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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 888/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 888/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Romagnoli Parte_1 P.IVA_1
Maurizio e dell'avv. Esposito Gianfrancesco, appellante nel proc. n. 888/24 RG contro
(C.F. ), (C.F. OP P.IVA_2 RT
, con il patrocinio dell'avv. Dalmasso Davide e dell'avv. Mussano C.F._1
Giampaolo appellante nel proc. n. 1064/24 RG appellato nel proc. n. 888/24 RG
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parola Michele Controparte_3 C.F._2
appellato nel proc. n. 1064/24 RG
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 04.07.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al pagina 1 di 21 03.07.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti, in riforma dei capi 3 e 5 della sentenza impugnata n.
528/2024 - emessa dal Tribunale civile di Cuneo:
1) Respingere la domanda di manleva proposta da e RT OP
.
[...]
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie, istando sin da ora per la ripetizione di quelle somme allo stesso titolo, eventualmente versate in favore delle controparti, in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per e : OP RT
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale nel merito accogliere l'atto di citazione in appello depositato nel procedimento
R.G. 1064/2024 e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 528/2024 emessa dal Tribunale di
Cuneo in composizione monocratica – G.I. Dott. Ruggiero Berardi - in data 17/07/2024 depositata in data 02/07/2024 – R.G. n. 2682/2019 – Rep. n. 754/2024: in principalità: respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande ex adverso proposte. Ed in particolare:
I. accertare la carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra , stante Controparte_3 come il sinallagma contrattuale conseguente l'acquisto delle lezioni di equitazione si sia instaurato esclusivamente tra l'acquirente IG.ra e la Parte_2 OP
;
[...]
II. accertare l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento e/o responsabilità contrattuale in capo al IG. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della RT [...]
e per l'effetto respingere la domanda risarcitoria avversaria;
OP
III. vista la comprovata esperienza quinquennale di alla conduzione del Controparte_3
pagina 2 di 21 cavallo chiamato RY PP, accertare l'applicazione al caso di specie della prescrizione a mente dell'art. 2052 C.c. (e non dell'istituto di cui all'art. 2050 C.c.): per l'effetto, accertare come al momento del sinistro stesse servendosi e fosse nella disponibilità Controparte_3
del cavallo senza ingerenza alcuna nella conduzione dello stesso, e pertanto non rivestisse la qualifica di terzo. Stabilito dunque che la caduta sia da qualificarsi come un fatto fisiologico dell'attività realizzata, il cui rischio era stato accettato dalla danneggiata, respingere integralmente la domanda risarcitoria;
IV. in subordine, verificata l'omessa dimostrazione delle premesse ontologiche della responsabilità aquiliana, accertare l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3
causazione del sinistro, perché - pur risultando un'atleta esperta e conducendo il cavallo su un percorso piano privo di difficoltà significative, già conosciuto e già sperimentato - ebbe a distrarsi e per l'effetto ad omettere le cautele basilari al fine di evitare di perdere l'equilibrio ed incorrere nella caduta dante causa al sinistro per cui è causa, e pertanto respingere integralmente la domanda risarcitoria;
V. in ulteriore subordine, accertare come l'improvvisa distrazione e l'imperizia nella conduzione del cavallo da parte della minore nonché l'eventuale impennamento del Controparte_3
cavallo (qualora fosse provato), integrino i caratteri determinanti il caso fortuito, essendo eventualità imprevedibili, inevitabili e assolutamente eccezionali, non avendo prima di allora l'animale dato alcun apprezzabile segno di nervosismo o irrequietezza (né avendo la danneggiata segnalato alcunché in merito all'istruttore), ed essendosi anzi RY PP sempre contraddistinta per il suo estremo equilibrio comportamentale e per la sua docilità, tanto da renderne l'impiego ricorrente in attività riservate ad allievi. E pertanto respingere integralmente la domanda risarcitoria. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di rinvenire in capo al IG. , in proprio e quale legale rappresentante pro RT
tempore della , una qualsivoglia responsabilità nella CP_1 OP
determinazione del sinistro:
I. accertare la corresponsabilità della danneggiata nella causazione del Controparte_3 danno ex artt. 2056, 1225 e 1227 C.c., e per l'effetto ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento;
II. e, respinto l'avversario atto di citazione in appello da cui è scaturito il giudizio R.G. 888/2024,
pagina 3 di 21 confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara tenuta Parte_1
a manlevare e tenere indenne il IG. , in proprio e quale legale
[...] RT
rappresentante pro tempore della , da ogni pretesa attorea, OP
condannando la predetta Compagnia a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore per capitale interessi e spese.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parola ER NA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie di rito, dando atto che parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse;
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della sentenza del Tribunale di Cuneo 628/2023 pubblicata il 12/09/2023.
In via subordinata,
- nella denegata ipotesi in cui Codesta Ill.ma Corte d'Appello ritenesse non sussistente la responsabilità ex art. 2050 c.c. in capo al IGnor , in proprio e quale legale RT
rappresentante della , accertare e dichiarare la responsabilità ex OP
art. 2052 c.c. dello stesso quale proprietario ed utilizzatore del cavallo RY PP per i danni cagionati alla minore CP_3
- In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, in rappresentanza della figlia minore , evocava in Parte_3 Controparte_3
giudizio , in proprio e in qualità di legale rappresentante della RT [...]
, prospettandone la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e OP
chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni che la figlia aveva patito a causa della caduta dal cavallo denominato RY PP occorsa nell'aprile 2018 durante una lezione di equitazione, provocata dall'improvviso imbizzarrimento del cavallo cui era conseguita la rottura traumatica della milza.
pagina 4 di 21 , in proprio e in qualità di legale rappresentante della RT OP
, contestava la domanda deducendo che: la minore era una cavallerizza esperta, avendo
[...]
frequentato le lezioni del centro sin dal 2013 con cadenza settimanale, montando sempre il cavallo RY PP;
il giorno del sinistro la ragazza stava facendo “da guida” alla madre e la caduta si era verificata a causa della distrazione della ragazza che (appena Parte_2
terminato il galoppo), si era voltata avendo sentito la madre urlar, ed aveva così perso l'equilibrio cadendo a terra.
Contestava quindi: la ricostruzione della dinamica del sinistro;
la qualificazione contrattuale della responsabilità difettando la prova che l'incidente fosse avvenuto durante una lezione facente parte del pacchetto precedentemente acquistato;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva dell'attrice atteso che la minore non aveva acquistato alcun pacchetto di lezioni;
contestava l'addebito di responsabilità ex artt. 2050, 2052 e 2043 c.c. a proprio carico tenuto conto dell'esperienza a cavallo maturata dalla ragazza, della sua distrazione, della repentinità dell'accaduto e dell'accettazione del rischio.
Per il caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevato dalla propria assicurazione e, pertanto, instava per la chiamata in causa di essa.
deduceva l'inoperatività della polizza, sostenendo che l'attività in Parte_1
occasione della quale si era verificato il sinistro non rientrava tra quelle coperte dalle condizioni generali del contratto e che, in base al testo contrattuale, la polizza non copriva il danno auto procuratosi da parte del cavaliere, ma soltanto i danni cagionati da quest'ultimo a soggetti estranei all'attività equestre.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 528/2024, pubblicata il 02/07/2024, il Tribunale di Cuneo, in accoglimento della domanda attorea:
- condannava i convenuti e , in solido tra OP RT
loro, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 37.080,50 a Controparte_3
titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
- poneva definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto;
pagina 5 di 21 - in accoglimento della domanda di manleva svolta dai convenuti, condannava
[...]
a tenere indenne i convenuti di quanto versato all'attrice in forza della Parte_1
sentenza per capitale, interessi e spese;
- condannava i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice;
- condannava a rifondere ai convenuti le spese di lite. Parte_1
Il Tribunale riteneva innanzitutto provata la dinamica del sinistro così come ricostruita da parte attrice, ovverosia che a causare la caduta fosse stata non una distrazione della cavallerizza ma un improvviso imbizzarrimento del cavallo. In tal senso era chiara la deposizione di , CP_3
la cui incapacità a testimoniare era stata tardivamente eccepita dai convenuti.
La teste aveva confermato che il cavallo si era imbizzarrito quando la figlia era appena passata dal galoppo al passo, che al momento del fatto era in corso una lezione impartita dall'insegnante, che la ragazza frequentava il corso solamente dal 2015.
In ordine alla qualificazione della domanda attorea, l'azione proposta contro il centro ippico aveva natura contrattuale, essendosi il sinistro verificato nel corso di una lezione regolarmente acquistata e costituendo il cavallo il mezzo di adempimento dell'obbligazione.
Parte attrice, avendo provato il titolo mediante la produzione delle attestazioni di pagamento delle singole lezioni, aveva assolto il proprio onere probatorio.
Parallelamente risultava l'inadempimento della convenuta che non aveva CP_1
dimostrato che il fatto non era a lei imputabile.
Giudicava ugualmente fondata la domanda extracontrattuale proposta nei confronti di CP_2
in proprio.
[...]
Richiamata giurisprudenza in tema di lesioni subite a seguito di cadute da cavallo (essendo riconducibili all'art. 2050 c.c. quelle dell'allievo principiante ed all'art. 2052 c.c., quelle dell'allievo più esperto), il Tribunale riteneva sussistente responsabilità ex art. 2050 c.c. in quanto nel caso di specie la ragazza non era un'allieva esperta.
non aveva offerto la prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c. di aver fatto RT
tutto il possibile per evitare il danno, anche in considerazione del fatto che lo stesso stava sovrintendendo alla lezione in qualità di istruttore.
pagina 6 di 21 In ordine al quantum risarcitorio, il Tribunale recepiva integralmente le risultanze dell'espletata
CTU ed in applicazione delle Tabelle di Milano del 2018 liquidava il danno in complessivi
€ 37.080,50.
Il Tribunale riteneva infine fondata la domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata l'incidente si era verificato nel corso di una lezione Parte_1 rientrante nel pacchetto acquistato dall'attrice ed era sussumibile sotto il genere “attività” di cui all'art. 5 del contratto.
Disattendeva la prospettazione di secondo la quale l'assicurazione doveva ritenersi Pt_1 inoperativa in considerazione di quanto stabilito dall'art. 58 delle condizioni generali di contratto, il quale, nell'ambito della delimitazione del rischio e della responsabilità verso terzi, escludeva dal novero dei soggetti terzi i cavalieri che montavano il cavallo che aveva provocato il danno.
Riteneva che presupposto per l'operatività di tale clausola fosse la sussistenza di responsabilità aquiliana ex art. 2052 c.c. (relativa all'ipotesi del danno arrecato dal proprietario o da colui che si serviva dell'animale per il tempo strettamente necessario).
Peraltro, tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie vertendosi in un'ipotesi di responsabilità contrattuale (in cui l'animale costituiva il mezzo dell'adempimento dell'obbligazione) e considerato altresì che l'allievo non aveva in uso l'animale (non essendosi il proprietario spogliato dell'ingerenza nel governo dell'animale).
III) Appello proposto da Parte_1
Con un unico motivo lamenta l'erroneità della decisione nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto operativa la garanzia assicurativa prestata a favore del centro ippico.
Ritiene che il Tribunale abbia disatteso il chiaro tenore letterale dell'art. 58 delle CgC, dal quale si evince espressamente che non possono essere considerati terzi “i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno” e sostiene che la danneggiata al momento del sinistro rivestiva il ruolo di “conducente” del cavallo che aveva causato il danno.
Reputa dunque errato il ragionamento condotto dal giudicante secondo il quale, venendo in rilievo una responsabilità contrattuale, l'attrice non sarebbe soggetto terzo e quindi l'assicurazione sarebbe comunque operante.
pagina 7 di 21 IV) Appello proposto da e da OP RT
Con il primo motivo in proprio e quale legale rappresentante della RT [...]
ritiene erronea la decisione nella parte in cui il Tribunale ha qualificato Controparte_4
come contrattuale la responsabilità dell'associazione sportiva.
Deduce l'assenza di prova che la lezione del 05/04/2018, giorno del sinistro, fosse inserita tra quelle acquistate in data 11/01/2018 nell'ambito del “pacchetto 10 lezioni di equitazione”.
Con il secondo motivo eccepisce il difetto di legittimazione attiva di atteso Controparte_3
che il pacchetto di lezioni era stato acquistato dalla madre, essendo la ragazza rimasta estranea alla stipula.
Con il terzo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'inadempimento del centro ippico. Rileva in proposito che dall'istruttoria svolta è emerso che la cavalla “RY
PP” aveva un carattere docile e pacato ed era stata già stata montata dalla ragazza per almeno 50 lezioni ed in altre occasioni.
Con il quarto motivo reputa errata la decisione nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la ragazza fosse un'allieva esperta, avendo tale valutazione prodotto l'erronea qualificazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. (con conseguente più rigoroso onere probatorio) e non come responsabilità ex art. 2052 c.c.
Ritiene che in base alle emergenze probatorie la danneggiata avrebbe dovuto esser ritenuta esperta avendo alle spalle più di cento ore di lezioni di un'ora ciascuna (irrilevante essendo l'anno in cui erano iniziate le lezioni), avendo già condotto il cavallo RY PP almeno il
50% delle lezioni svolte (in tal senso richiama la teste ), cavallo che al momento Parte_2
del sinistro aveva 19 anni e mai prima di allora aveva dato segni di nervosismo o irrequietezza.
Ritiene quindi che l'allieva non solo fosse una cavallerizza esperta in generale, ma che lo fosse in particolare anche nella conduzione della specifica cavalla.
Sarebbe quindi errata anche la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse provato uno “stretto contatto” tra cavaliere ed animale.
Sostiene che non sia dato comprendere come possa avere il Tribunale ritenuto che l'allieva debba pagina 8 di 21 essere risarcita delle lesioni che ha procurato a sé medesima.
Conclude quindi nel senso dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2050 c.c., essendo invece più corretta l'applicazione dell'art. 2052 c.c. ritenendo parimenti evidente che al momento del sinistro il cavallo fosse in uso alla ragazza che ne aveva la disponibilità materiale in quanto dotata di effettiva signoria di governo su di esso, con conseguente insussistenza della responsabilità a carico del centro ippico e del suo titolare.
Con il quinto motivo deduce che, indipendentemente dall'eccezione di incapacità a testimoniare, il Tribunale avrebbe dovuto stimare inattendibile la testimonianza della madre , Parte_2
attesa la netta divergenza tra quanto dalla stessa dichiarato in sede di deposizione e quanto dichiarato a s.i.t. nell'immediatezza dei fatti.
Rileva in particolare che, sentita a s.i.t. in data 11.04.2018, aveva affermato che Parte_2
“il cavallo si è mosso” mentre, escussa come teste in primo grado, aveva affermato che il cavallo si era imbizzarrito, scalciando con le gambe indietro.
Rileva oltre tutto che in sede di escussione lo stesso giudice si era visto costretto a verbalizzare che il teste aveva riferito un dato temporale non oggetto di domanda né menzionato dall'avvocato.
Conclude sostenendo che il mero “movimento” di un cavallo non possa rappresentare un evento imprevedibile ed eccezionale per l'allieva ed aggiunge che una caduta avvenuta secondo tale modalità non potrebbe che costituire caso fortuito, non avendo mai in precedenza l'animale dato segni di nervosismo o irrequietezza.
V) Decisione della Corte.
Quanto all'appello proposto da e CP_1 Parte_4
1) Il primo ed il secondo motivo di appello proposto nell'interesse dell' e di CP_1
, concernenti la prova del titolo posto a fondamento dell'azione contrattuale e RT
la legittimazione attiva (rectius titolarità attiva sul piano sostanziale) di Controparte_3 sempre relativamente all'azione contrattuale sono manifestamente infondati.
Relativamente al rapporto contrattuale è documentato in atti (doc. 1 attrice) l'acquisto di un pagina 9 di 21 “pacchetto” di n. 10 lezioni nel gennaio 2018.
Può ritenersi dimostrato che il giorno del sinistro (05.04.2018) si stesse tenendo una delle dieci lezioni acquistate se solo si considera che:
- è documentato l'acquisto delle lezioni;
- è evidente che il giorno del sinistro madre e figlia stavano seguendo una lezione attesa la presenza dell'istruttore come d'altro canto riferito dal teste e confermato dallo Testimone_1
stesso in sede di sit del 24.04.2018 (ove ha dichiarato che le due donne si RT erano recate in maneggio “in quanto dovevano seguire una lezione di equitazione”) nonché in sede di denuncia del sinistro all'assicurazione.
Quanto alla titolarità del rapporto contrattuale, come appena illustrato e per quanto qui di interesse, per l'anno 2018 è documentato l'acquisto di “pacchetti” di lezioni di equitazione presso l e gli acquisti sono avvenuti in favore dell'allieva OP CP_3
[...]
La ricevuta del “pacchetto” acquistato nel gennaio 2018 è nominativa, indica per l'appunto il nome ed il codice fiscale dell'allieva essendo irrilevante chi abbia effettuato il CP_3
pagamento.
Pur dando per scontato che l'acquisto sia stato concretamente operato dal padre o dalla madre, è del tutto evidente che i genitori abbiano ha agito in rappresentanza della figlia (come è reso palese dal fatto che la ricevuta è stata senz'altro intestata a . CP_3
E' pertanto dimostrato il rapporto contrattuale tra l' e l'allieva. CP_1
2) Il terzo motivo, con cui l ha dichiarato di non comprendere come possa essere CP_1
stato dichiarato il suo inadempimento, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il motivo è inammissibile nella misura in cui l'appellante non specifica la ragione per la quale sia errata la valutazione del Tribunale ma si limita ad affermare di non comprendere come possa essere stato accertato il suo inadempimento pur essendo stato utilizzato un cavallo docile già precedentemente e ripetutamente montato dalla ragazza senza che si fossero mai verificati problemi.
Il motivo è comunque infondato, non considerando l'A.S.D. che il cavallo rappresenta lo
“strumento” con cui è stata impartita la lezione (come già rilevato dal Tribunale), ragione per la pagina 10 di 21 quale l'associazione risponde dei danni subiti dagli allievi nel corso delle lezioni ed a causa degli
“strumenti” e/o dei “mezzi” messi a disposizione dall'associazione medesima, salvo la prova del fatto non imputabile o del fatto dell'allieva che nel caso concreto non sono stati dimostrati.
3) Prima di passare ad esaminare i restanti motivi (sostanzialmente concernenti la responsabilità extracontrattuale) è opportuno chiarire quali siano i principi giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione.
In estrema sintesi, relativamente alla responsabilità del gestore del maneggio, del proprietario dell'animale o ancora di colui che lo utilizzi per impartire una lezione di equitazione la giurisprudenza riconduce la fattispecie concreta all'art. 2050 c.c. o all'art. 2052 c.c. a seconda dell'esperienza dell'allievo rispetto al caso concreto.
In linea generale vengono ricondotti all'art. 2050 c.c. (attività pericolosa) i danni occorsi durante le esercitazioni di principianti e di allievi giovanissimi la cui inesperienza ed incapacità di controllo dell'animale (imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido) rendono pericolosa l'attività. Nelle ipotesi di allievi agonisti o comunque esperti viene fatta applicazione dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali).
“Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050
c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante)” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019).
Pur in caso di responsabilità ex art. 2052 c.c. “Ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5664 del 09/03/2010).
pagina 11 di 21 Infatti, “l'art.2052 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità a prevalente carattere oggettivo a carico del proprietario dell'animale, che ha cagionato un danno. L'impulso che determina in un animale mansueto un comportamento dannoso, ancorché imprevedibile o inevitabile, non concreta l'ipotesi del fortuito, necessaria per escludere la responsabilità del proprietario o dell'utente dell'animale stesso” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 07/09/1966; sostanzialmente nello stesso senso Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10402 del
20/05/2016).
4) Quanto evidenze istruttorie in merito all'esperienza maturata a cavallo, la ragazza frequentava il centro ippico dal 2015 (docc. 14, 15, 16 attrice), nell'arco di più di tre anni aveva acquistato e verosimilmente tenuto circa 100 lezioni di equitazione e il sinistro si è verificato (nell'aprile
2018) quando aveva ancora 15 anni (nata il [...]).
Per quanto risulta dalle allegazioni delle parti, nel preciso momento del sinistro non risulta che fosse in corso un'attività particolarmente impegnativa. Probabilmente la ragazza aveva appena finito di andare al galoppo e stava marciando “al passo”.
D'altro canto, sempre per quel che concerne l'esperienza maturata con i cavalli, non vi sono né specifiche allegazioni né elementi di prova che attestino le sue effettive capacità sportive, come ad esempio certificazioni di frequentazione, attestati, partecipazioni a gare, ecc.
5) Con riferimento alla concreta dinamica del sinistro (questione che indirettamente involge il quinto motivo di appello concernente la dedotta inattendibilità del teste ) l'attrice Parte_2
ha agito in giudizio deducendo che il cavallo, durante la lezione di equitazione,
“improvvisamente, si imbizzarriva, scalciando con le zampe posteriori e disarcionava la ragazza facendola cadere a terra”.
Quanto alle emergenze istruttorie in atti, nessuno (tranne la madre che a sua volta stava frequentando la lezione) ha assistito al sinistro.
In sede i s.i.t. la mamma aveva dichiarato che la figlia era caduta da cavallo perché l'animale si era “mosso”.
In sede di deposizione testimoniale la descrizione è stata “impreziosita” avendo la donna dichiarato che “il cavallo si è imbizzarrito, ha scalciato le gambe indietro alzando quindi il posteriore. Mia figlia è caduta verso terra dalla parte anteriore sinistra”.
pagina 12 di 21 Indipendentemente dall'esatta individuazione del movimento del cavallo che ha cagionato la caduta, è quanto meno dimostrato che la ragazza sia caduta da cavallo mentre faceva una lezione e può ritenersi dimostrato che la caduta sia dipesa da un movimento del cavallo.
Non vi è invece prova di sorta in ordine al preteso comportamento imprudente della cavallerizza né al fatto che stesse cavalcando “in autonomia”, circostanza (come già detto) smentita dalla presenza dell'istruttore e dalle prove complessivamente versate in atti.
6) Tutto ciò premesso, il quarto motivo di appello in parte non ha concreta portata decisoria ed in parte è infondato.
Il motivo non ha concreta portata decisoria atteso che, indipendentemente dalla qualificazione del titolo di responsabilità extracontrattuale, gli appellanti non hanno fornito né la prova liberatoria
(di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno) di cui all'art. 2050 c.c. né la prova liberatoria
(del caso fortuito) di cui all'art. 2052 c.c..
E' invece infondata la tesi secondo la quale al momento del sinistro era la ragazza ad avere in uso l'animale ex art. 2052 c.c. così come è infondata e smentita dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione la c.d. teoria dell'accettazione dei rischio.
6.1) Andando per ordine, il Tribunale ha qualificato la responsabilità dell'istruttore ex art. 2050 c.c., ha escluso che nel caso di specie sia stata offerta la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e con l'atto di appello non è stata specificamente impugnata la statuizione afferente alla (mancata) prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c.
Tale statuizione è oltre tutto coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso;
resta, poi, a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto ritenendo irrilevante, ai fini della decisione, che la caduta dell'allieva fosse avvenuta a causa dell'andamento del cavallo o della rottura di uno staffile, che la danneggiata conducesse l'animale al passo o al galoppo e che la stessa fosse o meno preparata a farlo, in quanto era stato accertato che l'evento dannoso si era verificato in conseguenza dello svolgimento di un'attività
pagina 13 di 21 pericolosa - l'esercizio ippico - e che il danneggiante non aveva offerto la prova liberatoria)”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008).
6.2) Ove fosse ritenuta condivisibile la tesi degli appellanti in ordine all'applicabilità dell'art. 2052 c.c., spetterebbe “al gestore dell'animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5664 del 09/03/2010 peraltro in un caso non sovrapponibile a quello sub iudice).
“L'impulso che determina in un animale mansueto un comportamento dannoso, ancorché imprevedibile o inevitabile, non concreta l'ipotesi del fortuito, necessaria per escludere la responsabilità del proprietario o dell'utente dell'animale stesso” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 2333 del 07/09/1966).
Ancora, “In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l'art. 2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante” (Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 1400 del 23/02/1983).
In definitiva il fatto che sia stato utilizzato un cavallo mansueto (circostanza sufficientemente provata nel caso di specie) non integra il caso fortuito.
Non vi è nemmeno prova di un comportamento dell'allieva idoneo ad integrare il caso fortuito o il concorso di colpa.
6.3) Sempre in relazione all'art. 2052 c.c. è infondata la tesi secondo la quale al momento del sinistro era la ragazza ad avere un uso l'animale, con conseguente insussistenza di responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo ai convenuti appellanti.
pagina 14 di 21 Si osserva in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha ben spiegato che la norma fa riferimento a “chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10189 del
28/04/2010).
Nel caso specifico è ben vero che il cavallo era montato dall'allieva, ma è anche vero che era l'istruttore a “farne uso”, ovverosia ad utilizzarlo per impartire una lezione di equitazione.
L'uso e conseguentemente la responsabilità ex art. 2052 c.c. ricadono pertanto sui convenuti.
6.4) Infine non è pertinente rispetto al caso concreto la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dai convenuti-appellanti (Corte di Cassazione n. 2674/2018). Con tale pronuncia la
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e non si è pronunciata in ordine alla doglianza afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. in caso di sinistro occorso durante una lezione di equitazione e di pretesa accettazione del rischio da parte dell'allieva.
A ben vedere, oltre tutto, in quella pronuncia la Cassazione ha dato atto della non applicabilità dell'art. 2052 c.c. in quanto al momento della caduta l'animale era in uso alla stessa proprietaria
(parte lesa) che praticava il salto ippico ad ostacoli.
Per contro la c.d. teoria dell'accettazione del rischio è stata espressamente disattesa dalla Corte di
Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 7093 del 2015) secondo la quale “Irrilevante è l'argomento secondo cui, costituendo l'equitazione un'attività sportiva, chi la pratica accetta il rischio di cadute. Lo svolgimento volontario di attività sportiva comporta l'esposizione volontaria dell'atleta al rischio intrinseco connesso alla disciplina praticata. L'accettazione del rischio da parte dell'atleta o dell'allievo non esclude tuttavia la responsabilità dell'organizzatore della gara o dell'istruttore sportivo. Quest'ultima permarrà intatta in tutti i casi in cui l'organizzatore o l'istruttore abbiano violato le regole poste a salvaguardia dell'incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza (colpa generica: così Sez. 3, Sentenza
n. 21664 del 08/11/2005, Rv. 584983; Sez. 3, Sentenza n. 5136 del 03/04/2003, Rv. 561764; Sez.
3, Sentenza n. 2414 del 10/07/1968, Rv. 334800). Ora, se l'accettazione del rischio da parte dell'atleta non esclude la responsabilità dell'istruttore o della scuola nei casi di colpa concretamente accertata, a fortiori non la potrà escludere nei casi di responsabilità presunta dalla pagina 15 di 21 legge. Sicché, quando a carico della scuola sportiva sia configurabile una ipotesi di responsabilità aggravata (ad es., ex art. 2048, 2050, 2051 o, come nella specie, 2052 c.c.), la volontaria esposizione al rischio da parte dell'atleta diventa del tutto irrilevante, salvo che non integri gli estremi della condotta colposa di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.. Il principio appena enunciato è stato già affermato da questa Corte proprio in tema di responsabilità del gestore di maneggio”.
7) L'appello iscritto al n. 1064/2024 RG deve pertanto essere rigettato.
Sull'appello di Parte_1
8) si duole dell'interpretazione data dal Tribunale all'art. 58 delle Parte_1
CGA che ritiene chiaro nel suo significato letterale.
8.1) Le condizioni generali di polizza disciplinano sia l'assicurazione contro gli infortuni sia la responsabilità civile verso terzo.
Ai fini che qui rilevano, nella sezione responsabilità civile verso terzi:
- l'art. 50 (descrizione del rischio) include nell'oggetto dell'assicurazione tutte le attività sportive ed associative, ricomprendendovi anche le attività di allenamento, i corsi, le esercitazioni,
l'avviamento allo sporto ecc.;
- l'art. 51 precisa che l'assicurazione si obbliga a tenere indenne i soggetti “A” e “B” (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, gli istruttori, i docenti, gli allenatori ecc.) per quanto questi siano “tenuti a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali […]”;
- l'art. 53 prevede l'estensione dell'assicurazione all'ipotesi di responsabilità civile di cui siano chiamati a rispondere i tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative, culturali, comprese le attività di allenamento, corsi, esercitazioni, avviamento allo sporto, ecc.;
- l'art. 58, prevede, quale “estensione di garanzia” l'ipotesi di danni arrecati dai cavalli.
La clausola, che viene di seguito riprodotta cercando anche di rispettarne il carattere grafico, così dispone:
“Art. 58 Estensioni di garanzia – Danni arrecati dai Cavalli La garanzia di responsabilità civile verso terzi si intende estesa ai rischi derivanti al Contraente
F.I.S.E., ai suoi organi centrali e Periferici, agli Enti affiliati ed o aggregati al Contraente, ai Tesserati, nella qualità di organizzatori e/o esercenti dell'attività svolta sia in gara che in allenamento da cavalli atleti iscritti al Ruolo del Cavallo Atleta presso il Contraente stesso, di
pagina 16 di 21 proprietà della F.I.S.E., degli Enti affiliati o aggregati e dei Tesserati.
La garanzia è operante durante:
• Allenamenti, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, eventi, concorsi, gare, manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
• I trasferimenti […] La presente estensione di garanzia si intende estesa anche ai danni che i cavalli possano arrecare ai soggetti incaricati di provvedere alle cure degli stessi i quali assumono così lo status di terzi.
Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno.
[…]”.
8.2) Tanto premesso, come è noto, ai fini dell'interpretazione del contratto, l'operatore deve ricercare quella che è stata la comune intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.), interpretando le clausole “le une per mezzo delle altre”, attribuendo loro il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.). Nei casi dubbi le clausole devono essere interpretate in maniera tale che le stesse possano avere un qualche effetto a detrimento di interpretazioni che le privino di effetto
(art. 1367 c.c.). Le espressioni che possono avere più sensi devono, sempre nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.).
Infine, in caso di dubbio e di clausole predisposte da un solo contraente, deve essere preferita l'interpretazione che risulti più favorevole all'altro (art. 1370 c.c.).
8.3) Si osserva innanzitutto, in coerenza con il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che l'art. 58 si colloca alla fine della sezione dedicata all'assicurazione responsabilità civile verso terzi ed è espressamente volto a disciplinare le “estensioni” delle garanzie già prestate con gli articoli che lo precedono.
La clausola deve quindi essere interpretata in coerenza con la finalità dichiarata di estensione- allargamento delle fattispecie di rischio assicurato (ove non compiutamente “coperte” mediante mera applicazione delle clausole che la precedono).
In effetti sono già inclusi nel rischio assicurato, in virtù degli artt. 50 e ss., le attività di allenamento, i corsi, le esercitazioni (ecc.) e quindi i danni dei quali gli assicurati “siano tenuti per legge” involontariamente cagionati agli allievi durante tali specifiche attività.
Si osserva in proposito che, ai sensi delle clausole 50 e 51, l'assicurazione è operativa sia che riconduca l'“allenamento” o “lezione” ad attività pericolosa (art. 2050 c.c.) sia che non ricorra tale ipotesi e si riconduca la responsabilità dell'assicurato all'ipotesi di cui all'art. 2052 c.c.
pagina 17 di 21 Ciò che preme rilevare, quindi, è che i danni riportati dagli allievi durante le lezioni e per quali l'associazione sportiva o l'allenatore sono ritenuti civilmente responsabili, sono già ricompresi nell'oggetto dell'assicurazione a prescindere dall'estensione della garanzia prevista dall'art. 58.
Tale essendo l'interpretazione del contratto risultante dai primi articoli dalle condizioni generali di polizza RCT, deve dunque ritenersi che la copertura assicurativa valga già di per sé in relazione ai danni subiti agli allievi durante i corsi di equitazione.
Con la specifica previsione di cui all'art. 58, oltre ai sinistri verificatisi durante gli allenamenti, la garanzia è stata esplicitamente estesa anche alla fase del trasferimento dei cavalli ed ai i danni arrecati dai cavalli a coloro che provvedono alla loro cura.
Dal punto di vista prettamente grafico (con particolare riferimento alla “puntuazione” operata mediante l'utilizzo del segno grafico “•”) e delle modalità con cui è stata stilisticamente redatta la clausola, l'art. 58 prevede in sintesi due distinte ipotesi, ovverosia i sinistri verificatisi durante gli allenamenti/lezioni ed i sinistri verificatisi durante i trasporti e la limitazione dell'estensione
(“non sono considerati terzi i cavalieri che mondano il cavallo che ha arrecato il danno”) è graficamente inserita solamente nella parte relativa ai sinistri occorsi durante i trasferimenti, nulla essendo stato invece espressamente previsto nella precedente “puntuazione” relativamente ai sinistri occorsi durante gli allenamenti.
Diversamente opinando la clausola sarebbe contraddittoria:
- da una parte si ricomprendono nella copertura assicurativa i sinistri che si verificano durante gli allenamenti, ipotesi che richiede necessariamente la presenza di un “allievo” ed in cui, per lo più, ad essere infortunati sono appunto gli allievi;
- dall'altra si prevede che è proprio l'allievo che monta a cavallo a non essere considerato terzo.
In proposito si ritiene che la clausola e più nello specifico la nozione di “cavaliere” debbano essere di stretta interpretazione, per più ragioni:
- perché diversamente opinando si giungerebbe ad un'interpretazione sostanzialmente abrogante della clausola in esame (art. 1367 c.c);
- perché, il contratto di assicurazione concerne la responsabilità civile verso i terzi dell'esercente la scuola di equitazione e di maneggio ed un'interpretazione quale è quella proposta dall'Assicurazione si porrebbe in palese contraddizione con l'oggetto del contratto escludendo pagina 18 di 21 dalla copertura i sinistri che sono “tipici” e verosimilmente prevalenti in simili attività (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15700 del 2006).
In definitiva l'interpretazione proposta da finirebbe col vanificare Parte_1 non solo l'estensione della copertura assicurativa dell'art. 58 CdA ma anche la copertura assicurativa già offerta nella sezione RCT.
Ciò significa, ad avviso di questa Corte, che quando nell'art. 58 si escludono dalla qualifica di
'terzi' (dunque dall'estensione della garanzia per RCT) i “cavalieri che montano il cavallo”, tale espressione debba essere interpretata in maniera restrittiva.
In altri termini il “cavaliere” di cui alla clausola in esame, per non essere considerato “terzo” ai fini dell'assicurazione RCT, dovrebbe essere colui che esercita un' “autonoma signoria sull'animale” (come già specificato dal Tribunale nella sentenza impugnata) in un ambito diverso dalle ipotesi di allenamenti, corsi, esercitazioni (ecc.) contemplate dalla prima parte dell'art. 58 delle CgA.
Diversamente opinando sarebbe sostanzialmente “svuotato” il rischio assicurato e l'oggetto del contratto.
8.4) Non sono stati proposti ulteriori motivi di impugnazione afferenti all'operatività della polizza.
Il gravame proposto da deve quindi essere rigettato. Parte_1
9) Le spese seguono la soccombenza.
9.1) Nel procedimento n. 888/2024 RG. ha evocato in appello Parte_1 solamente l e . OP RT
Le spese devono pertanto essere poste a carico di ed a favore di Parte_1
e . OP RT
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 52.000,00, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
pagina 19 di 21 9.2) Il gravame iscritto al n. 1064/2024 RG. è stato proposto dall' OP
e esclusivamente nei confronti di , pur
[...] RT Controparte_3
avendo gli appellanti riproposto la domanda di manleva nei confronti di Parte_1 per quanto “tenuto a pagare all'attore per capitale, interessi e spese”.
[...]
Sul punto si osserva che, a fronte del rigetto dell'appello proposto da Parte_1
l'obbligazione di manleva sulla stessa gravante deve ritenersi operante anche in relazione
[...]
alle spese di lite che e dovranno OP RT
corrispondere in favore di . Controparte_3
Nulla è stato invece esplicitamente richiesto a titolo di spese di resistenza in appello ex art. 1917,
3° comma, c.c. (nel procedimento iscritto al n. 1064/2024 R.G.).
Pertanto, quanto al rapporto processuale relativo a , le spese del gravame Controparte_3
devono essere poste a carico di e . OP RT
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 52.000,00, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Parallelamente deve essere condannata a manlevare i propri Parte_1
assicurati in relazione ai maggiori importi dagli stessi dovuti in favore di Controparte_3 per effetto dell'odierno gravame.
Nei rapporti interni tra assicurati ed impresa di assicurazioni nel proc. n. 1064/2024 le spese di lite devono essere compensate considerato che i motivi di gravame proposti hanno riguardato la sola posizione di e che le doglianze dell'assicurazione afferenti Controparte_3 all'inoperatività della polizza sono state dedotte in via di appello principale nel proc. n. 888/2024 R.G.
9.3) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 entrambe le parti appellanti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
pagina 20 di 21
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da (iscritto al n. 888/2024 RG) e Parte_1
l'appello proposto da e (iscritto al OP RT
n. 1064/2024 RG) avverso la sentenza n. 528/2024, pubblicata il 02/07/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Cuneo che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a e Parte_1 OP
le spese di lite del procedimento iscritto al n. 888/2024 R.G. che si liquidano RT
in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Condanna e a rimborsare a OP RT [...]
le spese di lite del procedimento iscritto al n. 1064/2024 R.G. che si liquidano in CP_3
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Condanna a manlevare e Parte_1 OP
in relazione agli ulteriori importi dagli stessi dovuti in favore di RT [...]
per effetto del gravame iscritto al n. 1064/2024 R.G.; CP_3
5) Compensa integralmente le spese di lite tra e OP CP_2
(da una parte) e (dall'altra) relativamente al
[...] Parte_1
procedimento iscritto al n. 1064/2024 R.G.;
6) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di nonché di e Parte_1 OP
. RT
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 888/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Romagnoli Parte_1 P.IVA_1
Maurizio e dell'avv. Esposito Gianfrancesco, appellante nel proc. n. 888/24 RG contro
(C.F. ), (C.F. OP P.IVA_2 RT
, con il patrocinio dell'avv. Dalmasso Davide e dell'avv. Mussano C.F._1
Giampaolo appellante nel proc. n. 1064/24 RG appellato nel proc. n. 888/24 RG
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parola Michele Controparte_3 C.F._2
appellato nel proc. n. 1064/24 RG
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 04.07.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al pagina 1 di 21 03.07.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti, in riforma dei capi 3 e 5 della sentenza impugnata n.
528/2024 - emessa dal Tribunale civile di Cuneo:
1) Respingere la domanda di manleva proposta da e RT OP
.
[...]
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie, istando sin da ora per la ripetizione di quelle somme allo stesso titolo, eventualmente versate in favore delle controparti, in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per e : OP RT
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale nel merito accogliere l'atto di citazione in appello depositato nel procedimento
R.G. 1064/2024 e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 528/2024 emessa dal Tribunale di
Cuneo in composizione monocratica – G.I. Dott. Ruggiero Berardi - in data 17/07/2024 depositata in data 02/07/2024 – R.G. n. 2682/2019 – Rep. n. 754/2024: in principalità: respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande ex adverso proposte. Ed in particolare:
I. accertare la carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra , stante Controparte_3 come il sinallagma contrattuale conseguente l'acquisto delle lezioni di equitazione si sia instaurato esclusivamente tra l'acquirente IG.ra e la Parte_2 OP
;
[...]
II. accertare l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento e/o responsabilità contrattuale in capo al IG. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della RT [...]
e per l'effetto respingere la domanda risarcitoria avversaria;
OP
III. vista la comprovata esperienza quinquennale di alla conduzione del Controparte_3
pagina 2 di 21 cavallo chiamato RY PP, accertare l'applicazione al caso di specie della prescrizione a mente dell'art. 2052 C.c. (e non dell'istituto di cui all'art. 2050 C.c.): per l'effetto, accertare come al momento del sinistro stesse servendosi e fosse nella disponibilità Controparte_3
del cavallo senza ingerenza alcuna nella conduzione dello stesso, e pertanto non rivestisse la qualifica di terzo. Stabilito dunque che la caduta sia da qualificarsi come un fatto fisiologico dell'attività realizzata, il cui rischio era stato accettato dalla danneggiata, respingere integralmente la domanda risarcitoria;
IV. in subordine, verificata l'omessa dimostrazione delle premesse ontologiche della responsabilità aquiliana, accertare l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3
causazione del sinistro, perché - pur risultando un'atleta esperta e conducendo il cavallo su un percorso piano privo di difficoltà significative, già conosciuto e già sperimentato - ebbe a distrarsi e per l'effetto ad omettere le cautele basilari al fine di evitare di perdere l'equilibrio ed incorrere nella caduta dante causa al sinistro per cui è causa, e pertanto respingere integralmente la domanda risarcitoria;
V. in ulteriore subordine, accertare come l'improvvisa distrazione e l'imperizia nella conduzione del cavallo da parte della minore nonché l'eventuale impennamento del Controparte_3
cavallo (qualora fosse provato), integrino i caratteri determinanti il caso fortuito, essendo eventualità imprevedibili, inevitabili e assolutamente eccezionali, non avendo prima di allora l'animale dato alcun apprezzabile segno di nervosismo o irrequietezza (né avendo la danneggiata segnalato alcunché in merito all'istruttore), ed essendosi anzi RY PP sempre contraddistinta per il suo estremo equilibrio comportamentale e per la sua docilità, tanto da renderne l'impiego ricorrente in attività riservate ad allievi. E pertanto respingere integralmente la domanda risarcitoria. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di rinvenire in capo al IG. , in proprio e quale legale rappresentante pro RT
tempore della , una qualsivoglia responsabilità nella CP_1 OP
determinazione del sinistro:
I. accertare la corresponsabilità della danneggiata nella causazione del Controparte_3 danno ex artt. 2056, 1225 e 1227 C.c., e per l'effetto ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento;
II. e, respinto l'avversario atto di citazione in appello da cui è scaturito il giudizio R.G. 888/2024,
pagina 3 di 21 confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara tenuta Parte_1
a manlevare e tenere indenne il IG. , in proprio e quale legale
[...] RT
rappresentante pro tempore della , da ogni pretesa attorea, OP
condannando la predetta Compagnia a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore per capitale interessi e spese.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parola ER NA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie di rito, dando atto che parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse;
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della sentenza del Tribunale di Cuneo 628/2023 pubblicata il 12/09/2023.
In via subordinata,
- nella denegata ipotesi in cui Codesta Ill.ma Corte d'Appello ritenesse non sussistente la responsabilità ex art. 2050 c.c. in capo al IGnor , in proprio e quale legale RT
rappresentante della , accertare e dichiarare la responsabilità ex OP
art. 2052 c.c. dello stesso quale proprietario ed utilizzatore del cavallo RY PP per i danni cagionati alla minore CP_3
- In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, in rappresentanza della figlia minore , evocava in Parte_3 Controparte_3
giudizio , in proprio e in qualità di legale rappresentante della RT [...]
, prospettandone la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e OP
chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni che la figlia aveva patito a causa della caduta dal cavallo denominato RY PP occorsa nell'aprile 2018 durante una lezione di equitazione, provocata dall'improvviso imbizzarrimento del cavallo cui era conseguita la rottura traumatica della milza.
pagina 4 di 21 , in proprio e in qualità di legale rappresentante della RT OP
, contestava la domanda deducendo che: la minore era una cavallerizza esperta, avendo
[...]
frequentato le lezioni del centro sin dal 2013 con cadenza settimanale, montando sempre il cavallo RY PP;
il giorno del sinistro la ragazza stava facendo “da guida” alla madre e la caduta si era verificata a causa della distrazione della ragazza che (appena Parte_2
terminato il galoppo), si era voltata avendo sentito la madre urlar, ed aveva così perso l'equilibrio cadendo a terra.
Contestava quindi: la ricostruzione della dinamica del sinistro;
la qualificazione contrattuale della responsabilità difettando la prova che l'incidente fosse avvenuto durante una lezione facente parte del pacchetto precedentemente acquistato;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva dell'attrice atteso che la minore non aveva acquistato alcun pacchetto di lezioni;
contestava l'addebito di responsabilità ex artt. 2050, 2052 e 2043 c.c. a proprio carico tenuto conto dell'esperienza a cavallo maturata dalla ragazza, della sua distrazione, della repentinità dell'accaduto e dell'accettazione del rischio.
Per il caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevato dalla propria assicurazione e, pertanto, instava per la chiamata in causa di essa.
deduceva l'inoperatività della polizza, sostenendo che l'attività in Parte_1
occasione della quale si era verificato il sinistro non rientrava tra quelle coperte dalle condizioni generali del contratto e che, in base al testo contrattuale, la polizza non copriva il danno auto procuratosi da parte del cavaliere, ma soltanto i danni cagionati da quest'ultimo a soggetti estranei all'attività equestre.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 528/2024, pubblicata il 02/07/2024, il Tribunale di Cuneo, in accoglimento della domanda attorea:
- condannava i convenuti e , in solido tra OP RT
loro, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 37.080,50 a Controparte_3
titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
- poneva definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto;
pagina 5 di 21 - in accoglimento della domanda di manleva svolta dai convenuti, condannava
[...]
a tenere indenne i convenuti di quanto versato all'attrice in forza della Parte_1
sentenza per capitale, interessi e spese;
- condannava i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice;
- condannava a rifondere ai convenuti le spese di lite. Parte_1
Il Tribunale riteneva innanzitutto provata la dinamica del sinistro così come ricostruita da parte attrice, ovverosia che a causare la caduta fosse stata non una distrazione della cavallerizza ma un improvviso imbizzarrimento del cavallo. In tal senso era chiara la deposizione di , CP_3
la cui incapacità a testimoniare era stata tardivamente eccepita dai convenuti.
La teste aveva confermato che il cavallo si era imbizzarrito quando la figlia era appena passata dal galoppo al passo, che al momento del fatto era in corso una lezione impartita dall'insegnante, che la ragazza frequentava il corso solamente dal 2015.
In ordine alla qualificazione della domanda attorea, l'azione proposta contro il centro ippico aveva natura contrattuale, essendosi il sinistro verificato nel corso di una lezione regolarmente acquistata e costituendo il cavallo il mezzo di adempimento dell'obbligazione.
Parte attrice, avendo provato il titolo mediante la produzione delle attestazioni di pagamento delle singole lezioni, aveva assolto il proprio onere probatorio.
Parallelamente risultava l'inadempimento della convenuta che non aveva CP_1
dimostrato che il fatto non era a lei imputabile.
Giudicava ugualmente fondata la domanda extracontrattuale proposta nei confronti di CP_2
in proprio.
[...]
Richiamata giurisprudenza in tema di lesioni subite a seguito di cadute da cavallo (essendo riconducibili all'art. 2050 c.c. quelle dell'allievo principiante ed all'art. 2052 c.c., quelle dell'allievo più esperto), il Tribunale riteneva sussistente responsabilità ex art. 2050 c.c. in quanto nel caso di specie la ragazza non era un'allieva esperta.
non aveva offerto la prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c. di aver fatto RT
tutto il possibile per evitare il danno, anche in considerazione del fatto che lo stesso stava sovrintendendo alla lezione in qualità di istruttore.
pagina 6 di 21 In ordine al quantum risarcitorio, il Tribunale recepiva integralmente le risultanze dell'espletata
CTU ed in applicazione delle Tabelle di Milano del 2018 liquidava il danno in complessivi
€ 37.080,50.
Il Tribunale riteneva infine fondata la domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata l'incidente si era verificato nel corso di una lezione Parte_1 rientrante nel pacchetto acquistato dall'attrice ed era sussumibile sotto il genere “attività” di cui all'art. 5 del contratto.
Disattendeva la prospettazione di secondo la quale l'assicurazione doveva ritenersi Pt_1 inoperativa in considerazione di quanto stabilito dall'art. 58 delle condizioni generali di contratto, il quale, nell'ambito della delimitazione del rischio e della responsabilità verso terzi, escludeva dal novero dei soggetti terzi i cavalieri che montavano il cavallo che aveva provocato il danno.
Riteneva che presupposto per l'operatività di tale clausola fosse la sussistenza di responsabilità aquiliana ex art. 2052 c.c. (relativa all'ipotesi del danno arrecato dal proprietario o da colui che si serviva dell'animale per il tempo strettamente necessario).
Peraltro, tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie vertendosi in un'ipotesi di responsabilità contrattuale (in cui l'animale costituiva il mezzo dell'adempimento dell'obbligazione) e considerato altresì che l'allievo non aveva in uso l'animale (non essendosi il proprietario spogliato dell'ingerenza nel governo dell'animale).
III) Appello proposto da Parte_1
Con un unico motivo lamenta l'erroneità della decisione nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto operativa la garanzia assicurativa prestata a favore del centro ippico.
Ritiene che il Tribunale abbia disatteso il chiaro tenore letterale dell'art. 58 delle CgC, dal quale si evince espressamente che non possono essere considerati terzi “i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno” e sostiene che la danneggiata al momento del sinistro rivestiva il ruolo di “conducente” del cavallo che aveva causato il danno.
Reputa dunque errato il ragionamento condotto dal giudicante secondo il quale, venendo in rilievo una responsabilità contrattuale, l'attrice non sarebbe soggetto terzo e quindi l'assicurazione sarebbe comunque operante.
pagina 7 di 21 IV) Appello proposto da e da OP RT
Con il primo motivo in proprio e quale legale rappresentante della RT [...]
ritiene erronea la decisione nella parte in cui il Tribunale ha qualificato Controparte_4
come contrattuale la responsabilità dell'associazione sportiva.
Deduce l'assenza di prova che la lezione del 05/04/2018, giorno del sinistro, fosse inserita tra quelle acquistate in data 11/01/2018 nell'ambito del “pacchetto 10 lezioni di equitazione”.
Con il secondo motivo eccepisce il difetto di legittimazione attiva di atteso Controparte_3
che il pacchetto di lezioni era stato acquistato dalla madre, essendo la ragazza rimasta estranea alla stipula.
Con il terzo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'inadempimento del centro ippico. Rileva in proposito che dall'istruttoria svolta è emerso che la cavalla “RY
PP” aveva un carattere docile e pacato ed era stata già stata montata dalla ragazza per almeno 50 lezioni ed in altre occasioni.
Con il quarto motivo reputa errata la decisione nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la ragazza fosse un'allieva esperta, avendo tale valutazione prodotto l'erronea qualificazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. (con conseguente più rigoroso onere probatorio) e non come responsabilità ex art. 2052 c.c.
Ritiene che in base alle emergenze probatorie la danneggiata avrebbe dovuto esser ritenuta esperta avendo alle spalle più di cento ore di lezioni di un'ora ciascuna (irrilevante essendo l'anno in cui erano iniziate le lezioni), avendo già condotto il cavallo RY PP almeno il
50% delle lezioni svolte (in tal senso richiama la teste ), cavallo che al momento Parte_2
del sinistro aveva 19 anni e mai prima di allora aveva dato segni di nervosismo o irrequietezza.
Ritiene quindi che l'allieva non solo fosse una cavallerizza esperta in generale, ma che lo fosse in particolare anche nella conduzione della specifica cavalla.
Sarebbe quindi errata anche la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse provato uno “stretto contatto” tra cavaliere ed animale.
Sostiene che non sia dato comprendere come possa avere il Tribunale ritenuto che l'allieva debba pagina 8 di 21 essere risarcita delle lesioni che ha procurato a sé medesima.
Conclude quindi nel senso dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2050 c.c., essendo invece più corretta l'applicazione dell'art. 2052 c.c. ritenendo parimenti evidente che al momento del sinistro il cavallo fosse in uso alla ragazza che ne aveva la disponibilità materiale in quanto dotata di effettiva signoria di governo su di esso, con conseguente insussistenza della responsabilità a carico del centro ippico e del suo titolare.
Con il quinto motivo deduce che, indipendentemente dall'eccezione di incapacità a testimoniare, il Tribunale avrebbe dovuto stimare inattendibile la testimonianza della madre , Parte_2
attesa la netta divergenza tra quanto dalla stessa dichiarato in sede di deposizione e quanto dichiarato a s.i.t. nell'immediatezza dei fatti.
Rileva in particolare che, sentita a s.i.t. in data 11.04.2018, aveva affermato che Parte_2
“il cavallo si è mosso” mentre, escussa come teste in primo grado, aveva affermato che il cavallo si era imbizzarrito, scalciando con le gambe indietro.
Rileva oltre tutto che in sede di escussione lo stesso giudice si era visto costretto a verbalizzare che il teste aveva riferito un dato temporale non oggetto di domanda né menzionato dall'avvocato.
Conclude sostenendo che il mero “movimento” di un cavallo non possa rappresentare un evento imprevedibile ed eccezionale per l'allieva ed aggiunge che una caduta avvenuta secondo tale modalità non potrebbe che costituire caso fortuito, non avendo mai in precedenza l'animale dato segni di nervosismo o irrequietezza.
V) Decisione della Corte.
Quanto all'appello proposto da e CP_1 Parte_4
1) Il primo ed il secondo motivo di appello proposto nell'interesse dell' e di CP_1
, concernenti la prova del titolo posto a fondamento dell'azione contrattuale e RT
la legittimazione attiva (rectius titolarità attiva sul piano sostanziale) di Controparte_3 sempre relativamente all'azione contrattuale sono manifestamente infondati.
Relativamente al rapporto contrattuale è documentato in atti (doc. 1 attrice) l'acquisto di un pagina 9 di 21 “pacchetto” di n. 10 lezioni nel gennaio 2018.
Può ritenersi dimostrato che il giorno del sinistro (05.04.2018) si stesse tenendo una delle dieci lezioni acquistate se solo si considera che:
- è documentato l'acquisto delle lezioni;
- è evidente che il giorno del sinistro madre e figlia stavano seguendo una lezione attesa la presenza dell'istruttore come d'altro canto riferito dal teste e confermato dallo Testimone_1
stesso in sede di sit del 24.04.2018 (ove ha dichiarato che le due donne si RT erano recate in maneggio “in quanto dovevano seguire una lezione di equitazione”) nonché in sede di denuncia del sinistro all'assicurazione.
Quanto alla titolarità del rapporto contrattuale, come appena illustrato e per quanto qui di interesse, per l'anno 2018 è documentato l'acquisto di “pacchetti” di lezioni di equitazione presso l e gli acquisti sono avvenuti in favore dell'allieva OP CP_3
[...]
La ricevuta del “pacchetto” acquistato nel gennaio 2018 è nominativa, indica per l'appunto il nome ed il codice fiscale dell'allieva essendo irrilevante chi abbia effettuato il CP_3
pagamento.
Pur dando per scontato che l'acquisto sia stato concretamente operato dal padre o dalla madre, è del tutto evidente che i genitori abbiano ha agito in rappresentanza della figlia (come è reso palese dal fatto che la ricevuta è stata senz'altro intestata a . CP_3
E' pertanto dimostrato il rapporto contrattuale tra l' e l'allieva. CP_1
2) Il terzo motivo, con cui l ha dichiarato di non comprendere come possa essere CP_1
stato dichiarato il suo inadempimento, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il motivo è inammissibile nella misura in cui l'appellante non specifica la ragione per la quale sia errata la valutazione del Tribunale ma si limita ad affermare di non comprendere come possa essere stato accertato il suo inadempimento pur essendo stato utilizzato un cavallo docile già precedentemente e ripetutamente montato dalla ragazza senza che si fossero mai verificati problemi.
Il motivo è comunque infondato, non considerando l'A.S.D. che il cavallo rappresenta lo
“strumento” con cui è stata impartita la lezione (come già rilevato dal Tribunale), ragione per la pagina 10 di 21 quale l'associazione risponde dei danni subiti dagli allievi nel corso delle lezioni ed a causa degli
“strumenti” e/o dei “mezzi” messi a disposizione dall'associazione medesima, salvo la prova del fatto non imputabile o del fatto dell'allieva che nel caso concreto non sono stati dimostrati.
3) Prima di passare ad esaminare i restanti motivi (sostanzialmente concernenti la responsabilità extracontrattuale) è opportuno chiarire quali siano i principi giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione.
In estrema sintesi, relativamente alla responsabilità del gestore del maneggio, del proprietario dell'animale o ancora di colui che lo utilizzi per impartire una lezione di equitazione la giurisprudenza riconduce la fattispecie concreta all'art. 2050 c.c. o all'art. 2052 c.c. a seconda dell'esperienza dell'allievo rispetto al caso concreto.
In linea generale vengono ricondotti all'art. 2050 c.c. (attività pericolosa) i danni occorsi durante le esercitazioni di principianti e di allievi giovanissimi la cui inesperienza ed incapacità di controllo dell'animale (imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido) rendono pericolosa l'attività. Nelle ipotesi di allievi agonisti o comunque esperti viene fatta applicazione dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali).
“Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050
c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante)” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019).
Pur in caso di responsabilità ex art. 2052 c.c. “Ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5664 del 09/03/2010).
pagina 11 di 21 Infatti, “l'art.2052 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità a prevalente carattere oggettivo a carico del proprietario dell'animale, che ha cagionato un danno. L'impulso che determina in un animale mansueto un comportamento dannoso, ancorché imprevedibile o inevitabile, non concreta l'ipotesi del fortuito, necessaria per escludere la responsabilità del proprietario o dell'utente dell'animale stesso” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 07/09/1966; sostanzialmente nello stesso senso Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10402 del
20/05/2016).
4) Quanto evidenze istruttorie in merito all'esperienza maturata a cavallo, la ragazza frequentava il centro ippico dal 2015 (docc. 14, 15, 16 attrice), nell'arco di più di tre anni aveva acquistato e verosimilmente tenuto circa 100 lezioni di equitazione e il sinistro si è verificato (nell'aprile
2018) quando aveva ancora 15 anni (nata il [...]).
Per quanto risulta dalle allegazioni delle parti, nel preciso momento del sinistro non risulta che fosse in corso un'attività particolarmente impegnativa. Probabilmente la ragazza aveva appena finito di andare al galoppo e stava marciando “al passo”.
D'altro canto, sempre per quel che concerne l'esperienza maturata con i cavalli, non vi sono né specifiche allegazioni né elementi di prova che attestino le sue effettive capacità sportive, come ad esempio certificazioni di frequentazione, attestati, partecipazioni a gare, ecc.
5) Con riferimento alla concreta dinamica del sinistro (questione che indirettamente involge il quinto motivo di appello concernente la dedotta inattendibilità del teste ) l'attrice Parte_2
ha agito in giudizio deducendo che il cavallo, durante la lezione di equitazione,
“improvvisamente, si imbizzarriva, scalciando con le zampe posteriori e disarcionava la ragazza facendola cadere a terra”.
Quanto alle emergenze istruttorie in atti, nessuno (tranne la madre che a sua volta stava frequentando la lezione) ha assistito al sinistro.
In sede i s.i.t. la mamma aveva dichiarato che la figlia era caduta da cavallo perché l'animale si era “mosso”.
In sede di deposizione testimoniale la descrizione è stata “impreziosita” avendo la donna dichiarato che “il cavallo si è imbizzarrito, ha scalciato le gambe indietro alzando quindi il posteriore. Mia figlia è caduta verso terra dalla parte anteriore sinistra”.
pagina 12 di 21 Indipendentemente dall'esatta individuazione del movimento del cavallo che ha cagionato la caduta, è quanto meno dimostrato che la ragazza sia caduta da cavallo mentre faceva una lezione e può ritenersi dimostrato che la caduta sia dipesa da un movimento del cavallo.
Non vi è invece prova di sorta in ordine al preteso comportamento imprudente della cavallerizza né al fatto che stesse cavalcando “in autonomia”, circostanza (come già detto) smentita dalla presenza dell'istruttore e dalle prove complessivamente versate in atti.
6) Tutto ciò premesso, il quarto motivo di appello in parte non ha concreta portata decisoria ed in parte è infondato.
Il motivo non ha concreta portata decisoria atteso che, indipendentemente dalla qualificazione del titolo di responsabilità extracontrattuale, gli appellanti non hanno fornito né la prova liberatoria
(di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno) di cui all'art. 2050 c.c. né la prova liberatoria
(del caso fortuito) di cui all'art. 2052 c.c..
E' invece infondata la tesi secondo la quale al momento del sinistro era la ragazza ad avere in uso l'animale ex art. 2052 c.c. così come è infondata e smentita dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione la c.d. teoria dell'accettazione dei rischio.
6.1) Andando per ordine, il Tribunale ha qualificato la responsabilità dell'istruttore ex art. 2050 c.c., ha escluso che nel caso di specie sia stata offerta la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e con l'atto di appello non è stata specificamente impugnata la statuizione afferente alla (mancata) prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c.
Tale statuizione è oltre tutto coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso;
resta, poi, a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto ritenendo irrilevante, ai fini della decisione, che la caduta dell'allieva fosse avvenuta a causa dell'andamento del cavallo o della rottura di uno staffile, che la danneggiata conducesse l'animale al passo o al galoppo e che la stessa fosse o meno preparata a farlo, in quanto era stato accertato che l'evento dannoso si era verificato in conseguenza dello svolgimento di un'attività
pagina 13 di 21 pericolosa - l'esercizio ippico - e che il danneggiante non aveva offerto la prova liberatoria)”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008).
6.2) Ove fosse ritenuta condivisibile la tesi degli appellanti in ordine all'applicabilità dell'art. 2052 c.c., spetterebbe “al gestore dell'animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5664 del 09/03/2010 peraltro in un caso non sovrapponibile a quello sub iudice).
“L'impulso che determina in un animale mansueto un comportamento dannoso, ancorché imprevedibile o inevitabile, non concreta l'ipotesi del fortuito, necessaria per escludere la responsabilità del proprietario o dell'utente dell'animale stesso” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 2333 del 07/09/1966).
Ancora, “In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l'art. 2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante” (Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 1400 del 23/02/1983).
In definitiva il fatto che sia stato utilizzato un cavallo mansueto (circostanza sufficientemente provata nel caso di specie) non integra il caso fortuito.
Non vi è nemmeno prova di un comportamento dell'allieva idoneo ad integrare il caso fortuito o il concorso di colpa.
6.3) Sempre in relazione all'art. 2052 c.c. è infondata la tesi secondo la quale al momento del sinistro era la ragazza ad avere un uso l'animale, con conseguente insussistenza di responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo ai convenuti appellanti.
pagina 14 di 21 Si osserva in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha ben spiegato che la norma fa riferimento a “chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10189 del
28/04/2010).
Nel caso specifico è ben vero che il cavallo era montato dall'allieva, ma è anche vero che era l'istruttore a “farne uso”, ovverosia ad utilizzarlo per impartire una lezione di equitazione.
L'uso e conseguentemente la responsabilità ex art. 2052 c.c. ricadono pertanto sui convenuti.
6.4) Infine non è pertinente rispetto al caso concreto la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dai convenuti-appellanti (Corte di Cassazione n. 2674/2018). Con tale pronuncia la
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e non si è pronunciata in ordine alla doglianza afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. in caso di sinistro occorso durante una lezione di equitazione e di pretesa accettazione del rischio da parte dell'allieva.
A ben vedere, oltre tutto, in quella pronuncia la Cassazione ha dato atto della non applicabilità dell'art. 2052 c.c. in quanto al momento della caduta l'animale era in uso alla stessa proprietaria
(parte lesa) che praticava il salto ippico ad ostacoli.
Per contro la c.d. teoria dell'accettazione del rischio è stata espressamente disattesa dalla Corte di
Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 7093 del 2015) secondo la quale “Irrilevante è l'argomento secondo cui, costituendo l'equitazione un'attività sportiva, chi la pratica accetta il rischio di cadute. Lo svolgimento volontario di attività sportiva comporta l'esposizione volontaria dell'atleta al rischio intrinseco connesso alla disciplina praticata. L'accettazione del rischio da parte dell'atleta o dell'allievo non esclude tuttavia la responsabilità dell'organizzatore della gara o dell'istruttore sportivo. Quest'ultima permarrà intatta in tutti i casi in cui l'organizzatore o l'istruttore abbiano violato le regole poste a salvaguardia dell'incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza (colpa generica: così Sez. 3, Sentenza
n. 21664 del 08/11/2005, Rv. 584983; Sez. 3, Sentenza n. 5136 del 03/04/2003, Rv. 561764; Sez.
3, Sentenza n. 2414 del 10/07/1968, Rv. 334800). Ora, se l'accettazione del rischio da parte dell'atleta non esclude la responsabilità dell'istruttore o della scuola nei casi di colpa concretamente accertata, a fortiori non la potrà escludere nei casi di responsabilità presunta dalla pagina 15 di 21 legge. Sicché, quando a carico della scuola sportiva sia configurabile una ipotesi di responsabilità aggravata (ad es., ex art. 2048, 2050, 2051 o, come nella specie, 2052 c.c.), la volontaria esposizione al rischio da parte dell'atleta diventa del tutto irrilevante, salvo che non integri gli estremi della condotta colposa di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.. Il principio appena enunciato è stato già affermato da questa Corte proprio in tema di responsabilità del gestore di maneggio”.
7) L'appello iscritto al n. 1064/2024 RG deve pertanto essere rigettato.
Sull'appello di Parte_1
8) si duole dell'interpretazione data dal Tribunale all'art. 58 delle Parte_1
CGA che ritiene chiaro nel suo significato letterale.
8.1) Le condizioni generali di polizza disciplinano sia l'assicurazione contro gli infortuni sia la responsabilità civile verso terzo.
Ai fini che qui rilevano, nella sezione responsabilità civile verso terzi:
- l'art. 50 (descrizione del rischio) include nell'oggetto dell'assicurazione tutte le attività sportive ed associative, ricomprendendovi anche le attività di allenamento, i corsi, le esercitazioni,
l'avviamento allo sporto ecc.;
- l'art. 51 precisa che l'assicurazione si obbliga a tenere indenne i soggetti “A” e “B” (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, gli istruttori, i docenti, gli allenatori ecc.) per quanto questi siano “tenuti a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali […]”;
- l'art. 53 prevede l'estensione dell'assicurazione all'ipotesi di responsabilità civile di cui siano chiamati a rispondere i tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative, culturali, comprese le attività di allenamento, corsi, esercitazioni, avviamento allo sporto, ecc.;
- l'art. 58, prevede, quale “estensione di garanzia” l'ipotesi di danni arrecati dai cavalli.
La clausola, che viene di seguito riprodotta cercando anche di rispettarne il carattere grafico, così dispone:
“Art. 58 Estensioni di garanzia – Danni arrecati dai Cavalli La garanzia di responsabilità civile verso terzi si intende estesa ai rischi derivanti al Contraente
F.I.S.E., ai suoi organi centrali e Periferici, agli Enti affiliati ed o aggregati al Contraente, ai Tesserati, nella qualità di organizzatori e/o esercenti dell'attività svolta sia in gara che in allenamento da cavalli atleti iscritti al Ruolo del Cavallo Atleta presso il Contraente stesso, di
pagina 16 di 21 proprietà della F.I.S.E., degli Enti affiliati o aggregati e dei Tesserati.
La garanzia è operante durante:
• Allenamenti, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, eventi, concorsi, gare, manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
• I trasferimenti […] La presente estensione di garanzia si intende estesa anche ai danni che i cavalli possano arrecare ai soggetti incaricati di provvedere alle cure degli stessi i quali assumono così lo status di terzi.
Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno.
[…]”.
8.2) Tanto premesso, come è noto, ai fini dell'interpretazione del contratto, l'operatore deve ricercare quella che è stata la comune intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.), interpretando le clausole “le une per mezzo delle altre”, attribuendo loro il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.). Nei casi dubbi le clausole devono essere interpretate in maniera tale che le stesse possano avere un qualche effetto a detrimento di interpretazioni che le privino di effetto
(art. 1367 c.c.). Le espressioni che possono avere più sensi devono, sempre nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.).
Infine, in caso di dubbio e di clausole predisposte da un solo contraente, deve essere preferita l'interpretazione che risulti più favorevole all'altro (art. 1370 c.c.).
8.3) Si osserva innanzitutto, in coerenza con il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che l'art. 58 si colloca alla fine della sezione dedicata all'assicurazione responsabilità civile verso terzi ed è espressamente volto a disciplinare le “estensioni” delle garanzie già prestate con gli articoli che lo precedono.
La clausola deve quindi essere interpretata in coerenza con la finalità dichiarata di estensione- allargamento delle fattispecie di rischio assicurato (ove non compiutamente “coperte” mediante mera applicazione delle clausole che la precedono).
In effetti sono già inclusi nel rischio assicurato, in virtù degli artt. 50 e ss., le attività di allenamento, i corsi, le esercitazioni (ecc.) e quindi i danni dei quali gli assicurati “siano tenuti per legge” involontariamente cagionati agli allievi durante tali specifiche attività.
Si osserva in proposito che, ai sensi delle clausole 50 e 51, l'assicurazione è operativa sia che riconduca l'“allenamento” o “lezione” ad attività pericolosa (art. 2050 c.c.) sia che non ricorra tale ipotesi e si riconduca la responsabilità dell'assicurato all'ipotesi di cui all'art. 2052 c.c.
pagina 17 di 21 Ciò che preme rilevare, quindi, è che i danni riportati dagli allievi durante le lezioni e per quali l'associazione sportiva o l'allenatore sono ritenuti civilmente responsabili, sono già ricompresi nell'oggetto dell'assicurazione a prescindere dall'estensione della garanzia prevista dall'art. 58.
Tale essendo l'interpretazione del contratto risultante dai primi articoli dalle condizioni generali di polizza RCT, deve dunque ritenersi che la copertura assicurativa valga già di per sé in relazione ai danni subiti agli allievi durante i corsi di equitazione.
Con la specifica previsione di cui all'art. 58, oltre ai sinistri verificatisi durante gli allenamenti, la garanzia è stata esplicitamente estesa anche alla fase del trasferimento dei cavalli ed ai i danni arrecati dai cavalli a coloro che provvedono alla loro cura.
Dal punto di vista prettamente grafico (con particolare riferimento alla “puntuazione” operata mediante l'utilizzo del segno grafico “•”) e delle modalità con cui è stata stilisticamente redatta la clausola, l'art. 58 prevede in sintesi due distinte ipotesi, ovverosia i sinistri verificatisi durante gli allenamenti/lezioni ed i sinistri verificatisi durante i trasporti e la limitazione dell'estensione
(“non sono considerati terzi i cavalieri che mondano il cavallo che ha arrecato il danno”) è graficamente inserita solamente nella parte relativa ai sinistri occorsi durante i trasferimenti, nulla essendo stato invece espressamente previsto nella precedente “puntuazione” relativamente ai sinistri occorsi durante gli allenamenti.
Diversamente opinando la clausola sarebbe contraddittoria:
- da una parte si ricomprendono nella copertura assicurativa i sinistri che si verificano durante gli allenamenti, ipotesi che richiede necessariamente la presenza di un “allievo” ed in cui, per lo più, ad essere infortunati sono appunto gli allievi;
- dall'altra si prevede che è proprio l'allievo che monta a cavallo a non essere considerato terzo.
In proposito si ritiene che la clausola e più nello specifico la nozione di “cavaliere” debbano essere di stretta interpretazione, per più ragioni:
- perché diversamente opinando si giungerebbe ad un'interpretazione sostanzialmente abrogante della clausola in esame (art. 1367 c.c);
- perché, il contratto di assicurazione concerne la responsabilità civile verso i terzi dell'esercente la scuola di equitazione e di maneggio ed un'interpretazione quale è quella proposta dall'Assicurazione si porrebbe in palese contraddizione con l'oggetto del contratto escludendo pagina 18 di 21 dalla copertura i sinistri che sono “tipici” e verosimilmente prevalenti in simili attività (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15700 del 2006).
In definitiva l'interpretazione proposta da finirebbe col vanificare Parte_1 non solo l'estensione della copertura assicurativa dell'art. 58 CdA ma anche la copertura assicurativa già offerta nella sezione RCT.
Ciò significa, ad avviso di questa Corte, che quando nell'art. 58 si escludono dalla qualifica di
'terzi' (dunque dall'estensione della garanzia per RCT) i “cavalieri che montano il cavallo”, tale espressione debba essere interpretata in maniera restrittiva.
In altri termini il “cavaliere” di cui alla clausola in esame, per non essere considerato “terzo” ai fini dell'assicurazione RCT, dovrebbe essere colui che esercita un' “autonoma signoria sull'animale” (come già specificato dal Tribunale nella sentenza impugnata) in un ambito diverso dalle ipotesi di allenamenti, corsi, esercitazioni (ecc.) contemplate dalla prima parte dell'art. 58 delle CgA.
Diversamente opinando sarebbe sostanzialmente “svuotato” il rischio assicurato e l'oggetto del contratto.
8.4) Non sono stati proposti ulteriori motivi di impugnazione afferenti all'operatività della polizza.
Il gravame proposto da deve quindi essere rigettato. Parte_1
9) Le spese seguono la soccombenza.
9.1) Nel procedimento n. 888/2024 RG. ha evocato in appello Parte_1 solamente l e . OP RT
Le spese devono pertanto essere poste a carico di ed a favore di Parte_1
e . OP RT
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 52.000,00, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
pagina 19 di 21 9.2) Il gravame iscritto al n. 1064/2024 RG. è stato proposto dall' OP
e esclusivamente nei confronti di , pur
[...] RT Controparte_3
avendo gli appellanti riproposto la domanda di manleva nei confronti di Parte_1 per quanto “tenuto a pagare all'attore per capitale, interessi e spese”.
[...]
Sul punto si osserva che, a fronte del rigetto dell'appello proposto da Parte_1
l'obbligazione di manleva sulla stessa gravante deve ritenersi operante anche in relazione
[...]
alle spese di lite che e dovranno OP RT
corrispondere in favore di . Controparte_3
Nulla è stato invece esplicitamente richiesto a titolo di spese di resistenza in appello ex art. 1917,
3° comma, c.c. (nel procedimento iscritto al n. 1064/2024 R.G.).
Pertanto, quanto al rapporto processuale relativo a , le spese del gravame Controparte_3
devono essere poste a carico di e . OP RT
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 52.000,00, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Parallelamente deve essere condannata a manlevare i propri Parte_1
assicurati in relazione ai maggiori importi dagli stessi dovuti in favore di Controparte_3 per effetto dell'odierno gravame.
Nei rapporti interni tra assicurati ed impresa di assicurazioni nel proc. n. 1064/2024 le spese di lite devono essere compensate considerato che i motivi di gravame proposti hanno riguardato la sola posizione di e che le doglianze dell'assicurazione afferenti Controparte_3 all'inoperatività della polizza sono state dedotte in via di appello principale nel proc. n. 888/2024 R.G.
9.3) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 entrambe le parti appellanti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da (iscritto al n. 888/2024 RG) e Parte_1
l'appello proposto da e (iscritto al OP RT
n. 1064/2024 RG) avverso la sentenza n. 528/2024, pubblicata il 02/07/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Cuneo che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a e Parte_1 OP
le spese di lite del procedimento iscritto al n. 888/2024 R.G. che si liquidano RT
in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Condanna e a rimborsare a OP RT [...]
le spese di lite del procedimento iscritto al n. 1064/2024 R.G. che si liquidano in CP_3
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Condanna a manlevare e Parte_1 OP
in relazione agli ulteriori importi dagli stessi dovuti in favore di RT [...]
per effetto del gravame iscritto al n. 1064/2024 R.G.; CP_3
5) Compensa integralmente le spese di lite tra e OP CP_2
(da una parte) e (dall'altra) relativamente al
[...] Parte_1
procedimento iscritto al n. 1064/2024 R.G.;
6) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di nonché di e Parte_1 OP
. RT
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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