Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 11025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11025 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11025/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6136 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. David Maria Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
dell’ordinanza di sgombero ex artt. 2- decies , comma 2 l. 575/65 (oggi trasfuso nell’art. 47, comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) emesso dal dirigente dell’Anbsc notificata al ricorrente in data 7 ottobre 2020 e con la quale gli veniva ordinato di rilasciare gli immobili siti nel comune di -OMISSIS- entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica, nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compreso il rigetto della richiesta di proroga da parte dell’Anbsc;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava l’ordinanza di sgombero degli immobili siti nel comune di -OMISSIS-, adottata, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc): nel dettaglio, l’amministrazione interveniva una volta divenuta definitiva la misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta nei confronti di parte ricorrente.
2. Si costituiva in giudizio l’Agenzia.
3. All’udienza del 2 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Ciò premesso è possibile passare all’illustrazione dell’unica articolata censura spiegata con l’impugnazione.
5. Nel dettaglio viene evidenziato come nel dare avvio al procedimento di esecuzione dello sgombero dell’immobile confiscato, l’amministrazione avrebbe agito in difetto di ragionevolezza e proporzionalità: invero, secondo il ricorrente, dovrebbe considerarsi irragionevole e sproporzionato il termine di 120 giorni per il rilascio dell’immobile, vista la peculiare situazione soggettiva ed economica dell’interessato. D’altronde, non vi sarebbe nell’ordinamento alcuna previsione espressa di un termine perentorio per ordinare il rilascio; in aggiunta l’esponente riterrebbe presenti anche esigenze abitative in considerazione della sua situazione familiare.
6. Le censure non possono essere accolte.
7. In primo luogo, non può ritenersi fondata la contestazione circa l’esiguità del termine concesso per lo sgombero, vista la risalente conoscenza del procedimento relativo alla confisca (in termini, Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2025, n. 720; Tar Lazio, sez. I, 22 aprile 2025, n. 7849). D’altro canto, il termine di 120 giorni concesso per il rilascio spontaneo dell’immobile, potendo successivamente intervenire l’esecuzione coattiva del provvedimento (v. Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2022, n. 4383): inoltre, esso è stato a piú riprese reputato congruo dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7725).
8. In aggiunta, quanto all’ulteriore doglianza circa la sussistenza della necessità di disporre di un alloggio (considerata anche la situazione familiare del ricorrente), si deve rilevare che la predetta pretesa deve essere considerata recessiva rispetto all’interesse pubblico. Come frequentemente evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, la sussistenza di eventuali esigenze abitative, pur umanamente comprensibili, come quelle rappresentate nel caso di specie, non può tradursi, attesa la natura vincolata della decisione autoritativa, in un dovere di bilanciamento dell’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale dell’immobile con quello privato alla conservazione del bene, non essendo configurabile in capo agli occupanti alcuna posizione giuridica meritevole di tutela (Tar Lazio, sez. I, 23 aprile 2025, n. 7901).
9. In definitiva, in merito al giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato, il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato (quindi con il provvedimento ablatorio) di un bene di provenienza illecita « destinandolo ad iniziative di interesse pubblico neanche avuto riguardo ad esigenze, pur comprensibili dal punto di vista umano, relative alla presenza di minori, o a particolari condizioni di salute dei destinatari del provvedimento di sgombero » (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2024, n. 5264).
10. L’infondatezza delle doglianze determina, dunque, il rigetto del ricorso.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia resistente che liquida in complessivi € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.