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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3285 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025 depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: dall'Avv. Nicola Spinaci, difensore e procuratore speciale di parte attrice intimante/opposta;
-
dall'Avv. Giovanna Mascioli, difensore e procuratore speciale di parte convenuta/ intimata/opponente,
pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza
NEPYBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO AT
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3285 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Pescara, Via
Misticoni n°15, presso lo studio dell'Avv. Nicola Spinaci, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione per sfratto attore/intimante/opposto
CONTRO
( c.f.: C.F. 2 Parte_2 (c.f.: Controparte_1
Parte_3 (c.f.: C.F._4 Parte_4 C.F. 3 ),
[...] ( c.f.: C.F._5 ), Parte_5 (c.f.:
), elettivamente domiciliati in Pescara, alla piazza Ettore Troilo, n. 18, C.F._6
presso e nello studio dell'Avv. Giovanna Mascioli, che li rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuta/intimata/opponente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di intimazione e citazione per la convalida regolarmente notificato (giudizio iscritto al n°2662/2024 R.G.), Parte_1
,nella spiegata qualità di erede legittimo di
Persona_1 a propria volta proprietaria e locatrice dell'unità immobiliare ad uso ufficio dell'appartamento sito in Pescara, Via Bologna n°13, distinto in Catasto al foglio 22, part.lla n° 411, sub 35, giusto relativo contratto ripassato il 12/09/2011, della durata di anni sei, lamentando il mancato pagamento degli oneri condominiali da parte dei conduttori
و Parte_2 Parte_3 Parte_4 e Parte_6 Controparte_1
per un importo di euro 2.888,19, conveniva in giudizio i predetti per sentire
[...] convalidato lo sfratto per morosità e per ottenere il relativo provvedimento monitorio, con vittoria delle spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituivano i convenuti, deducendo la insussistenza del grave inadempimento contestato nella domanda introduttiva, avendo già versato al momento dell'intimazione l'importo totale di euro 3.500,00, come da documentazione giustificativa allegata, residuando per converso a tale momento solo euro
732,15. Di qui la richiesta di rigetto della domanda, con vittoria delle spese del giudizio.
3) All'udienza del 7/11/2024 non veniva emessa ordinanza di convalida, come invocato da parte intimante, bensì veniva disposto il mutamento del rito. Nelle more del giudizio di merito veniva svolto il procedimento obbligatorio di mediazione, come da allegato verbale conclusosi con esito negativo.
4) Nella memoria integrativa depositata in atti, Parte_1 concludeva, chiedendo di accertare e dichiarare che il credito a titolo di oneri condominiali al momento della introduzione del giudizio ammontava ad euro 732,00, chiedendo altresì la compensazione delle spese del giudizio.
5) A propria volta, nella memoria integrativa depositata in atti, Controparte_1 [...]
Parte_6 concludevano, Parte_2 Parte_3 Parte_4 e chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell'intimante al pagamento delle spese del giudizio (onnicomprensivo delle fasi della convalide e del merito), nonché al rimborso delle spese sostenute per la mediazione pari ad euro 190,32 per spese ed euro 341,66 per compenso professionale.
6) Nel corso del giudizio di merito, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025.
7) Ciò posto, essendo emerso che l'importo residuo, a titolo di oneri condominiali, pari ad euro
732,00 è stato versato dai conduttori nelle more dell'udienza di convalida, considerato dunque che non sussistono ragioni della contesa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
8) Per converso, stando anche alle difese svolte da parte intimante, è emerso in maniera incontrovertibile che il credito per il quale ha agito non è stato mai dell'importo maggiore richiesto, avendo i conduttori versato la maggior somma antecedentemente all'introduzione del giudizio.
9) Sul punto l'attore si è giustificato, rappresentando di essere stato indotto in errore dal
DO (in tal senso sono stati allegati i relativi bilanci) e che i conduttori non avevano dato riscontro alla diffida ad essi inviata il 29/05/2024.
10) Ma, a fortiori risulta che, comunque, al momento della notifica dell'intimazione sussisteva una morosità, sia pure inferiore, pari ad euro 732,15.
11) Ai sensi poi dell'art.9, comma 3, il conduttore è tenuto a pagare gli oneri accessori entro due mesi dalla relativa richieste. Né peraltro risulta comprovato per tabulas che a fronte della richiesta del locatore (allegato 5 di parte attrice) è stata richiesta dai convenuti una indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione.
12) Appaiono dunque ravvisati nel caso in esame giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese della lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 5 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025 depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: dall'Avv. Nicola Spinaci, difensore e procuratore speciale di parte attrice intimante/opposta;
-
dall'Avv. Giovanna Mascioli, difensore e procuratore speciale di parte convenuta/ intimata/opponente,
pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza
NEPYBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO AT
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3285 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Pescara, Via
Misticoni n°15, presso lo studio dell'Avv. Nicola Spinaci, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione per sfratto attore/intimante/opposto
CONTRO
( c.f.: C.F. 2 Parte_2 (c.f.: Controparte_1
Parte_3 (c.f.: C.F._4 Parte_4 C.F. 3 ),
[...] ( c.f.: C.F._5 ), Parte_5 (c.f.:
), elettivamente domiciliati in Pescara, alla piazza Ettore Troilo, n. 18, C.F._6
presso e nello studio dell'Avv. Giovanna Mascioli, che li rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuta/intimata/opponente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di intimazione e citazione per la convalida regolarmente notificato (giudizio iscritto al n°2662/2024 R.G.), Parte_1
,nella spiegata qualità di erede legittimo di
Persona_1 a propria volta proprietaria e locatrice dell'unità immobiliare ad uso ufficio dell'appartamento sito in Pescara, Via Bologna n°13, distinto in Catasto al foglio 22, part.lla n° 411, sub 35, giusto relativo contratto ripassato il 12/09/2011, della durata di anni sei, lamentando il mancato pagamento degli oneri condominiali da parte dei conduttori
و Parte_2 Parte_3 Parte_4 e Parte_6 Controparte_1
per un importo di euro 2.888,19, conveniva in giudizio i predetti per sentire
[...] convalidato lo sfratto per morosità e per ottenere il relativo provvedimento monitorio, con vittoria delle spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituivano i convenuti, deducendo la insussistenza del grave inadempimento contestato nella domanda introduttiva, avendo già versato al momento dell'intimazione l'importo totale di euro 3.500,00, come da documentazione giustificativa allegata, residuando per converso a tale momento solo euro
732,15. Di qui la richiesta di rigetto della domanda, con vittoria delle spese del giudizio.
3) All'udienza del 7/11/2024 non veniva emessa ordinanza di convalida, come invocato da parte intimante, bensì veniva disposto il mutamento del rito. Nelle more del giudizio di merito veniva svolto il procedimento obbligatorio di mediazione, come da allegato verbale conclusosi con esito negativo.
4) Nella memoria integrativa depositata in atti, Parte_1 concludeva, chiedendo di accertare e dichiarare che il credito a titolo di oneri condominiali al momento della introduzione del giudizio ammontava ad euro 732,00, chiedendo altresì la compensazione delle spese del giudizio.
5) A propria volta, nella memoria integrativa depositata in atti, Controparte_1 [...]
Parte_6 concludevano, Parte_2 Parte_3 Parte_4 e chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell'intimante al pagamento delle spese del giudizio (onnicomprensivo delle fasi della convalide e del merito), nonché al rimborso delle spese sostenute per la mediazione pari ad euro 190,32 per spese ed euro 341,66 per compenso professionale.
6) Nel corso del giudizio di merito, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025.
7) Ciò posto, essendo emerso che l'importo residuo, a titolo di oneri condominiali, pari ad euro
732,00 è stato versato dai conduttori nelle more dell'udienza di convalida, considerato dunque che non sussistono ragioni della contesa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
8) Per converso, stando anche alle difese svolte da parte intimante, è emerso in maniera incontrovertibile che il credito per il quale ha agito non è stato mai dell'importo maggiore richiesto, avendo i conduttori versato la maggior somma antecedentemente all'introduzione del giudizio.
9) Sul punto l'attore si è giustificato, rappresentando di essere stato indotto in errore dal
DO (in tal senso sono stati allegati i relativi bilanci) e che i conduttori non avevano dato riscontro alla diffida ad essi inviata il 29/05/2024.
10) Ma, a fortiori risulta che, comunque, al momento della notifica dell'intimazione sussisteva una morosità, sia pure inferiore, pari ad euro 732,15.
11) Ai sensi poi dell'art.9, comma 3, il conduttore è tenuto a pagare gli oneri accessori entro due mesi dalla relativa richieste. Né peraltro risulta comprovato per tabulas che a fronte della richiesta del locatore (allegato 5 di parte attrice) è stata richiesta dai convenuti una indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione.
12) Appaiono dunque ravvisati nel caso in esame giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese della lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 5 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi