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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11450 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615-617, comma primo, c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in data 26.11.24, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c
TRA
, C.F. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. CASSONI SANDRA, C.F. ( ed elettivamente C.F._1
presso quest'ultima domiciliata in Don Torello 78, Latina, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
Parte Opponente
E
, in p.l.r.p.t., CF. elettivamente dom.ta in Roma, Via CP_1 P.IVA_2
Crescenzio n. 20 presso l'avv. Nicola Staniscia (CF. che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata separatamente;
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.03.24 Parte_2
si opponeva all'atto di precetto notificato in data 14.02.24 alla pec
[...]
dell'Avvocatura di Stato (che, a sua volta inviava all'odierna opponente in data
21.02.2024) con il quale le intimava il pagamento di complessivi € CP_1
15.653,28. L'intimazione de qua traeva titolo da decreto ingiuntivo n. 9836/2022
– R.g. 25380/2022, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 01.06.2022, notificato il 07.06.2022, divenuto esecutivo per mancata tempestiva opposizione in data 16.09.2022 e notificato nuovamente munito della formula esecutiva in data 26.10.2022.
I motivi che sorreggono la domanda, munita anche di istanza di sospensiva, sono:
1 – la carenza di legittimazione attiva della ad agire avendo la stessa, CP_1
in data 13.10.23, ceduto il credito in questione alla società Vela Private Debtors srl;
2 – illegittimità del decreto ingiuntivo costituente titolo in quanto erroneamente emesso nei confronti di , anziché Parte_2
dell'effettivo debitore , dir III prov. di Roma Parte_1 [...]
4 e notificato ad un indirizzo pec non finalizzato Controparte_2 Parte_3
alla ricezione degli atti giudiziari;
3 – nullità del precetto per essere stato notificato all'Avvocatura dello Stato e non presso la sede dell'Agenzia.
Si costituiva parte opposta chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
All'esito della prima udienza del 24.04.24, fissata per la trattazione della sola istanza cautelare, la stessa veniva rigettata con ordinanza riservata del 23.07.24, ordinanza fatta oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. conclusosi con la riforma del provvedimento cautelare in data 24.09.24. Nelle more, all'esito della prima udienza di trattazione del merito, celebratasi in data 23.07.24, stante il carattere documentale della causa, veniva disposto rinvio all'udienza del
26.11.2024, per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Il 26.11.2024 la causa veniva incamerata per la decisione.
Ripercorso in via sommaria l'iter processuale, preliminarmente la domanda deve essere qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione al
2 primo motivo, ed ex art. 617, comma 1, c.p.c., in riferimento al secondo e terzo motivo.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
In relazione al motivo esposto al n. 2 dell'opposizione, richiamato quanto espresso nell'ordinanza del 23.07.24 e ribadito dal Collegio in sede di reclamo, può ulteriormente precisarsi che la giurisprudenza di legittimità si è andata consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione,
l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.; laddove, deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proponibile nel termine di cui al comma 3, della predetta norma.
Infatti, si afferma che in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza ( Cassazione civile sez. III,
31/08/2015, n.17308).
Da ciò ne consegue che tutte le deduzioni svolte dall'opponente sul punto dovevano essere fatte oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice. Ne consegue che, ove la domanda sia spiegata in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile. non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che
3 all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (ex multis Cass. n. 13365 del 16.05.23).
Quanto alla sollevata nullità dell'atto di precetto di cui al motivo n. 3, va ribadito che la notificazione di un atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti e/o da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione (ex multis Cass. n. 6743 dell'08/03/2019). Può parlarsi, difatti, di inesistenza laddove il procedimento notificatorio, per la sua difformità dallo schema legale, non abbia in alcun modo raggiunto la sfera giuridica del notificando impedendo una conoscenza sia pure tardiva, del contenuto dell'atto, ipotesi, questa, non attinente alla fattispecie in esame. La nullità, quindi, comporta che la notificazione sia avvenuta in un luogo in ogni caso riferibile al destinatario e l'opposizione svolta ex art. 617 c.p.c. costituisce prova di tale assunto. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi si coordina con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ai sensi del richiamato articolo del codice di rito non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore;
quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Anche il motivo di cui al n. 2 dell'atto di opposizione deve, pertanto, essere respinto.
Infine, va esaminato il primo motivo con il quale l'opponente contesta la legittimazione attiva dell'odierna opposta. Orbene, tale motivo risulta fondato.
Con contratto di cessione del 13.10.23 la ha ceduto alla Vela Private CP_1
Debtors srl il credito traente titolo dal DI n. 9836-22 per cui è causa;
in forza di ciò, come dimostrato documentalmente dall'opponente, la cessionaria del credito
4 ha promosso anche intervento in procedura esecutiva mobiliare presso terzi. innanzi al Tribunale Civile di Roma -Sez. III con R.G.E.N. 14607/2022.
Orbene, posto che il contratto di cessione di credito, avendo natura consensuale, deve intendersi perfezionato in forza dello scambio del consenso tra cedente e cessionario che, nella fattispecie, deve intendersi avvenuto con la sottoscrizione del contratto di cessione del 13.10.23, da tale data la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), deve essere attribuita alla cessionaria, Vela Private Debtors srl;
ciò anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto alla cedente anziché alla cessionaria. Tuttavia, ai sensi del disposto di cui al comma 2 della citata norma codicistica, anche in caso di mancata comunicazione della cessione al debitore, questi non sarebbe comunque liberato ove sussista la prova della conoscenza, da parte sua, dell'intervenuta cessione: prova che, nel caso in esame, è stata fornita dal debitore stesso con la produzione del contratto di cessione che lo esenta dal pagamento nelle mani di qualsiasi altro soggetto che non sia il cessionario pena la sua mancata liberazione.
Sul punto non convince la tesi esposta dalla creditrice opposta che, qualificata l'operazione di cessione posta in essere dalle parti come una cessione pro solvendo, vorrebbe vedere riconosciuta in capo al cedente la legittimazione attiva a procedere ad esecuzione per il credito ceduto. Ciò risulta smentito anche dalla previsione di cui al n. 5 del contratto di cessione laddove testualmente viene concordato: “Tuttavia la materiale comunicazione o notificazione dell'atto di cessione potrà essere effettuata a cura della cessionaria, e ciò al fine di evitare che i debitori possano adempiere l'obbligazione nei confronti del creditore cedente”
(sottolineatura dello scrivente).
La cessione di credito "pro solvendo", dunque, si perfeziona col solo consenso dei contraenti e produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito.
Nella cessione del credito pro-solvendo, il cedente garantisce al cessionario non soltanto l'esistenza del credito ceduto, ma anche la solvibilità del debitore. Tale
5 assunto costituisce principio granitico della giurisprudenza di legittimità che ha sempre affermato che la cessione di credito può essere stipulata a scopo di garanzia o anche per realizzare effetti minori di quello tipico del trasferimento della titolarità del credito ceduto dal cedente al cessionario, come l'attribuzione a quest'ultimo della mera legittimazione a riscuotere il credito stesso, sia pure anche nel proprio interesse. In ogni caso, l'effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione, anche se si tratti di cessione non pro soluto ma pro solvendo, la quale ultima importa soltanto che, a differenza dell'altra, il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario (Cfr. ex multis Cass. sentenza n.
3421 del 02/08/1977)
Alla luce delle su esposte considerazioni la domanda deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , in p.l.r.p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) ACCOGLIE la domanda sul punto della carenza di legittimazione attiva della
2 ad agire esecutivamente nei confronti di CP_1 [...]
; Parte_2
2) CONDANNA l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente e per essa in favore del suo procuratore, Avv. Sandra
Cassoni, dichiaratasi antistataria, da quantificarsi in euro 3.397,00 oltre oneri di legge e C.U., per la fase di merito, ed in euro 1.839,00 oltre oneri di legge, per la fase cautelare.
Roma, 18/03/2025
Il giudice
Barbara Pirocchi
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