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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 482/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ettore Fais, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Muroni
n. 5/C;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: pensione ordinaria di inabilità
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.3.2024, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l , chiedendo la condanna dell'Istituto all'erogazione della pensione CP_1
ordinaria di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984.
2. Nello specifico, la sig.ra ha vantato la maturazione di 260 settimane di Pt_1
contribuzione tra l'1.1.1980 e il 30.6.2009, rappresentando poi di essere affetta da gravissime patologie, per cui è stata già riconosciuta nel 2013 quale cieca assoluta, oltre che poi invalida civile al 100% e disabile con necessità di sostegno intensivo dall'1.10.2014 (e percezione dell'indennità di accompagnamento dall'1.2.2018).
3. Ha rappresentato di aver allora presentato in data 17.11.2020 domanda per la percezione della pensione di inabilità, che veniva tuttavia respinta il 12.1.2022, siccome non avrebbe maturato il requisito delle 260 settimane di contribuzione;
la ricorrente ha poi allegato che l non riscontrava l'opposizione amministrativa presentata in data 5.12.2022. CP_1
4. È allora insorta avverso la determinazione dell'Istituto previdenziale l'odierna ricorrente, eccependo il possesso delle settimane di contribuzione richieste, tenuto conto della contribuzione figurativa per maternità indennizzata per complessive 67 settimane, da sommarsi ai 240 contributi settimanali.
5. Quanto poi al requisito contributivo specifico relativo alle 3 annualità contributive nell'ultimo quinquennio, parte ricorrente ha rivendicato l'applicazione del principio di neutralizzazione ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 818/1957, posto che la carenza contributiva era da imputare al periodo di malattia cui era affetta la sig.ra . Pt_1
Sicché, il diritto alla prestazione previdenziale richiesta sorgerebbe al mero possesso del requisito contributivo generico.
6. ha pertanto introdotto il presente giudizio, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e riconoscere in capo alla ricorrente il diritto a conseguire la pensione ordinaria di inabilità ex art.2 L.222/1984 per le ragioni di cui all'espositiva;
2) Conseguentemente, condannare l a liquidare a favore del ricorrente la CP_1
pensione ordinaria di inabilità, nella misura complessivamente dovuta, fin dalla sua decorrenza originaria, con pagamento delle differenze maturate da tale data e con interessi legali sulle stesse fino a saldo. CP_
3) Condannare l alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
7. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo anzitutto la maturazione della CP_1
decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
8. Nel merito l , riconoscendo la sussistenza del requisito di Controparte_2
contribuzione generica di 260 settimane, ha comunque contestato la domanda azionata dalla controparte siccome non sarebbe invece in possesso del requisito contributivo specifico;
difatti, l' ha contestato che nel periodo ricompreso tra il 18/11/2015 e il CP_1
17/11/2020, ovverosia nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa, la sig.ra
2 non poteva far valere alcuna settimana di contribuzione, attesa la cancellazione Pt_1
della posizione artigiana sin dal 30/06/2009 per cessazione dell'attività.
9. Istruita la controversia solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito delle note ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
10. Il ricorso è fondato.
11. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente.
12. L'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via
amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di CP_2
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti le Controparte_3
prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. L Controparte_3
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
[...]
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione
3 giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
13. La norma appena esaminata prevede pertanto una decorrenza mobile per il termine decadenziale in discorso, a seconda dell'evento preso in considerazione. In ogni caso, quale previsione di chiusura si stabilisce che il termine decorre dalla scadenza del termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo, da calcolarsi rispetto alla data di presentazione della domanda.
14. Sulla decorrenza del termine decadenziale si richiama la sentenza della Suprema Corte, sez. lav., n. 15969 del 2017, che così stabilisce in motivazione: “E' stato infatti più volte affermato da questa Corte (Sentenza Cass. n. 7527 del 29/03/2010, 25670 del 2007, SU
12718 del 29/05/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n.
533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)”.
15. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si rileva che la domanda amministrativa è stata proposta il 17.11.2020 (doc. 6 fasc. ricorrente) e che pertanto da tale data occorre computare il termine di 300 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (quale risultante dei 120 giorni per decidere sulla domanda,
4 dei 90 giorni per proporre ricorso e degli ulteriori 90 giorni per la decisione su quest'ultimo), con scadenza in data 13.9.2021.
16. Sicché, alla data di deposito del presente ricorso, avvenuto il 14.3.2024, il termine decadenziale non era ancora elasso.
