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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/09/2024, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
Dott. Ettore Di Roberto Giudice rel.
Dott. Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 2281/2019 R.G.A.C. avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI
Promossa da:
(CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso e dall'Avv. Matteo Basso
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Cosimo Di Castri
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, respingere tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto, diritto e non provate, e pronunciare la separazione personale dei coniugi dichiarandone l'indipendenza economica l'uno dall'altro.
Condannare controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c. 1 cpc, al risarcimento dei danni non patrimoniali e/o morali e/o alla reputazione patiti dal IG. (nella somma di Euro 10.000,00 Parte_1 ovvero nella somma maggiore e/o minore equitativamente determinata dal Giudice) in conseguenza della condotta processuale altrui, avendo la IG.ra resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e/o Parte_2 condannarla, ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria delle spese, anche di CTU, e delle competenze di lite oltre agli accessori come per legge”.
Per parte resistente: “Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito ex art. 151, 2° comma, cod. civ.; disporre
l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento pari ad Parte_1 euro 500 ovvero della cifra maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudicante;
con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrente e convenuta hanno contratto matrimonio il giorno 17.6.2014 (dopo circa otto anni di fidanzamento/convivenza); dalla loro unione non sono nati figli.
La coppia si è trasferita (da Taranto) alla Spezia nel 2010.
La separazione di fatto risale all'aprile del 2016.
Il presente giudizio è stato introdotto da con ricorso depositato in data 24.10.2019. Parte_1
non si è opposta alla pronuncia in punto status, ma, sin dalla comparsa di costituzione Parte_2
nella fase presidenziale, ha formulato domanda di addebito;
chiedendo altresì un assegno a carico del marito per il proprio mantenimento.
Il ricorrente ha contestato entrambe le pretese.
Quanto alla domanda di separazione, essa va senz'altro accolta, ai sensi dell'art. 151 c.c. non essendo revocabile in dubbio - al di là delle contrapposte allegazioni (che verranno esaminate nel dettaglio infra) circa le ragioni e le possibili responsabilità della crisi - l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Passando all'addebito, ha dedotto: che avrebbe intrattenuto una relazione Parte_2 Parte_1
extraconiugale di lunga durata con la collega , come confessato dallo stesso Persona_1
ricorrente già nel 2015; che tale confessione era stata preceduta da un periodo di navigazione della durata di sei mesi durante il quale l'uomo avrebbe iniziato ad assumere “atteggiamenti sempre più evasivi”; che nel 2016 avrebbe quindi abbandonato l'abitazione coniugale in Marola Parte_1
per proseguire liberamente la relazione in questione;
che la condotta tenuta dal marito le avrebbe causato un vero e proprio crollo emotivo, conducendola persino a propositi suicidari;
che la suddetta Per_
all'epoca viveva in un'abitazione adiacente alla palestra dove l'uomo era solito allenarsi e, quale amica di famiglia, aveva anche partecipato all'organizzazione della festa per l'anniversario di matrimonio delle parti.
Per_
ha contestato, sostenendo: che era una semplice collega di lavoro, come i coniugi Parte_1
appassionata di sport e fitness, ragion per cui aveva intrapreso un rapporto amicale anche con
; che le ragioni del fallimento del matrimonio sarebbero riconducibili alla totale Parte_2
inconciliabilità caratteriale delle parti (quale emersa in realtà sin dai tempi del fidanzamento); di essersi determinato a interrompere definitivamente la convivenza, divenuta intollerabile a causa dei continui litigi, nell'aprile 2016, avviando così la separazione di fatto;
di essersi trasferito, dopo aver pernottato per circa tre mesi in un alloggio della Marina, in una stanza all'interno della base navale;
Per_ di aver trovato in quel periodo saltuaria ospitalità da , per il lavaggio della biancheria e del vestiario;
che tale sopraggiunta vicinanza ha favorito la nascita di una breve relazione affettiva con la donna (relazione, dunque, instaurata quando ormai da tempo era cessata la convivenza con la moglie).
Tanto detto, si ritiene che i fatti prospettati da abbiano trovato adeguata conferma all'esito Parte_2 dell'istruttoria orale svolta.
Si riportano qui di seguito i passaggi più significativi delle testimonianze in atti.
La prima di interesse è quella di (cfr. verbale d'udienza del 16.2.2022), amica di , Per_2 Parte_2 che ha dichiarato: “Con la convenuta siamo molto in confidenza e ci si frequenta spesso … mi risulta che abbia confessato alla moglie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale;
Parte_1
così lei mi confidò; ne abbiamo sempre parlato con lei dal momento in cui è accaduto;
questo qualche anno fa … era comunque passato poco tempo dal loro matrimonio;
io so che dopo il matrimonio lui era stato imbarcato e al suo rientro era venuta fuori questa problematica;
la persona in questione si chiama;
non la conosco personalmente;
so che frequentava l'ambiente della Marina Persona_1
Per_ anche lei;
mi disse che il marito le confessò che questa relazione con la era già da Parte_2 un po' di tempo che andava avanti, all'incirca un anno … all'epoca abitavo al in via Ticino CP_1
Per_ Per_ praticamente pochi palazzi dopo la palestra dove andava e dove abitava;
Parte_1
e si conoscevano già, lei aveva presenziato anche al matrimonio;
posso dire che dopo che Parte_2
e avevano smesso di vivere insieme, in pratica da quando lei si trasferì a Marola Pt_1 Per_3
Per_ dove avevano preso casa … io ho notato che frequentava spesso l'abitazione di , Parte_1 vedevo spesso la sua macchina parcheggiata nelle vicinanze … per quanto mi disse, fu un Pt_2
fulmine a ciel sereno;
in precedenza lei non mi aveva mai detto niente per cui sospettare e anche io non avevo mai avuto modo di notare niente;
so che per lei è stata parecchio dura, io la frequentavo assiduamente e per lei visto il malessere del momento fu anche difficile tenere in piedi l'attività che aveva avviato;
fu un momento che abbiamo condiviso;
posso dire anche che ci fu un episodio parecchio grave, era passato un po' di tempo dalla confidenza iniziale;
ci fu infatti un primo periodo in cui ancora si sentivano e lei magari sperava di recuperare il rapporto;
passato questo frangente lei tentò di togliersi la vita e fu necessario ricorrere all'intervento di medici”.
Va, poi, dato conto della testimonianza di (cfr. verbale d'udienza del 6.7.2022): “Io conosco Tes_1
dal 2014, ero cliente della farmacia Argentieri dove lavorava;
abbiamo cominciato a Pt_2
frequentarci e siamo diventati amiche;
con il tempo il rapporto è cresciuto … E' successo che nel
2015 mi disse che lui sarebbe stato imbarcato per parecchio tempo;
nel periodo poi le mi Pt_2
diceva che lo sentiva strano distaccato;
io provavo a tranquillizzarla;
nel giugno del 2015 quando lui tornò io le avevo consigliato di affrontare le situazione;
ricordo che ci fu anche la festa di compleanno e anniversario organizzata dal marito e da questa persona;
poi circa dieci giorni dopo lei lo mise davanti al fatto compiuto e so per quanto mi disse in lacrime in quei giorni che Pt_2 alla fine lui ammise di averla tradita durante la navigazione. So anche che l'anno successivo per la separazione consensuale lui disse questa cosa anche davanti agli avvocati. Io non ho mai visto il
Per_ ricorrente frequentare la casa di però ho sentito più volte dire da alcune amiche e conoscenti che mi chiedevano che avevano visto il marito di con un'altra donna che non era lei in Pt_2
atteggiamenti inequivocabili;
io allora dicevo che sì era successa questa cosa;
questo sarà stato nel
2016 o fine 2015 ora non ricordo. Inizialmente voleva salvare il rapporto e perdonarlo, Pt_2 provandole tutte … poi anche lei si è convinta, e credo che ci sia stato un crollo psicologico, con pianti continui;
le avevamo consigliato di andare da uno psicologo;
io l'avevo anche mandata a parlare con il mio parroco;
lei diceva basta mollo tuto la faccio finita non erano belle cose da sentire”
La terza dichiarazione a venire in rilievo è quella di , sorella della parte (cfr. Testimone_2 verbale d'udienza del 6.7.2022): “Io con mia sorella nonostante la distanza mi sentivo quasi tutti i giorni;
ricordo in particolare che nell'occasione lei mi chiamò una sera, ricordo ancora la data, il
22 giugno (se non sbaglio 2015), era disperata perché le aveva confessato questo tradimento Pt_1 tra l'altro con questa ragazza che era sempre presente con loro;
non sapevo come calmarla non potendo starle vicino;
lei faceva discorsi mai fatti prima nel periodo successivo, diceva che voleva togliersi la vita, ebbe un crollo;
le consigliammo di parlare con uno psicologo o con un parroco … Per_ io avevo conosciuto questa come amica della coppia … prima del fatto, lei mi diceva che lo sentiva freddo, che lui a volte non la chiamava;
comunque era imbarcato e noi le dicevamo di non pensare subito al peggio”.
Si tratta di testimonianze, tutte concordanti, fondate sì sul riferito (risalente direttamente all'epoca degli accadimenti) dell'odierna convenuta, ma anche ben circostanziate, con la descrizione, tra l'altro, di comportamenti tenuti dalla donna successivamente al fatto coerenti con la situazione venuta in essere e senz'altro indicativi;
ciò che conferisce complessiva credibilità a quanto dichiarato. Per_ Vi è un'unica risultanza di segno contrario, rappresentata dalla testimonianza di (cfr. verbale d'udienza del 16.3.2023), la quale ha in effetti dichiarato che la frequentazione con Parte_1
(poi proseguita per un paio di anni) sarebbe iniziata quando l'uomo stava già in caserma e non conviveva più con la moglie (“nel 2017 … forse era il 2016; dopo la navigazione eravamo sempre rimasti in contatto ma la relazione è iniziata circa un annetto dopo”).
Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale dichiarazione non sia di per sé sufficiente a inficiare il quadro probatorio sopra delineato.
Può, quindi, richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte in materia, secondo cui:
“L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabile in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr., ex multis, Cass. civ. ord. n. 15811/2017).
Accertato quanto sopra, era, dunque, onere del ricorrente fornire prova dell'anteriorità e irrimediabilità della crisi coniugale.
Ebbene, tale prova è mancata in giudizio.
Basti esaminare le dichiarazioni dei testimoni dedotti dallo stesso . Parte_1
Per_
si è limitata a ricordare le confidenze ricevute dall'uomo, circa l'esistenza di “discussioni più che di litigi” con la di lui moglie (“mi parlava in generale di mancanze e incomprensioni che cercavano di risolvere”). non è stato in grado di riferire alcunchè di rilevante (“Non so riferire nello specifico di Tes_3 eventuali litigi tra le parti … Mentre stavano insieme nessuno di loro mi riferì di particolari problematiche … quando si usciva insieme prima delle crisi il contesto era tranquillo e loro sembravano andare d'accordo”).
Quanto, poi, alle dichiarazioni di (“ricordo che un giorno mi disse che stava Tes_4 Parte_1
avendo problemi con la moglie e che stava cercando di risolverli … di litigi o altro non mi disse mai niente di specifico del resto lui era in generale riservato”) e del fratello del ricorrente, Persona_4
(“io posso dire che dopo il matrimonio mio fratello non lo vedevo bene, non era sereno;
non
[...]
so dire nello specifico di un litigio la settimana prima delle nozze;
noi comunque potevamo percepire anche quando venivano giù che tra di loro c'era della tensione;
io lui lo vedevo cambiato;
alla fine anche al telefono si è aperto e mi disse che le cose non stavano andando bene”), esse, valutate nella prospettiva di rigore assunta dalla giurisprudenza già richiamata, appaiono eccessivamente generiche.
La separazione in oggetto deve conclusivamente addebitarsi al marito.
, per la prima volta con la propria comparsa ex art. 190 c.p.c. (tanto che la relativa Parte_2
domanda, non formulata nelle precedenti conclusioni, come precisate, neppure è stata qui riportata in epigrafe), ha chiesto il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale asseritamente patiti in conseguenza del comportamento infedele di . Parte_1
Si tratta, evidentemente, di domanda tardiva e come tale da dichiarare inammissibile nella presente sede.
Passando all'aspetto economico, va premesso che nulla in favore di a titolo di Parte_2
mantenimento è stato riconosciuto in via provvisoria dapprima dal Presidente del Tribunale (cfr. ordinanza del 15.10.2020) e successivamente dal G.I. (che ha rigettato le due istanze di modifica al riguardo formulate dalla parte;
cfr. provvedimenti del 13.9.2022 e del 11.10.2023).
al tempo dell'introduzione del giudizio era Capo di 1° classe in Marina Militare e Parte_1
dichiarava un reddito imponibile (cfr. modello 730/2019) di circa 32.500,00 euro (con imposta lorda di oltre 8.000,00 euro).
Tale reddito è aumentato in corso di causa, risultando di oltre 41.000,00 euro (imposta lorda di circa
11.000,00 euro) nel modello 730/2023 in atti.
Nel 2020 il ricorrente dichiarava di vivere ancora ospite di un collega mentre successivamente ha documentato di essersi trasferito in un alloggio di servizio, pagando un canone mensile di circa 150,00 euro.
La parte ha altresì documentato l'esistenza di alcuni oneri fissi, in particolare: per le restituzioni (con rate che all'epoca dell'udienza presidenziale ammontavano, secondo quanto dichiarato, a 500,00 euro al mese) del mutuo contratto per l'acquisto, nel 2009, di un immobile sito in Pulsano (già di proprietà dei genitori di ); per i rimborsi di due finanziamenti ES (per oltre 600,00 euro al Parte_2 mese nel complesso), originariamente stipulati per spese sostenute nell'attività (palestra) ai tempi gestita con;
per i rimborsi di ulteriori prestiti, contratti per esigenze che sono state però Parte_2
indicate genericamente.
Quanto a , ella all'epoca dei provvedimenti presidenziali (ottobre 2020) stava ancora Parte_2
gestendo il centro estetico avviato circa 5 anni prima.
Risulta che il reddito netto d'impresa garantitole dall'attività, come da modello unico in atti, nel 2019 sia stato di circa 25.000,00 euro annui.
La ditta è cessata in data 24.2.2022.
La parte ha dedotto che tale chiusura sarebbe derivata, oltre che dalle difficoltà legate al periodo pandemico, da un grave incidente occorsole mentre si trovava nel suo negozio il giorno 24.3.2021, il cui esito (stante il trauma cranico, quello spinale con shock midollare, il trauma distrattivo della colonna cervicale e lombare e quello contusivo della spalla sinistra riportati nell'occasione) avrebbe comportato una significativa riduzione della sua capacità lavorativa.
Successivamente (che vive in immobile condotto in locazione, pagando un canone mensile Parte_2 di 350,00 euro) ha dedotto di non essere più riuscita a trovare una stabile occupazione (da febbraio
2023 avendo anche percepito somme a titolo di reddito di cittadinanza).
Il Collegio ritiene al riguardo di poter confermare quanto già valutato dal giudice istruttore, con conseguente rigetto della domanda in esame.
La convenuta non ha fornito prova sufficiente del fatto che la chiusura del centro estetico precedentemente gestito sia stata in effetti necessitata (per via dei postumi dell'infortunio) e non, piuttosto, il frutto di una mera scelta personale (legittima ma di per sé non opponibile alla controparte).
La CTU medico legale disposta in corso di causa (cfr. elaborato a firma del dott. depositato Per_5 in data 4.9.2023) ha riconosciuto unicamente che lo svolgimento dell'attività in questione è stato impedito per il periodo di invalidità temporanea (assoluta e parziale) accertato (20 giorni al 100%, relativi ai ricoveri ospedalieri, 30 al 75%, 20 al 50% e 10 al 25%).
Quanto, invece, ai postumi residuati, intesi come danno all'integrità psico-fisica (quantificati nella misura dell'11-12%), il CTU li ha ritenuti del tutto ininfluenti sulla capacità lavorativa, generica e specifica, del soggetto;
l'unico pregiudizio riscontrato, “ultraspecificamente”, cioè per tutte quelle funzioni che debbano essere svolte in ortostasi (come il massaggio), essendo stato ricondotto a preesistenze di tipo dismorfico e degenerative della colonna vertebrale indipendenti dall'evento del marzo del 2021.
Non vi sono, pertanto, elementi per ritenere: che non potesse proseguire con la solita Parte_2
attività, una volta superati i tre mesi di oggettivo impedimento successivi alla caduta;
che pur ammesso il suo successivo, prolungato, stato di disoccupazione, come dedotto, esso non sia imputabile alla colpevole inerzia della parte, che ben avrebbe potuto diversamente attivarsi e rinvenire nuovi impieghi, anche nel solito settore, in grado di garantire entrate analoghe a quelle passate.
E', peraltro, risultato (come inizialmente evidenziato dalla difesa del ricorrente) che nel Parte_2
maggio del 2023 ha stipulato un contratto a tempo determinato presso una struttura in Venezia della società rapporto terminato già in data 1.7.2023, a seguito di dimissioni volontarie del CP_2
lavoratore.
La parte, non ottemperando all'ordine di esibizione disposto dal G.I., non ha prodotto il relativo contratto, non consentendo la verifica delle mansioni e del trattamento retributivo pattuiti;
stante tale carenza documentale e considerati in ogni caso gli accertamenti medico legali effettuati in questa sede, va ritenuta la genericità della giustificazione (“per problemi di salute”) fornita per l'interruzione di quel rapporto, come comunicata al datore.
ha tenuto un contegno processuale poco trasparente non solo nel frangente a cui è stato Parte_2
appena fatto riferimento, non avendo ottemperato neppure ai provvedimenti con cui il G.I. le aveva chiesto di documentare le somme percepite, da un lato, a titolo di reddito di cittadinanza (la convenuta sul punto essendosi limitata a produrre una comunicazione da cui ella è risultata essere decaduta dal beneficio, per ragioni neppure esplicitate), dall'altro, a titolo di liquidazione del già trattato sinistro occorso nel marzo del 2021 da parte della sua compagnia assicurativa.
Ai fini di decisione si è, dunque, tenuto conto anche di tale condotta.
Le spese di lite, stanti natura ed esito del giudizio (parziale soccombenza reciproca), possono essere compensate.
Il costo della CTU, come liquidato con decreto del G.I. del 11.10.2023, va posto a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, anche in considerazione della peculiarità della valutazione tecnica effettuata nel caso specifico.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: pronuncia la separazione personale tra e , generalizzati come Parte_3 Parte_2
in epigrafe e coniugatisi a Taranto in data 17.06.2014, con trascrizione nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune per l'anno 2014 al Numero 4, Parte II, Serie C;
dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata da parte convenuta;
rigetta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo di CTU a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
Manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
Così deciso alla Spezia in data 19.9.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani