Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18994/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18994/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del
21 ottobre 2024, previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1958, residente in [...], C.F.:
, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Carla Vettosi ( , Maurizio C.F._2
Vodini ( , e Maria Vettosi ( , quest'ultima anche in C.F._3 C.F._4
proprio e quale procuratore di sé stessa, presso il cui studio elettivamente domiciliano in San
Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Leonardo da Vinci n.3
- Appellato- attore in riassunzione
E
presso il suo studio in VIA XX SETTEMBRE N. 98 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO.
- Appellante
E
, in persona del l.r.p.t. Sig. Controparte_2 CP_3
, nato a [...] il [...] (c.f. residente in [...]di
[...] C.F._6
Napoli (NA) Via Ritiro n.133, P.Iva: dom.to per la carica presso la sede legale in P.IVA_1
Marano (NA) 80016 Via Padreterno snc - Condominio Roberta 88.
- Appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: I difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16 luglio 2021 a mezzo pec il signor ha dedotto quanto segue: Parte_1
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 03/02/2011, il Sig. Parte_1
, quale proprietario dell'immobile sito in Portici (NA) Via Libertà n.253, piano
[...]
terraneo, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Portici il Sig. , quale Controparte_1
proprietario dell'immobile ubicato in Portici (NA) Via Libertà n.245, scala A, piano 1°, sovrastante quello dell'attore, al fine di sentir accertare la causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà e condannare Controparte_1
quest'ultimo al pagamento in favore del Sig. della somma di € Parte_1
3.480,00, di cui € 1.560,00 per la riparazione dei danni all'immobile, € 1.920,00 per il fitto del deposito ove custodire la merce contenuta nel locale, oltre al danno morale per il disagio subito;
il tutto con vittoria di spese di causa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- 2 - 2. Il predetto procedimento veniva iscritto al NRG 1277/2011 del Giudice di Pace di Portici ed assegnato al Dott. D'Amato; si costituiva in giudizio il Sig. , quale difensore Controparte_1
di sé stesso, il quale eccepiva: 1) incompetenza per materia dell'adito Giudice di Pace;
2) difetto di legittimazione attiva;
3) infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto.
Chiedeva, inoltre, essere autorizzato a chiamare in garanzia le imprese appaltatrici dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento.
4. All'esito del procedimento e della espletata CTU, il Giudice di Pace di Portici Dott. D'Amato con la sentenza n.391/2014, emessa in data 26/09/2013 e resa pubblica il 05/02/2014, disponeva: “-in accoglimento della domanda attorea, condanna al Controparte_1
pagamento nei confronti di della somma di € 2.235,00 oltre Parte_1
interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida d'ufficio in € 2.435,00 di cui € 935,00 per spese delle quali € 830,00 (oltre IVA e
CPA) per esborsi di ctu, ed € 1.500,00 per compenso professionale di avvocato oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Vettosi, dichiaratasene anticipataria;
-rigetta la condanna di manleva avanzata da nei confronti della Controparte_1 [...]
- rigetta le domande di condanna per lite temeraria formulata dalle parti;
- Controparte_2
condanna al pagamento a favore della predetta Controparte_1 Controparte_2
in liquidazione delle spese di giudizio, che liquida d'ufficio in € 1.350,00 per compenso
[...]
professionale di avvocato oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Alessandra Rotondo dichiaratasene anticipataria” (cfr. sentenza allegata);
5. In seguito all'emissione della sentenza di I grado, il convenuto , Controparte_1
spontaneamente provvedeva al pagamento integrale degli importi ivi liquidati;
6. Avverso la sentenza n. n.391/2014 di cui al punto precedente, il Sig. Controparte_1
proponeva appello dinanzi al Tribunale di Napoli, sulla base dei seguenti motivi: “1) Mancata chiamata in causa della ditta EdilNE di NE NI. In subordine, richiesta di chiamata in causa ex art.107 c.p.c.; 2) Difetto di legittimazione attiva. L'Avv. eccepiva la carenza CP_1
- 3 - di legittimazione attiva in capo allo poiché - a suo dire - al Parte_1
momento degli eventi per cui è causa egli era comproprietario dell'immobile danneggiato e solo dall'ottobre 2010 ne diveniva proprietario esclusivo; 3) Violazione ed errata applicazione dell'art.2051 c.c.. Sussistenza del caso fortuito ed, in subordine, del concorso di colpa del danneggiato. Difetto di motivazione e legittimità della richiesta di manleva, provata dai contratti appalto di opere private e ammessa dalla difesa della 4) Controparte_2
Sproporzione tra danni realmente cagionati e richiesti. Sproporzione della quantificazione disposta dalla CTU per un danno limitatissimo. Erronea quantificazione dei danni;
5)
Condanna per mala fede-colpa grave ex art.96 c.p.c.; 6) Spese di giudizio. Condanna alle spese del doppio grado di giudizio. In subordine, compensazione integrale. Erronea distrazione delle spese in favore del difensore della mai richiesta né Controparte_2
in comparsa di costituzione né in comparsa conclusionale;
7. Si costituiva nel giudizio di appello il Sig. il quale chiedeva il Parte_1
rigetto di tutti i motivi di appello e la conferma in ogni sua parte della sentenza di I grado
n.391/2014 impugnata da , per i seguenti motivi: “1) Giusta pronuncia del Controparte_1
Giudice di Pace, circa la decadenza dalla richiesta di chiamata in giudizio della ditta EdilNE di NE NI nonché di rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti della ditta
, non avendo il Sig. depositato agli atti del Controparte_2 CP_1
giudizio alcun titolo (contratto di appalto e/o richiesta di risarcimento danni alle ditte appaltatrici) che avesse potuto legittimare la richiesta di chiamata in causa ai sensi dell'art.
106 .p.c.; 2) Conferma della sentenza di primo grado circa l'accertamento della sussistenza della legittimazione ad agire in capo al Sig. provata per tabulas. Parte_1
Infatti, sin dall'iscrizione a ruolo della causa, erano stati già depositati tutti i documenti indicati nel fascicolo di parte, tra cui, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e copia dell'atto di “cessione e divisione” redatto, in data 14/10/2010, dal Notaio Persona_1
di Ottaviano (NA), mai impugnata dal convenuto, da cui si evinceva l'acquisizione da
[...]
- 4 - parte dell'attore della piena titolarità delle quote dell'immobile prima dell'instaurazione del giudizio;
3) Giusta pronuncia del Giudice di prime cure, circa la fondatezza nel merito della domanda di risarcimento danni scaturita dall'esame del merito della controversia ed, in particolare, della prova testimoniale e della espletata CTU, redatta dall'Arch.
[...]
la quale ha individuato la causa delle infiltrazioni, veniva accertata l'esistenza del Per_2
nesso causale tra evento e danni subiti dallo e veniva acclarata, in maniera Pt_1
incontestabile, la responsabilità del convenuto Sig. , quantificando in € Controparte_1
1.735,00 la spesa per il ripristino dell'appartamento di proprietà attorea ed alla cui valutazione il Giudice di Pace si è conformato integralmente;
4) Corretta statuizione del
Giudice di prime cure circa il regime delle spese di giudizio che imputava al soccombente
”. CP_1
8. Il procedimento di appello, iscritto al NRG 24415/2014 del Tribunale di Napoli, veniva assegnato alla IV Sezione Civile - Dr.ssa Baiocco ed, in data 26/09/2018, veniva emessa la sentenza n. 8416/2018, pubblicata il 02/10/2018 e notificata il 03/10/2018, in cui, accolto il secondo motivo di appello proposto dal Sig. “Quanto al secondo motivo di Controparte_1
appello, ovvero al difetto di legittimazione attiva, va rilevato che manca agli atti il fascicolo di primo grado del Sig. , ritirato all'udienza del 5.6.2018. Pertanto non vi è la prova del Pt_1
diritto di proprietà del locale danneggiato, in capo allo stesso”, veniva pronunziato il seguente dispositivo: “1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il difetto di legittimazione attiva del signor e ne rigetta la domanda, Parte_1
condannandolo alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto del primo grado di giudizio che si liquidano in euro e 50 per esborsi ed euro 800 per competenze di giudizio, oltre
Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute nel primo grado di giudizio dalla che si liquidano in euro e Controparte_2
- 5 - c.t.u. liquidate in euro 830,00; 2) condanna alla rifusione delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio sostenute dall'appellante, che si liquidano in euro 200 per esborsi ed euro 1500,00 per competenze di giudizio, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%”;
9. Dopo l'emissione della sentenza, di cui al punto precedente, il sig. Parte_1
provvedeva al pagamento spontaneo dell'importo di € 4.435,98, a mezzo bonifico bancario del 07/11/2018, in esecuzione della sentenza di II grado n.8416/2018, emessa dal Tribunale di
Napoli, Dr.ssa Baiocco (cfr. all. Ricevuta di bonifico);
10. Avverso la sentenza n. 8416/2018 del Tribunale di Napoli, il Sig. proponeva Pt_1
ricorso per Cassazione.
11. Dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, al fine di restaurare “la situazione patrimoniale antecedente alla sentenza di I grado”, il sig. notificava, al sig. CP_1 [...]
, decreto ingiuntivo n. 1893/2018 del Giudice di Pace di Nola, in forza del Parte_1
quale effettuava n. 2 pignoramenti mobiliari presso terzi, su Credit Agricole Italia S.p.A., filiale di Portici, dell'importo totale di € 4.624,69;
12. Ancora, sempre al fine di restaurare “la situazione patrimoniale antecedente alla sentenza di I grado”, onde ottenere la ripetizione degli onorari liquidati nella sentenza di I grado n.391/2014, il sig. notificava, all'Avv. Maria Vettosi, decreto ingiuntivo n. CP_1
1632/2018 del Giudice di Pace di Nola. A seguito della notifica del predetto atto, l'avv. Maria
Vettosi effettuava il pagamento dell'importo di € 2.387,02, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo, a titolo di restituzione delle somme corrisposte dal professionista in virtù del decreto ingiuntivo n.1632/2018 richiesto da;
CP_1
13. Il ricorso per Cassazione, iscritto al NRG 35769/2018, veniva assegnato alla VI Sez. Civile-3
- Consigliere Relatore Dott. Gabriele Positano. Con ordinanza n.11481/2021 del 15/10/2020, depositata in Cancelleria in data 30/04/2021, la Suprema Corte di Cassazione, VI sezione civile
– 3, in accoglimento del ricorso depositato dal Sig. , iscritto al n. Parte_1
- 6 - R.G.35769/2018, cassava la sentenza impugnata n.8416/2018, emessa dal Tribunale di
Napoli, quale Giudice di appello, in persona della Dr.ssa Baiocco e provvedeva come segue:
“La Corte accoglie secondo e terzo motivo;
assorbito il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione”. (cfr. all. Sent. Cass.
11481/2021);
15. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo e terzo motivo (assorbito il primo) del ricorso proposto dallo , riteneva che “dalle risultanze Pt_1
processuali, ritualmente richiamate dal ricorrente nel rispetto dell'articolo 366 n.6 c.p.c., emerge che lo , al momento della instaurazione del giudizio, era comproprietario Pt_1
dell'immobile e ciò è sufficiente per affermarne la legittimazione attiva”.
16. Ancora, la Suprema Corte nell'accertare che il Tribunale, nella sentenza di appello impugnata, affermava erroneamente che l'appellante ( aveva dedotto che l'attore CP_1
( ) non avrebbe dimostrato di essere proprietario del locale danneggiato ed “eccepiva Pt_1
infatti che dai documenti depositati l'attore risultava proprietario solo di 1/3 del locale e quindi chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari ovvero di ridurre il risarcimento alla sua quota di 1/3”, sottolineava il principio secondo cui “la rilevanza della mancanza del fascicolo di primo grado al momento della decisione in appello va valutata tenendo conto dell'orientamento di legittimità che ritiene legittimato attivamente, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti da un immobile, anche il comproprietario, cioè colui che (come nel caso di specie) risulti proprietario solo di una quota dell'immobile”.
17. Ancora, la Corte di Cassazione escludeva che, nel caso di specie, potesse ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, anzi, precisava il principio secondo cui “in materia di comunione nei diritti reali, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene “pro indiviso” per il minor godimento del bene (nella specie, per violazione della normativa edilizia
- 7 - da parte del proprietario confinante) dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali consistenti nel deprezzamento del bene comune, dovendosi presumere che l'attore abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva (la già citata, Cass. Sez. 3
n. 29506 del 14.11.2019, Rv. 655832 -02)”.
18. Concludeva la Corte che “risultando pacifico che l'odierno ricorrente ( ) era quanto Pt_1
meno comproprietario nella misura di 1/3 dell'immobile al momento della instaurazione della controversia (deducendo di essere divenuto nelle more del giudizio proprietario esclusivo del bene), anche il secondo motivo (fondato sulla non contestazione della comproprietà del bene in capo all'odierno ricorrente), deve trovare accoglimento.”.
Ciò premesso, il signor , quale appellato diligente, ha riassunto il giudizio di rinvio ed Pt_1
ha chiesto, anche in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, nel merito:
“rigettare tutti i motivi di appello proposti da , nel procedimento di appello Controparte_1
RG 24415/2014, dinanzi al Tribunale di Napoli - sez. IV- Dott.ssa Baiocco e in accoglimento della domanda dell'odierno attore, condannare lo stesso alla restituzione, Controparte_1
in favore del Sig. della somma di complessiva € 9.060,67 (euro Parte_1
novemilasessanta/67), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei rispettivi pagamenti all'effettivo soddisfo”, secondo le causali ivi esplicitate ed a cui si fa rinvio.
Si è costituito nel giudizio di rinvio il solo appellato che, oltre a reiterare i Controparte_1
motivi di appello già proposti (di cui si dirà), ha eccepito:
➢ l'inammissibilità della domanda di riassunzione proposta dall'avv. Maria Vettosi in proprio;
➢ l'inammissibilità della domanda di riassunzione proposta dal sig. per vizio di Pt_1
ultrapetizione con inammissibilità delle domande nuove.
- 8 - La , pur ritualmente evocata in giudizio, ha omesso Controparte_4
di costituirsi sicchè ne va dichiarata la contumacia.
All'esito dei chiarimenti richiesti da questo Giudice, il signor ed il suo difensore hanno Pt_1
riformulato e precisato le richieste di natura restitutoria;
in particolare nelle note depositate in data 27 settembre 2024 si legge: “Si richiede la ripetizione dell'importo di € 6.488,06 oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo, quale totale da restituire al Sig.
[...]
così specificati: per il I grado di giudizio € 2.052,98 (di cui € 1.750,00 per Parte_1
sorta capitale risarcimento danni all'immobile, € 302,49 per interessi legali dalla domanda), già decurtati delle spese e competenze dovute per le azioni esecutive;
per il II grado di giudizio € 4.435,98 versati spontaneamente (di cui € 1.217,30 per il I grado, € 2.388,68 per il
II grado ed € 830 per spese CTU);
b. Si richiede la ripetizione dell'importo di € 2.008,20 oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo, totale da restituire all'Avv. Maria Vettosi per le spese e competenze del I grado”.
Falliti i tentativi per un bonario componimento della lite, la causa, con ordinanza resa in data
21 ottobre 2024, è stata riservata in decisione con concessione dei termini per scritti conclusionali ex art.190 c.p.c..
***
1§ Valutazione dei motivi di appello avanzati da avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Portici (Dott. D'Amato) n.391/2014, emessa in data 26/09/2013 e resa pubblica il 05/02/2014.
Questo Giudice, nella qualità di giudice del rinvio, deve in primo luogo misurarsi, in virtù dell'intervento caducatorio della Suprema Corte di Cassazione, con i motivi di appello fatti valere dal signor avverso la richiamata sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Portici.
- 9 - Andranno, in particolar modo, analizzati i motivi di appello, quali emergenti dall'originario atto di appello, nei limiti in cui risultino espressamente riproposti dal nel presente CP_1
giudizio di rinvio.
Dalla lettura delle conclusioni della comparsa di costituzione in riassunzione depositata in data 20 dicembre 2021, emerge, in primo luogo, l'abbandono della censura della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la decadenza della parte dall'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo NE NI, titolare della impresa individuale recante la ditta
“EdiNE di NE NI”; le relative censure si intendono, pertanto, abbandonate, alla pari della richiesta originariamente formulata di autorizzazione alla rinnovazione della notifica nei confronti del predetto soggetto.
Viene a tal punto in rilievo il primo motivo di appello, afferente al presunto “difetto di legittimazione attiva” (cfr. pagg.2 e 3 dell'originario atto di appello).
La parte censura il fatto che, dalla documentazione prodotta in atti dallo , era emerso Pt_1
che egli, alla data in cui ebbero a verificarsi i lamentati danni, era titolare della sola quota di comproprietà (pari ad 1/3) dell'immobile danneggiato, mentre l'acquisto della proprietà esclusiva era intervenuto solo nell'ottobre 2010, ossia in epoca successiva alla verificazione dei fatti di causa.
Da ciò fa scaturire l'affermato difetto di legittimazione attiva ovvero, in ogni caso, la titolarità di un diritto risarcitorio da parametrarsi alla quota di comproprietà (1/3) con conseguente riduzione delle statuizioni di condanna rese dal Giudice di Pace, aventi ad oggetto l'intero danno.
L'infondatezza del motivo di appello discende dall'applicazione dei principi affermati dalla
Suprema Corte nell'ordinanza n.11481 del 2021, come puntualmente richiamati dallo Pt_1
nell'atto di citazione in riassunzione;
a tal riguardo è sufficiente fare rinvio alle motivazione di detta pronunzia ove si richiama l'orientamento di legittimità che ritiene legittimato attivamente, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti da un immobile, anche il
- 10 - comproprietario, cioè colui che (come nel caso di specie) risulti proprietario solo di una quota dell'immobile (in tal senso Cass. 14 novembre 2019 n. 29506).
Va, parimenti, rigettata la doglianza secondo cui parte appellata avrebbe potuto agire Pt_1
solo per una quota del credito risarcitorio corrispondente alla quota di contitolarità del bene immobile danneggiato.
Sul punto è sufficiente fare rinvio agli ulteriori principi richiamati dalla Suprema Corte nella richiamata pronunzia alle pagine 4,5 e 6 (cfr. tra l'altro l'affermazione secondo cui “è immanente al sistema il principio di carattere generale che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza -Cass. 16/04/2013, n. 9158- riferito alla tutela di un interesse comune, che appartiene indifferenziatamente anche ai restanti contitolari del diritto”; cfr. anche principi affermati da Cass., Sez. III Civ., 14 novembre
2019, n. 29506).
Occorre passare ad esaminare il secondo motivo di appello (capo 3 dell'originario atto di appello)afferente alla ritenuta operatività del caso fortuito, rilevante ai sensi dell'art.2051
c.c..
A tal riguardo va, preliminarmente, segnalata l'assoluta laconicità e genericità del motivo in argomento, laddove si invoca il caso fortuito, a suo dire integrato dalla “ristrutturazione edilizia del 2006” ed “all'inadeguata tenuta stagna delle tubazioni di scarico della vasca da bagno del 2010”; l'appellante le definisce “circostanze esterne che, di per sé sole escludono una responsabilità personale del sottoscritto nella causazione dei danni”, ciò in palese contrasto con quanto correttamente affermato dal Giudice di Pace, secondo cui la riconducibilità dei danni a lavori posti in essere da terzi incaricati dal proprietario/custode del bene (peraltro non adeguatamente provata) non vale certo ad integrare il caso fortuito invocato dalla parte. invero “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla
- 11 - stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo, esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori”; in tal senso Cass. Sez. 3, 17/03/2021, n. 7553, Rv. 660915 -
01).
