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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1a civile
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dr. Disabato Giuseppe Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella procedura iscritta sotto il n. 8123/2021 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di mandato Controparte_1 in atti, dall'Avv. Roberta Valente;
- Attrice - contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di E_ procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Michele Procacci e Maria Grazia Procacci;
- Convenuto - nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- Interveniente ex lege –
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne;
mantenimento, risarcimento danni.
Con ordinanza del 7 maggio 2025, su precisazione delle conclusioni formulate dalle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sullo status, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Bari il Sig. per sentire accertare e dichiarare E_ giudizialmente che questi fosse il padre naturale dell'istante, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di un assegno a titolo di mantenimento in proprio favore dalla nascita al raggiungimento dell'indipendenza economica e al ristoro del danno da illecito endofamiliare determinato equitativamente nella misura di €250.000,00. Esponeva, in particolare, l'attrice che:
- era nata in [...] rapporto di coniugo tra la made e il sig. Parte_1
, i quali avevano altri due figli;
Parte_2 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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- dopo la nascita del secondogenito della coppia, i coniugi si erano allontanati tanto da non avere rapporti sessuali;
- dal 1996 la intraprendeva una relazione sentimentale con il sig. CP_1 [...]
suo datore di lavoro;
CP_2
- scoperta la gravidanza, la la portava avanti nonostante il CP_1 CP_2 le avesse chiesto di procedere alla sua interruzione;
- il era consapevole di non essere il padre della nascitura, la quale, per Pt_2 effetto del rapporto di coniugio, veniva imposto il cognome Pt_2
- nell'estate 2015, appreso di non essere figlia del a mezzo di curatore Pt_2 speciale conveniva in giudizio entrambi i genitori al fine di sentire accogliere la domanda di disconoscimento della paternità, il quale giudizio si concludeva con pronuncia n. 2108 pubblicata il 14.5.2019, passata in giudicato;
- il si disinteressava di essa istante, non riconoscendola neppure a CP_2 seguito della pronuncia di disconoscimento.
Pertanto, l'attrice si determinava ad adire l'intestato Tribunale al fine di ottenere in via giudiziale il riconoscimento del rapporto di filiazione rispetto al Sig. CP_2
, chiedendo assegnarsi il cognome paterno in sostituzione di quello materno e
[...] rassegnando le ulteriori conclusioni sopra richiamate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2021 si costituiva in giudizio il Sig.
[...]
, il quale non si opponeva alla domanda attorea di dichiarazione E_ giudiziale di paternità, evidenziando, tuttavia, che sino alla pronuncia di disconoscimento non avrebbe potuto comunque procedere autonomamente al riconoscimento dell'attrice. Quanto alle ulteriori domande, eccepiva in primo luogo l'inammissibilità della richiesta di mantenimento a decorrere dalla nascita, essendo l'attrice priva di legittimazione attiva e potendo avanzare pretese solo a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
soggiungeva, ad ogni modo, l'infondatezza nel merito di tale domanda avendo sempre provveduto al mantenimento della figlia mediante continue e cospicue elargizioni in favore della madre, sig.ra la quale era stata anche sostenuta in Parte_1 occasione di investimenti immobiliari. Assumeva, inoltre, l'infondatezza della domanda risarcitoria per non avere egli potuto procedere al riconoscimento dell'attrice sino alla precedente pronuncia di disconoscimento ed essendo stato sempre presente nella vita di
, sia in momenti di svago che di problematiche di salute, anche sopportando i CP_1 relativi costi.
Concessi i termini istruttori, la causa era istruita a mezzo di CTU medica al fine di verificare la compatibilità genetica tra le parti nonché la paternità biologica della
[...]
rispetto al e della documentazione prodotta dalle parti. CP_1 CP_2
Ammesse le prove orali, la causa era rinviata per bonario componimento e all'udienza del
7.5.2025 era rimessa al Collegio per la sola pronuncia sullo status, senza concessione dei termini di cui all'art.190 cpc stante l'espressa rinuncia delle parti e previa trasmissione degli atti al P.M..
Il PM rassegnava le proprie conclusioni con nota del 13.5.2025.
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La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'art. 269 c.c., nella formulazione sostanzialmente immutata derivante dalla novella di cui al D.lgs. n. 154/2013 in vigore dal 7 febbraio 2014, stabilisce al secondo comma che
“la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, e all'ultimo comma che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare sul punto che nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale della paternità il giudice del merito può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulla base di evidenze istruttorie di carattere puramente indiziario e su elementi dotati dei caratteri della gravità, univocità
e concordanza, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre biologico durante il periodo del concepimento (cfr. ex multis Cass. civ., 02.07.2007, n. 14976, e Cass. civ.,
09.06.2005, n. 12166). Inoltre, le indagini ematologiche ed immunogenetiche disposte a mezzo di consulenza tecnica c.d. percipiente (cfr. Cass. civ., 17.02.2006, n. 3563 e Cass. civ., n. 17.06.1992, n. 7465; sulla differenza tra CTU percipiente e CTU deducente si veda Cass. civ., 13.03.2009, n. 6155), per quanto idonee a fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per accertare con elevata probabilità il fatto/rapporto biologico di paternità, sono utilizzabili per confermare gli elementi già acquisiti attraverso il normale sistema probatorio (prove testimoniali e documentali;
cfr. Cass. civ.,
18.05.2004, n. 9412; e Cass. civ., 23.01.1993, n. 791).
Orbene nel caso di specie la domanda qui in disamina avanzata da parte attrice risulta ampiamente fondata siccome corredata da imponenti risultanze probatorie.
È infatti indubbio che e abbiano avuto una E_ Parte_1 relazione sentimentale, non essendo tale aspetto oggetto di contestazione da parte del convenuto.
A tali elementi deve poi aggiungersi l'esito della disposta CTU per le indagini genetiche, in cui la dott.ssa , dopo aver sottoposto i prelievi di materiale Persona_1 biologico estratti dai soggetti interessati alle prove di laboratorio in conformità delle direttive della International Society of Forensic Haemogenetics ( ha concluso C.F._1 che “Dal confronto tra il profilo genetico di ed il profilo genetico del Controparte_1 presunto padre è possibile evidenziare la condivisione di un allele E_ per tutti i marcatori analizzati, ovvero l'allele che ha ereditato dal sig. Controparte_1
indicato nella tabella 3 mediante asterisco;
mentre, il rimanente allele è CP_2 quello ereditato dalla madre. Il calcolo biostatistico, che fornisce una percentuale di probabilità di compatibilità genetica sulla base delle frequenze geniche della popolazione di riferimento, è stato eseguito utilizzando il software Familias v.
3.2.8. Dal calcolo biostatistico è emersa una compatibilità genetica >99,99999994% tra il profilo genetico di e quello di . E_ Controparte_1
È possibile, dunque, concludere che sia il padre biologico di E_ [...]
, con una probabilità di compatibilità genetica superiore al CP_1 TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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99,99999994%. Tale valore percentuale è significativo, considerando che per valori di P
(percentuale che indica la probabilità di compatibilità) superiori a 99,72% la compatibilità genetica è scientificamente provata.”
Può quindi ritenersi ampiamente raggiunta la prova che il convenuto è il padre biologico di , con l'ulteriore conseguenza che la presente sentenza dovrà essere Controparte_1 annotata in calce all'atto di nascita dell'attrice al suo passaggio in giudicato. Atteso che nell'atto di citazione ha chiesto di assumere il cognome Controparte_1 paterno in sostituzione di quello materno (assunto solo nel 2019 a seguito della sentenza di disconoscimento), deve disporsi che assuma il cognome ' Controparte_1 [...] in sostituzione di quello materno ' CP_2 CP_1
La causa deve proseguire come da separata ordinanza, emessa contestualmente alla presente sentenza, per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 8123/2021 R.G., introdotto con domanda proposta da nei confronti di con l'intervento Controparte_1 E_ del P.M., così provvede:
- accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], è il padre E_ biologico di , nata a [...] il [...] da , nata Controparte_1 Parte_1
a Bari il 12.12.1965;
- dispone che assuma il cognome paterno ' in Controparte_1 CP_2 sostituzione di quello materno CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di;
Controparte_1
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 3. provvede con separata ordinanza per il prosieguo della causa.
- 4. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il giorno 3 giugno 2025.
Il Giudice estensore dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
dr. Giuseppe Disabato