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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 941/2023
Il Giudice DR CE OR, all'udienza del 22/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC CA.
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
contumace. P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia,all' , previa ogni più opportuna declaratoria, Controparte_2 rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione, così giudicare: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che tra la sig.ra ed il sig. Parte_1
titolare della ditta individuale denominata “La Parte_2
Perla dei Portici di IN HD Samaan Akhnoukh Narouz”, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto dal 01.03.2023 al 27.04.2023, corrispondente al livello 6 retributivo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo e per l'effetto condannare la resistente al versamento in favore della ricorrente della somma di euro 5000,00 ovvero della diversa somma risultante di giustizia,a titolo di spettanze retributive ordinarie e straordinarie nonché per indennità chilometrica e rimborso carburante per il periodo dal
01.03.2023 al 27.04.2023: sempre nel merito, in via principale: accertare e dichiarare,
l'illegittimità, nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato oralmente in data 27.04.2023,
e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a) alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura pari a n. 5(cinque) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e/o nella misura ritenuta congrua e di giustizia;
b) al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per lo stesso periodo;
c) in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento, in favore della lavoratrice, di un'indennità pari a n. 15 (quindici) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di cui alla presente procedura”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 nella sua qualità di titolare e legale rappresentante pro-tempore della ditta individuale
[...] denominata rassegnando le Controparte_1 conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stata assunta data 1° marzo 2023, senza un regolare contratto, per svolgere la mansione di “addetta alla consegna a domicilio con mezzo di locomozione proprio, percependo una retribuzione oraria di 5 euro all'ora per circa 36 ore settimanali di lavoro;
- che in data 27 aprile 2023 è stata licenziata oralmente;
- di non aver percepito alcuna retribuzione;
- che in relazione ai medesimi fatti oggetto di causa è intervenuto l'Ispettorato Controparte_3
Con
di Milano (d'ora in avanti anche soltanto ).
[...]
1.1. Nonostante la regolarità della notifica il convenuto è rimasto contumace.
2. Venendo al merito della controversia, occorre richiamare la documentazione Con allegata all'accertamento svolto dall' di Milano, acquisito d'ufficio (cfr. deposito del 4 novembre 2025).
Lo stesso resistente ha dichiarato che la ricorrente ha lavorato presso la propria pizzeria per il periodo 1° marzo 2023 – 27 aprile 2024 consegnando pizze a domicilio;
la stessa aveva svolto un turno di lavoro compreso tra le 12.00 e le 14.00 tutti i giorni dal martedì al sabato e lavorando talvolta anche di sera dalle 19 alle 21; che il licenziamento era avvenuto a seguito della ricezione di lamentele della clientela.
Pag. 2 di 5 Con
Sulla base di queste dichiarazioni l' ha sanzionato il resistente accertando l'avvenuto svolgimento irregolare di un rapporto di lavoro per una media oraria di 33 ore settimanali nell'ambito del quale la ricorrente si era occupata della consegna delle pizze a domicilio. Con
Risulta documentato nello stesso plico trasmesso dall' che le sanzioni emesse nei confronti del resistente sono state da quest'ultimo almeno in parte pagate.
Orbene, si ritiene che dal combinato disposto delle dichiarazioni rese dal resistente e della sua condotta successiva alla emissione delle sanzioni possa trarsi il convincimento dell'avvenuto suo riconoscimento dei fatti ad egli attribuiti dalla ricorrente nel presente giudizio.
È, inoltre, oggetto di riconoscimento che la ricorrente sia stata allontanata senza la consegna di un licenziamento scritto.
Pertanto, deve innanzitutto riconoscersi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ove la ricorrente ha svolto mansioni inquadrabili al livello 6 del CCNL
C.C.N.L. Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo, per un totale di ore 33 settimanali (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Alla stessa, quindi, avrebbe dovuto essere corrisposta la retribuzione elaborata dallo Con stesso sulla base del C.C.N.L. menzionato (cfr. depositato) pari alla somma netta di euro
1.138 per il mese di marzo 2023, 1477,70 per il mese di aprile.
Circa il mancato pagamento della minima retribuzione promessa si evidenzia che il convenuto, rimanendo contumace, ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio avente ad oggetto l'avvenuto adempimento e le ulteriori fattispecie estintive e/o modificative della pretesa di parte ricorrente.
L'art. 2 del D.lgs. n. 23 del 2015 stabilisce che “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per
Pag. 3 di 5 il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Quanto all'entità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr occorre nuovamente richiamare la documentazione prodotta a seguito di ordine di esibizione dalla quale si evince che la stessa corrisponde alla somma lorda di euro 2.446,74.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara che tra ed Parte_1 Parte_2
titolare della ditta individuale denominata “La Perla dei Portici di IN HD
[...]
Samaan Akhnoukh Narouz”, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto dal 01.03.2023 al 27.04.2023, inquadrabile al livello 6 del CCNL Pubblici
Esercizi, Ristorazione e Turismo e per l'effetto condanna il resistente al versamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.138 per il mese di marzo 2023, 1477,70 per il mese di aprile oltre rivalutazione ed interessi legali a decorrere dalla singola mensilità al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per lo stesso periodo;
2. accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato oralmente in data 27.04.2023, e, per
Pag. 4 di 5 l'effetto, condanna il resistente:
- alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente alla somma lorda di euro 2.446,74 per tutto il periodo compreso tra il giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
3. accerta e dichiara il diritto della ricorrente, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di chiedere al resistente il pagamento di un'indennità pari a n. 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari alla somma lorda di euro 2.446,74, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro;
4. condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in euro 7.616 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 23/12/2025
Il Giudice
DR CE OR
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 941/2023
Il Giudice DR CE OR, all'udienza del 22/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC CA.
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
contumace. P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia,all' , previa ogni più opportuna declaratoria, Controparte_2 rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione, così giudicare: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che tra la sig.ra ed il sig. Parte_1
titolare della ditta individuale denominata “La Parte_2
Perla dei Portici di IN HD Samaan Akhnoukh Narouz”, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto dal 01.03.2023 al 27.04.2023, corrispondente al livello 6 retributivo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo e per l'effetto condannare la resistente al versamento in favore della ricorrente della somma di euro 5000,00 ovvero della diversa somma risultante di giustizia,a titolo di spettanze retributive ordinarie e straordinarie nonché per indennità chilometrica e rimborso carburante per il periodo dal
01.03.2023 al 27.04.2023: sempre nel merito, in via principale: accertare e dichiarare,
l'illegittimità, nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato oralmente in data 27.04.2023,
e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a) alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura pari a n. 5(cinque) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e/o nella misura ritenuta congrua e di giustizia;
b) al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per lo stesso periodo;
c) in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento, in favore della lavoratrice, di un'indennità pari a n. 15 (quindici) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di cui alla presente procedura”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 nella sua qualità di titolare e legale rappresentante pro-tempore della ditta individuale
[...] denominata rassegnando le Controparte_1 conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stata assunta data 1° marzo 2023, senza un regolare contratto, per svolgere la mansione di “addetta alla consegna a domicilio con mezzo di locomozione proprio, percependo una retribuzione oraria di 5 euro all'ora per circa 36 ore settimanali di lavoro;
- che in data 27 aprile 2023 è stata licenziata oralmente;
- di non aver percepito alcuna retribuzione;
- che in relazione ai medesimi fatti oggetto di causa è intervenuto l'Ispettorato Controparte_3
Con
di Milano (d'ora in avanti anche soltanto ).
[...]
1.1. Nonostante la regolarità della notifica il convenuto è rimasto contumace.
2. Venendo al merito della controversia, occorre richiamare la documentazione Con allegata all'accertamento svolto dall' di Milano, acquisito d'ufficio (cfr. deposito del 4 novembre 2025).
Lo stesso resistente ha dichiarato che la ricorrente ha lavorato presso la propria pizzeria per il periodo 1° marzo 2023 – 27 aprile 2024 consegnando pizze a domicilio;
la stessa aveva svolto un turno di lavoro compreso tra le 12.00 e le 14.00 tutti i giorni dal martedì al sabato e lavorando talvolta anche di sera dalle 19 alle 21; che il licenziamento era avvenuto a seguito della ricezione di lamentele della clientela.
Pag. 2 di 5 Con
Sulla base di queste dichiarazioni l' ha sanzionato il resistente accertando l'avvenuto svolgimento irregolare di un rapporto di lavoro per una media oraria di 33 ore settimanali nell'ambito del quale la ricorrente si era occupata della consegna delle pizze a domicilio. Con
Risulta documentato nello stesso plico trasmesso dall' che le sanzioni emesse nei confronti del resistente sono state da quest'ultimo almeno in parte pagate.
Orbene, si ritiene che dal combinato disposto delle dichiarazioni rese dal resistente e della sua condotta successiva alla emissione delle sanzioni possa trarsi il convincimento dell'avvenuto suo riconoscimento dei fatti ad egli attribuiti dalla ricorrente nel presente giudizio.
È, inoltre, oggetto di riconoscimento che la ricorrente sia stata allontanata senza la consegna di un licenziamento scritto.
Pertanto, deve innanzitutto riconoscersi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ove la ricorrente ha svolto mansioni inquadrabili al livello 6 del CCNL
C.C.N.L. Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo, per un totale di ore 33 settimanali (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Alla stessa, quindi, avrebbe dovuto essere corrisposta la retribuzione elaborata dallo Con stesso sulla base del C.C.N.L. menzionato (cfr. depositato) pari alla somma netta di euro
1.138 per il mese di marzo 2023, 1477,70 per il mese di aprile.
Circa il mancato pagamento della minima retribuzione promessa si evidenzia che il convenuto, rimanendo contumace, ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio avente ad oggetto l'avvenuto adempimento e le ulteriori fattispecie estintive e/o modificative della pretesa di parte ricorrente.
L'art. 2 del D.lgs. n. 23 del 2015 stabilisce che “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per
Pag. 3 di 5 il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Quanto all'entità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr occorre nuovamente richiamare la documentazione prodotta a seguito di ordine di esibizione dalla quale si evince che la stessa corrisponde alla somma lorda di euro 2.446,74.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara che tra ed Parte_1 Parte_2
titolare della ditta individuale denominata “La Perla dei Portici di IN HD
[...]
Samaan Akhnoukh Narouz”, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto dal 01.03.2023 al 27.04.2023, inquadrabile al livello 6 del CCNL Pubblici
Esercizi, Ristorazione e Turismo e per l'effetto condanna il resistente al versamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.138 per il mese di marzo 2023, 1477,70 per il mese di aprile oltre rivalutazione ed interessi legali a decorrere dalla singola mensilità al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per lo stesso periodo;
2. accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato oralmente in data 27.04.2023, e, per
Pag. 4 di 5 l'effetto, condanna il resistente:
- alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente alla somma lorda di euro 2.446,74 per tutto il periodo compreso tra il giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
3. accerta e dichiara il diritto della ricorrente, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di chiedere al resistente il pagamento di un'indennità pari a n. 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari alla somma lorda di euro 2.446,74, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro;
4. condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in euro 7.616 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 23/12/2025
Il Giudice
DR CE OR
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