Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 07/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2024, proposto da
CO De IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Truppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
al decreto decisorio ex L. n. 89/2001, emesso dalla Corte di Appello di Napoli – Sezione Equa Riparazione - il 19.11.2022 (depositato/pubblicato il 21.11.2022 – cronol. n. 4120/2022 – repert. n. 5530/2022) nel procedimento iscritto al NRG 1896/2022 V.G., munito di formula esecutiva il 09.01.2023 - passato in cosa giudicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, ritualmente proposto, l’istante ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 21 novembre 2022, nel procedimento iscritto al nr. di R.G.V.G. 1896/2022, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma di € 2.000,00 oltre interessi legali in favore di esso ricorrente, in ragione della accertata e dichiarata violazione dell'art. 6 § 1 della C.E.D.U. sotto il profilo della irragionevole durata del processo, oltre alle spese legali.
In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta , con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento.
Si è costituito il Ministero della Giustizia intimato, depositando memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, di talché va accolto nei termini e limiti che seguono.
2.1 A tale riguardo, il Collegio evidenzia preliminarmente che ricorrono tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della precisata domanda di esecuzione, essendo il decreto in questione divenuto definitivo stante la mancata proposizione di ricorso in opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge Pinto), come da certificato emesso dalla competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, in atti.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza ( cfr . Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento ( cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti di cui alla legge Pinto:
a) in data 16 febbraio 2023, il decreto decisorio è stato notificato presso la sede reale del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);
b) in pari data è stata presentata a mezzo PEC l’autodichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, cosiddetta legge di stabilità 2016 (ed è decorso infruttuosamente il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa).
La domanda attorea di esecuzione del decreto epigrafato va quindi accolta in parte qua e, per l’effetto, va dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di darvi esecuzione e di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti in ragione del titolo azionato, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale, come statuito nell'azionato decreto della Corte d'Appello, ove la suddetta somma non sia stata comunque, nelle more, erogata o percepita.
2.2 In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Si ricorda che, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 5- sexies della legge n. 89/2001, l’autodichiarazione “ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.”.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
2.3 Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie ( cfr . T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, Sent., 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo e alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore ( cfr., T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S., sez. IV, n. 2490/01; C.d.S., sez. IV, n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto ( cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite ( cfr., ex multis , TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4328).
3. Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Ministero della Giustizia, nell’importo liquidato nel dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, e con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato in favore di parte ricorrente.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO