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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5992 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. sciogliendo la riserva assunta in data 19 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.24711-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...] Jardim Santa Rosa, Itatiba C.F._1
SP CAP 13225-370 Brasile, identificata con documento n. rilasciato il NumeroDiC_1
18.01.2016; nata a [...] Controparte_1
Brasile il 14/06/1990, C.F. residente in [...] C.F._2 appartamento 135 Bloco C Vila Cassaro, Itatiba SP CAP 13256339 Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 25.06.2018; , nata NumeroDiC_2 Controparte_2
a Itatiba/SP - Brasile, il 10/07/1993, CF: , residente in [...]
Dias n. 30 - Appartamento 10 - AZ - Campo Belo - San Paolo - SP - CAP 04.618-000 – Brasile;
, nata a Jundiai/SP - Brasile, il Parte_2
12/11/1988, C.F. ; , nata a C.F._4 Parte_3
Morungaba/SP -Brasile, il 28/05/1991, C.F. , residente a [...]
Toledo n. 75 - Appartamento 103, Bloco Jundiai SP CAP 13215-741 Controparte_3
Brasile.. Rappresentate e difese dall'avv. Parisi come da procura in atti
RICORRENTI
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_4
Piazza del Viminale n. 1, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_1 Distrettuale dello Stato di Napoli nella Via Armando Diaz, 11,
RESISTENTE
contumace Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza in linea retta del sig. cittadino Persona_1 italiano poi emigrato in Brasile (doc. 1). Nato nel Comune in Provincia di Benevento (BN) (Doc. 02) il 21.07.1878, figlio di e non si è MAI NATURALIZZATO BRASILIANO e Persona_2 Persona_3 non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana.
Alla luce delle previsioni della legge n. 91 del 05/02/1992, consente il pieno diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli, e quindi ai propri discendenti, lo status civitatis a lui attribuito e non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana la circostanza che nella linea di discendenza. Il viene dichiarato Controparte_4 contumace. Il P.M. ha espresso favorevole Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era della provincial di Benevento, città da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza. In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa al figlio che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_4 certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Parte ricorrente ha dato prova di aver presentato la domanda, in conformità con le disposizioni sul cui portale è richiesto di utilizzare il servizio di prenotazione on line prenot@mi; ha regolarmente provveduto ad adire la Pubblica Amministrazione competente - il Consolato Generale d'Italia a San Paolo - inoltrando le apposite richieste a mezzo email come espressamente richiesto dal medesimo rispettivo Consolato senza per contro ottenere a tutt'oggiper il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti -in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver ricevuto alcuna convocazione. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede: Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti come in atti generalizzati cittadini italiani Jure Sanguinis in quanto discendenti da avo italiano;
Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 16 giugno 2025
Il GOT A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. sciogliendo la riserva assunta in data 19 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.24711-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...] Jardim Santa Rosa, Itatiba C.F._1
SP CAP 13225-370 Brasile, identificata con documento n. rilasciato il NumeroDiC_1
18.01.2016; nata a [...] Controparte_1
Brasile il 14/06/1990, C.F. residente in [...] C.F._2 appartamento 135 Bloco C Vila Cassaro, Itatiba SP CAP 13256339 Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 25.06.2018; , nata NumeroDiC_2 Controparte_2
a Itatiba/SP - Brasile, il 10/07/1993, CF: , residente in [...]
Dias n. 30 - Appartamento 10 - AZ - Campo Belo - San Paolo - SP - CAP 04.618-000 – Brasile;
, nata a Jundiai/SP - Brasile, il Parte_2
12/11/1988, C.F. ; , nata a C.F._4 Parte_3
Morungaba/SP -Brasile, il 28/05/1991, C.F. , residente a [...]
Toledo n. 75 - Appartamento 103, Bloco Jundiai SP CAP 13215-741 Controparte_3
Brasile.. Rappresentate e difese dall'avv. Parisi come da procura in atti
RICORRENTI
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_4
Piazza del Viminale n. 1, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_1 Distrettuale dello Stato di Napoli nella Via Armando Diaz, 11,
RESISTENTE
contumace Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza in linea retta del sig. cittadino Persona_1 italiano poi emigrato in Brasile (doc. 1). Nato nel Comune in Provincia di Benevento (BN) (Doc. 02) il 21.07.1878, figlio di e non si è MAI NATURALIZZATO BRASILIANO e Persona_2 Persona_3 non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana.
Alla luce delle previsioni della legge n. 91 del 05/02/1992, consente il pieno diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli, e quindi ai propri discendenti, lo status civitatis a lui attribuito e non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana la circostanza che nella linea di discendenza. Il viene dichiarato Controparte_4 contumace. Il P.M. ha espresso favorevole Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era della provincial di Benevento, città da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza. In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa al figlio che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_4 certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Parte ricorrente ha dato prova di aver presentato la domanda, in conformità con le disposizioni sul cui portale è richiesto di utilizzare il servizio di prenotazione on line prenot@mi; ha regolarmente provveduto ad adire la Pubblica Amministrazione competente - il Consolato Generale d'Italia a San Paolo - inoltrando le apposite richieste a mezzo email come espressamente richiesto dal medesimo rispettivo Consolato senza per contro ottenere a tutt'oggiper il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti -in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver ricevuto alcuna convocazione. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede: Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti come in atti generalizzati cittadini italiani Jure Sanguinis in quanto discendenti da avo italiano;
Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 16 giugno 2025
Il GOT A. De Simone