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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/12/2024, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1630 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Ponticello;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesca Ponticello;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
Per_ 22/07/1995, con , dalla cui unione erano nate le figlie in data Controparte_1
6/09/1996, e Francesca, il 18/04/2000, che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n.
1547/2017 pubblicata il 26/07/2017 aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si costituiva , il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio.
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della stessa da oltre un anno a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il rilievo da attribuire alla condotta tenuta da entrambe le parti, che hanno chiesto congiuntamente il divorzio, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nella sentenza in atti.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione effetti civili del matrimonio.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 20/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1630 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Ponticello;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesca Ponticello;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
Per_ 22/07/1995, con , dalla cui unione erano nate le figlie in data Controparte_1
6/09/1996, e Francesca, il 18/04/2000, che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n.
1547/2017 pubblicata il 26/07/2017 aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si costituiva , il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio.
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della stessa da oltre un anno a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il rilievo da attribuire alla condotta tenuta da entrambe le parti, che hanno chiesto congiuntamente il divorzio, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nella sentenza in atti.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione effetti civili del matrimonio.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 20/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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