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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4333 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 4562/2020, con ordinanza del 23.06.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19/09/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
Nelle note depositate dall'appellante in data 17.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma. Corte d'appello adita, contrariis reiectis: in via principale, accogliere il presente appello
e, in riforma della sentenza resa in primo grado, rigettare la domanda risarcitoria e le domande tutte comunque formulate dal sig. CP_1
, siccome infondate in fatto e in diritto, conformemente a quanto
[...]
emerso anche in sede di CTU, con conseguente restituzione in favore dell delle somme versate al in esecuzione della Persona_1 CP_1
sentenza resa dal Tribunale, quale effetto automatico della riforma della pronuncia resa in prime cure;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ravvisare la responsabilità dell' nella causazione dell'evento per cui Controparte_3
è causa, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di assicurazione prodotto in atti con riferimento ai fatti ed al sinistro per cui è causa, e per l'effetto accertare e dichiarare che le convenute compagnie di assicurazione sono tenute, ciascuna per quanto di ragione
e secondo le rispettive quote contrattualmente previste, a garantire e manlevare l da ogni e qualsivoglia somma versata o Controparte_3 che la stessa fosse comunque tenuta a corrispondere in dipendenza della emananda sentenza. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Nelle note depositate il 16.9.2025, l'appellata, Controparte_4
concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
1) rigettare il secondo motivo di appello, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, e, per
l'effetto, confermare la parte della sentenza impugnata con la quale è stata rigettata la domanda di manleva proposta dalla Parte_1
nei confronti della Controparte_4
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello e di contestuale conferma nel resto della sentenza impugnata, contenere l'esposizione debitoria della Controparte_4
entro i limiti della propria quota di coassicurazione (40%) prevista dalla polizza azionata in giudizio e del massimale previsto dal contratto medesimo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge esaminati gli atti di causa, questa Corte decide la causa, ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Nelle note depositate il 18.9.2025, concludeva come CP_5
segue: “L'avv. , quale procuratore costituito di Controparte_6 CP_5
nel riportarsi a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito,
[...]
pag. 2/26 conclude per il totale rigetto dell'avverso atto di appello, il tutto con vittoria di spese”.
Nelle note depositate il 18.9.2025, concludeva come CP_1
segue: “per il totale rigetto dell'appello con l'integrale conferma della sentenza di primo grado n. 7249 del 26.10.2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 31.10.2020. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
pag. 3/26 S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4562/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7249/2020, pubblicata in data 31.10.2020 dal Tribunale di Napoli, notificata in data
11.11.2020, pendente
TRA
(P. IVA Parte_2
, con sede in Napoli alla via Pansini n. 5, in persona del P.IVA_1
Direttore Generale e legale rapp.te p.t., avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Messina (c.f.: , presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 19;
APPELLANTE
E
(C.F. e P. Iva ), in Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott.
[...]
nato a [...] il [...], e dott. , nato a CP_7 CP_8
Palmanova (UD) il 18.02.1965, con sede legale in LI EN (TV) alla Via Marocchesa n. 14, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico Controparte_9
nonché conferitaria del Ramo di della CP_3 Parte_3
medesima in forza di atto di Controparte_9
conferimento redatto per Notaio dr. in Milano Persona_2
del 28.06.2013, rep. 18.568/5.996 (operazione autorizzata dall'IVASS pag. 4/26 con provvedimento prot. n. 32-13-000882 di cui alla Delibera n. 105 del 18.06.2013), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti come da atto per Notaio dr. in Milano del 26.07.2017, Persona_3
rep. n. 3999 - racc. 2141, dall'Avv. Luigi Tuccillo (C.F.
) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in Napoli (NA), in via Vittorio EN, 293 presso lo studio dell'avv. Adriano Mastroianni (C.F.: , che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura alle liti posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATO
E
(C.F. P.IVA ), con sede in CP_5 P.IVA_4 P.IVA_5
Milano alla Piazza Tre Torri n.3, in persona del suo Procuratore p.t. dott. elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Controparte_10
Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. (C.F.: Controparte_6 [...]
), dalla quale è rappresenta e difesa, giusta procura in C.F._5
calce all'originale della comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATA
E
pag. 5/26 Controparte_11
[...]
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_12
APPELLATA CONTUMACE
E
, quale Controparte_13
incorporante per fusione la Controparte_14
APPELLATA CONTUMACE
E
HDI Assicurazioni S.p.A.;
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 7.12.2015, conveniva, CP_1
innanzi al Tribunale di Napoli, l Parte_2
deducendo che: - in data 10/09/2003 veniva sottoposto,
[...]
presso il reparto di gastroenterologia del Policlinico della Facoltà di
Medicina della Federico II di Napoli, ad esame di esofagogastroduodenoscopia con prelievo di campioni bioptici dalla zona lesa, i quali venivano inviati al dipartimento di anatomia pag. 6/26 patologica della medesima struttura universitaria, il cui referto indicava la presenza di un adenocarcinoma;
- dopo aver eseguito una
TAC di addome e pelvi, con esito negativo per evidenze patologiche, esso istante veniva sottoposto d'urgenza, in data 7.10.2003, presso la divisione di Chirurgia ad intervento di gastrectomia totale CP_15
con linfadenectomia regionale;
- il referto anatomo-patologico del materiale anatomico asportato escludeva la presenza di neoplasia sia allo stomaco sia ai linfonodi isolati;
- la struttura sanitaria presso cui era stato eseguito l'esame istologico del reperto era, pertanto, responsabile del grave errore diagnostico che aveva privato esso istante dell'intero stomaco per una patologia, quale la gastrite cronica emorragica, che non avrebbe richiesto un intervento di asportazione dell'organo, bensì una cura farmacologica e una dieta appropriata;
- in conseguenza dell'errore dei sanitari, il danneggiato subiva una lesione dell'integrità fisica permanente stimabile in misura pari al 30% di danno biologico oltre ad un danno da invalidità temporanea.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante chiedeva volersi accertare la responsabilità dei sanitari operanti presso la struttura sanitaria convenuta e condannarsi quest'ultima al risarcimento di tutti i danni da esso patiti.
L' (d'ora innanzi, per Parte_2
brevità, ), nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, deducendo che i periti incaricati dalla Procura della
Repubblica di Napoli, nell'ambito del procedimento penale incardinato a carico del prof. , anatomo patologo della Persona_4
che aveva esaminato il corpo gastrico appartenuto al Persona_1 CP_1
pag. 7/26 e redatto la diagnosi di adenocarcinoma, ne avevano escluso la responsabilità, affermando che le conseguenze per il non CP_1
sarebbero state diverse nel caso in cui la diagnosi fosse stata correttamente di displasia gastrica severa, atteso che anche tale ultima patologia avrebbe comunque giustificato l'esecuzione della gastrectomia totale.
La struttura sanitaria convenuta, inoltre, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa le compagnie coassicuratrici, Controparte_4
, Lloyd Adriatico S.p.a., CP_5 Controparte_11 [...]
HDI Assicurazioni S.p.a., con le quali CP_12 Controparte_14
aveva stipulato il contratto di coassicurazione n. 277.00132947, al fine di essere dalle medesime manlevata in ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, ed , Controparte_4 CP_5
nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare la pretesa attorea, eccepivano l'inoperatività della polizza assicurativa, conclusa in regime di claims made impura, ai sensi dell'art. 26 delle condizioni generali.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.09.2016, si costituiva la Controparte_11
la quale, oltre a contestare la fondatezza della domanda
[...]
principale, richiamava, quanto a quella di manleva, la sussistenza della clausola claims made di cui all'art. 26 delle condizioni di polizza.
Il primo Giudice disponeva CTU medico-legale, nominando il dott.
medico-chirurgo specialista in Medicina Legale e Persona_5
delle Assicurazioni, ed il dott. prof. , medico-chirurgo Persona_6
pag. 8/26 specialista in Chirurgia Generale, i quali, dopo aver prestato giuramento, depositavano telematicamente l'elaborato peritale.
All'esito, l'adito Tribunale, definiva il giudizio così provvedendo: “a) dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_11
rapp.pt pt, in persona del legale rapp.pt pt, Controparte_12
in persona del legale rapp.pt pt, HDI Assicurazioni Controparte_14
spa in persona del legale rapp.pt pt;
b) accoglie la domanda e per
l'effetto condanna la convenuta Parte_2
al pagamento, in favore della parte attrice
[...] CP_1
della somma all'attualità di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del 07.10.2003 alla data di deposito della presente ordinanza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 200.000,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
c) condanna la convenuta al pagamento dell'importo delle spese di ctu come già liquidate;
d) condanna la parti convenute al pagamento delle spese processuali, in favore di parte attrice che liquida in € 13.430,00 per compensi oltre € 800,00 per spese vive oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
e) compensa le spese nel rapporto processuale tra convenuta e terze chiamate.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata in data 11.11.2020 ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con atto notificato in data 10/12/2020, nel rispetto del termine di trenta pag. 9/26 giorni di cui all'art. 325 c.p.c., l sollecitandone la Parte_1
riforma sia in relazione al capo che aveva accolto la domanda principale, che riguardo a quello con il quale era stata respinta la domanda di manleva.
Con comparsa depositata in data 19.04.2021, si costituiva CP_4
, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del
[...]
gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza del motivo d'appello con il quale l'AOU aveva censurato il rigetto della domanda di manleva.
, nel costituirsi con comparsa del 12.05.2021, svolgeva difese di CP_5
tenore analogo, resistendo al motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della domanda di manleva.
, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
5.5.2021, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, contestando la fondatezza del primo motivo di gravame, concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
La Controparte_11
(già , la
[...] Controparte_11 Controparte_12
la , quale Controparte_13
incorporante per fusione la e la HDI Controparte_14
Assicurazioni S.p.a., benché ritualmente citate, non si costituivano in giudizio e restavano contumaci.
Con ordinanza del 24.11.2021, la Corte, preso atto delle contrastanti conclusioni cui erano pervenuti i CT nominati in sede penale ed i CTU officiati in primo grado dal Tribunale in sede civile, disponeva procedersi ad un supplemento di indagine peritale, conferendo il pag. 10/26 relativo incarico al dott. , medico legale, ed al dott. Persona_7
specialista in chirurgia, i quali depositavano Persona_8
telematicamente l'elaborato peritale in data 28.03.2025.
La Corte dapprima concedeva alle parti termine fino al 13.02.2026 per la precisazione delle conclusioni, salvo poi assegnare, con ordinanza del 23.06.2025, termine fino al 19.09.2025 ex art 127 ter c.p.c. per il deposito di note conclusive, da intendersi come sostitutivo dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con ordinanza dell'11.07.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore ed assegnata alla relazione dell'attuale Consigliere.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dell'attore, ritenendo sussistente la “responsabilità professionale in capo agli operatori sanitari in termini di negligenza per aver eseguito una errata diagnosi che ha portato ad un intervento demolitivo totalmente invalidante”.
A siffatta conclusione, il Giudice di prime perveniva in adesione alle risultanze dell'espletata CTU, nella quale gli Ausiliari avevano affermato che: “1 – La diagnosi istologica sulla biopsia gastrica, come da referto del prof. cioè “adenocarcinoma”- viene Persona_4
concordemente giudicata errata. Tale errata diagnosi ha costituito
l'indicazione all'intervento di gastrectomia totale. 2 – Concordemente viene posta diagnosi di “displasia di grado moderato” sia sui vetrini relativi alla biopsia gastrica (5 prelievi), che sul pezzo operatorio di gastrectomia totale (30 vetrini su 15 prelievi dal pezzo operatorio). Sulla biopsia gastrica, nella revisione del prof. (“utilizzando ulteriori Per_9
pag. 11/26 sezioni dell'inclusione in paraffina”), “in qualche ghiandola include alcuni elementi cellulari (da displasia severa). 3 – La terapia della displasia severa, come anche di quella moderata, nelle linee guida internazionali ed italiane, prevede una escissione,a mezzo dimucosectomiaendoscopica (prima scelta) o diresezione chirurgica limitataad hoc, del /dei focolai displastici ed una terapia eradicante dell' controlli endoscopici a distanza più o meno Parte_4
ravvicinata. Pertanto, l'intervento chirurgico di gastrectomia totale non risulta giustificato neanche alla luce di una possibile diagnosi, ex post, di displasia severa. La diagnosi di “adenocarcinoma gastrico”, risultata errata, ha in realtà condizionato la scelta terapeutica chirurgica per il sig. il quale è stato sottoposto ad un intervento di asportazione CP_1
completa di tutto lo stomaco in presenza di una patologia per la quale, in quella fase, era vantaggiosamente indicato altro tipo di approccio terapeutico sicuramente meno invasivo e mutilante.
Per quanto detto, nella condotta del medico che ebbe a formulare la diagnosi di adenocarcinoma del corpo gastrico su biopsia endoscopica gastrica sono ravvisabili profili di negligenza e/o imperizia”.
Il Tribunale, disattendendo i rilievi critici sollevati in relazione alla CTU dalla convenuta - la quale, pur ammettendo l'errore Parte_1
diagnostico, sosteneva che non vi fosse stato pregiudizio risarcibile in quanto la patologia da cui il era affetto avrebbe comunque CP_1
dovuto esser trattata con un intervento di gastrectomia totale, parimenti demolitivo- sosteneva che la sola indicazione di
“adenocarcinoma” nel referto istologico del 15.09.2003 aveva obbligato i sanitari, cui il paziente si era successivamente rivolto, ad effettuare pag. 12/26 una scelta chirurgica erronea, procedendo alla gastrectomia, mentre se il referto avesse indicato la sussistenza di una displasia, sebbene di grado severo o moderato, i sanitari sarebbero stati indotti ad effettuare il meno invasivo intervento di escissione mucosa endoscopica.
Ciò posto sul piano dell'an, il Tribunale, dopo avere ritenuto che, sempre in base alla CTU, nella specie si era al cospetto di un danno biologico differenziale, in quanto, rispetto al complessivo 60% di invalidità permanente solo il 30% era da ascrivere all'errore diagnostico, liquidava il danno non patrimoniale facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano. Al riguardo, evidenziato che, in base a tali tabelle, a titolo di danno biologico permanente, ITT ed ITP, sarebbe stato in ipotesi risarcibile un importo di euro 369.815,50, nondimeno conteneva la condanna nei limiti della minore somma di euro 200.000,00, alla luce della richiesta in tal senso formulata dall'attore in citazione.
§ 4.
Ciò premesso e venendo al merito, giova rilevare che, con il primo motivo d'appello, l censurava la sentenza nella parte in Parte_1
cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni della CTU, aveva affermato la responsabilità della convenuta struttura sanitaria, ravvisandone il fondamento nella condotta negligente del prof. , il quale, Per_4
errando nel diagnosticare al paziente un adenocarcinoma in effetti risultato poi essere inesistente, condizionava l'operato dei chirurghi che avevano successivamente trattato il , inducendo gli stessi ad CP_1
eseguire un intervento di asportazione totale dello stomaco.
pag. 13/26 L'appellante, richiamando considerazioni di ordine medico legale in massima parte già svolte in primo grado, contestava la sentenza, opinando che le conclusioni, cui era giunto il collegio peritale nominato dal Tribunale, si ponevano in insanabile contrasto con le risultanze della relazione peritale eseguita nel corso del procedimento penale, dalla quale emergeva che l'“incongruenza diagnostica, rispetto a quanto refertato dal Prof. , appare comprensibile, sia alla luce della Per_4
insita componente di errore e di soggettiva variabilità individuale che sovente connota la diagnosi istologica delle precancerosi e delle cancerosi gastriche, sia sulla scorta del sospetto clinico di cancro dello stomaco, correttamente motivato dalle condizioni cliniche del paziente e dall'aspetto macroscopico della lesione mucosa gastrica, con cui il prelievo bioptico pervenne all'osservazione istologica”.
Tale “imperfezione diagnostica” non era, quindi, stata, secondo il collegio peritale del PM, produttiva di alcun danno conseguenza in capo al , in quanto pur se la diagnosi fosse stata di displasia CP_1
gastrica severa, malattia dalla quale il paziente era effettivamente affetto, lo stesso avrebbe comunque dovuto esser sottoposto ad un intervento di “gastrectomia totale, anche alla luce delle condizioni cliniche del paziente e dell'aspetto macroscopico della lesione gastrica”.
Inoltre, l'appellante lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente affermato che la diagnosi di adenocarcinoma aveva condizionato i chirurghi, che avevano successivamente operato il presso altra struttura sanitaria, inducendoli ad eseguire un CP_1
intervento demolitivo. Al riguardo, infatti, sosteneva che la scelta di effettuare la gastrectomia totale era “solo una delle scelte operatoria pag. 14/26 opzionabili per l'adenocarcinoma in situ”, potendo i chirurghi successivamente intervenuti autonomamente decidere di eseguire un intervento conservativo laddove il quadro clinico rivelasse tale possibilità.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Giova osservare che, proprio al fine di verificare se effettivamente sussisteva la lamentata inattendibilità della CTU svolta in primo grado,
a cagione dell'evidenziata incompatibilità delle conclusioni ivi rassegnate con quelle cui erano pervenuti in sede penale i consulenti del P.M., questa Corte disponeva un supplemento di indagine peritale.
Orbene, anche la CTU svolta in questo grado di giudizio, dopo aveva sottoposto ad approfondita e rinnovata indagine la documentazione agli atti e, in particolare, le due consulenze tecniche espletate (quella svolta nel corso del procedimento penale e quella depositata in primo grado), giungeva a ritenere censurabile la condotta professionale del prof. , anatomo patologo della Persona_4 Parte_1
che, in data 15.9.2003, aveva analizzato i frammenti prelevati al CP_1
nel corso di un esame endoscopico, ed aveva espresso una diagnosi del seguente tenore: “Adenocarcinoma. Non è possibile valutare su questi frammenti la presenza di infiltrazione”.
Secondo il collegio peritale officiato in grado di appello, invero, il referto a firma del prof. era laconico ed Persona_4
eccessivamente stringato, specie se valutato alla luce del quesito diagnostico di sospetto carcinoma gastrico con il quale i reperti erano stati inviati all'attenzione dell'anatomo patologo. pag. 15/26 Proprio perché la richiesta di indagine istologica proveniva da altro nosocomio ed aveva manifestato il sospetto di una grave patologia tumorale, la risposta dell'esame istologico avrebbe dovuto essere meno stringata e, soprattutto, fare emergere i dubbi che legittimamente il prof. nutriva in merito alla possibile presenza di cellule Per_4
tumorali. A conferma della superficialità con la quale il referto era stato redatto, i CTU di appello sottolineavano che, nel porre diagnosi di adenocarcinoma, il sanitario non precisava quanti dei 5 frammenti sottoposti ad indagine erano interessati dalla lesione neoplastica.
Invero, l'indicazione della quantità di frammenti interessati dal tumore poteva servire a chiarire meglio la portata della neoplasia gastrica diagnosticata.
Ed ancora, i CTU consideravano l'ipotesi che i frammenti esaminati dal prof. fossero gli unici nei quali erano presenti tracce di una Per_4
neoplasia rispetto ad un quadro generale di displasia.
Al riguardo, premesso che, nel corso dell'interrogatorio reso in sede penale, il prof. aveva confermato la propria diagnosi, i CTU Per_4
evidenziavano che l'esame istologico post-chirurgico smentiva la diagnosi di adenocarcinoma, attestando la presenza di una displasia di grado moderato.
Sempre i CTU ponevano in risalto il dato, oggettivamente dirimente, per cui le tre rivalutazioni istologiche dei vetrini oggetto di causa, compiute dagli esperti nominati in sede penale, escludevano tutte concordemente la presenza di foci carcinomatosi.
pag. 16/26 Quindi, i CTU, pur dando atto dell'oggettiva difficoltà del caso, asserivano che la diagnosi istologica redatta dal prof. era Per_4
errata.
Proprio la complessità del caso, comprovata dagli esiti delle rivisitazioni dei vetrini svolte in sede penale, avrebbe, ad avviso dei
CTU, dovuto suggerire al prof. maggiore cautela nel Per_4
redigere la diagnosi, eventualmente suggerendo un riesame clinico ed anche istologico del paziente.
Valorizzando letteratura scientifica antecedente ai fatti di causa, poi, i
CTU asserivano che, nel dubbio diagnostico acclarato in tutta la sua consistenza, l'approccio chirurgico doveva essere meno demolitivo.
In conclusione, i CTU di appello evidenziavano che la diagnosi in questione risultava essere stata poco argomentata, incompleta per mancata possibilità di condurre ad una valutazione dell'eventuale infiltrazione della neoplasia, negligentemente priva di indicazioni dubitative che avrebbero potuto orientare diversamente i chirurghi.
Invero, le successive valutazioni istologiche eseguite sugli stessi vetrini esaminati dal prof. smentivano la diagnosi dallo stesso Per_4
redatta.
Inoltre, i CTU, confermando quanto già ritenuto dal Collegio peritale di primo grado, riconoscevano che, in base alla letteratura scientifica dell'epoca, anche in caso di focolaio carcinomatoso gastrico su displasia severa, l'approccio chirurgico avrebbe dovuto essere meno demolitivo rispetto alla gastrectomia.
pag. 17/26 Di conseguenza, i CTU di appello asserivano che, a causa delle condotte indicate, il aveva patito un'ingiustificata gastrectomia in luogo di CP_1
una resezione gastrica parziale.
Nel replicare alle osservazioni critiche svolte dal CT di , Controparte_4
tese a negare la rilevanza dell'errore diagnostico alla luce della sostanziale equipollenza della patologia neoplastica con quella in concreto accertata di displasia severa, i CTU di appello ribadivano con convincenti argomentazioni che, nella specie, il referto, proprio perché relativo ad un sospetto di tumore dello stomaco, era assolutamente inadeguato. Lo specialista anatomo patologo avrebbe, infatti, ove li avesse avuti, dovuto fare emergere chiaramente i dubbi relativi alla natura della patologia ed al carattere parziale dell'esame. In altri termini, il prof. , anziché refertare un adenocarcinoma, che Per_4
veniva escluso da tutti i successivi esperti confrontatisi con i medesimi reperti, avrebbe dovuto segnalare la complessità dell'indagine istologica ed evidenziare l'impossibilità di esprimere una diagnosi definitiva. In tal modo il suo operato avrebbe potuto indirizzare le successive scelte terapeutiche verso approcci chirurgici meno demolitivi.
Risultano, quindi, sconfessati i due argomenti sui quali fonda la censura in esame, perché l'errore diagnostico sussiste e perché non è vero che anche in caso di correttamente accertata displasia l'approccio chirurgico sarebbe stato ugualmente demolitivo.
Né, del resto, è contestabile la sussistenza del nesso causale, avendo il prof. , con la sua condotta negligente, posto in essere un Per_4
antecedente senza il quale l'evento di danno non si sarebbe verificato, a pag. 18/26 nulla rilevando che, con tale condotta colposa, possa avere concorso quella dei sanitari dell' di Napoli, presso il quale il Controparte_16
paziente, in data 7.10.2003, veniva sottoposto a trattamento chirurgico della lesione gastrica mediante gastrectomia totale.
Invero, anche a voler ipotizzare, come adombrato dagli stessi CTU di appello, una condotta imprudente dei chirurghi di tale secondo nosocomio, - i quali, a detta dei CTU, avrebbero verosimilmente dovuto, alla luce dell'estrema laconicità del referto del prof. , Per_4
assumere un comportamento di maggiore prudenza nella scelta terapeutica -, non per questo viene meno il nesso causale tra operato negligente dell'odierna appellante ed evento di danno. Come noto, infatti, “In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o
l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 8778 del 03/04/2024).
Il primo motivo di gravame deve, quindi, essere rigettato, restando assorbita ogni valutazione del quantum debeatur siccome non attinta dalle censure dell'appellante.
§ 6. pag. 19/26 Il Tribunale rigettava, poi, la domanda di manleva proposta in primo grado dall ritenendo che Parte_2
la clausola claims made impura contenuta al punto 26 delle condizioni generali della polizza n. 277/60/13947 azionata in giudizio, a mente della quale la garanzia operava in relazione ai fatti occorsi durante il periodo di vigenza della stessa compreso tra il 31.1.2003 ed il
31.1.2004 a condizione che fossero stati denunciati nello stesso periodo o nel mese successivo, escludeva l'operatività della garanzia, in quanto la prima richiesta risarcitoria dei danneggiati era pervenuta all'assicurata solo in data 27.3.2009.
Peraltro, il Giudice, nell'evidenziare che la clausola in questione era da reputarsi pienamente valida, rilevava che avrebbe potuto, in astratto, profilarsene la nullità “solo nella parte in cui non estende la garanzia ai fatti verificatisi nel decennio antecedente alla stipula del contratto”, in conformità con quanto previsto dalla legislazione successivamente intervenuta a disciplinare il settore della responsabilità sanitaria.
Nondimeno, nel caso di specie, anche a volere ammettere l'estensione della copertura ai fatti verificatisi nel decennio antecedente all'inizio di decorrenza del contratto, comunque, la polizza non era operativa, risalendo, come detto, la richiesta risarcitoria del terzo al 2009.
Del resto, ad avviso del Giudice, andava anche stigmatizzato il fatto che la struttura sanitaria non avesse nemmeno prodotto la polizza in vigore al momento di ricezione della richiesta risarcitoria.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, l nell'impugnare il Parte_1
sopra riportato capo di sentenza, sosteneva che il Tribunale non avesse pag. 20/26 tenuto conto del precedente, di cui alla pronuncia della Cassazione
Civile, Sez. III, n. 8894 del 13/05/2020, ed invocava una declaratoria di nullità della clausola in esame per violazione dell'art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.
§ 8.
Il motivo è infondato.
La polizza n. 277/60/132947, posta dall a fondamento della sua domanda di manleva, al punto 26 della Sezione dedicata all'“estensione della garanzia” reca una clausola claims made cd. impura, a tenore della quale “Limitatamente alla garanzia RCT l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione stessa purché relative a fatti colposi accaduti durante il periodo di efficacia della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza. La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato entro un mese dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della presente polizza”.
Ciò premesso in fatto, il rilievo dell'appellante non merita adesione.
Il precedente citato dall non è conferente, in quanto, nella pronuncia n. 8894 del 13/05/2020, la Cassazione ha ritenuto affetta da nullità la clausola claims made che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di pag. 21/26 assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso.
Si tratta, a ben vedere, di una previsione che non si rinviene nella clausola oggetto di causa, la quale non contempla affatto l'obbligo, a carico dell'assicurato, di denunciare l'evento entro un termine di decadenza decorrente dalla cessazione del contratto.
Inoltre, come chiarito dalla successiva giurisprudenza della Cassazione, quello di cui alla pronuncia n. 8894/2020, invocata dall'appellante, è un precedente isolato (in senso contrario, espressamente, anche Cass.
n. 30309/2019), che collide con i pronunciamenti in materia resi dalle
Sezioni Unite.
In particolare, Cassazione civile, sez. III, 22/04/2022, n.12908, richiamando le proprie precedenti pronunce a sezioni unite (n.
9140/2016 e n. 22437/2018), ha chiarito che, mentre la decadenza
“implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell'ambito del quale la decadenza è stata prevista”, la clausola claims made “consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v'e' spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c.”.
pag. 22/26 La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto “ che non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato”.
Ancora di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 12462 del 08/05/2024).
Per effetto di quanto precede, quindi, la polizza innanzi richiamata non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, perché la richiesta risarcitoria, pur se relativa ad un evento di danno avvenuto il
15.9.2003, ossia nel periodo di efficacia del contratto che copriva l'annualità decorrente dal 31.01.2003, è pervenuta, come visto, all'assicurata per la prima volta in data 23.3.2009 e, quindi, dopo la scadenza del suddetto periodo. pag. 23/26 § 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese processuali del presente grado nei confronti del
, nonché di e di CP_1 Controparte_4 Controparte_5
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, pari all'importo del risarcimento liquidato dal primo Giudice, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella decisoria, per la quale, stante la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si giustifica l'applicazione dei minimi.
Le spese processuali debbono distrarsi in favore dell'Avv. Adriano
Mastroianni, dichiaratosi antistatario.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 24/26 a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , CP_1
di e di delle spese processuali Controparte_4 CP_5
del grado di appello che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 11.766,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Adriano
Mastroianni;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell di un Parte_2
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott.ssa Alessia Pasquariello).
pag. 25/26 pag. 26/26
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 4562/2020, con ordinanza del 23.06.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19/09/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
Nelle note depositate dall'appellante in data 17.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma. Corte d'appello adita, contrariis reiectis: in via principale, accogliere il presente appello
e, in riforma della sentenza resa in primo grado, rigettare la domanda risarcitoria e le domande tutte comunque formulate dal sig. CP_1
, siccome infondate in fatto e in diritto, conformemente a quanto
[...]
emerso anche in sede di CTU, con conseguente restituzione in favore dell delle somme versate al in esecuzione della Persona_1 CP_1
sentenza resa dal Tribunale, quale effetto automatico della riforma della pronuncia resa in prime cure;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ravvisare la responsabilità dell' nella causazione dell'evento per cui Controparte_3
è causa, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di assicurazione prodotto in atti con riferimento ai fatti ed al sinistro per cui è causa, e per l'effetto accertare e dichiarare che le convenute compagnie di assicurazione sono tenute, ciascuna per quanto di ragione
e secondo le rispettive quote contrattualmente previste, a garantire e manlevare l da ogni e qualsivoglia somma versata o Controparte_3 che la stessa fosse comunque tenuta a corrispondere in dipendenza della emananda sentenza. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Nelle note depositate il 16.9.2025, l'appellata, Controparte_4
concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
1) rigettare il secondo motivo di appello, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, e, per
l'effetto, confermare la parte della sentenza impugnata con la quale è stata rigettata la domanda di manleva proposta dalla Parte_1
nei confronti della Controparte_4
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello e di contestuale conferma nel resto della sentenza impugnata, contenere l'esposizione debitoria della Controparte_4
entro i limiti della propria quota di coassicurazione (40%) prevista dalla polizza azionata in giudizio e del massimale previsto dal contratto medesimo;
3) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge esaminati gli atti di causa, questa Corte decide la causa, ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Nelle note depositate il 18.9.2025, concludeva come CP_5
segue: “L'avv. , quale procuratore costituito di Controparte_6 CP_5
nel riportarsi a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito,
[...]
pag. 2/26 conclude per il totale rigetto dell'avverso atto di appello, il tutto con vittoria di spese”.
Nelle note depositate il 18.9.2025, concludeva come CP_1
segue: “per il totale rigetto dell'appello con l'integrale conferma della sentenza di primo grado n. 7249 del 26.10.2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 31.10.2020. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
pag. 3/26 S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4562/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7249/2020, pubblicata in data 31.10.2020 dal Tribunale di Napoli, notificata in data
11.11.2020, pendente
TRA
(P. IVA Parte_2
, con sede in Napoli alla via Pansini n. 5, in persona del P.IVA_1
Direttore Generale e legale rapp.te p.t., avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Messina (c.f.: , presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 19;
APPELLANTE
E
(C.F. e P. Iva ), in Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott.
[...]
nato a [...] il [...], e dott. , nato a CP_7 CP_8
Palmanova (UD) il 18.02.1965, con sede legale in LI EN (TV) alla Via Marocchesa n. 14, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico Controparte_9
nonché conferitaria del Ramo di della CP_3 Parte_3
medesima in forza di atto di Controparte_9
conferimento redatto per Notaio dr. in Milano Persona_2
del 28.06.2013, rep. 18.568/5.996 (operazione autorizzata dall'IVASS pag. 4/26 con provvedimento prot. n. 32-13-000882 di cui alla Delibera n. 105 del 18.06.2013), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti come da atto per Notaio dr. in Milano del 26.07.2017, Persona_3
rep. n. 3999 - racc. 2141, dall'Avv. Luigi Tuccillo (C.F.
) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in Napoli (NA), in via Vittorio EN, 293 presso lo studio dell'avv. Adriano Mastroianni (C.F.: , che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura alle liti posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATO
E
(C.F. P.IVA ), con sede in CP_5 P.IVA_4 P.IVA_5
Milano alla Piazza Tre Torri n.3, in persona del suo Procuratore p.t. dott. elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Controparte_10
Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. (C.F.: Controparte_6 [...]
), dalla quale è rappresenta e difesa, giusta procura in C.F._5
calce all'originale della comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATA
E
pag. 5/26 Controparte_11
[...]
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_12
APPELLATA CONTUMACE
E
, quale Controparte_13
incorporante per fusione la Controparte_14
APPELLATA CONTUMACE
E
HDI Assicurazioni S.p.A.;
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 7.12.2015, conveniva, CP_1
innanzi al Tribunale di Napoli, l Parte_2
deducendo che: - in data 10/09/2003 veniva sottoposto,
[...]
presso il reparto di gastroenterologia del Policlinico della Facoltà di
Medicina della Federico II di Napoli, ad esame di esofagogastroduodenoscopia con prelievo di campioni bioptici dalla zona lesa, i quali venivano inviati al dipartimento di anatomia pag. 6/26 patologica della medesima struttura universitaria, il cui referto indicava la presenza di un adenocarcinoma;
- dopo aver eseguito una
TAC di addome e pelvi, con esito negativo per evidenze patologiche, esso istante veniva sottoposto d'urgenza, in data 7.10.2003, presso la divisione di Chirurgia ad intervento di gastrectomia totale CP_15
con linfadenectomia regionale;
- il referto anatomo-patologico del materiale anatomico asportato escludeva la presenza di neoplasia sia allo stomaco sia ai linfonodi isolati;
- la struttura sanitaria presso cui era stato eseguito l'esame istologico del reperto era, pertanto, responsabile del grave errore diagnostico che aveva privato esso istante dell'intero stomaco per una patologia, quale la gastrite cronica emorragica, che non avrebbe richiesto un intervento di asportazione dell'organo, bensì una cura farmacologica e una dieta appropriata;
- in conseguenza dell'errore dei sanitari, il danneggiato subiva una lesione dell'integrità fisica permanente stimabile in misura pari al 30% di danno biologico oltre ad un danno da invalidità temporanea.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante chiedeva volersi accertare la responsabilità dei sanitari operanti presso la struttura sanitaria convenuta e condannarsi quest'ultima al risarcimento di tutti i danni da esso patiti.
L' (d'ora innanzi, per Parte_2
brevità, ), nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, deducendo che i periti incaricati dalla Procura della
Repubblica di Napoli, nell'ambito del procedimento penale incardinato a carico del prof. , anatomo patologo della Persona_4
che aveva esaminato il corpo gastrico appartenuto al Persona_1 CP_1
pag. 7/26 e redatto la diagnosi di adenocarcinoma, ne avevano escluso la responsabilità, affermando che le conseguenze per il non CP_1
sarebbero state diverse nel caso in cui la diagnosi fosse stata correttamente di displasia gastrica severa, atteso che anche tale ultima patologia avrebbe comunque giustificato l'esecuzione della gastrectomia totale.
La struttura sanitaria convenuta, inoltre, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa le compagnie coassicuratrici, Controparte_4
, Lloyd Adriatico S.p.a., CP_5 Controparte_11 [...]
HDI Assicurazioni S.p.a., con le quali CP_12 Controparte_14
aveva stipulato il contratto di coassicurazione n. 277.00132947, al fine di essere dalle medesime manlevata in ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, ed , Controparte_4 CP_5
nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare la pretesa attorea, eccepivano l'inoperatività della polizza assicurativa, conclusa in regime di claims made impura, ai sensi dell'art. 26 delle condizioni generali.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.09.2016, si costituiva la Controparte_11
la quale, oltre a contestare la fondatezza della domanda
[...]
principale, richiamava, quanto a quella di manleva, la sussistenza della clausola claims made di cui all'art. 26 delle condizioni di polizza.
Il primo Giudice disponeva CTU medico-legale, nominando il dott.
medico-chirurgo specialista in Medicina Legale e Persona_5
delle Assicurazioni, ed il dott. prof. , medico-chirurgo Persona_6
pag. 8/26 specialista in Chirurgia Generale, i quali, dopo aver prestato giuramento, depositavano telematicamente l'elaborato peritale.
All'esito, l'adito Tribunale, definiva il giudizio così provvedendo: “a) dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_11
rapp.pt pt, in persona del legale rapp.pt pt, Controparte_12
in persona del legale rapp.pt pt, HDI Assicurazioni Controparte_14
spa in persona del legale rapp.pt pt;
b) accoglie la domanda e per
l'effetto condanna la convenuta Parte_2
al pagamento, in favore della parte attrice
[...] CP_1
della somma all'attualità di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del 07.10.2003 alla data di deposito della presente ordinanza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 200.000,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
c) condanna la convenuta al pagamento dell'importo delle spese di ctu come già liquidate;
d) condanna la parti convenute al pagamento delle spese processuali, in favore di parte attrice che liquida in € 13.430,00 per compensi oltre € 800,00 per spese vive oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
e) compensa le spese nel rapporto processuale tra convenuta e terze chiamate.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata in data 11.11.2020 ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con atto notificato in data 10/12/2020, nel rispetto del termine di trenta pag. 9/26 giorni di cui all'art. 325 c.p.c., l sollecitandone la Parte_1
riforma sia in relazione al capo che aveva accolto la domanda principale, che riguardo a quello con il quale era stata respinta la domanda di manleva.
Con comparsa depositata in data 19.04.2021, si costituiva CP_4
, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del
[...]
gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza del motivo d'appello con il quale l'AOU aveva censurato il rigetto della domanda di manleva.
, nel costituirsi con comparsa del 12.05.2021, svolgeva difese di CP_5
tenore analogo, resistendo al motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della domanda di manleva.
, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
5.5.2021, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, contestando la fondatezza del primo motivo di gravame, concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
La Controparte_11
(già , la
[...] Controparte_11 Controparte_12
la , quale Controparte_13
incorporante per fusione la e la HDI Controparte_14
Assicurazioni S.p.a., benché ritualmente citate, non si costituivano in giudizio e restavano contumaci.
Con ordinanza del 24.11.2021, la Corte, preso atto delle contrastanti conclusioni cui erano pervenuti i CT nominati in sede penale ed i CTU officiati in primo grado dal Tribunale in sede civile, disponeva procedersi ad un supplemento di indagine peritale, conferendo il pag. 10/26 relativo incarico al dott. , medico legale, ed al dott. Persona_7
specialista in chirurgia, i quali depositavano Persona_8
telematicamente l'elaborato peritale in data 28.03.2025.
La Corte dapprima concedeva alle parti termine fino al 13.02.2026 per la precisazione delle conclusioni, salvo poi assegnare, con ordinanza del 23.06.2025, termine fino al 19.09.2025 ex art 127 ter c.p.c. per il deposito di note conclusive, da intendersi come sostitutivo dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con ordinanza dell'11.07.2025, la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente relatore ed assegnata alla relazione dell'attuale Consigliere.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dell'attore, ritenendo sussistente la “responsabilità professionale in capo agli operatori sanitari in termini di negligenza per aver eseguito una errata diagnosi che ha portato ad un intervento demolitivo totalmente invalidante”.
A siffatta conclusione, il Giudice di prime perveniva in adesione alle risultanze dell'espletata CTU, nella quale gli Ausiliari avevano affermato che: “1 – La diagnosi istologica sulla biopsia gastrica, come da referto del prof. cioè “adenocarcinoma”- viene Persona_4
concordemente giudicata errata. Tale errata diagnosi ha costituito
l'indicazione all'intervento di gastrectomia totale. 2 – Concordemente viene posta diagnosi di “displasia di grado moderato” sia sui vetrini relativi alla biopsia gastrica (5 prelievi), che sul pezzo operatorio di gastrectomia totale (30 vetrini su 15 prelievi dal pezzo operatorio). Sulla biopsia gastrica, nella revisione del prof. (“utilizzando ulteriori Per_9
pag. 11/26 sezioni dell'inclusione in paraffina”), “in qualche ghiandola include alcuni elementi cellulari (da displasia severa). 3 – La terapia della displasia severa, come anche di quella moderata, nelle linee guida internazionali ed italiane, prevede una escissione,a mezzo dimucosectomiaendoscopica (prima scelta) o diresezione chirurgica limitataad hoc, del /dei focolai displastici ed una terapia eradicante dell' controlli endoscopici a distanza più o meno Parte_4
ravvicinata. Pertanto, l'intervento chirurgico di gastrectomia totale non risulta giustificato neanche alla luce di una possibile diagnosi, ex post, di displasia severa. La diagnosi di “adenocarcinoma gastrico”, risultata errata, ha in realtà condizionato la scelta terapeutica chirurgica per il sig. il quale è stato sottoposto ad un intervento di asportazione CP_1
completa di tutto lo stomaco in presenza di una patologia per la quale, in quella fase, era vantaggiosamente indicato altro tipo di approccio terapeutico sicuramente meno invasivo e mutilante.
Per quanto detto, nella condotta del medico che ebbe a formulare la diagnosi di adenocarcinoma del corpo gastrico su biopsia endoscopica gastrica sono ravvisabili profili di negligenza e/o imperizia”.
Il Tribunale, disattendendo i rilievi critici sollevati in relazione alla CTU dalla convenuta - la quale, pur ammettendo l'errore Parte_1
diagnostico, sosteneva che non vi fosse stato pregiudizio risarcibile in quanto la patologia da cui il era affetto avrebbe comunque CP_1
dovuto esser trattata con un intervento di gastrectomia totale, parimenti demolitivo- sosteneva che la sola indicazione di
“adenocarcinoma” nel referto istologico del 15.09.2003 aveva obbligato i sanitari, cui il paziente si era successivamente rivolto, ad effettuare pag. 12/26 una scelta chirurgica erronea, procedendo alla gastrectomia, mentre se il referto avesse indicato la sussistenza di una displasia, sebbene di grado severo o moderato, i sanitari sarebbero stati indotti ad effettuare il meno invasivo intervento di escissione mucosa endoscopica.
Ciò posto sul piano dell'an, il Tribunale, dopo avere ritenuto che, sempre in base alla CTU, nella specie si era al cospetto di un danno biologico differenziale, in quanto, rispetto al complessivo 60% di invalidità permanente solo il 30% era da ascrivere all'errore diagnostico, liquidava il danno non patrimoniale facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano. Al riguardo, evidenziato che, in base a tali tabelle, a titolo di danno biologico permanente, ITT ed ITP, sarebbe stato in ipotesi risarcibile un importo di euro 369.815,50, nondimeno conteneva la condanna nei limiti della minore somma di euro 200.000,00, alla luce della richiesta in tal senso formulata dall'attore in citazione.
§ 4.
Ciò premesso e venendo al merito, giova rilevare che, con il primo motivo d'appello, l censurava la sentenza nella parte in Parte_1
cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni della CTU, aveva affermato la responsabilità della convenuta struttura sanitaria, ravvisandone il fondamento nella condotta negligente del prof. , il quale, Per_4
errando nel diagnosticare al paziente un adenocarcinoma in effetti risultato poi essere inesistente, condizionava l'operato dei chirurghi che avevano successivamente trattato il , inducendo gli stessi ad CP_1
eseguire un intervento di asportazione totale dello stomaco.
pag. 13/26 L'appellante, richiamando considerazioni di ordine medico legale in massima parte già svolte in primo grado, contestava la sentenza, opinando che le conclusioni, cui era giunto il collegio peritale nominato dal Tribunale, si ponevano in insanabile contrasto con le risultanze della relazione peritale eseguita nel corso del procedimento penale, dalla quale emergeva che l'“incongruenza diagnostica, rispetto a quanto refertato dal Prof. , appare comprensibile, sia alla luce della Per_4
insita componente di errore e di soggettiva variabilità individuale che sovente connota la diagnosi istologica delle precancerosi e delle cancerosi gastriche, sia sulla scorta del sospetto clinico di cancro dello stomaco, correttamente motivato dalle condizioni cliniche del paziente e dall'aspetto macroscopico della lesione mucosa gastrica, con cui il prelievo bioptico pervenne all'osservazione istologica”.
Tale “imperfezione diagnostica” non era, quindi, stata, secondo il collegio peritale del PM, produttiva di alcun danno conseguenza in capo al , in quanto pur se la diagnosi fosse stata di displasia CP_1
gastrica severa, malattia dalla quale il paziente era effettivamente affetto, lo stesso avrebbe comunque dovuto esser sottoposto ad un intervento di “gastrectomia totale, anche alla luce delle condizioni cliniche del paziente e dell'aspetto macroscopico della lesione gastrica”.
Inoltre, l'appellante lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente affermato che la diagnosi di adenocarcinoma aveva condizionato i chirurghi, che avevano successivamente operato il presso altra struttura sanitaria, inducendoli ad eseguire un CP_1
intervento demolitivo. Al riguardo, infatti, sosteneva che la scelta di effettuare la gastrectomia totale era “solo una delle scelte operatoria pag. 14/26 opzionabili per l'adenocarcinoma in situ”, potendo i chirurghi successivamente intervenuti autonomamente decidere di eseguire un intervento conservativo laddove il quadro clinico rivelasse tale possibilità.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Giova osservare che, proprio al fine di verificare se effettivamente sussisteva la lamentata inattendibilità della CTU svolta in primo grado,
a cagione dell'evidenziata incompatibilità delle conclusioni ivi rassegnate con quelle cui erano pervenuti in sede penale i consulenti del P.M., questa Corte disponeva un supplemento di indagine peritale.
Orbene, anche la CTU svolta in questo grado di giudizio, dopo aveva sottoposto ad approfondita e rinnovata indagine la documentazione agli atti e, in particolare, le due consulenze tecniche espletate (quella svolta nel corso del procedimento penale e quella depositata in primo grado), giungeva a ritenere censurabile la condotta professionale del prof. , anatomo patologo della Persona_4 Parte_1
che, in data 15.9.2003, aveva analizzato i frammenti prelevati al CP_1
nel corso di un esame endoscopico, ed aveva espresso una diagnosi del seguente tenore: “Adenocarcinoma. Non è possibile valutare su questi frammenti la presenza di infiltrazione”.
Secondo il collegio peritale officiato in grado di appello, invero, il referto a firma del prof. era laconico ed Persona_4
eccessivamente stringato, specie se valutato alla luce del quesito diagnostico di sospetto carcinoma gastrico con il quale i reperti erano stati inviati all'attenzione dell'anatomo patologo. pag. 15/26 Proprio perché la richiesta di indagine istologica proveniva da altro nosocomio ed aveva manifestato il sospetto di una grave patologia tumorale, la risposta dell'esame istologico avrebbe dovuto essere meno stringata e, soprattutto, fare emergere i dubbi che legittimamente il prof. nutriva in merito alla possibile presenza di cellule Per_4
tumorali. A conferma della superficialità con la quale il referto era stato redatto, i CTU di appello sottolineavano che, nel porre diagnosi di adenocarcinoma, il sanitario non precisava quanti dei 5 frammenti sottoposti ad indagine erano interessati dalla lesione neoplastica.
Invero, l'indicazione della quantità di frammenti interessati dal tumore poteva servire a chiarire meglio la portata della neoplasia gastrica diagnosticata.
Ed ancora, i CTU consideravano l'ipotesi che i frammenti esaminati dal prof. fossero gli unici nei quali erano presenti tracce di una Per_4
neoplasia rispetto ad un quadro generale di displasia.
Al riguardo, premesso che, nel corso dell'interrogatorio reso in sede penale, il prof. aveva confermato la propria diagnosi, i CTU Per_4
evidenziavano che l'esame istologico post-chirurgico smentiva la diagnosi di adenocarcinoma, attestando la presenza di una displasia di grado moderato.
Sempre i CTU ponevano in risalto il dato, oggettivamente dirimente, per cui le tre rivalutazioni istologiche dei vetrini oggetto di causa, compiute dagli esperti nominati in sede penale, escludevano tutte concordemente la presenza di foci carcinomatosi.
pag. 16/26 Quindi, i CTU, pur dando atto dell'oggettiva difficoltà del caso, asserivano che la diagnosi istologica redatta dal prof. era Per_4
errata.
Proprio la complessità del caso, comprovata dagli esiti delle rivisitazioni dei vetrini svolte in sede penale, avrebbe, ad avviso dei
CTU, dovuto suggerire al prof. maggiore cautela nel Per_4
redigere la diagnosi, eventualmente suggerendo un riesame clinico ed anche istologico del paziente.
Valorizzando letteratura scientifica antecedente ai fatti di causa, poi, i
CTU asserivano che, nel dubbio diagnostico acclarato in tutta la sua consistenza, l'approccio chirurgico doveva essere meno demolitivo.
In conclusione, i CTU di appello evidenziavano che la diagnosi in questione risultava essere stata poco argomentata, incompleta per mancata possibilità di condurre ad una valutazione dell'eventuale infiltrazione della neoplasia, negligentemente priva di indicazioni dubitative che avrebbero potuto orientare diversamente i chirurghi.
Invero, le successive valutazioni istologiche eseguite sugli stessi vetrini esaminati dal prof. smentivano la diagnosi dallo stesso Per_4
redatta.
Inoltre, i CTU, confermando quanto già ritenuto dal Collegio peritale di primo grado, riconoscevano che, in base alla letteratura scientifica dell'epoca, anche in caso di focolaio carcinomatoso gastrico su displasia severa, l'approccio chirurgico avrebbe dovuto essere meno demolitivo rispetto alla gastrectomia.
pag. 17/26 Di conseguenza, i CTU di appello asserivano che, a causa delle condotte indicate, il aveva patito un'ingiustificata gastrectomia in luogo di CP_1
una resezione gastrica parziale.