17. Nel merito, si osserva che i requisiti per accedere al beneficio di natura previdenziale richiesto sono:
- lo stato di inabilità, ovverosia l'assoluta permanente e impossibilità di svolgere qualsiasi prestazione lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- il possesso di 260 contributi settimanali;
- il possesso di 156 contributi settimanali nel quinquennio antecedente alla domanda di pensione.
18. Quanto al caso in esame, l riconosce il possesso in capo all'assicurata del requisito CP_1
contributivo generico, e non contesta che la sig.ra si trova nelle condizioni Pt_1
sanitarie per accedere alla prestazione, tenuto conto delle gravi condizioni di salute e delle provvidenze già riconosciute fino dal 2010.
19. Resta pertanto oggetto del contendere unicamente l'accertamento del requisito specifico di contribuzione.
20. Con riferimento a quest'ultimo, parte ricorrente invoca la neutralizzazione dei periodi di mancata contribuzione in ragione di cause non imputabili all'assicurato ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 818/1957, e in particolare dei periodi di malattia comprovati da certificazione rilasciata da un Ente previdenziale o un istituto ospedaliero.
21. Tale norma statuisce che “I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per
l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n.
218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due comuni dell'art. 15 del presente decreto.
Allo stesso modo vanno considerati;
a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n.
860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;
b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle
5 assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;
c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall'art. 13, sua art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso regio decreto-legge per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.
I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidità o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.
22. Ai fini esegetici, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata ed altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso
6 di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico (Cass. civ.,
n. 26667 del 2018; Cass. civ., n. 6585 del 2016; Cass. civ., n. 166 del 2009; Cass. civ., n.
3895 del 2003; Cass. civ., n. 2326 del 1999).
23. Nella motivazione del provvedimento n. 26667 del 2018, citato dalla stessa ricorrente, la
Corte di Cassazione ha ribadito che “ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico (il periodo contributivo minimo richiesto nell'ultimo quinquennio) non è necessario che la malattia intervenga nel corso di rapporto. E che, nell'ipotesi in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell'assicurato, la prestazione d'invalidità deve essere riconosciuta ugualmente sulla base del possesso del requisito assicurativo generico (consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati). 7.- In tal caso, la legge richiede dunque, come requisito contributivo, soltanto un'anzianità assicurativa di cinque anni, ma non prescrive che esso maturi nell'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa. Di requisito contributivo c.d. mobile non è dato perciò discorrere quando
l'impedimento al lavoro ex art. 37 cit. sussista per l'intero periodo utile alla maturazione del requisito specifico (tre anni nell'ultimo quinquennio); dovendosi ritenere in tal caso sufficiente il solo requisito generico ovvero che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni. Mentre nessuna norma prevede che questo requisito sia mobile ovvero debba maturare nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda”.
24. Rispetto alla presente controversia, è incontestato, e risulta comunque a livello documentale, che la sig.ra è stata riconosciuta cieca assoluta con decorrenza fin Pt_1
dall'1.7.2010 (doc. 1 fasc. ricorrente), poi invalida civile al 100% e soggetto disabile con necessità di sostegno intensivo dal 18.9.2014 (docs. 2 e 3 fasc. ricorrente), e infine nelle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 31.1.2018
(doc.4-bis fasc. ricorrente).
25. Tenuto conto di ciò, nonché dell'incontestata inabilità lavorativa della ricorrente, deve ritenersi accertato che la mancata contribuzione nel quinquennio antecedente alla
7 domanda amministrativa del 17.11.2020 sia dipesa dalle gravi patologie cui è affetta la sig.ra (severità riconosciuta dalla stessa sin dal 2010), e che pertanto non Pt_1 CP_1
sia imputabile alla stessa assicurata.
26. Ne consegue che ai fini della maturazione del requisito contributivo per accedere alla pensione ordinaria di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984, occorre valorizzare unicamente il possesso del requisito contributivo di almeno 260 settimane. Requisito pacificamente in possesso della sig.ra . Pt_1
27. Pertanto, integrati sia il requisito sanitario sia quello contributivo per beneficiare della pensione ordinaria di inabilità sin dalla data di domanda amministrativa (17.11.2020), la domanda va accolta, con decorrenza della provvidenza richiesta dal primo giorno del mese successivo a tale domanda.
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricorrente a percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 legge n. 222/1984 con decorrenza dall'1.12.2020;
- condanna l a corrispondere alla parte ricorrente la pensione ordinaria di inabilità ex CP_1
art. 2 legge n. 222/1984 a far data dall'1.12.2020 nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.700,00 oltre IVA e CPA come per legge, spese forfettare e c.u., se e in quanto versato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sassari, 18/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ettore Fais, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Muroni
n. 5/C;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: pensione ordinaria di inabilità
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.3.2024, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l , chiedendo la condanna dell'Istituto all'erogazione della pensione CP_1
ordinaria di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984.
