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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2024, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 78/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 78 del 2023, discussa all'udienza del 3 dicembre 2024, promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., e , in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rucco;
OPPONENTI
e , rappresentati e difesi congiuntamente e Parte_1 Parte_2 disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Antonio De Paola e Ariela Lushi
OPPONENTI
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Guardascione;
CP_3
OPPONENTE in persona dell'Amministratore Unico rappresentata e Controparte_4 Controparte_5 difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gloria De Santis, e Francesco Viggiani;
– OPPONENTE –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco San Martino;
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2297/2022, emesso il 12.11.2022 dal
Tribunale di Lecce nel Proc. monitorio n. RG 7734/2022, notificato in data 30.11.2022.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con distinti atti di citazione, ritualmente notificati, gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2297/2022 – RG n. 7734/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 12/11/2022, con il quale era stato loro intimato, “di pagare in solido ..., per le causali di cui al ricorso, la prima ( - in qualità di debitore principale - CP_1 immediatamente e il secondo, il terzo, il quarto e il quinto - in qualità di fideiussori e nei limiti della prestata fideiussione - entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di
pagina 1 di 10 € 2.479.018,54, gli interessi come da domanda oltre alle spese del procedimento liquidate in € 870,50 per anticipazioni ed € 4.000,00 per competenze, ed accessori di legge” per rate insolute, interessi sull'insoluto alla data di contabilizzazione del 09.08.2022 e capitale residuo, derivante dal contratto di finanziamento n. 74176984174 sottoscritto in data 07.10.2016 dalla CP_1
, e dagli atti di fideiussione specifica sottoscritti in pari data da ,
[...] Parte_2
, , e in favore della CP_3 Parte_1 CP_4 CP_2 richiedendo, la e la Controparte_6 CP_1 CP_2
, di “in via preliminare e pregiudiziale sospendere la provvisoria esecuzione nei confronti
[...] della del decreto ingiuntivo opposto ricorrendone i gravi motivi in via preliminare CP_1 accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inammissibilità dell'opposto decreto ingiuntivo perché richiesto ed ottenuto senza la preventiva escussione della garanzia primaria del Fondo di Contr garanzia gestito da e per l'effetto revocarlo con tutti gli effetti di legge;
preliminarmente ma nel merito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e revocare l'opposto decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze di legge;
accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione ed in ogni caso accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione rilasciata da
ai sensi degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. per tutte le motivazioni di cui in narrativa e CP_2 quindi dichiarare la stessa non tenuta al pagamento di quanto ingiunto revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito accertare e dichiarare l'erroneità e comunque la non veridicità dell'importo ingiunto in difetto altresì di prova dell'erogazione del credito per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovute, da parte degli odierni opponenti, le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto di cui si chiede sin da ora la revoca. con riferimento al contratto di finanziamento nr. 741769841/74 1. accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo intercorso tra le parti per violazione dell'art. 117, co. 8, del T.U.b. per omessa indicazione Pa dell ovvero, in subordine dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli Pa interessi per omessa indicazione dell e per l'effetto applicare in via sostitutiva il tasso BOT ex art. 117, co. 7, tub;
2. rideterminare, per l'effetto, il nuovo piano di ammortamento alla luce della nullità del contratto di mutuo escludendo ogni interesse, ovvero applicando il tasso BOT ex art. 117, co. 7, TUB;
ovvero, in ulteriore subordine, condannare la banca a risarcire il danno pari alla quota di maggior interesse corrisposto;
in via subordinata 3. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi corrispettivi e di mora per violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 nonché la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi di mora, procedendo all'eliminazione di qualsiasi interesse e per
l'effetto dichiarare la non debenza di qualsiasi interesse ai sensi dell'art. 1815 c.c. e per l'effetto rideterminare il nuovo piano di ammortamento alla luce dell'accertato superamento del tasso soglia;
4. accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi contenuta nell'art. 2 del contratto di finanziamento perché posta in violazione degli artt. 1346 e
1418 c.c., e art. 117 co. 4 e 6, del T.U.b. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e pagina 2 di 10 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c., 1175, 1337, 1338 e 1375 e/o per violazione dell'art. 9, co. 3, L. 192/1998, applicando in via sostituiva il tasso nominale minimo dei titoli di stato emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 117, co. 7, del D. Lgs. n. 385/1993 predisponendo per l'effetto un piano di ammortamento con quote capitali costanti;
5. accertare l'incidenza del meccanismo anatocistico all'impugnato rapporto di finanziamento, scorporando i saldi in linea capitale, progressivamente determinati dalla banca, dalla quota interessi illegittimamente capitalizzati (ivi compresi quelli moratori) e per l'effetto determinare l'esatto ammontare della sorte capitale;
6. determinare l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sul finanziamento e sulla base dell'intera documentazione ad esso relativa e, per l'effetto, il nuovo piano di ammortamento alla luce delle prefate censure;
7. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2 bis e 8.1 del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 1322 c.c. in quanto non meritevoli di tutela. In ogni caso, accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovute, da parte degli odierni opponenti, le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto di cui si chiede sin da ora la revoca. Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. La ha instato per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via Controparte_4 pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire e di legittimazione della
; - nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inoperatività Controparte_6 Cont della garanzia prestata da e/o l'infondatezza nel merito della domanda spiegata;
- in subordine, rideterminare l'entità delle somme dovute nel limite della garanzia prestata;
- con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, in accoglimento CP_3 della dispiegata opposizione, per le ragioni tutte di rito e di merito dedotte in atti dall'Ing.