Nel replicare alle osservazioni critiche svolte dal CT di , Controparte_4
tese a negare la rilevanza dell'errore diagnostico alla luce della sostanziale equipollenza della patologia neoplastica con quella in concreto accertata di displasia severa, i CTU di appello ribadivano con convincenti argomentazioni che, nella specie, il referto, proprio perché relativo ad un sospetto di tumore dello stomaco, era assolutamente inadeguato. Lo specialista anatomo patologo avrebbe, infatti, ove li avesse avuti, dovuto fare emergere chiaramente i dubbi relativi alla natura della patologia ed al carattere parziale dell'esame. In altri termini, il prof. , anziché refertare un adenocarcinoma, che Per_4
veniva escluso da tutti i successivi esperti confrontatisi con i medesimi reperti, avrebbe dovuto segnalare la complessità dell'indagine istologica ed evidenziare l'impossibilità di esprimere una diagnosi definitiva. In tal modo il suo operato avrebbe potuto indirizzare le successive scelte terapeutiche verso approcci chirurgici meno demolitivi.
Risultano, quindi, sconfessati i due argomenti sui quali fonda la censura in esame, perché l'errore diagnostico sussiste e perché non è vero che anche in caso di correttamente accertata displasia l'approccio chirurgico sarebbe stato ugualmente demolitivo.
Né, del resto, è contestabile la sussistenza del nesso causale, avendo il prof. , con la sua condotta negligente, posto in essere un Per_4
antecedente senza il quale l'evento di danno non si sarebbe verificato, a pag. 18/26 nulla rilevando che, con tale condotta colposa, possa avere concorso quella dei sanitari dell' di Napoli, presso il quale il Controparte_16
paziente, in data 7.10.2003, veniva sottoposto a trattamento chirurgico della lesione gastrica mediante gastrectomia totale.
Invero, anche a voler ipotizzare, come adombrato dagli stessi CTU di appello, una condotta imprudente dei chirurghi di tale secondo nosocomio, - i quali, a detta dei CTU, avrebbero verosimilmente dovuto, alla luce dell'estrema laconicità del referto del prof. , Per_4
assumere un comportamento di maggiore prudenza nella scelta terapeutica -, non per questo viene meno il nesso causale tra operato negligente dell'odierna appellante ed evento di danno. Come noto, infatti, “In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o
l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 8778 del 03/04/2024).
Il primo motivo di gravame deve, quindi, essere rigettato, restando assorbita ogni valutazione del quantum debeatur siccome non attinta dalle censure dell'appellante.
§ 6. pag. 19/26 Il Tribunale rigettava, poi, la domanda di manleva proposta in primo grado dall ritenendo che Parte_2
la clausola claims made impura contenuta al punto 26 delle condizioni generali della polizza n. 277/60/13947 azionata in giudizio, a mente della quale la garanzia operava in relazione ai fatti occorsi durante il periodo di vigenza della stessa compreso tra il 31.1.2003 ed il
31.1.2004 a condizione che fossero stati denunciati nello stesso periodo o nel mese successivo, escludeva l'operatività della garanzia, in quanto la prima richiesta risarcitoria dei danneggiati era pervenuta all'assicurata solo in data 27.3.2009.
Peraltro, il Giudice, nell'evidenziare che la clausola in questione era da reputarsi pienamente valida, rilevava che avrebbe potuto, in astratto, profilarsene la nullità “solo nella parte in cui non estende la garanzia ai fatti verificatisi nel decennio antecedente alla stipula del contratto”, in conformità con quanto previsto dalla legislazione successivamente intervenuta a disciplinare il settore della responsabilità sanitaria.
Nondimeno, nel caso di specie, anche a volere ammettere l'estensione della copertura ai fatti verificatisi nel decennio antecedente all'inizio di decorrenza del contratto, comunque, la polizza non era operativa, risalendo, come detto, la richiesta risarcitoria del terzo al 2009.
Del resto, ad avviso del Giudice, andava anche stigmatizzato il fatto che la struttura sanitaria non avesse nemmeno prodotto la polizza in vigore al momento di ricezione della richiesta risarcitoria.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, l nell'impugnare il Parte_1
sopra riportato capo di sentenza, sosteneva che il Tribunale non avesse pag. 20/26 tenuto conto del precedente, di cui alla pronuncia della Cassazione
Civile, Sez. III, n. 8894 del 13/05/2020, ed invocava una declaratoria di nullità della clausola in esame per violazione dell'art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.
§ 8.
Il motivo è infondato.
La polizza n. 277/60/132947, posta dall a fondamento della sua domanda di manleva, al punto 26 della Sezione dedicata all'“estensione della garanzia” reca una clausola claims made cd. impura, a tenore della quale “Limitatamente alla garanzia RCT l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione stessa purché relative a fatti colposi accaduti durante il periodo di efficacia della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza. La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato entro un mese dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della presente polizza”.
Ciò premesso in fatto, il rilievo dell'appellante non merita adesione.
Il precedente citato dall non è conferente, in quanto, nella pronuncia n. 8894 del 13/05/2020, la Cassazione ha ritenuto affetta da nullità la clausola claims made che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di pag. 21/26 assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso.
Si tratta, a ben vedere, di una previsione che non si rinviene nella clausola oggetto di causa, la quale non contempla affatto l'obbligo, a carico dell'assicurato, di denunciare l'evento entro un termine di decadenza decorrente dalla cessazione del contratto.
Inoltre, come chiarito dalla successiva giurisprudenza della Cassazione, quello di cui alla pronuncia n. 8894/2020, invocata dall'appellante, è un precedente isolato (in senso contrario, espressamente, anche Cass.
n. 30309/2019), che collide con i pronunciamenti in materia resi dalle
Sezioni Unite.
In particolare, Cassazione civile, sez. III, 22/04/2022, n.12908, richiamando le proprie precedenti pronunce a sezioni unite (n.
9140/2016 e n. 22437/2018), ha chiarito che, mentre la decadenza
“implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell'ambito del quale la decadenza è stata prevista”, la clausola claims made “consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v'e' spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c.”.
pag. 22/26 La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto “ che non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato”.
Ancora di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 12462 del 08/05/2024).
Per effetto di quanto precede, quindi, la polizza innanzi richiamata non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, perché la richiesta risarcitoria, pur se relativa ad un evento di danno avvenuto il
15.9.2003, ossia nel periodo di efficacia del contratto che copriva l'annualità decorrente dal 31.01.2003, è pervenuta, come visto, all'assicurata per la prima volta in data 23.3.2009 e, quindi, dopo la scadenza del suddetto periodo. pag. 23/26 § 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese processuali del presente grado nei confronti del
, nonché di e di CP_1 Controparte_4 Controparte_5
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, pari all'importo del risarcimento liquidato dal primo Giudice, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella decisoria, per la quale, stante la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si giustifica l'applicazione dei minimi.
Le spese processuali debbono distrarsi in favore dell'Avv. Adriano
Mastroianni, dichiaratosi antistatario.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 24/26 a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , CP_1
di e di delle spese processuali Controparte_4 CP_5
del grado di appello che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 11.766,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Adriano
Mastroianni;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell di un Parte_2
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott.ssa Alessia Pasquariello).
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