2. Nello specifico, la sig.ra ha vantato la maturazione di 260 settimane di Pt_1
contribuzione tra l'1.1.1980 e il 30.6.2009, rappresentando poi di essere affetta da gravissime patologie, per cui è stata già riconosciuta nel 2013 quale cieca assoluta, oltre che poi invalida civile al 100% e disabile con necessità di sostegno intensivo dall'1.10.2014 (e percezione dell'indennità di accompagnamento dall'1.2.2018).
3. Ha rappresentato di aver allora presentato in data 17.11.2020 domanda per la percezione della pensione di inabilità, che veniva tuttavia respinta il 12.1.2022, siccome non avrebbe maturato il requisito delle 260 settimane di contribuzione;
la ricorrente ha poi allegato che l non riscontrava l'opposizione amministrativa presentata in data 5.12.2022. CP_1
4. È allora insorta avverso la determinazione dell'Istituto previdenziale l'odierna ricorrente, eccependo il possesso delle settimane di contribuzione richieste, tenuto conto della contribuzione figurativa per maternità indennizzata per complessive 67 settimane, da sommarsi ai 240 contributi settimanali.
5. Quanto poi al requisito contributivo specifico relativo alle 3 annualità contributive nell'ultimo quinquennio, parte ricorrente ha rivendicato l'applicazione del principio di neutralizzazione ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 818/1957, posto che la carenza contributiva era da imputare al periodo di malattia cui era affetta la sig.ra . Pt_1
Sicché, il diritto alla prestazione previdenziale richiesta sorgerebbe al mero possesso del requisito contributivo generico.
6. ha pertanto introdotto il presente giudizio, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e riconoscere in capo alla ricorrente il diritto a conseguire la pensione ordinaria di inabilità ex art.2 L.222/1984 per le ragioni di cui all'espositiva;
2) Conseguentemente, condannare l a liquidare a favore del ricorrente la CP_1
pensione ordinaria di inabilità, nella misura complessivamente dovuta, fin dalla sua decorrenza originaria, con pagamento delle differenze maturate da tale data e con interessi legali sulle stesse fino a saldo. CP_
3) Condannare l alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
7. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo anzitutto la maturazione della CP_1
decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
8. Nel merito l , riconoscendo la sussistenza del requisito di Controparte_2
contribuzione generica di 260 settimane, ha comunque contestato la domanda azionata dalla controparte siccome non sarebbe invece in possesso del requisito contributivo specifico;
difatti, l' ha contestato che nel periodo ricompreso tra il 18/11/2015 e il CP_1
17/11/2020, ovverosia nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa, la sig.ra
2 non poteva far valere alcuna settimana di contribuzione, attesa la cancellazione Pt_1
della posizione artigiana sin dal 30/06/2009 per cessazione dell'attività.
9. Istruita la controversia solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito delle note ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
10. Il ricorso è fondato.
11. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente.
12. L'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via
amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di CP_2
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti le Controparte_3
prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. L Controparte_3
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
[...]
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione
3 giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
13. La norma appena esaminata prevede pertanto una decorrenza mobile per il termine decadenziale in discorso, a seconda dell'evento preso in considerazione. In ogni caso, quale previsione di chiusura si stabilisce che il termine decorre dalla scadenza del termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo, da calcolarsi rispetto alla data di presentazione della domanda.
14. Sulla decorrenza del termine decadenziale si richiama la sentenza della Suprema Corte, sez. lav., n. 15969 del 2017, che così stabilisce in motivazione: “E' stato infatti più volte affermato da questa Corte (Sentenza Cass. n. 7527 del 29/03/2010, 25670 del 2007, SU
12718 del 29/05/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n.
533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)”.
15. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si rileva che la domanda amministrativa è stata proposta il 17.11.2020 (doc. 6 fasc. ricorrente) e che pertanto da tale data occorre computare il termine di 300 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (quale risultante dei 120 giorni per decidere sulla domanda,
4 dei 90 giorni per proporre ricorso e degli ulteriori 90 giorni per la decisione su quest'ultimo), con scadenza in data 13.9.2021.
16. Sicché, alla data di deposito del presente ricorso, avvenuto il 14.3.2024, il termine decadenziale non era ancora elasso.
