig. , Parte_1 rimasto debitore per la notevole somma di €.132.178,32 oltre interessi e spese di giudizio, non avendo la liquidità necessaria e volendo tenere per sé parte degli immobili ai fini di una rendita per portare avanti la sua famiglia, ha cercato di definire l'esposizione offrendo al padre ed al legale quale “datio in solutum” parte degli immobili a lui rimasti assegnati a seguito della divisione degli utili. Nessuna risposta è stata data, per cui il sig. , per Parte_1 poter liquidare il socio, è stato costretto a mettere in vendita parte dei beni rimasti in sua proprietà.
Al fine, pertanto, in data 23/08/2019 ha dato mandato al
[... geometra affinché ottenesse dal Comune CP_2
la documentazione necessaria. Pt_2
Purtroppo, il geometra, all'atto della ricezione della documentazione da parte del Comune , in data Parte_2
20/09/2019 veniva a conoscenza di una serie di problematiche che rendevano impossibile la vendita degli immobili.
Tale stato di fatto veniva certificato dal Comune - prot. N.0075 - che evidenziava: “ la particella (foglio 24 particella 896) è interessata dal vincolo paesaggistico- Ambientale ed
Archeologico ai sensi dell'art.134 co 1 lettera C del
D.Lgs.n.42/2004 e ss.m. individuato dal recente P.T.P.R. quale bene lineare a testimonianza di carattere identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 mt . La presente non costituisce presunzione di legittimità ai fini del rilascio del
Permesso di Costruire in Sanatoria e non costituisce alcun titolo di sanabilità dell'abuso realizzato”.
Indi, deduceva l'impugnante con la citazione in esame che: “In parole povere gli immobili risultano invendibili ed incommerciabili perché il condono edilizio presentato in data 09/12/2004, nonostante il pagamento degli oneri di urbanizzazione, non potrà mai essere rilasciato a causa dei vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici e storici della zona! Gli immobili assegnati in quota al socio risultano non Parte_1 conformi alla concessione edilizia in quanto sono stati realizzati abusi non sanabili! E' palese che tale elemento non sia mai stato evidenziato nel corso dei due giudizi. Infatti, non è mai stata messa in discussione la legittimità dei cespiti in quanto le precedenti vendite sono state eseguite senza problemi. Tale elemento, ossia la regolarità urbanistica è stato dato per certo dal CTU prima, dal CTU contabile e dal Giudice poi, con Per_3 evidente stravolgimento del valore attribuito ai cespiti e della decisione finale.
Quindi, i giudizi de quibus hanno avuto un epilogo distorto, con lesione sostanziale della divisione delle quote tra soci a causa della errata quantificazione del reale valore degli immobili residui per i quali mancava (sin dalla data della perizia tecnica) e manca all'attualità la regolarità urbanistica.
Da quanto sopra dettagliatamente esplicato, argomentato e prodotto, appare evidente come la liquidazione delle quote tra soci sia completamente errata ed ingiusta, frutto di una valutazione che non ha tenuto conto del reale valore degli immobili assegnati al sig. . Infatti, se la ctu Arch. Parte_1
avesse verificato la regolarità urbanistica dei cespiti, Per_3 avrebbe certamente dato un risultato numerico diverso e, di conseguenza, anche i conteggi del ctu contabile avrebbero sortito altri valori, per cui all'attualità il sig. non Parte_1 si troverebbe ad essere debitore nei confronti di CP_1 della somma residua stabilita a compensazione delle quote e, soprattutto, non avrebbe subito l'aggressione dell'esecuzione che non potrà giammai soddisfare. Di conseguenza, CP_1 ha all'attualità ricevuto l'intero valore della quota societaria in danaro a scapito delle ragioni del socio che ha Parte_1 ricevuto immobili privi di valore.
In particolare, qualora il CTU tecnico avesse accertato il reale valore del bene, tenendo conto che gli stessi sono incommerciabili ed invendibili, ne sarebbe derivato che il totale degli utili da dividere tra i soci sarebbe stato pari ad €.
351.670,08. Operando gli opportuni calcoli, a ciascuno sarebbe spettata la quota di €. 175. 835,00 di conseguenza è il sig. che avrebbe dovuto dare a la CP_1 Parte_1 somma di € 175.835,00 circa a compensazione. I fatti de quibus renderebbero assolutamente pacifica una revocazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, comma 1 n. 4
c.p.c. in quanto la sentenza resa è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ovvero ai sensi dell'art. 395 comma I n. 3 c.p.c., che consente la revocazione della sentenze “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Le domande di revocazione in esame non possono essere accolte.
In punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 395 c.p.c., primo capoverso, possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate in grado di appello od in un unico grado.
Inoltre, “gli errori di fatto afferenti alla sentenza di primo grado, i quali – tanto palesi da essere riconoscibili dalla semplice lettura del dispositivo da parte del soccombente – possono e debbono costituire oggetto di un motivo di gravame. Essi, infatti, non possono mai tardivamente essere recuperati a materia di impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., avverso la sentenza emessa in grado di appello, che, proprio in dipendenza del mancato specifico motivo di gravame sul punto, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione, sia stata resa nella impossibilità di emendare l'errore di fatto commesso dal primo giudice. L'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n.
4 cod. proc. civ., può investire la sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili esclusivamente con l'atto di gravame, restando in difetto preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli. Gli errori di fatto della sentenza di primo grado potendo costituire l'oggetto di un motivo di gravame, non sono successivamente deducibili con l'impugnazione per revocazione avverso la sentenza d'appello che non abbia commesso l'identico errore” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19-12-1990, n. 12034 Cass. civ. 03-03-2001, n.
3104; Cass. n. 41647 del 27/12/2021; Cass.
n. 12034 del 19/12/1990; Cass. n. 258 del 15/01/1996).
Ancora, il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di motivi di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali, che restano, deducibili con le ordinarie impugnazioni. (Cass. 5603/1994; Cass. 11199/1991).
Nel caso di specie, si rileva che, come risulta dalla impugnata sentenza n. 3680/2019 resa dalla Corte di Appello di Napoli, la
CTU estimativa degli immobili siti in , sulla cui erroneità Pt_2 di fatto il basa la domanda di revocazione in Parte_1 esame ex art. 395 n. 4 c.p.c., fu espletata dall' Arch. CP_3
nel giudizio di primo grado ed è stata ivi valutata dal
[...]
Tribunale nell'emanata sentenza nr. 5196/17 (procedimento RG
12916/2016), mentre nel giudizio di appello non si è discusso delle risultanze della detta CTU estimativa relativa agli immobili siti in né il relativo giudice di seconde cure si è Pt_2 pronunciato in ordine a tale valutazione tecnica.
Infatti, il l'appello ha avuto come oggetto le doglianze formulate da con riguardo esclusivo ai conteggi effettuati CP_1 da altro CTU contabile (dott. Commercialista
[...]
) e precisamente al calcolo dal medesimo Persona_4 effettuato, tenendo conto delle entrate e delle uscite della società di fatto (accertata dal Tribunale ed esistente tra i sigg.
e ), nell'attribuzione delle quote CP_1 Parte_1 ai condividenti.
Invece, il valore dei cespiti edificati a ed intestati a Pt_2
è rimasto cristallizzato nella sentenza Parte_1
n°5196/2017 del Tribunale di Napoli, la quale, sul punto non è stata oggetto di impugnazione né di esame nel merito nel giudizio di appello e nella relativa sentenza, per cui sul valore dei detti cespiti si è formato il giudicato interno.
Pertanto, deve ritenersi inammissibile la domanda di revocazione della impugnata sentenza di appello ex art. 395, n. 4 c.p.c., in quanto con la medesima l'impugnante ha inteso far valere un asserito vizio di revocabilità che ha investito soltanto la precedente sentenza di primo grado e non anche la detta sentenza di appello.
Con riguardo, poi, alla domanda di revocazione ex art. 395 n° 3
c.p.c. di tale sentenza di appello, si rileva che non risulta provato che dopo la sua emanazione siano stati trovati più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Infatti, in merito alla “forza maggiore” è noto che, secondo la giurisprudenza, la forza maggiore deve aver determinato non l'indisponibilità del documento bensì l'ignoranza incolpevole del medesimo la cui prova incombe su chi afferma tale circostanza.
Nel caso in esame, tali aspetti non sono stati nemmeno dedotti e provati.
Invero, afferma che sarebbe venuto a Parte_1 conoscenza soltanto dopo la impugnata sentenza di appello della asserita circostanza dell'inedificabilità della zona ove è ubicato l'edificio attraverso una certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale e dalla perizia di parte dallo stesso commissionata.
E' chiaro che trattasi di un'attestazione rilasciata da un pubblico ufficio, che era quindi già e sempre consultabile dal
[...]
, in quanto relativa ad una informazione pubblica a Pt_1 disposizione di chiunque abbia avuto interesse a prenderne visione e di cui, pertanto, la parte impugnante avrebbe potuto acquisire la disponibilità già prima del giudizio o nel corso del giudizio di primo grado.
Peraltro, si rileva che l'impugnante, avendo costruito i vari edifici
(che poi ha anche venduto), non poteva ignorare le prescrizioni edilizie e la loro evoluzione. Anzi, egli stesso negli atti di vendita, che ha prodotto in giudizio, precisa che per gli immobili era stata presentata domanda di sanatoria per le difformità realizzate in data 9/12/2004 domande ancora in itinere.
Dunque, deve ritenersi che la mancata produzione nel giudizio definito con la sentenza impugnata nella presente sede sia ascrivibile alla negligenza della stessa parte impugnante, per cui deve ritenersi che non ricorra nel caso di specie l'ipotesi della forza maggiore di cui all'art. 395 c.p.c.
Sull'ipotesi, invece, del fatto imputabile all'avversario nulla è stato dedotto dal . Parte_1
Infine, in merito alla domanda di revocazione ex artt. 396 e 395
n. 3 c.p.c. della sentenza di primo grado n. 5196/2017 resa in data 5/5/2017 dal Tribunale di Napoli VII, essa deve essere ritenuta inammissibile.
Infatti, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art.396 c.p.c. le sentenze (di primo grado) per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1,2,3 e 6 dell'articolo precedente (art. 395 c.p.c.).
Nel caso di specie, invece, avverso la detta impugnata sentenza di primo grado è stato proposto appello da entrambe le parti contrapposte e cioè sia da parte di sia (con CP_1 appello incidentale, poi dichiarato improcedibile in considerazione della sua tardiva proposizione) da parte di . Parte_1
Pertanto, in definitiva, devono essere dichiarate inammissibili le domande di revocazione ex art. 395 n. 4 ed ex art. 396 c.p.c. e deve essere rigettata la domanda di revocazione ex art. 395 n. 3
c.p.c.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sulle domande di revocazione avverso la sentenza n. 3680/2019 del 01/07/2019 resa dalla Corte di Appello di Napoli e avverso la sentenza n.
5196/2017 del 5/5/2017 resa dal Tribunale di Napoli, proposte da con atto notificato a Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• dichiara inammissibili le domande di revocazione ex art. 395
n. 4 ed ex art. 396 c.p.c.
• rigetta la domanda di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c.;
• condanna la parte impugnante al pagamento in favore della parte impugnata delle spese di lite del presente di giudizio, che liquida nella somma di euro 7.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Luigi Tuorto;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte impugnante.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 8-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)