e/o per quelle altrimenti rilevate d'ufficio, previa qualsivoglia opportuna CP_3 valutazione anche incidentale e/o declaratoria di legge e del caso, ed ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, - in ogni caso, ritenere, accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare l'opposto Decreto
Ingiuntivo telematico n. 2297/2022 emesso e pubblicato il 12 novembre 2022 dal Tribunale
Civile di Lecce anche per la inesistenza e/o nullità e/o inammissibilità del ricorso monitorio di cui al procedimento R.G. n. 7734/2022 e, correlativamente: (I) in via principale, • assolvere l'Ing. rispetto a ogni domanda azionata con il ricorso monitorio iscritto come CP_3 procedimento R.G. n. 7734/2022 (anche se, e per come, successivamente emendata e/o precisata in corso di causa) e comunque da ogni vincolo e/o debito in relazione alla Fideiussione del 7 ottobre 2016, il tutto anche previo accertamento – pure nell'esame della eccezione c.d. riconvenzionale e/o in via meramente incidentale – della relativa totale nullità e/o inefficacia e/o estinzione ovvero dell'intervenuta estinzione del preteso credito azionato nel procedimento monitorio avente R.G. n. 7734/2022; • respingere integralmente, in rito o nel merito, ogni domanda avversaria in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e/o diritto
e/o non provata, per l'effetto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'Ing. CP_3
pagina 3 di 10 (II) in via subordinata, • accertare e/o dichiarare l'esatto importo – comunque non CP_3 superiore a complessivi Euro 478.000,00 – effettivamente dovuto dall'Ing. CP_3
(sempre in solido con tutti gli altri soggetti ingiunti a mezzo del Decreto Ingiuntivo telematico n.
2297/2022 opposto) in relazione alla Fideiussione del 7 ottobre 2016, il tutto anche previo accertamento – pure nell'esame della eccezione c.d. riconvenzionale e/o in via meramente incidentale – della relativa parziale nullità e/o inefficacia e/o estinzione ovvero dell'intervenuta estinzione parziale del preteso credito azionato nel procedimento monitorio avente R.G. n.
7734/2022; • respingere integralmente, in rito o nel merito, ogni ulteriore domanda avversaria in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e/o diritto e/o non provata, per
l'effetto accertando e dichiarando che null'altro è dovuto dall'Ing. - in ogni CP_3 caso, condannare l'opposta alla integrale refusione, in Controparte_6 favore dell'Ing. delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre spese CP_3 generali e accessori di legge”.
In ultimo, e hanno concluso come segue: Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2297/2022, R.G. 7734/2022, perché illegittimo ed infondato per le motivazioni in atto esplicitate;
2) rigettare le pretese ex adverso azionate, poiché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3) accertare e dichiarare l'eccepita nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione azionata, per i motivi di cui al presente atto e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto anche sotto il profilo della carenza di titolarità del Contr credito rivendicato dalla ell'interesse della 5) condannare la Controparte_8
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese, dei diritti e degli CP_8 onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nei singoli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo].
Hanno dedotto gli opponenti: che, nel corso del 2016, la aveva ottenuto dalla CP_1 [...]
un finanziamento, con contratto n. 74176984174 sottoscritto in data 7 Controparte_6 ottobre, per la somma complessiva di euro 2.390.000,00 da destinare a investimenti in corso di realizzazione e da restituire entro 10 anni mediante pagamento di nr. 18 rate mensili comprensive di capitale e di interessi, da pagarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno;
che il detto finanziamento era stato garantito da Pozzi Vinvenzo, CP_2 CP_4 Pt_1
e fino all'importo complessivo di euro 478.000,00; che, con ricorso
[...] Parte_2 depositato in data 17 ottobre 2022, la era ricorsa, non in proprio Controparte_6 ma nell'esclusivo interesse di Depositi e Prestiti, nei confronti di per la somma CP_10 CP_1 Contr di euro 2.479.018,54; che, col medesimo atto, la sempre nell'esclusivo interesse di CP_6 aveva chiesto, ai fideiussori di il pagamento della medesima somma;
che la Banca CP_1 aveva dichiarato, in data 25/05/2022, la risoluzione del contratto di finanziamento con formale costituzione in mora;
che era risultata morosa sin dal 31.12.2020, avendo omesso il CP_1 pagamento della rata n. 8, così come delle successive rate semestrali del 30.06.2021 e
31.12.2021; che, tuttavia, solo in data 25.05.2022 l'Istituto si era determinato a risolvere il contratto di finanziamento.
Tanto premesso in fatto, hanno eccepito, in via pregiudiziale, la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente il pagina 4 di 10 foro di Roma in ragione dell'art. 19 c.p.c. o, in alternativa, quello di in forza dell'art. 16 CP_6 dell'atto di fideiussione. A sostegno di tanto ha dedotto che il contratto di CP_4 finanziamento intercorso fra la e prevedeva sì, all'art. 10, che “per qualunque CP_6 CP_1 controversia è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione la Parte mutuataria ha eletto domicilio” – nel caso di specie quindi il Tribunale di Lecce, avendo la sede in CP_1
Otranto – ma tale clausola, oltre a non prevedere espressamente la esclusività del foro individuato dalle parti, afferiva alle sole garanzie fideiussorie in quanto accessorie al credito principale Cont mentre, nel caso di specie, la garanzia rilasciata da aveva natura autonoma, non accessoria al debito principale e, come tale, non sussumibile nel disposto del menzionato art. 31 c.p.c.
Gli opponenti hanno altresì eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad agire nei confronti dei garanti, il difetto di legittimazione della – atteso che la traslazione della titolarità del CP_6 credito in capo alla Cassa Depositi e Prestiti imponeva la sola legittimazione di quest'ultima –
l'inopponibilità della cessione ai garanti per mancata accettazione della cessione del credito, l'inoperatività dell'art. 58 TUB, la natura di “contratto autonomo di garanzia” della garanzia prestata.
Hanno altresì eccepito la decadenza della Banca ex art. 1957 c.c., la nullità della clausola di esclusione dell'operatività dell'art. 1957 c.c. per violazione della L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) così come sancito dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca
d'Italia, la nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, la nullità dell'intero contratto di fideiussione, l'omessa prova circa l'effettiva consistenza del debito, l'incoerenza degli importi ingiunti con il piano di ammortamento allegato al contratto nonché il limite dell'obbligazione garantita essendo, quest'ultima, limitata alla somma complessiva di euro
478.000,00.
La costituitasi, ha contestato tutto quanto Controparte_6 ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia dell'adito Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria imposta dalla legge
e dal dibattito, così provvedere: 1) Preliminarmente concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.648 cpc;
2)
Rigettare in quanto radicalmente infondata, in fatto e in diritto, la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo …; 3) Confermare, per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 2297/2022 del
12.11.2022 pronunciato dal Tribunale di Lecce nel procedimento di cui al RG 7734/2022; 4) Con vittoria, in ogni caso, di spese, onorari e funzioni del presente giudizio” [il corsivo riproduce testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Ha dedotto: che il credito ingiunto rinveniva dal contratto di finanziamento n.74176984174 sottoscritto in data 7.10.2016 da e rimasto inadempiuto praticamente dall'inizio del Parte_4 piano di ammortamento;
che il foro pattiziamente individuato tra le parti nel contratto di finanziamento era quello di Lecce in quanto le parti stesse, per iscritto, avevano stabilito che a decidere sulle questioni relative al contratto fosse il Tribunale della circoscrizione in cui aveva sede la parte mutuataria (Otranto – LE); che nel caso di specie, le aveva Parte_5 esclusivamente “procurato” le somme da mettere a disposizione di alle condizioni di CP_1 prestito oggettivamente più favorevoli per il mutuatario rispetto a quelle di mercato, siccome Contr previste nella convenzione stipulata tra e ABI;
di aver corrisposto le somme per come indiscutibilmente provato con la contabile di erogazione delle stesse;
di agire pertanto per se pagina 5 di 10 Contr stessa e, solo indirettamente, anche nell'interesse di che nel contratto depositato a corredo del ricorso per ingiunzione era chiaramente riportata la effettiva volontà delle parti di costituire un negozio fideiussorio;
che la costituzione in mora e il contestuale passaggio a contenzioso della posizione intestata alla erano intervenute a mezzo PEC del 25.5.2022; di non aver CP_1 violato il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. perché il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 17.10.2022 (ossia meno di cinque mesi dopo la comunicazione di passaggio a contezioso del credito); che le fideiussioni non erano riconducibili al modello di fideiussione omnibus colpito dalla sanzione di nullità parziale in esito alla pronuncia dell'Autorità Antitrust in quanto esse erano specificamente, quanto esclusivamente, riferite alle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento;
che, a fronte della rilevata inadempienza dell'obbligazione di restituzione, per come peraltro certificato nella attestazione ex art. 50 TUB, era onere probatorio degli opponenti quello di replicare all'ingiunzione fornendo la prova di eventuali pagamenti operati in restituzione della somma originariamente ricevuta da CP_1 che, nel decreto ingiuntivo, l'ammontare del debito dei garanti della era stato già CP_1 affermato dal Tribunale nei limiti della fideiussione prestata.
Con successive ordinanze il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da e ha dichiarato CP_1
“provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo in favore dell'opposta”.
Disposta la riunione dei singoli procedimenti, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del
3 dicembre 2024 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies con sentenza resa all'esito della discussione orale.
Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente versata in atti, le opposizioni a decreto ingiuntivo siano infondate, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. Ne segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda è procedibile, posto che il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'Organismo di Mediazione competente, nel caso di specie, può ritenersi ritualmente esperito con esito negativo.
Ciò premesso, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. pagina 6 di 10 In particolare, nella fattispecie che ci occupa, il credito azionato col rito monitorio è rappresentato dall'esposizione debitoria, per rate insolute, interessi sull'insoluto alla data di contabilizzazione del 09.08.2022 e capitale residuo, derivante dal contratto di finanziamento n.
74176984174 sottoscritto in data 07.10.2016 dalla finanziamento di cui le altre odierne CP_1 parti opponenti risultano fideiussori in forza di impegno del 07.10.2016.
Col ricorso per decreto ingiuntivo la convenuta opposta ha depositato il contratto di finanziamento n. 741769841,74, l'atto di fideiussione, la lettera di costituzione in mora del
25.05.2022, l'atto di diffida del 24.08.2022, la certificazione conforme ex art. 50 TUB nonché, con la comparsa di costituzione e risposta, la contabile di erogazione delle somme.
Detta documentazione è ampiamente sufficiente ad assolvere gli oneri probatori posti a carico della convenuta opposta.
Nel vagliare, quindi, le contestazioni sollevate dagli opponenti occorre esaminare in primis l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice investito della domanda monitoria – e che, quindi, ha emesso il decreto ingiuntivo opposto – per essere competente, a dire della
[...] il Tribunale di Roma, in ragione dell'art. 19 c.p.c., o, in alternativa, quello di CP_4 in forza del punto 16) delle condizioni dell'atto di fideiussione. CP_6
L'eccezione è infondata. Ed invero, l'articolo 10) del contratto di finanziamento rubricato “domicilio-foro competente” recita “per tutti gli effetti delle obbligazioni assunte la Banca elegge domicilio in Lecce via Verdi
14/A presso la sede della filiale di e la parte mutuataria in Otranto (LE) via Controparte_11
Antonio Primaldo 2, presso la sede legale della Società. Per qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione la Parte mutuataria ha eletto domicilio”.
Rileva il Tribunale che secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, la fideiussione ha natura accessoria rispetto all'obbligazione garantita, il vincolo di accessorietà perdura per tutto il rapporto fideiussorio e le vicende che attengono al rapporto principale si ripercuotono sulla garanzia fideiussoria;
“tale carattere tipico dell'accessorietà, trasferito sul piano processuale, costituisce uno dei criteri derogativi delle regole generali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus (art. 31 cpc). La regola, generalmente applicabile per ogni obbligazione di natura accessoria (…) ha una peculiare ragion d'essere nell'obbligazione fideiussoria che deriva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto espressamente il rilievo dell'accessorietà nell'obbligazione fideiussoria proprio al fine di riconoscere la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il contratto di garanzia, allo specifico fine di individuare un unico foro per entrambe”, (Così, fra le tante, Cass., 2013 n. 180)
Da ciò consegue che sussistono le condizioni per dichiarare la competenza del Tribunale di
Lecce, adito con il ricorso monitorio e che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, a conoscere la presente controversia sulla base della regola generale in tema di obbligazioni accessorie.
Gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva all'azione monitoria della ricorrente per essere, a loro dire, il presunto legittimato Controparte_6 all'ingiunzione la Cassa Depositi e Prestiti in ragione del fatto che la Banca, nel ricorso per pagina 7 di 10 decreto ingiuntivo, dopo aver affermato di essere creditrice del debitore ingiunto, ha precisato di Contr agire nell'esclusivo interesse di
La doglianza è infondata in quanto nel contratto di finanziamento, posto a base della richiesta monitoria, è espressamente scritto che “i fondi sono stati messi a disposizione della dalla CP_6
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.” alle condizioni di prestito, oggettivamente più favorevoli per il Contr mutuatario rispetto a quelle di mercato, siccome previste nella convenzione stipulata tra e
ABI, ma le somme sono state erogate dalla odierna opposta siccome emergente anche dalla contabile di erogazione delle somme, appunto da a . CP_8 CP_1
Nel caso in scrutinio, dunque, la ha agito per se stessa e, solo Controparte_6 Contr indirettamente, anche nell'interesse di per come provato dalla documentazione in atti.
Nelle premesse del contratto di finanziamento si dice testualmente: “a) che la parte mutuataria ha chiesto alla un finanziamento da destinare a investimenti in corso di realizzazione;
b) CP_6 che il finanziamento rientra nell'ambito della Convenzione ABI - CDP (c.d. Piattaforma
Imprese) sottoscritta in data 5 agosto2014 alla quale la Banca ha aderito in data 30 ottobre
2014; c ) che i fondi sono stati messi a disposizione della dalla Cassa Depositi e Prestiti CP_6
Spa (di seguito " C D P " ) al costo di provvista determinato come segue: - Euribor 6 mesi lettera tasso 360 rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno + margine medio ponderato di 0,866% - durata 10 anni;
d) che la è disposta ad CP_6 effettuare il finanziamento richiesto dalla parte mutuataria da destinare allo scopo di cui sopra;
…”.
È di tutta evidenza, pertanto, che il soggetto erogatore della somma, e creditore della obbligazione restitutoria di e dei suoi garanti, è CP_1 Controparte_6
[...]
In ordine alla eccepita nullità/invalidità/inammissibilità del decreto ingiuntivo per omessa Contr preventiva escussione del questo Tribunale rileva che la ha il diritto a vedersi CP_6 rimborsato il finanziamento dalla società mutuataria e dai suoi garanti senza alcun obbligo di escutere preventivamente il Fondo.
Sulla asserita nullità del contratto di mutuo per mancata indicazione del costo complessivo del finanziamento (c.d. ISC o TAEG), questo Tribunale rileva, uniformandosi al costante orientamento della giurisprudenza nomofilattica, che “l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo
117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” [cfr, ex multis, Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235].
Gli opponenti hanno dedotto la pattuizione ed applicazione di tassi usurari in riferimento al contatto di mutuo.
In materia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi
è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la pagina 8 di 10 clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, si ribadisce che ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018)
Ebbene, alcuna prova è stata fornita dagli opponenti.
Sulla nullità della capitalizzazione degli interessi, par d'uopo rammentare che “In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” [cfr, Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130].
Anche l'eccezione di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o inidoneità della procura alle liti conferita all'avv. San Martino è infondata risultando per tabulas la validità della procura rilasciata.
Gli opponenti hanno altresì contestato la validità della fideiussione dagli stessi rilasciata in favore di intendendola qualificare come un autonomo contratto di garanzia. CP_1
Il contratto autonomo di garanzia è connotato – rispetto alla fideiussione – per la mancanza dell'accessorietà della garanzia, discendente dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che possono essere sollevate al debitore principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ., e dalla consequenziale preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale, oltre che dalla proponibilità di siffatte eccezioni al garante successivamente al pagamento compiuto da quest'ultimo.
Ebbene, nel caso di specie, quella prestata dagli odierni opponenti è una fideiussione e in tal senso milita il nomen iuris adottato nell'atto di fideiussione in cui risulta utilizzato a più riprese il termine “fideiussione” e “fideiussore”.
Si rileva altresì la specifica pattuizione delle clausole in oggetto da parte dei fideiussori,
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_1
pagina 9 di 10 Né tantomeno può giungersi a diversa soluzione valorizzando le clausole di cui agli artt. 9 e 10 che non valgono di per sé a qualificare le dette fideiussioni quali contratti autonomi di garanzia.
Sul punto, secondo preferibile indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, è emerso che il criterio fondamentale di distinzione fra le due figure è, invece, basato sul confronto tra la prestazione del garante e quella garantita: ove quest'ultima risulti fungibile con l'obbligazione di garanzia (come nel caso di specie, trattandosi di obbligazione pecuniaria), si è in presenza di fideiussione;
nel caso in cui, invece, la prestazione di garanzia svolga funzione compensativa del danno determinatosi in ragione dell'inadempimento dell'obbligato principale, e si sostanzi in una prestazione “qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale”, dovrà ravvisarsi il contratto autonomo di garanzia (Cfr. tra le tante App. Brescia, sent. n. 698/21).
In ordine alla asserita violazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. risulta documentalmente che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato depositato in data 17.10.2022
(ossia meno di cinque mesi dopo la comunicazione del passaggio a contezioso del credito) laddove, anche il decreto ingiuntivo è stato emesso (in data 12.11.2022) nei sei mesi da quella data.
Ed invero, rispetto alla previsione dell'art. 1957 c.c., la scadenza dell'obbligazione coincide col passaggio a sofferenza dell'insoluto.
Non è, dunque, stato violato alcun termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. indipendentemente, dunque, dalla eccepita nullità della clausola che prevede la facoltà per la banca di derogare ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
In ultimo, in ordine all'asserita mancanza di certezza del credito ingiunto, era onere esclusivo degli opponenti fornire la prova di eventuali pagamenti operati in restituzione della somma originariamente ricevuta da CP_1
In difetto di tale documentazione, il dato contabile relativo al debito di e rappresentato CP_1 nel provvedimento monitorio non può che essere confermato.
Le spese del presente giudizio, uniformate al principio della soccombenza, sono poste a carico degli opponenti e liquidate nelle misura indicata in dispositivo considerato il valore della causa, applicando i parametri medi e quello minino per la sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.78 del R.G. 2023, così provvede:
• rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna gli opponenti, in solido, a rifondere alla Controparte_6 le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 17.252,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Lecce in data 3 dicembre 2024.
Il Giudice
(Dott. Italo Mirko De Pasquale)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 78 del 2023, discussa all'udienza del 3 dicembre 2024, promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., e , in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rucco;
OPPONENTI
e , rappresentati e difesi congiuntamente e Parte_1 Parte_2 disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Antonio De Paola e Ariela Lushi
OPPONENTI
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Guardascione;
CP_3
OPPONENTE in persona dell'Amministratore Unico rappresentata e Controparte_4 Controparte_5 difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gloria De Santis, e Francesco Viggiani;
– OPPONENTE –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco San Martino;
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2297/2022, emesso il 12.11.2022 dal
Tribunale di Lecce nel Proc. monitorio n. RG 7734/2022, notificato in data 30.11.2022.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con distinti atti di citazione, ritualmente notificati, gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2297/2022 – RG n. 7734/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 12/11/2022, con il quale era stato loro intimato, “di pagare in solido ..., per le causali di cui al ricorso, la prima ( - in qualità di debitore principale - CP_1 immediatamente e il secondo, il terzo, il quarto e il quinto - in qualità di fideiussori e nei limiti della prestata fideiussione - entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto la somma di
pagina 1 di 10 € 2.479.018,54, gli interessi come da domanda oltre alle spese del procedimento liquidate in € 870,50 per anticipazioni ed € 4.000,00 per competenze, ed accessori di legge” per rate insolute, interessi sull'insoluto alla data di contabilizzazione del 09.08.2022 e capitale residuo, derivante dal contratto di finanziamento n. 74176984174 sottoscritto in data 07.10.2016 dalla CP_1
, e dagli atti di fideiussione specifica sottoscritti in pari data da ,
[...] Parte_2
, , e in favore della CP_3 Parte_1 CP_4 CP_2 richiedendo, la e la Controparte_6 CP_1 CP_2
, di “in via preliminare e pregiudiziale sospendere la provvisoria esecuzione nei confronti
[...] della del decreto ingiuntivo opposto ricorrendone i gravi motivi in via preliminare CP_1 accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inammissibilità dell'opposto decreto ingiuntivo perché richiesto ed ottenuto senza la preventiva escussione della garanzia primaria del Fondo di Contr garanzia gestito da e per l'effetto revocarlo con tutti gli effetti di legge;
preliminarmente ma nel merito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e revocare l'opposto decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze di legge;
accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione ed in ogni caso accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione rilasciata da
ai sensi degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. per tutte le motivazioni di cui in narrativa e CP_2 quindi dichiarare la stessa non tenuta al pagamento di quanto ingiunto revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito accertare e dichiarare l'erroneità e comunque la non veridicità dell'importo ingiunto in difetto altresì di prova dell'erogazione del credito per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovute, da parte degli odierni opponenti, le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto di cui si chiede sin da ora la revoca. con riferimento al contratto di finanziamento nr. 741769841/74 1. accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo intercorso tra le parti per violazione dell'art. 117, co. 8, del T.U.b. per omessa indicazione Pa dell ovvero, in subordine dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli Pa interessi per omessa indicazione dell e per l'effetto applicare in via sostitutiva il tasso BOT ex art. 117, co. 7, tub;
2. rideterminare, per l'effetto, il nuovo piano di ammortamento alla luce della nullità del contratto di mutuo escludendo ogni interesse, ovvero applicando il tasso BOT ex art. 117, co. 7, TUB;
ovvero, in ulteriore subordine, condannare la banca a risarcire il danno pari alla quota di maggior interesse corrisposto;
in via subordinata 3. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi corrispettivi e di mora per violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 nonché la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi di mora, procedendo all'eliminazione di qualsiasi interesse e per
l'effetto dichiarare la non debenza di qualsiasi interesse ai sensi dell'art. 1815 c.c. e per l'effetto rideterminare il nuovo piano di ammortamento alla luce dell'accertato superamento del tasso soglia;
4. accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi contenuta nell'art. 2 del contratto di finanziamento perché posta in violazione degli artt. 1346 e
1418 c.c., e art. 117 co. 4 e 6, del T.U.b. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e pagina 2 di 10 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c., 1175, 1337, 1338 e 1375 e/o per violazione dell'art. 9, co. 3, L. 192/1998, applicando in via sostituiva il tasso nominale minimo dei titoli di stato emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 117, co. 7, del D. Lgs. n. 385/1993 predisponendo per l'effetto un piano di ammortamento con quote capitali costanti;
5. accertare l'incidenza del meccanismo anatocistico all'impugnato rapporto di finanziamento, scorporando i saldi in linea capitale, progressivamente determinati dalla banca, dalla quota interessi illegittimamente capitalizzati (ivi compresi quelli moratori) e per l'effetto determinare l'esatto ammontare della sorte capitale;
6. determinare l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sul finanziamento e sulla base dell'intera documentazione ad esso relativa e, per l'effetto, il nuovo piano di ammortamento alla luce delle prefate censure;
7. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2 bis e 8.1 del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 1322 c.c. in quanto non meritevoli di tutela. In ogni caso, accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovute, da parte degli odierni opponenti, le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto di cui si chiede sin da ora la revoca. Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. La ha instato per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via Controparte_4 pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire e di legittimazione della
; - nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inoperatività Controparte_6 Cont della garanzia prestata da e/o l'infondatezza nel merito della domanda spiegata;
- in subordine, rideterminare l'entità delle somme dovute nel limite della garanzia prestata;
- con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, in accoglimento CP_3 della dispiegata opposizione, per le ragioni tutte di rito e di merito dedotte in atti dall'Ing.