17. Nel merito, si osserva che i requisiti per accedere al beneficio di natura previdenziale richiesto sono:
- lo stato di inabilità, ovverosia l'assoluta permanente e impossibilità di svolgere qualsiasi prestazione lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- il possesso di 260 contributi settimanali;
- il possesso di 156 contributi settimanali nel quinquennio antecedente alla domanda di pensione.
18. Quanto al caso in esame, l riconosce il possesso in capo all'assicurata del requisito CP_1
contributivo generico, e non contesta che la sig.ra si trova nelle condizioni Pt_1
sanitarie per accedere alla prestazione, tenuto conto delle gravi condizioni di salute e delle provvidenze già riconosciute fino dal 2010.
19. Resta pertanto oggetto del contendere unicamente l'accertamento del requisito specifico di contribuzione.
20. Con riferimento a quest'ultimo, parte ricorrente invoca la neutralizzazione dei periodi di mancata contribuzione in ragione di cause non imputabili all'assicurato ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 818/1957, e in particolare dei periodi di malattia comprovati da certificazione rilasciata da un Ente previdenziale o un istituto ospedaliero.
21. Tale norma statuisce che “I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per
l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n.
218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due comuni dell'art. 15 del presente decreto.
Allo stesso modo vanno considerati;
a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n.
860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;
b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle
5 assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;
c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall'art. 13, sua art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso regio decreto-legge per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.
I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidità o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.
22. Ai fini esegetici, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata ed altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso
6 di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico (Cass. civ.,
n. 26667 del 2018; Cass. civ., n. 6585 del 2016; Cass. civ., n. 166 del 2009; Cass. civ., n.
3895 del 2003; Cass. civ., n. 2326 del 1999).
23. Nella motivazione del provvedimento n. 26667 del 2018, citato dalla stessa ricorrente, la
Corte di Cassazione ha ribadito che “ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico (il periodo contributivo minimo richiesto nell'ultimo quinquennio) non è necessario che la malattia intervenga nel corso di rapporto. E che, nell'ipotesi in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell'assicurato, la prestazione d'invalidità deve essere riconosciuta ugualmente sulla base del possesso del requisito assicurativo generico (consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati). 7.- In tal caso, la legge richiede dunque, come requisito contributivo, soltanto un'anzianità assicurativa di cinque anni, ma non prescrive che esso maturi nell'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa. Di requisito contributivo c.d. mobile non è dato perciò discorrere quando
l'impedimento al lavoro ex art. 37 cit. sussista per l'intero periodo utile alla maturazione del requisito specifico (tre anni nell'ultimo quinquennio); dovendosi ritenere in tal caso sufficiente il solo requisito generico ovvero che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni. Mentre nessuna norma prevede che questo requisito sia mobile ovvero debba maturare nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda”.
24. Rispetto alla presente controversia, è incontestato, e risulta comunque a livello documentale, che la sig.ra è stata riconosciuta cieca assoluta con decorrenza fin Pt_1
dall'1.7.2010 (doc. 1 fasc. ricorrente), poi invalida civile al 100% e soggetto disabile con necessità di sostegno intensivo dal 18.9.2014 (docs. 2 e 3 fasc. ricorrente), e infine nelle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 31.1.2018
(doc.4-bis fasc. ricorrente).
25. Tenuto conto di ciò, nonché dell'incontestata inabilità lavorativa della ricorrente, deve ritenersi accertato che la mancata contribuzione nel quinquennio antecedente alla
7 domanda amministrativa del 17.11.2020 sia dipesa dalle gravi patologie cui è affetta la sig.ra (severità riconosciuta dalla stessa sin dal 2010), e che pertanto non Pt_1 CP_1
sia imputabile alla stessa assicurata.
26. Ne consegue che ai fini della maturazione del requisito contributivo per accedere alla pensione ordinaria di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984, occorre valorizzare unicamente il possesso del requisito contributivo di almeno 260 settimane. Requisito pacificamente in possesso della sig.ra . Pt_1
27. Pertanto, integrati sia il requisito sanitario sia quello contributivo per beneficiare della pensione ordinaria di inabilità sin dalla data di domanda amministrativa (17.11.2020), la domanda va accolta, con decorrenza della provvidenza richiesta dal primo giorno del mese successivo a tale domanda.
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricorrente a percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 legge n. 222/1984 con decorrenza dall'1.12.2020;
- condanna l a corrispondere alla parte ricorrente la pensione ordinaria di inabilità ex CP_1
art. 2 legge n. 222/1984 a far data dall'1.12.2020 nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.700,00 oltre IVA e CPA come per legge, spese forfettare e c.u., se e in quanto versato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sassari, 18/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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