Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta n. 7631/2016 R.G.
Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
VERTENTE
TRA
), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 [...] rappresentati e difesa dall'avv. Filippo Tommaso Parte_2
Onesimo per mandato a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1
Pellegrino;
- CONVENUTA
All'udienza del 4/6/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, cui discutendo si sono riportati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ha per oggetto la declaratoria della nullità parziale delle condizioni di contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 327140-12 e dei collegati conti anticipi su fatture n. 327142.95, su presentazioni s.b.f. n. 22.56 e per sconto effetti s.b.f., stipulati con la convenuta e di rideterminazione dei rapporti dare – avere tra le parti.
B) in relazione al rapporto di apertura di credito mediante scopertura sul c/c n.327140-12 e sui collegati conti anticipi su fatture n.327142.95 e su presentazioni s.b.f. n.22.56, accertare e dichiarare, per violazione dell'art.1283 c.c., la nullità ed illegittimità degli addebiti determinati dalla capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, c.m.s, spese, commissioni di sconto, valute applicata nel corso del suddetto rapporto a carico della correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione dei suddetti oneri passivi al rapporto in esame;
C) in relazione al rapporto di apertura di credito mediante scopertura sul c/c n.327140-12 e sui collegati conti anticipi su fatture n.327142.95 e su presentazioni s.b.f. n.22.56 accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità degli addebiti per c.m.s, commissioni di sconto, commissioni di accordato, per c.d giorni valuta e per spese vari;
D) accertare e dichiarare, alla data dell'ultimo estratto conto del 30.06.16, a mezzo di espletanda c.t.u., l'esatto dare – avere del rapporto di apertura di credito mediante scopertura sul c/c n.327140-12
(sul quale sono confluite le competenze dei collegati conti anticipi su fatture n.
327142.95 e su presentazioni s.b.f. n.22.56) applicando al conto ordinario ed ai conti anticipi i tassi di interesse attivi e passivi ex art. 117 T.U.B, escludendo la capitalizzazione degli interessi passivi del c/c ordinario nonché la capitalizzazione degli interessi passivi rivenienti dal conto anticipi su fatture n.327142.95 e su presentazioni s.b.f. n.22.56 (contabilizzate e addebitate sul c/c ordinario), con eliminazione delle non convenute e capitalizzate c.m.s., spese, commissioni di sconto, commissioni di accordato, computando le valute dalle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha perduto o acquistato la disponibilità del denaro, applicando la capitalizzazione annuale degli interessi attivi;
E) ordinare, per l'effetto, alla banca convenuta la rettifica del saldo del suddetto c/c n.327140- 12 alla data dell'ultimo e/c disponibile (30.06.16); F) conseguentemente ordinare alla convenuta, sulla CP_1 base del suddetto saldo rettificato, la riclassificazione contabile e la rettifica dei saldi successivi dalla domanda fino al soddisfo;
G) accertare e dichiarare, per effetto della riclassificazione del rapporto di c/c n.327140-12, la nullità, per le causali in epigrafe, del contratto di finanziamento del 22.07.14; H) accertare e dichiarare, per l'effetto, le somme indebitamente corrisposte sino ad oggi alla banca in relazione al contratto di finanziamento del 22.07.14; I) condannare, conseguentemente, la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca in relazione al contratto di finanziamento nella misura che si indica in € 3.292,18, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
L) conseguentemente accertare e dichiarare che l'attrice è tenuta, in relazione al suddetto contratto di finanziamento, a corrispondere alla banca dalla domanda la sola quota di capitale residua alle scadenze contrattuali previste nel piano di ammortamento;
M) condannare la convenuta alle spese e competenze tutte del giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia:
1) preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e/o indeterminabilità del petitum;
2) dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dall'azione promossa in relazione a quanto disposto dall'art. 1832 c.c.; 3) dichiarare prescritto il diritto fatto valere dagli attori per il periodo precedente il mese di luglio 2006, in quanto aventi natura solutoria per l'importo corrispondente al precedente addebito di interessi anatocistici;
4) nel merito, rigettare le domande attoree in quanto infondate;
5) con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta nei termini di legge e l'effettuazione di c.t.u. contabile.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla banca convenuta in ordine alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum: difatti parte attrice ha chiesto espressamente una rideterminazione del saldo del conto corrente, epurato da tutti gli addebiti ritenuti illegittimi per mancanza di pattuizione o stante la nullità delle relative condizioni contrattuali, indicando a tal fine tutti gli elementi idonei a rendere edotta la della pretesa azionata. In qualità di operatore CP_1 qualificato, quindi, la banca è stata in grado di individuare gli addebiti contestati dal correntista, ragione per cui il petitum deve ritenersi determinato.
Nel merito, la domanda può trovare accoglimento per i motivi e nei termini che di seguito si espongono. Per ciò che rileva ai fini della controversia, il rapporto negoziale con parte attrice si
è sviluppato attraverso il contratto di conto corrente affidato avente n. 327140-12, aperto il 21.12.1995, e dei collegati conti anticipi su fatture n. 327142.95, su presentazioni s.b.f. n. 22.56 e per conto effetti s.b.f.; nel corso del rapporto la banca ha concesso al correntista un'apertura di credito originariamente di £ 10.000.000, aumentata dal 1.01.1997 fino a £ 20.000.000, dal 15.09.1997 a £ 30.000.00, dal
01.01.2000 a £ 53.000.000 e dal 21.12.2015 aumentata ad € 35.000,00.
La verifica processuale sui rilievi formulati da parte attrice è stata effettuata valendosi di consulenza d'ufficio.
Secondo quanto riscontrato dal nominato c.t.u., i cui conteggi e valutazioni, esenti da errori apparenti o vizi logici, si fanno propri, sono presenti in atti quali documenti che regolano e attestano l'andamento del rapporto: estratti conto scalari e riepilogo competenze afferenti il rapporto di conto corrente n. 327140-12 e relativi conti allegati n. 327142 e n. 22.56; contratto di conto corrente n. 327140-12 del
03/01/2000 e relativa convenzione tassi di mora;
lettera di apertura di credito in c/c n. 327140.12 e n. 327142 del 19/6/2002; contratto di conto corrente n. 327140.12 del 17/6/2003; lettera-contratto di credito del 17/10/2006 per anticipo riba s.b.f.; lettera di apertura di credito in c/c n. 327140.12 del 17/10/2006; lettera-contratto di credito del 09/11/2007 su c/c n. 327140.12; lettera-contratto di credito del
21/07/2014; lettera di apertura di credito in c/c n. 327140.12 del 20/01/2016 e modifica delle condizioni economiche del 20/01/2016.
Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, è bene chiarire come il c.t.u. abbia correttamente effettuato il riconteggio delle competenze di conto partendo dal primo estratto conto disponibile del 21/12/1995, avente saldo pari a zero.
Ciò posto, il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo del rapporto di conto – successivo al
30.06.2000, data entro la quale la banca avrebbe dovuto adeguare le condizioni contrattuali alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 – applicando la capitalizzazione semplice degli interessi creditori e debitori fino al 16/06/2003; successivamente, dal 17/06/2003 fino al 31/12/2013, ha applicato la capitalizzazione trimestrale reciproca in quanto esplicitamente pattuita e poi, dal 01/01/2014, applicando la capitalizzazione annuale reciproca. Per quanto concerne, invece, il rapporto di conto anticipo su presentazioni s.b.f. n. 22.56, non ha addebitato alcun interesse né lo ha girocontato sul rapporto di conto corrente ordinario, in quanto non ha reperito tra la documentazione agli atti le condizioni contrattuali del predetto rapporto.
Ha, altresì, effettuato il ricalcolo considerando la legittimità della commissione di massimo scoperto convenuta, poiché determinata in ordine alla percentuale e all'oggetto di applicazione (pari allo 0,125% entro fido e dello 0,25 fuori fido), che
è stata calcolata annualmente, sul massimo scoperto annuale, senza alcuna capitalizzazione a far data dal 03/01/2000.
In secondo luogo, il c.t.u. ha riscontrato come nel rapporto di c/c n. 327140 il tasso effettivo globale applicato dalla banca abbia superato il tasso soglia ex lege determinato solo nel I, II e IV trimestre del 2009, nel III e IV trimestre del 2010, nel
I e II trimestre 2011, nel I, II e III trimestre 2014 e nel I trimestre 2015, mentre per le c.m.s., analizzate separatamente secondo i criteri di calcolo richiamati dalle istruzioni della Banca d'Italia, non risulta superato il tasso soglia.
Per quanto concerne, invece, il rapporto di conto anticipo n. 327142 il c.t.u. ha riscontrato il superamento del tasso soglia nel IV trimestre 2009, nel II, III, IV trimestre
2010 e nel I trimestre 2013, mentre non ha riscontrato alcun superamento del tasso soglia per quanto attiene alle c.m.s..
Il c.t.u. ha, inoltre, chiarito che, per il periodo dal 14/01/2003 al 18/11/2005, sono state individuate tutte le competenze maturate ed addebitate quando il saldo del rapporto di conto corrente superava i limiti dell'affidamento, ovvero in assenza di fido, identificando i successivi versamenti solutori ed applicandovi la prescrizione.
Il c.t.u. ha, infine, effettuato il ricalcolo del conto corrente utilizzando i giorni valuta a far data dal 03/01/2000, in quanto risultano documentate e pattuite le modalità di applicazione dei giorni valuta al rapporto;
così come anche le spese, in quanto pattuite, sono state applicate, non capitalizzate, a far data dal 03/01/2000.
Dal ricalcolo effettuato secondo i criteri dati, risulta, dunque, che il saldo del conto corrente n. 327140 alla data del 30/06/2016 era a credito del correntista per €
10.364,60 (modalità di calcolo – tab. B).
Va, invece, rigettata la domanda di nullità derivata del contratto di finanziamento concesso all'attrice per l'estinzione della propria posizione debitoria con la banca.
Il mutuo fondiario, infatti, non è anche un mutuo di scopo in cui la destinazione della somma erogata costituisce causa del contratto e “la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto” (cassazione civile, sez. III, n. 19282 del
12/09/2014). È quindi possibile che la somma mutuata sia impiegata per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante, senza che tale operazione debba intendersi come simulata o come priva di una causa giustificatrice.
In tal senso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23149 del 25/07/2022 ha avuto modo di osservare che “il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”. Con la traditio della somma mutuata il contratto deve, dunque, ritenersi perfezionato, poiché nel momento in cui il mutuante trasferisce le somme in favore del mutuatario, quest'ultimo ne assume la piena disponibilità giuridica (Cass., sez. 3, Ordinanza n. 37654 del 30.11.2021; n.
23149 del 25.07.2022); in buona sostanza, con la consegna della somma, il mutuatario consegue una effettiva nuova disponibilità economica, che può destinare anche all'estinzione di precedenti situazioni debitorie.
A riprova del potere dispositivo sorto in capo a parte attrice, soggetto finanziato, vi
è la sua decisione di depositare la somma mutuata presso la stessa banca mutuante sul conto corrente a lui intestato.
Tutto quanto innanzi esposto, considerato l'esito del giudizio, le spese di lite, liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014, in ragione del valore e della complessità della controversia, seguono la soccombenza. Per la medesima regola, le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 7631/2016 R.G., così provvede: - in accoglimento della domanda principale, determina nella somma di €
10.364,60 il saldo, al 30/06/2016, del conto corrente intrattenuto da parte attrice presso la banca convenuta;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a. ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Lecce, 04/06/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella