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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2151 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Valdes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], _1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Valdes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/04/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siliqua, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 _1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la dimora coniugale sita in Siliqua nella Via G. Pascoli 23 al SI.
che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia _1 [...]
. Per_1
3. Il conto corrente cointestato verrà intestato in via esclusiva al SI.
[...]
che, in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale, _1 continuerà a provvedere personalmente al pagamento delle rate di mutuo, fino a completa estinzione.
4. Il SI. continuerà a mantenere in via diretta la figlia _1 [...]
fino al completamento del percorso di formazione professionale e di Per_1 inserimento nel mercato del lavoro.
5. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci:
- il SI. si impegna ad estinguere personalmente ed in via _1 esclusiva, manlevando la SI.ra da qualsivoglia onere e/o Parte_1
Pag. 2 di 3 responsabilità, le rate del mutuo, dell'importo mensile di € 302,00, contratto nel corso dell'anno 2017 per la ristrutturazione della casa coniugale;
- il SI. , parimenti, si impegna ad estinguere personalmente ed in _1 via esclusiva, manlevando la SI.ra da qualsivoglia onere e/o Parte_1 responsabilità, le rate del prestito richiesto per il pagamento di Parte_2 spese odontoiatriche (ammontanti ad € 133,00 mensili).
I coniugi rappresentano che non esistono altri prestiti cointestati.
6. I coniugi danno reciprocamente atto di avere già provveduto a dividere concordemente tutti i beni mobili facenti parte della comunione e di aver ripreso ciascuno i propri bei personali che si trovavano nella casa coniugale.
Dichiarano inoltre che non vi sono altri debiti e/o crediti in comunione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2151 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Valdes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], _1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Valdes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/04/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siliqua, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 _1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la dimora coniugale sita in Siliqua nella Via G. Pascoli 23 al SI.
che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia _1 [...]
. Per_1
3. Il conto corrente cointestato verrà intestato in via esclusiva al SI.
[...]
che, in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale, _1 continuerà a provvedere personalmente al pagamento delle rate di mutuo, fino a completa estinzione.
4. Il SI. continuerà a mantenere in via diretta la figlia _1 [...]
fino al completamento del percorso di formazione professionale e di Per_1 inserimento nel mercato del lavoro.
5. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci:
- il SI. si impegna ad estinguere personalmente ed in via _1 esclusiva, manlevando la SI.ra da qualsivoglia onere e/o Parte_1
Pag. 2 di 3 responsabilità, le rate del mutuo, dell'importo mensile di € 302,00, contratto nel corso dell'anno 2017 per la ristrutturazione della casa coniugale;
- il SI. , parimenti, si impegna ad estinguere personalmente ed in _1 via esclusiva, manlevando la SI.ra da qualsivoglia onere e/o Parte_1 responsabilità, le rate del prestito richiesto per il pagamento di Parte_2 spese odontoiatriche (ammontanti ad € 133,00 mensili).
I coniugi rappresentano che non esistono altri prestiti cointestati.
6. I coniugi danno reciprocamente atto di avere già provveduto a dividere concordemente tutti i beni mobili facenti parte della comunione e di aver ripreso ciascuno i propri bei personali che si trovavano nella casa coniugale.
Dichiarano inoltre che non vi sono altri debiti e/o crediti in comunione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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