Va, quindi, confermata la sentenza del Giudice di Pace che ha accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un contratto di appalto, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente.
Del tutto inconferenti, rispetto al prospettato motivo di censura, appaiono gli ulteriori argomenti difensivi sviluppati al capo 3 dell'atto di appello ove volti a segnalare la modestia dei danni occorsi all'appartamento dell'appellato , in quanto da esaminarsi Pt_1
nell'ambito dei motivi di cui al capo 4 dell'atto di appello.
Venendo a tale ultimo motivo, parte appellante, tralasciando le doglianze formulate avverso finanche le domande come formulate e quantificate in citazione (rilevando unicamente quanto concretamente riconosciuto in sentenza), contesta la ctu laddove giunge a riconoscere l'importo di euro 1.735,00 di cui euro 431,78 quale costo delle opere di ripristino ed il resto per voci considerate sproporzionate ed ingiustificate in relazione alla modestia dell'intervento edilizio richiesto (euro 500,00 per smontaggio e deposito, euro 803,16 per imprecisati oneri); la somma smontaggio e deposito risulterebbe, peraltro, finanche riconosciuta due volte.
Anche tale doglianza è infondata.
- 12 - Preme evidenziare come la quantificazione delle opere di smontaggio e deposito in euro
500,00 sia il frutto di una rideterminazione dei costi specificamente conseguito alle osservazioni critiche dell'avvocato , inoltrate a fronte della bozza;
il ctu dà CP_1
espressamente conto dei chiarimenti e delle puntualizzazioni fornite dall'impresa incaricata di redigere un preventivo di costi ( ) in ordine ai criteri di determinazione del costo Parte_2
(cfr. allegato 5 alla ctu); non risulta che la parte abbia specificamente contestato tale quantificazione che, in ogni caso, risponde a costi di mercato comprovati dall'allegato preventivo e mai specificamente smentiti dall'appellante.
Venendo all'importo di euro 803,16 riconosciuto dal ctu mediante la redazione di apposito computo metrico contenente la specifica individuazione dei costi a sostenersi, generica ed inammissibile appare la doglianza mossa dall'appellante che non può certo limitarsi all'affermazione che trattasi di oneri “imprecisati”, atteso che la lettura del computo smentisce tale asserzione, in quanto ogni singola voce di costo contiene una specifica causale con la quale avrebbe dovuto misurarsi l'appellante nella formulazione delle censure.
In merito al paventato concorso colposo del danneggiato, l'avvocato assume, CP_1
nell'originario atto di appello, che “nel caso de quo, malgrado il decorso degli anni l'attore, in questi anni successivi non ha mai fatto riparare il soffitto, pertanto il solaio si è indebolito e appena è capitato un sovraccarico di acqua nella vasca del bagno sovrastante, è caduta nuovamente acqua nell'appartamento sottostante. La giurisprudenza insegna che anche quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. civ., Sez. III, 20 luglio 2002 n.10641)”.
- 13 - A tal riguardo non può che rimarcarsi l'assoluta genericità della doglianza, tale da ostacolare finanche l'esame del relativo motivo di censura, in ogni caso rimasto totalmente privo di supporto probatorio.
Anche tal motivo di appello va rigettato, da ciò discendendo l'integrale rigetto dell'appello proposto dall'Avvocato . Controparte_1
La predetta statuizione di rigetto ha l'effetto di far rivivere, anche in termini di efficacia esecutiva, le statuizioni rese dal Giudice di Pace nella gravata sentenza, originariamente caducate dalla sentenza del Tribunale di Napoli riformata dalla Suprema Corte.
Da ciò discende che, a fronte dell'originario spontaneo adempimento delle obbligazioni discendenti dalla sentenza del Giudice di Pace (operato dall'Avvocato all'esito della CP_1
pubblicazione di detta sentenza) ed alla successiva restituzione di tali importi da parte del signor e del suo difensore (quale antistatario), con il rigetto dell'appello proposto Pt_1
dall'Avvocato diviene di nuovo attuale e suscettibile di esecuzione forzata, in caso CP_1
di difetto di spontaneo adempimento, l'obbligo di quest'ultimo di dare piena attuazione alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza del Giudice di Pace di Portici n.391/2014, emessa in data 26/09/2013 e resa pubblica il 05/02/2014, ivi compreso l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori maturati dalla data della presente sentenza sino al soddisfo, non potendosi configurare un ritardo non imputabile al debitore;
trattasi, in ogni caso, di questioni che non investono in via diretta la cognizione di questo Giudice.
Sotto tale profilo (obblighi discendenti dalla sentenza di primo grado) improprio è, pertanto, il richiamo, operato dalla difesa dello a presunti obblighi “restitutori”, dovendosi Pt_1
procedere unicamente all'adempimento delle statuizioni di condanna contenute nella predetta sentenza di primo grado, confermata all'esito del rigetto del presente appello.
§ Domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8416/2018.
- 14 - Il signor ha chiesto, tra l'altro, condannarsi l'Avvocato alla Pt_1 Controparte_1
restituzione delle somme pagate in favore di quest'ultimo in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8416/2018.
La lettura di detta sentenza consente di rilevare che, con essa, il signor è stato Pt_1
condannato alla refusione in favore dell'Avvocato delle spese di lite Controparte_1
relative al giudizio di primo grado e del giudizio di appello nonché al rimborso delle spese di ctu, come liquidate nel giudizio di primo grado.
La caducazione della predetta sentenza ed il rigetto dell'appello in sede di giudizio di rinvio hanno determinato il venir meno della giustificazione causale di tali attribuzioni, sicchè
l'Avvocato va condannato a restituire al signor di tutte le somme Controparte_1 Pt_1
da quest'ultimo erogate in suo favore a titolo di spese legali e di rimborso di ctu, in conformità alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 8416/2018
(capi 1 e 2 del dispositivo di sentenza).
§ Governo delle spese di lite relative al giudizio di Cassazione, al giudizio di appello conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8416/2018 ed al presente giudizio di appello.
Questo Giudice, conformemente alla statuizione resa dalla Suprema Corte di Cassazione, deve regolare le spese relative a detto giudizio.
Le stesse, pertanto, seguono la soccombenza dell'Avvocato e si liquidano Controparte_1
(conformemente alle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, allo scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda ed all'attività difensiva svolta, applicandosi importi tra i minimi ed i medi tariffari alla luce della semplicità delle questioni poste) in euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge.
Anche le spese relative al giudizio di appello definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n.
8416/2018 seguono la soccombenza dell'Avvocato e si liquidano come da Controparte_1
- 15 - dispositivo in applicazione dei medesimi criteri (euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge).
Infine le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'Avvocato CP_1
e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei medesimi criteri (euro
[...]
1.800,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto dall'Avvocato avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Portici Dott. D'Amato n.391/2014, emessa in data 26/09/2013 e resa pubblica il
05/02/2014; conferma le statuizioni contenute in detta sentenza;
➢ condanna l'Avvocato alla restituzione in favore del signor Controparte_1 Parte_1
di tutte le somme da quest'ultimo erogate in suo favore a titolo di spese legali e di
[...]
rimborso di ctu, in conformità alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli
n. 8416/2018 (capi 1 e 2 del dispositivo di sentenza), oltre interessi al tasso legale dalla data dei pagamenti e sino al soddisfo;
➢ condanna l'avvocato alla refusione in favore del signor Controparte_1 Parte_1
delle spese relative al giudizio di Cassazione che si liquidano in euro 1.700,00 per
[...]
onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge;
➢ condanna l'avvocato alla refusione in favore del signor Controparte_1 Parte_1
delle spese relative al giudizio di appello definito con la sentenza del Tribunale di
[...]
Napoli n. 8416/2018 che si liquidano in euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti
- 16 - documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge
➢ condanna l'avvocato alla refusione in favore del signor Controparte_1 Parte_1
delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in euro 1.800,00 per
[...]
onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 06/03/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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50 per esborsi ed euro 800 per competenze di giudizio oltre Iva cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatari, oltre alle spese di