e/o per quelle altrimenti rilevate d'ufficio, previa qualsivoglia opportuna CP_3 valutazione anche incidentale e/o declaratoria di legge e del caso, ed ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, - in ogni caso, ritenere, accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare l'opposto Decreto
Ingiuntivo telematico n. 2297/2022 emesso e pubblicato il 12 novembre 2022 dal Tribunale
Civile di Lecce anche per la inesistenza e/o nullità e/o inammissibilità del ricorso monitorio di cui al procedimento R.G. n. 7734/2022 e, correlativamente: (I) in via principale, • assolvere l'Ing. rispetto a ogni domanda azionata con il ricorso monitorio iscritto come CP_3 procedimento R.G. n. 7734/2022 (anche se, e per come, successivamente emendata e/o precisata in corso di causa) e comunque da ogni vincolo e/o debito in relazione alla Fideiussione del 7 ottobre 2016, il tutto anche previo accertamento – pure nell'esame della eccezione c.d. riconvenzionale e/o in via meramente incidentale – della relativa totale nullità e/o inefficacia e/o estinzione ovvero dell'intervenuta estinzione del preteso credito azionato nel procedimento monitorio avente R.G. n. 7734/2022; • respingere integralmente, in rito o nel merito, ogni domanda avversaria in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e/o diritto
e/o non provata, per l'effetto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'Ing. CP_3
pagina 3 di 10 (II) in via subordinata, • accertare e/o dichiarare l'esatto importo – comunque non CP_3 superiore a complessivi Euro 478.000,00 – effettivamente dovuto dall'Ing. CP_3
(sempre in solido con tutti gli altri soggetti ingiunti a mezzo del Decreto Ingiuntivo telematico n.
2297/2022 opposto) in relazione alla Fideiussione del 7 ottobre 2016, il tutto anche previo accertamento – pure nell'esame della eccezione c.d. riconvenzionale e/o in via meramente incidentale – della relativa parziale nullità e/o inefficacia e/o estinzione ovvero dell'intervenuta estinzione parziale del preteso credito azionato nel procedimento monitorio avente R.G. n.
7734/2022; • respingere integralmente, in rito o nel merito, ogni ulteriore domanda avversaria in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e/o diritto e/o non provata, per
l'effetto accertando e dichiarando che null'altro è dovuto dall'Ing. - in ogni CP_3 caso, condannare l'opposta alla integrale refusione, in Controparte_6 favore dell'Ing. delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre spese CP_3 generali e accessori di legge”.
In ultimo, e hanno concluso come segue: Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2297/2022, R.G. 7734/2022, perché illegittimo ed infondato per le motivazioni in atto esplicitate;
2) rigettare le pretese ex adverso azionate, poiché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3) accertare e dichiarare l'eccepita nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione azionata, per i motivi di cui al presente atto e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto anche sotto il profilo della carenza di titolarità del Contr credito rivendicato dalla ell'interesse della 5) condannare la Controparte_8
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese, dei diritti e degli CP_8 onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nei singoli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo].
Hanno dedotto gli opponenti: che, nel corso del 2016, la aveva ottenuto dalla CP_1 [...]
un finanziamento, con contratto n. 74176984174 sottoscritto in data 7 Controparte_6 ottobre, per la somma complessiva di euro 2.390.000,00 da destinare a investimenti in corso di realizzazione e da restituire entro 10 anni mediante pagamento di nr. 18 rate mensili comprensive di capitale e di interessi, da pagarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno;
che il detto finanziamento era stato garantito da Pozzi Vinvenzo, CP_2 CP_4 Pt_1
e fino all'importo complessivo di euro 478.000,00; che, con ricorso
[...] Parte_2 depositato in data 17 ottobre 2022, la era ricorsa, non in proprio Controparte_6 ma nell'esclusivo interesse di Depositi e Prestiti, nei confronti di per la somma CP_10 CP_1 Contr di euro 2.479.018,54; che, col medesimo atto, la sempre nell'esclusivo interesse di CP_6 aveva chiesto, ai fideiussori di il pagamento della medesima somma;
che la Banca CP_1 aveva dichiarato, in data 25/05/2022, la risoluzione del contratto di finanziamento con formale costituzione in mora;
che era risultata morosa sin dal 31.12.2020, avendo omesso il CP_1 pagamento della rata n. 8, così come delle successive rate semestrali del 30.06.2021 e
31.12.2021; che, tuttavia, solo in data 25.05.2022 l'Istituto si era determinato a risolvere il contratto di finanziamento.
Tanto premesso in fatto, hanno eccepito, in via pregiudiziale, la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente il pagina 4 di 10 foro di Roma in ragione dell'art. 19 c.p.c. o, in alternativa, quello di in forza dell'art. 16 CP_6 dell'atto di fideiussione. A sostegno di tanto ha dedotto che il contratto di CP_4 finanziamento intercorso fra la e prevedeva sì, all'art. 10, che “per qualunque CP_6 CP_1 controversia è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione la Parte mutuataria ha eletto domicilio” – nel caso di specie quindi il Tribunale di Lecce, avendo la sede in CP_1
Otranto – ma tale clausola, oltre a non prevedere espressamente la esclusività del foro individuato dalle parti, afferiva alle sole garanzie fideiussorie in quanto accessorie al credito principale Cont mentre, nel caso di specie, la garanzia rilasciata da aveva natura autonoma, non accessoria al debito principale e, come tale, non sussumibile nel disposto del menzionato art. 31 c.p.c.
Gli opponenti hanno altresì eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad agire nei confronti dei garanti, il difetto di legittimazione della – atteso che la traslazione della titolarità del CP_6 credito in capo alla Cassa Depositi e Prestiti imponeva la sola legittimazione di quest'ultima –
l'inopponibilità della cessione ai garanti per mancata accettazione della cessione del credito, l'inoperatività dell'art. 58 TUB, la natura di “contratto autonomo di garanzia” della garanzia prestata.
Hanno altresì eccepito la decadenza della Banca ex art. 1957 c.c., la nullità della clausola di esclusione dell'operatività dell'art. 1957 c.c. per violazione della L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) così come sancito dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca
d'Italia, la nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, la nullità dell'intero contratto di fideiussione, l'omessa prova circa l'effettiva consistenza del debito, l'incoerenza degli importi ingiunti con il piano di ammortamento allegato al contratto nonché il limite dell'obbligazione garantita essendo, quest'ultima, limitata alla somma complessiva di euro
478.000,00.
La costituitasi, ha contestato tutto quanto Controparte_6 ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia dell'adito Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria imposta dalla legge
e dal dibattito, così provvedere: 1) Preliminarmente concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.648 cpc;
2)
Rigettare in quanto radicalmente infondata, in fatto e in diritto, la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo …; 3) Confermare, per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 2297/2022 del
12.11.2022 pronunciato dal Tribunale di Lecce nel procedimento di cui al RG 7734/2022; 4) Con vittoria, in ogni caso, di spese, onorari e funzioni del presente giudizio” [il corsivo riproduce testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Ha dedotto: che il credito ingiunto rinveniva dal contratto di finanziamento n.74176984174 sottoscritto in data 7.10.2016 da e rimasto inadempiuto praticamente dall'inizio del Parte_4 piano di ammortamento;
che il foro pattiziamente individuato tra le parti nel contratto di finanziamento era quello di Lecce in quanto le parti stesse, per iscritto, avevano stabilito che a decidere sulle questioni relative al contratto fosse il Tribunale della circoscrizione in cui aveva sede la parte mutuataria (Otranto – LE); che nel caso di specie, le aveva Parte_5 esclusivamente “procurato” le somme da mettere a disposizione di alle condizioni di CP_1 prestito oggettivamente più favorevoli per il mutuatario rispetto a quelle di mercato, siccome Contr previste nella convenzione stipulata tra e ABI;
di aver corrisposto le somme per come indiscutibilmente provato con la contabile di erogazione delle stesse;
di agire pertanto per se pagina 5 di 10 Contr stessa e, solo indirettamente, anche nell'interesse di che nel contratto depositato a corredo del ricorso per ingiunzione era chiaramente riportata la effettiva volontà delle parti di costituire un negozio fideiussorio;
che la costituzione in mora e il contestuale passaggio a contenzioso della posizione intestata alla erano intervenute a mezzo PEC del 25.5.2022; di non aver CP_1 violato il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. perché il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 17.10.2022 (ossia meno di cinque mesi dopo la comunicazione di passaggio a contezioso del credito); che le fideiussioni non erano riconducibili al modello di fideiussione omnibus colpito dalla sanzione di nullità parziale in esito alla pronuncia dell'Autorità Antitrust in quanto esse erano specificamente, quanto esclusivamente, riferite alle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento;
che, a fronte della rilevata inadempienza dell'obbligazione di restituzione, per come peraltro certificato nella attestazione ex art. 50 TUB, era onere probatorio degli opponenti quello di replicare all'ingiunzione fornendo la prova di eventuali pagamenti operati in restituzione della somma originariamente ricevuta da CP_1 che, nel decreto ingiuntivo, l'ammontare del debito dei garanti della era stato già CP_1 affermato dal Tribunale nei limiti della fideiussione prestata.
Con successive ordinanze il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da e ha dichiarato CP_1
“provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo in favore dell'opposta”.
Disposta la riunione dei singoli procedimenti, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del
3 dicembre 2024 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies con sentenza resa all'esito della discussione orale.
Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente versata in atti, le opposizioni a decreto ingiuntivo siano infondate, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. Ne segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda è procedibile, posto che il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'Organismo di Mediazione competente, nel caso di specie, può ritenersi ritualmente esperito con esito negativo.
Ciò premesso, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. pagina 6 di 10 In particolare, nella fattispecie che ci occupa, il credito azionato col rito monitorio è rappresentato dall'esposizione debitoria, per rate insolute, interessi sull'insoluto alla data di contabilizzazione del 09.08.2022 e capitale residuo, derivante dal contratto di finanziamento n.
74176984174 sottoscritto in data 07.10.2016 dalla finanziamento di cui le altre odierne CP_1 parti opponenti risultano fideiussori in forza di impegno del 07.10.2016.
Col ricorso per decreto ingiuntivo la convenuta opposta ha depositato il contratto di finanziamento n. 741769841,74, l'atto di fideiussione, la lettera di costituzione in mora del
25.05.2022, l'atto di diffida del 24.08.2022, la certificazione conforme ex art. 50 TUB nonché, con la comparsa di costituzione e risposta, la contabile di erogazione delle somme.
Detta documentazione è ampiamente sufficiente ad assolvere gli oneri probatori posti a carico della convenuta opposta.
Nel vagliare, quindi, le contestazioni sollevate dagli opponenti occorre esaminare in primis l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice investito della domanda monitoria – e che, quindi, ha emesso il decreto ingiuntivo opposto – per essere competente, a dire della
[...] il Tribunale di Roma, in ragione dell'art. 19 c.p.c., o, in alternativa, quello di CP_4 in forza del punto 16) delle condizioni dell'atto di fideiussione. CP_6
L'eccezione è infondata. Ed invero, l'articolo 10) del contratto di finanziamento rubricato “domicilio-foro competente” recita “per tutti gli effetti delle obbligazioni assunte la Banca elegge domicilio in Lecce via Verdi
14/A presso la sede della filiale di e la parte mutuataria in Otranto (LE) via Controparte_11
Antonio Primaldo 2, presso la sede legale della Società. Per qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione la Parte mutuataria ha eletto domicilio”.
Rileva il Tribunale che secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, la fideiussione ha natura accessoria rispetto all'obbligazione garantita, il vincolo di accessorietà perdura per tutto il rapporto fideiussorio e le vicende che attengono al rapporto principale si ripercuotono sulla garanzia fideiussoria;
“tale carattere tipico dell'accessorietà, trasferito sul piano processuale, costituisce uno dei criteri derogativi delle regole generali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus (art. 31 cpc). La regola, generalmente applicabile per ogni obbligazione di natura accessoria (…) ha una peculiare ragion d'essere nell'obbligazione fideiussoria che deriva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto espressamente il rilievo dell'accessorietà nell'obbligazione fideiussoria proprio al fine di riconoscere la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il contratto di garanzia, allo specifico fine di individuare un unico foro per entrambe”, (Così, fra le tante, Cass., 2013 n. 180)
Da ciò consegue che sussistono le condizioni per dichiarare la competenza del Tribunale di
Lecce, adito con il ricorso monitorio e che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, a conoscere la presente controversia sulla base della regola generale in tema di obbligazioni accessorie.
Gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva all'azione monitoria della ricorrente per essere, a loro dire, il presunto legittimato Controparte_6 all'ingiunzione la Cassa Depositi e Prestiti in ragione del fatto che la Banca, nel ricorso per pagina 7 di 10 decreto ingiuntivo, dopo aver affermato di essere creditrice del debitore ingiunto, ha precisato di Contr agire nell'esclusivo interesse di
La doglianza è infondata in quanto nel contratto di finanziamento, posto a base della richiesta monitoria, è espressamente scritto che “i fondi sono stati messi a disposizione della dalla CP_6
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.” alle condizioni di prestito, oggettivamente più favorevoli per il Contr mutuatario rispetto a quelle di mercato, siccome previste nella convenzione stipulata tra e
ABI, ma le somme sono state erogate dalla odierna opposta siccome emergente anche dalla contabile di erogazione delle somme, appunto da a . CP_8 CP_1
Nel caso in scrutinio, dunque, la ha agito per se stessa e, solo Controparte_6 Contr indirettamente, anche nell'interesse di per come provato dalla documentazione in atti.
Nelle premesse del contratto di finanziamento si dice testualmente: “a) che la parte mutuataria ha chiesto alla un finanziamento da destinare a investimenti in corso di realizzazione;
b) CP_6 che il finanziamento rientra nell'ambito della Convenzione ABI - CDP (c.d. Piattaforma
Imprese) sottoscritta in data 5 agosto2014 alla quale la Banca ha aderito in data 30 ottobre
2014; c ) che i fondi sono stati messi a disposizione della dalla Cassa Depositi e Prestiti CP_6
Spa (di seguito " C D P " ) al costo di provvista determinato come segue: - Euribor 6 mesi lettera tasso 360 rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno + margine medio ponderato di 0,866% - durata 10 anni;
d) che la è disposta ad CP_6 effettuare il finanziamento richiesto dalla parte mutuataria da destinare allo scopo di cui sopra;
…”.
È di tutta evidenza, pertanto, che il soggetto erogatore della somma, e creditore della obbligazione restitutoria di e dei suoi garanti, è CP_1 Controparte_6
[...]
In ordine alla eccepita nullità/invalidità/inammissibilità del decreto ingiuntivo per omessa Contr preventiva escussione del questo Tribunale rileva che la ha il diritto a vedersi CP_6 rimborsato il finanziamento dalla società mutuataria e dai suoi garanti senza alcun obbligo di escutere preventivamente il Fondo.
Sulla asserita nullità del contratto di mutuo per mancata indicazione del costo complessivo del finanziamento (c.d. ISC o TAEG), questo Tribunale rileva, uniformandosi al costante orientamento della giurisprudenza nomofilattica, che “l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo
117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” [cfr, ex multis, Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235].
Gli opponenti hanno dedotto la pattuizione ed applicazione di tassi usurari in riferimento al contatto di mutuo.
In materia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi
è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la pagina 8 di 10 clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, si ribadisce che ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018)
Ebbene, alcuna prova è stata fornita dagli opponenti.
Sulla nullità della capitalizzazione degli interessi, par d'uopo rammentare che “In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” [cfr, Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130].
Anche l'eccezione di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o inidoneità della procura alle liti conferita all'avv. San Martino è infondata risultando per tabulas la validità della procura rilasciata.
Gli opponenti hanno altresì contestato la validità della fideiussione dagli stessi rilasciata in favore di intendendola qualificare come un autonomo contratto di garanzia. CP_1
Il contratto autonomo di garanzia è connotato – rispetto alla fideiussione – per la mancanza dell'accessorietà della garanzia, discendente dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che possono essere sollevate al debitore principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ., e dalla consequenziale preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale, oltre che dalla proponibilità di siffatte eccezioni al garante successivamente al pagamento compiuto da quest'ultimo.
Ebbene, nel caso di specie, quella prestata dagli odierni opponenti è una fideiussione e in tal senso milita il nomen iuris adottato nell'atto di fideiussione in cui risulta utilizzato a più riprese il termine “fideiussione” e “fideiussore”.
Si rileva altresì la specifica pattuizione delle clausole in oggetto da parte dei fideiussori,
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_1
pagina 9 di 10 Né tantomeno può giungersi a diversa soluzione valorizzando le clausole di cui agli artt. 9 e 10 che non valgono di per sé a qualificare le dette fideiussioni quali contratti autonomi di garanzia.
Sul punto, secondo preferibile indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, è emerso che il criterio fondamentale di distinzione fra le due figure è, invece, basato sul confronto tra la prestazione del garante e quella garantita: ove quest'ultima risulti fungibile con l'obbligazione di garanzia (come nel caso di specie, trattandosi di obbligazione pecuniaria), si è in presenza di fideiussione;
nel caso in cui, invece, la prestazione di garanzia svolga funzione compensativa del danno determinatosi in ragione dell'inadempimento dell'obbligato principale, e si sostanzi in una prestazione “qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale”, dovrà ravvisarsi il contratto autonomo di garanzia (Cfr. tra le tante App. Brescia, sent. n. 698/21).
In ordine alla asserita violazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. risulta documentalmente che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato depositato in data 17.10.2022
(ossia meno di cinque mesi dopo la comunicazione del passaggio a contezioso del credito) laddove, anche il decreto ingiuntivo è stato emesso (in data 12.11.2022) nei sei mesi da quella data.
Ed invero, rispetto alla previsione dell'art. 1957 c.c., la scadenza dell'obbligazione coincide col passaggio a sofferenza dell'insoluto.
Non è, dunque, stato violato alcun termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. indipendentemente, dunque, dalla eccepita nullità della clausola che prevede la facoltà per la banca di derogare ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
In ultimo, in ordine all'asserita mancanza di certezza del credito ingiunto, era onere esclusivo degli opponenti fornire la prova di eventuali pagamenti operati in restituzione della somma originariamente ricevuta da CP_1
In difetto di tale documentazione, il dato contabile relativo al debito di e rappresentato CP_1 nel provvedimento monitorio non può che essere confermato.
Le spese del presente giudizio, uniformate al principio della soccombenza, sono poste a carico degli opponenti e liquidate nelle misura indicata in dispositivo considerato il valore della causa, applicando i parametri medi e quello minino per la sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.78 del R.G. 2023, così provvede:
• rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna gli opponenti, in solido, a rifondere alla Controparte_6 le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 17.252,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Lecce in data 3 dicembre 2024.
Il Giudice
(Dott. Italo Mirko De Pasquale)
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